§ 67.4.12A - Legge 14 luglio 1971, n. 535.
Modifiche e integrazioni alla legge 1 marzo 1968, n. 173, concernente l'istituzione dell'ente autonomo del porto di Savona in sostituzione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:14/07/1971
Numero:535


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 1 marzo 1968, n. 173, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'articolo 3 della legge 1 marzo 1968, n. 173, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      Il secondo comma dell'art. 23 della legge 1 marzo 1968, n. 173, è sostituito dal seguente:


§ 67.4.12A - Legge 14 luglio 1971, n. 535.

Modifiche e integrazioni alla legge 1 marzo 1968, n. 173, concernente l'istituzione dell'ente autonomo del porto di Savona in sostituzione dell'ente portuale Savona Piemonte.

(G.U. 6 agosto 1971, n. 198)

 

     Art. 1.

     Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 1 marzo 1968, n. 173, è sostituito dal seguente:

     "Esso è ente pubblico economico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile".

 

          Art. 2.

     L'articolo 3 della legge 1 marzo 1968, n. 173, è sostituito dal seguente:

     Attribuzioni

     "L'ente, nel territorio di propria circoscrizione, ha il compito di:

     1) studiare, promuovere ed adottare, di intesa con le amministrazioni interessate, nel quadro della programmazione economica regionale e nazionale, i provvedimenti atti a favorire lo sviluppo dei traffici nazionali ed internazionali, nonchè quello commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai detti traffici;

     2) elaborare e proporre, d'intesa con gli enti locali interessati, il piano di destinazione e di uso delle aree, nonché il piano regolatore del porto sulla base delle previsioni contemplate dal piano di sviluppo economico regionale e della linea nazionale di sviluppo dei porti, indicando le priorità di attuazione delle nuove opere e degli impianti. L'esecuzione dei suindicati lavori può essere affidata dal Ministero dei lavori pubblici in concessione all'ente portuale, ove se ne ravvisi la necessità.

     L'ente è autorizzato ad eseguire a proprie spese lavori previsti nel piano regolatore in vigore, dopo la prescritta approvazione in linea tecnica degli elaborati di progetto da parte del Ministero dei lavori pubblici;

     3) provvedere, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dei lavori pubblici, ai servizi idrici, di pulizia e di illuminazione del porto, nonchè alla esecuzione di opere ordinarie e straordinarie e degli impianti portuali, a totale carico dello Stato o con il concorso di esso ai sensi delle leggi vigenti, esclusi quelli ferroviari;

     4) amministrare, nell'ambito della propria circoscrizione, i beni del demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, con l'osservanza delle disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento. Gli atti di concessione aventi durata superiore a 15 anni dovranno essere approvati con decreto del Ministro per la marina mercantile;

     5) esplicare le funzioni che le vigenti leggi sul lavoro nei porti attribuiscono alla competenza degli uffici del lavoro portuale e dei comandanti di porto, con l'assistenza di un consiglio del lavoro e con poteri di regolamentazione del lavoro e di determinazione delle tariffe, sia nei confronti dei lavoratori che degli imprenditori, secondo le norme vigenti;

     6) concordare con l'amministrazione delle ferrovie dello Stato, cui compete la disciplina e la gestione del servizio ferroviario nell'ambito portuale, eventuali potenziamenti del servizio stesso;

     7) promuovere il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra il porto e il retroterra nazionale ed estero;

     8) provvedere alla gestione diretta dei mezzi meccanici per l'imbarco, lo sbarco ed il movimento in genere delle merci, nonché alla gestione della stazione marittima passeggeri;

     9) provvedere all'esercizio dei magazzini per deposito merci, anche se in regime di deposito franco, con l'osservanza delle leggi doganali e marittime;

     10) provvedere, con l'osservanza delle disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento, e ferma restando la competenza attribuita all'autorità marittima dall'articolo 81 del codice della navigazione per tutto quanto concerne la sicurezza e la polizia del porto:

     a) alla ripartizione degli specchi acquei per lo stazionamento delle navi, dei galleggianti e degli idrovolanti;

     b) alla destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti di accosto, allo sbarco e all'imbarco dei passeggeri, al carico e allo scarico delle merci;

     c) a stabilire, con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 62 del regolamento del codice della navigazione (navigazione marittima) e previa regolamentazione da parte del comitato direttivo dell'ente, sentita l'autorità marittima, i turni di accosto delle navi e dei galleggianti;

     d) al servizio delle zavorre;

     e) all'uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi destinati all'ormeggio delle navi e dei galleggianti;

     11) raccogliere, elaborare e pubblicare dati e notizie concernenti la vita ed il movimento economico del porto;

     12) amministrare i fondi ed i proventi assegnatigli;

     13) provvedere alle spese necessarie per il disimpegno delle attribuzioni sopra indicate, escluse quelle per i servizi idrici, di pulizia e di illuminazione, che restano a carico dell'amministrazione dei lavori pubblici ed escluse, altresì, quelle relative all'esercizio ferroviario portuale, e cioè le operazioni di scalo, le manovre ferroviarie, la manutenzione ed illuminazione degli impianti ferroviari, che sono a carico dell'amministrazione ferroviaria;

     14) coordinare l'azione degli uffici pubblici, degli enti, delle associazioni e dei privati che attendono a servizi e svolgono attività interessanti il porto;

     15) esercitare tutte quelle ulteriori attribuzioni che, in base alle disposizioni vigenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono di competenza della azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Savona;

     16) provvedere a tutto ciò che, non specificato nei precedenti punti, possa comunque essere utile per il conseguimento dei fini d'istituto dell'ente.

     Ai servizi marittimi di cui al n. 10) del presente articolo, l'ente provvede con personale del Corpo delle capitanerie di porto da collocarsi fuori ruolo".

 

          Art. 3.

     Il secondo comma dell'art. 23 della legge 1 marzo 1968, n. 173, è sostituito dal seguente:

     "Con apposito regolamento, da sottoporsi all'approvazione del Ministero della marina mercantile, saranno stabiliti la consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza e di previdenza del personale - compreso il direttore generale - comunque necessario alle esigenze funzionali dell'ente".