§ 67.4.31 – D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1945, n. 686.
Provvidenze per il recupero e la rimessa in efficienza di navi mercantili sinistrate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:19/10/1945
Numero:686


Sommario
Art. 1.      Ai proprietari, che intendono procedere alla rimessa in efficienza di navi miste e da passeggeri di stazza lorda non superiore a 15.000 tonnellate e di navi o [...]
Art. 2.      Il compenso di riparazione di cui al precedente art. 1, la cui liquidazione sarà effettuata dopo l'entrata in esercizio delle navi e dei galleggianti sinistrati, è [...]
Art. 3.      Quando la nave od il galleggiante sia stato ricuperato e reso sicuramente galleggiante, ai proprietari potrà essere concesso, a giudizio del Ministro per la marina, un [...]
Art. 4.      I proprietari i quali intendano riacquistare la proprietà dei relitti delle navi o galleggianti che, già requisiti per uso temporaneo, sono stati successivamente [...]
Art. 5.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concedere agli enti od istituti di diritto pubblico esercenti il credito navale e peschereccio, a termini delle vigenti [...]
Art. 6.      Salvo altre eventuali garanzie, il credito derivante dal finanziamento di cui al precedente art. 5 deve essere garantito da ipoteca a favore dell'ente o istituto [...]
Art. 7.      Fermo sempre il disposto del terzo comma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, perchè la garanzia sussidiaria prestata dallo [...]
Art. 8.      Alle provvidenze ed ai finanziamenti di cui al presente decreto sono applicabili le norme di cui agli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo [...]
Art. 9.      Con singoli provvedimenti, da emanarsi dal Ministro per la marina, di concerto con quello per il tesoro, i benefici previsti dal presente decreto potranno essere estesi [...]
Art. 10.      Agli effetti del conseguimento dei benefici previsti dalregio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, e successive modifiche, le motonavi a scafo di legno sono parificate [...]
Art. 11.      Per provvedere al pagamento dei compensi previsti dal presente decreto è autorizzata la spesa di L. 2500 milioni, ivi compresi gli stanziamenti ancora da effettuare [...]
Art. 12.      Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto


§ 67.4.31 – D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1945, n. 686.

Provvidenze per il recupero e la rimessa in efficienza di navi mercantili sinistrate.

(G.U. 8 novembre 1945, n. 134).

 

     Art. 1.

     Ai proprietari, che intendono procedere alla rimessa in efficienza di navi miste e da passeggeri di stazza lorda non superiore a 15.000 tonnellate e di navi o galleggianti di qualsiasi altro tipo o tonnellaggio (escluse le navi di diporto) è concesso, qualora le spese di ripristino, calcolate al momento del recupero, risultino superiori all'85 per cento dell'indennità di perdita, a qualsiasi titolo conseguibile, un compenso di riparazione nonchè un contributo nel pagamento degli interessi sui finanziamenti ottenuti, con la garanzia sussidiaria dello Stato prevista dall'art. 5 del presente decreto, da Enti od Istituti di diritto pubblico esercenti il credito navale e peschereccio.

     I lavori di rimessa in efficienza debbono essere ultimati entro il 31 dicembre 1947.

     I suddetti benefici sono estesi anche alle navi o galleggianti dei quali il ricupero oppure la riparazione erano in corso al 2 settembre 1943 ovvero siano stati iniziati dopo tale data ed ultimati o tuttora in corso di ultimazione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Dalla concessione dei benefici di cui al presente articolo sono esclusi i proprietari delle navi e galleggianti requisiti, danneggiati e rimessi in piena e completa efficienza ai termini dell'art. 47 della legge 13 luglio 1939, n. 1154, dall'Amministrazione che ha proceduto alla requisizione.

     I proprietari che intendono avvalersi delle disposizioni stabilite dal presente decreto, devono farne dichiarazione scritta entro sei mesi dalla entrata in vigore di esso al Ministero della marina, impegnandosi ad iniziare i lavori di ricupero e riparazione entro i tre mesi successivi alla dichiarazione. Scaduto infruttuosamente detto termine il Ministero potrà provvedere altrimenti alla utilizzazione del relitto, sul quale il proprietario perderà ogni eventuale diritto di rivendicazione.

 

          Art. 2.

     Il compenso di riparazione di cui al precedente art. 1, la cui liquidazione sarà effettuata dopo l'entrata in esercizio delle navi e dei galleggianti sinistrati, è costituito dalle quote sotto indicate ed è corrisposto nella misura risultante dalle tabelle allegate al presente decreto firmate dal Ministro per la marina:

     a) quota concorso spese di ricupero che non è corrisposto ove le navi e i galleggianti, a giudizio insindacabile del Ministro per la marina, siano rimasti a galla dopo il sinistro (tabella A);

     b) quota concorso spese di riparazione scafo, allestimento e relativi macchinari ausiliari (tabella B);

     c) quota concorso spese di ripristino corredi, dotazioni e pezzi di rispetto (tabella C);

     d) quota concorso spese di riparazione apparato motore e macchinari ausiliari dell'apparato motore (tabella D).

     (Omissis) [1].

     Per le navi o galleggianti di cui al terzo comma del precedente art. 1, le quote del compenso di riparazione saranno ridotte, in relazione ai minori costi dell'epoca, nella misura che sarà fissata con decreto del Ministro per la marina di concerto con quello per il tesoro.

     L'ammontare del compenso complessivo previsto dal presente articolo non potrà in alcun caso superare il 40 per cento delle spese effettuate per il ricupero e la rimessa in efficienza delle navi e galleggianti sinistrati.

     A tal fine il Ministero della marina avrà facoltà di esaminare tutti i documenti di spesa, in contraddittorio con le imprese, i cantieri e gli stabilimenti che hanno provveduto al ricupero ed alla rimessa in efficienza delle navi e galleggianti stessi.

 

 

 

Tabella A

Compenso di riparazione

Quota concorso spese di ricupero

Navi e

galleggianti

fino

a

100

tonn.

stazza

lorda

L.

6500

per tonn.

stazza

lorda

"

"

da

101

a

300

"

"

"

"

6000

"

"

"

"

"

da

301

a

500

"

"

"

"

5500

"

"

"

"

"

da

501

a

1000

"

"

"

"

5000

"

"

"

"

"

da

1001

a

2000

"

"

"

"

4000

"

"

"

"

"

da

2001

a

15000

"

"

"

"

3000

"

"

"

 

 

ed oltre

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella B

Compenso di riparazione

Quota concorso spese di riparazione scafo ed allestimento e relativi macchinari ausiliari

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ogni quintale di legno messo a posto

Per ogni quintale di materiale metallico messo a posto

Peso massimo per ogni tonnellata

 

 

 

 

 

 

 

 

Lire

Lire

Q.li

Navi e

galleggianti

fino

a

100

tonn.

stazza

lorda

2000

2500

2,9

"

"

da

101

a

300

"

"

"

2000

2500

2,7

"

"

da

301

a

500

"

"

"

2000

2500

2,5

"

"

da

501

a

1000

"

"

"

1800

2500

2,3

"

"

da

1001

a

1500

"

"

"

1600

2100

2,1

"

"

da

1501

a

2000

"

"

"

1600

2100

1,9

"

"

da

2001

a

3000

"

"

"

1400

1900

1,6

"

"

da

3001

a

15000

"

"

"

1400

1999

1,3

 

 

ed oltre

 

 

 

 

 

 

Tabella C

Compenso di riparazione

Quota concorso spese rispristino corredi, dotazioni, pezzi rispetto

Navi e

galleggianti

fino

a

100

tonn.

stazza

lorda

L.

1600

per tonn.

stazza

lorda

"

"

da

501

a

1000

"

"

"

"

1700

"

"

"

"

"

da

1001

a

2000

"

"

"

"

1900

"

"

"

"

"

da

2001

a

15000

"

"

"

"

2000

"

"

"

 

 

ed oltre

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella D

Compenso di riparazione

Quota concorso spese riparazione apparato motore ed apparecchi ausiliari dell'apparato motore

Potenza

fino

a

100

C.A.

o

C.I.

L.

4000

a

C.A.

o

C.I.

"

da

101

a

300

"

 

"

"

3800

 

"

 

"

"

da

301

a

500

"

 

"

"

3600

 

"

 

"

"

da

501

a

1000

"

 

"

"

3400

 

"

 

"

"

da

1001

a

2000

"

 

"

"

3200

 

"

 

"

 

ed oltre

2000

"

 

"

"

3000

 

"

 

"

     Lo stanziamento per ciascun esercizio finanziario non dovrà essere in nessun caso superato; gli eventuali residui andranno in aumento degli stanziamenti degli anni successivi.

 

          Art. 3.

     Quando la nave od il galleggiante sia stato ricuperato e reso sicuramente galleggiante, ai proprietari potrà essere concesso, a giudizio del Ministro per la marina, un acconto non superiore all'80 per cento della quota concorso spese di ricupero.

     Quando lo stato d'avanzamento dei lavori di riparazione, accertato dagli uffici di vigilanza del Registro Italiano Navale, abbia raggiunto, rispettivamente, il 50 per cento, il 75 per cento ed il 95 per cento, ai proprietari delle navi e galleggianti potranno esser concessi, a giudizio del Ministro per la marina, acconti pari, rispettivamente, al 35 per cento, al 60 per cento ed al 75 per cento delle quote b), c) e d) del compenso di riparazione.

 

          Art. 4.

     I proprietari i quali intendano riacquistare la proprietà dei relitti delle navi o galleggianti che, già requisiti per uso temporaneo, sono stati successivamente requisiti per acquisto, a termini dell'art. 2 del regio decreto 22 dicembre 1941, n. 1601, e dell'art. 1 del regio decreto 2 febbraio 1943, n. 127, dovranno corrispondere una somma pari al 15 per cento dell'ammontare dell'indennità ad essi spettante a termini della legge 13 luglio 1939, n. 154, e rimborsare le spese per ricupero e per riparazioni, eventualmente sostenute dall'Amministrazione che ha proceduto alla requisizione [2].

     Nel caso di requisizione per uso temporaneo, l'indennità di perdita o di avaria a carico dell'Amministrazione, spettante ai proprietari delle navi o galleggianti, non potrà superare per qualsiasi titolo di spesa o perdite subite, l'85 per cento del valore della nave o del galleggiante alla data del sinistro, valore da determinarsi dal Ministero della marina, secondo le norme di cui alla legge 13 luglio 1939, n. 1154.

     Le spese per i lavori di ricupero e di riparazione sostenute dal Ministero della marina non potranno perciò superare tale valore. Qualora le spese abbiano superato il valore predetto, l'Amministrazione ha diritto al rimborso della maggior somma erogata. Resta in ogni modo fermo l'obbligo dell'Amministrazione alla corresponsione delle quote b) e c) del compenso di requisizione parte A), per il periodo nel quale la nave sinistrata è rimasta inutilizzata per l'esecuzione dei lavori di riparazione, e in ogni caso per un periodo non superiore a 720 giorni a decorrere dalla data dell'evento di guerra, che ha provocato il sinistro della nave [3].

     Nel caso in cui i proprietari si avvalgano dei benefici previsti dal presente decreto, la somma dell'indennità di perdita o di avaria, pari all'85% del valore della nave alla data del sinistro, e del compenso di riparazione non potrà in alcun caso superare il costo di ricostruzione [4].

     Tale norma si applica anche nei casi considerati dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 668, di trasferimento della proprietà di navi abbandonate allo Stato [5].

     Le controversie eventualmente insorte sulla necessità ed entità dei lavori e sui costi relativi sono deferite ad un Collegio arbitrale composto da un rappresentante dell'Amministrazione, da un rappresentante dell'armatore e da un terzo arbitro nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale competente.

     L'arbitrato del Collegio è disciplinato dalle norme del titolo VIII, libro IV, del Codice di procedura civile.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle navi noleggiate dalle Amministrazioni dello Stato nel caso che le Amministrazioni stesse si siano avvalse delle facoltà previste dall'art. 5 del regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, ed a quelle assicurate contro i rischi di guerra di cui alla legge 3 aprile 1941, n. 499, per la parte ad esse applicabile: in tal caso va preso per base il valore assicurato in polizza.

 

          Art. 5.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concedere agli enti od istituti di diritto pubblico esercenti il credito navale e peschereccio, a termini delle vigenti disposizioni legislative, la garanzia sussidiaria dello Stato, fino all'importo complessivo di 3500 milioni, per i finanziamenti da concedersi per il ricupero e la rimessa in efficienza delle navi e galleggianti, di cui al presente decreto. Tale garanzia sarà concessa sulla base dei documenti giustificativi delle spese già sostenute e dei preventivi delle spese da sostenere, predisposti dagli enti ricuperatori, dai cantieri o stabilimenti ed approvati dal Ministero della marina previa deduzione del compenso di riparazione previsto dall'art. 2 del presente decreto.

     I finanziamenti di cui al precedente comma sono autorizzati dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la marina, previo parere del Comitato previsto nell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

     I detti finanziamenti avranno durata non eccedente i cinque anni, e il contributo nel pagamento degli interessi sarà corrisposto in misura non eccedente il 3 per cento annuo, per un periodo non maggiore di quattro anni per ogni operazione.

     Il contributo d'interesse è corrisposto nei limiti previsti dal presente articolo anche ai proprietari ammessi al beneficio del compenso di riparazione che provvedano con mezzi finanziari propri, in tutto od in parte, alla rimessa in efficienza delle navi e galleggianti sinistrati. Detto contributo sarà pagato, con decorrenza dalla data d'entrata in esercizio delle navi o galleggianti, a rate semestrali posticipate e sarà calcolato per il primo anno sulla base delle spese sostenute dai proprietari e controllate dal Ministero della marina, e per i tre anni successivi sulla base di tale ammontare ridotto ogni anno del 25 per cento.

 

          Art. 6.

     Salvo altre eventuali garanzie, il credito derivante dal finanziamento di cui al precedente art. 5 deve essere garantito da ipoteca a favore dell'ente o istituto finanziatore sulle navi o galleggianti al cui ricupero e rimessa in efficienza è destinato il finanziamento stesso.

     Alla pubblicità dell'ipoteca si procede senza alcuna spesa, ai termini degli articoli 565 e seguenti del Codice della navigazione.

     Qualora la nave o galleggiante sia stato cancellato dalla matricola o registro d'iscrizione dovrà essere ripristinata la preesistente iscrizione.

     Il credito derivante dal finanziamento ha inoltre privilegio sui macchinari ed altre attrezzature, costruiti o in costruzione, da installare sulla nave o galleggiante di cui sopra.

     Detto privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi; esso è preferito ad ogni altro diritto di prelazione, ad eccezione di quelli derivanti dai privilegi o pegni preesistenti alla annotazione di cui al successivo comma, i quali conservano la loro priorità rispetto al privilegio anzidetto.

     Il privilegio di cui sopra deve essere annotato, a richiesta dell'istituto od ente finanziatore, senza spese, nel registro di cui all'articolo 1524 del Codice civile presso il Tribunale competente in relazione alla località nella quale si trovano i macchinari o attrezzature stessi e di esso sarà dato avviso mediante inserzione nel Foglio annunzi legali della provincia.

     L'ipoteca ed il privilegio s'intendono costituiti anche a favore dello Stato, per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

 

          Art. 7.

     Fermo sempre il disposto del terzo comma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, perchè la garanzia sussidiaria prestata dallo Stato ai sensi del precedente art. 5 diventi operativa e lo Stato sia tenuto al pagamento immediato del residuo credito dell'ente o istituto, sarà sufficiente che abbia avuto corso la escussione della nave o galleggiante ipotecato e delle cose sottoposte a privilegio a termini del precedenteart. 6.

     Inoltre la detta garanzia sussidiaria diventa ugualmente operativa, e lo Stato è tenuto al pagamento immediato del residuo credito dell'ente o istituto finanziatore nei casi seguenti:

     a) ogni qualvolta abbia avuto luogo la perdita totale della nave o galleggiante ipotecato per quella parte del credito dell'ente o istituto finanziatore che non fosse coperta dalla indennità di assicurazione;

     b) ogni qualvolta la nave o galleggiante abbia formato oggetto di cattura o di procedimenti cautelativi od esecutivi fuori delle acque territoriali, dopo trascorsi sei mesi dalla cattura o dall'inizio di detti procedimenti.

 

          Art. 8.

     Alle provvidenze ed ai finanziamenti di cui al presente decreto sono applicabili le norme di cui agli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

     Le agevolazioni fiscali di cui all'art. 12 del suddetto decreto si intendono applicabili anche agli atti e contratti con i quali vengono concessi o ceduti i compensi di riparazione di cui al presente decreto, nonchè alle formalità ipotecarie marittime.

 

          Art. 9.

     Con singoli provvedimenti, da emanarsi dal Ministro per la marina, di concerto con quello per il tesoro, i benefici previsti dal presente decreto potranno essere estesi anche alle navi miste e da passeggeri di stazza lorda superiore alle 15.000 tonnellate.

 

          Art. 10.

     Agli effetti del conseguimento dei benefici previsti dalregio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, e successive modifiche, le motonavi a scafo di legno sono parificate ai motovelieri a scafo di legno.

 

          Art. 11.

     Per provvedere al pagamento dei compensi previsti dal presente decreto è autorizzata la spesa di L. 2500 milioni, ivi compresi gli stanziamenti ancora da effettuare sulla autorizzazione di cui all'art. 21 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330. La indicata somma di L. 2500 milioni sarà stanziata nel bilancio di previsione del Ministero della marina in ragione di:

750

milioni

per

l'esercizio

finanziario

1945-46

1000

"

"

"

"

1946-47

750

"

"

"

"

1947-48

     Lo stanziamento per ciascun esercizio finanziario non dovrà essere in nessun caso superato; gli eventuali residui andranno in aumento degli stanziamenti degli anni successivi.

 

          Art. 12.

     Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.


[1] Comma abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1151.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 8 luglio 1950, n. 728.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 8 luglio 1950, n. 728.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 8 luglio 1950, n. 728.

[5] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 8 luglio 1950, n. 728.