§ 67.4.134 – D.L. 5 novembre 1973, n. 659.
Interventi per il porto di Palermo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:05/11/1973
Numero:659


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di lire 2.500.000.000 per l'esecuzione a totale carico dello Stato e a cura del Ministero dei lavori pubblici, d'intesa col Ministero della [...]
Art. 2.      E' autorizzata la spesa di lire 36,5 miliardi per provvedere a totale carico dello Stato ed a cura del Ministero dei lavori pubblici d'intesa col Ministero della marina [...]
Art. 3.      Per l'appalto mediante licitazione privata delle opere previste nel precedente articolo il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere in deroga alle [...]
Art. 4.      All'onere recato dal presente decreto si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare mediante [...]
Art. 5.      I proventi derivanti dalle operazioni di mutuo di cui al precedente articolo dovranno essere versati in apposito conto corrente infruttifero da istituire presso la [...]
Art. 5 bis. 
Art. 6.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 67.4.134 – D.L. 5 novembre 1973, n. 659. [1]

Interventi per il porto di Palermo.

(G.U. 7 novembre 1973, n. 287).

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di lire 2.500.000.000 per l'esecuzione a totale carico dello Stato e a cura del Ministero dei lavori pubblici, d'intesa col Ministero della marina mercantile delle opere di pronto intervento necessarie per la salvaguardia delle strutture del porto di Palermo danneggiato in conseguenza della mareggiata del 25 ottobre 1973.

     Ai fini del presente articolo, l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Palermo è autorizzato, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni, e senza limiti di importo, a disporre direttamente l'esecuzione dei lavori con il sistema dell'economia per cottimo fiduciario.

 

          Art. 2.

     E' autorizzata la spesa di lire 36,5 miliardi per provvedere a totale carico dello Stato ed a cura del Ministero dei lavori pubblici d'intesa col Ministero della marina mercantile al ripristino della diga foranea del porto di Palermo, all'esecuzione di opere di riparazione e di ripristino e di consolidamento delle strutture interne, compresi l'edilizia portuale e gli impianti speciali, nonchè all'esecuzione di altre opere di difesa in conformità del piano regolatore del porto di Palermo.

     E' consentita l'esecuzione delle opere con i miglioramenti tecnici necessari.

 

          Art. 3.

     Per l'appalto mediante licitazione privata delle opere previste nel precedente articolo il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere in deroga alle disposizioni dell'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

 

          Art. 4.

     All'onere recato dal presente decreto si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con l'emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 39 miliardi.

     I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

     L'emissione dei buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a 9 anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

     L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

     Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte per l'anno finanziario 1974 mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

 

          Art. 5.

     I proventi derivanti dalle operazioni di mutuo di cui al precedente articolo dovranno essere versati in apposito conto corrente infruttifero da istituire presso la Tesoreria centrale intestato "Ministero del tesoro - Interventi straordinari per il porto di Palermo" dal quale saranno prelevati, per la successiva iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in relazione alle concrete esigenze.

 

          Art. 5 bis. [2]

     I termini stabiliti dal primo e dal secondo comma dell'art. 11 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 23 marzo 1973, n. 36, per la presentazione ai competenti uffici del genio civile delle domande e della documentazione intese ad ottenere i benefici previsti dal predetto articolo, sono stabiliti, rispettivamente al 30 maggio 1974 e 30 ottobre 1974.

 

          Art. 6.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 27 dicembre 1973, n. 845.

[2] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 27 dicembre 1973, n. 845.