§ 72.2.4 – L. 23 marzo 1947, n. 132.
Partecipazione dell'Italia agli Accordi sulla costituzione del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:72. Organizzazioni internazionali
Capitolo:72.2 adesioni
Data:23/03/1947
Numero:132


Sommario
Articolo 1.      Il Governo della Repubblica è autorizzato ad accettare di divenire membro del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo alle modalità e [...]
Articolo 2.      Gli Accordi sulla costituzione del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo sono approvati (allegati 3 e 4)
Articolo 3.      Il Ministro per le finanze e il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, è incaricato della esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con le [...]
Articolo 4.      Il Ministro per le finanze e il tesoro è altresì autorizzato ad adottare i provvedimenti di carattere finanziario richiesti dall'applicazione degli Accordi, e ad apportare le variazioni di [...]
Art. introduttivo. 
Art. I.  Scopi
Art. II.  Partecipazione.
Art. III.  Quote e sottoscrizioni.
Art. IV.  Parità delle monete.
Art. V.  Operazioni con il fondo.
Art. VI.  Trasferimento di capitali.
Art. VII.  Valute di cui si manifesti scarsità.
Art. VIII.  Obblighi generali dei membri.
Art. IX.  Stato, immunità e privilegi.
Art. X.  Relazioni con altre organizzazioni internazionali.
Art. XI.  Relazioni con paesi non membri.
Art. XII.  Organizzazione e direzione.
Art. XIII.  Uffici ed enti depositari.
Art. XIV.  Periodo di transizione.
Art. XV.  Ritiro dalla partecipazione al Fondo.
Art. XVI.  Provvedimenti d'emergenza.
Art. XVII.  Emendamenti.
Art. XVIII.  Interpretazione.
Art. XIX.  Spiegazione dei termini.
Art. XX.  Disposizioni iniziali
Art. XXI.  Diritti speciali di prelievo.
Art. XXII.  Conto generale e conto speciale di prelievo.
Art. XXIII.  Partecipanti ed altri possessori di diritti speciali di prelievo.
Art. XXIV.  Assegnazione ed annullamento di diritti speciali di prelievo.
Art. XXV.  Operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo.
Art. XXVI.  Conto speciale di prelievo interessi e provvigioni.
Art. XXVII.  Amministrazione del conto generale e del conto speciale di prelievo.
Art. XXVIII.  Obblighi generali dei partecipanti.
Art. XXIX.  Sospensione delle transazioni in diritti speciali di prelievo.
Art. XXX.  Cessazione della partecipazione.
Art. XXXI.  - Liquidazione del conto speciale di prelievo.
Art. XXXII.  Spiegazione dei termini relativi ai diritti speciali di prelievo.
Articolo introduttivo.      La Banca Internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo viene istituita ed opererà secondo le disposizioni seguenti
Articolo I.  Scopi.
Articolo II.  Partecipazione alla Banca e suo capitale.
Articolo III.  Disposizioni generali concernenti prestiti e garanzie.
Articolo IV.  Operazioni.
Articolo V.  Organizzazione e direzione.
Articolo VI.  Recesso e sospensione di Membro. Sospensione delle operazioni.
Articolo VII.  Stato, immunità e privilegi.
Articolo VIII.  Emendamenti.
Articolo IX.  Interpretazioni.
Articolo X.  Presunzione di approvazione.
Articolo XI.  Disposizioni finali.


§ 72.2.4 – L. 23 marzo 1947, n. 132.

Partecipazione dell'Italia agli Accordi sulla costituzione del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

(G.U. 27 marzo 1947, n. 71, S.O.).

 

     Articolo 1.

     Il Governo della Repubblica è autorizzato ad accettare di divenire membro del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo alle modalità e condizioni stabilite nelle annesse deliberazioni del Consiglio dei Governatori dei due predetti Istituti (allegati 1 e 2).

 

          Articolo 2.

     Gli Accordi sulla costituzione del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo sono approvati (allegati 3 e 4).

 

          Articolo 3.

     Il Ministro per le finanze e il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, è incaricato della esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con le Amministrazioni del Fondo e della Banca e può delegare alla Banca d'Italia i compiti inerenti all'intervento dell'Italia nell'amministrazione dei due predetti Istituti.

 

          Articolo 4.

     Il Ministro per le finanze e il tesoro è altresì autorizzato ad adottare i provvedimenti di carattere finanziario richiesti dall'applicazione degli Accordi, e ad apportare le variazioni di bilancio all'uopo necessarie.

 

 

Allegato n. 1

Deliberazione del Consiglio del Governatori relativa alle modalità e condizioni a cui l'Italia verrà ammessa a partecipare al Fondo.

 

     Visto che il Governo della Repubblica Italiana ha presentato domanda per l'ammissione al Fondo Monetario Internazionale, secondo la sezione 2 dell'articolo II, dell'Accordo del Fondo;

     Visto che, in base alla sezione 21 del Regolamento del Fondo, gli Amministratori esecutivi, dopo di essersi consultati con i rappresentanti del Governo della Repubblica Italiana, hanno presentato delle proposte al Consiglio dei Governatori circa la quota da sottoscrivere dall'Italia e le altre condizioni che, secondo il parere degli Amministratori esecutivi, il Consiglio dei Governatori potrà eventualmente fissare;

     Il Consiglio dei Governatori, prese in esame le proposte degli Amministratori esecutivi, delibera che le modalità e le condizioni alle quali il Governo della Repubblica Italiana sarà ammesso come membro del Fondo, dovranno essere le seguenti:

     1) Definizioni dei termini usati in questa deliberazione:

     a) il termine "Italia" significa il Governo della Repubblica Italiana;

     b) il termine "Fondo" significa il Fondo Monetario Internazionale;

     c) il termine "articoli" significa gli articoli dell'Accordo del Fondo;

     d) il termine "dollaro" o il segno "$" significa dollari degli Stati Uniti del peso e del titolo in vigore al 1° luglio 1944.

     2) Quota e sottoscrizione. - La quota dell'Italia sarà di $ 180.000.000. La sua sottoscrizione sarà uguale a tale quota.

     3) Pagamento delle sottoscrizioni. - Al momento del deposito dello strumento di cui alla sezione 5 (a) l'Italia, in conformità dell'articolo XX, sezione 2 (a), pagherà al Fondo, in oro o in dollari degli Stati Uniti, 1/100 dell'uno per cento della sua quota.

     4) Parità monetaria. - Entro 30 giorni dalla richiesta del Fondo, l'Italia comunicherà allo stesso la parità della sua moneta basata sui corsi di cambio correnti in Italia alla data in cui questa diviene membro del Fondo. La parità monetaria dell'Italia sarà stabilita secondo quanto previsto dall'articolo XX, sezione 4 (b), (c), (d), (e), (f), (g), ed (i), salvo che il periodo di 90 giorni prescritto nello stesso articolo, sezione 4 (b), avrà inizio dal giorno in cui viene ricevuta la richiesta da parte del Fondo. Varranno per l'Italia l'articolo III, sezione 3 (d), il testo fra parentesi dell'articolo XIV, sezione 2, e l'ultimo paragrafo dell'allegato B.

     5) Data di ammissione. - L'Italia diverrà membro del Fondo alle modalità e condizioni stabilite nella presente deliberazione, a partire dalla data in cui avrà adempiuto le due seguenti formalità:

     a) l'Italia depositerà presso il Governo degli Stati Uniti d'America un istrumento con il quale dichiara di aver accettato, secondo le sue leggi, gli articoli e tutte le modalità e condizioni prescritte nella presente deliberazione, e di aver preso tutte le misure necessarie per mettersi in condizioni di adempiere a tutte le sue obbligazioni previste negli articoli e in questa deliberazione;

     b) l'Italia firmerà la copia originale degli articoli tenuta negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America.

     6) Limitazione del periodo di accettazione. - L'Italia può accettare di divenire membro del Fondo secondo la presente deliberazione fino al 15 aprile 1947.

 

 

Allegato n. 2

Deliberazione del Consiglio dei Governatori relativa alle modalità ed alle condizioni a cui l'Italia verrà ammessa a partecipare alla Banca.

 

     Visto che il Governo della Repubblica Italiana ha presentato domanda per l'ammissione alla Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, in conformità alla sezione 1 (b) dell'articolo 11 dell'Accordo della Banca;

     Visto che, in applicazione della sezione 20 del Regolamento della banca, gli Amministratori esecutivi, dopo essersi consultati con i rappresentanti del governo della Repubblica Italiana, hanno presentato proposte al Consiglio dei Governatori circa il numero delle azioni della banca che debbono essere sottoscritte dall'Italia e le altre condizioni che, secondo l'opinione degli Amministratori esecutivi, il Consiglio dei Governatori potrebbe eventualmente fissare;

     Il Consiglio dei Governatori, esaminate le proposte degli Amministratori esecutivi delibera che le modalità e condizioni alle quali il Governo della Repubblica Italiana sarà ammesso a partecipare alla banca, saranno le seguenti:

     1) Definizione dei termini usati nella presente deliberazione:

     a) il termine "Italia" significa il Governo della Repubblica Italiana;

     b) il termine "Banca" significa la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo;

     c) il termine "articoli", significa gli articoli dell'accordo sulla Banca,

     d) il termine "dollaro" o il segno "$" significa dollari degli Stati Uniti del peso e del titolo in vigore al 1° luglio 1944;

     e) il termine "sottoscrizione" significa il capitale azionario della banca sottoscritto da un Membro;

     f) il termine "Membro" significa membro della Banca.

     2) Partecipazione al Fondo. - Prima di accettare di divenire membro della Banca, l'Italia dovrà accettare e divenire membro del fondo Monetario Internazionale.

     3) Sottoscrizione. - Accettando di divenire membro della Banca, l'Italia dovrà sottoscrivere 1.800 azioni del capitale della Banca del valore nominale di 100.000 dollari ognuna.

     4) Pagamenti all'atto della sottoscrizione:

     a) alla data in cui l'Italia diventerà Membro, essa dovrà pagare alla Banca:

     (i) oro o dollari per un importo corrispondente al 2 per cento della sua sottoscrizione, senza alcun diritto di posporre parzialmente il pagamento secondo la sezione 8 (a) dell'articolo II dell'accordo;

     (ii) un ammontare in moneta italiana, che, sulla base del tasso di cambio prevalente, dovrà essere proporzionalmente uguale, rispetto alla sottoscrizione dell'Italia, ai versamenti richiesti e che verranno richiesti a tutta la data di ammissione dell'Italia stessa ai membri fondatori in rapporto alle loro rispettive sottoscrizioni;

     b) l'Italia dovrà anche accettare di far fronte integralmente a tutte le altre richieste di pagamento sulla quota sottoscritta che saranno state fatte od annunciate dalla Banca alla data in cui l'Italia sarà divenuta Membro, e che saranno pagabili dopo tale data;

     c) l'Italia inoltre conviene che, se vorrà pagare in oro una parte qualsiasi del versamento di cui al paragrafo (a) (i), la Banca avrà il diritto di rifiutare quel tale oro che, secondo il suo parere, non possa essere liberamente ed incondizionatamente venduto dalla Banca ai membri che richiedono certificati od altra prova di origine dell'oro da essi acquistato.

     5) Data effettiva della partecipazione. - L'Italia diverrà membro della Banca, subordinatamente all'osservanza dei termini e delle condizioni stabiliti in questa deliberazione a partire dalla data in cui l'Italia avrà adempiuto alle seguenti due formalità:

     a) l'Italia depositerà, presso il Governo degli Stati Uniti di America, uno strumento con il quale dichiara di aver accettato, secondo le sue leggi, gli articoli e tutte le modalità e condizioni prescritte nella presente deliberazione, e di aver preso tutte le misure necessarie per adempiere a tutte le obbligazioni previste negli articoli e in questa deliberazione;

     b) l'Italia firmerà la copia originale degli articoli tenuta negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America.

     6) Limitazione del periodo di accettazione. - L'Italia potrà accettare di divenire membro della Banca secondo la presente deliberazione fino al 15 aprile 1947.

 

 

Allegato n. 3

Fondo monetario internazionale [1]

 

     I Governi per conto del quali il presente Accordo è firmato convengono quanto segue:

 

          Art. introduttivo. [2]

     1) Il Fondo monetario internazionale è costituito e funzionerà in conformità alle norme del presente Accordo quali sono state adottate in origine e quali risultano modificate successivamente al fine di predisporre uno strumento di facilitazione creditizia basato su diritti speciali di prelievo e di effettuare talune altre modifiche.

     2) Per consentire al Fondo di effettuare le proprie operazioni e transazioni, esso terrà un Conto generale e un Conto speciale di prelievo. La qualità di membro del Fondo attribuirà il diritto di partecipazione al Conto speciale di prelievo.

     3) Le operazioni e le transazioni autorizzate dal presente accordo verranno effettuate attraverso il Conto generale, a meno che non si tratti di operazioni e transazioni concernenti i diritti speciali di prelievo che verranno effettuate attraverso il Conto speciale di prelievo.

 

          Art. I. Scopi

     Gli scopi del Fondo Monetario Internazionale sono:

     1) promuovere la cooperazione monetaria internazionale mediante un istituto permanente che offra lo strumento tecnico per la consultazione e la collaborazione in materia di problemi monetari internazionali;

     2) facilitare l'espansione e l'armonico sviluppo del commercio internazionale e contribuire così a promuovere e mantenere alti livelli di occupazione e di redditi effettivi, e a sviluppare le risorse produttive di tutti i membri, come obbiettivi principali di politica economica;

     3) promuovere la stabilità dei cambi, mantenere (in materia di cambi) regolari accordi fra i membri ed evitare svalutazioni monetarie in concorrenza l'una con l'altra;

     4) appoggiare l'istituzione di un sistema multilaterale di pagamenti per le operazioni normali fra i membri, di restrizioni che ostacolino lo sviluppo del commercio mondiale;

     5) assicurare ai paesi membri, prendendo le opportune cautele, la disponibilità temporanea di risorse del Fondo, fornendo loro in tal modo la possibilità di correggere squilibri nelle loro bilance dei pagamenti senza dover ricorrere a misure che rischierebbero di compromettere la prosperità nazionale o internazionale [3].

     In armonia con quanto sopra:

     6) abbreviare la durata e ridurre l'intensità degli squilibri delle bilance internazionali dei pagamenti dei membri.

     In tutte le sue politiche e decisioni, il Fondo si ispirerà agli scopi enunciati in questo articolo [4].

 

          Art. II. Partecipazione.

     Sezione 1MEMBRI FONDATORI

     Saranno membri fondatori del Fondo i Paesi rappresentati alla Conferenza Monetaria e Finanziaria delle Nazioni Unite i cui Governi accettino la partecipazione prima della data indicata nell'articolo XX, sezione 2 e).

     Sezione 2 ALTRI MEMBRI

     L'ammissione sarà aperta ai Governi di altri Paesi nell'epoca e con le modalità da stabilirsi da parte del Fondo.

 

          Art. III. Quote e sottoscrizioni.

     Sezione 1QUOTE

     Ad ogni membro verrà assegnata una quota. Le quote dei membri rappresentati alla Conferenza Monetaria e Finanziaria delle Nazioni Unite, i quali aderiscano al Fondo prima della data indicata nell'articolo XX, sezione 2 e), sono quelle indicate nell'allegato A. Le quote degli altri membri saranno determinate dal Fondo.

     Sezione 2REVISIONE DELLE QUOTE

     Ad intervalli massimi di cinque anni, il Fondo effettuerà una revisione generale delle quote dei paesi membri e, qualora lo ritenga opportuno, ne proporrà la modifica. Esso potrà anche, sempre che lo ritenga opportuno, prendere in considerazione, in qualunque altro momento, su richiesta del paese membro interessato, la modifica della sua quota. Per qualsiasi modifica delle quote proposte a seguito di una revisione generale, sarà necessaria una maggiorazione dell'85% dei voti complessivi e per qualunque altra modifica sarà necessaria una maggioranza di quattro quinti dei voti complessivi. Nessuna quota sarà modificata senza il consenso del paese membro interessato [5].

     Sezione 3 SOTTOSCRIZIONI: TEMPO, LUOGO E FORMA DEL PAGAMENTO

     a) Ogni membro sottoscriverà un importo pari alla sua quota, che verserà (per intero) al Fondo, presso il competente depositario, entro la data a partire, dalla quale il membro ha diritto, in base all'articolo XX, sezione 4 c) o d), di acquistare divise dal Fondo.

     b) Ogni membro verserà in oro, come minimo, il minore importo tra:

     1) il 25 per cento della sua quota; oppure,

     2) il 10 per cento delle sue disponibilità ufficiali nette di oro e di dollari degli Stati Uniti alla data in cui il Fondo notificherà ai membri, secondo l'articolo XX, sezione 4 a), che sarà quanto prima in grado di iniziare operazioni di cambi.

     Ogni membro fornirà al Fondo i dati necessari per calcolare le sue disponibilità ufficiali nette in oro e di dollari degli Stati Uniti.

     c) Ogni membro verserà il saldo della propria quota nella propria valuta.

     d) Qualora non fosse possibile determinare le disponibilità ufficiali nette di oro e di dollari degli Stati Uniti di un membro all'epoca indicata sub b 2) perchè i suoi territori sono stati occupati dal nemico, il Fondo fisserà un'altra data conveniente per calcolare tale disponibilità. Qualora questa data sia posteriore a quella in cui il paese acquista il diritto di comperare divise dal Fondo, a sensi dell'articolo XX, sezione 4 c) o d), il Fondo e il membro concorderanno un pagamento provvisorio in oro, da effettuarsi secondo il comma b) di questo articolo, ed il saldo della quota sottoscritta dal membro verrà versato nella valuta del membro stesso, salvo opportuno conguaglio fra il membro ed il Fondo quando siano state accertate le disponibilità ufficiali nette.

     Sezione 4 PAGAMENTI NEL CASO DI MODIFICHE DI QUOTE

     a) Il membro che acconsenta ad un aumento della propria quota verserà al Fondo, entro 30 giorni dal suo consenso, il 25 per cento dell'aumento in oro, ed il saldo nella propria moneta. Se, tuttavia, all'epoca in cui il membro acconsente all'aumento, le sue riserve monetarie sono inferiori alla sua nuova quota, il Fondo può ridurre la parte dell'aumento da versarsi in oro.

     b) Se un membro acconsente ad una riduzione della sua quota, il Fondo gli verserà, entro 30 giorni dalla data del suo consenso, un importo uguale alla riduzione. Il pagamento verrà effettuato nella valuta del membro ed in quell'importo di oro che potrà essere necessario per evitare che le disponibilità del Fondo in quella valuta si riducano al disotto del 75 per cento della nuova quota.

     Versamenti in caso di modifica delle quote.

     c) Per qualsiasi decisione relativa al versamento degli aumenti delle quote, proposti a seguito di una revisione generale o all'attenuazione degli effetti di questo versamento, sarà necessaria una maggiorazione dell'85 per cento dei voti complessivi. [6]

     Sezione 5 SOSTITUZIONE DI TITOLI AI VERSAMENTI IN VALUTA

     Il Fondo accetterà da qualsiasi membro, in sostituzione di quella parte della valuta del membro stesso che a giudizio del Fondo non sia necessaria per le sue operazioni, effetti od obbligazioni analoghe, emessi dal membro o dal depositario designato dal membro a sensi dell'articolo XIII, sezione 2, non negoziabili, infruttiferi e pagabili a vista al loro valore nominale mediante accreditamento al conto del Fondo presso il depositario indicato. Le disposizioni di questa sezione si applicheranno non soltanto alle valute sottoscritte dai membri, ma anche a qualsiasi altra valuta altrimenti dovuta al Fondo, o acquistata dallo stesso.

 

          Art. IV. Parità delle monete.

     Sezione 1 ESPRESSIONE DELLE PARITÀ MONETARIE

     a) La parità della moneta di ciascun membro verrà espressa nella sua equivalenza in oro quale comune denominatore o in dollari degli Stati Uniti del peso e del titolo in vigore al 1° luglio 1944.

     b) Tutti i conteggi relativi alle monete dei membri allo scopo di applicare le disposizioni del presente Accordo verranno effettuati in base alle rispettive parità.

     Sezione 2ACQUISTI D'ORO BASATI SULLE PARITÀ

     Il Fondo stabilirà per le operazioni in oro dei membri uno scarto al di sopra o al di sotto della parità, e nessun membro potrà acquistare oro ad un prezzo superiore alla parità aumentata dello scarto stabilito o vendere oro ad un prezzo inferiore alla parità meno lo scarto prefetto.

     Sezione 3OPERAZIONI IN CAMBI BASATE SULLE PARITÀ

     I cambi massimi e minimi da applicarsi ad operazioni in cambi tra divise dei membri, effettuate entro i loro territori, non differiranno dalla parità:

     1) per le operazioni a pronti, di oltre 1 per cento; e

     2) per le altre operazioni in cambi, di uno scarto che non superi quello per le operazioni a pronti più di quanto il Fondo ritenga ragionevole.

     Sezione 4IMPEGNI RIGUARDANTI LA STABILITÀ DEI CAMBI

     a) Ogni membro si impegna a collaborare col Fondo allo scopo di promuovere la stabilità dei cambi, mantenere regolari accordi di cambio con gli altri membri ed evitare mutamenti nei cambi a scopo di concorrenza.

     b) Ogni membro si impegna, mediante opportune misure in armonia col presente Accordo, a permettere, nei suoi territori, operazioni in cambi fra la sua moneta e quelle degli altri membri soltanto entro i termini prescritti dalla Sezione 3 di questo articolo. Un membro, le cui autorità monetarie, per il regolamento di transazioni internazionali, acquisteranno e venderanno di fatto liberamente oro, nei termini prescritti dal Fondo nella Sezione 2 di questo articolo, sarà considerato adempiente a questo impegno.

     Sezione 5MODIFICHE DI PARITÀ MONETARIE

     a) Nessun membro proporrà la modifica della propria parità monetaria se non per correggere squilibri fondamentali.

     b) La modifica della parità monetaria di un membro può venire effettuata solo su proposta del membro e solo dopo consultazione con il Fondo.

     c) Quando venga proposta una modifica, il Fondo prenderà in considerazione anzitutto modifiche che si fossero eventualmente già verificate nella parità iniziale della moneta del membro, a sensi d'articolo XX, Sezione 4. Qualora la modifica proposta, insieme a tutte quelle precedenti, siano esse aumenti o diminuzioni:

     1) non ecceda il 10 per cento della parità iniziale, il Fondo non solleverà alcuna obiezione;

     2) non ecceda il 10 per cento della parità iniziale, il Fondo può dichiararsi d'accordo o sollevare obiezioni, ma dovrà esprimere il proprio avviso entro 72 ore, se ciò viene richiesto dal membro;

     3) non sia compresa nei limiti di cui sub 1, 2, il Fondo può dichiararsi d'accordo o sollevare obiezioni, ma potrà riservarsi un periodo di tempo più lungo per esprimere la sua opinione.

     d) Le modifiche uniformi delle parità monetarie, effettuate a sensi della Sezione 7 di questo articolo, non verranno prese in considerazione nel calcolare se una nuova modifica rientri nei numeri 1, 2 o 3 del precedente comma c).

     e) Un membro può modificare la parità della propria moneta senza il concorso del Fondo, qualora il cambiamento non influisca sulle operazioni internazionali di membri del Fondo.

     f) Il Fondo si dichiarerà d'accordo sulle modifiche proposte entro i limiti indicati sub c) 2 o c) 3 qualora sia convinto della loro necessità per correggere uno squilibrio fondamentale. In particolare, ove abbia questa condizione, il Fondo non si opporrà ad una proposta di modifica, a motivo della politica interna o sociale del membro che la propone.

     Sezione 6EFFETTO DELLE MODIFICHE NON AUTORIZZATE

     Qualora un membro, nonostante l'opposizione del Fondo, nei casi in cui il Fondo ha diritto di opporsi, modifichi la parità della propria moneta, esso perderà il diritto di far uso delle risorse del Fondo a meno che il Fondo non stabilisca altrimenti; e se, dopo un periodo di tempo ragionevole, il disaccordo tra il membro ed il Fondo continua, la questione sarà regolata dall'articolo XV, sezione 2 b).

     Sezione 7MODIFICHE UNIFORMI DI PARITÀ MONETARIA

     Nonostante il disposto della sezione 5 b) di questo articolo, il Fondo può, a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, effettuare modifiche proporzionali uniformi nella parità delle monete di tutti i paesi membri. Tuttavia, la parità della moneta di un paese membro non potrà essere modificata ai sensi di questa disposizione qualora, entro 72 ore dalla decisione del Fondo, il paese membro informi il Fondo di essere contrario alla modifica della parità della moneta secondo tale decisione [7].

     Sezione 8CONSERVAZIONE DEL VALORE AUREO DELLE ATTIVITÀ DEL FONDO

     a) Il valore aureo delle attività del Fondo verrà conservato nonostante cambiamenti nella parità aurea o nel corso dei cambi esteri di qualsiasi membro.

     b) Ogni qualvolta (i) la parità della moneta di un membro sia ridotta ovvero, (ii) a giudizio del Fondo, il Corso del cambi della moneta di un membro si sia deprezzato in misura notevole nei territori di quel membro, il membro verserà al Fondo, entro un termine ragionevole, un importo nella propria valuta, pari alla riduzione del valore aureo della propria valuta in possesso del Fondo.

     c) Ogni qualvolta la parità della moneta di un membro venga aumentata, il Fondo restituirà a detto membro, entro un termine ragionevole, un importo in valuta del membro pari all'aumento del valore aureo della valuta in possesso del Fondo.

     d) Le disposizioni di questa sezione si applicheranno in caso di una modifica uniforme e proporzionale nelle parità monetarie di tutti i paesi membri, a meno che all'atto dell'effettuazione di detta modifica, il Fondo non decida altrimenti a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi [8].

     Sezione 9MONETE DIVERSE NEI TERRITORI DI UN MEMBRO

     Qualora un membro proponga un cambiamento nella parità della propria moneta si riterrà, salvo dichiarazione contraria, che egli proponga una corrispondente variazione nelle parità delle singole monete di tutti i territori nei cui confronti egli ha accettato il presente accordo a sensi dell'articolo XX, sezione 2 g). Tuttavia, un membro potrà dichiarare che la sua proposta si riferisce soltanto alla moneta metropolitana, o soltanto ad una o più singole monete specificate, oppure alla moneta metropolitana e ad una o più singole monete specificate.

 

          Art. V. Operazioni con il fondo.

     Sezione 1ENTI CHE TRATTANO COL FONDO

     Ogni membro tratterà col Fondo solo per il tramite della propria Tesoreria, istituto di emissione, fondo di stabilizzazione o simile ente finanziario, ed il Fondo tratterà soltanto con o per il tramite dei predetti enti.

     Sezione 2LIMITI DELLE OPERAZIONI DEL FONDO

     Salvo quanto altrimenti disposto dal presente Accordo, le operazioni per conto del Fondo saranno limitate a quelle aventi lo scopo di fornire ad un membro, su sua richiesta, la valuta di un altro membro in cambio di oro o di moneta del membro che desidera effettuare l'acquisto.

     Sezione 3CONDIZIONI CHE REGOLANO L'USO DELLE RISORSE DEL FONDO

     a) Un membro potrà acquistare dal Fondo la valuta di un altro membro in cambio della propria alle seguenti condizioni:

     1) che il membro il quale intenda acquistare la valuta dichiari che essa gli è necessaria, in quel momento, per pagamenti in quella valuta in armonia con le disposizioni del presente Accordo;

     2) che il Fondo non abbia reso noto ai sensi dell'articolo VII, sezione 3, che le sue disponibilità nella valuta desiderata sono divenute scarse;

     3) che l'acquisto proposto venga effettuato contro quota-oro oppure non abbia l'effetto di accrescere la disponibilità del Fondo nella valuta del paese membro acquirente in misura superiore al 25 per cento della sua quota nel periodo di dodici mesi precedente l'acquisto, o di portare tali disponibilità ad eccedere il 200 per cento della quota del paese membro [9];

     4) che il Fondo non abbia precedentemente dichiarato, a sensi della sezione 5 di questo articolo, dell'articolo IV, sezione 6, dell'articolo VI, sezione 1, o dell'articolo XV, sezione 2 a) che il membro che intenda acquistare non ha diritto ad usare le risorse del Fondo.

     b) I membri non avranno diritto, senza il permesso del Fondo, di usare le risorse del Fondo per acquistare valuta da tenere a copertura di operazioni di cambio a termine.

     c) L'utilizzo delle risorse del Fondo da parte dei paesi membri sarà conforme agli scopi del Fondo. Il Fondo adotterà, nell'utilizzo delle proprie risorse, politiche suscettibili di aiutare i paesi membri a risolvere i loro problemi di bilance dei pagamenti in modo conforme agli scopi del Fondo, e che consentano di salvaguardare in modo adeguato il carattere temporaneo dell'utilizzo delle proprie risorse [10].

     d) Il Fondo prenderà in esame qualunque dichiarazione fatta da un paese membro in conformità al comma a) di cui sopra per stabilire se l'acquisto proposto sia conforme alle disposizioni del presente Accordo ed alle politiche adottate ai sensi di tali disposizioni, tenendo presente che non potranno essere contestati acquisti proposti nella quota-oro [11].

     Sezione 4DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI DELLA SEZIONE PRECEDENTE

     Il Fondo può, a sua discrezione, e a quelle condizioni che tutelino i suoi interessi, derogare alle condizioni prescritte nella sezione 3 a) di questo articolo, in specie nei confronti di membri non soliti a ricorrere largamente ed in modo continuo alle risorse del Fondo. Nel derogare ad una delle condizioni predette, il Fondo prenderà in considerazione le necessità periodiche od eccezionali del membro che chiede la deroga. Il Fondo prenderà anche in considerazione l'offerta del membro di costituire in pegno, quale garanzia collaterale, oro, argento, titoli od altre attività accettabili, di valore sufficiente, a giudizio del Fondo, a proteggere i suoi interessi e può richiedere, quale condizione per la deroga, la costituzione in pegno delle predette garanzie sussidiarie.

     Sezione 5PERDITA DEL DIRITTO DI USARE LE RISORSE DEL FONDO

     Ogni qualvolta il Fondo ritenga che un membro ricorra alle risorse del Fondo in modo contrario agli scopi del Fondo stesso, esso presenterà al membro una nota con il proprio punto di vista al riguardo e stabilirà un adeguato termine per la risposta.

     Dopo la consegna di tale nota ad un membro, il Fondo può limitare l'uso delle proprie risorse da parte del membro. Se la risposta alla nota non perviene nel termine prescritto o se essa non è soddisfacente, il Fondo può continuare a limitare l'uso delle proprie risorse da parte del membro o può, previo un ragionevole preavviso al membro, dichiararlo decaduto dal diritto di usare le risorse del Fondo.

     Sezione 6ACQUISTO DI VALUTE DAL FONDO CONTRO ORO

     a) Qualsiasi membro che desideri di ottenere, direttamente o indirettamente, la valuta di un altro membro contro oro, dovrà acquistarla vendendo oro al Fondo, semprechè non trovi un'altra via più vantaggiosa.

     b) Nulla in questa sezione dovrà essere interpretato nel senso che sia preclusa a qualsiasi membro la vendita su qualsiasi mercato di oro di nuova estrazione da miniere situate nei suoi territori.

     Sezione 7RIACQUISTO DA PARTE DI UN MEMBRO DELLA PROPRIA MONETA IN POSSESSO DEL FONDO

     a) Ciascun membro può riacquistare dal Fondo, e il Fondo venderà contro oro, qualsiasi parte delle disponibilità del Fondo nella sua moneta eccedente la sua quota.

     b) Alla fine di ogni esercizio finanziario del Fondo, ciascun paese membro riacquisterà dal Fondo, ricorrendo a qualunque tipo di riserva monetaria, secondo le disposizioni dell'allegato B, una parte delle disponibilità del Fondo nella sua moneta alle seguenti condizioni [12]:

     1) ogni membro utilizzerà, nel riacquisto della propria valuta dal Fondo, un importo delle sue riserve monetarie pari in valore ai seguenti mutamenti intervenuti nel corso dell'esercizio: la metà di ogni aumento verificatosi nelle disponibilità del Fondo nella sua valuta, più meta dell'aumento, o meno metà della diminuzione, verificatasi nelle riserve monetarie del paese membro; oppure, se le disponibilità del Fondo nella sua valuta sono diminuite, la metà dell'aumento delle sue riserve monetarie meno la metà della diminuzione delle disponibilità del Fondo nella valuta di tale paese membro [13];

     2) se dopo il riacquisto sopra descritto al punto 1) (qualora debba essere applicato) le disponibilità di un membro in valuta di un altro membro (o in oro acquistato da quel membro) risultino aumentate in seguito ad operazioni di detta valuta con altri membri o persone nei loro territori, il membro la cui disponibilità in detta valuta (o in oro) è in tal guisa aumentata, dovrà usare l'aumento per riacquistare la propria valuta dal Fondo.

     c) L'effettuazione dei conguagli indicati al comma b) di cui sopra non deve essere portata ad un punto in cui:

     1) le riserve monetarie di un paese membro siano al disotto del 150 per cento della sua quota, ovvero

     2) la disponibilità del Fondo nella valuta del paese membro sia inferiore al 75 per cento della sua quota, ovvero

     3) le disponibilità del Fondo in qualsiasi valuta che debba essere usata per il riacquisto, siano superiori al 75 per cento della quota del paese membro interessato;

     4) l'ammontare riacquistato sia superiore al 25 per cento della quota del paese membro interessato [14].

     d) Il Fondo può, a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, rivedere le percentuali stabilite al comma c) primo e quarto di cui sopra nonchè rivedere e completare le norme enunciate nei paragrafi 1, comma c), d) ed e) e 2, comma b) dell'allegato B [15].

     Sezione 8PROVVIGIONI

     a) Il paese membro che acquisti dal Fondo valuta di un altro paese membro in cambio della propria pagherà, in aggiunta al prezzo di parità, una provvigione, uguale per tutti i paesi membri, che non sarà nè inferiore a 0,5 per cento nè superiore a 1 per cento, secondo ciò che stabilirà il Fondo con la riserva che il Fondo potrà, a sua discrezione, richiedere una provvigione inferiore a 0,5 per cento su tutti gli acquisti sulla quota-oro[16].

     b) Il Fondo può addebitare ai membri che acquistano o vendono oro dal Fondo una ragionevole provvigione.

     c) Il Fondo addebiterà a ciascun membro provvigioni uguali per tutti i membri, sul saldo medio giornaliero delle disponibilità del Fondo nella sua valuta in eccesso della sua quota. La misura di queste provvigioni sarà la seguente:

     1) su importi che non eccedano la quota in misura superiore al 25 per cento: franco di spese per i primi tre mesi, 1/2 per cento annuo per i successivi nove mesi; e in seguito un aumento della commissione in ragione di 1/2 per cento per ogni anno successivo;

     2) su importi che eccedano la quota in misura superiore al 25 per cento, ma inferiore al 50 per cento: un ulteriore 1/2 per cento per il primo anno, ed un altro 1/2 per cento in più per ogni anno successivo;

     3) su ogni successivo scaglione di 25 per cento in eccesso della quota: 1/2 per cento in più per il primo anno; ed un altro 1/2 per cento in più per ogni anno successivo.

     d) Ogni qualvolta la disponibilità del Fondo in una determinata valuta abbia raggiunto importi tali per cui la commissione applicabile ad un qualunque scaglione raggiunga, per un qualsiasi periodo, la misura del 4 per cento annuo, il Fondo ed il membro interessato studieranno i mezzi per la riduzione della disponibilità del Fondo in quella valuta. Successivamente le commissione aumenteranno secondo quanto disposto sub c) fino a che raggiungeranno il 5 per cento e, in mancanza di un accordo, il Fondo addebiterà poi quelle provvigioni addizionali che riterrà opportune.

     e) I saggi indicati sub c) e d) potranno essere modificati con una maggioranza di tre quarti del totale dei voti.

     f) Tutte le provvigioni verranno pagate in oro. Se, tuttavia, le risorse monetarie del membro sono inferiori a metà della sua quota, esso pagherà in oro soltanto una parte delle provvigioni dovute in proporzione al rapporto fra le sue riserve monetarie e metà della quota, versando il resto nella propria divisa.

     Sezione 9 REMUNERAZIONE [17]

     a) Il Fondo corrisponderà una remunerazione, ad un tasso uniforme per tutti i paesi membri, sull'ammontare rappresentato dall'eccedenza del 75 per cento della quota di un paese membro in rapporto alla media delle disponibilità del Fondo nella valuta di tale paese membro, con la riserva che non si terrà conto delle disponibilità superiori al 75 per cento della quota. Il tasso di tale remunerazione sarà di 1,50 per cento l'anno ma il Fondo potrà, a sua discrezione, aumentare o ridurre tale tasso, con riserva che sarà necessaria una maggioranza del 75 per cento dei voti complessivi per ogni aumento al di sopra del 2 per cento annuo e per ogni riduzione al di sotto dell'1 per cento annuo.

     b) Questa remunerazione sarà corrisposta in oro o nella valuta del paese membro, secondo la decisione del Fondo.

 

          Art. VI. Trasferimento di capitali.

     Sezione 1IMPIEGO DELLE RISORSE DEL FONDO PER I TRASFERIMENTI DI CAPITALI

     a) Nessun paese membro può fare uso delle risorse del Fondo per fronteggiare un ingente o continuato deflusso di capitali salvo il disposto della sezione 2 del presente articolo. Il Fondo potrà invitare il paese membro ad esercitare opportuni controlli per impedire tale uso delle risorse del Fondo. Se, dopo aver ricevuto tale invito, il paese membro non esercita adeguati controlli, il Fondo può dichiararlo decaduto dal diritto di usare le risorse del Fondo [18].

     b) Nulla delle disposizioni di questa sezione deve essere inteso nel senso di:

     1) impedire l'uso delle risorse del Fondo per trasferimento di capitali di ragionevole ampiezza, richiesti per l'espansione delle esportazioni o nel caso ordinario di affari commerciali, bancari o di altra natura;

     2) pregiudicare movimenti di capitali cui un membro fa fronte con le proprie riserve auree e di valute estere, ma i membri si impegnano a far sì che detti movimenti di capitali siano compatibili con gli scopi del Fondo.

     Sezione 2DISPOSIZIONI SPECIALI PER TRASFERIMENTI DI CAPITALI

     Ogni paese membro sarà autorizzato ad effettuare acquisti nella quota-oro per far fronte a trasferimenti di capitali [19].

     Sezione 3CONTROLLI DEI TRASFERIMENTI DI CAPITALI

     I membri possono esercitare i controlli necessari per regolare i movimenti internazionali dei capitali, ma nessun membro potrà esercitarli in guisa tale da ostacolare i pagamenti derivanti da operazioni correnti o da ritardare indebitamente i trasferimenti di fondi destinati al regolamento di impegni, salvo quanto stabilito dall'articolo VII, sezione 3 b) e dall'articolo XV, sezione 2.

 

          Art. VII. Valute di cui si manifesti scarsità.

     Sezione 1SCARSITÀ GENERALE DI UNA VALUTA

     Se il Fondo rileva che si sta sviluppando una scarsità generale di una particolare valuta, esso ne può informare i membri e compilare un rapporto che ne esponga le cause e contenga le raccomandazioni più adatte a porvi rimedio. Un rappresentante del membro per la cui valuta la questione si presenti, parteciperà alla redazione del rapporto.

     Sezione 2MISURE PER REINTEGRARE LE DISPONIBILITÀ DEL FONDO IN VALUTE SCARSE

     Il Fondo può, qualora lo ritenga utile alla reintegrazione delle sue disponibilità nella valuta di qualsiasi membro, prendere o l'una o l'altra, o entrambe, delle seguenti misure:

     1) proporre al membro che, nei termini ed alle condizioni concordate fra il Fondo ed il membro, quest'ultimo presti la sua valuta al Fondo, o che, con la approvazione del membro, il Fondo prenda a prestito tale valuta da qualche altra fonte o entro o fuori i territori del membro; ma nessun membro avrà un qualsiasi obbligo di fare tali prestiti al Fondo o di approvare che il Fondo prenda a prestito la sua valuta da qualunque altra fonte;

     2) chiedere al membro di vendere la sua valuta al Fondo contro oro.

     Sezione 3SCARSITÀ DELLE DISPONIBILITÀ DEL FONDO

     a) Nel caso diventasse evidente per il Fondo che la valuta di un membro sia richiesta in modo tale da minacciare seriamente la capacità del Fondo di fornire tale moneta, il Fondo, sia che abbia o no diramato una relazione a sensi della sezione 1 di questo articolo, dichiarerà in via ufficiale che tale valuta è scarsa, o, da quel momento, ripartirà le sue disponibilità attuali e future di tale scarsa valuta secondo i bisogni relativi dei membri, la generale situazione economica internazionale e qualunque altra considerazione attinente al problema. Il Fondo diramerà anche una relazione sui provvedimenti presi.

     b) La dichiarazione ufficiale a sensi della precedente lettera a) equivarrà ad un'autorizzazione a qualunque membro, dopo sentito il Fondo, di imporre temporaneamente restrizioni alla libertà delle operazioni di cambio nella valuta scarsa. Subordinatamente a quanto previsto dall'articolo IV, sezioni 3 e 4, spetterà soltanto al membro di emanare le disposizioni di legge che stabiliscano la natura di tali restrizioni, ma esse non dovranno essere più severe di quanto sia necessario per contenere la domanda della valuta scarsa nei limiti delle disponibilità presenti o future del membro in questione; ed esse saranno mitigate ed abrogate man mano che le circostanze lo consentano.

     c) L'autorizzazione di cui sub b) verrà meno non appena il Fondo dichiari ufficialmente che la valuta in questione non è più scarsa.

     Sezione 4APPLICAZIONE DELLE RESTRIZIONI

     Qualunque membro che imponga restrizioni riguardo alla valuta di un altro membro ai sensi di quanto previsto dalla sezione 3 b) di questo articolo, considererà con spirito di comprensione qualunque reclamo dell'altro membro circa l'applicazione di tali restrizioni.

     Sezione 5EFFETTO DI ALTRI ACCORDI INTERNAZIONALI SULLE RESTRIZIONI

     I membri si impegnano a non invocare le obbligazioni derivanti da eventuali accordi stipulati con altri membri prima del presente Accordo, e tale da impedire l'applicazione di quanto previsto da questo articolo.

 

          Art. VIII. Obblighi generali dei membri.

     Sezione 1INTRODUZIONE

     In aggiunta agli impegni assunti in base ad altri articoli del presente Accordo, ciascun membro si obbliga ad attenersi a quanto esposto in questo articolo.

     Sezione 2ASTENSIONE DA RESTRIZIONI SUI PAGAMENTI CORRENTI

     a) Subordinatamente a quanto previsto nell'articolo VII, sezione 3 b) e nell'articolo XIV, sezione 2, nessun membro, senza l'approvazione del Fondo, imporrà restrizioni sull'effettuazione di pagamenti e trasferimenti per transazioni internazionali correnti.

     b) Le contrattazioni in cambi concernenti la valuta di qualunque membro e che siano contrarie ai regolamenti sul controllo dei cambi di quel membro, mantenute o istituite in conformità col presente Accordo, non potranno essere applicate nei territori di qualsiasi membro. Inoltre, i membri possono, in base a reciproci accordi, cooperare a rendere più efficaci le disposizioni sul controllo dei cambi di qualsiasi membro, purchè tali misure e disposizioni non siano contrarie al presente Accordo.

     Sezione 3ASTENSIONE DA DISCRIMINAZIONI VALUTARIE

     Nessun membro intraprenderà o consentirà ad alcuno dei suoi enti finanziari citati nell'articolo V, sezione 1, di intraprendere qualsiasi disposizione valutaria discriminatoria, o praticare la politica delle valute multiple, tranne se autorizzate dal presente Accordo o approvate dal Fondo. Se tali disposizioni o pratiche sono in atto alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo, il membro interessato consulterà il Fondo circa la loro progressiva abolizione, a mano che esse non siano mantenute o imposte a sensi dell'articolo XIV, sezione 2, nel qual caso si applicherà quanto previsto dalla sezione 4 di quell'articolo.

     Sezione 4CONVERTIBILITÀ DEI SALDI DI PERTINENZA ESTERA

     a) Ogni membro acquisterà i saldi della sua valuta appartenenti ad un altro membro, se quest'ultimo, nel richiedere l'acquisto, fa presente;

     1) che i saldi da acquistarsi sono stati di recente acquisiti in seguito ad operazioni correnti; o

     2) che la loro conversione è necessaria per effettuare pagamenti per operazioni correnti.

     Il membro acquirente avrà l'opzione di pagare o nella divisa del membro che fa la richiesta o in oro.

     b) L'obbligo di cui sub a) non si applicherà:

     1) quando la convertibilità dei saldi è stata limitata a sensi nella sezione 2 di questo articolo e dell'articolo VI, sezione 3;

     2) quando i saldi si sono accumulati in seguito a operazioni effettuate prima dell'abolizione da parte di un membro delle restrizioni mantenute o imposte a sensi dell'articolo XIV, sezione 2; o

     3) quando i saldi sono stati acquisiti in contravvenzione alle disposizioni di controllo cambi del membro cui si richiede l'acquisto; o

     4) quando la valuta del membro, che richieda l'acquisto e stata dichiarata scarsa a sensi dell'articolo VII, sezione 3 a); o

     5) quando il membro cui si richiede l'acquisto non ha la facoltà, per qualsiasi ragione, di acquistare dal Fondo valute di altri membri contro la sua valuta.

     Sezione 5COMUNICAZIONI DI INFORMAZIONI

     a) Il Fondo può richiedere ai membri di fornirgli le informazioni che ritiene necessarie per la condotta delle sue operazioni, tra cui, quale minimo necessario per l'efficiente adempimento dei compiti del Fondo, i dati ufficiali sulle seguenti questioni:

     1) disponibilità ufficiali all'interno e all'estero di: a) oro, e: b) di valute estere;

     2) disponibilità all'interno ed all'estero da parte di banche ed enti finanziari diversi da quelli ufficiali di: a) oro, e: b) valute estere;

     3) produzione di oro;

     4) esportazioni ed importazioni di oro distinte per paesi di destinazione e provenienza;

     5) valore, in valuta locale, delle esportazioni ed importazioni complessive di merci secondo i paesi di destinazione e provenienza;

     6) bilancia internazionale dei pagamenti, che includa: a) scambi commerciali suddivisi in beni e servizi; b) operazioni in oro; c) movimenti di capitali conosciuti e d) altre voci;

     7) situazione degli investimenti internazionali, cioè, investimenti di pertinenza estera nel territori del membro, e investimenti all'estero di persone che si trovino nei suoi territori, per quanto sia possibile fornire tali dati;

     8) reddito nazionale;

     9) indici dei prezzi, cioè indici del prezzi delle merci all'ingrosso e al minuto e dei prezzi di esportazione e di importazione;

     10) corsi di acquisto e vendita di valute estere;

     11) controlli sui cambi, cioè una esposizione completa dei controlli sui cambi in vigore al momento in cui il paese diviene membro del Fondo, e dei particolari concernenti le successive modifiche, man mano che vengano attuate;

     12) dove esistano accordi di "clearing", comunicazione specifica degli importi in sospeso riflettenti operazioni commerciali e finanziarie, e dell'epoca a cui tali sospesi risalgono.

     b) Nel chiedere le informazioni il Fondo terrà in considerazione la diversa capacità per i membri di fornire i dati richiesti. I membri non avranno alcun obbligo di fornire le informazioni richieste con particolari tali da far conoscere gli affari di privati e di Enti. I membri si impegnano tuttavia a fornire le informazioni desiderate in modo particolareggiato ed accurato, nei limiti del fattibile, evitando, per quanto possibile, semplici stime.

     c) Il Fondo può accordarsi coi membri per ottenere ulteriori informazioni. Agirà quale centro per la raccolta e lo scambio di informazioni su problemi monetari e finanziari, facilitando così la preparazione di studi intesi ad assistere i membri nello sviluppo di programmi atti ad incrementare gli scopi del Fondo.

     Sezione 6CONSULTAZIONE TRA I MEMBRI SUGLI ACCORDI INTERNAZIONALI ESISTENTI

     Nei casi in cui, in conformità al presente Accordo, un membro sia autorizzato, in circostanze speciali e temporanee specificate nell'Accordo, a mantenere o stabilire restrizioni sulle transazioni sui cambi, ed esistano altri impegni tra i membri, conclusi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, che contrastino con tali restrizioni, le parti contraenti si consulteranno allo scopo di effettuare quelle modifiche, reciprocamente accettabili, che si rendano necessarie. Quanto previsto da questo articolo non pregiudicherà il disposto dell'articolo VII, sezione 5.

 

          Art. IX. Stato, immunità e privilegi.

     Sezione 1SCOPI DELL'ARTICOLO

     Per consentire al Fondo di compiere le funzioni che gli sono state affidate, gli saranno accordati, nei territori di ciascun membro, lo stato, le immunità e i privilegi elencati in questo articolo.

     Sezione 2STATO DEL FONDO

     Il Fondo avrà piena personalità giuridica e, in particolare, la capacità di:

     1) stipulare contratti;

     2) acquistare e disporre di beni mobili ed immobili;

     3) adire procedimenti legali.

     Sezione 3IMMUNITÀ DA PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

     Il Fondo, le sue proprietà e le sue attività, dovunque situate e da chiunque detenute, godranno l'immunità da qualsiasi forma di procedimento giudiziario, salvo che, in relazione ad un qualsivoglia procedimento od in base alle clausole di un qualsiasi contratto, esso abbia espressamente rinunciato alla sua immunità.

     Sezione 4IMMUNITÀ DA ALTRE AZIONI

     Le proprietà ed attività del Fondo, dovunque situate e da chiunque detenute, saranno immuni da perquisizioni, requisizioni, confisca, espropriazione o qualunque altra forma di appropriazione in seguito ad azione di poteri esecutivi e legislativi.

     Sezione 5IMMUNITÀ DEGLI ARCHIVI

     Gli archivi del Fondo saranno inviolabili.

     Sezione 6ESENZIONE DELLE ATTIVITÀ DA RESTRIZIONI

     Nei limiti necessari all'esecuzione delle operazioni previste dal presente Accordo, tutte le proprietà ed attività del Fondo saranno libere da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di qualsiasi genere.

     Sezione 7PRIVILEGI PER LE COMUNICAZIONI

     Per le comunicazioni ufficiali del Fondo verrà concesso dai membri trattamento analogo a quello accordato alle comunicazioni ufficiali di altri membri.

     Sezione 8IMMUNITÀ E PRIVILEGI PER I FUNZIONARI E GLI IMPIEGATI

     Tutti i Governatori, Amministratori esecutivi, sostituti, funzionari e impiegati del Fondo:

     1) saranno immuni da procedimenti legali per gli atti da essi compiuti nella loro veste ufficiale, tranne quando il Fondo rinunci a tale immunità;

     2) quando non abbiano la cittadinanza locale, godranno le stesse immunità in materia di restrizioni di immigrazione, di obblighi di registrazione di stranieri ed obblighi militari, nonchè le stesse facilitazioni in materia di restrizioni di cambi, che sono accordate dai membri ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di analogo grado di altri membri;

     3) circa le facilitazioni di viaggio godranno lo stesso trattamento accordato dai membri ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di analogo grado di altri membri.

     Sezione 9IMMUNITA' FISCALE

     a) Il Fondo, le sue attività, proprietà e reddito e le sue operazioni e transazioni autorizzate dal presente Accordo, saranno immuni da qualunque tassazione e da ogni diritto doganale. Il Fondo sarà anche immune da responsabilità per l'esazione o il pagamento di qualunque tributo o diritto.

     b) Nessun tributo sarà imposto su, o in relazione a stipendi ed emolumenti pagati dal Fondo ad Amministratori esecutivi, sostituti, funzionari o impiegati del Fondo che non abbiano cittadinanza o altra forma di nazionalità locale.

     c) Nessuna tassazione di qualunque natura potrà essere imposta su qualsiasi titolo od obbligazione emessi dal Fondo e da chicchessia possedutivi compresi relativi interessi e dividendi:

     1) se detta tassazione costituisca una discriminazione ai danni di tale obbligazione a titolo solo in ragione della sua origine;

     2) se la sola base giuridica per tale tassazione sia il luogo e la valuta di emissione e di pagamento di tale obbligazione o titolo, oppure la ubicazione di uffici o centro di affari del Fondo.

     Sezione 10APPLICAZIONE DI QUESTO ARTICOLO

     Ogni membro prenderà i provvedimenti necessari per l'attuazione, nei suoi territori e secondo le proprie leggi, dei principi esposti in questo articolo ed informerà in modo particolareggiato il Fondo dei provvedimenti presi all'uopo.

 

          Art. X. Relazioni con altre organizzazioni internazionali.

     Nei limiti del presente Accordo il Fondo coopererà con qualsiasi organizzazione generale internazionale e con altre organizzazioni internazionali pubbliche che abbiano compiti specializzati in campi affini. Tutte le misure relative a tale cooperazione che comportassero la modifica di una parte qualsiasi del presente Accordo, potranno venire attuate solo dopo modifica del presente Accordo in conformità all'articolo XVII.

 

          Art. XI. Relazioni con paesi non membri.

     Sezione 1IMPEGNI CIRCA LE RELAZIONI CON PAESI NON MEMBRI

     Ciascun membro si impegna:

     1) a non intraprendere, ne a consentire che qualsiasi dei suoi organi finanziari citati nell'articolo V, sezione 1, intraprenda qualsiasi operazione con un paese non membro o con persone in territorio di paesi non membri, contraria a quanto previsto dal presente Accordo, o agli scopi del Fondo;

     2) a non cooperare con un paese non membro o con persone in territori di paesi non membri in azioni contrarie a quanto previsto dal presente Accordo, o agli scopi del Fondo; e

     3) a cooperare col Fondo allo scopo di applicare nei suoi territori misure adatte ad impedire operazioni con paesi non membri o con persone nei loro territori, contrarie a quanto previsto dal presente Accordo od agli scopi del Fondo.

     Sezione 2RESTRIZIONI SULLE OPERAZIONI CON PAESI NON MEMBRI

     Nulla nel presente Accordo precluderà il diritto di qualsiasi membro di imporre restrizioni su operazioni di cambio con paesi non membri o con persone nei loro territori, a meno che il Fondo trovi tali restrizioni pregiudichino l'interesse dei membri e siano contrarie agli scopi del Fondo.

 

          Art. XII. Organizzazione e direzione.

     Sezione 1 STRUTTURA DEL FONDO

     Il Fondo avrà un Consiglio di Governatori; Amministratori esecutivi; un Direttore Generale e l'organico degli impiegati.

     Sezione 2 CONSIGLIO DEI GOVERNATORI

     a) Tutti i poteri del Fondo sono conferiti al Consiglio dei Governatori, composto da un Governatore e da un sostituto nominati da ciascun membro nella maniera che potrà esso stesso fissare. Ciascun Governatore e ciascun sostituto durerà in carica cinque anni, sempre che sia di gradimento del membro che lo ha nominato, e potrà essere riconfermato. Nessun sostituto potrà votare se non in assenza del suo principale. Il Consiglio sceglierà il suo presidente fra i Governatori.

     b) Il Consiglio dei Governatori può delegare agli Amministratori esecutivi l'autorità di esercitare qualsiasi potere del Consiglio, tranne i poteri di:

     1) ammettere nuove membri e determinare le condizioni per la loro ammissione;

     2) Approvare una revisione delle quote o adottare decisioni relative al versamento degli aumenti delle quote proposte a seguito di una revisione generale di tali quote o all'attenuazione degli effetti di questo versamento [20];

     3) Approvare una modifica uniforme nella parità delle monete di tutti i paesi membri o decidere, una volta effettuata tale modifica, che non si applicheranno le disposizioni relative al mantenimento del valore oro delle disponibilità del Fondo [21];

     4) prendere accordi per cooperare con altre organizzazioni internazionali (eccezione fatta per gli accordi non ufficiali di carattere temporaneo od amministrativo);

     5) stabilire la distribuzione degli utili netti del Fondo;

     6) chiedere il ritiro di un membro;

     7) decidere di liquidare il Fondo.

     8) decidere in materia di ricorsi contro interpretazioni del presente Accordo, date dagli Amministratori esecutivi del Fondo;

     9) Rivedere le disposizioni relative al riacquisto o rivedere e completare le norme per la ripartizione dei riacquisti fra i diversi tipi di riserve [22];

     10) Trasferire ogni riserva speciale alla riserva generale [23].

     c) Il Consiglio dei Governatori terrà una riunione annuale e tutte quelle altre riunioni che possano essere decise dal Consiglio od indette da Amministratori esecutivi. Le riunioni del Consiglio saranno indette da Amministratori esecutivi ogni qualvolta richieste da cinque membri o da membri cui spetti un quarto del totale del voti.

     d) Per la validità delle riunioni del consiglio dei Governatori e necessaria la presenza di una maggioranza di Governatori cui spettino non meno di due terzi dei voti totali.

     e) Ciascun Governatore avrà diritto al numero dei voti conferiti, a sensi della sezione 5 di questo articolo, al membro che lo ha nominato.

     f) Il Consiglio dei Governatori può, con apposite disposizioni stabilire una procedura per la quale gli Amministratori esecutivi, ove ritengano che un tale loro passo sia conforme ai migliori interessi del Fondo, possano avere il voto dei Governatori su una questione specifica, senza indire la riunione del Consiglio.

     g) Il Consiglio dei Governatori, e gli Amministratori esecutivi nei limiti delle autorizzazioni ricevute, possono adottare quelle disposizioni e quei regolamenti che reputino necessari od opportuni per la condotta degli affari del Fondo.

     h) I Governatori e i loro sostituti presteranno servizio in tale qualità senza compenso da parte del Fondo, ma il Fondo rimborserà loro le spese ragionevoli incontrate per partecipare alle riunioni.

     i) Il Consiglio dei Governatori determinerà la rimunerazione dagli Amministratori esecutivi, nonchè lo stipendio e le condizioni del contratto di impiego del Direttore Generale.

     Sezione 3 AMMINISTRATORI ESECUTIVI

     a) Gli Amministratori esecutivi saranno responsabili della condotta delle operazioni generali del Fondo e, a questo scopo, eserciteranno tutti i poteri delegati dal Consiglio dei Governatori.

     b) Vi saranno non meno di dodici Amministratori, che non è indispensabile siano Governatori; di essi

     1) cinque saranno nominati dai cinque membri con le maggiori quote;

     2) non più di due saranno nominati quando si applichi il disposto c) di cui sotto;

     3) cinque saranno eletti dai membri non aventi diritto a nominare Amministratori, ad eccezione delle Repubbliche americane;

     4) due saranno eletti dalle Repubbliche americane non aventi diritto a nominare Amministratori.

     Agli effetti di questo paragrafo, il termine "membri" significa governi dei paesi elencati nell'Allegato A, che diventino membri sia a sensi dell'articolo XX, sia a sensi dell'articolo II, sezione 2.

     Quando governi di altri paesi diventino membri, il Consiglio dei Governatori può, con una maggioranza di quattro quinti del voti complessivi, aumentare il numero degli Amministratori da eleggersi.

     c) Se, dalla seconda elezione regolare degli Amministratori in poi, fra i membri aventi diritto a nominare Amministratori a sensi della precedente lettera b) 1) non siano compresi i due membri, le cui valute presso il Fondo siano state ridotte alla media dei due anni precedenti, al disotto delle rispettive quote per il massimo importo assoluto espresso in oro, preso come comune denominatore, uno od entrambi di tali membri, secondo il caso, avranno diritto a nominare un Amministratore.

     d) Subordinatamente a quanto previsto dall'articolo XX, sezione 2, le elezioni degli Amministratori saranno effettuate ad intervalli di due anni, in conformità a quanto previsto dall'Allegato C, integrato da quei regolamenti che il Fondo riterrà opportuno di emanare.

     Ogni qualvolta il Consiglio dei Governatori aumenti il numero degli Amministratori da eleggersi a sensi della precedente lettera b), emanerà regolamenti che apportino convenienti modifiche nella proporzione dei voti richiesti per eleggere gli Amministratori secondo quanto previsto dall'Allegato C.

     e) Ciascun Amministratore nominerà un suo sostituto con pieni poteri di agire in suo nome in caso di sua assenza. Quando gli Amministratori che li hanno nominati sono presenti, i sostituti possono partecipare alle sedute, ma non hanno diritto di voto.

     f) Gli Amministratori rimarranno in carica fino a che i loro successori non siano stati nominati od eletti. Se il posto di un Amministratore eletto diventa vacante novanta giorni prima dello spirare del termine, un altro Amministratore sarà eletto, per il rimanente periodo del termine, dai membri che hanno eletto il primo Amministratore. La maggioranza dei voti è richiesta per l'elezione. Mentre il posto rimane vacante, il sostituto del primo Amministratore esercita i suoi poteri, tranne, quello di nominare un sostituto.

     g) Gli Amministratori esecutivi funzioneranno in sessione continuata presso la sede del Fondo, e si riuniranno ogni qualvolta gli affari del Fondo lo richiedano.

     h) Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori con non meno della metà del totale dei voti.

     i) Ciascun amministratore nominato avrà diritto ai voti assegnati - a sensi della sezione 5 di questo articolo - al membro che lo ha nominato. A ciascun Amministratore eletto spetterà un numero di voti pari a quello con il quale è stato eletto. Quando sia applicabile il disposto della sezione 5 b) di questo articolo, i voti altrimenti spettanti ad un Amministratore saranno aumentati o diminuiti di conformità. Tutti i voti spettanti ad un Amministratore saranno calcolati in blocco.

     j) Il Consiglio dei Governatori emanerà norme secondo le quali un membro che, in base a quanto detto sub b), non abbia diritto alla nomina di un Amministratore, possa inviare una rappresentante a presenziare a qualsiasi riunione degli Amministratori esecutivi, quando vi si esamini una domanda presentata da quel membro o una questione che in particolare lo riguardi.

     k) Gli Amministratori esecutivi possono nominare i comitati che ritengono opportuni. L'appartenenza ai comitati non è necessariamente limitata ai Governatori o agli Amministratori o ai loro sostituti.

     Sezione 4 DIRETTORE GENERALE E PERSONALE DEL FONDO

     a) Gli Amministratori esecutivi sceglieranno un Direttore Generale che non sarà un Governatore, nè un amministratore esecutivo. Il Direttore Generale presiederà le riunioni degli Amministratori esecutivi, ma non avrà voto, tranne che il voto decisivo in caso di parità di voti. Egli può partecipare alle riunioni del Consiglio dei Governatori, ma non voterà in tali riunioni. Il Direttore Generale decadrà dalla carica quando gli Amministratori esecutivi lo decidano.

     b) Il Direttore Generale sarà il capo del personale del Fondo e dirigerà, sotto la guida degli Amministratori esecutivi, gli affari ordinari del Fondo. Subordinatamente al controllo generale degli Amministratori esecutivi, egli avrà la responsabilità dell'organizzazione, assunzione, e licenziamento del personale del Fondo.

     c) Il Direttore Generale ed il personale del Fondo, nell'adempimento delle loro funzioni, dipenderanno soltanto dal Fondo e da nessun'altra autorità. Ciascun membro del Fondo rispetterà il carattere internazionale di questo rapporto di dipendenza e si asterrà da qualsiasi tentativo di influenza su qualunque membro del personale circa l'adempimento delle sue mansioni.

     d) Nell'assumere il personale, il Direttore Generale, subordinatamente alla necessità assoluta di assicurare il più alto grado di efficienza e di competenza tecnica, darà la dovuta considerazione all'importanza di reclutare il personale sulla più vasta possibile base geografica.

     Sezione 5 VOTAZIONI

     a) Ciascun membro avrà diritto a 250 voti più un voto supplementare per ogni parte della sua quota equivalente a centomila dollari degli Stati Uniti.

     b) Ogni qualvolta, a sensi dell'articolo V, sezioni 4 o 5, si debba effettuare una votazione, ciascun membro disporrà del numero di voti cui ha diritto a sensi della precedente lettera a) modificato:

     1) con l'aggiunta di un voto per il controvalore di ogni scaglione di 400.000 dollari degli Stati Uniti di vendite nette della sua valuta effettuate fino alla data della votazione, oppure

     2) con la diminuzione di un voto per il controvalore di ogni scaglione di 400.000 dollari degli Stati Uniti dei suoi acquisti netti delle valute di altri membri, effettuati fino alla data della votazione, purchè gli acquisti e le vendite nette non superino mai l'importo equivalente alla quota del membro in questione.

     c) Ai fini dei calcoli di cui sopra, il dollaro degli Stati Uniti sarà quello del peso e titolo in vigore al 1° luglio 1944, al quale deve essere ragguagliato per qualsiasi modifica uniforme fatta ai sensi dell'art. IV, sezione 7, qualora venga effettuata una delle deroghe previste dalla sezione 8 d) di quell'articolo.

     d) Tranne che sia stato espressamente disposto in altro modo, tutte le decisioni del Fondo saranno prese a maggioranza dei voti.

     Sezione 6 RISERVE E DISTRIBUZIONE DEL REDDITO NETTO [24]

     a) Il Consiglio del Governatori determinerà ogni anno quale parte del reddito netto del Fondo debba essere destinata a riserva e quale parte, se possibile, possa essere distribuita.

     b) Qualora si proceda alla distribuzione del reddito netto di un esercizio, si distribuirà dapprima per tale esercizio ai paesi membri aventi diritto di ricevere una remunerazione ai sensi dell'art. V, sezione 9, un ammontare pari all'eccedenza del 2 per cento annuo in rapporto ad ogni remunerazione corrisposta per quest'esercizio. Il reddito netto di questo esercizio superiore a questo ammontare sarà ripartito fra tutti i paesi membri in proporzione alle loro quote. I versamenti saranno effettuati nelle valute dei paesi membri [25].

     c) Il Fondo potrà trasferire ogni riserva speciale alla riserva generale [26].

     Sezione 7 PUBBLICAZIONE DI RELAZIONI

     a) Il Fondo pubblicherà una relazione annuale contenente la sua situazione contabile controllata da un collegio di esperti contabili ufficiali, e pubblicherà pure, ad intervalli di tre mesi o inferiori a tre mesi, situazioni riassuntive concernenti le sue operazioni e le sue disponibilità in oro e valuta dei suoi membri.

     b) Il Fondo potrà pubblicare anche tutte le altre relazioni che riterrà utili al raggiungimento dei suoi scopi.

     Sezione 8 COMUNICAZIONI AI MEMBRI DELLE OPINIONI DEL FONDO

     Il Fondo ha sempre il diritto di comunicare a qualunque membro in via non ufficiale i suoi punti di vista su qualsiasi questione che rientri nell'ambito del presente Accordo. Il Fondo può, con una maggioranza di due terzi dei voti complessivi, decidere di pubblicare la relazione inviata ad un membro sulle sue condizioni monetarie ed economiche e sugli sviluppi che direttamente tendano a provocare un grave squilibrio nella bilancia internazionale dei pagamenti dei membri. Se il membro in questione non ha il diritto a nominare un Amministratore esecutivo, esso avrà il diritto ad essere rappresentato come dal disposto della sezione 3 j) di questo articolo. Il Fondo non pubblicherà alcun rapporto concernente mutamenti nella struttura fondamentale dell'organizzazione economica dei membri.

 

          Art. XIII. Uffici ed enti depositari.

     Sezione 1UBICAZIONE DEGLI UFFICI

     La sede del Fondo sarà situata nel territorio del membro che avrà la maggior quota; agenzie o uffici di rappresentanza potranno essere istituiti nel territorio di altri membri.

     Sezione 2ENTI DEPOSITARI

     a) Ogni paese membro designerà quale depositaria di tutte le disponibilità del Fondo nella sua valuta, la sua banca centrale o, in mancanza della banca centrale, designerà qualsiasi altra istituzione gradita al Fondo.

     b) Il Fondo potrà tenere altre attività - oro compreso - presso i depositari designati dai cinque membri con maggior quota, e presso altri depositari designati che il Fondo potrà scegliere. All'inizio, almeno la metà di quanto il Fondo dispone sarà tenuta presso il depositario designato dal membro nel cui territorio si trova la sede del Fondo, e almeno il 40 per cento presso i depositari designati dagli altri quattro membri di cui sopra. Tuttavia ogni trasferimento di oro da parte del Fondo sarà fatto tenendo in debita considerazione le spese di trasporto e le prevedibili necessità del Fondo. In caso di emergenza gli Amministratori esecutivi potranno trasferire interamente o in parte le riserve auree del Fondo nel luogo ove possano essere più adeguatamente protette.

     Sezione 3GARANZIA ALLE ATTIVITÀ DEL FONDO

     Ogni membro garantisce tutte le attività del Fondo contro le perdite derivanti da mora o insolvenza del depositario da esso designato.

 

          Art. XIV. Periodo di transizione.

     Sezione 1INTRODUZIONE

     Il Fondo non è costituito per fornire mezzi per l'assistenza o la ricostruzione o per occuparsi dell'indebitamento internazionale cagionato dalla guerra.

     Sezione 2RESTRIZIONE NEI CAMBI

     Nel periodo di transizione del dopoguerra i membri, nonostante le disposizioni di qualsiasi articolo di questo Accordo, potranno mantenere e adattare alle mutevoli circostanze le restrizioni nei pagamenti e nei trasferimenti relativi ad operazioni internazionali di carattere corrente. I membri che hanno avuto i loro territori occupati dal nemico potranno anche introdurre, laddove necessario, dette restrizioni. I membri dovranno tuttavia tenere sempre in considerazione, nelle loro politiche valutarie, gli scopi del Fondo e, appena le condizioni lo consentano, prendere tutte le possibili misure per realizzare con gli altri membri accordi commerciali e finanziari tali da facilitare i pagamenti internazionali e il mantenimento della stabilità dei cambi. In particolare essi dovranno abolire le restrizioni mantenute o introdotte a sensi della presente sezione non appena siano sicuri di poter sistemare, senza tali restrizioni, la loro bilancia dei pagamenti in un modo che non renda troppo gravoso il loro ricorso alle risorse del Fondo.

     Sezione 3NOTIFICA AL FONDO

     Ogni membro notificherà al Fondo, prima di acquistare il diritto, ai sensi dell'articolo XX, sezione 4 c) o d), di comprare valute dal Fondo, se intende valersi delle disposizioni di carattere transitorio precisate nella sezione 2 di questo articolo, o se è disposto ad accettare gli obblighi dell'articolo VIII, sezioni 2, 3 e 4. Il membro che si valga delle disposizioni transitorie, non appena sarà pronto ad accettare i suddetti obblighi, ne informerà ufficialmente il Fondo.

     Sezione 4AZIONE DEL FONDO IN MATERIA DI RESTRIZIONI

     Non più tardi di tre anni dalla data in cui il Fondo abbia comunicato le sue operazioni ed in seguito ogni anno, il Fondo riferirà sulle restrizioni ancora esistenti a sensi della sezione 2 di questo articolo. Cinque anni dopo la data d'inizio delle operazioni del Fondo, ed in seguito ogni anno, il membro che ancora mantenga restrizioni in contrasto con l'articolo VIII, sezioni 2, 3 o 4, dovrà consultare il Fondo circa il loro ulteriore mantenimento. Il Fondo può, ove in circostanze eccezionali lo reputa necessario, far presente al membro in questione che le condizioni sono ormai favorevoli per l'abolizione di quelle particolari restrizioni, oppure per il generale abbandono di tutte le restrizioni contrastanti con qualsiasi altro articolo del presente Accordo.

     Al membro sarà concesso un adeguato periodo di tempo per rispondere alle osservazioni del Fondo. Se il Fondo constata che il membro persiste nel mantenere restrizioni in contrasto con i fini del Fondo saranno applicabili al membro i provvedimenti dell'articolo XV, sezione 2 a).

     Sezione 5NATURA DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

     Nelle sue relazioni con i membri, il Fondo terrà presente che il periodo di transizione post-bellico sarà un'epoca di cambiamenti e di assestamenti e nel prendere decisioni su questioni sottoposte dai membri, determinate dal carattere di tale periodo, il Fondo darà al membro il beneficio di ogni ragionevole dubbio.

 

          Art. XV. Ritiro dalla partecipazione al Fondo.

     Sezione 1DIRITTO DI RECESSO DEI MEMBRI

     Qualsiasi membro potrà in qualsiasi tempo ritirarsi dal Fondo mandando una comunicazione scritta al Fondo presso la sua sede. Il ritiro diventerà effettivo dalla data del ricevimento di tale comunicazione.

     Sezione 2RITIRO OBBLIGATORIO

     a) Se un membro vien meno ad uno qualsiasi degli impegni da esso assunti in base al presente Accordo, il Fondo può dichiarare il membro decaduto dal diritto di usare le risorse del Fondo. Nulla di quanto contenuto in questa sezione dovrà ritenersi tale da limitare il disposto dell'articolo IV, sezione 6, dell'articolo V, sezione 5 o dell'articolo VI, sezione I.

     b) Se dopo un ragionevole periodo di tempo il membro persiste nel non adempiere ad alcuno degli impegni del presente Accordo o perduri una controversia tra il membro ed il Fondo a sensi dell'articolo IV, sezione 6, il membro potrà essere richiesto di ritirarsi dal Fondo, in base ad una decisione del Consiglio dei Governatori presa dalla maggioranza dei Governatori rappresentanti la maggioranza dei voti complessivi.

     c) Dovranno essere presi provvedimenti allo scopo di assicurare che prima che si proceda ad agire contro qualsiasi membro a sensi dei punti a) o b) sopra citati, il membro venga informato in tempo utile dell'addebito che gli si fa e gli sia data una adeguata possibilità di esporre le sue ragioni sia verbalmente che per iscritto.

     Sezione 3REGOLAMENTO DEI CONTI CON I MEMBRI USCENTI

     Quando un membro si ritira dal Fondo, cesseranno le normali operazioni del Fondo nella sua valuta e la liquidazione di tutti i conti tra lui e il Fondo sarà effettuata con ragionevole urgenza in base ad accordo tra il membro ed il Fondo. Se non si riesce a raggiungere sollecitamente l'accordo, la liquidazione dei conti avverrà con le modalità previste dall'Allegato D.

 

          Art. XVI. Provvedimenti d'emergenza.

     Sezione 1SOSPENSIONE TEMPORANEA

     a) In caso di emergenza o quando sorgano circostanze impreviste, tali da pregiudicare lo svolgimento delle operazioni del Fondo, gli Amministratori esecutivi, con votazione unanime, potranno sospendere per un periodo non superiore a 120 giorni la validità di qualsiasi delle seguenti disposizioni:

     1) articolo IV, sezione 3 e 4-b);

     2) articolo V, sezione 2, 3, 7, 8 a) e f);

     3) articolo VI, sezione 2;

     4) articolo XI, sezione 1.

     b) Contemporaneamente alla decisione di sospendere la validità di qualsiasi delle suddette disposizioni, gli Amministratori esecutivi indiranno una riunione del Consiglio dei Governatori per la data più vicina possibile;

     c) Gli Amministratori esecutivi non possono prolungare le sospensioni oltre i 120 giorni. Tali sospensioni possono tuttavia essere prolungate per un periodo supplementare di non oltre 240 giorni, se il Consiglio dei Governatori così decida con la maggioranza di quattro quinti dei voti complessivi, ma il periodo sospensivo non potrà essere ulteriormente esteso, a meno che non si proceda a un emendamento del presente Accordo secondo l'articolo XVII.

     d) Gli Amministratori esecutivi possono, con la maggioranza dei voti complessivi, far cessare in qualsiasi momento tale sospensione.

     Sezione 2LIQUIDAZIONE DEL FONDO

     a) Il Fondo potrà essere messo in liquidazione solo in seguito a decisione del Consiglio dei Governatori. In caso di emergenza, se gli Amministratori esecutivi decidono che possa essere necessaria la liquidazione del Fondo, essi possono temporaneamente sospendere tutte le operazioni in attesa della decisione del Consiglio.

     b) Se il Consiglio dei Governatori decide di guidare il Fondo, il Fondo cesserà subito dal dedicarsi ad attività diverse da quelle relative al regolare incasso e alla liquidazione dei suoi investimenti e al regolamento dei suoi impegni, e tutti gli obblighi dei membri a sensi del presente Accordo cesseranno, ad eccezione di quelli contemplati in questo articolo, nell'articolo XVIII, paragrafo c), nell'Allegato D, paragrafo 7, e nell'Allegato E.

     c) La liquidazione dovrà essere compiuta secondo il disposto dell'Allegato E.

 

          Art. XVII. Emendamenti.

     a) Qualsiasi proposta di apportare modifiche al presente Accordo, sia su iniziativa di un membro, che di un Governatore o degli Amministratori esecutivi, dovrà essere trasmessa al Presidente del Consiglio del Governatori, che sottoporrà la proposta stessa all'esame del Consiglio. Se l'emendamento proposto è approvato dal Consiglio, il Fondo dovrà-con lettera circolare o telegramma-chiedere a tutti i membri se essi accettano la proposta. Quando tre quinti dei membri, aventi quattro quinti del totale dei voti complessivi, abbiano accettato l'emendamento proposto, il Fondo notificherà tale fatto con una comunicazione ufficiale indirizzata a tutti i membri.

     b) Nonostante quanto stabilito nel sopra riportato punto a) dovrà essere richiesta l'accettazione da parte di tutti i membri nel caso di un emendamento che modifichi:

     1) il diritto di ritirarsi dal Fondo (articolo XV, sezione 1);

     2) la disposizione che non può essere fatta alcuna variazione nella quota di un membro senza il suo consenso (articolo III, sezione 2);

     3) la disposizione che nessuna variazione può essere fatta nel valore di parità della moneta di un membro se non su proposta del membro stesso articolo IV, sezione 5 b).

     c) Gli emendamenti entreranno in vigore per tutti i membri tre mesi dopo la comunicazione ufficiale agli stessi, a meno che non sia stato previsto un termine più breve nella relativa lettera circolare o telegramma.

 

          Art. XVIII. Interpretazione.

     a) Qualsiasi questione circa l'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo che sorga tra un membro e il Fondo o fra membri del Fondo dovrà essere sottoposta, per la decisione, agli Amministratori esecutivi. Se la questione interessa in particolare un membro che non abbia diritto ad eleggere un Amministratore esecutivo, il membro stesso avrà diritto a farsi rappresentare ai sensi dell'articolo XVI, sezione 3 j).

     b) In tutti i casi in cui i Direttori esecutivi abbiano adottato una decisione, ai sensi del comma a) di cui sopra, qualsiasi membro potrà richiedere nei tre mesi successivi alla data di questa decisione, che la questione venga deferita al Consiglio dei governatori la cui decisione sarà definitiva. Qualunque questione deferita al Consiglio dei governatori verrà esaminata da un Comitato di interpretazione del Consiglio dei governatori. Ogni membro di tale Comitato avrà diritto ad un voto. Il Consiglio dei governatori determinerà la composizione, le procedure e le maggioranze di voto per tale Comitato. Ogni decisione adottata da tale Comitato sarà considerata come una decisione del Consiglio dei governatori a meno che il Consiglio non decida altrimenti a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi. In attesa del risultato del ricorso al Consiglio, il Fondo può agire, nella misura in cui lo ritenga necessario, sulla base della decisione del Consiglio dei direttori esecutivi [27].

     c) Qualora sorga un disaccordo tra il Fondo e un membro uscente o tra il Fondo e qualsiasi membro nel corso della liquidazione del Fondo, la questione dovrà essere sottoposta all'arbitrato di un tribunale di tre arbitri, uno designato dal Fondo, un altro dal membro o dal membro ritirantesi e un terzo che, a meno che le parti s'accordino altrimenti, dovrà essere nominato dal Presidente della Corte Permanente di Giustizia Internazionale, o da qualsiasi altra autorità che potrà essere stata prevista da regolamenti del Fondo. Il terzo membro dovrà avere pieni poteri di regolare tutte le questioni di procedura nei casi in cui le parti si trovino a questo proposito in disaccordo.

 

          Art. XIX. Spiegazione dei termini.

     Nell'interpretare le disposizioni del presente Accordo il Fondo e i suoi membri dovranno essere guidati da quanto segue:

     a) Riserve monetarie di un paese membro sono le sue disponibilità ufficiali in oro, in valute convertibili di altri paesi membri e in valute dei paesi non membri specificate dal Fondo [28].

     b) Disponibilità ufficiali di un membro sono le disponibilità centrali (cioè quelle della sua Tesoreria, Banca Centrale, Fondo di stabilizzazione od ente finanziario similare).

     c) Le disponibilità di altre istituzioni ufficiali e di altre banche nei loro rispettivi territori possono, in particolari casi, essere dal Fondo assimilate alle disponibilità ufficiali nella misura nella quale esse siano sostanzialmente superiori ai saldi d'esercizio, dopo consultazioni col membro interessato; tenendo presente che, ai fini di determinare se, in un dato caso, le disponibilità superino i saldi d'esercizio, dovranno essere detratti da tale disponibilità gli importi di valute dovuti ad altre istituzioni ufficiali e ad altre Banche situate nel territorio di membri o di paesi non membri specificati alla seguente lettera d).

     d) Per disponibilità di un membro in valuta convertibile, si intendono quelle di valuta di altri membri che non si avvallano delle facilitazioni transitorie di cui all'art. XIV, sezione 2, unitamente a quelle di valuta di quegli Stati non membri che il Fondo potrà di volta in volta specificare. Il termine valuta a tale scopo comprende senza limitazioni di sorta: moneta metallica, carta moneta, depositi bancari, accettazioni bancarie, e titoli di Stato con scadenza non superiore ai dodici mesi.

     e) Le somme considerate come disponibilità ufficiali detenute da altre istituzioni ufficiali e da altre banche ai sensi del citato comma c), saranno comprese nelle riserve monetarie dei paesi membri [29].

     f) Le disponibilità del Fondo in valuta di un membro comprenderanno tutti i titoli accettati dal Fondo a sensi dell'articolo XIII, sezione 5.

     g) Il Fondo, dopo consultazione con il membro che si avvalga delle facilitazioni transitorie di cui all'articolo XIV, sezione 2, può considerare le disponibilità della valuta di quel membro che comportino specifici diritti di conversione in altra moneta od in oro, quali disponibilità in valuta convertibile, ai fini del calcolo delle riserve monetarie.

     h) Allo scopo di calcolare le sottoscrizioni in oro, di cui all'articolo III, sezione 3, per disponibilità ufficiali nette di un membro, in oro o in dollari degli Stati Uniti, si intenderanno le sue disponibilità in oro e valuta degli Stati Uniti dopo aver dedotte le disponibilità centrali di altri paesi nella sua valuta e le disponibilità di altre istituzioni ufficiali e di altre banche nella valuta stessa qualora tali disponibilità comportino specifici diritti di conversione in oro o in valuta degli stati Uniti.

     i) Pagamenti per operazioni correnti si intendono quei pagamenti che non abbiano lo scopo di trasferire capitali e comprendono senza limitazioni:

     1) tutti i pagamenti connessi col commercio estero ed altri affari correnti compresi i servizi, le normali facilitazioni bancarie e creditizie a breve termine;

     2) pagamenti dovuti per interessi su prestiti o come reddito netto di altri investimenti;

     3) pagamenti di modesti importi dovuti per l'ammortamento di prestiti o di investimenti diretti;

     4) modeste rimesse per spese familiari di sostentamento.

     Il Fondo può, dopo consultazione con i membri interessati, stabilire se determinate specifiche operazioni siano da considerarsi transazioni ordinarie o movimenti di capitale.

     j) Per acquisto nella quota-oro deve intendersi quello effettuato da parte di un paese membro, della valuta di un altro paese membro contro propria moneta, purchè tale acquisto non abbia l'effetto di portare le disponibilità del Fondo, espresse in moneta di tale paese membro, ad oltre il 100 per cento della sua quota. Resta inteso, tuttavia, che ai fini di questa definizione, il Fondo può escludere gli acquisti e le disponibilità dipendenti da politiche relative all'utilizzo delle sue risorse per il finanziamento compensativo delle fluttuazioni nelle esportazioni [30].

 

          Art. XX. Disposizioni iniziali [31].

     Sezione 1ENTRATA IN VIGORE

     Il presente Accordo entrerà in vigore non appena sarà stato firmato per conto dei Governi rappresentanti il 65 per cento del totale delle quote indicate nell'Allegato A e quando gli atti ricordati nella sezione 2 a) di questo articolo siano stati depositati per conto dei Governi stessi. In ogni caso questo Accordo non entrerà in vigore prima del 1° maggio 1945.

     Sezione 2FIRMA

     a) Ogni Governo per conto del quale il presente Accordo viene firmato, depositerà, presso il Governo degli Stati Uniti d'America, un atto nel quale sia dichiarato che esso ha accettato l'Accordo stesso in conformità alle sue leggi e che ha preso tutte le misure necessarie per mettersi in grado di adempiere tutte le obbligazioni inerenti all'Accordo.

     b) ogni Governo diventerà membro del Fondo a partire dalla data dell'effettuato deposito per suo conto dell'atto menzionato al precedente punto a); però nessun Governo diventerà membro prima che questo Accordo entri in vigore a sensi della sezione 1 di questo articolo.

     c) Il Governo degli Stati Uniti d'America darà comunicazione ai Governi dei Paesi i cui nomi figurano nell'Allegato A, e a tutti i Governi la cui qualità di membro venga approvata in accordo alle disposizioni dell'articolo II, sezione 2, di tutte le firme apposte al presente Accordo, nonchè del deposito degli atti di cui alla sopra menzionata lettera a).

     d) Contemporaneamente alla firma dell'Accordo per suo conto, ogni Governo trasmetterà, al Governo degli Stati Uniti d'America un centesimo dell'1 per cento della sua totale sottoscrizione in oro e in dollari degli Stati Uniti al fine di far fronte alle spese d'amministrazione del Fondo. Il Governo degli Stati Uniti d'America terrà queste somme in uno speciale conto di deposito e le trasferirà al Consiglio dei Governatori del Fondo nel momento in cui viene convocata la riunione iniziale di cui alla sezione 3 di questo articolo. Qualora il presente Accordo non entri in vigore entro il 31 dicembre 1945, il Governo degli Stati Uniti d'America restituirà le somme ricevute ai Governi che le hanno versate.

     e) Il presente accordo potrà essere firmato a Washington per conto dei Governi di quei Paesi i cui nomi sono elencati nell'allegato A, sino al 31 dicembre 1945.

     f) Dopo il 31 dicembre 1945, il presente Accordo potrà essere firmato dai Governi di quei Paesi la cui partecipazione sia stata approvata in accordo alla disposizione dell'articolo II, sezione 2.

     g) Con la firma dei presente Accordo, tutti i Governi lo accettano per conto proprio, di tutte le proprie colonie, territori oltremare, Paesi sotto la loro protezione, sovranità od autorità e di tutti i territori su cui esercitano un mandato.

     h) Nel caso di Governi i cui territori metropolitani siano stati soggetti ad occupazione nemica, il deposito dell'atto di cui alla lettera a) potrà essere rimandato sino a 180 giorni dalla data della liberazione dei territori medesimi. Se, tuttavia, il deposito non venga effettuato da parte di alcuno di tali Governi prima dello spirare di questo termine, la firma apposta per conto del Governi stessi diverrà priva di valore e la parte di sottoscrizione pagata a sensi della lettera d) sarà restituita.

     i) I paragrafi d) e h) entreranno in vigore nei riguardi di ogni Governo firmatario dalla data della firma.

     Sezione 3INAUGURAZIONE DEL FONDO

     a) Non appena il presente Accordo entrerà in vigore a sensi della sezione 1 di questo articolo, ogni membro designerà un Governatore e il membro che avrà la maggior quota dovrà indire la prima riunione del Consiglio dei Governatori.

     b) Alla prima riunione del Consiglio dei Governatori saranno presi provvedimenti circa la scelta di Amministratori esecutivi provvisori. I Governi dei cinque paesi aventi, secondo l'Allegato A, le maggiori quote, nomineranno gli Amministratori esecutivi provvisori. Qualora uno o più di questi Governi non siano diventati membri, le cariche di Amministratori esecutivi che essi sarebbero stati in diritto di ricoprire rimarranno vacanti fino a che essi non diventeranno membri, oppure sino al 1° gennaio 1946 a seconda di quale di queste due date verrà prima. Sette Amministratori esecutivi provvisori saranno eletti secondo le disposizioni dell'Allegato C, e rimarranno in carica sino alla data della prima regolare elezione degli Amministratori esecutivi che sarà tenuta appena possibile dopo il 1° gennaio 1946.

     c) Il Consiglio dei Governatori può delegare agli Amministratori esecutivi provvisori ogni potere, all'infuori di quelli che non possono essere delegati agli Amministratori esecutivi.

     Sezione. 4DETERMINAZIONE INIZIALE DELLE PARITÀ.

     a) Allorquando il Fondo si riterrà pronto ad iniziare, entro un breve termine, le sue operazioni in cambi, ne farà notifica ai membri e richiederà a ciascuno di essi di comunicare -entro 30 giorni - il valore di parità della moneta, basato sui corsi dei cambi prevalenti nel 60° giorno prima dell'entrata in vigore del presente Accordo. Nessun membro, il cui territorio metropolitano sia stato occupato dal nemico, sarà tenuto a dare tale comunicazione mentre il suo territorio si trovi ad essere teatro di grandi operazioni militari o durante un successivo periodo di tempo, che il Fondo determinerà. Allorchè il membro abbia comunicato il valore di parità della sua moneta, saranno applicate le disposizioni di cui alla sottostante lettera d).

     b) Il valore di parità comunicato da un membro, il cui territorio metropolitano non sia stato occupato dal nemico, sarà, ai fini del presente Accordo, il valore di parità della moneta di quel membro, a meno che entro i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di cui al sopra citato paragrafo a):

     1) il membro notifichi al Fondo di considerare insoddisfacente tale valore di parità, ovvero

     2) il Fondo notifichi al membro che a suo giudizio il valore di parità non può venir mantenuto senza determinare un ricorso al Fondo da parte del membro stesso o di altri in misura pregiudizievole al Fondo ed ai suoi membri.

     Allorchè sia stata data notifica, a sensi di 1) o 2) di cui sopra, il Fondo ed il membro dovranno, entro un periodo di tempo determinato dal Fondo, tenuto conto di tutte le circostanze di rilievo, mettersi d'accordo su una adeguata parità da attribuire alla moneta in causa. Qualora il Fondo e il membro non raggiungano l'accordo entro il periodo di tempo così determinato, il membro sarà ritenuto dimissionario dal Fondo alla data di scadenza di detto periodo.

     c) Allorchè, il valore di parità della moneta di un membro sia stato stabilito a sensi del sopracitato paragrafo b), sia perchè trascorsi i 90 giorni senza notifica, sia per accordo successivo alla notifica, il membro avrà il diritto di comprare dal Fondo le valute degli altri membri sino al limite massimo permesso dal presente Accordo, semprechè il Fondo abbia cominciato le Sue operazioni in cambi.

     d) Qualora il territorio metropolitano di un membro sia stato occupato dal nemico, le disposizioni di cui al paragrafo b) sopra riportato saranno applicate con le seguenti modifiche:

     1) il periodo di 90 giorni sarà prorogato in modo da scadere in una data da fissarsi con accordo fra il Fondo ed il Membro;

     2) entro il periodo così prorogato il membro potrà, semprechè il Fondo abbia iniziato le operazioni in cambi, comprare dal Fondo con la propria moneta le valute di altri membri, ma soltanto alle condizioni e nelle qualità che il Fondo potrà stabilire;

     3) in qualsiasi momento prima della data fissata a sensi di 1) di cui sopra, modifiche potranno essere fatte d'accordo con il Fondo nel valore di parità comunicato secondo il paragrafo a) di questa sezione.

     e) Se un membro il cui territorio metropolitano è stato occupato dal nemico adotti una nuova unità monetaria prima della data da fissare secondo numero 1) del sopra esposto paragrafo d), il valore di parità fissato da quel membro per la nuova unità monetaria sarà comunicato al Fondo e si applicheranno allora le disposizioni di cui al paragrafo d) di questa sezione.

     f) Le modifiche nei valori di parità, concordate col Fondo a sensi della presente sezione, non saranno prese in considerazione nel determinare se una proposta di modifica ricada entro la disposizione dell'articolo IV, sezione 5 c) n. 1, 2 o 3.

     g) Un membro, che comunica al Fondo il valore di parità della moneta del suo territorio metropolitano, farà conoscere contemporaneamente il valore - in termini di questa moneta - di quelle altre distinte monete, ove esistano, nei territori per i quali esso ha accettato il presente Accordo in base alla sezione 2 g) di questo articolo, ma nessun membro sarà tenuto a fare una comunicazione per la speciale moneta di un territorio che sia stato occupato dal nemico mentre tale territorio è teatro di grandi operazioni militari o durante quel successivo periodo che il Fondo potrà determinare. Sulla base del valore di parità così comunicato, il Fondo computerà il valore di parità di ogni distinta moneta. La comunicazione o la notifica al Fondo in base al sopraesposti paragrafi a), b) e d) relativi al valore di parità di una moneta, saranno anche considerate - salvo contraria determinazione - alla stregua di una comunicazione o notifica concernente la parità di quelle diverse monete di cui si è detto sopra. Tuttavia ogni membro potrà fare comunicazioni o notifiche separate concernenti la propria moneta metropolitana e le altre differenti monete. Qualora un membro così faccia, le disposizioni dei precedenti paragrafi (compreso il sopra citato paragrafo d), se il territorio dove esiste una distinta moneta è stato occupato dal nemico) si applicheranno a ciascuna di queste monete separatamente.

     h) Il Fondo comincerà le operazioni in cambi a quella data che potrà fissare dopo che i membri rappresentanti il 65 per cento del totale delle quote stabilite nell'Allegato A abbiano acquistato il diritto di comprare, in conformità ai precedenti paragrafi di questa sezione, le valute degli altri membri, ma in nessun caso prima della fine delle principali operazioni militari in Europa.

     i) Il Fondo può rimandare l'inizio delle operazioni in cambi con qualsiasi membro qualora la situazione di questi sia tale, a giudizio del Fondo, da condurlo ad utilizzare le risorse del Fondo in modo contrario ai fini del presente Accordo o dannoso al Fondo o ai membri.

     j) I valori di parità delle monete dei Governi che fanno conoscere il loro desiderio di diventare membri dopo il 31 dicembre 1945 saranno determinati conformemente alla disposizione dell'articolo II, sezione 2.

     Fatto a Washington, in una unica copia, che dovrà rimanere depositata negli Archivi del Governo degli Stati Uniti d'America, il quale ne trasmetterà copie autentiche a tutti i governi i cui nomi sono elencati nell'Allegato A, nonchè agli altri Governi la cui partecipazione sia approvata in conformità all'articolo II, sezione 2.

 

          Art. XXI. Diritti speciali di prelievo. [32]

     Sezione 1AUTORIZZAZIONE AD ASSEGNARE DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO

     Al fine di integrare, se e nella misura in cui si renderà necessario, gli strumenti di riserva esistenti, il Fondo è autorizzato ad assegnare diritti speciali di prelievo ai paesi membri partecipanti al Conto speciale di prelievo.

     Sezione 2UNITA' DI VALORE

     L'unità di valore in cui verranno espressi i diritti speciali di prelievo equivarrà a 0,888 671 grammi di oro fino.

 

          Art. XXII. Conto generale e conto speciale di prelievo. [33]

     Sezione 1SEPARAZIONE DELLE OPERAZIONI E DELLE TRANSAZIONI

     Tutte le operazioni e le transazioni relative ai diritti speciali di prelievo verranno effettuate attraverso il Conto speciale di prelievo. Tutte le altre operazioni e transazioni del Fondo autorizzate dal presente Accordo o in virtù di questo, saranno effettuate attraverso il Conto generale. Le operazioni e le transazioni autorizzate dall'art. XXIII, sezione 2, saranno effettuate attraverso sia il Conto generale che il Conto speciale di prelievo.

     Sezione 2SEPARAZIONE DELLE ATTIVITA' E DEI BENI

     Tutte le attività ed i beni che appartengono al Fondo saranno iscritti nel Conto generale, ad eccezione delle disponibilità e dei beni acquistati ai sensi degli articoli XXX e XXXI e degli allegati H ed I, i quali saranno iscritti nel Conto speciale di prelievo. Le disponibilità ed i beni iscritti in uno di questi due conti non potranno, in alcun caso, essere utilizzati per adempiere od ottemperare agli obblighi ed agli impegni sottoscritti dal Fondo, nè per compensare le perdite da esso subite in occasione di operazioni e di transazioni effettuate attraverso l'altro conto. Tuttavia le spese determinate dallo svolgimento delle operazioni del Conto speciale di prelievo saranno pagate dal Fondo sul Conto generale, che verrà rimborsato periodicamente mediante la ripartizione di tali spese tra i partecipanti ai sensi dell'art. XXVI, sezione 4, dopo una ragionevole valutazione delle stesse spese.

     Sezione 3REGISTRAZIONI ED INFORMAZIONI

     Le variazioni nelle disponibilità in diritti speciali di prelievo avranno effetto soltanto a partire dalla data della loro registrazione da parte del Fondo nelle scritture del Conto speciale di prelievo. I partecipanti notificheranno al Fondo in base a quali disposizioni del presente Accordo saranno utilizzati diritti speciali di prelievo. Il Fondo potrà richiedere ai partecipanti di fornirgli ogni altra informazione che ritiene necessaria all'adempimento delle sue funzioni.

 

          Art. XXIII. Partecipanti ed altri possessori di diritti speciali di prelievo. [34]

     Sezione 1PARTECIPANTI

     Ogni membro del Fondo acquisirà la qualifica di partecipante al Conto speciale di prelievo a partire dalla data in cui avrà depositato presso il Fondo un documento formale nel quale dichiari di assumersi, in conformità alle leggi del suo paese, tutti gli obblighi relativi alla sua partecipazione al Conto speciale di prelievo e di avere adottato tutte le misure necessarie per poter adempiere a tali obblighi. Tuttavia, nessun membro avrà la qualifica di partecipante prima dell'entrata in vigore degli articoli da XXI a XXXII e degli allegati da F a I, e prima che siano stati depositati, ai sensi della presente sezione, i documenti formali da parte di un numero di membri rappresentanti almeno il 75 per cento del totale delle quote.

     Sezione 2POSSESSO DA PARTE DEL CONTO GENERALE

     Il Fondo potrà accettare e detenere diritti speciali di prelievo nel Conto generale e utilizzarli conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

     Sezione 3ALTRI POSSESSORI

     Con una maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, il Fondo potrà:

     1) attribuire la qualifica di possessore a paesi non membri, a paesi membri che non siano partecipanti, ad istituzioni che svolgano le funzioni di banca centrale per conto di più di un paese membro;

     2) stabilire i termini e le condizioni in base ai quali questi possessori potranno essere autorizzati ad accettare, detenere ed utilizzare diritti speciali di prelievo, in operazioni e transazioni con i partecipanti, e 3) stabilire i termini e le condizioni in base ai quali i partecipanti potranno effettuare operazioni e transazioni con i suddetti possessori.

     I termini e le condizioni stabiliti dal Fondo ai fini dell'utilizzo dei diritti speciali di prelievo da parte dei possessori suddetti e dei partecipanti dovranno essere nelle operazioni e transazioni con i predetti possessori, conformi alle disposizioni del presente Accordo.

 

          Art. XXIV. Assegnazione ed annullamento di diritti speciali di prelievo. [35]

     Sezione 1PRINCIPI E CONSIDERAZIONI CHE REGOLANO L'ASSEGNAZIONE E L'ANNULLAMENTO

     a) Per ogni decisione relativa all'assegnazione ed all'annullamento di diritti speciali di prelievo, il Fondo cercherà di soddisfare il fabbisogno totale di riserve a lungo termine, se e nella misura in cui si renderà necessario e di integrare gli strumenti di riserva esistenti in modo da facilitare la realizzazione dei suoi obiettivi e di evitare la stasi economica e la deflazione, così come ogni eccedenza di domanda e l'inflazione nel mondo.

     b) La prima decisione di assegnazione di diritti speciali di prelievo terrà conto, come considerazioni particolari, di una valutazione collettiva della esistenza di una necessità globale di integrare le riserve, del conseguimento di un migliore equilibrio delle bilance dei pagamenti, nonchè di un migliore funzionamento dei meccanismi di aggiustamento in futuro.

     Sezione 2ASSEGNAZIONE E ANNULLAMENTO

     a) Le decisioni del Fondo relative all'assegnazione e all'annullamento dei diritti speciali di prelievo, saranno prese per periodi di base consecutivi e la cui durata sarà di cinque anni.

     L'inizio del primo periodo di base coinciderà con il giorno in cui verrà decisa la prima assegnazione di diritti speciali di prelievo, o con quella data successiva che fosse stabilita in tale decisione. Le assegnazioni e gli annullamenti avverranno ad intervalli annuali.

     b) Le assegnazioni saranno espresse in percentuale delle quote di partecipazione al Fondo risultanti al momento dell'assegnazione. Gli annullamenti di diritti speciali di prelievo verranno espressi in percentuale delle assegnazioni cumulative nette di diritti speciali di prelievo esistenti al momento della decisione di annullamento. Le percentuali saranno uguali per tutti i partecipanti.

     c) Nella decisione relativa ad un periodo di base qualsiasi, il Fondo potrà stabilire, nonostante le disposizioni di cui ai comma a) e b) di cui sopra, che:

     1) la durata del periodo di base sia diversa da cinque anni, oppure che 2) le assegnazioni e gli annullamenti avvengano ad intervalli diversi da un anno, oppure che 3) la base delle assegnazioni o degli annullamenti sia costituita dalle quote o dalle assegnazioni cumulative nette dei partecipanti in date diverse da quelle delle decisioni di assegnazione o di annullamento.

     d) Un paese membro che ottenga la qualifica di partecipante dopo che un periodo di base sia già iniziato, riceverà assegnazioni a partire dall'inizio del periodo di base durante il quale verranno effettuate assegnazioni, successivo al momento in cui avrà acquisito la qualifica di partecipante, a meno che il Fondo non decida che il nuovo partecipante potrà cominciare a ricevere le assegnazioni a partire dalla prima assegnazione successiva alla data in cui esso ha acquisito la qualifica di partecipante. Qualora il Fondo decida che un membro che acquisisca la qualifica di partecipante nel corso di un periodo di base, dovrà ricevere le assegnazioni nel corso del restante periodo, e qualora tale partecipante non fosse membro alle date stabilite ai comma b) o c) di cui sopra, il Fondo fisserà la base sulla quale tali assegnazioni saranno attribuite al suddetto partecipante.

     e) Ogni partecipante riceverà le assegnazioni di diritti speciali di prelievo che gli saranno attribuite a seguito di una decisione di assegnazione, a meno che:

     1) Il Governatore del suddetto partecipante non abbia votato a favore della decisione e, 2) prima della effettuazione della prima assegnazione di diritti speciali di prelievo, sulla base di detta decisione il partecipante abbia notificato per iscritto al Fondo che non desidera che -- in base a quella decisione -- gli vengano assegnati diritti speciali di prelievo. A richiesta di un partecipante, il Fondo può decidere di porre fine all'effetto di tale notifica per quanto riguarda le assegnazioni di diritti speciali di prelievo posteriori alla predetta decisione.

     f) Qualora alla data di entrata in vigore di un annullamento, l'ammontare dei diritti speciali di prelievo detenuti da un partecipante sia inferiore alla sua quota di diritti speciali di prelievo che devono essere annullati, egli eliminerà il proprio saldo negativo nel più breve tempo compatibile con la posizione delle sue riserve lorde e, a tal fine, si consulterà con il Fondo. I diritti speciali di prelievo ottenuti dal partecipante dopo la data di entrata in vigore dell'annullamento verranno detratti dal suo saldo negativo ed annullati.

     Sezione 3CIRCOSTANZE IMPORTANTI ED IMPREVISTE

     Il Fondo avrà la facoltà di variare le quote o la frequenza delle assegnazioni e degli annullamenti nel restante periodo di durata di un periodo di base, modificare la durata di un periodo di base o iniziare un nuovo periodo di base qualora, in un momento qualsiasi, lo ritenga opportuno o causa di circostanze importanti ed impreviste.

     Sezione 4DECISIONI RELATIVE AD ASSEGNAZIONI ED ANNULLAMENTI

     a) Le decisioni di cui alla sezione 2, a), b) e c) e alla sezione 3 del presente articolo saranno prese dal Consiglio dei governatori sulla base delle proposte avanzate dal Direttore generale, sentiti i Direttori esecutivi.

     b) Prima di formulare una qualsiasi proposta, il Direttore generale, dopo aver verificato che essa sia conforme alle disposizioni contenute nella sezione 1, a) del presente articolo, procederà a consultazioni per accertare che la proposta raccolga ampia adesione fra i partecipanti. Inoltre, prima di formulare una proposta in merito alla prima assegnazione, il Direttore generale accerterà che siano state osservate le disposizioni di cui alla sezione 1, b) del presente articolo e che sussista una larga adesione fra i partecipanti circa l'inizio delle assegnazioni; subito dopo la istituzione del Conto speciale di prelievo, una volta accertato ciò, egli formulerà una proposta per la prima assegnazione.

     c) Il Direttore generale avanzerà proposte:

     1) almeno entro sei mesi prima della fine di ogni periodo di base;

     2) nel caso in cui non sia stata presa alcuna decisione in merito alla assegnazione o all'annullamento per un periodo di base, quando egli abbia accertato che siano state osservate le disposizioni di cui al suindicato paragrafo b);

     3) allorchè, ai sensi della sezione 3 del presente articolo, riterrà auspicabile che vengano variate le percentuali o la frequenza delle assegnazioni o degli annullamenti, che venga modificata la durata di un periodo di base o iniziato un nuovo periodo di base; oppure

     4) al massimo sei mesi dopo averne ricevuta richiesta da parte del Consiglio dei governatori o dei direttori esecutivi; con la riserva che se, ai sensi dei suindicati capoversi 1), 3) o 4), il Direttore generale abbia accertato che nessuna delle proposte che egli ritiene compatibili con le disposizioni contenute nella sezione 1 del presente articolo, goda di una ampia adesione tra i partecipanti in conformità del comma b) di cui sopra, ne riferirà al Consiglio dei governatori e direttori esecutivi.

     d) Una maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi sarà richiesta per ogni decisione adottata ai sensi della sezione 2, a), b) e c) o della sezione 3 del presente articolo, salvo che per le decisioni di cui alla sezione 3 relative ad una riduzione delle percentuali di assegnazione.

 

          Art. XXV. Operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo. [36]

     Sezione 1UTILIZZO DEI DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO

     I diritti speciali di prelievo potranno essere utilizzati per le operazioni e le transazioni autorizzate ai sensi del presente Accordo.

     Sezione 2TRANSAZIONI FRA PARTECIPANTI

     a) Ogni partecipante sarà autorizzato ad utilizzare i propri diritti speciali di prelievo per ottenere una somma equivalente di valuta da un altro partecipante scelto ai sensi della sezione 5 di questo articolo.

     b) Un partecipante, d'accordo con un altro partecipante, potrà utilizzare i propri diritti speciali di prelievo:

     1) al fine di ottenere un ammontare equivalente della propria moneta detenuta dall'altro partecipante; oppure

     2) al fine di ottenere un ammontare equivalente di valuta dall'altro partecipante in ogni transazione, prescritta dal Fondo, che favorisca la ricostituzione della posizione dell'altro partecipante, ai sensi della sezione 6, a) del presente articolo; che eviti o riduca un saldo negativo nella posizione dell'altro partecipante; che compensi l'effetto della non-osservanza delle condizioni enunciate nella sezione 3, a) del presente articolo da parte dell'altro partecipante; oppure che ravvicini al livello delle loro rispettive assegnazioni cumulative nette l'ammontare di diritti speciali di prelievo detenuto dai due partecipanti. Il Fondo, a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, potrà prescrivere transazioni o categorie di transazioni non previste dalla presente disposizione. Ogni transazione o categoria di transazioni prescritta dal Fondo ai sensi del presente capoverso 2) del comma b) dovrà essere conforme alle altre disposizioni contenute nel presente Accordo e all'uso adeguato dei diritti speciali di prelievo ai sensi del presente Accordo.

     c) Il partecipante che fornisca valuta ad un altro partecipante che utilizzi diritti speciali di prelievo, riceverà una somma corrispondente di diritti speciali di prelievo.

     Sezione 3CONDIZIONI DELL'ESISTENZA DI UN BISOGNO DI BILANCIA DEI PAGAMENTI

     a) Nelle transazioni di cui alla sezione 2 del presente articolo, e salvo quanto altrimenti previsto nel seguente comma c), un partecipante potrà utilizzare i propri diritti speciali di prelievo solamente per far fronte ad esigenze della sua bilancia dei pagamenti o in funzione dell'andamento delle sue riserve ufficiali in oro, valute e diritti speciali di prelievo, ed altresì in funzione della sua posizione di riserva nel Fondo; e non per il solo scopo di modificare la composizione di tali riserve tra diritti speciali di prelievo da un lato e oro, valute e posizione di riserva presso il Fondo dall'altro.

     b) Non si potrà contestare ad un partecipante il diritto di utilizzare i propri diritti speciali di prelievo, invocando l'inosservanza della norma contenuta nel precedente comma a); tuttavia, il Fondo potrà muovere i propri rilievi a qualsiasi partecipante che non si sia adeguato alla predetta norma. Il partecipante che persistesse in tale linea di condotta sarebbe passibile delle sanzioni previste dall'art. XXIX, sezione 2, comma b).

     c) I partecipanti potranno utilizzare i diritti speciali di prelievo senza osservare i princìpi stabiliti al comma a) di cui sopra, al fine di ottenere da un altro partecipante un ammontare equivalente di valuta nel corso di ogni transazione qualsiasi prescritta dal Fondo, che favorisca la ricostituzione della sua posizione da parte dell'altro partecipante, ai sensi della sezione 6, a) del presente articolo, che eviti o riduca un saldo negativo nella posizione dell'altro partecipante; che compensi l'effetto della non-osservanza, da parte dell'altro partecipante, dal principio enunciato al comma a) di cui sopra, oppure che avvicini al livello delle loro rispettive assegnazioni cumulative nette l'importo di diritti speciali di prelievo detenuti dai due partecipanti.

     Sezione 4OBBLIGO DI FORNIRE VALUTA

     Ogni partecipante designato dal Fondo ai sensi della sezione 5 del presente articolo, fornirà, a richiesta, ad un partecipante che utilizzi diritti speciali di prelievo ai sensi della sezione 2, a) del presente articolo, valuta convertibile di fatto. L'obbligo imposto ad un partecipante di fornire valuta non può superare il limite in corrispondenza del quale le sue disponibilità di diritti speciali di prelievo in eccesso della sua assegnazione cumulativa abbiano raggiunto un ammontare pari a due volte l'assegnazione cumulativa netta ricevuta o quel limite più elevato convenuto tra il partecipante ed il Fondo. Ogni partecipante potrà fornire valuta in misura superiore al limite obbligatorio o ad ogni più elevato limite convenuto.

     Sezione 5DESIGNAZIONE DEI PARTECIPANTI CHIAMATI A FORNIRE VALUTA

     a) Il Fondo farà sì che un partecipante sia in grado di utilizzare i propri diritti speciali di prelievo, designando i partecipanti che devono fornire valuta contro importi determinati di diritti speciali di prelievo ai fini delle sezioni 2, a) e 4 del presente articolo. Tale designazione avverrà in conformità ai seguenti princìpi generali, integrati da quegli altri criteri che volta a volta il Fondo riterrà opportuno adottare:

     1) Un partecipante potrà essere designato se la posizione della sua bilancia dei pagamenti e delle sue riserve lorde è sufficientemente forte; il che non esclude tuttavia la possibilità di designare partecipanti con forti posizioni di riserva, ma con bilance dei pagamenti che presentino moderati disavanzi. Tali partecipanti verranno designati in modo che sia possibile ottenere nel corso del tempo una equilibrata distribuzione tra questi delle disponibilità in diritti speciali di prelievo;

     2) un partecipante potrà essere designato per favorire la ricostituzione di cui alla sezione 6, a) del presente articolo, per ridurre i saldi negativi delle disponibilità in diritti speciali di prelievo, o per compensare l'effetto della non-osservanza dei principi enunciati nella sezione 3, a) del presente articolo;

     3) nella designazione dei partecipanti, il Fondo accorderà di norma la priorità a quelli che abbiano necessità di acquistare diritti speciali di prelievo per poter raggiungere gli obiettivi di cui al capoverso 2) di cui sopra.

     b) Allo scopo di ottenere nel corso del tempo una distribuzione equilibrata delle disponibilità in diritti speciali di prelievo, in conformità al comma a), capoverso 1) di cui sopra, il Fondo applicherà le norme in materia di designazione enunciate nell'allegato F o le norme che potranno venire adottate ai sensi del seguente comma c).

     c) Le norme di designazione saranno oggetto di riesame prima della fine del primo e di ogni altro successivo periodo di base, ed il Fondo potrà adottare nuove norme a seguito di tali riesami. A meno che non ne vengano adottate di nuove, continueranno ad applicarsi le regole in vigore al momento del riesame.

     Sezione 6RICOSTITUZIONE

     a) I partecipanti che utilizzeranno i loro diritti speciali di prelievo dovranno ricostituire le loro disponibilità in tali diritti ai sensi delle norme di ricostituzione contenute nell'allegato G o di ogni altra norma che venisse adottata ai sensi del seguente comma b).

     b) Le norme riguardanti la ricostituzione verranno riesaminate prima della fine del primo e di ogni successivo periodo di base e nuove norme verranno, se necessario, adottate. Qualora non vengano stabilite nuove norme o non venga decisa l'abrogazione delle norme concernenti la ricostituzione, continueranno ad applicarsi quelle in vigore al momento del riesame. Per l'adozione, l'emendamento o l'abrogazione delle norme concernenti la ricostituzione è richiesta la maggioranza dell'85 per cento del totale dei voti dei partecipanti.

     Sezione 7OPERAZIONI E TRANSAZIONI EFFETTUATE ATTRAVERSO IL CONTO GENERALE

     a) I diritti speciali di prelievo saranno compresi nelle riserve monetarie dei paesi membri, quali sono state definite dall'art. XIX, ai fini dell'art. III, sezione 4, a) dell'art. V, sezione 7, b) e c), dell'art. V, sezione 8, f) e dell'allegato B, 1. Il Fondo potrà decidere che nel calcolo delle riserve monetarie e del loro aumento nel corso di ogni anno, ai fini dell'art. V, sezione 7, b) e c), non sia tenuto conto di aumenti o di diminuzioni di tali riserve monetarie risultanti da assegnazioni o annullamenti di diritti speciali di prelievo avvenuti nel corso dell'anno.

     b) Il Fondo accetterà diritti speciali di prelievo:

     1) nelle operazioni di riacquisto effettuate con diritti speciali di prelievo, ai sensi dell'art. V, sezione 7, b); e

     2) nelle operazioni di rimborso ai sensi dell'art. XXVI, sezione 4.

     c) Nella misura in cui deciderà di farlo, il Fondo accetterà speciali diritti di prelievo:

     1) in pagamento di provvigioni, o 2) nelle operazioni di riacquisto, diverse da quelle effettuate ai sensi dell'art. V, sezione 7, b) in proporzioni che saranno, per quanto possibile, uguali per tutti i paesi membri.

     d) Il Fondo potrà, qualora lo ritenga utile ai fini della reintegrazione delle sue disponibilità nella valuta di un partecipante, e previa consultazione con esso sulle altre misure di reintegrazione ai sensi dell'art. VII, sezione 2, richiedere che il partecipante fornisca la sua valuta in cambio di diritti speciali di prelievo detenuti nel Conto generale, subordinatamente a quanto previsto nella sezione 4 del presente articolo. Nel reintegrare le sue disponibilità con diritti speciali di prelievo, il Fondo terrà conto dei princìpi di designazione enunciati nella sezione 5 del presente articolo.

     e) Nella misura in cui un partecipante può ricevere diritti speciali di prelievo nel corso di una transazione prescritta dal Fondo allo scopo di favorire la ricostituzione, da parte di detto partecipante, delle sue disponibilità ai sensi della sezione 6, a) del presente articolo, di evitare o di ridurre un saldo negativo o di compensare l'effetto di una sua non-osservanza dei princìpi enunciati nella sezione 3, a) del presente articolo, il Fondo potrà fornire al partecipante stesso, contro oro o altra valuta accettabile dal Fondo, diritti speciali di prelievo detenuti nel Conto generale.

     f) Il Fondo potrà fare uso di diritti speciali di prelievo in accordo con il partecipante in tutte le altre operazioni e transazioni che effettuerà attraverso il Conto generale.

     g) In connessione con le operazioni e le transazioni considerate dalla presente sezione, il Fondo avrà la facoltà di riscuotere provvigioni ragionevoli uguali per tutti i partecipanti.

     Sezione 8TASSI DI CAMBIO

     a) I tassi di cambio per le operazioni e per le transazioni tra partecipanti saranno tali che un partecipante che utilizzi diritti speciali di prelievo riceverà lo stesso valore qualunque siano le valute fornite e i partecipanti che le forniscano. Il Fondo adotterà le norme necessarie a rendere operante questo principio.

     b) Il Fondo consulterà il partecipante circa la procedura da seguire per determinare i tassi di cambio per la sua valuta.

     c) Ai fini della presente disposizione, il termine "partecipante" comprende anche il partecipante uscente.

 

          Art. XXVI. Conto speciale di prelievo interessi e provvigioni. [37]

     Sezione 1INTERESSI

     Sulle disponibilità di diritti speciali di prelievo verrà corrisposto dal Fondo un interesse ad un tasso uguale per tutti i possessori. Il Fondo verserà ad ognuno di essi la cifra dovuta per interessi, senza tener conto se l'ammontare delle provvigioni riscosse sia sufficiente o no per pagare l'interesse.

     Sezione 2PROVVIGIONI

     Il Fondo percepirà, da ogni partecipante, provvigioni ad un tasso uguale per tutti i partecipanti, sull'ammontare delle assegnazioni cumulative nette di diritti speciali di prelievo da loro ricevute, aumentato dell'eventuale saldo negativo del partecipante o dell'importo corrispondente alle provvigioni non pagate.

     Sezione 3TASSI D'INTERESSE E DI PROVVIGIONI

     Il tasso d'interesse, che sarà stabilito nell'1 e mezzo per cento annuo, sarà uguale a quello delle provvigioni. Il Fondo potrà a sua discrezione aumentare o ridurre tale tasso, che non dovrà però essere superiore al più elevato dei due seguenti valori, e cioè, il 2 per cento o il tasso di remunerazione stabilito ai sensi dell'art. V, sezione 9, nè inferiore al più basso dei due seguenti valori, e cioè l'1 per cento o il tasso di remunerazione stabilito ai sensi dell'art. V, sezione 9.

     Sezione 4RIPARTIZIONE DELLE SPESE

     Quando sia stabilito di procedere al rimborso previsto dall'art. XXII, sezione 2, il Fondo effettuerà a questo scopo prelevamenti allo stesso tasso sulle assegnazioni cumulative nette di tutti i partecipanti.

     Sezione 5PAGAMENTO DI INTERESSI, PROVVIGIONI E QUOTE DI SPESA

     L'interesse, le provvigioni e le quote di spesa saranno pagati in diritti speciali di prelievo. Il partecipante che abbia bisogno di utilizzare diritti speciali di prelievo per pagare una provvigione o una quota di spesa, dovrà e avrà diritto di ottenerli a sua scelta contro oro o contro una valuta di gradimento del Fondo, in una transazione effettuata col Fondo attraverso il Conto generale. Nel caso gli sia impossibile ottenere per questa via un ammortamento sufficiente di diritti speciali di prelievo, il partecipante dovrà e potrà ottenerli da un partecipante a ciò designato dal Fondo contro valuta convertibile di fatto. I diritti speciali di prelievo acquistati da un partecipante dopo la scadenza del pagamento verranno dedotti dalle sue provvigioni non pagate, ed annullati.

 

          Art. XXVII. Amministrazione del conto generale e del conto speciale di prelievo. [38]

     a) Il Conto generale ed il Conto speciale di prelievo verranno amministrati in conformità alle disposizioni dell'art. XII, tenuto conto di quanto segue:

     1) il Consiglio dei governatori può delegare i Direttori esecutivi ad esercitare tutti i propri poteri in materia di diritti speciali di prelievo, tranne comma b), dall'art. XXV, sezione 6, comma b) e dall'art. XXXI, comma a). b) e c), e sezione 3, dalla penultima frase dell'art. XXV, sezione 2, comma b), dall'art. XXV, sezione 6, comma b) e dall'art. XXXI, comma a).

     2) Per le riunioni del Consiglio dei governatori o per le decisioni da esso adottate in merito a questioni concernenti esclusivamente il Conto speciale di prelievo si terrà conto, ai fini delle convocazioni e per determinare se esista il quorum necessario o se una decisione sia stata presa con la maggioranza dei voti richiesta, delle richieste o della presenza e dei voti dei Governatori nominati dai paesi membri partecipanti.

     3) Per le decisioni dei Direttori esecutivi su questioni concernenti esclusivamente il Conto speciale di prelievo, avranno diritto di votare soltanto i Direttori nominati od eletti da almeno un paese membro partecipante. Ciascuno di questi Direttori avrà diritto al numero di voti attribuiti al paese membro partecipante che lo ha nominato o ai paesi membri partecipanti con i cui voti è stato eletto. Per stabilire se sia stato raggiunto il quorum necessario o se una decisione sia stata presa con la maggioranza di voti richiesta, si terrà conto soltanto della presenza dei Direttori nominati od eletti dai paesi membri partecipanti e dei voti attribuiti a questi ultimi.

     4) Per tutto quanto riguarda l'amministrazione generale del Fondo, ivi compresi i rimborsi ai sensi dell'art. XXII, sezione 2, e per stabilire se una questione interessi nello stesso tempo ai due conti o soltanto al Conto speciale di prelievo, le decisioni verranno prese come se si trattasse esclusivamente del Conto generale. Le decisioni relative all'accettazione o al possesso di diritti speciali di prelievo nel Conto generale e alla loro utilizzazione, come ogni altra decisione relativa alle operazioni e alle transazioni effettuate attraverso sia il Conto generale sia il Conto speciale di prelievo, saranno adottate in base alle maggioranze richieste per le decisioni relative alle questioni che concernono ciascuno dei due conti. Ciò sarà indicato in ogni decisione riguardante questioni concernenti il Conto speciale di prelievo.

     b) Oltre ai privilegi ed alle immunità accordati ai sensi dell'art. IX del presente Accordo, i diritti speciali di prelievo e le operazioni e transazioni di cui saranno oggetto non saranno sottoposti ad imposte di alcun genere.

     c) Qualsiasi questione d'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo su problemi concernenti esclusivamente il Conto speciale di prelievo verrà sottoposta ai Direttori esecutivi, in conformità all'art. XVIII, comma a), soltanto su richiesta di un partecipante. In tutti i casi in cui i Direttori esecutivi avranno deciso su una questione di interpretazione concernente esclusivamente il Conto speciale di prelievo, solo un partecipante potrà richiedere che la questione venga deferita al Consiglio dei governatori ai sensi dell'art. XVIII, comma b). Il Consiglio dei governatori deciderà se un Governatore nominato da un paese membro che non abbia la qualifica di partecipante avrà diritto di votare al Comitato di interpretazione su questioni che riguardino esclusivamente il Conto speciale di prelievo.

     d) Nel caso dovesse sorgere una divergenza tra il Fondo ed un partecipante che abbia cessato la propria partecipazione al Conto speciale di prelievo, oppure tra il Fondo ed un partecipante durante la liquidazione del Conto speciale di prelievo in merito ad una questione derivante esclusivamente dalla partecipazione al Conto speciale di prelievo, tale divergenza verrà sottoposta ad arbitrato in conformità alle procedure previste dall'art. XVIII, comma c).

 

          Art. XXVIII. Obblighi generali dei partecipanti. [39]

     Oltre agli obblighi assunti in materia di diritti speciali di prelievo ai sensi di altri articoli del presente Accordo, ogni partecipante si impegna a collaborare con il Fondo e con gli altri partecipanti al fine di facilitare l'efficace funzionamento del Conto speciale di prelievo e l'adeguato utilizzo dei diritti speciali di prelievo in conformità al presente Accordo.

 

          Art. XXIX. Sospensione delle transazioni in diritti speciali di prelievo. [40]

     Sezione 1DISPOSIZIONI DI EMERGENZA

     Nel caso di emergenza o di circostanze impreviste, tali da minacciare lo svolgimento delle operazioni del Fondo per quanto attiene al Conto speciale di prelievo, i Direttori esecutivi, con votazione unanime, possono sospendere per un periodo non superiore a centoventi giorni l'applicazione di qualsiasi disposizione relativa ai diritti speciali di prelievo. In tal caso diventeranno esecutive le disposizioni di cui all'art. XVI, sezione 1, comma b), c) e d).

     Sezione 2MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI

     a) Qualora il Fondo accerti il mancato adempimento, da parte di un partecipante, agli obblighi di cui all'art. XXV, sezione 4, il Fondo potrà sospendere il diritto del partecipante ad utilizzare i suoi diritti speciali di prelievo, salvo decisione contraria da parte del Fondo stesso.

     b) Qualora il Fondo accerti il mancato adempimento, da parte di un partecipante ad uno qualsiasi degli altri suoi obblighi relativi ai diritti speciali di prelievo, il Fondo potrà sospendere il diritto del partecipante ad utilizzare i diritti speciali di prelievo acquistati dopo la sospensione.

     c) Saranno adottate norme esecutive allo scopo di assicurare che prima che si proceda nei confronti di un partecipante ai sensi del comma a) o b) di cui sopra, il partecipante sarà informato immediatamente degli addebiti ad esso mossi e gli sarà data la possibilità di esporre le sue ragioni, sia verbalmente sia per iscritto. Il partecipante, informato in tal modo degli addebiti mossigli ai sensi del comma a) di cui sopra, si asterrà dal fare uso dei diritti speciali di prelievo sino a quando la questione non sarà risolta.

     d) Le sospensioni decise ai sensi del comma a) o b) di cui sopra, o le limitazioni imposte ai sensi del comma c) di cui sopra, non avranno alcun effetto sull'obbligo del partecipante di fornire valuta ai sensi dell'art. XXV, sezione 4.

     e) Il Fondo potrà, in qualsiasi momento, porre fine alla sospensione prevista dal comma a) o b) di cui sopra; tuttavia una sospensione imposta ad un partecipante ai sensi del comma b) - per inottemperanza agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'art. XXV, sezione 6, comma a) - non potrà essere fatta cessare prima che sia trascorso un periodo di centottanta giorni dalla fine del primo trimestre durante il quale il partecipante dovrà avere ottemperato alle norme in materia di ricostituzione.

     f) Il diritto di un partecipante ad utilizzare i propri diritti speciali di prelievo non sarà sospeso in conseguenza del fatto che egli abbia perduto la facoltà ad utilizzare risorse del Fondo ai sensi dell'art. IV, sezione 6, dell'art. V, sezione 5, dell'art. VI, sezione 1, o dell'art. XV, sezione 2, comma a). L'art. XV, sezione 2, non verrà applicato qualora il partecipante non abbia adempiuto ad uno qualsiasi dei suoi obblighi relativi ai diritti speciali di prelievo.

 

          Art. XXX. Cessazione della partecipazione. [41]

     Sezione 1DIRITTO DI PORRE TERMINE ALLA PARTECIPAZIONE

     a) Ogni partecipante potrà porre termine alla partecipazione al Conto speciale di prelievo in qualsiasi momento inviando una comunicazione scritta al Fondo presso la sua sede centrale. La cessazione della partecipazione diventerà operante dalla data del ricevimento di tale comunicazione.

     b) Qualora un partecipante receda dal Fondo si presume che abbia simultaneamente cessato di partecipare al Conto speciale di prelievo.

     Sezione 2REGOLAMENTO DEI CONTI IN CASO DI CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

     a) Quando un partecipante pone termine alla propria partecipazione al Conto speciale di prelievo, cesseranno tutte le sue operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo salvo autorizzazione altrimenti concordata ai sensi del seguente comma c) al fine di facilitare un regolamento o ai sensi delle sezioni 3, 5 e 6 del presente articolo o dell'allegato H. L'interesse e le commissioni maturate alla data della cessazione della partecipazione e le spese ripartite prima di tale data, ma non ancora pagate, saranno regolati in diritti speciali di prelievo.

     b) Il Fondo sarà tenuto a riacquistare tutti i diritti speciali di prelievo detenuti dal partecipante uscente, e quest'ultimo sarà obbligato a pagare al Fondo una somma uguale alla propria assegnazione cumulativa netta nonchè di ogni altro ammontare dovuto e maturato per effetto della sua partecipazione al Conto speciale di prelievo. Questi impegni verranno compensati tra loro, e l'ammontare dei diritti speciali di prelievo detenuti dal partecipante uscente, che serviranno per estinguere i suoi obblighi verso il Fondo, verrà annullato.

     c) Sarà concordato con ragionevole sollecitudine tra il partecipante uscente ed il Fondo il regolamento di ogni obbligo del partecipante uscente o del Fondo che potrebbe sussistere dopo la compensazione di cui al precedente comma b). Se non si riesce a raggiungere sollecitamente l'accordo verranno applicate le norme di cui all'allegato H.

     Sezione 3INTERESSI E PROVVIGIONI

     A partire dalla data di cessazione della partecipazione, il Fondo corrisponderà un interesse sugli esistenti saldi in diritti speciali di prelievo detenuti dal partecipante uscente, e questo ultimo pagherà le provvigioni sull'ammontare complessivamente dovuto al Fondo, alle scadenze e ai tassi stabiliti dall'art. XXVI. Tali pagamenti si effettuano in diritti speciali di prelievo. Il partecipante uscente avrà diritto di acquistare diritti speciali di prelievo con valuta convertibile di fatto, in pagamento di provvigioni o quote di spesa, per mezzo di una transazione con un partecipante scelto dal Fondo, o mediante accordo con un qualsiasi altro possessore, o di poter disporre di diritti speciali di prelievo ricevuti a titolo di interessi in una transazione con un partecipante scelto ai sensi dell'art. XXV, sezione 5, o mediante accordo con un altro detentore.

     Sezione 4REGOLAMENTO DEGLI OBBLIGHI VERSO IL FONDO

     Il Fondo utilizzerà l'oro o la valuta ricevuti dal partecipante uscente per riacquistare i diritti speciali di prelievo detenuti dai partecipanti in rapporto all'ammontare in cui le disponibilità in diritti speciali di prelievo di ciascun partecipante eccedano la rispettiva assegnazione cumulativa netta al momento in cui l'oro o la valuta sono ricevuti dal Fondo. I diritti speciali di prelievo in tal modo riacquistati ed i diritti speciali di prelievo acquistati dal partecipante uscente, ai sensi delle disposizioni del presente Accordo, per effettuare un versamento dovuto sulla base di un accordo di regolamento o ai sensi dell'allegato H e che vengono dedotti da tale versamento, saranno annullati.

     Sezione 5LIQUIDAZIONE DEGLI OBBLIGHI VERSO UN PARTECIPANTE USCENTE

     Quando il Fondo dovrà riacquistare i diritti speciali di prelievo detenuti da un partecipante uscente, tale acquisto verrà effettuato con valuta o con oro forniti dai partecipanti scelti dal Fondo. Questi partecipanti verranno scelti in conformità ai principi enunciati nell'art. XXV, sezione 5. Ciascuno dei partecipanti indicati fornirà, a sua scelta, al Fondo valuta del partecipante uscente, valuta convertibile di fatto oppure oro, e riceverà in cambio un ammontare equivalente di diritti speciali di prelievo. Su autorizzazione del Fondo, tuttavia, un partecipante uscente potrà utilizzare i propri diritti speciali di prelievo per acquistare propria moneta, valuta convertibile di fatto, oppure oro da un qualsiasi altro possessore.

     Sezione 6TRANSAZIONI SUL CONTO GENERALE

     Allo scopo di facilitare il regolamento con un partecipante uscente, il Fondo potrà decidere che questi:

     1) utilizzi i diritti speciali di prelievo di cui sia in possesso dopo la compensazione effettuata ai sensi della sezione 2, comma b) del presente articolo quando tali diritti debbano essere riacquistati, in una transazione col Fondo effettuata attraverso il Conto generale, per acquistare propria moneta o valuta convertibile di fatto, a scelta del Fondo, oppure 2) acquisti diritti speciali di prelievo in una transazione col Fondo effettuata attraverso il Conto generale in cambio di una valuta accettabile dal Fondo, oppure di oro, per effettuare il pagamento di ogni provvigione o di ogni somma dovuta in base ad un accordo o ai sensi delle disposizioni contenute nell'allegato H.

 

          Art. XXXI. - Liquidazione del conto speciale di prelievo. [42]

     a) Si potrà procedere alla liquidazione del Conto speciale di prelievo soltanto a seguito di decisione del Consiglio dei governatori. In caso di emergenza, ove i Direttori esecutivi riconoscano la necessità che si provveda alla liquidazione del Conto speciale di prelievo, essi potranno, in attesa di una decisione del Consiglio, sospendere temporaneamente le assegnazioni, gli annullamenti e ogni altra operazione in diritti speciali di prelievo. La decisione del Consiglio dei governatori di liquidare il Fondo implicherà automaticamente quella di liquidare anche il Conto generale ed il Conto speciale di prelievo.

     b) La decisione del Consiglio dei governatori di liquidare il Conto speciale di prelievo implicherà la cessazione di tutte le assegnazioni ed annullamenti e di tutte le operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo, nonchè la cessazione delle attività del Fondo relative al Conto speciale di prelievo, ad eccezione di quelle che avrebbero per oggetto la graduale liquidazione degli impegni dei partecipanti e del Fondo relativi ai diritti speciali di prelievo; e tutti gli impegni concernenti i diritti speciali di prelievo assunti dal Fondo e dai partecipanti ai sensi del presente Accordo verranno a cessare, ad eccezione di quelli previsti dal presente articolo, dall'art. XVIII, comma c), dall'art. XXVI, dall'art, XXVII, comma d), dall'art. XXX e dall'allegato H, così come quelli che risulteranno da ogni accordo raggiunto ai sensi dell'art. XXX, fatta riserva delle disposizioni di cui al paragrafo 4 dell'allegato H, dell'art. XXXII e dell'allegato I.

     c) In caso di liquidazione del Conto speciale di prelievo, l'interesse e le provvigioni maturati fino alla data di tale liquidazione e le spese ripartite prima di quella data, ma non ancora pagate, saranno regolati in diritti speciali di prelievo. Il Fondo sarà obbligato a riacquistare tutti i diritti speciali di prelievo detenuti dai possessori ed ogni partecipante dovrà versare al Fondo un ammontare uguale alla assegnazione cumulativa netta di diritti speciali di prelievo e ogni altro ammontare maturato per effetto della partecipazione al Conto speciale di prelievo.

     d) La liquidazione del Conto speciale di prelievo sarà effettuata secondo le modalità previste dall'allegato I.

 

          Art. XXXII. Spiegazione dei termini relativi ai diritti speciali di prelievo. [43]

     Nell'interpretare le disposizioni del presente Accordo relative ai diritti speciali di prelievo, il Fondo ed i suoi membri dovranno attenersi a quanto segue:

     a) Per assegnazione cumulativa netta di diritti speciali di prelievo, deve intendersi l'ammontare totale dei diritti speciali di prelievo assegnati ad un partecipante, meno quella parte di diritti stessi che siano stati annullati ai sensi dell'art. XXIV, sezione 2, comma a).

     b) Per valuta convertibile di fatto deve intendersi:

     1) la valuta di un partecipante per la quale vi sia una procedura per la conversione delle disponibilità ottenute a seguito di transazioni concernenti diritti speciali di prelievo, in ciascuna altra valuta per la quale vi sia analoga procedura, ai tassi di cambio stabiliti dall'art. XXV, sezione 8. Quest'ultima deve essere la valuta di un partecipante -- che abbia accettato gli obblighi di cui all'art. VIII, sezione 2, 3 e 4, oppure -- che, per il regolamento delle transazioni internazionali, di fatto acquisti o venda liberamente oro entro i limiti stabiliti dal Fondo all'art. IV, sezione 2; oppure 2) una valuta convertibile in una delle valute indicate al paragrafo 1) di cui sopra, ai tassi di cambio stabiliti a norma dell'art. XXV, sezione 8.

     c) Per posizione di riserva nel Fondo di un partecipante deve intendersi la somma degli acquisti che esso potrebbe effettuare sulla "quota oro" nonchè l'ammontare di ogni posizione debitoria del Fondo prontamente rimborsabile al partecipante in base ad un accordo di prestito.

 

 

Allegato A

 

Quote

In milioni di dollari degli Stati Uniti

Australia

200

Belgio

225

Bolivia

10

Brasile

150

Canadà

300

Cecoslovacchia

125

Cile

50

Cina

550

Columbia

50

Costarica

5

Cuba

50

Danimarca

(*)

Ecuador

5

Egitto

45

El Salvador

2,5

Etiopia

6

Filippine

15

Francia

450

Grecia

40

Guatemala

5

Haiti

5

Honduras

2,5

India

400

Iran

25

Irak

8

Islanda

1

Jugoslavia

60

Liberia

0,5

Lussemburgo

10

Messico

90

Nuova Zelanda

50

Nicaragua

2

Norvegia

50

Paesi Bassi

275

Panama

0,5

Paraguay

2

Perù

25

Polonia

125

Repubblica di Santo Domingo

5

Regno Unito

1300

Stati Uniti

2750

Unione Sudafricana

100

U.R.S.S.

1200

Uruguay

15

Venezuela

15

(*) La sottoscrizione della Danimarca sarà determinata dal Fondo dopo che il Governo della Danimarca avrà accettato di firmare questo Accordo prima che la firma abbia luogo.

 

 

Allegato B

Disposizioni relative al riacquisto da parte di un membro della propria valuta detenuta dal fondo

 

     1. Nello stabilire i limiti entro i quali il riacquisto dal Fondo della valuta di un paese membro, ai sensi dell'art. V, sezione 7, b), debba essere effettuato facendo ricorso a valute convertibili ed a ogni altro tipo di riserve monetarie, si applicherà la seguente regola subordinatamente al successivo paragrafo 2):

     a) Se le riserve monetarie del paese membro non sono aumentate durante l'anno, l'importo pagabile al Fondo verrà distribuito fra tutti i tipi di riserve in proporzione alle relative disponibilità del paese membro a fine anno.

     b) Se le riserve monetarie del paese membro sono aumentate durante l'anno, una parte dell'importo pagabile al Fondo, pari alla metà dell'aumento, meno la metà di qualunque riduzione verificatasi nel corso dell'anno degli averi del Fondo nella valuta del paese membro, sarà distribuita fra quei tipi di riserve che sono aumentate, in proporzione all'ammontare in cui ciascuna di esse è aumentata. Il resto dell'importo pagabile al Fondo verrà distribuito fra tutti i tipi di riserve in proporzione alle residue disponibilità del paese membro.

     c) Se dopo i riacquisti resi necessari ai sensi dell'art. V, sezione 7, b) si dovesse superare uno qualunque dei limiti specificati dall'art. V, sezione 7, c) capoversi 1) o 2) il Fondo richiederà ai paesi membri di effettuare riacquisti proporzionali tali che detti limiti non vengano superati.

     d) Se dopo tutti i riacquisti resi necessari ai sensi dell'art. V, sezione 7, b) si dovesse superare il limite specificato dall'art. V, sezione 7), c) capoverso 3), l'ammontare superiore al limite sarà pagato in valute convertibili secondo quanto stabilito dal Fondo senza che tale limite venga superato.

     e) Se un riacquisto reso necessario ai sensi dell'art. V, sezione 7, b), dovesse superare il limite specificato dall'art. V, sezione 7, c) capoverso 4), l'ammontare superiore al limite sarà riacquistato alla fine del successivo anno finanziario o di quelli seguenti sicchè l'insieme dei riacquisti resi necessari dall'art. V, sezione 7, b) non superi, nel corso di qualunque anno, il limite indicato dall'art. V, sezione 7, c) capoverso 4) [44].

     2. a) Il Fondo non acquisterà valute di paesi non membri, ai sensi dell'art. V, sezione 7, b) e c).

     b) Qualunque somma pagabile nelle valute di paesi non membri ai sensi del paragrafo 1, comma a) o b) di cui sopra, sarà pagata in valute convertibili dei paesi membri secondo quanto stabilito dal Fondo [45].

     3. Nel calcolare le riserve monetarie e gli incrementi di esse nel corso di ogni anno agli effetti dell'articolo V, sezione 7 b) e c), non verrà preso in considerazione, a meno che il membro abbia effettuato per altra via detrazioni per tali disponibilità, alcun aumento di quelle riserve monetarie, da ascriversi a valute prima inconvertibili divenute convertibili durante l'anno; oppure a disponibilità che rappresentino il ricavo di prestiti a lunga o a media scadenza, contratti durante l'anno, oppure a disponibilità che siano state trasferite o accantonate per il rimborso di prestiti nell'anno successivo.

     4. Nel caso di membri i cui territori metropolitani siano stati occupati dal nemico, l'oro di nuova produzione estratto durante i cinque anni successivi all'entrata in vigore di questo Accordo, da miniere situate nei loro territori metropolitani, non verrà incluso nel computo delle loro riserve monetarie o degli aumenti delle stesse.

     5. Nel calcolare le riserve monetarie e gli incrementi di esse nel corso di ogni anno ai sensi dell'art. V, sezione 7, b) e c), il Fondo potrà decidere a sua discrezione, su richiesta di un paese membro, che le detrazioni siano effettuate, per gli impegni in essere, a seguito di transazioni fra i paesi membri, in base ad una facilitazione reciproca, in virtù della quale un paese membro è disposto a scambiare su richiesta la propria valuta contro la valuta dell'altro paese membro fino a concorrenza di un certo massimo ed entro termini che stabiliscono che ogni transazione sia rimborsata entro un termine prescritto non superiore ai nove mesi [46].

     6. Nel calcolare le riserve monetarie e gli incrementi di esse ai fini dell'art. V, sezione 7, b) e c), verrà applicato l'art. XIX, e); tuttavia, si applicherà la seguente disposizione alla fine dell'anno qualora essa sia stata in vigore all'inizio dell'anno.

     Le riserve monetarie del paese membro saranno calcolate deducendo dalle sue disponibilità centrali i suoi debiti in valuta verso Tesorerie, Banche centrali, Fondi di stabilizzazione o Enti finanziari similari di altri paesi membri o non membri specificati al comma d) di cui sopra, unitamente alle partite debitorie della stessa natura verso altre istituzioni ufficiali e altre banche situate nei territori di paesi membri o non membri specificati al comma d) di cui sopra. A queste disponibilità nette saranno aggiunte le somme considerate depositi ufficiali di altre istituzioni ufficiali e banche ai sensi del comma c) di cui sopra [47].

 

 

Allegato C

Elezione degli amministratori esecutivi

 

     1. L'elezione degli Amministratori esecutivi elettivi avrà luogo mediante votazione da parte dei governatori aventi diritto a voto, a sensi dell'articolo XII, sezione 3 (b), (3) e (4).

     2. Nella votazione per i cinque amministratori da eleggersi secondo l'articolo XII, sezione 3 (b) (3), ciascuno dei governatori aventi diritto a voto darà ad una sola persona tutti i voti spettantigli secondo l'articolo XII, sezione 5 (a). Diverranno amministratori le cinque persone che riceveranno il maggior numero di voti; tuttavia non si considererà eletto chi avesse ricevuto meno del 19 per cento dei voti complessivamente disponibili.

     3. Qualora cinque persone non risultino elette al primo scrutinio, si farà luogo ad una seconda votazione, nella quale non potrà eleggersi la persona che ricevette il minor numero di voti e voteranno solo: a) quei governatori che nella prima votazione votarono per una persona che non è stata eletta; e b) quei governatori i cui voti a favore di una persona eletta si ritiene, a sensi del n. 4) seguente, abbiano portato i voti favorevoli a quella persona al disopra del 20 per cento dei voti disponibili.

     4. Nello stabilire se si debba ritenere che i voti dati da un Governatore abbiano portato al di sopra del 20 per cento dei voti complessivi i voti favorevoli ad una data persona, si riterrà che il 20 per cento comprenda anzitutto i voti del Governatore che diede il maggior numero di voti a quella persona, indi i voti del Governatore che diede il numero di voti immediatamente inferiore, e così di seguito fino alla concorrenza del 20 per cento.

     5. Qualora si debba computare una parte dei voti di un Governatore allo scopo di portare il totale di una persona al di sopra del 19 per cento, si riterrà che quel Governatore abbia dato tutti i suoi voti a quella persona, anche se in tal guisa i voti complessivi per quella persona superino il 20 per cento.

     6. Se dopo il secondo scrutinio non risultano elette 5 persone, si terranno successive votazioni secondo i principi sopra esposti, fino a che saranno state elette 5 persone, tenendo presente che dopo che 4 persone sono state elette, la quinta può essere eletta a semplice maggioranza dei rimanenti voti e si riterrà eletta da tutti questi voti.

     7. Gli Amministratori da eleggersi dalle Repubbliche americane a sensi dell'articolo XII, sezione 3-b) (4) verranno eletti nel seguente modo:

     a) ciascun Amministratore verrà eletto separatamente;

     b) nella elezione del primo Amministratore, ogni Governatore rappresentante una Repubblica americana avente diritto a partecipare all'elezione darà ad una sola persona tutti i voti a lui assegnati. La persona che avrà ricevuto la maggioranza dei voti sarà eletta, purchè non riceva meno del 45 per cento dei voti complessivi;

     c) qualora nessuna persona venga eletta al primo scrutinio, si darà luogo ad altre votazioni, in ciascuna delle quali verrà eliminata la persona che avrà ricevuto il minor numero di voti, finchè una persona riceverà un numero di voti sufficiente per essere eletta a sensi della precedente lettera b);

     d) i Governatori i cui voti concorsero alla elezione del primo Amministratore non parteciperanno alla elezione del secondo Amministratore;

     e) le persone che non vennero elette nella prima elezione potranno essere elette alla carica di secondo Amministratore;

     f) per la elezione del secondo Amministratore si richiede la maggioranza dei voti disponibili. Se nel primo scrutinio nessuno ottiene la maggioranza, si darà luogo a successive elezioni, in ciascuna delle quali la persona che ricevette il minor numero di voti verrà eliminata, finchè una persona otterrà la maggioranza;

     g) il secondo Amministratore si considererà eletto da tutti i voti che potevano essere dati nello scrutinio dal quale risulta eletto.

 

 

Allegato D

Liquidazione dei conti di membri uscenti

 

     1. Il Fondo sarà obbligato a pagare al membro uscente l'ammontare della sua quota, più qualsiasi altro ammontare di cui il Fondo gli è debitore, meno qualsiasi ammontare da esso dovuto al Fondo, comprese le commissioni maturate dopo la data d'uscita; ma non si darà luogo ad alcun pagamento prima che siano trascorsi sei mesi dalla data predetta. I pagamenti saranno effettuati nella valuta del membro uscente.

     2. Se le disponibilità del Fondo in valuta del membro uscente non sono sufficienti per pagare l'ammontare netto dovuto dal Fondo, il saldo sarà pagato in oro o in qualsiasi altra maniera che possa venire concordata. Se il Fondo ed il membro uscente non raggiungono un accordo entro sei mesi dalla data del ritiro, il Fondo verserà immediatamente al membro uscente le proprie disponibilità in valuta dello stesso. Il saldo eventualmente dovuto sarà pagato in dieci rate semestrali nei cinque anni successivi. Ciascuna rata semestrale sarà pagata, a scelta del Fondo, o in moneta del membro ritiratosi, pervenuta al Fondo dopo il suo ritiro, o con la consegna di oro.

     3. Se il Fondo non pagasse, nel modo descritto nel paragrafo precedente, una qualsiasi delle rate dovute, il membro uscito avrà il diritto di chiedere al Fondo il pagamento della rata stessa in qualsiasi valuta da esso detenuta, tranne che nelle valute dichiarate scarse ai sensi dell'articolo VII, sezione 3.

     4. Se le disponibilità del Fondo in moneta del membro uscente superano l'importo dovutogli, e se l'accordo circa il modo di liquidare i conti non viene raggiunto entro sei mesi dalla data del ritiro, il membro uscito è tenuto a riacquistare detta esuberanza contro oro o, a sua scelta, contro valute di membri le quali siano convertibili al momento di tale riacquisto. Il riacquisto sarà effettuato alla parità in vigore alla data del ritiro dal Fondo. Il membro uscente completerà il riacquisto entro cinque anni dalla data del ritiro o nel periodo più lungo che può essere fissato dal Fondo, ma non sarà tenuto a riacquistare in ciascun periodo semestrale più di un decimo dell'esuberanza della sua valuta detenuta dal Fondo alla data del ritiro, più le eventuali acquisizioni di valuta durante tale periodo semestrale. Se il membro uscente non adempie a questo suo obbligo, il Fondo può, con la dovuta cautela, liquidare in qualsiasi mercato la valuta che avrebbe dovuto essere riacquistata.

     5. Qualsiasi membro che desideri acquistare la valuta di un membro che si è ritirato, lo farà acquistandola dal Fondo nella misura nella quale tale membro ha accesso alle risorse del Fondo e della disponibilità di quella valuta a sensi del precedente paragrafo 4.

     6. Il membro uscente garantisce l'uso senza restrizioni, in qualunque momento, della valuta venduta a sensi del precedenti paragrafi 4 e 5, per l'acquisto di beni o per il pagamento di somme dovute ad esso o a persone nei suoi territori. Compenserà il Fondo di ogni perdita risultante dalla differenza tra la parità della sua valuta alla data del ritiro ed il valore ricavato dal Fondo vendendo la valuta a sensi dei precedenti paragrafi 4 e 5.

     7. Nel caso che il Fondo venga posto in liquidazione a sensi dell'articolo XVI, sezione 2, entro sei mesi dalla data del ritiro di un membro, i conti tra il Fondo e quel Governo saranno liquidati in conformità all'articolo XVI, sezione 2, e Allegato E.

 

 

Allegato E

Disposizioni per la liquidazione

 

     1. In caso di liquidazione, le passività del Fondo non rappresentate dal rimborso delle quote sottoscritte avranno la precedenza nella distribuzione delle attività del Fondo. Nel far fronte a tali passività il Fondo utilizzerà le sue attività nel seguente ordine:

     a) divisa in cui la passività è pagabile;

     b) oro;

     c) tutte le altre divise, in proporzione delle quote dei membri, in quanto ciò sia possibile.

     2. Dopo estinzione delle passività del Fondo secondo quanto disposto sub 1), le rimanenti attività del Fondo saranno distribuite ed assegnate nel seguente modo:

     a) il Fondo distribuirà le sue disponibilità d'oro fra i membri delle cui monete il fondo possegga importi inferiori alle rispettive quote. Questi membri si ripartiranno l'oro così distribuito in proporzione dell'importo di cui le loro quote superano le disponibilità del Fondo nelle loro divise;

     b) il Fondo distribuirà a ciascun membro metà delle proprie disponibilità nelle rispettive monete; però questa distribuzione non dovrà superare il 50 per cento della quota di ciascun membro;

     c) il Fondo ripartirà il resto delle proprie disponibilità in ciascuna divisa tra tutti membri in proporzione all'importo dovuto a ciascun membro dopo le distribuzioni di cui sub a) e b).

     3. Ogni membro riacquisterà le disponibilità della sua divisa assegnate ad altri membri a sensi del numero 2 c) o si accorderà col Fondo, entro tre mesi dalla decisione della liquidazione, per una ordinata procedura di riacquisto.

     4. Qualora un membro non abbia raggiunto un accordo col Fondo nel predetto termine di tre mesi, di cui al n. 3 di cui sopra, il Fondo utilizzerà le divise di altri membri, assegnati secondo il numero 2 c) a quel membro, per riacquistare la divisa di quel membro assegnata ad altri membri. Ciascuna divisa assegnata ad un membro col quale non si sia raggiunto l'accordo per il rimborso verrà utilizzata, nei limiti del possibile, per il rimborso della divisa dello stesso assegnata a Membri che si sono accordati col Fondo, secondo quanto stabilito sub 3.

     5. Se un membro ha concluso un accordo col Fondo a sensi del precedente paragrafo 3, il Fondo userà le valute di altri membri assegnate a quel Membro a sensi del precedente paragrafo 2 c) per riscattare la valuta di quel membro assegnata ad altri membri che hanno concluso accordi col Fondo a sensi del paragrafo 3. Ciascun importo sarà riacquistato nella valuta del membro cui e stato assegnato.

     6. Dopo aver eseguito quanto disposto nei paragrafi precedenti, il Fondo pagherà a ciascun Membro le rimanenti valute tenute per conto dello stesso.

     7. Ciascun Membro, la cui valuta è stata distribuita ad altri Membri a sensi del paragrafo precedente, riscatterà tale valuta in oro o, a sua scelta, nella valuta del Membro che richiede il riacquisto, o in qualsiasi altra maniera che possa venire tra loro concordata. Se i Membri in questione non raggiungono un accordo, il Membro tenuto al riacquisto completerà tale riacquisto entro cinque anni dalla data della distribuzione, ma non sarà tenuto a riacquistare in ciascun periodo semestrale più di un decimo dell'importo distribuito a ciascun altro Membro. Se il Membro non adempie a questo suo obbligo, l'importo della valuta che avrebbe dovuto essere riacquistata potrà essere liquidato, in maniera ordinata, in qualsiasi mercato.

     8. Ogni Membro, la cui valuta è stata distribuita ad altri Membri a sensi del precedente paragrafo 6, garantisce l'uso senza restrizione di tale valuta, in ogni momento, per l'acquisto di beni o per il pagamento di somme dovute ad esso od a persone nei suoi territori. Ogni Membro tenuto a quanto sopra si obbliga a reintegrare gli altri Membri di qualsiasi perdita risultante dalla differenza tra la parità nella sua valuta alla data della decisione di liquidare il Fondo ed il valore ricavato dal Membro interessato nel vendere la sua valuta.

 

 

Allegato F [48]

Designazione

 

     Durante il primo periodo di base, le regole in materia di designazione saranno le seguenti:

     a) I partecipanti suscettibili di essere designati in virtù dell'art. XXV, sezione 5, a) capoverso 1) lo saranno per somme tali da condurre nel corso del tempo all'uguaglianza dei rapporti fra le loro disponibilità in diritti speciali di prelievo in eccedenza alle loro assegnazioni cumulative nette e le loro disponibilità ufficiali in oro e in valute.

     b) La formula di applicazione della disposizione del comma a) di cui sopra sarà tale che i partecipanti suscettibili di designazione saranno designati:

     1) proporzionalmente alle loro disponibilità ufficiali in oro e in valute allorchè i rapporti menzionati al comma a) di cui sopra saranno uguali; e

     2) in modo da ridurre progressivamente la differenza fra i rapporti bassi e quelli elevati indicati al comma a) di cui sopra.

 

 

Allegato G [49]

Ricostituzione

 

     1. Durante il primo periodo di base, le regole della ricostituzione saranno le seguenti:

     a) 1) Ogni partecipante utilizzerà e ricostituirà le sue disponibilità in diritti speciali di prelievo in modo tale che, cinque anni dopo la prima assegnazione e alla fine di ogni trimestre successivo, la media dell'ammontare totale delle sue disponibilità giornaliere in diritti speciali di prelievo, durante il periodo degli ultimi cinque anni, non sia inferiore al 30 per cento della media della sua assegnazione cumulativa netta giornaliera dei diritti speciali di prelievo durante tale periodo;

     2) due anni dopo la prima assegnazione e alla fine di ogni mese successivo, il Fondo effettuerà dei calcoli per ogni partecipante per accertare se, ed eventualmente per quale ammontare, il partecipante abbia bisogno di acquistare diritti speciali di prelievo fra la data in cui il calcolo è effettuato e la fine del periodo quinquennale al fine di adempiere a quanto previsto dal comma a) 1) di cui sopra. Il Fondo fisserà norme per quanto concerne le basi sulle quali effettuare tali calcoli così come il momento nel quale dovrà avvenire la designazione dei partecipanti ai sensi dell'art. XXV, sezione 5, a) capoverso 2) per aiutarli a rispettare la disposizione del capoverso 1) di cui sopra;

     3) il Fondo darà espressa notifica ad un partecipante allorchè i calcoli di cui al comma a) 2) di cui sopra indicheranno che è poco probabile che tale partecipante possa conformarsi alla disposizione del comma a) 1) di cui sopra, a meno che esso non cessi di utilizzare diritti speciali di prelievo durante il rimanente periodo per il quale questi calcoli sono stati effettuati ai sensi del comma a) 2) di cui sopra;

     4) il partecipante che abbia bisogno di acquistare diritti speciali di prelievo per far fronte a tale obbligo, sarà tenuto a procurarseli, e avrà il diritto di farlo, a sua scelta contro oro o valuta accettabile dal Fondo in una transazione col Fondo effettuata attraverso il Conto generale. Se per questa via non sarà possibile a tale partecipante ottenere un ammontare sufficiente di diritti speciali di prelievo per far fronte al suo obbligo, esso sarà tenuto a procurarseli, ed avrà il diritto di farlo, in cambio di valuta convertibile di fatto, da un partecipante indicato dal Fondo;

     b) i partecipanti dovranno inoltre tenere nel debito conto l'opportunità di raggiungere, nel corso del tempo, un rapporto equilibrato fra le loro disponibilità in diritti speciali di prelievo e le loro disponibilità in oro, valute e posizioni di riserva nel Fondo.

     2. Allorchè un partecipante non rispetterà le regole della ricostituzione, il Fondo stabilirà se le circostanze giustifichino o no la sospensione prevista dall'art. XXIX, sezione 2, b).

 

 

Allegato H [50]

Cessazione della partecipazione

 

     1. Se dalla compensazione prevista dall'art. XXX, sezione 2, comma b) risulta un obbligo in favore del partecipante uscente e se nessun accordo relativo al regolamento dei conti fra il Fondo ed il partecipante uscente sia intervenuto nei sei mesi successivi alla data della cessazione, il Fondo riacquisterà la rimanenza dei diritti speciali di prelievo con versamenti semestrali uguali e distribuiti su un periodo massimo di cinque anni a partire dalla data della cessazione. Il Fondo riacquisterà tale rimanenza a sua scelta a) sia corrispondendo al partecipante uscente gli ammontari corrisposti al Fondo dai restanti partecipanti, secondo le disposizioni contenute nel l'art. XXX, sezione 5 oppure b) sia autorizzando il partecipante uscente ad utilizzare i suoi diritti speciali di prelievo per acquistare la propria valuta o una valuta convertibile di fatto da un partecipante designato dal Fondo, o del Conto generale o di qualunque altro possessore.

     2. Se dalla compensazione prevista all'art. XXX, sezione 2, b), risulta un obbligo in favore del Fondo e se nessun accordo relativo al regolamento dei conti sia intervenuto nei sei mesi successivi, il partecipante uscente adempirà a tale obbligo effettuando versamenti semestrali uguali entro un termine di tre anni a partire dalla data della cessazione o entro quel termine maggiore che può essere stabilito dal Fondo. Il partecipante uscente adempirà a tale obbligo, secondo quanto stabilito dal Fondo, a) sia versando al Fondo valuta convertibile di fatto o oro, a sua scelta, b) sia ottenendo diritti speciali di prelievo, secondo le disposizioni contenute nell'art. XXX, sezione 6, dal Conto generale o in accordo con un partecipante indicato dal Fondo o da qualunque altro detentore e compensando questi diritti speciali di prelievo contro gli ammontari dovuti.

     3. I versamenti previsti ai paragrafi 1 e 2 sopra esposti verranno a scadenza sei mesi dopo la cessazione della partecipazione e le successive scadenze si avranno a sei mesi di intervallo.

     4. Nel caso in cui il Conto speciale di prelievo venga posto in liquidazione, ai sensi dell'art. XXXI, nei mesi successivi alla data in cui un partecipante ha posto fine alla propria partecipazione, il regolamento dei conti fra il Fondo ed il Governo interessato si effettuerà conformemente alle disposizioni contenute nell'art. XXXI e nell'allegato I.

 

 

Allegato I [51]

Procedure di liquidazione del Conto speciale di prelievo

 

     1. Qualora il Conto speciale di prelievo sia posto in liquidazione, i partecipanti salderanno le loro obbligazioni verso il Fondo effettuando dieci versamenti semestrali, o in più lungo periodo, che il Fondo possa ritenere necessario, in valuta convertibile di fatto e nelle valute dei partecipanti detentori di diritti speciali di prelievo che debbano essere riacquistati al momento di uno dei detti versamenti e nella misura in cui questi riacquisti debbano essere effettuati secondo ciò che stabilirà il Fondo. Il primo versamento semestrale verrà effettuato sei mesi dopo la data della decisione di porre in liquidazione il Conto speciale di prelievo.

     2. Nel caso in cui la liquidazione del Fondo venga decisa meno di sei mesi dopo la data della decisione di porre in liquidazione il Conto speciale di prelievo, la liquidazione del Conto speciale di prelievo sarà sospesa fintanto che i diritti speciali di prelievo detenuti nel Conto generale saranno distribuiti secondo le seguenti modalità:

     Una volta effettuata la ripartizione prevista al paragrafo 2, comma a) dell'allegato E, il Fondo ripartirà i diritti speciali di prelievo tenuti nel Conto generale, fra tutti i paesi membri aventi titoli di partecipanti, proporzionalmente all'ammontare dovuto ad ogni partecipante, dopo che si sarà proceduto alla ripartizione prevista al paragrafo 2, comma a). Per determinare l'ammontare dovuto ad ogni paese membro per la distribuzione del resto delle sue disponibilità in ogni valuta ai sensi del paragrafo 2, c) dell'allegato E, il Fondo detrarrà i diritti speciali di prelievo che saranno stati ripartiti in applicazione alla presente regola.

     3. Il Fondo utilizzerà gli ammontari ricevuti ai sensi del paragrafo 1 sopra esposto per riacquistare dai loro detentori i diritti speciali di prelievo in loro possesso secondo le modalità e nell'ordine seguente:

     a) i diritti speciali di prelievo detenuti dai governi la cui partecipazione sia cessata più di sei mesi prima della data della decisione del Consiglio dei governatori di liquidare il Conto speciale di prelievo, saranno riacquistati secondo i termini di qualunque accordo ai sensi dell'art. XXX dell'allegato H;

     b) i diritti speciali di prelievo detenuti da non partecipanti verranno riacquistati con precedenza su quelli dei partecipanti ed il loro riacquisto si effettuerà proporzionalmente all'ammontare posseduto da ogni detentore;

     c) il Fondo stabilirà la proporzione dei diritti speciali di prelievo in possesso di ogni partecipante in rapporto alle rispettive assegnazioni cumulative nette. Il Fondo riacquisterà dapprima i diritti speciali di prelievo dai partecipanti la cui proporzione è maggiore fino a che questa proporzione sia ricondotta al livello di quella immediatamente inferiore; il Fondo riacquisterà allora i diritti speciali di prelievo detenuti da questi partecipanti secondo la loro assegnazione cumulativa netta fino a che la loro proporzione sia condotta al livello di quella immediatamente inferiore; e questo processo continuerà fino ad esaurimento del fondo disponibile per i riacquisti.

     4. Qualunque somma un partecipante abbia il diritto di ricevere a titolo di riacquisto ai sensi del paragrafo 3 di cui sopra, sarà compensata da qualunque somma della quale esso sia debitore ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra.

     5. Durante la liquidazione, il Fondo corrisponderà un interesse sugli ammontari dei diritti speciali di prelievo posseduti da ciascun detentore, ed ogni partecipante verserà delle provvigioni calcolate sulla sua assegnazione cumulativa netta dei diritti speciali di prelievo, ridotta di qualunque pagamento sia stato effettuato ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra. I tassi dell'interesse e delle provvigioni e le scadenze corrispondenti verranno fissati dal Fondo. L'interesse e le provvigioni dovranno essere pagati, per quanto possibile, in diritti speciali di prelievo. Il partecipante che detenga un ammontare di diritti speciali di prelievo insufficiente a coprire le provvigioni delle quali è debitore, effettuerà il pagamento in oro o in una valuta specificata dal Fondo. Nella misura in cui saranno necessari a coprire le spese di amministrazione, i diritti speciali di prelievo ricevuti a titolo di provvigione, non saranno utilizzati per il pagamento dell'interesse, ma saranno trasferiti al Fondo e riacquistati per primi con le valute che il Fondo utilizza per coprire le sue spese.

     6. Finchè non abbiano effettuato uno qualsiasi dei pagamenti dovuti ai sensi dei paragrafi 1 o 5 di cui sopra, i partecipanti non riceveranno nessuna delle somme che sarebbero loro dovute ai sensi del paragrafo 2 o 5 di cui sopra.

     7. Se, una volta effettuati gli ultimi pagamenti ai partecipanti, i partecipanti in regola non detengano tutti la stessa proporzione in diritti speciali di prelievo in rapporto alla loro assegnazione cumulativa netta, i partecipanti in possesso di una proporzione minore acquisteranno da quelli in possesso di una proporzione maggiore, secondo le disposizioni adottate dal Fondo, in modo da rendere uguali le rispettive proporzioni delle proprie disponibilità in diritti speciali di prelievo. Il partecipante che non abbia provveduto al pagamento corrisponderà al Fondo, nella propria valuta, una somma uguale a quella per la quale è debitore. Il Fondo ripartirà fra i partecipanti tale valuta ed eventuali crediti residui in proporzione all'ammontare dei diritti speciali di prelievo detenuti da ognuno, e questi diritti di prelievo saranno annullati. Il Fondo chiuderà allora la contabilità del Conto speciale di prelievo e cesseranno tutti i suoi impegni risultanti dalla assegnazione dei diritti speciali di prelievo come anche la amministrazione del Conto speciale di prelievo.

     8. Il partecipante la cui valuta sia distribuita ad altri partecipanti ai sensi del presente allegato, si renderà garante del fatto che tale valuta sia utilizzabile senza restrizioni ed in ogni momento per acquisto di beni o per pagamento di somme dovute a esso stesso o ai residenti nei suoi territori. Ogni partecipante così vincolato accetta di indennizzare gli altri partecipanti per le perdite derivanti dalla differenza fra il valore in base al quale il Fondo ha distribuito la suddetta valuta ai sensi del presente allegato ed il valore realizzato da tali partecipanti al momento della sua utilizzazione.

 

 

Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo

 

     I Governi nel cui nome è stato firmato il presente Accordo convengono quanto segue:

 

          Articolo introduttivo.

     La Banca Internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo viene istituita ed opererà secondo le disposizioni seguenti:

 

          Articolo I. Scopi.

     Gli scopi della Banca sono:

     1) aiutare la ricostruzione e lo sviluppo nei territori dei Membri facilitando l'investimento di capitali per scopi produttivi, ivi compresi la restaurazione delle economie distrutte o sconvolte dalla guerra, il ritorno delle attività produttive ai bisogni di pace e l'incoraggiamento dello sviluppo delle capacità produttive e delle risorse dei Paesi meno sviluppati;

     2) promuovere gli investimenti esteri privati mediante garanzie o partecipazioni a prestiti od altri investimenti fatti da capitalisti privati; e quando il capitale privato non sia disponibile a condizioni ragionevoli, integrare gli investimenti privati, con il concedere, a condizioni eque, finanziamenti per scopi produttivi, a valere sul capitale proprio, sui fondi raccolti e sugli altri suoi mezzi;

     3) promuovere, in un lungo periodo, l'equilibrata espansione del commercio internazionale, ed il mantenimento dell'equilibrio nelle bilance dei pagamenti, incoraggiando gli investimenti internazionali destinati allo sviluppo delle risorse produttive dei Membri, prestando con ciò aiuto nell'aumentare la produttività, il tenore di vita e le condizioni di lavoro nel loro territori;

     4) coordinare i prestiti da essa fatti o garantiti, con prestiti internazionali effettuati per altra via, in modo tale che i progetti più utili ed urgenti, sia grandi che piccoli, abbiano la precedenza;

     5) condurre le sue operazioni tenendo in debita considerazione l'effetto degli investimenti internazionali sullo stato degli affari nei territori dei Membri e, nell'immediato dopoguerra, aiutare affinchè la transizione dall'economia di guerra a quella di pace avvenga senza attriti.

     La Banca dovrà essere guidata, in tutte le sue decisioni, dagli scopi sopra elencati.

 

          Articolo II. Partecipazione alla Banca e suo capitale.

     Sezione 1PARTECIPAZIONE

     a) I Membri fondatori della Banca saranno quei Membri del Fondo Monetario Internazionale che accettano la partecipazione alla Banca prima della data prevista dall'articolo XI, sezione 2 e).

     b) La partecipazione sarà consentita ad altri Membri del Fondo in quei momenti ed a quelle condizioni che possano essere prescritte dalla Banca.

     Sezione 2CAPITALE AUTORIZZATO

     a) Il capitale sociale autorizzato dalla Banca sarà di dieci miliardi di dollari degli Stati Uniti del peso e del titolo in vigore al 1° luglio 1944. Il capitale sociale sarà diviso in centomila azioni del valore nominale di centomila dollari ciascuna, che potranno essere sottoscritte soltanto da Membri.

     b) Il capitale sociale può essere aumentato, quando la Banca lo ritenga opportuno, con la maggioranza di tre quarti dei voti complessivi.

     Sezione 3SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI

     a) Ogni Membro sottoscriverà le azioni del capitale sociale della Banca. Il numero minimo di azioni da essere sottoscritto da parte dei Membri fondatori è quello stabilito nell'Allegato A. Il numero minimo di azioni da essere sottoscritto da altri Membri dovrà essere fissato dalla Banca, la quale dovrà riservare una sufficiente quota del suo capitale sociale per la sottoscrizione di tali Membri.

     b) La Banca fisserà le condizioni alle quali i membri potranno sottoscrivere azioni nel capitale sociale autorizzato in aggiunta alle loro sottoscrizioni minime.

     c) Qualora il capitale sociale autorizzato dalla Banca venga aumentato, ciascun Membro avrà la possibilità di sottoscrivere, a quelle condizioni che la Banca fisserà, una quota dell'aumento di capitale equivalente alla proporzione in cui la sua parte di capitale in precedenza sottoscritto si trova rispetto al capitale sociale complessivo della Banca; ma nessun Membro sarà tenuto a sottoscrivere alcuna parte dell'aumento di capitale.

     Sezione 4PREZZO D'EMISSIONE DELLE AZIONI

     Le azioni facenti parte delle sottoscrizioni minime dei Membri fondatori saranno emesse alla pari. Le altre azioni saranno emesse alla pari, a meno che la Banca, a maggioranza dei voti complessivi, decida, in particolari circostanze, di emetterle a condizioni differenti.

     Sezione 5SUDDIVISIONE E CHIAMATA DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO

     La sottoscrizione di ciascun Membro verrà divisa in due parti come segue:

     1) il 20 per cento sarà versato o soggetto a chiamata secondo le modalità previste dalla Sezione 7, 1) di questo articolo, quando occorra alla banca per le sue operazioni;

     2) il rimanente 80 per cento sarà chiamato dalla Banca solo quando fosse necessario far fronte a impegni della Banca presi in base all'articolo IV, sezione 1 a), 2 e 3.

     Le chiamate delle quote di capitale sottoscritto e non versato dovranno essere fatte in modo uniforme per tutte le azioni.

     Sezione 6LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA'

     La responsabilità per le azioni sarà limitata alla parte non versata del prezzo d'emissione delle azioni.

     Sezione 7MODO DI PAGAMENTO DELLE SOTTOSCRIZIONI DELLE AZIONI

     Il pagamento delle sottoscrizioni delle azioni dovrà essere effettuato in oro o in dollari degli Stati Uniti e nelle valute dei Membri, come segue:

     1) a sensi della sezione 5, 1) di questo articolo, il 2 per cento del prezzo d'emissione sarà versato in oro o in dollari degli Stati Uniti, e, quando siano fatte richieste di versamento, il residuo 18 per cento sarà pagato nella valuta del Membro;

     2) nel caso di chiamate a sensi della sezione 5, 2) di questo articolo, il versamento può essere effettuato, a scelta del Membro, in oro, in dollari degli Stati Uniti, o nella valuta occorrente per far fronte agli impegni della Banca in relazione allo scopo per il quale il versamento è stato richiesto;

     3) quando un Membro fa pagamenti in qualsiasi valuta a sensi dei predetti numeri 1) e 2) tali pagamenti dovranno essere fatti per importi uguali in valore al debito del Membro e dovranno rappresentare una quota proporzionale del capitale sociale sottoscritto, quale autorizzato e definito nella sezione 2 di questo articolo.

     Sezione 8DATA DI VERSAMENTO DELLE SOTTOSCRIZIONI

     a) Il 2 per cento pagabile, per ciascuna azione, in oro o dollari degli Stati Uniti a sensi della sezione 7, 1) di questo articolo, dovrà essere versato entro sessanta giorni dalla data d'inizio delle operazioni della Banca, con l'intesa che:

     1) a ciascun Membro fondatore della Banca, il cui territorio metropolitano abbia sofferto in seguito a occupazione nemica o ad ostilità nel corso di questa guerra, sarà concessa la facoltà di posporre il pagamento di mezzo per cento fino a cinque anni da quella data;

     2) un Membro fondatore che non possa effettuare tale pagamento perchè non è rientrato in possesso delle sue riserve d'oro, ancora sequestrate o immobilizzate in seguito alla guerra, può posporre l'intero versamento fino alla data che la Banca stabilirà.

     b) Il rimanente prezzo di ciascuna azione, versabile a sensi della sezione 7, 1) di questo articolo, dovrà essere versato con le modalità e nei termini richiesti dalla Banca, con l'intesa che:

     1) la Banca, entro un anno dall'inizio delle sue operazioni, richiamerà non meno dell'8 per cento del prezzo di ciascuna azione, oltre al versamento del 2 per cento, di cui alla lettera a);

     2) in ciascun trimestre non si potrà richiamare più del 5 per cento del prezzo dell'azione.

     Sezione 9CONSERVAZIONE DEL VALORE DI DISPONIBILITÀ DELLA BANCA IN DETERMINATE VALUTE

     a) Ogni qualvolta: 1) la parità della moneta di un membro viene ridotta, o: 2) il cambio della moneta di un membro, a giudizio della Banca, si è deprezzato in misura notevole nei territori di quel Membro, il Membro dovrà versare alla Banca, entro un periodo di tempo ragionevole, un importo supplementare nella sua valuta. Tale importo deve essere sufficiente a mantenere, quale era al tempo della sottoscrizione iniziale, il valore dell'importo della moneta di tale Membro che è posseduto dalla Banca e derivato dalla moneta originariamente versata alla Banca a sensi dell'articolo II, sezione 7, 1), o da moneta alla quale è fatto riferimento all'articolo IV, sezione 2 b), o da qualsiasi altra valuta fornita a sensi del presente paragrafo, e che non sia stata riacquistata dal Membro contro oro o valuta di qualsiasi altro Membro, che la Banca sia disposta ad accettare.

     b) Ogni volta che la parità della moneta di un Membro viene aumentata, la Banca gli rimborserà, entro un periodo di tempo ragionevole, un importo nella sua valuta pari all'aumento di valore dell'importo di quella valuta come indicato alla precedente lettera a).

     c) La Banca può rinunciare all'applicazione delle disposizioni dei paragrafi precedenti quando il Fondo monetario internazionale adotti una variazione uniforme proporzionale nella parità delle monete di tutti i suoi Membri.

     Sezione 10RESTRIZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DELLE AZIONI

     Le azioni non possono essere costituite in pegno o sottoposte a vincoli di qualsiasi natura, e saranno trasferibili solo alla Banca.

 

          Articolo III. Disposizioni generali concernenti prestiti e garanzie.

     Sezione 1USO DELLE RISORSE

     a) Le riserve e le facilitazioni di credito della Banca saranno usate esclusivamente a vantaggio dei membri, dopo aver preso in ragionevole considerazione tanto i progetti di sviluppo quanto quelli di ricostruzione.

     b) Allo scopo di agevolare il risanamento e la ricostruzione dell'economia di Membri i cui territori metropolitani abbiano sofferto grandi devastazioni in seguito ad occupazione nemica o ad ostilità, la Banca, nel fissare le condizioni ed i termini, dei prestiti a fatti tali Membri, terrà in speciale considerazione le necessità di alleggerire gli oneri finanziari e di accelerare tale risanamento e ricostruzione.

     Sezione 2RAPPORTI TRA I MEMBRI E LA BANCA

     Ogni Membro tratterà con la Banca solo per il tramite della sua tesoreria, Banca centrale, fondo di stabilizzazione o simile ente, e la Banca a sua volta tratterà coi Membri solo attraverso i suddetti enti.

     Sezione 3LIMITAZIONI ALLE GARANZIE E PRESTITI DELLA BANCA

     L'importo totale in essere delle garanzie, partecipazioni a prestiti e prestiti diretti concessi dalla Banca non dovrà in qualsiasi momento eccedere il 100 per cento del capitale sottoscritto, inalterato, delle riserve e delle riserve di capitale (surplus) della Banca.

     Sezione 4CONDIZIONI ALLE QUALI LA BANCA PUO' PRESTARE GARANZIE A CONCEDERE PRESTITI

     La Banca può prestare garanzie, prendere partecipazioni in prestiti o farne a qualsiasi Membro o a qualsiasi suddivisione politica del medesimo, o a qualsiasi impresa commerciale, industriale e agricola nei territori del Membro, alle seguenti condizioni:

     1) quando il Membro nel cui territorio e situato il progetto da finanziare non è esso stesso il beneficiario del prestito, il Membro o la sua Banca centrale, o qualsiasi altro suo ente del genere, di gradimento della Banca, deve garantire in pieno il rimborso del prestito ed il pagamento degli interessi e delle altre commissioni sul prestito;

     2) la Banca deve essere convinta che, date le condizioni prevalenti di mercato, chi richiede il prestito non sarebbe in grado di ottenerlo a condizioni diverse da quelle che, a giudizio della Banca, siano convenienti per lui;

     3) un comitato competente, come disposto dall'articolo V, sezione 7, deve in una sua relazione scritta aver raccomandato il progetto dopo un accurato studio circa i meriti della proposta;

     4) la Banca deve ritenere che il saggio d'interesse e le altre commissioni siano ragionevoli e che tale tasso, le commissioni e il piano di rimborso del capitale siano adeguati al progetto;

     5) la Banca, nel concedere o garantire un prestito, terrà in debito conto le possibilità del beneficiario (e, se questi non sia Membro, del garante) di far fronte agli impegni derivanti dal prestito; e la Banca agirà prudentemente nell'interesse sia del Membro nel cui territorio è situato il progetto da finanziare, sia da tutti gli altri Membri in generale;

     6) la Banca deve ricevere, per garantire un prestito fatto da terzi, un adeguato compenso per il rischio che si assume;

     7) i prestiti concessi o garantiti dalla Banca, a meno di circostanze speciali, debbono essere destinati a specifici progetti di ricostruzione e sviluppo.

     Sezione 5USO DEI PRESTITI GARANTITI FATTI IN PARTECIPAZIONE O CONCESSI DALLA BANCA

     a) La Banca non porrà condizione alcuna secondo la quale l'ammontare del prestito debba essere speso nei territori di qualsiasi Membro o Membri.

     b) La Banca farà in modo da assicurare che i ricavi di qualsiasi prestito siano usati solo per i fini per i quali il prestito è stato concesso, rivolgendo la dovuta attenzione a considerazioni di economia e di efficienza, all'infuori di qualsiasi considerazione o influenza politica o non economica.

     c) Nel caso di prestiti concessi dalla Banca, questa aprirà un conto al nome del beneficiario al quale accrediterà, nella valuta o nelle valute in cui è stilato il prestito, l'ammontare del prestito concesso. La Banca consentirà al beneficiario di disporre del suo conto solo per effettuare le spese relative al progetto finanziario, man mano che vengono effettivamente sostenute.

 

          Articolo IV. Operazioni.

     Sezione 1METODI PER CONCEDERE OD AGEVOLARE I PRESTITI

     a) La Banca può concludere od agevolare prestiti, che soddisfino alle condizioni generali elencate all'art. III, in uno dei seguenti modi:

     1) concedendo prestiti diretti o partecipandovi con i suoi fondi corrispondenti al suo capitale versato, inalterato, alle riserve di capitale e, subordinatamente alla sezione 6 di questo articolo, alle sue riserve;

     2) concedendo prestiti diretti o partecipandovi mediante fondi raccolti sul mercato di un Membro, o altrimenti presi a prestito dalla Banca;

     3) garantendo in modo totale o parziale prestiti concessi da privati nei modi di investimento normali.

     b) La Banca può prendere a prestito fondi a sensi della precedente lettera a) 2), o garantire prestiti a sensi della precedente lettera a) 3), solo con l'approvazione del Membro nei cui mercati i fondi vengono raccolti e del Membro nella cui valuta il prestito è stilato, e solo se detti Membri consentono che il ricavo del prestito possa venire convertito, senza restrizioni, nella valuta di qualsiasi Membro.

     Sezione 2DISPONIBILITÀ E TRASFERIBILITÀ DELLE VALUTE

     a) Le valute versate alla Banca a sensi dell'articolo II, sezione 7, 1) saranno date in prestito solo con l'approvazione, caso per caso, del Membro della cui valuta si tratta; tuttavia, se necessario, dopo che l'intero capitale sottoscritto della Banca sarà stato chiamato, tali valute verranno usate o scambiate, senza restrizioni da parte del Membri di cui si offrono le valute, nelle valute occorrenti per far fronte a pagamenti contrattuali di interessi, di altre commissioni o di ammortamenti dei fondi presi a prestito dalla Banca, o per far fronte ad impegni della Banca relativi a pagamenti contrattuali su prestiti garantiti dalla Banca.

     b) Le valute versate alla Banca dai beneficiari o garanti, in pagamento, in conto capitale, di prestiti diretti concessi nelle valute di cui sub a) saranno cambiate in valute di altri Membri o prestate nuovamente solo col consenso, caso per caso, del Membro della cui valuta si tratta; tuttavia, se necessario, dopo che l'intero capitale sottoscritto della Banca sarà stato chiamato, tali valute verranno usate o scambiate, senza limitazione da parte di Membri le cui valute sono offerte, nelle valute occorrenti per far fronte a pagamenti contrattuali di interessi, altre commissioni o ammortamenti di fondi presi a prestito dalla Banca, o per far fronte ad impegni della Banca relativi a tali pagamenti contrattuali su prestiti garantiti dalla Banca.

     c) Le valute versate alla Banca dal beneficiario o dai garanti, in pagamento, in conto capitale, di prestiti diretti concessi dalla Banca a sensi della sezione I a) 2) di questo articolo, saranno tenute ed usate, senza restrizioni da parte dei Membri, per effettuare pagamenti in conto ammortamento o per pagare in anticipo o per rilevare una parte di tutti i debiti diretti della Banca.

     d) Tutte le altre valute a disposizione della Banca comprese quelle ottenute sul mercato od altrimenti prese a prestito a sensi della sezione a) 2) di questo articolo, quelle ricavate dalla vendita di oro, quelle incassate in conto interessi od altre provvigioni su prestiti diretti concessi a sensi della sezione I a) 2), nonchè quelle incassate in conto commissioni e altre provvigioni a sensi della sezione I a) 3), saranno usate o cambiate in altre valute o in oro occorrenti per le operazioni della Banca, senza restrizioni da parte del Membri le cui valute sono offerte.

     e) Le valute raccolte sui mercati dei Membri da parte dei beneficiari di prestiti garantiti dalla Banca a sensi della sezione a) 3) di questo articolo, saranno pure usate o cambiate in altre valute senza restrizioni da parte di tali Membri.

     Sezione 3FORNITURA DI VALUTE PER PRESTITI DIRETTI

     Le seguenti disposizioni si applicheranno ai prestiti diretti concessi a sensi delle sezioni I-a) e I-a) 2) di questo articolo:

     a) la Banca fornirà al beneficiario del prestito valute di Membri diversi da quello nei cui territori trova applicazione il progetto, nella misura occorrente al beneficiario, per spese da effettuarsi nei territori di tali altri Membri, per realizzare gli scopi del prestito;

     b) quando il beneficiario del prestito non possa procurarsi a condizioni ragionevoli la valuta locale occorrente ai fini del prestito, la Banca può, in circostanze eccezionali, fornirgli, quale parte del prestito stesso, un congruo ammontare in detta valuta;

     c) ove il progetto dia origine indirettamente ad una accresciuta necessità di valuta estera da parte del Membro nel cui territorio trova applicazione il progetto, la Banca può, in circostanze eccezionali, fornire al beneficiario del prestito, quale parte del prestito stesso, un congruo ammontare di oro o di divisa estera che non ecceda l'ammontare delle spese locali del beneficiario in relazione ai fini del prestito;

     d) in circostanze eccezionali, su richiesta di un Membro nei cui territori viene spesa una parte del prestito, la Banca può riacquistare con oro o con valuta estera una parte della valuta del Membro così spesa; ma in nessun caso la parte così riacquistata eccederà l'ammontare dell'accresciuto fabbisogno di valuta estera provocato dalle spese del prestito in quei territori.

     Sezione 4CONDIZIONI DEL RIMBORSO DEI PRESTITI DIRETTI

     I contratti di prestito, in base alla sezione I-a) 1), o I-a) 2) di questo articolo saranno effettuati in conformità alle seguenti condizioni di rimborso:

     a) Le condizioni dei pagamenti in conto interessi ed ammortamento, la scadenza e le date di rimborso di ciascun prestito saranno determinate dalla Banca. La Banca determinerà anche il saggio di interesse e tutte le altre condizioni delle commissioni da applicarsi in relazione a detto prestito.

     Nel caso di prestiti concessi a sensi della sezione I-a) 2) di questo articolo durante i primi dieci anni di attività della Banca, la commissione non sarà inferiore all'1½ per cento all'anno nè superiore all'1 per cento annuo e sarà calcolata sull'importo in essere di qualsiasi prestito di tal genere. Alla fine di questo periodo di dieci anni, la Banca potrà ridurre le commissioni sia sui prestiti in essere che su quelli futuri, se la riserva accumulata dalla Banca a sensi della sezione 6 di questo articolo, e grazie ad altri proventi, è considerata da essa sufficiente per giustificare una riduzione. In caso di prestiti futuri la Banca avrà anche la facoltà di aumentare la commissione oltre i suddetti limiti, se l'esperienza suggerisce che un aumento sia consigliabile.

     b) Tutti i contratti di prestito stabiliranno la o le valute nelle quali, a termini del contratto, dovranno effettuarsi i pagamenti alla Banca. Tuttavia il beneficiario del prestito può, a sua scelta, effettuare tali pagamenti in oro, o, previo assenso della Banca, nella valuta di un Membro, diversa da quella prevista nel contratto.

     1) Nel caso di prestiti concessi a sensi della sezione I-a) 1) di questo articolo, i contratti di prestito prescriveranno che i pagamenti alla Banca di interessi, provvigioni, ammortamento saranno effettuati nella valuta prestata, a meno che il Membro la cui valuta sia stata prestata consenta che tali pagamenti vengano effettuati in altra od altre valute specificate. Questi pagamenti, subordinatamente a quanto disposto dall'articolo II, sezione 9-c), saranno equivalenti al valore di tali pagamenti contrattuali al momento della concessione di detti prestiti, espressi in una moneta all'uopo specificata a questo fine dalla Banca, con una maggioranza dei tre quarti dei voti complessivi;

     2) nel caso di prestiti concessi a sensi della sezione I-a) 2) di questo articolo, il totale dei prestiti in essere e pagabili alla Banca in una qualsiasi valuta, non dovrà mai superare l'ammontare totale dei fondi raccolti dalla Banca a sensi della sezione I-a) 2) e pagabili nella stessa valuta.

     c) Se un Membro si trova in una acuta ristrettezza di disponibilità valutarie, per cui non è in grado di far fronte nel modo convenuto al servizio di qualsiasi prestito concesso a lui o garantito da lui o da uno dei suoi enti riconosciuti, può chiedere alla Banca una dilazione delle condizioni di pagamento. Se la Banca è d'avviso che tale dilazione sia nell'interesse di quel particolare Membro e delle operazioni dalla Banca e del complesso dei suoi Membri, essa può, rispetto a tutto o parte del servizio annuale, regolarsi in base all'uno o all'altro od entrambi dei seguenti paragrafi:

     1) la Banca può, a sua discrezione, concordare col Membro interessato che il servizio dei prestiti venga effettuato nella valuta del Membro per periodi non eccedenti tre anni, stabilendo opportune condizioni per l'impiego di tale valuta ed il mantenimento del suo valore di cambio; e per il riacquisto di tale valuta ad opportune condizioni;

     2) la Banca può modificare le condizioni di ammortamento o prolungare la durata del prestito, o concedere entrambe le facilitazioni.

     Sezione 5GARANZIE

     a) Nel garantire un prestito collocato per le vie di investimento usuali, la Banca applicherà una commissione di garanzia, pagabile periodicamente sull'ammontare del prestito in essere, ad un tasso stabilito dalla Banca stessa. Nei primi dieci anni dall'attività della Banca, tale commissione non sarà inferiore all'1 per cento e non superiore all'1½ per cento annui. Alla fine di tale periodo di dieci anni, la misura della commissione può essere ridotta dalla Banca sia relativamente alle garanzie in essere che a quelle future, se le riserve accantonate dalla Banca a sensi della sezione 6 di questo articolo e derivanti da altri proventi sono da essa considerate tali da giustificare una riduzione. Nel caso di prestiti futuri la Banca avrà anche la facoltà di aumentare la misura della commissione oltre il suddetto limite, se l'esperienza faccia ritenere opportuno tale aumento.

     b) Le commissioni di garanzia saranno pagate direttamente dal beneficiario alla Banca.

     c) Le garanzie della Banca prevederanno le sue facoltà di porre termine alla sua responsabilità per il pagamento degli interessi se, in caso di sospensione dei pagamenti da parte del beneficiario e dell'eventuale garante, essa si dichiarerà disposta ad acquistare, alla pari più gli interessi maturati fino alla data che stabilirà nell'offerta, le obbligazioni o altri crediti garantiti.

     d) La Banca avrà il diritto di fissare qualsiasi altra condizione della garanzia.

     Sezione 6RISERVA SPECIALE

     L'ammontare delle commissioni incassate dalla Banca a sensi delle sezioni 4 e 5 di questo articolo sarà accantonato quale riserva speciale, che sarà destinata a far fronte a passività della Banca a sensi della sezione 7 di questo articolo. Tale riserva speciale sarà tenuta in quella forma liquida che sia consentita dal presente Accordo, nel modo come verrà deciso dagli Amministratori.

     Sezione 7MODI DI FAR FRONTE ALLE OBBLIGAZIONI DELLA BANCA IN CASO DI SOSPENSIONE DI PAGAMENTI

     a) In casi di sospensione dei pagamenti su prestiti concessi direttamente o in partecipazione o garantiti dalla Banca, questa prenderà quelle disposizioni che possano essere attuate per adeguare gli impegni derivanti dai prestiti, ivi comprese quelle indicate nella sezione 4-c) di questo articolo o analoghe a quelle ivi previste.

     b) Le passività della Banca derivanti da prestiti o da garanzie concessi a sensi delle sezioni I-a), 2 e 3 di questo articolo saranno imputate:

     1) in primo luogo alla riserva speciale prevista dalla sezione 6 di questo articolo;

     2) poi, nella misura necessaria e a facoltà della Banca, ad altre riserve, alle riserve di capitale ed al capitale di cui la Banca dispone.

     c) Ogni qualvolta sia necessario, per far fronte a pagamenti contrattuali di interessi, di altre provvigioni o ammortamenti su fondi presi a prestito dalla Banca, o per far fronte ad obbligazioni della Banca relative a pagamenti simili su prestiti da lei garantiti, la Banca può chiamare un congruo ammontare del capitale sottoscritto dai Membri a sensi dell'articolo II, sezioni 5 e 7. Inoltre, se ritiene che una data sospensione di pagamenti sia di lunga durata, essa può chiamare un ammontare di capitale sottoscritto e non versato che non ecceda l'1 per cento del totale del capitale sottoscritto dai Membri, per i seguenti fini:

     1) riscattare prima della scadenza una parte o il totale del capitale in essere di qualsiasi prestito da essa garantito ed il cui beneficiario abbia sospeso i pagamenti, o comunque liberarsi dagli impegni relativi;

     2) ricomprare o in altro modo liberarsi dei suoi impegni su una parte o su tutti i suoi debiti in essere.

     Sezione 8OPERAZIONI VARIE

     Oltre alle operazioni previste altrove nel presente Accordo, la Banca potrà:

     1) comprare e vendere titoli emessi da essa e comprare e vendere titoli da essa garantiti o nei quali essa abbia fatto investimenti, purchè la Banca ottenga l'approvazione del Membro nei cui territori i titoli debbono essere comprati o venduti;

     2) garantire i titoli in cui essa abbia fatto investimenti, allo scopo di facilitarne la vendita;

     3) prendere a prestito valuta di qualsiasi Membro con l'approvazione del Membro;

     4) comprare e vendere quegli altri titoli nei quali gli amministratori, a maggioranza di tre quarti dei voti complessivi, riterranno opportuno di investire tutta o parte della riserva speciale prevista dalla sezione 6 di questo articolo.

     Nell'esercitare i poteri conferiti da questa sezione, la Banca può trattare con qualsiasi persona, società in nome collettivo, associazione, società per azioni e qualsiasi altra persona giuridica nei territori di qualsiasi Membro.

     Sezione 9AVVERTENZA DA APPORSI SUI TITOLI

     Qualsiasi titolo emesso o garantito dalla Banca dovrà portare in evidenza sul recto l'avvertenza che esso non è un impegno di qualsiasi governo, a meno che ciò non sia espressamente dichiarato sul titolo.

     Sezione 10DIVIETO DI ATTIVITÀ POLITICHE

     La Banca ed i suoi funzionari non interverranno negli affari politici di qualsiasi membro; nè le loro decisioni saranno influenzate dal carattere politico del Membro o dei Membri interessati. Solo considerazioni di carattere economico avranno peso nelle loro decisioni, e queste considerazioni saranno imparzialmente valutate al fine di conseguire gli scopi esposti all'articolo I.

 

          Articolo V. Organizzazione e direzione.

     Sezione 1STRUTTURA DELLA BANCA

     La Banca avrà un Consiglio dei Governatori, degli Amministratori esecutivi ed un Presidente, nonchè altri funzionari e personale da adibirsi alle funzioni che la Banca stabilirà.

     Sezione 2CONSIGLIO DEI GOVERNATORI

     a) Tutti i poteri della Banca spetteranno al Consiglio dei Governatori, composto di un Governatore ed un sostituto, nominati da ciascun Membro nella maniera che esso stesso potrà stabilire. Ogni Governatore ed ogni sostituto rimarranno in carica 5 anni, sempre che siano di gradimento del Membro che li ha nominati, e possono venire rinominati. I sostituti potranno votare soltanto in caso d'assenza dei rispettivi principali. Il Consiglio sceglierà quale Presidente uno dei Governatori.

     b) Il Consiglio dei Governatori può delegare agli Amministratori esecutivi l'esercizio di qualsiasi potere del Consiglio, tranne i poteri di:

     1) ammettere nuovi Membri e stabilire le condizioni per la loro ammissione;

     2) aumentare o diminuire il capitale azionario;

     3) sospendere un Membro;

     4) pronunciarsi su ricorsi contro interpretazioni del presente Accordo date dagli Amministratori esecutivi;

     5) prendere accordi per cooperare con altre organizzazioni internazionali (tranne accordi non impegnativi di carattere transitorio ed amministrativo);

     6) decidere di sospendere permanentemente le operazioni della Banca e di distribuirne le attività;

     7) stabilire la distribuzione degli utili netti della Banca.

     c) Il Consiglio dei Governatori terrà un'assemblea annuale nonchè quelle altre assemblee che fossero decise dal Consiglio o indette dagli Amministratori esecutivi. Riunioni del Consiglio verranno indette dagli Amministratori esecutivi su richiesta di cinque Membri o da Membri cui spetti un quarto dei voti complessivi.

     d) Per la validità delle riunioni del Consiglio dei Governatori, è richiesta la presenza di metà più uno dei Governatori rappresentanti almeno due terzi dei voti complessivi.

     e) Il Consiglio dei Governatori, può, mediante regolamento, istituire una procedura per cui gli Amministratori esecutivi, qualora lo ritengano consono agli interessi della Banca, possono ottenere la votazione del Governatori su una specifica questione senza indire una riunione del Consiglio.

     f) Il Consiglio dei Governatori e gli Amministratori esecutivi, nei limiti in cui sono autorizzati, possono emanare i regolamenti e le disposizioni necessari o opportuni per la condotta delle operazioni della Banca.

     g) I Governatori e i sostituti presteranno servizio come tali senza compenso alcuno da parte della Banca, ma questa rimborserà loro le spese sostenute per partecipare alle sedute.

     h) Il Consiglio dei Governatori fisserà gli emolumenti da corrispondersi agli Amministratori esecutivi, nonchè lo stipendio e le condizioni del contratto d'impiego del Presidente.

     Sezione 3VOTI

     Ogni membro avrà 250 voti, più un voto supplementare per ogni azione di cui sia in possesso. Salvo espresse disposizioni diverse, tutti gli affari sottoposti alla Banca saranno decisi a maggioranza di voti.

     Sezione 4AMMINISTRATORI ESECUTIVI

     a) Gli Amministratori esecutivi saranno responsabili della condotta delle operazioni generali della Banca, ed eserciteranno all'uopo tutti i poteri delegati loro dal Consiglio dei Governatori.

     b) Gli Amministratori esecutivi saranno 12 e non è necessario che siano Governatori, di essi:

     1) cinque saranno nominati, uno per ciascuno, dai cinque Membri che possiedono il maggior numero di azioni;

     2) sette saranno eletti secondo l'Allegato B da tutti i Governatori, esclusi quelli nominati dai cinque Membri di cui al precedente numero 1.

     Agli effetti di questo paragrafo, la parola "Membri" significa governi di Paesi i cui nomi figurino nell'Allegato A, siano essi Membri fondatori o siano essi diventati Membri a norma dell'art. II, sezione 1 b). Quando i governi di altri paesi diventano Membri, il Consiglio dei Governatori, con la maggioranza di quattro quinti dei voti complessivi, può aumentare il numero complessivo degli Amministratori, aumentando il numero di Amministratori da eleggere.

     Gli Amministratori esecutivi verranno nominati o eletti ogni 2 anni.

     c) Ogni Amministratore esecutivo nominerà un sostituto con i pieni poteri di rappresentarlo in caso di assenza. Quando gli Amministratori esecutivi che li hanno nominati sono presenti, i sostituti possono partecipare alle sedute, ma senza diritto di voto.

     d) Gli Amministratori rimarranno in carica finchè i loro successori sono stati nominati o eletti. Se la carica di un Amministratore elettivo si rende vacante più di 90 giorni prima della scadenza del termine, un altro Amministratore verrà eletto per la restante durata del termine dai Governatori che avevano eletto il precedente Amministratore. Per l'elezione sarà necessaria la maggioranza dei voti complessivi. Per il periodo in cui la carica resta vacante, il sostituto dell'Amministratore in questione eserciterà i suoi poteri, tranne quello di nominare un sostituto.

     e) Gli Amministratori esecutivi funzioneranno in sessione continuata alla sede principale della Banca e si riuniranno ogni qualvolta gli affari della Banca lo richiedano.

     f) Le riunioni degli Amministratori esecutivi saranno valide quando saranno presenti la metà più uno degli Amministratori, rappresentanti non meno di metà dei voti complessivi.

     g) A ciascun Amministratore nominato spetteranno i voti cui ha diritto a sensi della sezione 3 del presente articolo il Membro che lo ha nominato. A ciascun Amministratore elettivo spetteranno tanti voti quanti furono quelli in base ai quali fu eletto. Tutti i voti spettanti ad un Amministratore verranno da questo votati in blocco.

     h) Il Consiglio dei Governatori emanerà le norme per cui un Membro che non abbia diritto di nominare un Amministratore a sensi della precedente lettera b), potrà inviare un proprio rappresentante alle sedute degli Amministratori esecutivi ogni qualvolta una richiesta fatta da quel Membro o una questione che lo tocchi particolarmente da vicino è in discussione.

     i) Gli Amministratori esecutivi possono nominare quei comitati che riterranno opportuni. L'appartenenza a questi comitati non è di necessità ristretta ai Governatori, Amministratori o loro sostituti.

     Sezione 5PRESIDENTE E PERSONALE

     a) Gli Amministratori esecutivi sceglieranno un Presidente, che non dovrà essere nè un Governatore, nè un Amministratore esecutivo, ne un loro sostituto. Egli sarà presidente degli Amministratori esecutivi, ma non avrà diritto a voto, tranne che al voto decisivo in caso di parità dei voti. Può partecipare alle sedute del Consiglio dei Governatori, ma non avrà diritto a voto. Il Presidente cesserà dalla sua carica quando lo decidano gli Amministratori esecutivi.

     b) Il Presidente sarà il capo del personale esecutivo della Banca e condurrà gli affari ordinari della Banca secondo le direttive degli Amministratori esecutivi. Subordinatamente al controllo generale degli Amministratori esecutivi, egli sarà responsabile dell'organizzazione, assunzione e licenziamento dei funzionari e del personale.

     c) Il Presidente, i funzionari ed il personale della Banca, nell'adempimento delle loro funzioni, dipendono esclusivamente dalla Banca e da nessun'altra autorità. Tutti i membri della Banca rispetteranno il carattere internazionale di questa dipendenza e si asterranno da qualsiasi tentativo di influenzare il personale nell'adempimento delle proprie funzioni.

     d) Nell'assumere i funzionari ed il personale, subordinatamente alla fondamentale importanza di assicurare il massimo grado di efficienza e competenza tecnica, il Presidente terrà debito conto dell'importanza di reclutare il personale sulle più ampie possibili basi geografiche.

     Sezione 6CONSIGLIO CONSULTIVO

     Verrà costituito un Consiglio consultivo di almeno sette persone, scelte dal Consiglio dei Governatori fra esponenti degli interessi bancari, industriali, commerciali, del lavoro ed agricoli, con una rappresentanza nazionale più ampia che sia possibile. Nei settori in cui esistono organizzazioni internazionali specializzate, i membri del Consiglio consultivo rappresentanti gli interessi di quei settori verranno scelti d'accordo con le organizzazioni predette. Il Consiglio darà il suo parere alla Banca su questioni di politica generale. Il Consiglio consultivo si riunirà almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta la Banca lo convochi.

     I consulenti resteranno in carica due anni e potranno essere rinominati. Verranno loro rimborsate le spese sostenute per conto della Banca.

     Sezione 7COMITATI DEI PRESTITI

     I Comitati che dovranno riferire circa i prestiti a sensi dell'articolo III, sezione 4, verranno nominati dalla Banca. Ognuno di questi Comitati comprenderà un perito scelto dal Governatore rappresentante il Membro nei cui territori si eseguiranno le opere da finanziare, nonchè uno o più Membri del personale tecnico della Banca.

     Sezione 8RAPPORTI CON ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

     a) Nei limiti del presente Accordo, la Banca collaborerà con qualsiasi organizzazione generale internazionale e con organizzazioni pubbliche internazionali cui siano devolute responsabilità specializzate in campi affini. Qualsiasi accordo di collaborazione, che implicasse una modifica di una clausola qualsiasi del presente Accordo, potrà venir preso soltanto dietro modifica di quest'ultimo, secondo l'articolo VIII.

     b) Nel decidere su richieste di prestiti o garanzie cui partecipino primariamente Membri della Banca e riguardanti questioni rientranti direttamente nella sfera di competenza di qualsiasi organizzazione internazionale dei tipi specificati più sopra, la Banca terrà presenti le opinioni e le raccomandazioni di dette organizzazioni.

     Sezione 9UBICAZIONE DEGLI UFFICI

     a) La sede principale della Banca sarà nel territorio del Membro che possiede il maggior numero di azioni.

     b) La Banca può aprire agenzie e filiali nei territori di qualsiasi Membro.

     Sezione 10UFFICI REGIONALI E CONSIGLI

     a) La Banca può istituire uffici regionali, stabilendone l'ubicazione nonchè la zona di competenza.

     b) Ogni ufficio regionale sarà assistito da un Consiglio regionale rappresentante l'intera zona e scelto nei modi stabiliti dalla Banca.

     Sezione 11DEPOSITARI

     a) Ciascun Membro designerà la propria Banca Centrale quale depositario per tutte le disponibilità della banca in valuta del Membro stesso; qualora il Membro non abbia la Banca Centrale, esso designerà un altro istituto di gradimento della Banca.

     b) La Banca può depositare altre attività, ivi compreso l'oro, presso i depositari designati dai cinque Membri aventi il maggior numero di azioni, e presso quegli altri depositari che la Banca sceglierà. Inizialmente, almeno metà delle riserve auree della Banca verrà tenuta presso il depositario designato dal Paese nel cui territorio si trova la sede principale della banca, ed almeno il 40 per cento verrà tenuto presso i depositari designati dagli altri quattro Paesi indicati più sopra, e ciascuno di questi depositari riceverà inizialmente non meno della quantità d'oro versata in conto azioni del membro che le ha designate. Tuttavia, tutti i trasferimenti di oro da parte della banca verranno effettuati tenendo debito conto delle spese di trasporto e dei fabbisogni previsti dalla banca. In caso di emergenza, gli Amministratori esecutivi della Banca possono trasferire tutte o parte delle riserve auree della Banca in qualsiasi luogo dove possono venire adeguatamente protette.

     Sezione 12FORMA DELLE DISPONIBILITÀ MONETARIE

     In quanto non ne abbia bisogno per le proprie operazioni, in luogo di una quota qualsiasi della valuta di un Membro, versata alla Banca a sensi dell'articolo II, sezione 7 (1), o per fronteggiare il rimborso delle rate di ammortamento di prestiti concessi in detta valuta, la Banca accetterà da quel Membro effetti od analoghe obbligazioni, emessi dal governo di quel Membro o dal depositario da esso designato, non negoziabili, infruttiferi e pagabili al valore nominale ed a vista mediante accreditamento al conto della banca presso il depositario designato.

     Sezione 13PUBBLICAZIONE DI RELAZIONI E COMUNICAZIONE DI NOTIZIE

     a) La Banca pubblicherà una relazione annuale contenente un bilancio verificato da esperti contabili, e distribuirà ai Membri ad intervalli di tre mesi o meno, una situazione riassuntiva della sua posizione finanziaria, nonchè un conto di profitti e perdite dimostrante i risultati delle sue operazioni.

     b) La Banca potrà pubblicare altre relazioni ritenute opportune per il conseguimento dei suoi fini.

     c) Copie di tutte le relazioni, situazioni dei conti e pubblicazioni compilate a sensi di questa sezione, verranno distribuite ai membri.

     Sezione 14RIPARTIZIONE DEGLI UTILI NETTI

     a) Il Consiglio dei Governatori stabilirà ogni anno quale parte degli utili-netti dopo gli accantonamenti per le riserve-debba essere girata alla riserva di capitale e quale parte eventualmente distribuita.

     b) Qualora si faccia luogo ad una distribuzione di utili in qualsiasi anno una prima quota degli utili distribuibili, fino alla concorrenza del 2 per cento, non cumulabile, verrà corrisposta a ciascun membro sulla base dell'importo medio dei prestiti in essere durante l'anno concessi in valuta corrispondente alla sua sottoscrizione a sensi dell'articolo IV, sezione 1 a), 1). Se dopo il pagamento di una prima quota del 2 per cento, vi è residuo di utili distribuibili, esso verrà suddiviso fra i Membri in proporzione delle loro azioni. I pagamenti a ciascun Membro verranno effettuati nella rispettiva valuta, o, se quella determinata valuta non sia disponibile, in altra di gradimento del Membro interessato. Qualora questi pagamenti vengano effettuati in valute diverse da quelle di ciascun Membro, il trasferimento delle valute ed il loro utilizzo da parte dei Membri cui vengono versate non dovranno essere soggetti a restrizioni da parte degli altri Membri.

 

          Articolo VI. Recesso e sospensione di Membro. Sospensione delle operazioni.

     Sezione 1DIRITTO DI RECESSO DEI MEMBRI

     Qualsiasi Membro può recedere dalla Banca in ogni momento, notificandone per iscritto la Banca presso la sua sede principale. Il recesso avrà effetto dalla data di ricevimento di detto avviso.

     Sezione 2SOSPENSIONE DEI MEMBRI

     Qualora un Membro venga meno ad uno dei suoi impegni verso la Banca, questa può sospenderlo con deliberazione presa dalla maggioranza dei Governatori rappresentanti la maggioranza dei voti complessivi. Il Membro così sospeso cessa automaticamente dalla qualità di membro per un anno a partire dalla data della sua sospensione, a meno che il suo stato di Membro non venga ripristinato con le maggioranze predette. Mentre è sospeso, il Membro non avrà diritto ad esercitare alcuno dei diritti spettantigli a sensi del presente Accordo, tranne il diritto di recesso, ma resterà soggetto a tutti i suoi impegni.

     Sezione 3CESSAZIONE DELL'APPARTENENZA AL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE

     Qualsiasi Membro che cessi dall'appartenere al Fondo monetario internazionale, cesserà automaticamente, dopo tre mesi, di essere Membro della Banca, a meno che con una maggioranza di tre quarti dei voti complessivi la Banca non decida il contrario.

     Sezione 4REGOLAMENTO DEI CONTI CON GOVERNI CHE CESSANO DALL'ESSERE MEMBRI

     a) Quando un Governo cessa di essere Membro, esso rimarrà responsabile verso la Banca per tutte le sue obbligazioni dirette e per quelle indirette per rischi in essere, finchè non siano estinti i prestiti o le garanzie contratti prima della cessazione della sua appartenenza alla Banca; ma cesserà dall'essere responsabile per i prestiti e le garanzie successivamente concessi dalla Banca e dal partecipare agli utili e alle spese della Banca stessa.

     b) Quando un Governo cessa di essere Membro, la Banca provvederà al riacquisto della sua quota di capitale, computandola nel regolamento dei conti con quel Governo a sensi dei seguenti paragrafi c) e d). All'uopo, il prezzo di riacquisto delle azioni sarà dato dal valore (quale risulta dalle scritture contabili della Banca) che esse avevano nel giorno in cui il Governo ha cessato di esser Membro.

     c) Il pagamento delle azioni riacquistate dalla Banca ai sensi di questa sezione avverrà alle seguente condizioni:

     1) qualsiasi importo dovuto al Governo a fronte delle sue azioni verrà trattenuto dalla Banca finchè il Governo, la sua Banca centrale o uno dei suoi uffici finanziari, rimane responsabile nei confronti della Banca per prestiti ottenuti e garanzie prestate, e l'importo predetto può essere utilizzato, a scelta della Banca, per coprire qualsiasi dei predetti impegni man mano che giungono a scadenza. Nessun importo verrà trattenuto a fronte degli impegni del Governo derivanti da sottoscrizione di azioni a sensi dell'articolo II, sezione 5, 2). In nessun caso verranno effettuati pagamenti al membro in conto delle azioni prima che siano trascorsi sei mesi dalla data in cui il Governo cessa dell'essere Membro;

     2) pagamenti in corrispettivo delle azioni potranno venire effettuati di volta in volta dietro loro consegna da parte del Governo, fino a concorrenza dell'eccedenza del prezzo di riacquisto, determinato secondo il precedente paragrafo b), sull'importo complessivo degli impegni per prestiti e garanzie di cui al precedente paragrafo c) 1), fino a che l'intero prezzo di riacquisto e stato versato al Membro in questione;

     3) i pagamenti saranno effettuati in divisa del Paese cui essi sono dovuti, o, a scelta della Banca, in oro;

     4) qualora la Banca subisca perdite in relazione a qualsiasi garanzia, partecipazioni a prestiti e prestiti in essere all'epoca in cui, il Governo cessò di essere Membro, e tali perdite superino gli accantonamenti costituiti all'epoca predetta, il Governo in questione sarà tenuto a riversare, su richiesta della Banca, l'importo di cui il prezzo di riacquisto delle sue azioni sarebbe stato diminuito qualora si fosse tenuto conto di quelle perdite nel determinarlo. Inoltre, il Governo che ha cessato di essere Membro rimane responsabile per ogni richiamo di quote sottoscritte e non versate a sensi dell'articolo II, sezione 5, 2), nei limiti in cui sarebbe stato responsabile se le perdite di capitale e la chiamata avessero avuto luogo all'epoca in cui venne determinato il prezzo di acquisto delle sue azioni.

     d) Qualora la Banca sospenda definitivamente le sue operazioni a sensi della sezione 5 b) di questo articolo entro sei mesi dall'epoca in cui un Governo qualsiasi cessa dall'essere Membro, tutti i diritti del Governo in questione saranno regolati da quanto stabilito nella sezione 5 del presente articolo.

     Sezione 5SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI E REGOLAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

     a) In caso di emergenza gli Amministratori esecutivi possono sospendere temporaneamente le operazioni riguardanti nuovi presti e garanzie, in attesa che si presenti l'occasione per ulteriore esame e decisione da parte del Consiglio dei Governatori.

     b) La Banca può sospendere definitivamente le sue operazioni relative a nuovi prestiti e garanzie col voto della maggioranza dei Governatori rappresentanti la maggioranza dei voti complessivi. Dopo tale sospensione delle operazioni, la Banca cesserà immediatamente tutte le operazioni tranne quelle relative all'ordinato realizzo, alla conservazione e alla tutela delle sue attività, nonchè al regolamento delle sue obbligazioni.

     c) La responsabilità di tutti i Membri per la parte non ancora richiamata delle sottoscrizioni al capitale della Banca e per il deprezzamento delle loro valute perdurerà finchè tutte le ragioni di credito verso la Banca, ivi comprese quelle eventuali, derivanti da rischi in essere, saranno state soddisfatte.

     d) Tutti i creditori che vantano ragioni di credito dirette saranno soddisfatti a valere sulle attività della Banca e poi mediante chiamata degli importi sottoscritti e non versati. Prima di effettuare pagamenti a creditori che vantano ragioni di credito dirette, gli amministratori esecutivi prenderanno i provvedimenti che a loro giudizio sono necessari per assicurare una distribuzione proporzionale ai creditori che vantano ragioni di credito eventuali oltre che ai creditori che vantano crediti diretti.

     e) Non verrà distribuito ai membri alcun acconto sulle loro sottoscrizioni al capitale della Banca finchè:

     1) tutti gli impegni verso i creditori non siano stati adempiuti o soddisfatti; e

     2) la maggioranza del Governatori rappresentanti la maggioranza dei voti complessivi non abbia deciso di effettuarne la distribuzione.

     f) Dopo che si sia addivenuti ad una decisione di effettuare una distribuzione a sensi della precedente lettera e) gli Amministratori esecutivi della Banca possono, con una maggioranza di voti di due terzi, effettuare successive distribuzioni delle attività della Banca ai membri, fino a che tutte le attività della Banca siano state distribuite. Questa distribuzione è subordinata al preventivo regolamento di tutti i crediti della Banca verso ciascun Membro.

     g) Prima di addivenire a qualsiasi distribuzione di attività, gli Amministratori esecutivi determineranno la quota proporzionale spettante a ciascun Membro in base al rapporto fra le azioni della Banca da esso sottoscritte e tutte le azioni in circolazione.

     h) Gli Amministratori esecutivi valuteranno le attività da distribuire alla data di distribuzione e procederanno poi a distribuirle nel modo seguente:

     1) a ciascun Membro verrà pagato, in obbligazioni dello stesso o in quelle dei suoi organi ufficiali o di enti con personalità giuridica situati nei suoi territori, in quanto siano disponibili per la distribuzione, un importo equivalente in valore alla sua quota proporzionale dell'importo complessivo da distribuire;

     2) il saldo eventualmente dovuto ad un Membro dopo il pagamento di cui sopra, verrà pagato, nella divisa del Membro in questione, in quanto la Banca ne abbia disponibilità, fino a concorrenza dell'importo equivalente a detto saldo;

     3) il saldo eventualmente dovuto ad un Membro dopo i pagamenti di cui ai precedenti numeri 1) e 2), verrà pagato in oro o in divisa di gradimento del Membro, in quanto la Banca ne abbia disponibilità, fino a concorrenza dell'importo equivalente a detto saldo;

     4) le attività che restino dopo i pagamenti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) verranno distribuite pro rata fra Membri.

     i) I Membri cui vennero distribuite attività della Banca ai sensi della precedente lettera h), godranno, in relazione a dette attività, gli stessi diritti già goduti dalla Banca anteriormente alla loro distribuzione.

 

          Articolo VII. Stato, immunità e privilegi.

     Sezione 1SCOPI DEL PRESENTE ARTICOLO

     Per permettere alla Banca di esercitare le funzioni affidatele, essa godrà, nei territori di ciascun Membro, lo stato, le immunità e i privilegi stabiliti nel presente articolo.

     Sezione 2STATO DELLA BANCA

     La Banca avrà piena personalità giuridica e, in particolare, la capacità di:

     1) stipulare contratti;

     2) acquistare e disporre di beni immobili e mobili;

     3) istituire procedimenti legali.

     Sezione 3POSIZIONE DELLA BANCA NEI CONFRONTI DI PROCEDIMENTI LEGALI

     La Banca potrà essere citata in giudizio soltanto presso tribunali competenti nei territori di un Membro in cui essa abbia un ufficio, o abbia nominato un rappresentante allo scopo di ricevere la citazione o la notifica, o abbia emesso o garantito titoli. Tuttavia i Membri, o persone agenti per conto di Membri o che ripetano da essi le loro pretese, non potranno adire le vie legali contro la Banca. Le proprietà e le attività della Banca, ovunque e presso chiunque siano situate, saranno immuni da tutte le forme di confisca, sequestro o esecuzione derivanti da sentenza definitiva contraria alla Banca.

     Sezione 4IMMUNITÀ DELLE ATTIVITÀ DA SEQUESTRO

     Le proprietà e le attività della Banca, ovunque e presso chiunque siano situate, saranno immuni da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e qualsiasi altra forma di sequestro in seguito ad azione esecutiva o legislativa.

     Sezione 5IMMUNITÀ DEGLI ARCHIVI

     Gli archivi della Banca saranno inviolabili.

     Sezione 6IMMUNITÀ DELLE ATTIVITÀ DA RESTRIZIONI

     Nei limiti necessari per l'esecuzione delle operazioni contemplate dal presente Accordo, e subordinatamente alle disposizioni dello stesso, tutte le proprietà e le attività della Banca saranno immuni da restrizioni, regolamentazioni, controlli o moratorie di qualsiasi specie.

     Sezione 7PRIVILEGI PER LE COMUNICAZIONI

     Le comunicazioni ufficiali della Banca godranno, da parte di ciascun Membro, dello stesso trattamento che esso concede alle comunicazioni ufficiali di altri Membri.

     Sezione 8IMMUNITÀ E PRIVILEGI DEI FUNZIONARI ED IMPIEGATI

     Tutti i Governatori, Amministratori esecutivi, sostituti, funzionari ed impiegati della Banca:

     1) saranno immuni da procedimenti legali per atti compiuti nella loro qualità ufficiale, tranne che la Banca rinunci a questa immunità;

     2) qualora non siano cittadini del luogo, godranno delle stesse immunità in materia di restrizioni di immigrazione, di disposizioni per la registrazione degli stranieri e di obblighi di servizio nazionale, nonchè delle stesse facilitazioni in materia di restrizioni valutarie, che i Membri accordano ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di grado equivalente di altri Membri;

     3) godranno dello stesso trattamento in materia di facilitazioni di viaggio accordati dai Membri a rappresentanti, funzionari ed impiegati di grado equivalente di altri Membri.

     Sezione 9IMMUNITÀ FISCALE

     a) La Banca, le sue attività e proprietà, il suo reddito e le sue operazioni e transazioni, autorizzate dal presente Accordo, saranno immuni da ogni forma di tassazione e di diritti doganali. La Banca sarà anche immune da responsabilità per l'esazione o il pagamento di qualsiasi tassa o diritto.

     b) Nessuna tassa verrà imposta sugli stipendi ed emolumenti corrisposti dalla Banca ad Amministratori esecutivi, sostituti, funzionari o impiegati che non abbiano cittadinanza, sudditanza o altra forma di nazionalità locale.

     c) Nessuna tassa verrà imposta sulle obbligazioni o titoli emessi dalla Banca (ivi compresi i relativi dividendi o interessi), chiunque ne sia il possessore:

     1) se costituisce una discriminazione ai dazi di dette obbligazioni o titoli unicamente perchè emessi dalla Banca; ovvero

     2) se abbia come sola base giuridica il luogo e la divisa in cui essi sono emessi, pagabili o pagati, o l'ubicazione di qualsiasi ufficio e sede d'affari della Banca.

     d) Nessuna tassa verrà imposta sulle obbligazioni o titoli garantiti dalla Banca (ivi compresi i relativi interessi o dividendi), chiunque ne sia il possessore:

     1) se costituisce una discriminazione ai danni di dette obbligazioni o titoli unicamente perchè sono garantiti dalla Banca; ovvero:

     2) se abbia come sola base giuridica l'ubicazione di qualsiasi ufficio o sede d'affari della Banca.

     Sezione 10APPLICAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

     Ogni Membro prenderà i provvedimenti necessari affinchè i principi stabiliti in questo articolo acquistino efficacia giuridica nei propri territori, ed informerà in modo particolareggiato la Banca dei provvedimenti stessi.

 

          Articolo VIII. Emendamenti.

     a) Qualsiasi proposta di modificazioni al presente Accordo, proveniente sia da un Membro, sia da un Governatore che dagli Amministratori esecutivi, verrà trasmessa al Presidente del Consiglio dei Governatori, il quale la sottoporrà all'esame del Consiglio. Se l'emendamento proposto è approvato dal Consiglio, la Banca chiederà a tutti i Membri con lettera circolare o telegramma, se essi accettano l'emendamento proposto. Quando tre quinti dei Membri, rappresentanti quattro quinti dei voti complessivi, abbiano accettato l'emendamento proposto, la Banca notificherà tale fatto con una comunicazione ufficiale indirizzata a tutti i Membri.

     b) Nonostante quanto indicato in a), si richiede l'accettazione da parte di tutti i Membri in caso di emendamenti che modifichino:

     1) il diritto di recesso dalla Banca di cui all'articolo VI, sezione 1;

     2) il diritto sancito dall'articolo II, sezione 3 c);

     3) la limitazione di responsabilità di cui dall'articolo II, sezione 6.

     c) Gli emendamenti entreranno in vigore per tutti i Membri tre mesi dopo la data della comunicazione ufficiale, a meno che un periodo più breve sia fissato nella lettera circolare o nel telegramma.

 

          Articolo IX. Interpretazioni.

     a) Qualsiasi questione circa l'interpretazione delle disposizione del presente Accordo che sorga fra un Membro e la Banca e fra Membri della Banca, verrà sottoposta alla decisione degli Amministratori esecutivi. Se la questione interessa particolarmente un Membro non avente diritto a nominare un Amministratore esecutivo, il Membro avrà diritto ad essere rappresentato a sensi dell'articolo V, sezione 4 h).

     b) Quando gli Amministratori esecutivi si siano pronunciati ai sensi della precedente lettera a), qualsiasi Membro può chiedere che la questione venga deferita al Consiglio dei Governatori la cui decisione sarà definitiva. In attesa del risultato del ricorso al Consiglio la Banca può, in quanto lo ritenga necessario, attenersi all'interpretazione data dagli Amministratori esecutivi.

     c) Ogni qualvolta sorga un disaccordo fra la Banca ed un Paese che non sia più membro, o fra la Banca ed un membro durante la sospensione permanente delle operazioni della Banca, detto disaccordo verrà sottoposto all'arbitrato di un tribunale di tre arbitri, uno designato dalla Banca, uno dal Paese interessato ed un terzo designato, salvo che le parti si accordino diversamente, dal Presidente della Corte Permanente di Giustizia Internazionale o da qualsiasi altra autorità che possa essere prescritta dal regolamento adottato dalla Banca. Questo terzo membro avrà pieno potere di decidere questioni procedurali qualora le parti si trovino in disaccordo su di esse.

 

          Articolo X. Presunzione di approvazione.

     Ogni qualvolta è richiesta la preventiva approvazione di un membro affinchè la Banca possa compiere un atto, salvo quanto contemplato dall'articolo VIII, si presumerà che l'approvazione sia stata data, a meno che il membro non presenti una obiezione entro il periodo di tempo ragionevole fissato dalla Banca nel comunicare al membro l'intenzione di compiere quell'atto.

 

          Articolo XI. Disposizioni finali.

     Sezione 1ENTRATA IN VIGORE

     Il presente Accordo entrerà in vigore dopo che sarà stato firmato dai Governi le cui sottoscrizioni minime raggiungano almeno il 65 per cento del totale delle sottoscrizioni stabilite nell'Allegato A e quando gli atti di cui alla sezione 2 a) del presente articolo siano stati depositati per conto dei Governi stessi, ma in nessun caso il presente Accordo entrerà in vigore prima del 1° maggio 1945.

     Sezione 2FIRMA

     a) Ogni Governo per conto del quale il presente Accordo viene firmato depositerà presso il Governo degli Stati Uniti d'America un atto col quale riconoscerà d'aver accettato il presente Accordo secondo le proprie leggi e d'aver preso tutte le disposizioni necessarie per essere in grado di adempiere a tutti gli impegni derivanti dal presente Accordo.

     b) Ogni Governo diventerà membro della Banca a partire dalla data di deposito per suo conto dell'atto menzionato alla precedente lettera a); tuttavia nessun Governo diventerà membro prima dell'entrata in vigore del presente Accordo ai sensi della sezione 1 di questo articolo.

     c) Il Governo degli Stati Uniti d'America informerà i Governi di tutti i paesi indicati nell'Allegato A, nonchè tutti i Governi la cui appartenenza alla Banca e approvata a sensi dell'articolo II, sezioni 1 b), di tutte le firme del presente Accordo e del deposito di tutti gli atti di cui alla precedente lettera a).

     d) Al momento in cui il presente Accordo viene firmato per suo conto, ogni Governo farà pervenire al Governo degli Stati Uniti di America un centesimo dell'uno per cento del prezzo di ciascuna azione, in oro o in dollari degli Stati Uniti, allo scopo di coprire le spese amministrative della Banca. Questo pagamento verrà accreditato in acconto del pagamento da compiersi secondo l'articolo II, sezione 8 a). Il Governo degli Stati Uniti d'America terrà questi fondi in un conto speciale e li trasferirà al Consiglio dei Governatori della Banca quando sarà indetta la prima riunione ai sensi della sezione 3 del presente articolo. Se il presente Accordo non sarà entrato in vigore il 31 dicembre 1945, il Governo degli Stati Uniti d'America restituirà i fondi predetti ai Governi che li versarono.

     e) Il presente Accordo potrà essere firmato a Washington, per conto dei Governi dei Paesi indicati nell'Allegato A, fino al 31 dicembre 1945.

     f) Dopo il 31 dicembre 1945 il presente Accordo potrà essere firmato per conto dei Governi di qualsiasi Paese la cui appartenenza alla Banca sia stata approvata ai sensi dell'articolo II, sezione I b).

     g) Con l'apposizione della loro firma, tutti i Governi accettano il presente Accordo sia per conto di tutte le loro colonie, dei territori d'oltre mare, di tutti i territori sotto la loro protezione, sovranità o autorità e di tutti i territori sui quali esercitino un mandato.

     h) Nel caso di Governi i cui territori metropolitani siano stati occupati dal nemico, il deposito dell'atto di cui alla precedente lettera a) può essere prorogato fino a 180 giorni dopo la data in cui detti territori sono stati liberati. Tuttavia, se l'atto in parola non viene depositato da uno di questi Governi prima dello spirare del termine predetto, la firma apposta per conto di quel Governo diviene nulla e la quota della sua sottoscrizione versata a sensi della lettera d) gli verrà restituita.

     i) I paragrafi d) e h) entreranno in vigore nei confronti di ciascun Governo firmatario dalla data dell'apposizione della sua firma.

     Sezione 3INIZIO DELL'ATTIVITÀ DELLA BANCA

     a) Non appena il presente Accordo andrà in vigore ai sensi della sezione 1 di questo articolo, ciascun membro nominerà un governatore ed il membro a cui è stato assegnato nell'Allegato A il maggior numero di azioni indirà la prima riunione del Consiglio del Governatori.

     b) Alla prima riunione del Consiglio dei Governatori saranno prese le disposizioni per la scelta di Amministratori esecutivi provvisori. I Governi dei cinque paesi, ai quali nell'Allegato A è stato assegnato il maggior numero di azioni, nomineranno Amministratori esecutivi provvisori. Se uno o più di tali Governi non sono diventati membri, i posti di Amministratori esecutivi che essi avrebbero avuto il diritto di ricoprire rimarranno vacanti fino a che essi non siano diventati membri, o non oltre il 1° gennaio 1946. Sette Amministratori esecutivi provvisori saranno eletti secondo le disposizioni dell'Allegato B e rimarranno in carica fino alla prima elezione regolare di Amministratori esecutivi, che sarà tenuta non appena possibile dopo il 1° gennaio 1946.

     c) Il Consiglio dei Governatori può delegare agli Amministratori esecutivi provvisori tutti i poteri, tranne quelli che non possono essere delegati agli Amministratori esecutivi.

     d) La Banca notificherà ai membri quando sarà pronta ad iniziare le operazioni.

     Fatto a Washington, in una sola copia, che rimarrà depositata negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America, il quale ne trasmetterà copie autenticate a tutti i Governi elencati nell'Allegato A e a tutti i Governi la cui qualità di membro della Banca è approvata ai sensi dell'articolo II, sezione 1 b).

 

 

Allegato A

 

Sottoscrizioni

In milioni di dollari

Australia

200

Belgio

225

Bolivia

7

Brasile

105

Canadà

325

Cecoslovacchia

125

Cile

35

Cina

600

Columbia

35

Costarica

2

Cuba

35

Danimarca

*

Equatore

3,2

Egitto

40

El Salvador

 

Etiopia

3

Filippine

15

Francia

450

Grecia

25

Guatemala

2

Haiti

2

Honduras

1

India

400

Iran

24

Iraq

6

Islanda

1

Jugoslavia

40

Liberia

0,5

Lussemburgo

10

Messico

65

Nuova Zelanda

50

Nicaragua

0,8

Norvegia

50

Olanda

275

Panama

0,2

Paraguay

0,8

Perù

17,5

Polonia

125

Regno Unito

1.300

Repubblica di San Domingo

2

Stati Uniti

3.175

Unione Sud Africa

100

U.R.S.S.

1.200

Uruguay

10,5

Venezuela

10,5

Totale

9.100

(*) La quota della Danimarca sarà determinata dalla Banca dopo che la Danimarca avrà accettato l'ammissione in conformità a questi articolo dell'Accordo.

 

 

Allegato B

Elezioni degli amministratori esecutivi

 

     1. L'elezione degli Amministratori esecutivi sarà fatta con votazione da parte dei governatori aventi diritto a voto secondo l'articolo V, sezione 4 b).

     2. Nel votare per gli Amministratori esecutivi, il Governatore avente diritto a voto darà ad una sola persona tutti i voti spettanti, ai sensi della sezione 3, articolo V, al membro che lo ha nominato. Le sette persone che riceveranno il maggior numero di voti saranno elette, amministratori esecutivi; però nessuna persona che riceva meno del 14 per cento del totale dei voti votati sarà considerata eletta.

     3. Quando sette persone non risultino elette al primo scrutinio, si terrà un secondo scrutinio in cui la persona che abbia ricevuto il minor numero di voti non potrà essere eletta ed in cui potranno votare solamente: a) quei Governatori che votarono nel primo scrutinio per una persona non eletta, e b) quei Governatori i cui voti per una persona eletta si presume, ai sensi del punto 4 di cui sotto, abbiano portato i voti dati a quella persona a superare il 15 per cento del voti disponibili.

     4. Nel determinare se si debba presumere che i voti dati da un Governatore abbiano portato il totale dei voti per una persona oltre il 15 per cento del voti disponibili, si riterrà che il 15 per cento includa, prima, i voti del Governatore che diede il maggior numero di voti a quella persona, e successivamente i voti dei Governatori che abbiano dato il numero immediatamente inferiore di voti e così via fino a che si raggiunga il 15 per cento.

     5. Qualora parte dei voti di un Governatore si debba contare per portare il totale di una persona oltre il 14 per cento, si presumerà che egli abbia dato tutti i suoi voti per quella persona, anche se il totale dei voti per quella persona viene con ciò ad accedere il 15 per cento.

     6. Se, dopo il secondo scrutinio, non risultano elette sette persone, si terranno ulteriori scrutini con gli stessi principi finchè dette persone non siano state elette; tuttavia, dopo l'elezione di sei persone, la settima potrà essere eletta a semplice maggioranza dei voti rimanenti e si riterrà che sia stata eletta da tutti questi voti.


[1] Vedi gli emendamenti al presente Statuto di cui alla L. 7 novembre 1977, n. 882, di cui alla L. 30 settembre 1992, n. 405, di cui alla L. 18 febbraio 1999, n. 33, di cui alla L. 13 ottobre 2009, n. 144 e di cui alla L. 31 ottobre 2011, n. 190.

[2] Articolo così modificato dall'allegato 1, lett. A della L. 1 ottobre 1969, n. 649.

[3] Numero così modificato dall’allegato 1, lett. B, numero 1 della L. 1 ottobre 1969, n. 649.

[4] Comma così modificato dall'allegato 1, lett. B, numero 2 della L. 1 ottobre 1969, n. 649.

[5] Sezione così modificata dall'allegato 1, lett. C, numero 1 della L. 1 ottobre 1969, n. 649.

[6] Comma aggiunto dall'allegato 1, lett. C, numero 2 della L. 15 ottobre 1969, n. 649.

[7] Sezione così modificata dall'allegato 1, lett. D, numero 1 della L. 1 ottobre 1969, n. 649.

[8] Lettera così modificata dall'allegato 1, lett. D, numero 2 della L. 1 ottobre 1969, n. 649.

[9] Numero così modificato dall'allegato 1, lett. E, numero 1 della L. 1 ottobre 1969, n. 649.

[10] Lettera aggiunta dall'allegato 1, lett. E, numero 2 della L. 15 ottobre 1969, n. 649.

[11] Lettera aggiunta dall'allegato 1, lett. E, numero 2 della L. 15 ottobre 1969, n. 649.

[12] Alinea così modificato dall'allegato 1, lett. E, numero 3 della L. 1 ottobre 1969, n. 649.

[13] Numero così modificato dall'allegato 1, lett. E, numero 3 della L. 1 ottobre 1969, n. 649.

[14] Lettera così modificata dall'allegato 1, lett. E, numero 4 della L. 1 ottobre 1969, n. 649.

[15] Lettera aggiunta dall'allegato 1, lett. E, numero 5 della L. 15 ottobre 1969, n. 649.

[16] Lettera modificata dall'allegato 1, lett. E, numero 6 della L. 1 ottobre 1969, n. 649.

[17] Sezione aggiunta dall'allegato 1, lett. E, numero 7 della L. 15 ottobre 1969, n. 649.

[18] Lettera così modificata dall'allegato 1, lett. F della L. 1 ottobre 1969, n. 649.

[19] Sezione così modificata dall'allegato 1, lett. F della L. 1 ottobre 1969, n. 649.

[20] Numero così modificato dall'allegato 1, lett. G, numero 1 della L. 1 ottobre 1969, n. 649.

[21] Numero così modificato dall'allegato 1, lett. G, numero 1 della L. 1 ottobre 1969, n. 649.

[22] Numero aggiunto dall'allegato 1, lett. G, numero 2 della L. 15 ottobre 1969, n. 649.

[23] Numero aggiunto dall'allegato 1, lett. G, numero 2 della L. 15 ottobre 1969, n. 649.

[24] Titolo così modificato dall'allegato 1, lett. G, numero 3 della L. 1 ottobre 1969, n. 649.

[25] Lettera così modificata dall'allegato 1, lett. G, numero 4 della L. 1 ottobre 1969, n. 649.

[26] Lettera aggiunta dall'allegato 1, lett. G, numero 5 della L. 15 ottobre 1969, n. 649.

[27] Lettera così modificata dall'allegato 1, lett. H della L. 1 ottobre 1969, n. 649.

[28] Lettera così modificata dall'allegato 1, lett. I, numero 1 della L. 1 ottobre 1969, n. 649.

[29] Lettera così modificata dall'allegato 1, lett. I, numero 2 della L. 1 ottobre 1969, n. 649.

[30] Lettera aggiunta dall'allegato 1, lett. I, numero 3 della L. 15 ottobre 1969, n. 649.

[31] Titolo così modificato dall'allegato 1, lett. J della L. 1 ottobre 1969, n. 649.

[32] Articolo aggiunto dall'allegato 1, lett. K della L. 1 ottobre 1969, n. 649.

[33] Articolo aggiunto dall'allegato 1, lett. K della L. 1 ottobre 1969, n. 649.

[34] Articolo aggiunto dall'allegato 1, lett. K della L. 1 ottobre 1969, n. 649.

[35] Articolo aggiunto dall'allegato 1, lett. K della L. 1 ottobre 1969, n. 649.

[36] Articolo aggiunto dall'allegato 1, lett. K della L. 1 ottobre 1969, n. 649.

[37] Articolo aggiunto dall'allegato 1, lett. K della L. 1 ottobre 1969, n. 649.

[38] Articolo aggiunto dall'allegato 1, lett. K della L. 1 ottobre 1969, n. 649.

[39] Articolo aggiunto dall'allegato 1, lett. K della L. 1 ottobre 1969, n. 649.

[40] Articolo aggiunto dall'allegato 1, lett. K della L. 1 ottobre 1969, n. 649.

[41] Articolo aggiunto dall'allegato 1, lett. K della L. 1 ottobre 1969, n. 649.

[42] Articolo aggiunto dall'allegato 1, lett. K della L. 1 ottobre 1969, n. 649.

[43] Articolo aggiunto dall'allegato 1, lett. K della L. 1 ottobre 1969, n. 649.

[44] Numero così modificato dall'allegato 1, lettera L, numero 1 della L. 1 ottobre 1969, n. 649.

[45] Numero così modificato dall'allegato 1, lettera L, numero 2 della L. 1 ottobre 1969, n. 649.

[46] Numero aggiunto dall'allegato 1, lettera L, numero 3 della L. 15 ottobre 1969, n. 649.

[47] Numero aggiunto dall'allegato 1, lettera L, numero 3 della L. 15 ottobre 1969, n. 649.

[48] Allegato aggiunto dall'allegato 1, lettera M della L. 1 ottobre 1969, n. 649.

[49] Allegato aggiunto dall'allegato 1, lettera M della L. 1 ottobre 1969, n. 649.

[50] Allegato aggiunto dall'allegato 1, lettera M della L. 1 ottobre 1969, n. 649.

[51] Allegato aggiunto dall'allegato 1, lettera M della L. 1 ottobre 1969, n. 649.