§ 73.1.11 – L. 16 giugno 1998, n. 184.
Disposizioni in materia di dismissioni delle partecipazioni statali detenute indirettamente dallo Stato e di sanatoria del decreto-legge n. 598 del 1996.


Settore:Normativa nazionale
Materia:73. Partecipazioni statali
Capitolo:73.1 dismissioni
Data:16/06/1998
Numero:184


Sommario
Art. 1.  Disposizioni attuative dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432, come modificato dall'articolo 2, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 2.  Disposizioni di sanatoria.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 73.1.11 – L. 16 giugno 1998, n. 184.

Disposizioni in materia di dismissioni delle partecipazioni statali detenute indirettamente dallo Stato e di sanatoria del decreto-legge n. 598 del 1996.

(G.U. 17 giugno 1998, n. 139).

 

     Art. 1. Disposizioni attuative dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432, come modificato dall'articolo 2, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

     1. Il Tesoro procede all'acquisizione di partecipazioni azionarie detenute da società delle quali lo Stato è azionista unico, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432, come modificato dall'articolo 2, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modalità stabilite con decreti del Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica il comma 2 del predetto articolo 4.

     2. L'articolo 10, comma 12, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si riferiscono anche ai casi in cui il controllante è un soggetto non avente forma societaria, compresi lo Stato e gli altri enti pubblici.

     3. Gli acquisti di partecipazioni azionarie a carico del Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, e le operazioni, anche di ristrutturazione societaria, complementari e strumentali alla alienazione delle partecipazioni in tal modo acquisite dallo Stato sono esenti da imposte, dirette e indirette, e da tasse.

 

          Art. 2. Disposizioni di sanatoria.

     1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti, anche di natura fiscale, prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 598.

 

          Art. 3. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.