§ 71.1.4 - Legge 13 luglio 1965, n. 838.
Modifiche alle norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.1 consiglio superiore della magistratura
Data:13/07/1965
Numero:838


Sommario
Art. 1.      I magistrati componenti il Consiglio superiore possono partecipare ai concorsi o agli scrutini per la promozione a condizione che non facciano più parte del Consiglio da [...]
Art. 2.      L'art. 34 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è soppresso


§ 71.1.4 - Legge 13 luglio 1965, n. 838. [1]

Modifiche alle norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

(G.U. 23 luglio 1965, n. 183).

 

 

     Art. 1.

     I magistrati componenti il Consiglio superiore possono partecipare ai concorsi o agli scrutini per la promozione a condizione che non facciano più parte del Consiglio da almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio ovvero nel caso che il Consiglio sia venuto a cessare prima della scadenza anzidetta.

     I magistrati componenti il Consiglio superiore possono tuttavia partecipare agli scrutini indetti mentre sono in carica; in tal caso le valutazioni di cui all'art. 17 e seguenti della legge 4 gennaio 1963, n. 1, saranno fatte soltanto nell'anno successivo a quello in cui i magistrati hanno cessato di far parte del Consiglio della nuova Commissione di scrutinio.

     Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la promozione del magistrato decorrerà, ai soli effetti giuridici, dalla data in cui la promozione stessa sarebbe stata conseguita se il magistrato non avesse fatto parte del Consiglio superiore o fosse venuto a trovarsi nella condizione di cui al primo comma del presente articolo.

     Le disposizioni che precedono si applicano anche agli scrutini che non sono stati ancora definiti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

     I termini di cui agli articoli 14 e 27 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, sono riaperti per consentire ai magistrati di cui al primo comma di presentare la domanda di partecipazione agli scrutini.

 

          Art. 2.

     L'art. 34 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è soppresso.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.