§ 71.3.10G - Legge 23 ottobre 1969, n. 752.
Modificazioni alla legge 25 luglio 1966, n. 570, riguardante i magistrati di corte d'appello.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:23/10/1969
Numero:752


Sommario
Art. 1.      Il comma quarto dell'art. 11 della legge 25 luglio 1966, n. 570, è modificato come segue:
Art. 2.      Il comma quinto dell'art. 11 della legge 25 luglio 1966, n. 570, è modificato come segue:
Art. 3.      All'onere che la presente legge comporta, valutato in lire 800 milioni, si fa fronte con corrispondente riduzione del capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro [...]


§ 71.3.10G - Legge 23 ottobre 1969, n. 752. [1]

Modificazioni alla legge 25 luglio 1966, n. 570, riguardante i magistrati di corte d'appello.

(G.U. 8 novembre 1969, n. 283)

 

     Art. 1.

     Il comma quarto dell'art. 11 della legge 25 luglio 1966, n. 570, è modificato come segue:

     "I magistrati di cui al secondo e al terzo comma, in quest'ultimo caso previa valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, sono nominati magistrati di corte d'appello con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di compimento dell'anzianità di cui all'art. 1, sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1. Tuttavia, per i magistrati che hanno maturato l'anzianità di cui all'art. 1 entro il 1962, la nomina alla nuova qualifica decorre dal 31 dicembre 1962".

 

          Art. 2.

     Il comma quinto dell'art. 11 della legge 25 luglio 1966, n. 570, è modificato come segue:

     "Ai magistrati di tribunale che hanno maturato l'anzianità di cui all'art. 1 entro il 1962 ed hanno conseguito la nomina a magistrato di corte d'appello con anzianità 30 giugno 1963, la decorrenza agli effetti giuridici ed economici della nomina stessa è attribuita dal 31 dicembre 1962".

 

          Art. 3.

     All'onere che la presente legge comporta, valutato in lire 800 milioni, si fa fronte con corrispondente riduzione del capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.