§ 69.4.64 - D.Lgs. 14 settembre 2009, n. 142.
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione
Data:14/09/2009
Numero:142


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Autorità competente
Art. 3.  Violazioni relative alla registrazione
Art. 4.  Violazioni relative al riconoscimento
Art. 5.  Violazioni relative ad obblighi specifici
Art. 6.  Violazioni relative alle importazioni
Art. 7.  Sanzioni accessorie
Art. 8.  Disposizioni finanziarie
Art. 9.  Disposizioni finali


§ 69.4.64 - D.Lgs. 14 settembre 2009, n. 142.

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi.

(G.U. 14 ottobre 2009, n. 239)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 3 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007) con cui è stata conferita delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di disposizioni comunitarie;

     Vista la legge del 15 febbraio 1963, n. 281, recante disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

     Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

     Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

     Visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi, ed in particolare l'articolo 30;

     Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge del 9 marzo 2001, n. 49;

     Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, recante disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare;

     Viste le linee guida emanate dal Ministero della salute con nota del 27 aprile 2007, prot. DGSA.VII/3298/P in materia di importazioni ed esportazioni di additivi, premiscele e mangimi che li contengono non conformi alle norme UE;

     Visto il decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2009;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 marzo 2009;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2009;

     Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee e della giustizia, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali;

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Campo di applicazione

     1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi di seguito denominato: «regolamento».

     2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento.

 

     Art. 2. Autorità competente

     1. Le Autorità competenti di cui al presente decreto sono il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome e le Aziende unità sanitarie locali, negli ambiti di rispettiva competenza.

 

     Art. 3. Violazioni relative alla registrazione

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che non effettua la notifica all'autorità competente ai fini della registrazione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che non fornisce all'autorità competente le informazioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), del regolamento entro 30 giorni dalla variazione, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato l'operatore del settore dei mangimi che continua la propria attività anche in caso di sospensione o revoca della registrazione da parte dell'autorità competente di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000.

 

     Art. 4. Violazioni relative al riconoscimento

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che esercita una o più attività di cui all'articolo 10, primo comma, numero 1), lettere a), b), c), del regolamento, senza il prescritto riconoscimento da parte dell'autorità competente, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che non comunica all'autorità competente qualsiasi cambiamento significativo intervenuto nelle attività, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 1), lettere a), b) e c), del regolamento, compresa l'eventuale chiusura, entro trenta giorni dalla variazione, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.700 a euro 10.000.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che continua la propria attività anche in caso di sospensione o revoca del riconoscimento di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 60.000.

 

     Art. 5. Violazioni relative ad obblighi specifici

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi attivo a livello di produzione primaria ed operazioni correlate che non rispetta i requisiti generali di cui all'Allegato - Parte A, Allegato I, del regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi attivo a livello diverso da quello della produzione primaria ed operazioni correlate, che non rispetta i requisiti generali di cui all'Allegato II del regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi attivo a livello diverso da quello della produzione primaria ed operazioni correlate, che omette di predisporre le procedure di autocontrollo o che non fornisce prova all'autorità competente della loro predisposizione ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore che non si conforma alle disposizioni di cui all'allegato III del regolamento, per l'alimentazione di animali produttori di alimenti è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.

     5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola le prescrizioni dell'articolo 5, comma 6, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.

     6. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, quando accerta la violazione di una delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'autorità competente per i controlli fissa un termine entro il quale l'operatore del settore dei mangimi deve adeguarsi alle prescrizioni del regolamento. In caso di mancato adeguamento nel termine fissato, l'operatore del settore dei mangimi è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 6.000.

 

     Art. 6. Violazioni relative alle importazioni

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che importa mangimi da Paesi terzi in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

 

     Art. 7. Sanzioni accessorie

     1. Per le violazioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto, gli organi preposti al controllo possono proporre all'autorità competente per la registrazione o il riconoscimento l'adozione del provvedimento di immediata sospensione della registrazione o del riconoscimento di cui all'articolo 14 del regolamento, da comunicare all'interessato.

     2. La sospensione della registrazione o del riconoscimento di uno stabilimento termina con l'avvenuto adeguamento dello stesso ai requisiti previsti dal regolamento e non può comunque eccedere i dodici mesi a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento.

     3. In presenza di gravi e reiterate violazioni di cui al comma 1 e nei casi previsti dall'articolo 15 del regolamento, la registrazione o il riconoscimento effettuati ai sensi degli articoli 5 e 10 del regolamento sono revocate.

 

     Art. 8. Disposizioni finanziarie

     1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate a carico della finanza pubblica.

     2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 9. Disposizioni finali

     1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni.

     2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

     3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le disposizioni ivi contenute, nonchè le eventuali successive modifiche, sono notificate, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento, alla Commissione.