§ 8.4.77 – Regolamento 31 marzo 2004, n. 725.
Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.4 trasporti marittimi
Data:31/03/2004
Numero:725


Sommario
Art.  1. Obiettivi.
Art.  2. Definizioni.
Art.  3. Misure comuni e ambito di applicazione.
Art.  4. Comunicazione di informazioni.
Art.  5. Accordi di sicurezza alternativi o misure equivalenti di sicurezza.
Art.  6. Comunicazione di informazioni di sicurezza prima dell'ingresso in un porto di uno Stato membro.
Art.  7. Esenzioni dalla comunicazione di informazioni di sicurezza prima dell'ingresso nel porto.
Art.  8. Controlli di sicurezza nei porti di uno Stato membro.
Art.  9. Attuazione e controllo della conformità.
Art.  10. Integrazione degli emendamenti agli strumenti internazionali.
Art.  11. Procedura di comitato.
Art.  12. Riservatezza.
Art.  13. Divulgazione delle informazioni.
Art.  14. Sanzioni.
Art.  15. Entrata in vigore.


§ 8.4.77 – Regolamento 31 marzo 2004, n. 725.

Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 29 aprile 2004, n. L 129).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Le azioni illecite intenzionali e, segnatamente, il terrorismo sono fra le minacce più gravi per gli ideali di democrazia e di libertà ed i valori di pace che rappresentano l'essenza dell'Unione europea.

     (2) È opportuno garantire in permanenza la sicurezza dei trasporti marittimi della Comunità europea, quella dei cittadini che fanno uso di detti trasporti, nonché la sicurezza dell'ambiente dinanzi alla minaccia di azioni illecite intenzionali, come gli atti di terrorismo, gli atti di pirateria o altri atti dello stesso tipo.

     (3) Nel trasporto di merci contenenti sostanze particolarmente pericolose, come le sostanze chimiche e radioattive, i pericoli causati da azioni illecite intenzionali possono avere gravi conseguenze per i cittadini e per l'ambiente dell'Unione.

     (4) La Conferenza diplomatica dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha adottato, il 12 dicembre 2002, alcuni emendamenti alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (Convenzione SOLAS), nonché un Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (Codice ISPS). Questi strumenti, che sono intesi a migliorare la sicurezza delle navi adibite al commercio internazionale e dei relativi impianti portuali, comprendono disposizioni di natura obbligatoria, di alcune delle quali dovrà essere precisata l'efficacia nella Comunità e disposizioni con valore di raccomandazione, alcune delle quali dovranno essere rese obbligatorie all'interno della Comunità.

     (5) Ferma restando la normativa degli Stati membri nel settore della sicurezza nazionale e delle misure che possono essere adottate sulla base del titolo VI del trattato sull'Unione europea, è opportuno che il conseguimento dell'obiettivo di sicurezza di cui al considerando n. 2 avvenga tramite l'adozione di misure idonee nel settore della politica del trasporto marittimo, definendo norme comuni relative all'interpretazione, all'applicazione ed al controllo all'interno della Comunità delle disposizioni adottate dalla Conferenza diplomatica dell'IMO il 12 dicembre 2002. Per l'adozione delle modalità di applicazione dettagliate è opportuno delegare alla Commissione le necessarie competenze di esecuzione.

     (6) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

     (7) La sicurezza dovrebbe essere rafforzata non solo per le navi adibite al traffico marittimo internazionale e per gli impianti portuali che ad esse forniscono servizi, ma anche per le navi che effettuano servizi di linea in traffico nazionale in seno alla Comunità e per i relativi impianti portuali; in particolare dovrebbe essere rafforzata la sicurezza delle navi passeggeri a motivo dell'elevato numero di vite umane che questo tipo di traffico espone a rischi.

     (8) La parte B del Codice ISPS contiene una serie di raccomandazioni la cui applicazione dovrebbe essere resa obbligatoria all'interno della Comunità per concorrere in modo più omogeneo al conseguimento dell'obbiettivo di sicurezza descritto al considerando n. 2.

     (9) Per contribuire alla realizzazione dell'obiettivo riconosciuto e necessario di promuovere il traffico marittimo intracomunitario a corto raggio, è opportuno che gli Stati membri vengano invitati a concludere, in relazione alla Regola 11 delle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS, gli accordi riguardanti le disposizioni in materia di sicurezza per il traffico marittimo intracomunitario di linea su rotte fisse che fanno uso di impianti portuali associati specifici, senza per questo compromettere il livello generale di sicurezza auspicato.

     (10) Per gli impianti portuali situati in porti che solo occasionalmente forniscono servizi al traffico marittimo internazionale potrebbe risultare non proporzionato applicare in via permanente il complesso di regole di sicurezza previste dal presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero determinare, in base alle valutazioni di sicurezza che effettueranno, i porti interessati e le misure alternative atte a garantire un livello di protezione adeguato.

     (11) Gli Stati membri dovrebbero sottoporre ad un attento controllo dell'osservanza delle norme di sicurezza le navi di qualunque origine che intendono entrare in un porto della Comunità. Lo Stato membro interessato dovrebbe designare una «autorità competente per la sicurezza marittima» incaricata di coordinare, attuare e controllare l'applicazione delle misure di sicurezza prescritte dal presente regolamento in relazione alle navi ed agli impianti portuali. Tale autorità dovrebbe esigere da ogni nave che chieda di entrare in un porto di fornire anticipatamente le informazioni riguardanti il suo certificato internazionale di sicurezza ed i livelli di sicurezza ai quali sta operando ed ha in precedenza operato, come pure qualunque altra informazione pratica relativa alla sicurezza.

     (12) È opportuno prevedere la possibilità che gli Stati membri concedano deroghe all'obbligo sistematico di fornire le informazioni di cui al considerando n. 11 per i servizi marittimi intracomunitari o nazionali di linea, sempre che tali informazioni possano essere fornite in qualsiasi momento dalle società di navigazione che effettuano tali servizi a richiesta delle autorità competenti degli Stati membri.

     (13) I controlli di sicurezza nel porto possono essere effettuati dalle autorità competenti per la sicurezza marittima degli Stati membri, ma anche, per quanto concerne i certificati internazionali di sicurezza, dagli ispettori che operano ai fini del controllo da parte dello Stato di approdo, quale previsto dalla direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995 relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo). Occorre quindi prevedere la complementarità delle autorità qui richiamate qualora tali operazioni non vengano compiute dalla stessa autorità.

     (14) Stante l'esistenza di una pluralità di soggetti competenti per l'applicazione delle misure di sicurezza, ciascuno Stato membro dovrebbe designare un'unica autorità competente responsabile del coordinamento e del controllo, a livello nazionale, dell'applicazione delle misure di sicurezza del trasporto marittimo. Gli Stati membri dovrebbero predisporre i mezzi necessari ed elaborare un piano nazionale per l'applicazione del presente regolamento allo scopo di conseguire l'obiettivo di sicurezza descritto al considerando n. 2, in particolare attraverso un calendario di applicazione anticipata di talune misure, secondo le indicazioni della risoluzione 6 adottata il 12 dicembre 2002 dalla Conferenza diplomatica dell'IMO. È necessario che l'efficacia dei controlli sull'applicazione di ciascun sistema nazionale sia oggetto di ispezioni effettuate sotto la supervisione della Commissione.

     (15) L'applicazione effettiva ed uniforme delle misure di tale politica solleva importanti questioni connesse agli aspetti del suo finanziamento. Il finanziamento di talune misure addizionali di sicurezza non deve portare a distorsioni della concorrenza. Al riguardo, la Commissione dovrebbe avviare immediatamente uno studio (dedicato in particolare alla ripartizione del finanziamento tra le autorità pubbliche e gli operatori, fatta salva la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e la Comunità europea) e sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati e le eventuali proposte, se opportuno.

     (16) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.A tal fine occorre costituire una procedura di adeguamento del presente regolamento alla luce dell'esperienza acquisita, per conferire carattere cogente ad ulteriori disposizioni della parte B del Codice ISPS diverse da quelle che il presente regolamento rende fin da ora obbligatorie.

     (17) Poiché gli scopi del presente regolamento, ossia l'introduzione e l'applicazione di misure utili nel settore della politica dei trasporti marittimi, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa della dimensione europea del presente regolamento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

 

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Obiettivi.

     1. Il presente regolamento ha, come obiettivo principale, l'introduzione e l'applicazione delle misure comunitarie finalizzate a migliorare la sicurezza delle navi adibite al commercio internazionale ed al traffico nazionale, nonché dei relativi impianti portuali, contro le minacce di azioni illecite intenzionali.

     2. Il regolamento intende inoltre fornire una base per l'interpretazione e l'applicazione armonizzate e per il controllo comunitario delle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima adottate dalla Conferenza diplomatica dell'IMO il 12 dicembre 2002, che ha modificato la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Convenzione SOLAS) e che ha istituito il Codice internazionale relativo alla sicurezza delle navi e degli impianti portuali (Codice ISPS).

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     1) «misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS», gli emendamenti, quali figurano all'allegato I del presente regolamento, che inseriscono il nuovo capitolo XI-2 nell'allegato alla Convenzione SOLAS dell'IMO, nella sua versione aggiornata;

     2) «codice ISPS», il Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali dell'IMO, nella sua versione aggiornata;

     3) «parte A del Codice ISPS», il preambolo e le prescrizioni obbligatorie, che costituiscono la parte A del Codice ISPS, quali figurano all'allegato II del presente regolamento, riguardanti le disposizioni del capitolo XI-2 dell'allegato alla Convenzione SOLAS, nella sua versione aggiornata;

     4) «parte B del Codice ISPS», gli orientamenti costituenti la parte B del Codice ISPS che figurano nell'allegato III del presente regolamento, quali figurano all'allegato III del presente regolamento, riguardanti le disposizioni del capitolo XI-2 dell'allegato alla Convenzione SOLAS, come modificata, e della parte A del Codice ISPS, nella sua versione aggiornata;

     5) «sicurezza marittima», la combinazione delle misure preventive dirette a proteggere il trasporto marittimo e gli impianti portuali contro le minacce di azioni illecite intenzionali;

     6) «punto di contatto per la sicurezza marittima», l'organismo nominato da ogni Stato membro per fungere da punto di contatto per la Commissione e gli altri Stati membri per l'attuazione, il controllo e l'informazione sull'applicazione delle misure di sicurezza marittima definite nel presente regolamento;

     7) «autorità competente per la sicurezza marittima», un'autorità nominata da uno Stato membro per coordinare, attuare e controllare l'applicazione delle misure di sicurezza definite dal presente regolamento in relazione alle navi e/o ad uno o più impianti portuali. Le competenze di tale autorità possono essere diverse a seconda delle mansioni assegnatele;

     8) «traffico marittimo internazionale», qualunque collegamento marittimo via nave tra un impianto portuale di uno Stato membro e un impianto portuale situato fuori di tale Stato membro o viceversa;

     9) «traffico marittimo nazionale», qualunque collegamento via nave effettuato nelle zone marittime tra un impianto portuale di uno Stato membro e lo stesso impianto portuale o un altro impianto portuale di tale Stato membro;

     10) «servizio di linea», una serie di traversate organizzate in modo da assicurare un servizio di collegamento tra due o più impianti portuali:

     a) secondo un orario pubblicato; oppure

     b) con una regolarità o una frequenza tali da costituire un servizio sistematico riconoscibile,

     11) «impianto portuale», un luogo in cui avviene l'interfaccia nave/porto; comprende aree quali le zone di ancoraggio, di ormeggio e di accosto dal mare, secondo i casi;

     12) «interfaccia nave/porto», le interazioni che hanno luogo quando una nave è direttamente ed immediatamente interessata da attività che comportano il movimento di persone, o di merci o la fornitura di servizi portuali verso la nave o dalla nave;

     13) «azione illecita intenzionale», atto intenzionale, che, per la sua natura o per il suo contesto, potrebbe danneggiare le navi utilizzate nel traffico marittimo tanto internazionale quanto nazionale, i loro passeggeri o il loro carico o i relativi impianti portuali.

 

     Art. 3. Misure comuni e ambito di applicazione.

     1. Per quanto riguarda il traffico marittimo internazionale, gli Stati membri applicano integralmente, entro il 1° luglio 2004, le misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS e la parte A del Codice ISPS, secondo le modalità e nei confronti delle navi, delle società e degli impianti portuali prescritti dagli strumenti suddetti.

     2. Per quanto riguarda il traffico marittimo nazionale, gli Stati membri applicano, entro il 1° luglio 2005, le misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS e della Parte A del Codice ISPS, nella versione adottata dalla Conferenza diplomatica internazionale dell'IMO il 12 dicembre 2002, alle navi passeggeri di classe A ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, adibite al traffico nazionale nonché alle loro società, quali definite alla Regola IX/1 della Convenzione SOLAS, ed agli impianti portuali che ad esse prestano servizi.

     3. Gli Stati membri decidono, dopo una valutazione obbligatoria dei rischi per la sicurezza, in che misura applicano, entro il 1° luglio 2007, le disposizioni del presente regolamento alle varie categorie di navi che effettuano servizio nazionale diverse da quelle di cui al paragrafo 2, alle loro società e agli impianti portuali che ad esse prestano servizi. Il livello globale di sicurezza non dovrebbe essere compromesso da una decisione di questo tipo.

     Gli Stati membri notificano alla Commissione le decisioni adottate nonché le loro revisioni periodiche che devono effettuarsi a intervalli non superiori a cinque anni.

     4. Nell'applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri tengono pienamente conto degli orientamenti contenuti nella parte B del Codice ISPS.

     5. Gli Stati membri si conformano alle disposizioni dei punti seguenti della parte B del Codice ISPS, come se queste fossero obbligatorie:

     — 1.12 (revisione dei piani di sicurezza delle navi),

     — 1.16 (valutazione della sicurezza degli impianti portuali),

     — 4.1 (protezione della riservatezza dei piani e delle valutazioni della sicurezza),

     — 4.4 (organismi riconosciuti per la sicurezza),

     — 4.5 (competenze minime degli organismi di sicurezza riconosciuti),

     — 4.8 (definizione del livello di sicurezza),

     — 4.14, 4.15, 4.16 (punti di contatto e informazioni riguardanti i piani di sicurezza degli impianti portuali),

     — 4.18 (documenti di identificazione),

     — 4.24 (applicazione, da parte delle navi, delle misure di sicurezza raccomandate dallo Stato nelle cui acque territoriali navigano),

     — 4.28 (tabella di armamento delle navi),

     — 4.41 (comunicazione di informazioni in caso di ingresso negato nel porto o di espulsione da un porto),

     — 4.45 (navi di uno Stato che non è parte alla Convenzione),

     — 6.1 (obblighi per la società di navigazione di fornire al comandante informazioni concernenti gli armatori della nave),

     — da 8.3 a 8.10 (norme minime per la valutazione della sicurezza della nave),

     — 9.2 (norme minime per il piano di sicurezza della nave),

     — 9.4 (indipendenza degli organismi di sicurezza riconosciuti),

     — 13.6 e 13.7 (periodicità delle esercitazioni e degli addestramenti di sicurezza per gli equipaggi delle navi, per gli agenti di sicurezza delle società e per gli ufficiali di sicurezza delle navi),

     — 15.3 e 15.4 (norme minime per la valutazione della sicurezza dell'impianto portuale),

     — 16.3 e 16.8 (norme minime per il piano di sicurezza dell'impianto portuale),

     — 18.5 e 18.6 (periodicità delle esercitazioni e degli addestramenti di sicurezza negli impianti portuali e per gli agenti di sicurezza degli impianti portuali).

     6. Fatte salve le disposizioni del punto 15.4 della parte A del Codice ISPS, la revisione periodica delle valutazioni di sicurezza degli impianti portuali, prevista al punto 1.16 della parte B del Codice ISPS deve comunque essere effettuata entro il termine di cinque anni a decorrere dalla valutazione del piano o dalla sua ultima revisione.

     7. Il presente regolamento non si applica alle navi da guerra e da trasporto di truppe, alle navi da carico di stazza lorda inferiore alle 500 t, alle navi senza propulsione meccanica, alla navi di legno di costruzione primitiva, alle imbarcazioni da pesca o alle imbarcazioni non impegnate in attività commerciali.

     8. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri provvedono affinché, quando siano approvati i piani di sicurezza delle navi e i piani di sicurezza degli impianti portuali, tali piani contengano idonee disposizioni per garantire che la sicurezza delle navi alle quali si applica il presente regolamento non sia compromessa dall'attività di una nave o di interfaccia nave/porto o dall'attività da nave a nave con navi non assoggettate al presente regolamento.

 

     Art. 4. Comunicazione di informazioni.

     1. Ciascuno Stato membro comunica all'IMO, alla Commissione e agli altri Stati membri le informazioni richieste secondo le disposizioni della Regola 13 (comunicazione di informazioni) delle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS.

     2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le coordinate dei funzionari di cui al punto 4.16 della parte B del codice ISPS nonché le informazioni previste al punto 4.41 della parte B del codice ISPS ogniqualvolta una nave sia espulsa da un porto della Comunità o le sia negato l'ingresso in un porto comunitario.

     3. Ciascuno Stato membro elabora l'elenco degli impianti portuali interessati sulla base delle valutazioni di sicurezza degli impianti portuali effettuate, e stabilisce il campo di applicazione delle misure adottate conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 della Regola 2 (applicazione agli impianti portuali occasionalmente prestatari di servizi per viaggi internazionali) delle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS.

     Ciascuno Stato membro comunica tale elenco agli altri Stati membri e alla Commissione al più tardi entro il 1° luglio 2004. Alla Commissione e agli Stati membri interessati sono forniti altresì sufficienti dati sulle misure adottate.

 

     Art. 5. Accordi di sicurezza alternativi o misure equivalenti di sicurezza.

     1. Ai fini del presente regolamento, la Regola 11 (accordi di sicurezza alternativi) delle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS può applicarsi anche al traffico marittimo intracomunitario di linea effettuato su rotte fisse che fanno uso di impianti portuali associati.

     2. A tal fine, gli Stati membri possono concludere fra loro, ciascuno per gli aspetti che lo riguardano, gli accordi bilaterali o multilaterali previsti dalla suddetta Regola SOLAS. Gli Stati membri possono, in particolare, esaminare tali accordi per promuovere il trasporto marittimo intracomunitario a corto raggio.

     Gli Stati membri interessati notificano gli accordi alla Commissione e forniscono sufficienti dati sulle misure adottate per permettere alla Commissione di valutare se gli accordi compromettono il livello di sicurezza di altre navi o impianti portuali non coperti dagli accordi. I dati relativi alle misure direttamente connesse alla sicurezza nazionale, all'occorrenza, possono essere esclusi dalla notifica alla Commissione.

     La Commissione valuta se gli accordi garantiscono un adeguato livello di protezione, con particolare riguardo alle prescrizioni del paragrafo 2 della precitata Regola 11 SOLAS e valuta altresì se siano conformi al diritto comunitario e al corretto funzionamento del mercato interno. Se gli accordi non possiedono questi requisiti, la Commissione adotta, nel termine di quattro mesi, una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3; in tal caso gli Stati membri interessati revocano o adattano tali accordi in conseguenza.

     3. La revisione periodica di tali accordi, prevista al paragrafo 4 della Regola 11 delle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima, deve avvenire a intervalli non superiori a cinque anni.

     4. Gli Stati membri possono adottare per il traffico marittimo nazionale e gli impianti portuali contemplati dall'articolo 3, paragrafi 2 e 3 del presente regolamento, disposizioni in materia di sicurezza equivalenti a quelle previste dalla regola 12 (misure di sicurezza di efficacia equivalente) delle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS, a condizione che tali disposizioni siano almeno altrettanto efficaci di quelle prescritte al capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS e delle disposizioni obbligatorie corrispondenti del codice ISPS.

     Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione dati sufficienti relativi a queste disposizioni a partire dalla loro adozione, ed il risultato delle relative revisioni periodiche, al più tardi cinque anni dopo la data della loro adozione o della loro ultima revisione.

     Le modalità di applicazione di queste disposizioni sono soggette alle ispezioni della Commissione di cui all'articolo 9, paragrafi da 4 a 6 del presente regolamento, secondo le modalità ivi definite.

 

     Art. 6. Comunicazione di informazioni di sicurezza prima dell'ingresso in un porto di uno Stato membro.

     1. Quando una nave alla quale si applicano le prescrizioni previste dalle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS e del Codice ISPS oppure quelle dell'articolo 3 del presente regolamento, annuncia l'intenzione di entrare in un porto di uno Stato membro, l'autorità competente per la sicurezza marittima di tale Stato membro esige la comunicazione delle informazioni previste al paragrafo 2.1 della Regola 9 (navi che hanno l'intenzione di entrare in un porto di un altro governo contraente) delle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS. Questa autorità esamina, per quanto necessario, le informazioni fornite ed applica, ove necessario, le procedure previste dal paragrafo 2 della stessa Regola SOLAS.

     2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite:

     a) con un anticipo di almeno ventiquattro ore, oppure

     b) al più tardi al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la durata del viaggio sia inferiore a ventiquattro ore, oppure

     c) se il porto di scalo non è noto o se è modificato durante il viaggio, non appena tale porto sia conosciuto.

     3. Per ciascuna nave soggetta a un incidente di sicurezza, quale definito al punto1.13 della Regola 1 (Definizioni) delle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS è conservato un rapporto sulla procedura seguita.

 

     Art. 7. Esenzioni dalla comunicazione di informazioni di sicurezza prima dell'ingresso nel porto.

     1. Gli Stati membri possono esentare dall'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 6 i servizi di linea effettuati tra impianti portuali situati sul loro territorio qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) la società esercente i servizi di linea di cui al presente articolo prepara e tiene aggiornata un elenco delle navi interessate e lo trasmette all'autorità competente per la sicurezza marittima per il porto interessato,

     b) per ciascun viaggio effettuato, le informazioni previste al paragrafo 2.1 della Regola 9 delle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS sono tenute a disposizione dell'autorità competente per la sicurezza marittima a domanda di questa. La società deve instaurare un sistema interno atto a garantire, 24 ore su 24, la trasmissione delle suddette informazioni all'autorità competente per la sicurezza marittima. senza indugio dopo aver ricevuto la richiesta.

     2. Quando un servizio di linea internazionale è operato tra due o più Stati membri, ciascuno degli Stati membri interessati può chiedere agli altri Stati membri che a tale servizio venga concessa un'esenzione, secondo le modalità indicate al paragrafo 1.

     3. Gli Stati membri verificano periodicamente che le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 siano soddisfatte. Quando almeno una di tali condizioni non sia più soddisfatta, gli Stati membri revocano immediatamente il beneficio dell'esenzione alla società interessata.

     4. Gli Stati membri redigono l'elenco delle società e delle navi esentate in virtù del presente articolo e lo mantengono aggiornato. Essi comunicano l'elenco, con i relativi aggiornamenti, alla Commissione nonché ad ogni Stato membro interessato.

     5. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, uno Stato membro può, per motivi di sicurezza e valutando caso per caso, chiedere la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 2.1 della Regola 9 della Convenzione SOLAS prima dell'ingresso in un porto.

 

     Art. 8. Controlli di sicurezza nei porti di uno Stato membro.

     1. Il controllo del certificato di cui al paragrafo 1.1 della Regola 9 (controllo delle navi in porto) delle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS viene effettuato nel porto o dall'autorità competente per la sicurezza marittima di cui all'articolo 2, paragrafo 7 del presente regolamento, ovvero dagli ispettori definiti all'articolo 2, punto 5 della direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa al controllo delle navi da parte dello Stato del porto, come modificata dalla direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001.

     2. Quando il funzionario che effettua il controllo del certificato di cui al paragrafo 1 abbia seri motivi per ritenere che la nave non possiede i requisiti prescritti dalle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS e del Codice ISPS, ma non faccia capo ad un'autorità che in detto Stato membro è responsabile per l'esecuzione delle misure di cui ai paragrafi 1.2 e 1.3 della Regola 9 delle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS, ne fa immediatamente rapporto alla suddetta autorità di sicurezza.

 

     Art. 9. Attuazione e controllo della conformità.

     1. Gli Stati membri assolvono i compiti di amministrazione e di controllo derivanti dalle disposizioni delle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima della Convenzione SOLAS e del Codice ISPS. Essi provvedono affinché, ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente regolamento, vengano predisposti ed effettivamente attivati tutti i mezzi necessari.

     2. Gli Stati membri designano un punto di contatto per la sicurezza marittima entro il 1° luglio 2004.

     3. Ciascuno Stato membro adotta un programma nazionale per l'applicazione del presente regolamento.

     4. Sei mesi dopo la data di applicazione delle misure pertinenti di cui all'articolo 3, la Commissione, in cooperazione con il punto di contatto di cui al paragrafo 2, inizia a effettuare una serie di ispezioni, comprese ispezioni di un campione adeguato di impianti portuali e di società interessate, dirette a controllare l'attuazione del presente regolamento da parte degli Stati membri. Tali ispezioni tengono conto delle informazioni comunicate dal punto di contatto di cui al paragrafo 2, con particolare riguardo alle relazioni di controllo. Le modalità con le quali vengono effettuate le ispezioni sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2

     5. Gli agenti incaricati dalla Commissione di effettuare le ispezioni di cui al paragrafo 4 esibiscono, prima di assolvere i loro compiti, un'autorizzazione scritta rilasciata dai servizi della Commissione, nella quale sono specificati natura e scopo dell'ispezione, nonché la data alla quale questa dovrebbe iniziare. La Commissione informa gli Stati membri interessati in tempo utile prima dell'inizio delle ispezioni.

     Lo Stato membro interessato si sottopone a tali ispezioni e provvede affinché gli enti o le persone interessati vi si assoggettino.

     6. La Commissione comunica le relazioni degli ispettori allo Stato membro interessato il quale, nei tre mesi successivi al ricevimento di queste, notifica con sufficienti dettagli le misure che ha adottato per rimediare alle eventuali inadempienze. La relazione e l'elenco delle misure adottate sono trasmessi al comitato di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

 

     Art. 10. Integrazione degli emendamenti agli strumenti internazionali.

     1. Gli strumenti internazionali applicabili di cui all'articolo 2, che sono applicati in conformità con l'articolo 3, paragrafo 1, sono quelli entrati in vigore, compresi i più recenti emendamenti ad essi, ad eccezione degli emendamenti esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento a seguito della procedura di controllo di conformità stabilita dal paragrafo 5.

     2. L'integrazione degli emendamenti agli strumenti internazionali di cui all'articolo 2, per quanto riguarda le navi che effettuano servizi nazionali e gli impianti portuali ad esse destinati cui si applica il presente regolamento, purché costituiscano un aggiornamento tecnico delle disposizioni della Convenzione SOLAS e del Codice ISPS, viene decisa in conformità con la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. La procedura di controllo di conformità stabilita dal paragrafo 5 non si applica in questi casi.

     3. In conformità con la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, possono essere adottate disposizioni per definire procedure armonizzate per l'applicazione delle prescrizioni obbligatorie del Codice ISPS, senza ampliare l'ambito di applicazione del presente regolamento.

     4. Ai fini del presente regolamento e onde ridurre i rischi di conflitto tra la legislazione marittima comunitaria e gli strumenti internazionali, gli Stati membri e la Commissione cooperano, attraverso riunioni di coordinamento e/o qualsiasi altra idonea misura, al fine di definire, ove opportuno, una posizione o un approccio comuni nelle sedi internazionali competenti.

     5. È stabilita una procedura di controllo di conformità al fine di escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento eventuali emendamenti a uno strumento internazionale solo qualora, sulla base di una valutazione della Commissione, vi sia il rischio manifesto che tale emendamento riduca lo standard di sicurezza marittima o sia incompatibile con la legislazione comunitaria.

     La procedura di controllo di conformità può essere utilizzata esclusivamente per apportare emendamenti al presente regolamento nei settori esplicitamente contemplati dalla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e rigorosamente all'interno del quadro dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     6. Nei casi di cui al paragrafo 5, la procedura di controllo di conformità è avviata dalla Commissione, la quale può eventualmente intervenire su richiesta di uno Stato membro.

     La Commissione presenta senza indugio al Comitato istituito all'articolo 11, paragrafo 1, dopo l'adozione di un emendamento a uno strumento internazionale, una proposta riguardante misure volte ad escludere l'emendamento in questione dal presente regolamento.

     La procedura di controllo di conformità, comprese eventualmente le procedure stabilite all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, è completata almeno un mese prima della scadenza del periodo internazionalmente stabilito per l'accettazione tacita dell'emendamento in questione o alla data prevista per l'entrata in vigore di detto emendamento.

     7. Qualora esista un rischio come quello di cui al paragrafo 5, primo comma, gli Stati membri si astengono, per la durata della procedura del controllo di conformità, da qualsiasi iniziativa volta a integrare l'emendamento nella legislazione nazionale o ad applicare l'emendamento allo strumento internazionale interessato.

     8. Tutti i pertinenti emendamenti agli strumenti internazionali che siano integrati nella legislazione marittima comunitaria, in conformità con i paragrafi 5 e 6, sono pubblicati per informazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 11. Procedura di comitato.

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 6 e 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     I periodi previsti dall'articolo 6, lettere b) e c) della decisione 1999/468/CE sono fissati a un mese.

     4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 12. Riservatezza.

     Nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta, in conformità delle disposizioni della decisione 2001/ 844/CE, CECA, Euratom della Commissione del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione, le misure adeguate per tutelare le informazioni soggette al requisito di riservatezza cui ha accesso o che le vengono comunicate dagli Stati membri.

     Gli Stati membri adottano misure equivalenti in conformità della pertinente legislazione nazionale.

     Il personale che effettua ispezioni di sicurezza o che si occupa del trattamento di informazioni riservate ai sensi del presente regolamento deve essere soggetto ad una adeguata valutazione del suo livello di sicurezza da parte dello Stato membro di origine del personale in questione.

 

     Art. 13. Divulgazione delle informazioni.

     1. Fatto salvo il diritto di accesso del pubblico ai documenti, previsto dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, le relazioni di ispezione e le risposte degli Stati membri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 9, paragrafo 6 sono tenute segrete e non vengono pubblicate. Esse restano a disposizione esclusivamente delle autorità competenti che le trasmettono, per conoscenza, solo alle parti interessate, in conformità delle disposizioni nazionali in vigore relative alla divulgazione di informazioni sensibili.

     2. Nella misura del possibile e in conformità della legislazione nazionale in vigore, gli Stati membri considerano come riservate le informazioni risultanti dalle relazioni di ispezione e le risposte degli Stati membri, relative ad altri Stati membri.

     3. Qualora non fosse chiaro se le relazioni di ispezione e le risposte devono o non devono essere divulgate, gli Stati membri o la Commissione consultano lo Stato membro interessato.

 

     Art. 14. Sanzioni.

     Gli Stati membri garantiscono che siano introdotte sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per la violazione delle disposizioni del presente regolamento.

 

     Art. 15. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso è applicabile dal 1° luglio 2004, ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 9, paragrafo 4, le quali entrano in vigore e sono applicabili alle date ivi previste.

 

 

ALLEGATI

 

     (Omissis)