§ 71.3.91 - Legge 12 agosto 1962, n. 1353.
Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:12/08/1962
Numero:1353


Sommario
Art. 1.      La disposizione contenuta nell'art. 14 della legge 11 aprile 1955, n. 380, concernente la riduzione ad anni 15 del minimo di servizio utile per il diritto alla pensione, si applica:
Art. 2.      La pensione diretta a favore degli ufficiali giudiziari è costituita:
Art. 3.      La pensione indiretta o di riversibilità è calcolata sulla corrispondente pensione diretta applicando, per la rendita di cui alla lettera a) dell'art. 2, le aliquote previste dal comma primo [...]
Art. 4.      Nei casi di diritto all'indennità una volta tanto, diretta o indiretta, previsti dagli articoli 25 e 27 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e dall'art. 15 della legge 11 aprile 1955, n. [...]
Art. 5.      Nei casi di pensione diretta di privilegio contemplati dall'art. 5 della legge 11 aprile 1955, n. 380, la rendita vitalizia di cui alla lettera a) dell'art. 2 è aumentata di un decimo e in [...]
Art. 6.      La pensione indiretta di privilegio, nonché quella di riversibilità della pensione diretta di privilegio sono determinate, con l'applicazione delle aliquote di cui all'art. 3, prendendo a base [...]
Art. 7.      La misura del trattamento di quiescenza a favore degli aiutanti ufficiali giudiziari e loro famiglie è pari ai sette decimi di quello previsto dagli articoli dal 2 al 6. Ai fini della [...]
Art. 8.      Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano agli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari per i casi di cessazione dal [...]
Art. 9.      Le pensioni di privilegio e quelle di riversibilità di pensioni dirette di privilegio, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1960, vengono riliquidate con effetto da tale [...]
Art. 10.      Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1960 che non rientrano tra quelle contemplate nel precedente articolo vengono riliquidate, con effetto da tale data, [...]
Art. 11.      Il trattamento annuo lordo di pensione risultante dall'applicazione degli articoli 2, 3 ,5 ,6, 7, 9 e 10 è comprensivo della tredicesima mensilità.
Art. 12.      I contributi annui a favore della Cassa pensioni, previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dagli articoli 9 e [...]
Art. 13.      Il contributo in una sola volta dovuto dall'ufficiale giudiziario per ottenere il riscatto dei servizi di cui all'art. 18 della legge 11 aprile 1955, n. 380, nel caso di domanda presentata [...]
Art. 14.      Per le sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, si applicano [...]
Art. 15.      I criteri concernenti prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, previsti dall'art. 19 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, si [...]
Art. 16.      All'onere di lire 142,5 milioni, derivante allo Stato dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1961-62, si provvederà mediante la parziale utilizzazione delle maggiori [...]


§ 71.3.91 - Legge 12 agosto 1962, n. 1353.

Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati.

(G.U. 17 settembre 1962, n. 234).

 

     Art. 1.

     La disposizione contenuta nell'art. 14 della legge 11 aprile 1955, n. 380, concernente la riduzione ad anni 15 del minimo di servizio utile per il diritto alla pensione, si applica:

     nei casi di cessazione dal servizio in età non inferiore a 60 anni o per inabilità assoluta e permanente comprovata con visita medica collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla cessazione;

     nei casi previsti alla lettera a) dell'art. 29 del regio-decreto 12 luglio 1934, n. 2312.

 

          Art. 2.

     La pensione diretta a favore degli ufficiali giudiziari è costituita:

     a) dalla rendita vitalizia indicata nella tabella A unita alla presente legge, in corrispondenza al servizio utile;

     b) da una rendita vitalizia aggiuntiva di lire 78.000.

     La valutazione delle campagne di guerra si effettua con le norme dell'art. 24 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312; sono abrogate quelle contenute negli articoli 40 e 52 del regio decreto medesimo.

 

          Art. 3.

     La pensione indiretta o di riversibilità è calcolata sulla corrispondente pensione diretta applicando, per la rendita di cui alla lettera a) dell'art. 2, le aliquote previste dal comma primo dell'art. 38 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e, per la rendita di cui alla lettera b) dell'articolo stesso, l'aliquota fissa di cinque sesti.

 

          Art. 4.

     Nei casi di diritto all'indennità una volta tanto, diretta o indiretta, previsti dagli articoli 25 e 27 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e dall'art. 15 della legge 11 aprile 1955, n. 380, il relativo importo lordo è pari a sette volte la rendita vitalizia di cui alla lettera a) dell'art. 2.

     L'importo lordo dell'indennità diretta una volta tanto nei casi previsti dal comma primo dell'art. 16 della legge 11 aprile 1955, n. 380, è pari alla metà di quello determinato nel modo indicato al comma precedente.

 

          Art. 5.

     Nei casi di pensione diretta di privilegio contemplati dall'art. 5 della legge 11 aprile 1955, n. 380, la rendita vitalizia di cui alla lettera a) dell'art. 2 è aumentata di un decimo e in nessun caso l'importo risultante può essere inferiore a lire 325.000 annue.

     Quando si tratti di lesioni od infermità ascrivibili alla prima categoria della tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, la rendita vitalizia di cui al comma precedente è aumentata di due decimi ed il minimo ivi stabilito è elevato a lire 481.000 annue.

     La rendita vitalizia, determinata in applicazione dei commi precedenti, in nessun caso può superare le lire 1.320.200 annue.

     La pensione diretta di privilegio risulta costituita dalla rendita vitalizia determinata in applicazione dei commi precedenti e dalla rendita vitalizia aggiuntiva di cui alla lettera b) dell'art. 2. La pensione stessa, ove sia inferiore alla metà dei proventi di cui all'art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, accertati per l'ultimo anno di servizio dell'ufficiale giudiziario, aumentati dell'indennità integrativa di cui all'art. 148, oppure ridotti ai termini dell'art. 155 del decreto stesso, viene integrata, per la differenza, da una somma a carico dello Stato, che in nessun caso può superare le lire 260.000 annue.

 

          Art. 6.

     La pensione indiretta di privilegio, nonché quella di riversibilità della pensione diretta di privilegio sono determinate, con l'applicazione delle aliquote di cui all'art. 3, prendendo a base il trattamento diretto di privilegio previsto per i casi contemplati dal comma secondo dell'art. 5.

     Quando l'ufficiale giudiziario sia morto non in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, la pensione di riversibilità di cui al precedente comma è determinata prendendo a base il trattamento diretto liquidato ai sensi dei tre primi commi dell'art. 5.

     Per i trattamenti previsti dai commi precedenti, la parte determinata sulla rendita vitalizia di cui alla lettera a) dell'art. 2 non può essere inferiore a lire 198.000 annue per le pensioni di riversibilità di cui al comma secondo ed a lire 273.000 annue per le rimanenti pensioni previste dal comma primo.

     Il trattamento determinato in applicazione dei commi precedenti, ove risulti inferiore alle metà dei proventi di cui all'ultimo comma dell'art. 5, viene integrato, per la differenza, da una somma a carico dello Stato, che non può superare, però, lire 156.000 annue per le pensioni di riversibilità di cui al comma secondo e lire 208.000 annue per le rimanenti pensioni previste dal comma primo.

 

          Art. 7.

     La misura del trattamento di quiescenza a favore degli aiutanti ufficiali giudiziari e loro famiglie è pari ai sette decimi di quello previsto dagli articoli dal 2 al 6. Ai fini della determinazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, dovuta nel limite massimo dei sette decimi dei rispettivi importi, si considerano i proventi di cui al n. 1 dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, aumentati oppure ridotti ai sensi dell'art. 169 e del secondo comma dell'art. 171 del decreto stesso.

     Nel caso di ufficiale giudiziario che abbia prestato precedentemente servizio in qualità di aiutante ufficiale giudiziario, la riduzione di un terzo della parte del trattamento calcolata in proporzione del periodo di servizio reso in qualità di aiutante ufficiale giudiziario, prevista dall'art. 8 della legge 11 aprile 1955, n. 380, è limitata ai tre decimi di tale parte del trattamento.

 

          Art. 8.

     Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano agli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari per i casi di cessazione dal servizio dal 1° gennaio 1960 in poi.

 

          Art. 9.

     Le pensioni di privilegio e quelle di riversibilità di pensioni dirette di privilegio, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1960, vengono riliquidate con effetto da tale data. Il nuovo trattamento è determinato in misura pari a quella prevista dai precedenti articoli per la corrispondente pensione relativa a cessazione dal servizio dalla predetta data in poi.

 

          Art. 10.

     Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1960 che non rientrano tra quelle contemplate nel precedente articolo vengono riliquidate, con effetto da tale data, prendendo a base:

     1) il trattamento annuo lordo per tredici mensilità, in atto al 31 dicembre 1959, considerato con esclusione dell'assegno di caroviveri temporaneo e dell'eventuale assegno personale previsti dall'art. 26 della legge 11 aprile 1955, n. 380, oppure dalla rendita vitalizia costante contemplata dalla lettera c) dell'art. 2 della legge stessa;

     2) gli anni computati come utili ai fini della liquidazione della pensione originaria ivi considerati quelli comportanti maggiorazione della pensione stessa.

     Per le pensioni dirette rientranti tra quelle contemplate dal precedente comma, il nuovo importo annuo lordo, a decorrere dal 1° gennaio 1960, è costituito:

     a) dalla rendita vitalizia pari al trattamento annuo lordo di cui al n. 1) maggiorato della somma fissa di lire 65.000, nonché dell'importo di lire 10.000 per ogni anno utile, di cui al n. 2), eccedente i quindici, importo che, in nessun caso, può superare lire 300.000;

     b) dalla rendita vitalizia aggiuntiva di lire 78.000 prevista dalla lettera b) dell'art. 2.

     Qualora si tratti di pensione relativa ad aiutante ufficiale giudiziario:

     ai fini della determinazione della rendita vitalizia di cui alla lettera a), il trattamento annuo lordo, di cui al n. 1) è maggiorato della somma fissa di lire 45.500, nonché dell'importo di lire 7.000 per ogni anno utile di cui al n. 2), eccedente i quindici, importo che, in nessun caso, può superare lire 210.000;

     la rendita vitalizia aggiuntiva di cui alla lettera b) è fissata in lire 54.600.

     Le rendite vitalizie di cui alle lettere a) e b) sono riversibili secondo le aliquote previste dall'art. 3 per le corrispondenti rendite contemplate dall'art. 2.

     Per le pensioni indirette e di riversibilità, rientranti tra quelle contemplate dal comma primo, si determina il trattamento virtuale annuo lordo di pensione diretta corrispondente a quello indicato al n. 1), tenendo presenti le aliquote previste dal comma primo dell'art. 38 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e, conseguentemente, la relativa rendita vitalizia di cui alla lettera a). Il nuovo importo annuo lordo, a decorrere dal 1° gennaio 1960, è costituito dall'aliquota della predetta rendita vitalizia che risulta dall'applicazione delle norme contenute nel comma primo del citato art. 38 e dai cinque sesti della rendita vitalizia aggiuntiva di cui alla lettera b).

 

          Art. 11.

     Il trattamento annuo lordo di pensione risultante dall'applicazione degli articoli 2, 3 ,5 ,6, 7, 9 e 10 è comprensivo della tredicesima mensilità.

     Nei casi in cui ricorre l'applicazione delle norme contenute nei commi secondo e terzo dell'art. 38 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, il riparto della pensione tra vedova ed orfani si effettua considerando l'intero trattamento indiretto o di riversibilità.

 

          Art. 12.

     I contributi annui a favore della Cassa pensioni, previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dagli articoli 9 e 10 della legge 11 aprile 1955, n. 380, sono elevati, a partire dal 1° gennaio 1962, rispettivamente, ad annue lire 235.000 e ad annue lire 164.500 [1].

     Il contributo personale si determina considerando i successivi quattro periodi costituiti, il primo dai primi dieci anni solari decorrenti da quello della iscrizione alla Cassa pensioni, il secondo dai seguenti dieci anni solari, il terzo da altri dieci anni solari e il quarto dagli anni solari successivi. Il relativo importo annuo è stabilito per i predetti periodi, rispettivamente:

     per l'ufficiale giudiziario, in lire 45.000, 60.000, 66.000 e 72.000;

     per l'aiutante ufficiale giudiziario, in lire 31.500, 42.000, 46.200 e 50.400.

     Il contributo personale di cui al precedente comma non è dovuto dall'ufficiale od aiutante ufficiale giudiziario che si trovi in aspettativa senza diritto all'intero trattamento minimo garantito oppure in istato di sospensione dalle funzioni.

     La rimanenza dei contributi previsti dal comma primo non coperta dai contributi personali di cui ai commi secondo e terzo è a carico del Ministero di grazia e giustizia.

 

          Art. 13.

     Il contributo in una sola volta dovuto dall'ufficiale giudiziario per ottenere il riscatto dei servizi di cui all'art. 18 della legge 11 aprile 1955, n. 380, nel caso di domanda presentata posteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, è pari a sette volte la differenza tra la rendita vitalizia indicata nella tabella A, unita alla presente legge, in corrispondenza degli anni utili comprensivi di quelli da riscattare e la rendita vitalizia indicata nella tabella stessa in corrispondenza dei soli anni già utili a pensione alla data di presentazione della domanda. Nel caso di aiutante ufficiale giudiziario il contributo predetto è ridotto ai sette decimi.

     Il versamento rateale del contributo di riscatto, disposto dagli Istituti di previdenza posteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, viene effettuato mediante bimestralità posticipate costanti di importo pari al doppio di quello della rata mensile prevista dal comma primo dell'art. 21 della legge 11 aprile 1955, n. 380, con le modalità stabilite per l'accertamento e la riscossione del contributo personale ordinario, a cura degli Uffici indicati al terzo comma dell'articolo seguente.

 

          Art. 14.

     Per le sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, si applicano le disposizioni previste dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1224, con le modifiche contenute nei commi seguenti.

     Le norme contenute nel comma secondo, lettere c) e d) dell'art. 2 della citata legge n. 1224, sono modificate nel senso che si considera come retribuzione, per l'ufficiale giudiziario, l'importo di lire 525.000, 675.000, 750.000, 825.000 e, per l'aiutante ufficiale giudiziario, l'importo di lire 367.500, 472.500, 525.000, 577.500, rispettivamente, per i casi di appartenenza al primo, secondo, terzo o quarto periodo previsto, per quanto concerne il contributo personale, dal comma secondo dell'art. 12.

     La comunicazione di cui all'art. 8 della citata legge n. 1224 viene data all'interessato, nonché alla Corte di appello, all'Ufficio provinciale del tesoro e all'Ufficio del registro competenti per l'accertamento e la riscossione del contributo personale ordinario dovuto alla Cassa pensioni.

     Per l'estinzione della sovvenzione, prevista dall'art. 10 della citata legge n. 1224, i versamenti vengono effettuati, mediante rate bimestrali posticipate costanti di importo pari al doppio della quota mensile ceduta, con le modalità stabilite per l'accertamento e la riscossione del contributo personale ordinario, a cura degli Uffici indicati al comma precedente. Le disposizioni contenute nel primo periodo del terzo comma del citato art. 10 non si applicano per gli iscritti contemplati dal comma primo.

 

          Art. 15.

     I criteri concernenti prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, previsti dall'art. 19 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, si applicano fino al 31 dicembre 1963.

 

          Art. 16.

     All'onere di lire 142,5 milioni, derivante allo Stato dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1961-62, si provvederà mediante la parziale utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dai versamenti all'Erario a seguito dell'aumento delle tariffe previste dal provvedimento concernente modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

     Tabella A

     (Omissis).


[1] Per una modifica dei contributi di cui al presente comma vedi l'art. 9 della L. 27 gennaio 1968, n. 36.