§ 67.4.9 – L. 16 dicembre 1928, n. 3042.
Istituzione di "Uffici movimento ufficiali" della marina mercantile presso le capitanerie di porto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:16/12/1928
Numero:3042


Sommario
Art. 1.      Presso le capitanerie di porto che hanno o avranno un Ufficio di collocamento per la gente di mare è istituito un "Ufficio movimento ufficiali" diretto e gestito [...]
Art. 2.      Al funzionamento di ciascun "Ufficio movimento ufficiali" provvede il comandante del porto o un suo delegato, assistito da un rappresentante della federazione fascista [...]
Art. 3.      Ciascun "Ufficio movimento ufficiali" curerà la tenuta di un "albo degli ufficiali e allievi ufficiali disponibili in attesa di imbarco" corredato da tutti i dati [...]
Art. 4.      Qualsiasi ufficiale o allievo ufficiale che intenda prendere imbarco sopra qualunque nave mercantile nazionale deve essere inscritto in uno degli albi di cui al [...]
Art. 5.      Quale che sia il compartimento marittimo cui appartiene o il luogo di propria residenza, l'ufficiale o allievo ufficiale ha facoltà di chiedere la inscrizione nell'albo [...]
Art. 6.      Per formare o completare lo stato maggiore delle proprie navi l'armatore ha facoltà di scelta fra tutti gli iscritti nei diversi albi quale che sia il porto [...]
Art. 7.      La inscrizione nell'albo verrà fatta d'ufficio secondo l'ordine della presentazione della domanda che deve essere accompagnata dal deposito del libretto di [...]
Art. 8.      L'Ufficio movimento ufficiali di Genova avrà anche funzioni di Ufficio centrale
Art. 9.      Il collocamento degli ufficiali e allievi ufficiali è gratuito
Art. 10.      L'armatore o il capitano che imbarchino ufficiali o allievi ufficiali senza far ricorso agli Uffici movimento incorreranno nella pena della ammenda di lire 200.000 per [...]
Art. 11.      Sono estese al collocamento degli ufficiali e allievi ufficiali le disposizioni contenute negli articoli 4,5,6,7,8,9,10,11e12 del decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031
Art. 12.      Le disposizioni della presente legge non hanno vigore nei riguardi delle ditte armatrici i cui rapporti col personale sono stabiliti in virtù di regolamenti organici [...]


§ 67.4.9 – L. 16 dicembre 1928, n. 3042. [1]

Istituzione di "Uffici movimento ufficiali" della marina mercantile presso le capitanerie di porto.

(G.U. 9 gennaio 1928, n. 7).

 

     Art. 1.

     Presso le capitanerie di porto che hanno o avranno un Ufficio di collocamento per la gente di mare è istituito un "Ufficio movimento ufficiali" diretto e gestito dall'autorità portuaria.

     L'imbarco degli ufficiali e degli allievi ufficiali sia di coperta che di macchina dovrà operarsi esclusivamente per il tramite di tale ufficio.

 

          Art. 2.

     Al funzionamento di ciascun "Ufficio movimento ufficiali" provvede il comandante del porto o un suo delegato, assistito da un rappresentante della federazione fascista autonoma degli addetti ai trasporti marittimi ed aerei e da un rappresentante della confederazione nazionale fascista delle imprese trasporti marittimi ed aerei.

     I rappresentanti delle predette Organizzazioni hanno voto consultivo.

 

          Art. 3.

     Ciascun "Ufficio movimento ufficiali" curerà la tenuta di un "albo degli ufficiali e allievi ufficiali disponibili in attesa di imbarco" corredato da tutti i dati informativi che il Ministro per le comunicazioni avrà facoltà di stabilire.

 

          Art. 4.

     Qualsiasi ufficiale o allievo ufficiale che intenda prendere imbarco sopra qualunque nave mercantile nazionale deve essere inscritto in uno degli albi di cui al precedente articolo.

 

          Art. 5.

     Quale che sia il compartimento marittimo cui appartiene o il luogo di propria residenza, l'ufficiale o allievo ufficiale ha facoltà di chiedere la inscrizione nell'albo presso quell'ufficio movimento che riterrà più opportuno.

     E' però vietata la inscrizione presso più di un ufficio.

 

          Art. 6.

     Per formare o completare lo stato maggiore delle proprie navi l'armatore ha facoltà di scelta fra tutti gli iscritti nei diversi albi quale che sia il porto d'inscrizione o di armamento della nave o quello in cui la nave si trovi indipendentemente dall'ordine di inscrizione, con preferenza a coloro che appartengono al partito nazionale fascista e ai sindacati fascisti.

     L'ufficiale o allievo ufficiale richiesto ha facoltà di aderire o meno allo imbarco.

 

          Art. 7.

     La inscrizione nell'albo verrà fatta d'ufficio secondo l'ordine della presentazione della domanda che deve essere accompagnata dal deposito del libretto di matricolazione e corredata di tutti i dati informativi che verranno stabiliti dal Ministro per le comunicazioni.

     Non appena avvenuto l'imbarco dell'ufficiale o allievo ufficiale il relativo nome verrà cancellato dall'albo dei disponibili.

 

          Art. 8.

     L'Ufficio movimento ufficiali di Genova avrà anche funzioni di Ufficio centrale.

     All'ufficio suddetto, in quanto funzionante come organo centrale, i singoli "Uffici movimento" daranno immediatamente notizia di ciascuna iscrizione e cancellazione effettuata nel proprio albo e ciò anche agli effetti del divieto di cui all'art. 5.

 

          Art. 9.

     Il collocamento degli ufficiali e allievi ufficiali è gratuito.

     Per l'imbarco però di ciascun ufficiale e allievo ufficiale di tali uffici riscuoteranno dagli armatori una quota da stabilirsi dal Ministro per le comunicazioni.

     I fondi provenienti dalla riscossione delle somme suddette saranno devoluti per il funzionamento degli Uffici movimento.

 

          Art. 10.

     L'armatore o il capitano che imbarchino ufficiali o allievi ufficiali senza far ricorso agli Uffici movimento incorreranno nella pena della ammenda di lire 200.000 per ogni ufficiale o allievo ufficiale irregolarmente imbarcato [2].

     Alla stessa pena soggiaceranno l'ufficiale o l'allievo ufficiale i quali abbiano accettato l'imbarco non per il tramite dell'Ufficio movimento.

     La pena sarà irrogata dal pretore con la procedura di cui all'art. 298 e seguenti del codice di procedura penale.

 

          Art. 11.

     Sono estese al collocamento degli ufficiali e allievi ufficiali le disposizioni contenute negli articoli 4,5,6,7,8,9,10,11e12 del decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031.

 

          Art. 12.

     Le disposizioni della presente legge non hanno vigore nei riguardi delle ditte armatrici i cui rapporti col personale sono stabiliti in virtù di regolamenti organici approvati con decreto del Ministro per le comunicazioni o stipulati fra Associazioni riconosciute a norma dellalegge 3 aprile 1926, n. 563.


[1] Abrogata dall'art. 13 del D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231.

[2] L’importo dell’ammenda di cui al presente comma è stato così da ultimo modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.