§ 98.1.29326 - D.L. 21 novembre 1996, n. 598 .
Provvedimenti urgenti per l'accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni detenute indirettamente dallo Stato e per la [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:21/11/1996
Numero:598


Sommario
Art. 1.  Razionalizzazione delle dismissioni azionarie
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 98.1.29326 - D.L. 21 novembre 1996, n. 598 [1].

Provvedimenti urgenti per l'accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni detenute indirettamente dallo Stato e per la sistemazione della situazione finanziaria delle società di cui lo Stato è azionista unico

(G.U. 23 novembre 1996, n. 275)

 

     Art. 1. Razionalizzazione delle dismissioni azionarie

     1. Al fine di agevolare la dismissione delle partecipazioni azionarie indirettamente possedute dal Tesoro, il Ministro del tesoro, secondo le direttive impartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dello stesso Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può acquisire, anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato, partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, anche assumendo, a fronte del valore delle partecipazioni trasferite, determinato ai sensi del comma 2, passività delle società stesse di pari importo. All'acquisto di dette partecipazioni, nonché all'estinzione delle eventuali passività assunte dal Tesoro ai sensi del presente comma, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, con le modalità stabilite con appositi decreti del Ministro del tesoro, che possono prevedere il subentro del Tesoro negli eventuali rapporti attivi e passivi posti in essere dalla società cedente in relazione alle partecipazioni trasferite.

     2. Il valore delle partecipazioni trasferite al Tesoro è determinato da consulenti scelti dal Ministro del tesoro d'intesa con la società cedente, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. In via provvisoria il valore minimo di trasferimento delle partecipazioni è individuato, con i decreti di cui al comma 1 e secondo i criteri ivi indicati, sulla base dei valori di mercato ed è successivamente conguagliato rispetto all'eventuale maggior valore risultante dalla valutazione dei consulenti.

     3. La reintegrazione del Fondo di cui al comma 1 avviene con i proventi netti della dismissione delle partecipazioni acquisite dal Tesoro ai sensi del presente articolo, con le modalità previste dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Le somme confluite nel predetto Fondo, derivanti dall'eventuale maggior importo ricavato dalla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 1 rispetto al valore delle azioni determinato secondo quanto previsto dal comma 2, al netto dei costi sostenuti, sono destinate all'estinzione di un corrispondente importo di passività della società cedente, secondo le modalità previste con apposito decreto del Ministro del tesoro. In assenza di passività da estinguere, il Tesoro corrisponderà i maggiori importi, ricavati dalla dismissione, alla società cedente.

     4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, si provvede ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

     5. Le operazioni previste dal presente decreto, comprese quelle di ristrutturazione societaria preordinate alla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 1, sono esenti da imposte, dirette e indirette, e da tasse. Si applica l'esenzione di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 18 febbraio 1992, n. 149.

 

          Art. 2. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge.