§ 67.4.51 – L. 12 maggio 1950, n. 348.
Modificazione della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:12/05/1950
Numero:348


Sommario
Art. 1.      I riferimenti alla legge contenuti nel presente provvedimento si intendono fatti alla legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle [...]
Art. 2.      Il Ministro per la marina mercantile, nel caso di costruzioni assunte in proprio dai cantieri, ha facoltà, sentito il Comitato tecnico, di prorogare di non oltre sei [...]
Art. 3.      Il Ministro per la marina mercantile, su domanda degli interessati da presentarsi nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, ha facoltà di [...]
Art. 4.      Il Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico, ha facoltà di ammettere la presentazione di domande per nuove costruzioni da parte di concessionari di [...]
Art. 5.      L'aliquota di maggiorazione del contributo di ammortamento per le navi da pesca di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate, prevista nella nota n. 4 alla tabella n. 1 [...]
Art. 6.      Le prove degli apparati motori agli effetti della ammissione ai contributi di ammortamento e di miglioramento di cui agli articoli 5 e 15 della legge, nonchè la [...]
Art. 7.      Il limite massimo complessivo di 50 mila cavalli-asse stabilito nel primo comma dell'art. 15 della legge per le installazioni di nuovi apparati motori completi su navi [...]
Art. 8.      La facoltà di cui all'art. 31 della legge è estesa alle navi già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge medesima
Art. 9.      L'art. 18 della legge è sostituito dal seguente
Art. 10.      L'art. 19 della legge è sostituito dal seguente
Art. 11.      La condizione dei termini di cui al secondo e terzo comma dell'art. 20 della legge è adempiuta anche se l'accoglimento della domanda ha luogo posteriormente all'inizio [...]
Art. 12.      La somma di lire 1200 milioni di cui alla prima parte dell'art. 25 della legge è devoluta, quanto a lire 600 milioni ad integrare i fondi occorrenti per il ripristino [...]
Art. 13.      L'art. 26 della legge è così modificato
Art. 14.      Qualora il Ministro per la marina mercantile, nel caso in cui il tonnellaggio che può essere finanziato a norma del primo comma dell'art. 26 non fosse tale da coprire il [...]
Art. 15.      L'ammontare massimo dei contributi di ammortamento, di miglioramento e sui materiali, previsti dagli articoli 4, 5, 15, 17, 18 e 27, è determinato dagli elementi [...]
Art. 16.      Nel caso in cui, dopo il 31 dicembre 1950, si verifichino nuove disponibilità di tonnellaggio costruibile a seguito di rinunzie o decadenze degli ammessi ai benefici [...]
Art. 17.      Tutti i documenti per la liquidazione definitiva dei contributi previsti alla legge devono essere presentati, a pena di decadenza dal diritto ai contributi stessi
Art. 18.      La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 67.4.51 – L. 12 maggio 1950, n. 348.

Modificazione della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

(G.U. 22 giugno 1950, n. 141).

 

     Art. 1.

     I riferimenti alla legge contenuti nel presente provvedimento si intendono fatti alla legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

     Per l'esecuzione del presente provvedimento, il Comitato tecnico di cui all'art. 3 della detta legge viene integrato nel modo disposto dalla legge 15 dicembre 1949, n. 945.

 

          Art. 2.

     Il Ministro per la marina mercantile, nel caso di costruzioni assunte in proprio dai cantieri, ha facoltà, sentito il Comitato tecnico, di prorogare di non oltre sei mesi il termine per l'inizio della costruzione di cui al primo comma dell'art. 13 della legge, quando il ritardo sia dovuto a cause non imputabili agli interessati.

 

          Art. 3.

     Il Ministro per la marina mercantile, su domanda degli interessati da presentarsi nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, ha facoltà di autorizzare, sentito il Comitato tecnico, il raggruppamento di più domande di nuove costruzioni già ammesse ai benefici della legge a favore di uno o più richiedenti, al fine di realizzare navi di caratteristiche superiori e di maggiore utilità per l'economia della Nazione, anche se oltre il complessivo tonnellaggio e potenza di macchina risultanti dalle assegnazioni stesse, purchè sia mantenuta la corrispondenza stabilita nella tabella tra contributo e tonnellaggio, e senza mai superare la somma dei contributi già accordati.

     La domanda indicata nel comma precedente deve contenere i dati tecnici occorrenti per il calcolo dell'ammontare massimo dei contributi a' termini dell'art. 29 della legge.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico, ha facoltà di ammettere la presentazione di domande per nuove costruzioni da parte di concessionari di servizi indispensabili di comunicazione fra il Continente e le Isole, che avessero assunto i servizi stessi dopo la scadenza del termine di cui all'art. 2 della legge.

     Il Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico, ha altresì facoltà di ammettere la presentazione di domande per la costruzione di navi da grande pesca di tipo speciale.

     Le domande di cui ai precedenti commi dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 5.

     L'aliquota di maggiorazione del contributo di ammortamento per le navi da pesca di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate, prevista nella nota n. 4 alla tabella n. 1 allegata alla legge, è del 75 per cento.

     Per le navi medesime il contributo integrativo, di cui all'art. 6 della legge, è pari al terzo del prezzo della nave alla data di entrata in effettivo esercizio, al netto del contributo di ammortamento, salvo quanto disposto all'ultimo comma del precitato art. 6.

 

          Art. 6.

     Le prove degli apparati motori agli effetti della ammissione ai contributi di ammortamento e di miglioramento di cui agli articoli 5 e 15 della legge, nonchè la determinazione della misura dei contributi stessi sono regolate dalle disposizioni di cui all'art. 4, lettera f), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 779, ad eccezione dell'ultimo comma, e modificando il comma c) nel senso che per motori da 50 a 800 cavalli-asse venga considerato il consumo di 210 grammi di combustibile per cavallo-asse ora.

 

          Art. 7.

     Il limite massimo complessivo di 50 mila cavalli-asse stabilito nel primo comma dell'art. 15 della legge per le installazioni di nuovi apparati motori completi su navi in esercizio, è elevato a 85 mila cavalli-asse.

 

          Art. 8.

     La facoltà di cui all'art. 31 della legge è estesa alle navi già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge medesima.

     Le esclusioni e riduzioni previste dalla lettera b) del predetto articolo si applicano rispettivamente ai contributi di cui agli articoli 17 e 15 della legge.

 

          Art. 9.

     L'art. 18 della legge è sostituito dal seguente:

     "Ai lavori di riparazione, modificazione e trasformazione eseguiti in Italia, degli scafi, degli apparati motori (macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari) e dei macchinari o apparecchi ausiliari di bordo di navi mercantili, di pontoni di sollevamento, di draghe e di rimorchiatori pontati nazionali, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 7.

     "Per tali lavori è pure corrisposto un contributo sui materiali, per ogni quintale di materiale messo in opera, nella misura seguente:

     lire 3500 per i materiali metallici impiegati nelle riparazioni, modificazioni e trasformazioni degli apparati motori e dei macchinari o apparecchi ausiliari di bordo;

     lire 2500 per i materiali metallici impiegati nelle riparazioni, modificazioni e trasformazioni dello scafo;

     lire 1800 per il legname".

 

          Art. 10.

     L'art. 19 della legge è sostituito dal seguente:

     "Le disposizioni di cui all'art. 8 si applicano anche ai contratti e relativi corrispettivi di appalto per le modificazioni, trasformazioni e riparazioni di cui al presente capo".

 

          Art. 11.

     La condizione dei termini di cui al secondo e terzo comma dell'art. 20 della legge è adempiuta anche se l'accoglimento della domanda ha luogo posteriormente all'inizio dei lavori, purchè questo sia avvenuto dopo la data di entrata in vigore della legge.

     I termini di cui all'ultimo comma dell'art. 20 della legge decorrono dalla data del provvedimento di ammissione, qualora questa sia posteriore alla data di ultimazione dei lavori di riparazione, modificazione o trasformazione o della sistemazione a bordo dei macchinari.

 

          Art. 12.

     La somma di lire 1200 milioni di cui alla prima parte dell'art. 25 della legge è devoluta, quanto a lire 600 milioni ad integrare i fondi occorrenti per il ripristino della "Nino Bixio" e di cui al secondo comma dell'art. 26. La restante somma di lire 600 milioni è devoluta in aumento per gli scopi di cui al successivo articolo.

 

          Art. 13.

     L'art. 26 della legge è così modificato:

     Al primo comma le parole: "Ai proprietari di navi mercantili non superiori a 150 tonnellate di stazza lorda" sono sostituite dalle parole: "Ai proprietari di navi mercantili non superiori a 300 tonnellate di stazza lorda".

     Successivamente, allo stesso comma, le parole: "E' in facoltà del Ministro per la marina mercantile di consentire raggruppamenti di proprietari di cui al presente comma per costruzioni in comune di unità non superiori alle 600 tonnellate di stazza lorda" sono sostituite con le parole: "E' in facoltà del Ministro per la marina mercantile di consentire raggruppamenti di proprietari di cui al presente comma per costruzioni in comune di unità non superiori alle 1000 tonnellate di stazza lorda".

     Le domande dei proprietari di navi da 151 a 300 tonnellate di stazza lorda dovranno essere presentate entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 14.

     Qualora il Ministro per la marina mercantile, nel caso in cui il tonnellaggio che può essere finanziato a norma del primo comma dell'art. 26 non fosse tale da coprire il complesso del tonnellaggio perduto per causa di guerra ed ammissibile ai benefici dell'articolo stesso, si avvalga della facoltà di cui all'art. 2 per invitare gli interessati a raggrupparsi, coloro che non aderissero a tale invito nei termini stabiliti si intendono aver rinunciato ai benefici della legge.

 

          Art. 15.

     L'ammontare massimo dei contributi di ammortamento, di miglioramento e sui materiali, previsti dagli articoli 4, 5, 15, 17, 18 e 27, è determinato dagli elementi contenuti nelle domande di cui rispettivamente agli articoli 2, 20 e 27. Tuttavia, per le navi di nuova costruzione, il calcolo dell'ammontare massimo dei contributi di ammortamento e sui materiali può essere effettuato sugli elementi risultanti dai progetti definitivi, allegati alla domanda di rimessione in termini di cui alla legge 15 dicembre 1949, n. 945, purchè le caratteristiche tecniche ed economiche delle navi da costruire siano riconosciute dal Ministero, sentito il Comitato tecnico, superiori a quelle risultanti dalle domande di cui all'art. 2 e quindi meglio realizzanti i fini indicati dall'art. 1 della legge.

     Qualora l'ammontare del contributo di ammortamento e del contributo di miglioramento, accertato a lavori ultimati, risulti inferiore ai nove decimi dell'ammontare di esso calcolato a norma del precedente comma, l'ammontare del contributo definitivo è determinato sottraendo dal doppio dell'ammontare accertato i nove decimi dell'ammontare calcolato.

 

          Art. 16.

     Nel caso in cui, dopo il 31 dicembre 1950, si verifichino nuove disponibilità di tonnellaggio costruibile a seguito di rinunzie o decadenze degli ammessi ai benefici della legge, il Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico, ha facoltà di ammettere ai benefici domande per la costruzione di bacini galleggianti o domande delle società di navigazione esercenti servizi di preminente interesse nazionale per la costruzione di nuove navi.

     Per la costruzione dei bacini sarà corrisposto uno speciale contributo pari al 33 per cento del costo accertato con le norme dell'art. 6 della legge, da corrispondersi a costruzioni ultimate, salva la applicazione dell'art. 14 della legge.

     Le domande dovranno essere presentate entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 17.

     Tutti i documenti per la liquidazione definitiva dei contributi previsti alla legge devono essere presentati, a pena di decadenza dal diritto ai contributi stessi:

     a) per le navi mercantili, i pontoni di sollevamento, le draghe ed i rimorchiatori pontati di nuova costruzione, non oltre due anni dalla data di entrata in effettivo esercizio;

     b) per gli apparati motori completi, per i singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari) e per gli apparecchi ausiliari di bordo, destinati a navi mercantili già in esercizio, non oltre un anno dalla data della loro sistemazione a bordo;

     c) per le riparazioni, modificazioni e trasformazioni, non oltre sei mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori relativi.

 

          Art. 18.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.