§ 67.4.224 – D.P.R. 20 aprile 1994, n. 393.
Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione per il mantenimento di apparecchi, dispositivi e materiali a bordo di nave [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:20/04/1994
Numero:393


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Oggetto del regolamento.
Art. 3.  Presentazione della domanda.
Art. 4.  Rilascio della autorizzazione.
Art. 5.  Norme abrogate.
Art. 6.  Entrata in vigore del regolamento.


§ 67.4.224 – D.P.R. 20 aprile 1994, n. 393.

Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione per il mantenimento di apparecchi, dispositivi e materiali a bordo di nave acquistata all'estero.

(G.U. 18 giugno 1994, n. 141, S.O.).

 

     Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione per il mantenimento di apparecchi dispositivi e materiali a bordo di nave acquistata all'estero.

     2. Ai fini del presente regolamento, per "Ministero" si intende il Ministero dei trasporti e della navigazione.

 

          Art. 2. Oggetto del regolamento.

     1. Il Ministero può autorizzare l'impiego, fino a quando non se ne renda necessaria la sostituzione, degli apparecchi, dispositivi e materiali esistenti a bordo di nave acquistata all'estero dichiarati di tipo approvato dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con il quale esistono particolari accordi internazionali.

 

          Art. 3. Presentazione della domanda.

     1. La domanda di autorizzazione deve essere depositata o inviata mediante il servizio postale presso il Ministero.

     2. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla certificazione estera attestante che gli apparecchi, dispositivi e materiali di cui all'art. 1, erano a bordo al momento dell'acquisto della nave e che gli stessi sono conformi alla Convenzione internazionale Solas 1974 e successivi emendamenti resi esecutivi con legge 25 maggio 1980, n. 313 e con la legge 4 giugno 1982, n. 438, nonchè dalla relazione tecnica rilasciata dal Registro Italiano Navale attestante l'efficienza degli apparati stessi.

 

          Art. 4. Rilascio della autorizzazione.

     1. Il Ministero, esaminata la documentazione, rilascia, entro trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda, l'autorizzazione di cui all'art. 1 del presente regolamento. Qualora il Ministero non si pronunci entro il termine di cui al comma precedente, la domanda si intende accolta.

     2. Se l'autorizzazione riguarda apparecchiature radioelettriche, il Ministero d'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, rilascia, entro quaranta giorni dalla data di presentazione della domanda, l'autorizzazione stessa. Qualora il Ministero non si pronunci entro il termine stabilito, la domanda si intende accolta.

 

          Art. 5. Norme abrogate.

     1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'art. 11, comma 7 della legge 5 giugno 1962, n. 616.

 

          Art. 6. Entrata in vigore del regolamento.

     1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.