§ 71.3.127 - Legge 12 luglio 1975, n. 311.
Specificazione delle attribuzioni delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:12/07/1975
Numero:311


Sommario
Art. 1.  Attribuzioni del personale della carriera direttiva.
Art. 2.  Attribuzioni del personale della carriera di concetto.
Art. 3.  Attribuzioni del personale della carriera esecutiva.


§ 71.3.127 - Legge 12 luglio 1975, n. 311.

Specificazione delle attribuzioni delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

(G.U. 28 luglio 1975, n. 199).

 

     Art. 1. Attribuzioni del personale della carriera direttiva.

     Il personale direttivo delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non superiore a direttore aggiunto di cancelleria o equiparata esercita le attribuzioni previste dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dall'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

     In conformità dei codici e delle altre leggi vigenti, il personale predetto forma e riceve gli atti giudiziari e pubblici concernenti il proprio ufficio, ne controlla la regolarità formale e li conserva in deposito; attende alla vidimazione dei registri e sovraintende alla loro tenuta; provvede all'autenticazione ed alla pubblicità degli atti; cura l'attività di informazione processuale; vigila sull'osservanza delle disposizioni tributarie concernenti le proprie funzioni ed accerta le relative contravvenzioni.

     Per esigenze di servizio il personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che ha compiuto favorevolmente il periodo di prova, può essere destinato alla direzione delle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari con un solo funzionario in pianta organica [1].

     I vincitori di concorso per cancelliere, per il periodo di prova, possono essere assegnati agli uffici giudiziari anche in soprannumero [2].

     Sino alla definitiva revisione dei ruoli organici, in caso di mancanza o di assenza del personale di concetto il personale direttivo di cui al primo comma ne esercita le attribuzioni, fino a quando non possa provvedersi diversamente.

 

          Art. 2. Attribuzioni del personale della carriera di concetto.

     Il personale della carriera di concetto svolge le attribuzioni previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, assiste il magistrato nelle istruttorie e nelle udienze civili e penali, redige e sottoscrive i relativi verbali.

     E' abrogato il secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, convertito in legge 8 novembre 1973, n. 685.

 

          Art. 3. Attribuzioni del personale della carriera esecutiva.

     Il personale della carriera esecutiva disimpegna il servizio di archivio, di protocollo, di registrazione degli atti civili, penali e di volontaria giurisdizione, attende ai servizi di meccanografia, di stenografia, di copia anche con l'utilizzazione di mezzi meccanici e svolge mansioni di collaborazione in compiti di natura contabile, tecnica ed amministrativa non attribuiti alla carriera superiore.

     Il personale di cui al precedente comma con undici anni di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza assiste il magistrato nelle istruttorie e nelle udienze civili e penali, redige e sottoscrive i relativi verbali.

     Il personale che non ha maturato l'anzianità di cui al precedente comma è adibito ai servizi di dattilografia e di meccanografia e, in caso di mancanza o assenza di personale avente almeno undici anni di effettivo servizio, può essere adibito all'esplicazione delle altre mansioni della carriera esecutiva, esclusa l'assistenza al magistrato.


[1] Comma così sostituito dall'art. unico della L. 7 maggio 1984, n. 119.

[2] Comma aggiunto dall'art. unico della L. 7 maggio 1984, n. 119.