§ 71.3.202 - Legge 6 agosto 1967, n. 687.
Modifica dell'art. 5 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:06/08/1967
Numero:687


Sommario
Art. unico.      I magistrati di Corte d'appello promossi magistrati di Corte di cassazione a norma dell'art. 5, comma terzo, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, continuano ad esercitare le funzioni precedenti [...]


§ 71.3.202 - Legge 6 agosto 1967, n. 687.

Modifica dell'art. 5 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni.

(G.U. 17 agosto 1967, n. 205)

 

 

     Art. unico.

     I magistrati di Corte d'appello promossi magistrati di Corte di cassazione a norma dell'art. 5, comma terzo, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, continuano ad esercitare le funzioni precedenti fino a quando non vi sia disponibilità di posti nella categoria dei magistrati di Corte di cassazione.