§ 75.1.32 - D.P.R. 26 maggio 1980, n. 391.
Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E.


Settore:Normativa nazionale
Materia:75. Pesi e misure
Capitolo:75.1 pesi e misure
Data:26/05/1980
Numero:391


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Iscrizioni metrologiche.
Art. 4.  Quantità nominale.
Art. 5.  Tolleranze.
Art. 6.  Preimballaggi non commerciabili.
Art. 7.  Identificazione del lotto di appartenenza.
Art. 8.  Responsabilità del fabbricante.
Art. 9.  Strumenti per il controllo del fabbricante.
Art. 10.  Modalità dei controlli del fabbricante.
Art. 11.  Obbligo d'impiego di selezionatrici ponderali.
Art. 12.  Controlli statali.
Art. 13.  Sanzioni.
Art. 14.  Modalità di applicazione delle sanzioni e vigilanza.
Art. 15.  Adeguamento delle disposizioni tecniche.
Art. 16.  Disposizioni transitorie e finali.


§ 75.1.32 - D.P.R. 26 maggio 1980, n. 391.

Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E.

(G.U. 2 agosto 1980, n. 211).

 

     Art. 1. Campo di applicazione.

     Il presente decreto si applica agli imballaggi di prodotti destinati alla vendita al consumatore finale, preconfezionati in quantità nominali costanti espresse in unità di massa o di volume, superiori o eguali a 5 grammi o a 5 millilitri, diversi dai preimballaggi recanti il marchio comunitario "e" che li caratterizza quali "preimballaggi C.E.E.", disciplinati dal decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614, e dalla legge 25 ottobre 1978, n. 690. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai preimballaggi destinati esclusivamente ad usi professionali.

 

          Art. 2. Definizioni.

     Un prodotto è preimballato quando è preconfezionato in assenza dell'acquirente, in un imballaggio di tipo qualsiasi, che lo racchiuda totalmente o parzialmente in modo tale che qualsiasi modificazione della quantità di prodotto così racchiusa non possa essere realizzata senza che sia rilevabile, o senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio.

     Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio individuale nel quale esso è preimballato.

     La quantità nominale (massa nominale o volume nominale) del contenuto di un preimballaggio è la massa o il volume indicato sull'imballaggio e corrisponde alla quantità di prodotto netto che si ritiene debba contenere.

     Il contenuto effettivo di un preimballaggio è la massa o il volume di prodotto che esso contiene realmente. In tutte le operazioni di controllo, per i prodotti la cui quantità è espressa in unità di volume, il valore del contenuto effettivo preso in considerazione è quello del contenuto alla temperatura di 20°C, qualunque sia la temperatura alla quale è eseguito il riempimento o il controllo. Tale norma non si applica tuttavia ai prodotti surgelati o congelati.

     L'errore in meno di un preimballaggio è la quantità di cui il suo contenuto effettivo differisce in meno dalla quantità nominale.

 

          Art. 3. Iscrizioni metrologiche.

     Gli imballaggi preconfezionati contenenti prodotti liquidi debbono recare l'indicazione del loro volume nominale, quelli contenenti altri prodotti l'indicazione della loro massa nominale, salvo usi commerciali contrari, o norme speciali diverse.

     Il volume nominale deve essere espresso in litri, centilitri o millilitri, la massa nominale in chilogrammi o grammi.

     Le quantità nominali da indicare sono quelle alla origine.

     Le cifre relative alle iscrizioni di cui ai commi precedenti debbono avere, in funzione della quantità nominale del contenuto, l'altezza minima indicata nella tabella seguente:

Quantità nominale (Qn) in grammi o millilitri

Altezza minima in mm

Fino a 50

2

Otre 50 fino a 200

3

Oltre 200 fino a 1.000

4

Oltre 1.000

6

     Nelle indicazioni della quantità nominale, il valore numerico deve essere seguito dal simbolo dell'unità di misura usata o eventualmente dal suo nome per esteso, conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 20 dicembre 1979, n. 80/181/CEE, concernente le unità di misura.

     Le suddette iscrizioni debbono essere indelebili, ben leggibili e visibili nelle condizioni usuali di presentazione del preimballaggio, e comunque nello stesso campo visivo del nome del prodotto.

     E' vietato accompagnare l'iscrizione relativa alla quantità nominale con indicazioni comportanti imprecisione o ambiguità come "circa" o altri termini analoghi.

 

          Art. 4. Quantità nominale. [1]

     [I prodotti preimballati in quantità nominali uguali o superiori a 5 g o 5 ml e inferiori o uguali a 10 kg o 10 l, contemplati negli allegati al presente decreto, devono essere posti in vendita esclusivamente:

     a) per i prodotti previsti nell'allegato I, nelle masse o nei volumi nominali a fianco di ciascuno indicati. Ove siano indicati termini speciali, la disposizione si applica a partire dalle date ivi contemplate;

     b) per i prodotti previsti nell'allegato II se condizionati nei contenitori rigidi ivi specificati, in contenitori aventi le capacità nominali indicate in detto allegato;

     c) per i prodotti previsti nell'allegato III, nei volumi nominali e, se condizionati in contenitori metallici, in contenitori di capacità nominali corrispondenti a quelle ivi fissate.

     Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere stabilite per i preimballaggi contenenti prodotti non contemplati negli allegati al presente decreto, gamme di quantità nominali e di capacità nominali dei loro contenitori, corrispondenti, ove possibile, a quelle fissate negli stessi allegati per prodotti omogenei.

     In relazione ad esigenze di produzione e di consumo, o ad impegni derivanti da convenzioni e trattati internazionali possono essere stabilite con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esenzioni dalle disposizioni dei commi precedenti, ovvero gamme di quantità nominali o di capacità nominali dei relativi contenitori rigidi ridotte, ampliate o comunque diverse da quelle sopra previste.]

 

          Art. 5. Tolleranze.

     I preimballaggi componenti ciascuno dei lotti determinati secondo l'allegato II alla legge 25 ottobre 1978, n. 690, modificato con decreto ministeriale 27 febbraio 1979, recante disposizioni in materia di preimballaggi C.E.E. disciplinati dalla stessa legge devono soddisfare alle seguenti condizioni:

     a) il contenuto effettivo dei preimballaggi del lotto non deve essere inferiore, in media, alla quantità nominale;

     b) la percentuale dei preimballaggi che presentano un errore in meno superiore al valore fissato dalla tabella seguente deve essere di valore tale da consentire che la partita dei preimballaggi soddisfi ai controlli definiti all'allegato II soprarichiamato:

Quantità nominale (Qn) in grammi o in millilitri

Errori in meno

-

in % di Qn

g oppure ml

Da 5 a 50

9

-

Da 50 a 100

-

4,5

Da 100 a 200

4,5

-

Da 200 a 300

-

9

Da 300 a 500

3

-

Da 500 a 1.000

-

15

Da 1.000 a 10.000

1,5

-

Da 10.000 a 15.000

-

150

Oltre 15.000

1

-

 

          Art. 6. Preimballaggi non commerciabili.

     E' vietato detenere per vendere, vendere o comunque introdurre in commercio pieimballaggi che presentano un errore in meno superiore a due volte il valore riportato nella tabella di cui alla lettera b) dell'art. 5.

 

          Art. 7. Identificazione del lotto di appartenenza. [2]

     [I preimballaggi devono recare una sigla numerica, alfabetica o alfanumerica che permetta di identificare il lotto di appartenenza, con le modalità applicative da fissare con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto delle diverse tecniche di preconfezionamento in uso, della produzione oraria e delle peculiari caratteristiche dei contenitori.]

 

          Art. 8. Responsabilità del fabbricante.

     A garanzia della conformità dei preimballaggi alle disposizioni del presente decreto, il loro contenuto effettivo e la capacità effettiva dei contenitori di cui agli allegati I, II, III devono essere misurati e controllati in termini di massa o di volume, sotto la responsabilità di chi effettua il riempimento o dell'importatore. La misura ed il controllo devono essere effettuati mediante uno strumento di misura legale adatto alla natura delle operazioni da compiere, in regola con le disposizioni metriche in vigore, oppure con un sistema di misura autorizzato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le modalità previste per i nuovi modelli di strumenti metrici dall'art. 6 del regolamento per la fabbricazione degli strumenti metrici, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e sue successive modifiche.

     Il contenuto di un preimballaggio è misurato allorchè la realizzazione dei singoli preimballaggi è ottenuta manualmente con l'ausilio di uno strumento di misura a funzionamento non automatico. In tal caso non è richiesto il controllo di cui al comma precedente, ma da parte del responsabile si deve provvedere con opportuna periodicità alla verifica del regolare funzionamento dello strumento di misura utilizzato.

 

          Art. 9. Strumenti per il controllo del fabbricante.

     Uno strumento per pesare legale utilizzato per la misura o il controllo del contenuto effettivo dei singoli preimballaggi è ritenuto appropriato ai fini delle esigenze di cui all'art. 8 se è del tipo a funzionamento non automatico regolarmente approvato, munito dei bolli metrici, e con dispositivo indicatore che presenti una divisione di valore conforme a quella indicata nella tabella seguente:

 

Valore ponderale di una divisione dello strumento per pesare per la misura o il controllo (in gr)

Valori delle quantità nominali a partire dalle quali si può utilizzare lo strumento con la divisione corrispondente

0,1

Per qualsiasi quantità nominale

0,2

A partire

da

10 g

0,5

A partire

da

50 g

1

A partire

da

200 g

2

A partire

da

2 kg

5

A partire

da

5 kg

10

A partire

da

10 kg

20

A partire

da

20 kg

50

A partire

da

50 kg

 

          Art. 10. Modalità dei controlli del fabbricante.

     Il controllo, che il fabbricante di preimballaggi o l'importatore deve eseguire ai sensi dell'art. 8, può essere realizzato per campionamento e deve essere organizzato secondo appropriate regole del controllo di qualità in sede di fabbricazione.

     La disposizione del precedente comma si considera soddisfatta, se chi effettua il riempimento procede ad un controllo di fabbricazione secondo modalità autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e tiene a disposizione i documenti in cui sono registrati i risultati del controllo, per attestare che i controlli, le correzioni e gli aggiustamenti resisi necessari sono stati effettuati in modo corretto e regolare.

     Il controllo di fabbricazione non è richiesto solo se i preimballaggi sono riempiti manualmente mediante uno strumento di misura legale a funzionamento non automatico, munito dei bolli metrici previsti dalle disposizioni vigenti, le cui caratteristiche metrologiche il fabbricante è tenuto a verificare con opportuna frequenza.

 

          Art. 11. Obbligo d'impiego di selezionatrici ponderali.

     Qualora nella confezione di preimballaggi contenenti prodotti espressi in unità di massa venga utilizzato uno strumento di misura a funzionamento automatico, avente una dispersione non inferiore a due volte gli errori in meno di cui alla tabella dell'art. 5, i preimballaggi medesimi devono essere selezionati in un punto del circuito produttivo, disposto a valle del predetto strumento, mediante una selezionatrice ponderale legale di tipo regolarmente approvato, munita dei bolli metrici, la cui zona d'indecisione nominale sia al più uguale ad un quarto dell'errore in meno di cui alla tabella sopra richiamata. In tal caso il controllo che il fabbricante di preimballaggi è tenuto ad effettuare in applicazione del presente decreto può essere ridotto, sempre che assicuri le stesse prescritte garanzie.

     Per accertate particolari esigenze di produzione o difficoltà tecniche di installazione della selezionatrice ponderale di cui al comma precedente, il fabbricante di preimballaggi può essere esonerato dall'obbligo dell'impiego della stessa selezionatrice con decreto motivato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 12. Controlli statali.

     Nei controlli sulla conformità degli imballaggi preconfezionati alle norme del presente decreto si seguono le disposizioni fissate per i preimballaggi C.E.E. dall'art. 10 della legge 25 ottobre 1978, n. 690.

 

          Art. 13. Sanzioni.

     Chiunque contravviene alle disposizioni del presente decreto e del relativo regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista per la corrispondente violazione in materia di preimballaggi C.E.E. dall'art. 12 della legge 25 ottobre 1978, n. 690.

 

          Art. 14. Modalità di applicazione delle sanzioni e vigilanza.

     Nell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 13 e nella vigilanza sull'applicazione del presente decreto si seguono le disposizioni fissate per i preimballaggi C.E.E. rispettivamente dagli articoli 13 e 15 della legge 25 ottobre 1978, n. 690.

 

          Art. 15. Adeguamento delle disposizioni tecniche.

     Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con propri decreti, all'adeguamento delle disposizioni tecniche del presente decreto, dei relativi allegati e del regolamento di esecuzione alle direttive comunitarie nella materia.

 

          Art. 16. Disposizioni transitorie e finali.

     Nella produzione e nella importazione di preimballaggi le norme del presente decreto devono essere soddisfatte entro un quinquennio dalla loro entrata in vigore.

     Durante il quinquennio di cui al comma precedente i preimballaggi disciplinati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, da norme speciali devono essere condizionati in conformità a tali norme o a quelle del presente decreto.

     I preimballaggi prodotti o importati prima dello scadere del quinquennio previsto al primo comma precedente possono essere immessi nel consumo dopo il predetto termine, anche se non conformi alle disposizioni del presente decreto.

     Le disposizioni contrastanti o incompatibili con il presente decreto sono abrogate.

     Restano ferme le disposizioni fiscali vigenti in materia di imposte di fabbricazione.

 

 

Allegato I [3]

Gamme dei valori delle quantità nominali del contenuto degli imballaggi preconfezionati

 

     1. Prodotti alimentari venduti a peso (valore in g).

     1.1 Burro (voce 04.03 della TDC) (1), margarina, grassi grassi emulsionati o non emulsionati, di origine animale e vegetale, paste da spalmare con scarso tenore di grassi:

     100 (*) - 125 - 200 (**) - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 5000.

     1.2 Formaggi.

     1.2.1 Formaggi freschi eccettuati i formaggi detti "petit suisse" e i formaggi di uguale presentazione (voce ex 04.04 E I c) della TDC):

     62,5 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 400 - 500 - 1000 - 2000 - 5000.

     1.2.2 Formaggi fusi (*) :

     62,5 (**) 100 (***) - 125 (**) - 175 (**) - 200 - 300 - 400 - 600 - 1000.

     1.3 Sale da tavola o da cucina (voce 25.01 A della TDC):

     125 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 5000.

     1.4 Zuccheri impalpabili, zucchero rosso o bruno, zucchero candito:

     125 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 4000 - 5000.

     1.5 Prodotti a base di cereali (eccettuati i prodotti destinati alla alimentazione della prima infanzia).

     1.5.1 Farine, semole, fiocchi e semola di cereali, fiocchi e farine di avena (eccettuati i prodotti elencati al punto 1.5.4):

     125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 (*) - 5000 - 10000.

     1.5.2 Paste alimentari (voce 19.03 della TDC):

     125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 10000.

     1.5.3 Riso (voce 10.06 della TDC):

     125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 2500 - 5000.

     1.5.4 Cereali e fiocchi di cereali, pronti per il consumo.

     250 - 375 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 .

     1.6 Ortaggi secchi (voce 07.05 della TDC) (*), frutta secca

     (voci ex 08.01, 08.03 B, 08.04 B, 08.12 della TDC):

     125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 5000 - 7500 - 10000

     1.7 Caffè torrefatto macinato o non macinato, cicoria, succedanei del caffè:

     125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 10000

     1.8 Prodotti surgelati.

     1.8.1 Ortofrutticoli e patate precotte da friggere:

     25 (*) - 50 (*) - 150 - 300 - 450 - 600 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500.

     1.8.2 Filetti e porzioni di pesce, impanati, non impanati:

     100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1000 - 2000.

     1.8.3 Bastoncini di pesce:

     150 - 300 - 450 - 600 - 900 - 1200 - 1500 - 1000.

     1.9 Gelati in quantità superiore a 125 g (ad eccezione di torte, tranci e simili farciti e/o decorati con associazione di prodotti dolciari):

     150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 500 - 750 - 1000 - 1250 - 1500 - 2500 .

     2. Prodotti alimentari venduti a volume (valore in ml che deve essere indicato sull'imballaggio):

     2.1 Maionese, salse emulsionate, senape (*):

     100 - 125 (**) - 150 - 200 - 250 - 300 - 500 - 750 - 1000 .

     2.2. Acque minerali naturali e acque di sorgente destinate alla somministrazione in contenitori di quantità non superiore a 500 ml: 125 - 250 - 330 – 500 [4].

     3. Alimenti secchi per cani e gatti (*) (valore in g):

     200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 7500 - 10000 .

     4. Pitture e vernici pronte all'uso (con o senza aggiunta di solventi) (valore in ml):

     25 - 50 - 125 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1000 - 2000 - 2500 - 4000 - 5000 - 10000.

     5. Colle ed adesivi solidi o in polvere (valore in g):

     25 - 50 - 125 - 250 - 500 - 1000 - 2500 - 5000 - 8000 - 10000.

     6.Prodotti per pulitura e lucidatura (solidi o in polvere in g, liquidi o in pasta in ml).

     Ad esempio: prodotti per cuoio e scarpe, legno e rivestimenti di pavimenti, forni e metalli compresi quelli per automobili, vetri e specchi compresi quelli per automobili (voce 34.05 della TDC), smacchiatori, appretti e tinture domestiche (voci 38.12 A della TDC e 32.09 C della TDC), insetticidi domestici (voce ex 38.11 della TDC), disincrostatori (voce 34.02 della TDC), deodoranti domestici (vo- ce 34.06 B della TDC), disinfettanti non farmaceutici:

     25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 5000 - 10000 .

     7. Cosmetici: prodotti di bellezza e da toletta (voce 33.06 A e B della TDC) (solidi o in polvere in g, liquidi o in pasta in ml).

     7.1 Prodotti per la pelle e l'igiene della bocca. Creme da barba, creme e lozioni per uso generale, creme e lozioni per le mani, prodotti solari, prodotti per l'igiene della bocca (escluse le paste dentifricie) (*):

     15 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1000.

     7.2 Paste dentifricie (*):

     25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300.

     7.3 Prodotti non coloranti per capelli e prodotti da bagno. Lacche, shampooings, prodotti per risciacquare i capelli, rinvigorenti, brillantine, creme per capelli (escluse le lozioni per capelli comprese alla voce 7.4), schiume ed altri prodotti schiumanti da bagno e da doccia (*):

     25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 750 - 1000 - 2000.

     7.4 Prodotti a base di alcole comprendenti meno del 3% in volume di olio di profumo naturale o sintetico e meno del 70% in volume di alcole etilico puro:

     acque aromatiche, lozioni per capelli, lozioni pre e dopo barba (*):

     15 - 25 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 750 - 1000.

     7.5 Deodoranti e prodotti per l'igiene intima:

     20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 300 - 500.

     7.6 Talchi:

     50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 500 - 1000.

     8. Prodotti per lavaggio .

     8.1 Saponi solidi da toletta e di uso domestico (valore in g) (voce 34.01 della TDC):

     25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 (*) - 1000 .

     8.2 Saponi molli (valore in g) (voce 34.01 della TDC):

     125 - 250 - 500 - 750- 1000 - 5000 - 10000.

     8.3 Sapone in scaglie e fiocchi (valore in g) (voce 34.01 della TDC):

     250 - 500 - 700 - 1000 - 3000 - 5000 - 10000 .

     8.4 Prodotti liquidi per lavaggio, pulitura e lucidatura e prodotti ausiliari (voce 34.02 della TDC), nonché preparati con ipocloriti (esclusi i prodotti di cui al punto 6) (valore in ml):

     125 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 1250 (*) - 1500 - 2000 - 2500 (*) - 3000 - 4000 - 5000 - 6000 - 7000 - 10000 .

     8.5 Polveri per lucidatura (valore in g):

     250 - 500 - 750 - 1000 - 10000 .

     8.6 Prodotti in polvere per prelavaggio e ammollo (valore in g):

     250 - 500 - 1000 - 2000 - 5000 - 10000.

     9. Solventi (valore in ml). Ai sensi della direttiva n. 73/173/CEE del Consiglio del 4 giugno 1973 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e alla etichettatura dei preparati pericolosi (solventi):

     25 - 50 - 75 - 125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2500 - 51000 - 10000.

     10. Oli per ingrassaggio (valore in ml):

     125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 2500 - 3000 - 4000 - 5000 - 10000.

 

 

Allegato II [5]

Gamme dei valori delle capacità ammesse per contenitori

     Le norme UNI EN 23, parte I (maggio 1979), e UNI EN 76 (ottobre 1979), sono applicabili eccettuati i casi in cui i prodotti e le gamme di capacità previste da tali norme differiscono da quelle riportate nel presente allegato.

     1. Conserve e semiconserve confezionate in scatole metalliche ed in imballaggi di vetro:

     prodotti vegetali (frutta, ortaggi, pomodori, patate, esclusi asparagi, ministre, succhi di frutta o d'ortaggi e nettari di frutta) destinati alla alimentazione umana.

     1.1 Scatole metalliche e imballaggi di vetro (capacità in ml):

     106 - 156 - 212 - 228 - 314 - 370 - 425 - 446 - 580 - 720 - 850 - 1062 - 1700 - 2650 - 3100 - 4250 - 10200.

     1.1.1 Elenco supplementare per i bicchieri:

     53 - 125 - 250.

     1.2 Elenco delle capacità ammesse per i prodotti speciali (in ml):

     tartufi: 26 - 53 - 71 - 106 - 212 - 425 - 720 - 850;

     pomodori:

     concentrati: 71 - 142 - 212 - 370 - 425 - 720 - 850 - 3100 - 4250;

     pelati o non pelati: 236 - 370 - 425 - 580 - 720 - 850 - 2650 - 3100;

     macedonie di frutta, frutta allo sciroppo: 106 - 156 - 212 - 228 - 236 - 314 - 370 - 425 - 446 - 580 - 720 - 850 - 1062 - 1700 - 2650 - 3100 - 4250 - 10200.

     2. Alimenti umidi per cani e gatti (capacità in ml):

     85 - 106 - 142 - 212 - 228 - 314 - 425 - 446 - 850 - 1062 - 1275 - 1700 - 2650 - 4250.

     3. Prodotti in polvere per lavaggio e per pulitura 3.1 Le capacità degli imballaggi preconfezionati sono le seguenti:

 

Scatola n.

Volume in ml

E0,5

375

E1

750

E2

1500

E3

2250

E4

3750

E10

7700

E15

11450

E20

15200

E25

18950

E30

22700

Barili n.

Volume in ml

E5

3950

E10

7700

E15

11450

E20

15200

E25

18950

E30

22700

 

     3.2 Le capacità degli imballaggi preconfezionati senza limitazioni di forma e materiali sono le seguenti:

 

Volume in ml

375

750

1500

2250

3750

3950

5450

7700

11450

15200

18950

22700

 

 

Allegato III [6]

Gamme del volumi per i prodotti venduti in aerosol eccettuati i prodotti non contemplati nell'allegato I, punto 7.4 ed i medicinali [7]

 

     1. Prodotti venduti in contenitori metallici.

     1.1 Prodotti venduti in contenitori metallici (escluse le spume coloranti per capelli):

Volume della fase liquida in ml

(1) Capacità in ml del contenitore con

 

gas propulsore liquido

a)(*) b) (**)

25

40

47

50

75

89

75

110

140

100

140

175

125

175

210

150

210

270

200

270

335

250

335

405

300

405

520

400

520

650

500

650

800

600

800

1000

750

1000

-

(1) Nel controllo della capacità dei contenitori si applicano le tolleranze previste dalle norme UNI o, in assenza, quelle previste dalle tecniche d'uso.

(*) Gas propulsore compresso.

(**) Propulsore composto unicamente di ossido nitroso o unicamente di anidride carbonica o di un miscuglio di questi due gas quando l'insieme del prodotto presenta un coefficiente di Bunsen inferiore o uguale a 1,2.

     1.2 Spume coloranti per capelli:

Volume della fase liquida in ml

Capacità (2) in ml del contenitore con gas propulsore liquido

30

50 ÷ 60

50

83 ÷ 100

 

     2. Prodotti venduti in contenitori di vetro o di plastica trasparente o non trasparente (volume in ml della fase liquida):

     25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150.


[1] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12.

[2] Articolo abrogato dall'art. 30 del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 231, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 31.

[3] Allegato modificato dall'art. 1 D.M. 12 giugno 1985, con effetto a decorrere dal 21 giugno 1985 e abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12.

[4] Voce aggiunta dall’art. 1 del D.M. 24 marzo 2005, con la decorrenza stabilita nell’art. 2 dello stesso decreto.

[5] Allegato modificato dall'art. 2 del D.M. 12 giugno 1985, ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.M. 16 gennaio 1995, n. 70 e abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12.

[6] Allegato abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12.

[7] Allegato così modificato dall'art. 3 del D.M. 12 giugno 1985.