§ 67.4.4a - Legge 8 luglio 1950, n. 728.
Modificazioni alle norme relative alla requisizione del naviglio mercantile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:08/07/1950
Numero:728


Sommario
Art. 1.      L'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 2 febbraio 1943, n. 127, è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, è così modificato
Art. 3.      L'art. 3 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 668, è abrogato


§ 67.4.4a - Legge 8 luglio 1950, n. 728. [1]

Modificazioni alle norme relative alla requisizione del naviglio mercantile.

(G.U. 19 settembre 1950, n. 215).

 

 

     Art. 1.

     L'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 2 febbraio 1943, n. 127, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Dal giorno in cui si è verificato l'evento di guerra cui si riferisce il precedente comma al giorno in cui ha luogo la requisizione per acquisto, saranno corrisposte all'armatore o al proprietario della nave o del galleggiante le sole quote b) e c) della parte A) della indennità di requisizione prevista dal seguente art. 30. Le predette quote b) e c) non potranno essere in ogni caso corrisposte per un periodo superiore ai 720 giorni a partire dalla data dell'evento di guerra, che ha determinato il sinistro, e dalla quale è cessata la corresponsione della intera parte A) del compenso di requisizione".

 

          Art. 2.

     L'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, è così modificato:

     "Al comma primo sono soppresse le parole "allo scopo di avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto".

     L'ultimo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente:

     "Resta in ogni modo fermo l'obbligo dell'Amministrazione alla corresponsione delle quote b) e c) del compenso di requisizione parte A), per il periodo nel quale la nave sinistrata è rimasta inutilizzata per l'esecuzione dei lavori di riparazione, e in ogni caso per un periodo non superiore a 720 giorni a decorrere dalla data dell'evento di guerra, che ha provocato il sinistro della nave.

     Nel caso in cui i proprietari si avvalgano dei benefici previsti dal presente decreto, la somma dell'indennità di perdita o di avaria, pari all'85% del valore della nave alla data del sinistro, e del compenso di riparazione non potrà in alcun caso superare il costo di ricostruzione.

     Tale norma si applica anche nei casi considerati dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 668, di trasferimento della proprietà di navi abbandonate allo Stato".

 

          Art. 3.

     L'art. 3 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 668, è abrogato.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.