§ 67.4.223 – D.P.R. 18 aprile 1994, n. 347.
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:18/04/1994
Numero:347


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Oggetto del regolamento.
Art. 3.  Presentazione della domanda.
Art. 4.  Adozione del provvedimento e termine.
Art. 5.  Norme abrogate.
Art. 6.  Entrata in vigore del regolamento.


§ 67.4.223 – D.P.R. 18 aprile 1994, n. 347.

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili.

(G.U. 8 giugno 1994, n. 132, S.O.).

 

     Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di dichiarazione di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili.

     2. Ai fini del presente regolamento, per "Ministero" si intende il Ministero dei trasporti e della navigazione.

 

          Art. 2. Oggetto del regolamento.

     1. Sulle navi per le quali le norme della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare firmata a Londra nel 1974, e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e del regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, richiedono l'adozione di apparecchi, dispositivi e materiali di cui alla tabella A allegata al libro I del regolamento stesso, questi devono essere di tipo approvato dal Ministero, salvo le esenzioni previste nel regolamento.

 

          Art. 3. Presentazione della domanda.

     1. La domanda per la dichiarazione di tipo approvato deve essere depositata o inviata mediante il servizio postale presso il Ministero.

     2. La domanda deve essere corredata dalla relazione tecnica del Registro italiano navale, acquisita a cura del richiedente.

     2-bis. Relativamente agli equipaggiamenti elencati nell'allegato A.2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, la relazione tecnica da presentarsi a cura del richiedente, secondo quanto prescritto dal comma 2, può essere redatta anche da uno degli organismi notificati di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 1999. Nel caso in cui la relazione tecnica non comprenda tutti gli accertamenti previsti dalla normativa nazionale, il Ministero può richiedere l'effettuazione degli accertamenti mancanti [1].

 

          Art. 4. Adozione del provvedimento e termine.

     1. Il Ministero provvede al rilascio, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda, le dichiarazioni di tipo approvato relative, agli apparecchi, dispositivi e materiali di cui all'art. 1 del presente regolamento.

     2. Nel rispetto del termine di cui al precedente comma, il Ministero chiede il parere della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno per quanto riguarda gli apparecchi, dispositivi o materiali che si riferiscono alla difesa contro gli incendi e può chiedere al Registro italiano navale ulteriori accertamenti. Per gli equipaggiamenti antincendio elencati nell'allegato A.2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, qualora la relazione tecnica sia stata redatta da uno degli organismi notificati di cui all'articolo 4, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 1999, gli ulteriori accertamenti, ove previsti, devono essere richiesti allo stesso organismo notificato [2].

     3. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al primo comma può essere interrotto una sola volta ed esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente.

     4. Il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.

 

          Art. 5. Norme abrogate.

     1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati l'art. 11, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 1962, n. 616, l'art. 15 e l'art. 55, commi 1, 2, 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

 

          Art. 6. Entrata in vigore del regolamento.

     1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Comma aggiunto dall'art. 38 del D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134.

[2] Comma così modificato dall'art. 38 del D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134.