§ 69.2.20 - D.P.R. 5 giugno 1965, n. 752.
Conglobamento dell'assegno temporaneo nelle retribuzioni del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena, in applicazione della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.2 istituti di prevenzione e pena
Data:05/06/1965
Numero:752


Sommario
Art. 1.      La tabella allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 111, relativa alle retribuzioni annue lorde del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena è [...]
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 3 della legge 5 marzo 1963, n. 323, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Le nuove misure delle retribuzioni, risultanti dalla applicazione del precedente art. 1, hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla gratificazione a titolo di [...]
Art. 4.      L'assegno temporaneo mensile di cui all'art. 1 del decreto interministeriale 25 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1963, è soppresso
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio [...]


§ 69.2.20 - D.P.R. 5 giugno 1965, n. 752.

Conglobamento dell'assegno temporaneo nelle retribuzioni del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

(G.U. 9 luglio 1965, n. 168)

 

 

     Art. 1.

     La tabella allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 111, relativa alle retribuzioni annue lorde del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena è sostituita con la tabella allegata al presente decreto.

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 3 della legge 5 marzo 1963, n. 323, è sostituito dal seguente:

     "Al cappellano ispettore è attribuito un assegno annuo lordo di lire 600.000. Tale assegno, se il cappellano ispettore non percepisce altri emolumenti fissi a carico dello Stato, è aumentato a lire 1.383.300".

 

          Art. 3.

     Le nuove misure delle retribuzioni, risultanti dalla applicazione del precedente art. 1, hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla gratificazione a titolo di tredicesima mensilità e sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Esse sono altresì utili per gli altri effetti contemplati dalle disposizioni dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, in quanto applicabili.

 

          Art. 4.

     L'assegno temporaneo mensile di cui all'art. 1 del decreto interministeriale 25 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1963, è soppresso.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1965.

 

 

     Tabella unica delle retribuzioni annue lorde del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena [1]

Gruppi o qualifiche

Cappellani

Suore

Maestri ed insegnanti diversi

I

571.100

592.700

571.100

II

592.700

603.500

604.700

III

603.500

615.500

628.700

IV

615.500

628.700

 

V

628.700

 

 

VI

647.900

 

 

 


[1]  Tabella così sostituita dall'art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079.