§ 67.4.396 - D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 203.
Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:06/11/2007
Numero:203


Sommario
Art. 1.  Obiettivo
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Campo di applicazione
Art. 4.  Amministrazione
Art. 5.  Conferenza di servizi per la sicurezza portuale
Art. 6.  Valutazione di sicurezza del porto
Art. 7.  Autorità di sicurezza del porto
Art. 8.  Piano di sicurezza del porto
Art. 9.  Punto di contatto nazionale per la sicurezza dei porti
Art. 10.  Livelli di sicurezza
Art. 11.  Agente di sicurezza del porto
Art. 12.  Riesame, attuazione e controllo dei piani
Art. 13.  Riservatezza e diffusione delle informazioni
Art. 14.  Sanzioni amministrative
Art. 15.  Invarianza finanziaria


§ 67.4.396 - D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 203.

Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti.

(G.U. 9 novembre 2007, n. 261 - S.O. n. 228)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visti l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B della legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2006;

     Visto il regolamento (CE) n. 725/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;

     Vista la direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti;

     Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni;

     Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2007;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 20 settembre 2007;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture;

 

     E m a n a

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Obiettivo

     1. Il presente decreto individua misure di sicurezza marittima aventi come obiettivo il miglioramento della sicurezza nei porti e tali da garantire che le misure adottate in applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004 ne risultino rinforzate.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) "porto": una specifica area terrestre e marittima, comprendente impianti ed attrezzature intesi ad agevolare le operazioni commerciali di trasporto marittimo, come individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, che ha al suo interno uno o più impianti portuali dotati di un piano di sicurezza approvato a norma del regolamento (CE) n. 725/2004 che forniscono servizi alle navi di cui alla regola 2, cap. XI-2 Convenzione SOLAS o alle navi di cui all'articolo 3, comma 2, del citato regolamento;

     b) "Amministrazione": il Ministero dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

     c) "punto di contatto nazionale per la sicurezza dei porti": il Ministero dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, incaricato di mantenere i contatti con la Commissione europea e gli altri Stati membri, in merito all'attuazione, al controllo e all'informazione sull'applicazione delle misure di sicurezza di cui alle presenti norme;

     d) "Autorità di sicurezza del porto": Ufficio del Compartimento marittimo avente giurisdizione sui porti soggetti all'applicazione del presente decreto;

     e) "Autorità portuale": gli Enti di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni.

     2. Per le definizioni non espressamente indicate, si applicano quelle contenute nel regolamento (CE) n. 725/2004.

 

     Art. 3. Campo di applicazione

     1. Le presenti disposizioni si applicano a tutti i porti definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a).

     2. Ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza di cui al presente decreto, i confini di ciascun porto vengono individuati dal Capo del Compartimento marittimo, di concerto con l'Autorità portuale per i porti ricompresi nella circoscrizione territoriale della medesima Autorità portuale, sulla base della valutazione di sicurezza del porto.

     3. Ove i confini di un impianto portuale comprendono tutto il porto, le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 725/2004 prevalgono su quelle del presente decreto.

     4. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano alle installazioni militari portuali.

 

     Art. 4. Amministrazione

     1. Ferme restando le esclusive competenze del Ministro dell'interno in materia di sicurezza pubblica, l'Amministrazione ha unicamente il compito di coordinare il processo di adozione delle misure tecniche volte a migliorare la sicurezza dei porti, nonchè di sorvegliarne l'attuazione, al fine di assicurarne un'adeguata ed armonica applicazione.

     2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, l'Amministrazione tiene conto degli indirizzi del Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti marittimi e dei porti (CISM) di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 29 novembre 2002.

 

     Art. 5. Conferenza di servizi per la sicurezza portuale

     1. Presso ciascun Compartimento marittimo si riunisce la conferenza di servizi per la sicurezza portuale con l'incarico di espletare i compiti di cui agli articoli 6 ed 8, nonchè di fornire consulenza pratica in ordine all'implementazione delle misure di sicurezza per i porti di giurisdizione.

     2. La conferenza di servizi per la sicurezza portuale è presieduta dal Capo del Compartimento marittimo e ne fanno parte: il Presidente dell'Autorità portuale e l'Autorità marittima del porto di riferimento, un funzionario del competente Ufficio territoriale del Governo designato dal Prefetto, il dirigente dell'Ufficio di Polizia di frontiera e, ove non istituito, il dirigente dell'Ufficio di Polizia che ha attribuzioni di Polizia di frontiera, il dirigente dell'Ufficio delle dogane, il Comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, il Comandante provinciale della Guardia di finanza, il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, l'agente di sicurezza del porto o loro delegati.

     3. La conferenza di servizi può invitare, in relazione alle materie da trattare, rappresentanti di altre amministrazioni dello Stato, di enti territoriali, di associazioni interessate ed esperti di settore.

     4. La conferenza di servizi si riunisce almeno due volte l'anno. Ove sussistano motivi di urgenza e di necessità, i membri della conferenza di servizi possono richiedere al presidente della conferenza medesima la convocazione straordinaria della stessa. Delle sedute della conferenza di servizi sono redatti appositi verbali.

     5. Le funzioni di segreteria della conferenza di servizi sono svolte dal personale dell'Ufficio marittimo competente incaricato dal presidente. Il segretario partecipa alle riunioni della conferenza, senza diritto di voto.

 

     Art. 6. Valutazione di sicurezza del porto

     1. L'Autorità portuale, per i porti di competenza, o l'Autorità marittima negli altri porti, provvede ad elaborare una valutazione di sicurezza per ciascun porto di giurisdizione soggetto all'applicazione delle norme del presente decreto tenendo conto delle specificità delle diverse zone, delle aree adiacenti, se aventi un impatto sulla sicurezza del porto, nonchè delle valutazioni effettuate per impianti portuali individuati ai sensi del Regolamento (CE) n. 725/2004 e la sottopone, per l'adozione, alla conferenza di servizi per la sicurezza portuale.

     2. Ogni valutazione di sicurezza del porto è elaborata tenuto conto delle prescrizioni di cui all'allegato I.

     3. L'Autorità portuale, ovvero l'Autorità marittima, per l'elaborazione della valutazione di sicurezza può avvalersi, nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari previsti dalla normativa vigente, di esperti in materia di:

     a) conoscenza delle minacce alla sicurezza nelle loro varie forme;

     b) riconoscimento e individuazione di armi, sostanze e apparecchiature pericolose;

     c) riconoscimento dei modelli comportamentali delle persone che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza;

     d) tecniche utilizzate per aggirare le misure di sicurezza;

     e) metodi utilizzati per provocare incidenti per la sicurezza;

     f) conseguenze di un'esplosione sulle strutture e i servizi del porto;

     g) pratiche commerciali del porto;

     h) pianificazione di emergenza, preparazione e reazione alle situazioni di emergenza;

     i) misure di sicurezza fisica, ad esempio recinzioni;

     l) sistemi di radio e telecomunicazioni, compresi reti e sistemi informatici;

     m) trasporti e ingegneria civile;

     n) operazioni portuali;

     o) impatto economico delle misure di sicurezza sui porti.

     4. La valutazione di sicurezza del porto è adottata, a maggioranza relativa, dalla conferenza di servizi di cui all'articolo 5 ed è approvata dal Capo del Compartimento marittimo previo nulla osta del Prefetto.

 

     Art. 7. Autorità di sicurezza del porto

     1. Fatte salve le competenze attribuite dall'ordinamento vigente alle Autorità di pubblica sicurezza ed alle altre Forze di polizia, l'Autorità di sicurezza del porto è l'Autorità responsabile delle questioni di sicurezza per tutti i porti di giurisdizione. Tale Autorità ha il compito di predisporre, applicare e far attuare il piano di sicurezza di cui all'articolo 8.

     2. Per i porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali dell'Autorità portuale, l'Autorità di sicurezza opera di concerto con la predetta Autorità.

 

     Art. 8. Piano di sicurezza del porto

     1. In funzione delle conclusioni della valutazione di sicurezza del porto, l'Autorità di sicurezza elabora il piano di sicurezza del porto. Il piano di sicurezza prende in debita considerazione le specificità delle diverse zone di un porto ed integra i piani di sicurezza degli impianti portuali elaborati a norma del regolamento (CE) n. 725/2004.

     2. I piani di sicurezza dei porti individuano, per ciascun livello di sicurezza di cui all'articolo 10:

     a) le procedure da seguire;

     b) le misure da attuare;

     c) le azioni da intraprendere.

     3. Ogni piano di sicurezza del porto tiene conto delle prescrizioni dettagliate di cui all'allegato II. Se del caso e in misura appropriata, il piano di sicurezza del porto comprende misure di sicurezza da applicare ai passeggeri e ai veicoli destinati ad essere imbarcati su navi che trasportano passeggeri e veicoli.

     Per gli scali interessati da traffico internazionale la valutazione di sicurezza ed il successivo piano tengono conto del contenuto di eventuali specifici protocolli o intese di cooperazione stipulati con gli altri Stati interessati.

     4. Le procedure, le misure e le azioni di cui al comma 2, nonchè le misure di cui al comma 3, devono essere tali da assicurare il massimo livello possibile di fluidità delle operazioni e delle attività che si svolgono nel porto.

     5. Il piano di sicurezza del porto è adottato, a maggioranza relativa, dalla conferenza di servizi per la sicurezza portuale ed approvato con atto del Prefetto.

     6. L'Autorità di sicurezza del porto assicura che si svolgano addestramenti adeguati, tenendo conto dei requisiti fondamentali delle esercitazioni di addestramento in materia di sicurezza di cui all'allegato III.

     7. Anche a seguito dei risultati delle esercitazioni di addestramento ovvero quando si ravvisino sostanziali variazioni alla valutazione di sicurezza, l'Autorità di sicurezza del porto, coadiuvata dalla conferenza di servizi di cui all'articolo 5, provvede a che siano elaborate le coerenti varianti al piano di sicurezza del porto che, prima di essere attuate, devono essere approvate con le stesse modalità di cui al comma 5.

     8. Nei soli casi di motivata necessità ed urgenza l'Autorità di sicurezza del porto o l'Autorità di pubblica sicurezza, su concorde avviso del Prefetto, possono disporre l'attuazione di straordinarie e temporanee misure ancorchè le stesse non siano previste nel piano di sicurezza del porto.

 

     Art. 9. Punto di contatto nazionale per la sicurezza dei porti

     1. Il punto di contatto nazionale per la sicurezza dei porti comunica alla Commissione europea l'elenco dei porti soggetti alle presenti norme e le eventuali modifiche dello stesso.

 

     Art. 10. Livelli di sicurezza

     1. L'Amministrazione adotta i livelli di sicurezza in uso per ogni porto o parte del porto, in armonia ed in conformità alle procedure stabilite per la determinazione dei livelli di cui al regolamento (CE) n. 725/2004.

     2. L'Autorità di sicurezza del porto provvede ad inoltrare l'informazione relativa al pertinente livello di sicurezza in vigore in ciascun porto di giurisdizione o parte di esso ai vari soggetti interessati, secondo il criterio della necessità di conoscere, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di informazioni sensibili.

     3. Per ogni livello di sicurezza, il piano di sicurezza del porto può prevedere l'applicazione di diverse misure di sicurezza in diverse zone del porto, secondo le conclusioni delle relative valutazioni di sicurezza.

 

     Art. 11. Agente di sicurezza del porto

     1. Per ciascun singolo porto ovvero per più porti di giurisdizione soggetti all'applicazione del presente decreto, l'Autorità di sicurezza del porto individua, su proposta dell'Autorità portuale per i porti ricompresi nella circoscrizione della precitata Autorità, ove istituita, un agente di sicurezza del porto nell'ambito del rispettivo personale dipendente.

     2. L'agente di sicurezza del porto svolge esclusivamente la funzione di punto di contatto per le questioni attinenti alla sicurezza portuale.

     3. Gli agenti di sicurezza degli impianti portuali di cui al regolamento (CE) n. 725/2004 e l'agente di sicurezza del porto agiscono in stretta collaborazione tra loro.

 

     Art. 12. Riesame, attuazione e controllo dei piani

     1. L'Autorità di sicurezza del porto provvede almeno una volta ogni cinque anni a riesaminare le valutazioni di sicurezza ed i piani di sicurezza dei porti, nell'ambito dei criteri dettati dagli articoli 6 e 8, eventualmente aggiornandoli con la procedura prevista nei medesimi articoli.

     2. L'Amministrazione provvede a svolgere un controllo adeguato, con cadenza periodica, dei piani di sicurezza dei porti e della loro applicazione.

 

     Art. 13. Riservatezza e diffusione delle informazioni

     1. Le valutazioni di sicurezza e i piani di sicurezza del porto sono da considerarsi informazioni sensibili sotto il profilo della sicurezza e pertanto ne è vietata la divulgazione a chi non ha necessità di conoscere. Nel caso in cui, in relazione al particolare stato dei luoghi, traffici e circostanze, si ritenga necessario attribuire alla valutazione di sicurezza ed al Piano di sicurezza del porto una classifica di segretezza, dovranno trovare applicazione le disposizioni contenute nella vigente pubblicazione PCM - ANS "Norme concernenti la protezione e la tutela delle informazioni classificate".

 

     Art. 14. Sanzioni amministrative

     1. All'articolo 1174 del codice della navigazione, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

     "Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di sicurezza marittima, quale definita dall'articolo 2, n. 5), del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, è punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00.".

 

     Art. 15. Invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri nè minori entrate a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni interessate provvederanno ad attuare le disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 

     Allegato I

     (previsto dall'articolo 6, comma 2

     VALUTAZIONE DI SICUREZZA DEL PORTO

     La valutazione di sicurezza del porto forma la base su cui poggiano il piano di sicurezza del porto e la sua applicazione. La valutazione di sicurezza del porto considera almeno i seguenti elementi:

     individuazione e valutazione dei beni e delle infrastrutture che è importante proteggere;

     individuazione di possibili minacce a beni e infrastrutture e della loro probabilità di verificarsi al fine di determinare le misure di sicurezza classificandole per ordine di priorità;

     identificazione, selezione e classificazione per ordine di priorità delle contromisure e degli adattamenti procedurali e loro grado di efficacia per ridurre la vulnerabilità;

     identificazione dei punti deboli, fattore umano compreso, delle infrastrutture, delle politiche e delle procedure.

     A tale fine la valutazione copre almeno i seguenti aspetti:

     individuazione di tutte le zone pertinenti per la sicurezza del porto, definendo così anche i confini del porto. Sono compresi gli impianti portuali che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004, la cui valutazione del rischio servirà da base;

     individuazione dei problemi di sicurezza connessi con l'interfaccia fra gli impianti portuali e le altre misure di sicurezza del porto;

     individuazione dei membri del personale del porto da sottoporre ad un controllo dei precedenti e/o ad una verifica di sicurezza a causa della loro interazione con aree ad alto rischio;

     suddivisione del porto, se opportuno, in base alla probabilità di attentati alla sicurezza. Le zone vanno valutate non solo sulla base del loro profilo quali potenziali bersagli, ma anche per la potenziale funzione di passaggio in caso di attacco diretto contro zone limitrofe;

     individuazione delle variazioni del rischio, per esempio stagionali;

     individuazione delle caratteristiche specifiche di ciascuna zona, quali ubicazione, punti di accesso, approvvigionamento elettrico, sistema di comunicazioni, proprietà, utenza ed altri elementi ritenuti pertinenti dal punto di vista della sicurezza;

     individuazione degli scenari di potenziale minaccia per il porto. Ferme restando le disposizioni di cui al Regolamento CE 725/2004, il porto nel suo insieme o una parte specifica della sua infrastruttura, un carico, bagagli, persone e mezzi di trasporto situati all'interno del porto possono essere l'oggetto immediato di una precisa minaccia;

     individuazione delle conseguenze specifiche di uno scenario di pericolo. Le conseguenze possono interessare una o più zone. Occorre individuare le conseguenze dirette e indirette, prestando particolare attenzione al rischio di perdite umane;

     individuazione del possibile grappolo di effetti di un incidente di sicurezza;

     individuazione delle vulnerabilità di ciascuna zona;

     individuazione di tutti gli aspetti organizzativi connessi con la sicurezza complessiva del porto, fra cui la divisione esistente fra tutte le Autorità di sicurezza e le norme e procedure in vigore;

     individuazione delle vulnerabilità della sicurezza globale del porto, connesse con gli aspetti organizzativi, legislativi e procedurali;

     individuazione di misure, procedure e azioni volte a ridurre le vulnerabilità critiche. Occorre prestare un'attenzione particolare ad esigenze e mezzi di controllo o di restrizione dell'accesso a tutto il porto o a specifiche parti di esso, fra cui l'identificazione di passeggeri, dipendenti del porto e altri lavoratori, visitatori ed equipaggi delle navi, nonchè i requisiti di monitoraggio delle zone e delle attività e il controllo delle merci e dei bagagli. Misure, procedure e azioni devono essere proporzionate alla percezione del rischio, che può variare da una zona all'altra del porto;

     individuazione del modo in cui misure, procedure e azioni debbano essere rafforzate in caso di aumento del livello di sicurezza;

     individuazione dei requisiti specifici per trattare determinati aspetti di sicurezza, quali merci, bagagli, serbatoi, provviste o persone "sospetti", pacchi sconosciuti, pericoli noti, (per esempio bombe). Tali requisiti devono anche servire per determinare se sia preferibile risolvere il problema direttamente sul posto oppure trattarlo dopo il trasferimento in una zona sicura;

     individuazione di misure, procedure e azioni volte a limitare e mitigare le conseguenze;

     individuazione delle divisioni dei compiti che consentano l'applicazione adeguata e corretta delle misure, procedure e azioni individuate;

     focalizzazione dell'attenzione, ove appropriato, sul rapporto con altri piani di sicurezza (per esempio piani di sicurezza degli impianti portuali) e su altre misure di sicurezza esistenti. Occorre anche considerare il rapporto con altri piani di risposta (per esempio piano di risposta in caso di marea nera, piano di emergenza del porto, piano di intervento medico, piano in caso di disastro nucleare, ecc.);

     individuazione dei requisiti di comunicazione per l'attuazione delle misure e delle procedure;

     focalizzazione dell'attenzione su misure volte ad evitare la diffusione di informazioni sensibili dal punto di vista della sicurezza;

     individuazione della necessità di conoscere tutti i soggetti direttamente coinvolti, nonchè il pubblico, ove necessario.

 

 

     Allegato II

     (previsto dall'articolo 8, comma 3

     PIANO DI SICUREZZA DEL PORTO

     Il piano di sicurezza del porto contiene le disposizioni di sicurezza per il porto. Esso si basa sui risultati della valutazione di sicurezza del porto, riporta chiaramente le misure dettagliate e contiene un meccanismo di controllo che consente, ove necessario, l'adozione di misure correttive appropriate.

     Il piano di sicurezza del porto:

     definisce tutte le zone pertinenti per la sicurezza del porto. In funzione della valutazione di sicurezza del porto, misure, procedure ed azioni possono variare da una zona all'altra e alcune zone possono necessitare di misure preventive più rigorose. Occorre prestare un'attenzione particolare alle interfacce tra zone diverse, individuate dalla valutazione di sicurezza del porto,

     garantisce il coordinamento tra misure di sicurezza relative a zone aventi caratteristiche di sicurezza diverse,

     prevede, ove necessario, misure diversificate per diverse parti del porto, diversi livelli di sicurezza e specifiche informazioni di intelligence,

     individua una struttura organizzativa a supporto del miglioramento della sicurezza del porto.

     Sulla base di questi aspetti generali, il piano di sicurezza del porto assegna compiti e specifica piani di lavoro nei seguenti settori:

     requisiti di accesso. Per alcune zone, tali requisiti entrano in vigore solo se i livelli di sicurezza superano un determinato limite. Tutti i requisiti e tutti i limiti devono essere riportati dettagliatamente nel piano di sicurezza del porto,

     requisiti di controllo dei documenti di identità, dei bagagli e delle merci. I requisiti possono essere di applicazione solo in determinate zone ed essere di piena applicazione solo in talune di esse. Le persone in entrata o presenti in una determinata zona possono essere soggette al controllo. Il piano di sicurezza del porto rispecchia in modo appropriato i risultati delle valutazioni di sicurezza del porto, strumento di individuazione dei requisiti di sicurezza per ciascuna zona e ciascun livello di sicurezza. Se si ricorre a specifiche tessere di identificazione per fini di sicurezza del porto, occorre istituire procedure chiare per il rilascio, l'uso, il controllo e la restituzione di tali documenti. Tali procedure devono tener conto delle specificità di determinati gruppi di utenti del porto, consentendo misure specifiche per limitare l'impatto negativo dei requisiti di controllo di accesso. Le diverse categorie devono comprendere almeno marinai, funzionari pubblici, coloro che vi lavorano o vi si recano abitualmente, residenti del porto e lavoratori o visitatori occasionali,

     collegamento con le Autorità preposte al controllo delle merci, dei bagagli e dei passeggeri. Ove necessario, il piano deve disporre il collegamento dei sistemi di informazione e autorizzazione di tali Autorità, compresi eventuali sistemi di autorizzazione che precede l'arrivo,

     procedure e misure per il trattamento di merci, bagagli, serbatoi, provviste o persone sospette, compresa l'individuazione di una zona di sicurezza, nonchè per altri casi di sicurezza e violazioni della sicurezza del porto,

     requisiti di monitoraggio per zone specifiche o attività che vi si svolgono. Le esigenze di soluzioni tecniche e le stesse soluzioni tecniche si baseranno sulla valutazione di sicurezza del porto,

     segnaletica. Le zone in cui vigono requisiti di accesso e/o controllo vanno segnalate adeguatamente. Le esigenze di controllo e di accesso tengono debito conto di tutte le pertinenti regolamentazioni e prassi esistenti. La sorveglianza delle attività deve essere indicata adeguatamente se la legislazione nazionale lo richiede,

     autorizzazioni di comunicazione e sicurezza. Tutte le pertinenti informazioni di sicurezza devono essere comunicate in modo appropriato in conformità delle norme di autorizzazione di sicurezza contenute nel piano. In considerazione della delicatezza di talune informazioni, le comunicazioni sono autorizzate secondo necessità (principio della "necessità di sapere"), ma sono contemplate, ove necessario, procedure per le comunicazioni dirette al pubblico. Le norme di autorizzazione di sicurezza fanno parte del piano e sono volte a tutelare le informazioni sensibili dalla possibilità di comunicazione non autorizzata,

     notifica degli incidenti di sicurezza. Onde garantire una risposta rapida, il piano di sicurezza del porto deve precisare chiari requisiti di notifica di tutti gli incidenti di sicurezza all'agente di sicurezza del porto e/o all'Autorità di sicurezza del porto,

     integrazione con altri piani o attività di prevenzione. Il piano deve trattare specificamente l'integrazione con altre attività di prevenzione e di controllo esistenti nel porto,

     integrazione con altri piani di risposta e/o inclusione di specifiche misure, procedure e azioni di risposta. Il piano deve descrivere dettagliatamente l'interazione ed il coordinamento con altri piani di risposta e d'emergenza, con particolare riferimento al coordinamento con le pianificazioni per le emergenze antiterrorismo del Ministero dell'interno. Ove necessario, occorre risolvere i conflitti e le lacune,

     requisiti di formazione e per gli addestramenti,

     organizzazione operativa della sicurezza del porto e procedure di lavoro. Il piano di sicurezza del porto descrive dettagliatamente l'organizzazione di sicurezza del porto, la suddivisione dei compiti e procedure di lavoro. Esso descrive inoltre il coordinamento con gli agenti di sicurezza degli impianti portuali e delle navi, ove appropriato, e riporta i compiti della conferenza di servizi per la sicurezza del porto, ove esista,

     procedure per adattare e aggiornare il piano di sicurezza del porto.

 

 

     Allegato III

     (previsto dall'articolo 8, comma 6

     REQUISITI ESSENZIALI DELLE ESERCITAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

     Almeno una volta ogni anno civile e in ogni caso ad intervalli non superiori a diciotto mesi, devono essere effettuate esercitazioni di addestramento che devono coinvolgere l'agente di sicurezza del porto, l'agente di sicurezza degli impianti portuali ed, ove possibile, l'agente di sicurezza delle società e l'ufficiale di sicurezza delle rilevanti navi se disponibili. Le richieste di partecipazione ad esercitazioni di addestramento comuni degli agenti di sicurezza delle società e/o degli ufficiali di sicurezza delle rilevanti navi devono essere formulate tenendo conto delle implicazioni di sicurezza e di lavoro per la nave. Le esercitazioni di addestramento devono servire a mettere alla prova le comunicazioni, il coordinamento, la disponibilità delle risorse e le risposte operative dei partecipanti. Tali esercitazioni di addestramento possono consistere in:

     1) esercitazioni su grande scala o in situazione reale;

     2) simulazioni teoriche o seminari, oppure;

     3) possono essere associate ad altri tipi di esercitazioni, ad esempio interventi di emergenza sanitaria o altre esercitazioni delle Autorità dello Stato.