§ 67.4.120 – L. 1 marzo 1968, n. 173.
Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Savona in sostituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:01/03/1968
Numero:173


Sommario
Art. 1.  Denominazione, natura e durata.
Art. 2.  Circoscrizione.
Art. 3.  Attribuzioni.
Art. 4.  Finanze e patrimonio.
Art. 5.  Organi.
Art. 6.  Presidente e vice presidente.
Art. 7.  Compiti del presidente.
Art. 8.  Consiglio di amministrazione.
Art. 9.  Compiti del consiglio di amministrazione.
Art. 10.  Comitato direttivo.
Art. 11.  Compiti del comitato direttivo.
Art. 12.  Adunanze e deliberazioni.
Art. 13.  Revisori dei conti.
Art. 14.  Atti soggetti a controllo.
Art. 15.  Esercizio finanziario.
Art. 16.  Norme amministrative e contabili.
Art. 17.  Direttore generale.
Art. 18.  Disposizioni tributarie ed agevolazioni fiscali.
Art. 19.  Ispezioni.
Art. 20.  Scioglimento dell'amministrazione.
Art. 21.  Destinazione di personale statale ai servizi dell'ente.
Art. 22.  Ente portuale Savona-Piemonte e Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Savona.
Art. 23.  Personale.
Art. 24.  Aree, beni ed opere demaniali.
Art. 25.  Norme di attuazione.


§ 67.4.120 – L. 1 marzo 1968, n. 173. [1]

Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Savona in sostituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte.

(G.U. 22 marzo 1968, n. 76).

 

     Art. 1. Denominazione, natura e durata.

     E' costituito l'Ente autonomo del porto di Savona, in sostituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte istituito con decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1697.

     Esso è ente pubblico economico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile [2].

     Esso ha sede legale e amministrativa in Savona.

     La sua durata è fissata in anni trenta dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2. Circoscrizione.

     La circoscrizione dell'ente comprende gli ambiti portuali di Savona e Vado.

 

          Art. 3. Attribuzioni. [3]

     L'ente, nel territorio di propria circoscrizione, ha il compito di:

     1) studiare, promuovere ed adottare, di intesa con le amministrazioni interessate, nel quadro della programmazione economica regionale e nazionale, i provvedimenti atti a favorire lo sviluppo dei traffici nazionali ed internazionali, nonchè quello commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai detti traffici;

     2) elaborare e proporre, d'intesa con gli enti locali interessati, il piano di destinazione e di uso delle aree, nonchè il piano regolatore del porto sulla base delle previsioni contemplate dal piano di sviluppo economico regionale e della linea nazionale di sviluppo dei porti, indicando le priorità di attuazione delle nuove opere e degli impianti. L'esecuzione dei suindicati lavori può essere affidata dal Ministero dei lavori pubblici in concessione all'ente portuale, ove se ne ravvisi la necessità.

     L'ente è autorizzato ad eseguire a proprie spese lavori previsti nel piano regolatore in vigore, dopo la prescritta approvazione in linea tecnica degli elaborati di progetto da parte del Ministero dei lavori pubblici;

     3) provvedere, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dei lavori pubblici, ai servizi idrici, di pulizia e di illuminazione del porto, nonchè alla esecuzione di opere ordinarie e straordinarie e degli impianti portuali, a totale carico dello Stato o con il concorso di esso ai sensi delle leggi vigenti, esclusi quelli ferroviari;

     4) amministrare, nell'ambito della propria circoscrizione, i beni del demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, con l'osservanza delle disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento. Gli atti di concessione aventi durata superiore a 15 anni dovranno essere approvati con decreto del Ministro per la marina mercantile;

     5) esplicare le funzioni che le vigenti leggi sul lavoro nei porti attribuiscono alla competenza degli uffici del lavoro portuale e dei comandanti di porto, con l'assistenza di un consiglio del lavoro e con poteri di regolamentazione del lavoro e di determinazione delle tariffe, sia nei confronti dei lavoratori che degli imprenditori, secondo le norme vigenti;

     6) provvedere all'esercizio ferroviario, all'esecuzione e alla manutenzione dei relativi impianti e all'espletamento dei servizi connessi nell'ambito della giurisdizione portuale.

     Con apposita convenzione saranno stabilite le spese da porre a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato conseguenti all'espletamento del servizio.

     La convenzione dovrà stabilire, inoltre, le condizioni e l'obbligo dell'Ente porto di fornire i mezzi e gli attrezzi necessari all'espletamento del servizio [4];

     7) promuovere il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra il porto e il retroterra nazionale ed estero;

     8) provvedere alla gestione diretta dei mezzi meccanici per l'imbarco, lo sbarco ed il movimento in genere delle merci, nonchè alla gestione della stazione marittima passeggeri;

     9) provvedere all'esercizio dei magazzini per deposito merci, anche se in regime di deposito franco, con l'osservanza delle leggi doganali e marittime;

     10) provvedere, con l'osservanza delle disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento, e ferma restando la competenza attribuita all'autorità marittima dall'art. 81 del codice della navigazione per tutto quanto concerne la sicurezza e la polizia del porto:

     a) alla ripartizione degli specchi acquei per lo stazionamento delle navi, dei galleggianti e degli idrovolanti;

     b) alla destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti di accosto, allo sbarco e all'imbarco dei passeggeri, al carico e allo scarico delle merci;

     c) a stabilire, con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 62 del regolamento del codice della navigazione (navigazione marittima) e previa regolamentazione da parte del comitato direttivo dell'ente, sentita l'autorità marittima, i turni di accosto delle navi e dei galleggianti;

     d) al servizio delle zavorre;

     e) all'uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi destinati all'ormeggio delle navi e dei galleggianti;

     11) raccogliere, elaborare e pubblicare dati e notizie concernenti la vita ed il movimento economico del porto;

     12) amministrare i fondi ed i proventi assegnatigli;

     13) provvedere alle spese necessarie per il disimpegno delle attribuzioni sopra indicate, escluse quelle per i servizi idrici, di pulizia e di illuminazione, che restano a carico dell'amministrazione dei lavori pubblici ed escluse, altresì, quelle relative all'esercizio ferroviario portuale, e cioè le operazioni di scalo, le manovre ferroviarie, la manutenzione ed illuminazione degli impianti ferroviari, che sono a carico dell'amministrazione ferroviaria;

     14) coordinare l'azione degli uffici pubblici, degli enti, delle associazioni e dei privati che attendono a servizi e svolgono attività interessanti il porto;

     15) esercitare tutte quelle ulteriori attribuzioni che, in base alle disposizioni vigenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono di competenza della azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Savona;

     16) provvedere a tutto ciò che, non specificato nei precedenti punti, possa comunque essere utile per il conseguimento dei fini d'istituto dell'ente.

     Ai servizi marittimi di cui al n. 10) del presente articolo, l'ente provvede con personale del Corpo delle capitanerie di porto da collocarsi fuori ruolo.

 

          Art. 4. Finanze e patrimonio.

     Per l'assolvimento dei propri compiti di istituto l'ente ha a sua disposizione ed amministra:

     1) i proventi dell'uso diretto ed i canoni relativi a concessioni a terzi dei beni di cui al precedente articolo;

     2) i proventi delle gestioni dirette di cui al n. 8) dell'art. 3 della presente legge;

     3) i contributi delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato rappresentati nel consiglio di amministrazione dell'ente, deliberati dagli organi competenti degli enti predetti e approvati dalle autorità tutorie;

     4) le somme corrisposte dall'amministrazione dei lavori pubblici in applicazione delle convenzioni di cui all'art. 3, n. 3);

     5) i lasciti, le donazioni ed oblazioni, nonchè le somme a qualsiasi titolo non espressamente previsto provenienti all'ente;

     6) i fondi provenienti da eventuali prestiti o da altre operazioni finanziarie, consentiti dalle leggi vigenti;

     7) eventuali contributi da parte dello Stato;

     8) eventuali contribuzioni degli enti economici ed istituti di credito comunque interessati allo sviluppo ed all'esercizio del porto di Savona.

     L'ente ha, inoltre, facoltà di riscuotere ed imporre:

     9) [5];

     10) una tassa supplementare d'ancoraggio fino a lire 10 per tonnellata di stazza netta, da determinarsi a norma dell'art. 9 della presente legge;

     11) i contributi per il lavoro portuale previsti dall'art. 1279 del codice della navigazione.

     I proventi di cui ai punti 9), 10) e 11) sono accertati e riscossi a cura dell'amministrazione della dogana e da questa corrisposti all'ente al netto delle spese di esazione da versare all'erario.

 

          Art. 5. Organi.

     Sono organi dell'ente:

     il presidente;

     il consiglio di amministrazione;

     il comitato direttivo;

     il collegio dei revisori dei conti.

 

          Art. 6. Presidente e vice presidente.

     Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, sentito il Consiglio dei Ministri.

     Egli dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

     Se è nominato presidente dell'ente un funzionario dello Stato, egli dovrà essere collocato fuori ruolo per il periodo di durata dell'incarico, con le modalità di cui agli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Vice presidente di diritto è il comandante del porto di Savona. Egli coadiuva il presidente e lo sostituisce esercitandone le funzioni in caso di assenza o di impedimento.

     Al presidente sarà corrisposta un'indennità annua, sul bilancio dell'ente, nella misura che sarà fissata con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro.

 

          Art. 7. Compiti del presidente.

     Il presidente rappresenta legalmente l'ente, sovraintende a tutti i servizi, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato direttivo, provvede all'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi collegiali e dispone su tutti gli affari relativi all'amministrazione dell'ente che non siano attribuiti alla competenza degli altri organi.

     Il presidente rende esecutivi i ruoli annuali delle entrate a scadenza fissa, i preventivi dei redditi delle gestioni in economia, nonchè le note dei canoni relativi a concessioni, ad affitti e ad altri atti. Provvede a tutti gli atti cautelativi nell'interesse dell'ente.

     Il presidente, per l'attuazione dei servizi di competenza dell'ente, può emettere ordinanze e può richiedere, ove occorra, l'assistenza nella forza pubblica per l'esecuzione e la vendita, nelle forme legali, di merci o di cose giacenti sulle calate o nei magazzini di porto, che non siano in consegna all'amministrazione doganale e ferroviaria.

     Per le infrazioni alle ordinanze che il presidente emette a norma del comma precedente si applicano le disposizioni del titolo IV del libro I della parte III del codice della navigazione.

 

          Art. 8. Consiglio di amministrazione.

     Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per la marina mercantile ed è così composto:

     1) il presidente dell'ente;

     2) il comandante del porto di Savona;

     3) un rappresentante del Ministero del tesoro;

     4) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

     5) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

     6) il direttore della circoscrizione doganale di Savona;

     7) un rappresentante delle ferrovie dello Stato designato dalla Direzione generale dell'azienda;

     8) il dirigente dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Genova o un suo delegato;

     9) il sindaco di Savona o un suo delegato;

     10) il sindaco di Vado Ligure o un suo delegato;

     11) i presidenti delle amministrazioni provinciali di Cuneo, Savona e Torino o, rispettivamente, un loro delegato;

     12) i presidenti delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Cuneo, Savona e Torino;

     13) un rappresentante degli industriali;

     14) un rappresentante dell'armamento;

     15) un rappresentante degli spedizionieri;

     16) un rappresentante degli agenti marittimi e raccomandatari;

     17) un rappresentante dei lavoratori marittimi;

     18) tre rappresentanti dei lavoratori portuali.

     I rappresentanti di cui ai numeri 3), 4) e 5) devono essere designati dai rispettivi Ministri e scelti tra funzionari di qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparati.

     I rappresentanti di cui ai numeri da 13) a 18) sono scelti dal Ministro per la marina mercantile su terne presentate dalle rispettive organizzazioni nazionali.

     Non possono essere nominati nè designati presidente o componente del consiglio di amministrazione e decadono di diritto dalla carica coloro che siano parti o patrocinatori di esse, arbitri o consulenti tecnici in giudizi contro l'ente.

     Non possono parimenti ricoprire tali cariche e decadono di diritto dalle stesse coloro che siano dipendenti dell'ente, ad eccezione dei rappresentanti di cui ai numeri 17) e 18), e coloro che abbiano con l'ente rapporti di affari o di interessi, diretti o indiretti, ad eccezione dei rappresentanti di cui ai numeri 15) e 16).

     Il mandato dei membri non di diritto del consiglio di amministrazione dura quattro anni e può essere riconfermato; i membri nominati in sostituzione di altri, prima della scadenza normale, rimangono in carica fino alla fine del quadriennio in corso.

 

          Art. 9. Compiti del consiglio di amministrazione.

     Il consiglio di amministrazione:

     1) delibera sull'indirizzo generale dell'amministrazione dell'ente e sull'ordinamento dei servizi;

     2) elabora e propone, in conformità a quanto disposto al n. 2) dell'art. 3, il piano regolatore del porto;

     3) delibera i bilanci preventivi e consuntivi, nonchè le eventuali variazioni ai bilanci preventivi;

     4) delibera sulle spese preventivate in bilancio oltre i limiti della competenza attribuita al comitato direttivo;

     5) delibera sulle tasse di cui all'art. 4;

     6) delibera il regolamento organico del personale di cui al successivo art. 23;

     7) delibera inoltre:

     a) sulle norme e sulle tariffe relative ai servizi che rientrano nella competenza dell'ente;

     b) sulle concessioni demaniali marittime nei limiti di competenza del direttore marittimo, stabiliti nel secondo comma dell'art. 36 del codice della navigazione;

     c) sul rilascio di concessioni per l'esercizio di servizi portuali di competenza dell'ente fissandone la regolamentazione e le relative tariffe;

     d) sull'accettazione di eredità, legati e donazioni;

     e) sui progetti di massima per opere nuove di particolare importanza da sottoporre al Ministero dei lavori pubblici, sui progetti esecutivi di tutti i lavori e sulle modalità e sull'ordine della loro esecuzione, quando la relativa spesa superi i limiti della competenza attribuita in materia al comitato direttivo dall'art. 11, n. 9);

     f) sulla costituzione e sulla regolamentazione di comitati consultivi e commissioni;

     g) sui modi e sulle condizioni alle quali possono essere conclusi prestiti od altre operazioni finanziarie ritenute opportune onde mettere l'ente in condizione di assolvere i propri compiti;

     8) autorizza il presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni, sui procedimenti arbitrali e sulla nomina dei relativi arbitri, nonchè sulle controversie con altre amministrazioni, quando il loro valore superi i limiti della competenza attribuita in materia al comitato direttivo dall'art. 11, n. 8).

 

          Art. 10. Comitato direttivo.

     Il comitato direttivo è composto da:

     1) il presidente;

     2) il comandante del porto di Savona, vice presidente;

     3) il dirigente dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Genova o un suo delegato;

     4) il direttore della circoscrizione doganale di Savona;

     5) il presidente della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Savona;

     6) il sindaco di Savona o un suo delegato;

     7) il rappresentante delle Ferrovie dello Stato in seno al consiglio di amministrazione;

     8) due membri designati nel proprio seno dal consiglio di amministrazione, uno dei quali in rappresentanza degli imprenditori ed uno in rappresentanza dei lavoratori.

 

          Art. 11. Compiti del comitato direttivo.

     Il comitato direttivo:

     1) assiste il presidente nell'adempimento dei suoi compiti e secondo le norme stabilite dal regolamento prende, in casi di necessità ed urgenza, le decisioni di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica;

     2) predispone i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi da sottoporre al consiglio di amministrazione e propone eventuali variazioni al bilancio preventivo durante il corso dell'esercizio finanziario;

     3) delibera in materia di concessioni demaniali entro i limiti della competenza del capo del compartimento marittimo, stabiliti nel secondo comma dell'art. 36 del codice della navigazione;

     4) delibera, nei limiti del bilancio, sulle spese di importo fino a lire 5 milioni;

     5) delibera sugli incarichi tecnici da affidare a persone fisiche e giuridiche estranee all'ente;

     6) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale e gli eventuali compensi o sussidi speciali, a norma del regolamento del personale;

     7) delibera sulle nomine e sul licenziamento del personale, con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento del personale;

     8) autorizza il presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni, sui provvedimenti arbitrali e sulla nomina dei relativi arbitri, nonchè sulle controversie con altre amministrazioni, entro il limite di valore di lire 5 milioni indicato al precedente punto 4);

     9) delibera sui progetti dei lavori e sulle modalità e sull'ordine della loro esecuzione, quando la relativa spesa non ecceda l'importo di lire 100 milioni e si provveda con asta pubblica o licitazione privata od appalto concorso, ovvero l'importo di lire 25 milioni e si provveda a trattativa privata od in economia.

 

          Art. 12. Adunanze e deliberazioni.

     Il consiglio di amministrazione si riunisce in sessione ordinaria quattro volte l'anno e può essere convocato, in via straordinaria, su iniziativa del presidente o di almeno un terzo dei componenti.

     Il comitato direttivo si riunisce in seduta ordinaria due volte al mese su convocazione del presidente, e, in via straordinaria, ogni qual volta egli lo ritenga opportuno.

     Le sedute del consiglio di amministrazione e del comitato direttivo non sono valide se non intervengono la metà più uno dei rispettivi componenti.

     Nella seconda convocazione, che dovrà aver luogo non prima di un'ora dalla precedente e non oltre gli otto giorni da questa, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

     Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità la votazione sarà rinnovata; verificandosi ancora la parità prevale il voto del presidente.

     A ciascun componente del consiglio di amministrazione e del comitato direttivo che non abbia altro assegno a carico dell'ente viene corrisposto un gettone di presenza nella misura che sarà stabilita con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro.

 

          Art. 13. Revisori dei conti.

     Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per la marina mercantile ed è composto da cinque membri effettivi e due supplenti.

     Sono membri effettivi:

     1) un funzionario designato dal Ministro per il tesoro, con le funzioni di presidente;

     2) un funzionario designato dal Ministro per la marina mercantile;

     3) un funzionario designato dal Ministro per i lavori pubblici;

     4) un funzionario designato dal Ministro per le finanze;

     5) il ragioniere capo della prefettura di Savona.

     Sono membri supplenti:

     1) un funzionario designato dal Ministro per il tesoro;

     2) un funzionario designato dal Ministro per la marina mercantile.

     Il collegio dura in carica quattro anni e i singoli membri possono essere riconfermati.

     I revisori partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione ed hanno facoltà di partecipare alle sedute del comitato direttivo.

     Ai revisori è attribuito un compenso annuo la cui misura sarà stabilita, per l'intero periodo di durata del loro incarico, dal Ministero della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro.

 

          Art. 14. Atti soggetti a controllo.

     Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato direttivo devono essere inviate entro 8 giorni dalla loro data al Ministero della marina mercantile. Nel caso di mancato invio entro tale termine, le medesime si intendono decadute.

     Entro 30 giorni dal ricevimento, il Ministero della marina mercantile pronuncia l'annullamento delle deliberazioni illegittime.

     Sono soggette all'approvazione del Ministero della marina mercantile le deliberazioni concernenti:

     a) le materie oggetto del regolamento organico del personale;

     b) le tasse di cui all'art. 4;

     c) le norme e le tariffe di cui all'art. 9, n. 7), lettera a);

     d) i mutui e le altre operazioni finanziarie.

     Le deliberazioni di cui all'art. 9, n. 7), lettera g), sono approvate con provvedimento del Ministero della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro e, se concernenti spese per opere marittime, anche con quello dei lavori pubblici.

     Le deliberazioni di cui ai commi terzo e quarto - salvo quanto disposto dai due commi successivi - non diventano esecutive sino a quando non hanno riportato l'approvazione prescritta.

     Tali deliberazioni diventano esecutive ove, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, non sia stata negata l'approvazione con atto motivato.

     Tutte le deliberazioni diventano immediatamente esecutive quando il Ministero espressamente lo consente.

 

          Art. 15. Esercizio finanziario.

     L'esercizio finanziario dell'ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

     I bilanci di previsione sono deliberati entro il mese di settembre di ogni anno ed i conti consuntivi entro il mese di aprile successivo.

     Le deliberazioni concernenti i bilanci di previsione, le variazioni eventualmente apportate durante l'esercizio ed i conti consuntivi vanno rimesse, entro quindici giorni dalla loro assunzione, ai Ministeri della marina mercantile, del tesoro e dei lavori pubblici, per la prescritta approvazione.

 

          Art. 16. Norme amministrative e contabili.

     Nell'esercizio delle sue attività l'ente deve osservare:

     a) le disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento, nonchè di tutte le altre leggi vigenti in materia;

     b) le disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici per la compilazione dei progetti, la direzione ed il collaudo delle opere e degli impianti;

     c) le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato per la gestione amministrativa e finanziaria con le modalità che verranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 25.

     I contratti stipulati dall'ente non possono avere durata, nè creare oneri od impegni, oltre il termine dell'ente stesso, salva l'autorizzazione dei Ministeri della marina mercantile, del tesoro e delle finanze.

     L'avanzo netto di gestione di ciascun esercizio finanziario dovrà essere destinato ad eliminare l'eventuale disavanzo degli esercizi precedenti. L'eccedenza sarà devoluta all'apposito fondo "Avanzi di gestione, per la costruzione, il miglioramento e la manutenzione straordinaria di opere ed attrezzature portuali".

 

          Art. 17. Direttore generale.

     Capo dei servizi esecutivi dell'ente è il direttore generale il quale partecipa, con voto consultivo e con funzioni di segretario, alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato direttivo.

 

          Art. 18. Disposizioni tributarie ed agevolazioni fiscali.

     Agli effetti delle tasse di registro e di bollo tutti gli atti ed i contratti dell'ente sono soggetti alle stesse norme che vigono per gli atti ed i contratti dell'Amministrazione dello Stato.

     Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi relativi ad operazioni finanziarie ed a prestiti che l'ente portuale contragga con lo Stato e con qualsiasi altro ente o persona per la costruzione di opere ed arredamenti portuali, salvo quanto disposto per le operazioni a medio e lungo termine dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228.

     I materiali destinati alla costruzione, mantenimento ed esercizio di opere, edifici ed attrezzature portuali, sono esenti da ogni imposta e tassa a favore dell'amministrazione comunale.

 

          Art. 19. Ispezioni.

     Il Ministero della marina mercantile, valendosi, ove occorra, anche dei funzionari dipendenti da altre amministrazioni dello Stato, previ accordi in tal caso con il Ministero competente, può in ogni tempo far ispezionare l'andamento di ogni ramo dei servizi affidati all'ente.

 

          Art. 20. Scioglimento dell'amministrazione.

     L'amministrazione dell'ente può essere sciolta quando, richiamata all'osservanza di obblighi ad essa imposti dalla presente legge istitutiva e dal regolamento, persiste nel violarli, o quando, per gli altri motivi, dia luogo ad inconvenienti che compromettano il regolare ed ordinato funzionamento dell'ente.

     Lo scioglimento dell'amministrazione è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile e su delibera del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato.

     Con lo stesso decreto è stabilito il termine entro cui dovrà procedersi alla costituzione della nuova amministrazione ed è nominato un commissario straordinario il quale esercita tutti i poteri del presidente, del comitato direttivo e del consiglio di amministrazione.

     Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro sono fissati gli emolumenti del commissario straordinario.

 

          Art. 21. Destinazione di personale statale ai servizi dell'ente.

     Alla direzione dei servizi di cui ai numeri 4) e 5) dell'art. 3 della presente legge possono essere preposti, nel limite di due unità, impiegati della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, di qualifica non superiore a direttore di divisione, che saranno collocati fuori ruolo, ovvero ufficiali di porto, di grado non superiore a colonnello, che saranno collocati in soprannumero all'organico dei rispettivi quadri, applicando i criteri previsti dall'art. 46 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

     Per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere destinati ai servizi dell'ente altri funzionari della carriera direttiva, ruolo amministrativo, del Ministero della marina mercantile, nel numero massimo di tre unità e di qualifica non superiore a direttore di divisione, che saranno collocati fuori ruolo.

     Nei ruoli del personale dell'ente dovranno rimanere vacanti i posti di organico le cui funzioni siano disimpegnate dai predetti impiegati dello Stato.

 

Norme finali e transitorie

 

          Art. 22. Ente portuale Savona-Piemonte e Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Savona.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa l'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Savona, istituita con legge 9 ottobre 1967, n. 961, e sono abrogati il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1697 e la legge 21 ottobre 1950, n. 943, relativi all'Ente portuale Savona-Piemonte.

     Dalla stessa data le attività e le passività degli enti di cui al precedente comma sono devolute all'Ente autonomo del porto di Savona.

 

          Art. 23. Personale.

     Il personale impiegatizio ed operaio in servizio fino alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Ente portuale Savona-Piemonte e l'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Savona passa alle dipendenze dell'ente autonomo del porto di Savona.

     Con apposito regolamento, da sottoporsi all'approvazione del Ministero della marina mercantile, saranno stabiliti la consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza e di previdenza del personale - compreso il direttore generale - comunque necessario alle esigenze funzionali dell'ente [6].

     Con il successivo regolamento saranno stabilite anche le norme transitorie necessarie per la sistemazione del personale proveniente dall'Ente portuale Savona-Piemonte e dall'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Savona, in servizio e in quiescenza.

     In nessun caso il trattamento globale del personale già dipendente dall'Ente portuale Savona-Piemonte e dall'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Savona, in servizio o in quiescenza, potrà risultare inferiore a quello goduto precedentemente.

 

          Art. 24. Aree, beni ed opere demaniali.

     Le aree, i beni e le opere appartenenti al demanio marittimo, nonchè le attrezzature e tutti gli altri beni di proprietà dello Stato esistenti nell'ambito della giurisdizione dell'ente, fatta eccezione per quelli occorrenti ai servizi di spettanza dello Stato, saranno consegnati all'ente con le modalità di cui all'art. 36 del regolamento per la esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima).

     Qualora per le esigenze dei suddetti servizi di spettanza dello Stato si renda necessario disporre di beni consegnati all'ente, esso dovrà riconsegnarli al Ministero della marina mercantile su richiesta dello stesso.

     I contratti stipulati dall'ente non possono avere durata nè creare oneri od impegni oltre il termine stabilito per la durata dell'ente, salva espressa autorizzazione del Ministero della marina mercantile.

     All'atto della cessazione dell'ente, tutte le opere ed i beni ricevuti in consegna e tutti gli incrementi relativi, nonchè i residui dei fondi, compreso il fondo avanzi di gestione, saranno devoluti allo Stato.

 

          Art. 25. Norme di attuazione.

     Le norme per l'attuazione della presente legge saranno emanate, entro un anno, con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per l'interno, per i lavori pubblici, per il tesoro e per le finanze.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 14 luglio 1971, n. 535.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 14 luglio 1971, n. 535.

[4] Numero così sostituito dall'art. 1 della L. 17 dicembre 1971, n. 1157.

[5] Numero abrogato dall'art. 7 del D.L. 28 febbraio 1974, n. 47.

[6] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 14 luglio 1971, n. 535.