§ 72.2.35 – L. 30 settembre 1992, n. 405.
Accettazione ed esecuzione del terzo emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberato dal Consiglio dei Governatori del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:72. Organizzazioni internazionali
Capitolo:72.2 adesioni
Data:30/09/1992
Numero:405


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare il terzo emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo con [...]
Art. 2.      1. In attuazione della risoluzione n. 45/2 del 28 giugno 1990 del Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale, il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento [...]
Art. 3.      1. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo 2, il Ministro del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facoltà [...]
Art. 4.      1. Alla regolazione dei rapporti derivanti dall'esecuzione della presente legge fra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvederà mediante convenzione [...]
Art. 5.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 72.2.35 – L. 30 settembre 1992, n. 405.

Accettazione ed esecuzione del terzo emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo, con scambio di lettere ed aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo.

(G.U. 16 ottobre 1992, n. 244).

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare il terzo emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo con la risoluzione n. 45/3 del 28 giugno 1990.

     2. Il Ministro del tesoro è incaricato della esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'Amministrazione del Fondo monetario internazionale, conseguenti all'emendamento di cui al comma 1.

 

          Art. 2.

     1. In attuazione della risoluzione n. 45/2 del 28 giugno 1990 del Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale, il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo stesso da 2.909,1 milioni a 4.590,7 milioni di diritti speciali di prelievo.

 

          Art. 3.

     1. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo 2, il Ministro del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facoltà di concedere a detti istituti le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle loro disponibilità, a nome e per conto dello Stato.

 

          Art. 4.

     1. Alla regolazione dei rapporti derivanti dall'esecuzione della presente legge fra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvederà mediante convenzione da stipularsi dal Ministero del tesoro con detti istituti.

 

          Art. 5.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     RISOLUZIONE

     Considerando che il Comitato ad Interim del Consiglio dei Governatori ha invitato il Consiglio di Amministrazione a proporre un emendamento allo Statuto del Fondo Monetario Internazionale che prevede la sospensione dei diritti di voto e diritti correlati dei paesi membri che non adempiono ai loro impegni in base allo Statuto:

     Considerando che il Consiglio di Amministrazione ha proposto tale emendamento ed ha elaborato un Rapporto sullo stesso;

     Considerando che il Presidente del Consiglio dei Governatori ha chiesto che il Segretario del Fondo sottoponga la proposta del Consiglio di Amministrazione al Consiglio dei Governatori;

     Considerando che il Rapporto del Consiglio di Amministrazione che stabilisce tale proposta è stato presentato al Consiglio dei Governatori dal Segretario del Fondo;

     Considerando che il Consiglio di Amministrazione ha chiesto al Consiglio dei Governatori di votare sulla seguente Risoluzione, senza riunione, in conformità con la Sezione 13 dei Regolamenti del Fondo;

     Di conseguenza il Consiglio dei Governatori, nel prendere nota di tale Rapporto del Consiglio di Amministrazione,

     Determina che:

     1. Sono approvate le proposte di modifiche (Proposta di Terzo Emendamento) allegate alla presente Risoluzione; esse saranno incorporate nello Statuto del Fondo Monetario Internazionale.

     2. Si impartiscono istruzioni al Segretario del Fondo affinchi si informi, per mezzo di lettera circolare, telegramma o ogni altro rapido mezzo di comunicazione, presso tutti i membri del Fondo se essi accettano, in conformità con le disposizioni dell'Articolo XXVIII dello Statuto, la proposta di terzo emendamento.

     3. La lettera circolare, telegramma o altra comunicazione da inviare a tutti i membri in conformità con il paragrafo 2 di cui sopra specificherà che la proposta di terzo emendamento entri in vigore per tutti i membri a decorrere dalla data alla quale il Fondo certifica per mezzo di comunicazione formale indirizzata a tutti i membri, che i tre quinti dei membri, aventi l'ottantacinque per cento dei voti complessivi hanno accettato le modifiche.

     Annesso — Proposta di un terzo emendamento dello Statuto del Fondo Monetario Internazionale

     I Governi a nome dei quali il presente Accordo è sottoscritto, concordano quanto segue:

     1. Il testo dell'Articolo XXVI, Sezione 2 sarà emendato come segue:

     a) Se un paese membro viene meno ad uno qualsiasi degli impegni da esso assunti in base al presente Statuto, il Fondo pur dichiarare il paese membro decaduto dal diritto di usare le risorse generali del Fondo. Nulla di quanto contenuto in questa Sezione dovrà ritenersi tale da limitare il disposto dell'Articolo V, Sezione 5 o dell'Articolo VI, Sezione 1.

     b) Se, dopo un ragionevole periodo di tempo dopo la dichiarazione di decadenza dal diritto di usare le risorse generali del Fondo ai sensi della lettera a) di cui sopra, il paese membro persiste nel non adempiere ad alcuno degli impegni assunti in base al presente Statuto, il Fondo può, in base ad una decisione presa da una maggioranza rappresentante il 70% dei voti complessivi, sospendere il paese membro dal diritto di voto. Durante il periodo di sospensione le disposizioni di cui all'Allegato L saranno in vigore. Il Fondo potrà, a maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi, far cessare in qualsiasi momento tale sospensione.

     c) Se, dopo un ragionevole periodo di tempo dalla decisione di sospensione ai sensi della lettera b) di cui sopra, il paese membro persiste nel non adempiere ad alcuno degli impegni assunti in base al presente Statuto, esso potrà essere invitato a ritirarsi dal Fondo, in base ad una decisione del Consiglio dei Governatori presa dalla maggioranza dei Governatori rappresentanti l'85% dei voti complessivi.

     d) Dovranno essere adottate regole allo scopo di assicurare che, prima che si proceda ad agire contro qualsiasi paese membro ai sensi delle lettere a), b) o c) di cui sopra, il paese membro venga informato in tempo utile dell'addebito che gli si fa e gli sia data adeguata possibilità di esporre le sue ragioni, sia verbalmente sia per iscritto".

     2. Un nuovo annesso L sarà aggiunto allo Statuto, come segue:

     Annesso — LSospensione dei diritti di voto [1]

     Nel caso di sospensione dei diritti di voto di un paese membro ai sensi dell'Articolo XXVI, Sezione 2 b), si applicano le seguenti disposizioni:

     1. Il paese membro:

     a) non parteciperà all'adozione di proposte di emendamento del presente Statuto, ni sarà conteggiato, per tale scopo, nel numero complessivo dei paesi membri ad eccezione del caso di un emendamento che richieda ai sensi dell'art. XXVIII b) l'accettazione da parte di tutti i paesi membri o riguardi esclusivamente il Dipartimento diritti speciali di prelievo.

     b) non nominerà un Governatore o un Sostituto Governatore, non nominerà o parteciperà alla nomina di un Consigliere o di un Sostituto Consigliere, né nominerà, eleggerà o parteciperà alla elezione di un Direttore Esecutivo.

     2. Il numero dei voti assegnati al paese membro non sarà utilizzato in alcun organo del Fondo. Questi voti non saranno inclusi nel calcolo dei voti complessivi ad eccezione del caso di accettazione di una proposta di emendamento riguardante esclusivamente il Dipartimento diritti speciali di prelievo.

     3. a) Il Governatore ed il Sostituto Governatore nominati dal paese membro cesseranno dalla loro carica.

     b) Il Consigliere ed il Sostituto Consigliere nominati dal paese membro, o alla cui elezione il paese ha partecipato, cesseranno dalla loro carica, restando inteso che, se tale Consigliere aveva diritto ad utilizzare i voti assegnati ad altri paesi membri non sospesi dal diritto di voto, un altro Consigliere ed un Sostituto Consigliere saranno nominati da tali altri paesi membri in conformità a quanto contenuto nell'Annesso D, e nelle more di tale nomina, il Consigliere ed il Sostituto Consigliere manterranno la loro carica ma solo per un massimo di trenta giorni dalla data della sospensione.

     c) Il Direttore Esecutivo nominato o eletto dal paese membro, o alla cui elezione il paese membro ha partecipato, cesserà dalla carica, a meno che tale Direttore Esecutivo non avesse diritto ad utilizzare i voti assegnati ad altri paesi membri non sospesi dai loro diritti di voto. In quest'ultimo caso:

     i) se mancano più di novanta giorni dalla data delle successive elezioni regolari dei Direttori Esecutivi, un altro Direttore Esecutivo sarà eletto per il rimanente periodo del mandato dagli altri paesi membri a maggioranza dei voti espressi; nelle more di tale elezione, il Direttore Esecutivo continuerà a rimanere in carica, ma per un massimo di trenta giorni dalla data di sospensione;

     ii) se non mancano più di novanta giorni alla data delle successive elezioni regolari dei Direttori Esecutivi, il Direttore Esecutivo continuerà a rimanere in carica per la parte rimanente del mandato.

     4. Il paese membro potrà inviare un rappresentante a presenziare a qualsiasi riunione del Consiglio dei Governatori, del Consiglio o del Consiglio di Amministrazione - ma non alle riunioni dei loro Comitati - quando una richiesta presentata dal paese membro o una questione che in particolare lo riguardi, sia in fase di considerazione;.

     3. L'articolo XII, Sezione 3 i) sarà completato come segue:

     v) Quando la sospensione dei diritti di voto di un paese membro cessa ai sensi dell'Articolo XXVI, Sez. 2 b), ed il paese membro non ha diritto a nominare un Direttore Esecutivo, il paese membro potrà concordare con tutti gli altri paesi membri che hanno eletto un Direttore Esecutivo che il numero dei voti assegnati a tale paese membro sia utilizzato da tale Direttore Esecutivo, restando inteso che in caso di mancata effettuazione di regolari elezioni dei Direttori Esecutivi nel periodo di sospensione, il Direttore Esecutivo alla cui elezione il paese membro aveva partecipato prima della sospensione, o il suo successore eletto in conformità a quanto stabilito nel paragrafo 3 c) (i) dell'annesso L o nella lettera f) di questo articolo, avrà il diritto di esprimere i voti assegnati al paese membro.Si riterrà che il paese membro abbia partecipato all'elezione del Direttore Esecutivo avente diritto ad esprimere i voti assegnati al paese membro".

     4. Sarà aggiunta al paragrafo 5 dell'Annesso la seguente lettera:

     f) Quando un Direttore Esecutivo è designato ad utilizzare il numero dei voti assegnati ad un membro in conformità con l'Articolo XII, Sezione 3(i) v), il Consigliere nominato dal gruppo i cui paesi membri hanno eletto tale Direttore Esecutivo, avrà diritto a votare e ad utilizzare il numero di voti assegnati a tale paese membro.

     Si riterrà che il paese membro abbia partecipato alla nomina del Consigliere designato a votare e ad utilizzare il numero di voti assegnati al paese membro".

     FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE

     31 Maggio 1990

     Illustre Signor Direttore

     In conformità con l'Articolo XXVIII dello Statuto del Fondo, il Presidente del Consiglio dei Governatori, e Governatore del Fondo Monetario Internazionale per il Kenya, mi ha autorizzato, impartendomi istruzioni in tal senso, a sottoporre a suo nome al Consiglio dei Governatori, una proposta del Consiglio di Amministrazione del Fondo di modificare lo Statuto del Fondo. La Risoluzione alla quale questa proposta di emendamento è annessa è contenuta nella Parte IV (pagina 9) del Rapporto annesso. La proposta di emendamento ed il Rapporto sono stati elaborati dal Consiglio di Amministrazione su richiesta del Comitato ad Interim. Il Consiglio di Amministrazione raccomanda che il Consiglio dei Governatori adotti detta Risoluzione ed approvi quindi la proposta di emendamento.

     Si chiede al Consiglio dei Governatori di votare sulla Risoluzione senza riunione in conformità con la Sezione 13 dei Regolamenti del Fondo. Per essere validi, i voti devono essere fatti pervenire alla sede del Fondo entro o prima delle h. 18 pomeridiane, ora di Washington, il 28 giugno 1990. I voti ricevuti dopo tale ora e data non saranno calcolati. Nessuna particolare forma di votazione è prescritta, purchè sia fatta pervenire al Fondo una chiara indicazione dell'approvazione o disapprovazione della Risoluzione proposta; tale comunicazione dovrebbe essere firmata dal Governatore o Sostituto Governatore oppure dovrebbe essere chiaramente indicato che essa è inviata a suo nome.

     Le sarei grato di far pervenire la presente comunicazione ed i suoi annessi al Governatore del Fondo che tratta il Suo paese, invitandolo a votare sulla Risoluzione ivi contenuta. Tale votazione non obbligherà il Suo paese ad accettare la proposta di emendamento. L'adozione della Risoluzione è semplicemente la prima fase della procedura di emendamento illustrata alla Parte III (pagine 8 e 9) del Rapporto annesso. Se la proposta di emendamento è approvata dal Consiglio dei Governatori, a ciascun membro sarà successivamente chiesto se accetta l'Emendamento.

     Joseph W. Lang, Jr.

     Segretario in carica

     Annessi

     Dr. Mario SARCINELLI

     Direttore Generale

     Direzione Generale del Tesoro

     Ministero del Tesoro

     Via XX Settembre 97

     I-00187 Roma

     Italia

     FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE

     Washington

     2 luglio 1990

     Illustre Signor Direttore,

     Ho l'onore di informarLa che il Consiglio dei Governatori ha approvato la proposta di un terzo emendamento allo Statuto del Fondo Monetario Internazionale, mediante l'adozione della Risoluzione stabilita nella Parte IV del Rapporto del Consiglio di Amministrazione al Consiglio di Governatori che Le è stato fatto pervenire con la mia lettera del 31 maggio 1990. La Risoluzione adottata sarà denominata Risoluzione N. 45-3.

     In conformità con l'Articolo XXVIII dello Statuto del Fondo e con la Risoluzione N. 45-3, ho ricevuto istruzioni di chiederLe se, nella sua qualità di paese membro del Fondo, il Suo Governo accetta la proposta di modifica di cui sopra contenuta nel Rapporto che vi è stato inviato.

     In conformià con l'Articolo XXVIII e con i termini della Risoluzione N. 45-3, il terzo emendamento proposto entrerà in vigore per tutti i membri a decorrere dalla data alla quale il Fondo avrà certificato per mezzo di una comunicazione formale indirizzata a tutti i membri, che i tre quinti dei membri aventi l'ottantacinque per cento dei voti complessivi, hanno accettato il terzo emendamento proposto come richiesto da tale Articolo. Per Sua informazione, tale procedura è specificamente illustrata nella Parte III del Rapporto del Consiglio di Amministrazione.

     Firmato: Joseph Lang, Jr.

     Segretario in carica

     Dr. Mario SARCINELLI

     Direttore Generale

     Direzione Generale del Tesoro

     Ministero del Tesoro

     Via XX Settembre 97

     I-00187 ROMA

     Italia


[1] Per un emendamento al presente annesso, vedi la L. 31 ottobre 2011, n. 190.