§ 67.4.39 – D.Lgs.C.P.S. 29 giugno 1947, n. 779.
Modificazioni al regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, concernente provvidenze a favore dell'armamento e dell'industria delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:29/06/1947
Numero:779


Sommario
Art. 1.      Fino a quando non sia altrimenti stabilito, sono apportate le modifiche ed aggiunte che seguono alle disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, [...]
Art. 2.      I benefici previsti dal regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, e successive modifiche, comprese quelle di cui al presente provvedimento, sono estesi ai pontoni di [...]
Art. 3.      L'art. 2 del regio decreto 16 febbraio 1942, n. 363, che sostituiva il 2° comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 marzo 1928, n. 330, è sostituito dal seguente
Art. 4.      L'art. 2 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, è sostituito dal seguente
Art. 5.      L'art. 4 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, è abrogato
Art. 6.      Il secondo comma dell'art. 7 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, è sostituito dal seguente
Art. 7.      Il n. 3 del secondo comma dell'art. 6 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, è modificato come segue
Art. 8.      Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, e successive modifiche, comprese quelle di cui al presente provvedimento, [...]
Art. 9.      Sono esenti dalla imposta generale sull'entrata i pagamenti per costruzioni, riparazioni, modificazioni o trasformazioni navali, nonchè per acquisto di navi estere, [...]
Art. 10.      L'art. 15 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, è sostituito dal seguente
Art. 11.      Le espressioni "contributo di ammortamento" e "contributo di interesse" si intendono sostituite dalla espressione "contributo di ammortamento ed interesse"
Art. 12.      Per l'ammissione ai benefici previsti dal presente provvedimento
Art. 13.      Il primo comma dell'art. 21 è modificato come segue
Art. 14.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana


§ 67.4.39 – D.Lgs.C.P.S. 29 giugno 1947, n. 779. [1]

Modificazioni al regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, concernente provvidenze a favore dell'armamento e dell'industria delle costruzioni navali.

(G.U. 22 agosto 1947, n. 191).

 

     Art. 1.

     Fino a quando non sia altrimenti stabilito, sono apportate le modifiche ed aggiunte che seguono alle disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 245, e alla legge 25 maggio 1939, n. 920, modificata con il regio decreto 16 febbraio 1942, n. 363.

 

          Art. 2.

     I benefici previsti dal regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, e successive modifiche, comprese quelle di cui al presente provvedimento, sono estesi ai pontoni di sollevamento a scafo metallico, di legno o di cemento armato.

 

          Art. 3.

     L'art. 2 del regio decreto 16 febbraio 1942, n. 363, che sostituiva il 2° comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 marzo 1928, n. 330, è sostituito dal seguente:

     Al costruttore verrà inoltre corrisposto per ogni quintale del peso complessivo della nave un compenso daziario di:

     a) L. 25 per le navi mercantili, le draghe, i rimorchiatori pontati ed i pontoni di sollevamento a scafo metallico, sempre però che non si tratti di navi mercantili da classificarsi velieri, nel qual caso la misura del compenso sarà ridotta a L. 21;

     b) L. 18 per le navi mercantili, le draghe, i rimorchiatori pontati ed i pontoni di sollevamento a scafo di legno, sempre però che non si tratti di navi mercantili da classificarsi velieri, nel qual caso la misura del compenso sarà ridotta a L. 12;

     c) L. 15 per le navi mercantili e i pontoni di sollevamento a scafo di cemento armato.

     Qualora nella costruzione delle navi mercantili, delle draghe, dei rimorchiatori portati e dei pontoni di sollevamento vengano impiegati apparati motori completi o singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie e apparecchi ausiliari) o parti staccate di essi od apparecchi ausiliari di bordo o parti staccate di essi, provenienti dall'estero, al compenso daziario verrà apportata una riduzione di L. 35 per ogni quintale di macchinari o parti di essi provenienti dall'estero fatta eccezione per gli alberi a manovella, per le linee d'asse, per i forni ed i fondi per caldaie, che non daranno luogo a riduzione.

     Tuttavia il compenso daziario spettante per la costruzione delle navi mercantili a propulsione meccanica, dei rimorchiatori pontati, delle draghe e di pontoni di sollevamento, non potrà in nessun caso, essere inferiore a L. 21, L. 12, L. 10, a seconda che si tratti di scafi metallici di legno o di cemento armato per ogni quintale del peso complessivo dell'intera costruzione, diminuito del peso dell'apparato motore e degli altri macchinari o parti di essi, fatta eccezione per gli alberi a manovella, per le linee d'asse, per i forni e fondi per caldaie, provenienti dall'estero.

 

          Art. 4.

     L'art. 2 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, è sostituito dal seguente:

     A) Ai proprietari delle navi mercantili da classificare piroscafi o motonavi di stazza lorda superiore a 500 tonnellate, le quali siano state ammesse a godere dei benefici previsti dall'art. 1 sarà corrisposto un contributo di ammortamento ed interesse da determinarsi in funzione della velocità alle prove e del volume globale interno secondo la tabella n. 1 annessa al presente decreto, vistata dal Ministro per la marina mercantile.

     a nodi 7 per volume globale interno uguale a mc. 1.500;

     Quando la velocità di tali navi risulti alla prova inferiore:

     a nodi 8 per volume globale interno uguale a mc. 2.500;

     a nodi 9 per volume globale interno uguale a mc. 8.000;

     a nodi 11 per volume globale interno uguale a mc. 16.000:

     non verrà corrisposto alcun contributo.

     Per le navi mercantili di stazza lorda superiore a 500 tonnellate di volume globale interno intermedio fra quelli indicati al comma precedente, la velocità minima per la corresponsione del contributo è quella prevista per il gruppo immediatamente inferiore.

     Per le navi mercantili di stazza lorda superiore a 500 tonnellate di volume globale interno o di velocità intermedia fra i valori indicati nella tabella n. 1 la misura del compenso sarà determinata per interpolazione lineare.

     Per le navi mercantili di stazza lorda superiore a 500 tonnellate a scafo di legno da classificarsi piroscafi o motonavi, il contributo previsto dalla tabella n. 1 sarà ridotto del 25%.

     Per le navi da pesca a scafo metallico di stazza lorda superiore a 500 tonnellate il contributo previsto nella tabella n. 1 sarà maggiorato del 20%.

     Per le navi da pesca a scafo di legno di stazza lorda superiore a 500 tonnellate il contributo previsto dalla tabella n. 1 subirà una riduzione del 5%.

     B) Ai proprietari delle navi mercantili fino a 500 tonnellate di stazza lorda da classificarsi piroscafi o motonavi, motovelieri o velieri con motore ausiliario verrà corrisposto un contributo unico di ammortamento od interesse da determinarsi in funzione della stazza lorda e della potenza alle prove dell'apparato motore secondo la tabella n. 2 annessa al presente decreto, vistata dal Ministro per la marina mercantile.

     Per i rimorchiatori il contributo previsto dalla tabella n. 2 sarà aumentato del 20%.

     Per le navi da pesca a propulsione meccanica fino a 500 tonnellate di stazza lorda il contributo previsto dalla tabella n. 2 sarà aumentato del 20% soltanto per la quota relativa allo scafo allestito.

     Per le navi mercantili o da pesca fino a 500 tonnellate di stazza lorda non munite di apparato motore di propulsione sarà corrisposto il solo contributo per lo scafo allestito previsto dalla tabella n. 2.

     Per i pontoni da sollevamento e per le draghe sarà corrisposto il contributo previsto dalla tabella n. 2 ridotto del 20% per la quota relativa allo scafo nonchè lire 2000 per ogni quintale di apparati motori azionanti ausiliari di bordo. Se autopropellenti per l'apparato motore il contributo previsto dalla tabella n. 2 senza alcuna riduzione.

     C) Ai proprietari di navi mercantili e pontoni di sollevamento a scafo di cemento armato sarà corrisposto il contributo previsto dalla tabella n. 2 ridotto del 30%.

     D) Il contributo di ammortamento ed interesse previsto dal presente provvedimento verrà corrisposto alle navi e galleggianti la cui costruzione sia stata iniziata dopo il 30 giugno 1945.

     Per le navi e galleggianti la cui costruzione sia stata ultimata nel periodo fra il 1° luglio 1943 e il 30 giugno 1945 e per quelli in costruzione al 1° luglio 1945, la misura del contributo sarà determinata moltiplicando i valori previsti dalle tabelle n. 1 e n. 2 per il coefficiente di riduzione r = 1-0,7K (2-K), dove K rappresenta la percentuale dello stato di avanzamento alla data del 1° luglio 1945 accertato dall'Ufficio di vigilanza della marina mercantile.

     Tale determinazione avrà luogo anche nel caso di precedenti liquidazioni.

     Per le navi o galleggianti la cui costruzione sia stata ultimata entro il 30 giugno 1943 restano in vigore le norme contenute nel regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, e successive modifiche con esclusione di quelle di cui al presente provvedimento.

     I proprietari delle navi e galleggianti la cui costruzione sia stata iniziata prima del 1° luglio 1945 possono chiedere la conservazione dei contributi d'ammortamento e di interesse previsti dal regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330.

     E) I proprietari di navi e galleggianti superiori a 500 tonnellate di stazza lorda potranno ottenere la concessione di un anticipo sul contributo unico di ammortamento e interesse nella misura del 30% quando lo stato di avanzamento della costruzione abbia raggiunto il 50%.

     I proprietari di navi di stazza lorda fino a 500 tonnellate e di galleggianti in genere potranno ottenere la concessione di anticipo sul contributo di ammortamento e interesse nella misura del 20% quando lo stato di avanzamento della costruzione abbia raggiunto il 30%.

     F) Durante le prove non sarà ammesso:

     1) per gli apparati motori a vapore un grado di combustione superiore a chilogrammi 2,75 di combustibili liquidi, ovvero a chilogrammi 3,70 di carbone per metro quadrato di superficie di riscaldamento, compresi i surriscaldatori delle caldaie; tali valori potranno essere modificati con decreto del Ministro per la marina mercantile qualora esigenze tecniche lo richiedano;

     2) per gli apparati motori a combustione interna uno sviluppo di potenza superiore al 90% della potenza sviluppata al banco per una durata continua di quattro ore.

     Il contributo di ammortamento ed interesse sarà concesso nella misura indicata nel presente articolo solo se il consumo orario per cavallo asse (ausiliari di macchina compresi) non superi:

     a) per gli apparati motori a vapore a turbina di potenza uguale o superiore a 5000 cavalli asse, grammi 500 di carbone, ovvero grammi 380 di combustibile liquido per cavallo asse; per quelli di 2000 cavalli asse, grammi 525 di carbone, ovvero grammi 400 di combustibile liquido per cavallo asse; per quelli di 500 cavalli asse, grammi 600 e grammi 460 rispettivamente; per potenze intermedie i consumi saranno determinati per interpolazione lineare; per potenze inferiori a 500 cavalli asse i consumi saranno determinati per estrapolazione;

     b) per gli apparati motori a vapore alternativi gli stessi valori di cui alla lettera a), aumentati del 22 per cento;

     c) per gli apparati motori a combustione interna, grammi 180 di combustibile, da portarsi a grammi 210 per quelli di potenza superiore a 50 cavalli asse e non superiore a 500 cavalli asse e a grammi 230 per i motori di potenza fino a 50 cavalli asse.

     Qualora i consumi risultino superiori a quelli indicati ai punti a), b) e c), il contributo di ammortamento ed interesse sarà ridotto di un sessantesimo per ogni 1% di maggior consumo.

     Ai costruttori degli apparati motori a combustione interna, i cui consumi risultino inferiori a quelli indicati al punto c) verrà corrisposto per ogni cavallo asse di potenza sviluppata alle prove al banco un premio pari al 2,50% dell'imposta di fabbricazione per quintale sulla nafta per ogni grammo di minor consumo fino ad un massimo del 4% dei consumi di cui al punto c).

 

          Art. 5.

     L'art. 4 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, è abrogato.

 

          Art. 6.

     Il secondo comma dell'art. 7 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, è sostituito dal seguente:

     Ai proprietari delle navi mercantili, delle draghe, rimorchiatori pontati e pontoni di sollevamento già costruiti, sui quali saranno installati macchinari di cui al precedente comma, verrà corrisposto:

     a) per la costruzione di apparati motori completi, inclusi tutti gli ausiliari di macchina, nonchè tubolature, grigliati o pagliuoli un contributo di miglioramento nella misura della quota B - apparato motore - prevista dalla tabella n. 2, ridotta del 50%;

     b) per la costruzione dei singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari) e di apparecchi ausiliari di bordo, un contributo di miglioramento di L. 2000 al quintale.

     Il contributo di miglioramento nella misura prevista dal presente provvedimento verrà corrisposto agli apparati motori e singoli complessi costitutivi di apparato motore ed agli apparecchi ausiliari di bordo la cui costruzione sia stata iniziata dopo il 30 giugno 1945.

     Per gli apparati motori e singoli complessi costitutivi di apparato motore e per gli apparecchi ausiliari di bordo la cui costruzione sia stata ultimata nel periodo dopo il 1° luglio 1943 e il 30 giugno 1945 e che fossero in corso di costruzione al 1° luglio 1945, la misura del contributo di miglioramento sarà determinata moltiplicando i valori previsti per la quota B - apparato motore - della tabella n. 2 per il coefficiente r = 1 - 0,7K (2-K) dove K rappresenta la percentuale dello stato di avanzamento accertato dall'Ufficio di vigilanza del Ministero della marina mercantile alla data del 15 luglio 1945.

     Per gli apparati motori e singoli complessi costitutivi di apparato motore e per gli apparecchi ausiliari di bordo la cui costruzione sia stata ultimata entro il 30 giugno 1943 restano in vigore le norme contenute nel regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, e successive modifiche con esclusione di quelle di cui al presente provvedimento.

     I proprietari degli apparati motori e singoli complessi costitutivi di apparato motore e degli apparecchi ausiliari di bordo la cui costruzione sia stata iniziata prima del 1° luglio 1945 possono chiedere la conservazione del contributo di miglioramento nella misura prevista dal regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330.

 

          Art. 7.

     Il n. 3 del secondo comma dell'art. 6 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, è modificato come segue:

     3) le navi mercantili da carico dovranno avere installato e mantenere in efficienza, in corrispondenza del boccaporto di maggiori dimensioni, un picco di carico di portata sufficiente in relazione alle possibilità di impiego della nave ma in ogni caso non inferiore:

     a 20 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 1500 a 2500 tonnellate;

     a 35 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 2500 a 5000 tonnellate;

     a 50 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 5000 tonnellate.

     Allo stesso art. 6 è aggiunto il seguente comma:

     "A giudizio del Ministro per la difesa, su conforme parere del Capo di Stato Maggiore della marina militare, potranno essere concesse deroghe agli obblighi di cui al n. 2 del secondo comma del presente articolo".

 

          Art. 8.

     Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, e successive modifiche, comprese quelle di cui al presente provvedimento, sono estese ai lavori iniziati dopo il 10 giugno 1940, per la trasformazione di galleggianti e di navi da diporto in navi mercantili, draghe, rimorchiatori pontati e pontoni di sollevamento.

 

          Art. 9.

     Sono esenti dalla imposta generale sull'entrata i pagamenti per costruzioni, riparazioni, modificazioni o trasformazioni navali, nonchè per acquisto di navi estere, eseguiti dai nazionali per attuare la ricostruzione del naviglio sinistrato per cause di guerra.

     Sono altresì esenti dall'imposta i pagamenti per i lavori di recupero e rimessa in efficienza di navi mercantili affondate e sinistrate, previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686.

     La esenzione prevista dai commi precedenti, spetta anche pei pagamenti effettuati dopo l'entrata in vigore del presente decreto in forza di contratti stipulati anteriormente alla entrata in vigore del decreto stesso.

     L'esenzione è subordinata all'attestazione, da rilasciarsi dal Ministero della marina mercantile, che i contratti, in base a cui i pagamenti debbono effettuarsi, attuano gli scopi previsti dal primo e dal secondo comma del presente articolo.

     Sono anche esenti dall'imposta i pagamenti per costruzioni, riparazioni, modificazioni, e trasformazioni navali eseguite per conto di stranieri nei cantieri o stabilimenti nazionali.

 

          Art. 10.

     L'art. 15 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, è sostituito dal seguente:

     I contributi di ammortamento e di interesse e i contributi di miglioramento previsti dal presente decreto non sono concessi per le navi da destinarsi alle linee di preminente interesse nazionale contemplate dal regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002.

     La concessione di tali contributi potrà, tuttavia, essere estesa in tutto o in parte, quando ciò sia riconosciuto opportuno, anche alle navi suddette, mediante decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per il tesoro. Con tale decreto verranno apportate anche le necessarie variazioni di bilancio.

 

          Art. 11.

     Le espressioni "contributo di ammortamento" e "contributo di interesse" si intendono sostituite dalla espressione "contributo di ammortamento ed interesse".

 

          Art. 12.

     Per l'ammissione ai benefici previsti dal presente provvedimento:

     a) sarà concessa la priorità ai proprietari o comproprietari che abbiano perduto le navi o i galleggianti per qualsiasi causa di guerra o comunque connessa alla guerra a partire dal 1° settembre 1939. L'ordine di priorità sarà determinato in base alla percentuale di tonnellaggio perduto calcolato tenendo conto di quello posseduto alla data anzidetta aumentato degli incrementi eventualmente verificatisi fino all'8 settembre 1943;

     b) la priorità è limitata per ciascun proprietario o comproprietario alla costruzione di navi o galleggianti fino alla concorrenza del 50% del tonnellaggio di stazza lorda complessivamente perduto. Nel caso che il naviglio complessivamente perduto non superi 150 tonnellate di stazza lorda, la priorità sarà concessa per tutto il tonnellaggio perduto.

     Per usufruire della priorità, di cui al presente articolo, gli interessati dovranno presentare domanda di ammissione ai benefici di legge entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

 

          Art. 13.

     Il primo comma dell'art. 21 è modificato come segue:

     Per provvedere all'applicazione del presente provvedimento, sarà stanziata, in un apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della marina mercantile, la somma di L. 1.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1946-47 e la somma di L. 4.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1947-48.

 

          Art. 14.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.

 

 

Tabella n. 1

Contributo unico di ammortamento e di interesse(Lire per metro cubo)

 

Velocità alle prove

Volume globale interno in metri cubi

-- Nodi

uguale a 1500

uguale a 2500

uguale a 8000

uguale a 16.000

uguale a 28.000

uguale a 35.000

7

10.500

--

--

--

--

--

8

11.000

9.150

--

--

--

--

9

11.730

9.700

5.150

--

--

--

10

12.560

10.320

5.450

--

--

--

11

13.520

11.090

5.790

4.600

4.200

4.050

12

--

12.040

6.150

4.800

4.300

4.140

13

--

--

6.550

5.030

4.480

4.250

13,5

--

--

6.750

5.160

4.560

4.310

14

--

--

--

5.290

4.630

4.370

15

--

--

--

5.590

4.800

4.490

16 ed oltre

--

--

--

--

5.000

4.610

 

 

Tabella n. 2

 

Naviglio fino a 500 tonn.Contributo unico di ammortamento e interesse

 

Scafo allestito

Apparato motore

Tonn. di stazza lorda

Lire per tonn. s.l.

Potenza alle prove in C. A.

Lire per C. A.

uguale

o

inf.

100

43.990

uguale

o

inf.

150

7.340

 

 

 

150

42.480

 

 

 

200

7.080

 

 

 

200

41.080

 

 

 

250

6.850

 

 

 

250

39.690

 

 

 

300

6.650

 

 

 

300

38.520

 

 

 

350

6.450

 

 

 

350

37.460

 

 

 

400

6.290

 

 

 

400

36.640

 

 

 

450

6.120

 

 

 

450

35.960

 

 

 

500

5.980

 

 

 

500

35.560

 

 

 

550

5.840

 

 

 

 

 

 

 

 

600

5.720

 

 

 

 

 

 

 

 

650

5.590

 

 

 

 

 

 

 

 

700

5.460

 

 

 

 

 

ed oltre

 

 

     Per i valori intermedi interpolari.

     N. B. - Per gli apparati motori a vapore la potenza in cavalli asse è assunta uguale alla potenza indicata moltiplicata per 0,9.


[1] Ratificato dalla L. 17 aprile 1956, n. 561. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.