§ 58.3.66 - D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231.
Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.3 collocamento
Data:18/04/2006
Numero:231


Sommario
Art. 1.  Finalità e campo di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Principi generali
Art. 4.  Indirizzo e coordinamento
Art. 5.  Servizi di collocamento
Art. 6.  Funzioni e competenze dei servizi di collocamento
Art. 7.  Anagrafe della gente di mare
Art. 8.  Scheda professionale e classificazione del personale
Art. 9.  Dichiarazione di disponibilità
Art. 10.  Borsa continua del lavoro marittimo
Art. 11.  Assunzione della gente di mare
Art. 12.  Regime sanzionatorio
Art. 13.  Abrogazioni
Art. 14.  Disposizioni transitorie
Art. 15.  Disposizioni finali


§ 58.3.66 - D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231.

Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.

(G.U. 13 luglio 2006, n. 161)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 1-bis, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;

     Visti gli articoli 113-135 del codice della navigazione;

     Visto il regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;

     Vista la legge 16 dicembre 1928, n. 3042;

     Visto il decreto del Ministro della marina mercantile in data 22 novembre 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 1969;

     Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135;

     Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324;

     Vista la convenzione OIL n. 179 del 1996;

     Visto il decreto del Ministro della marina mercantile in data 13 ottobre 1992, n. 584;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, concernente regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 marzo 2006;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;

     Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità e campo di applicazione

     1. Le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano il collocamento dei lavoratori marittimi appartenenti alla gente di mare e sono finalizzate, in attuazione dei principi stabiliti in materia dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, alla razionalizzazione delle procedure ed alla realizzazione di servizi in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche mediante l'impiego delle tecnologie informatiche.

     2. Il presente regolamento disciplina l'arruolamento dei lavoratori marittimi appartenenti alla gente di mare disponibili a prestare servizio a bordo di navi italiane per conto di un armatore o società di armamento. Lo stesso non si applica al personale delle imprese di appalto che non fa parte dell'equipaggio pur essendo soggetto alla gerarchia di bordo. Per l'arruolamento dei lavoratori marittimi extracomunitari resta fermo quanto previsto dalla legislazione speciale vigente, con particolare riferimento alla disciplina delle navi iscritte nel registro internazionale italiano.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) «gente di mare»: il personale marittimo di cui all'articolo 115 del codice della navigazione;

     b) «armatore»: la persona fisica o il soggetto giuridico che esercita l'impresa di navigazione ai sensi dell'articolo 265 del codice della navigazione;

     c) «servizi di collocamento della gente di mare»: gli uffici di collocamento di cui all'articolo 5, comma 1, nel prosieguo denominati «uffici di collocamento della gente di mare», ovvero gli organismi autorizzati all'esercizio dell'intermediazione nel lavoro marittimo, di cui alle lettere g) e h);

     d) «anagrafe della gente di mare»: l'elenco dei lavoratori marittimi con cittadinanza italiana o comunitaria disponibili ad arruolarsi per prestare servizio a bordo di navi italiane, costituito quale sezione speciale dell'elenco anagrafico dei lavoratori, di cui agli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;

     e) «scheda professionale»: documento che contiene i dati anagrafici e professionali del personale marittimo di cui alla lettera a);

     f) «borsa del lavoro marittimo»: sistema aperto di incontro tra domanda ed offerta di lavoro del settore marittimo, finalizzato a favorire la maggiore efficienza e trasparenza del mercato del lavoro marittimo;

     g) «enti bilaterali del lavoro marittimo»: gli organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni nazionali degli armatori e dei lavoratori marittimi quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro marittimo attraverso: l'intermediazione nell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro marittimo; la gestione delle procedure di collocamento; il monitoraggio delle attività e dei servizi di cui al presente regolamento;

     h) «comitato centrale per il coordinamento in materia di collocamento della gente di mare»: Comitato istituito ai sensi dell'articolo 5;

     i) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali abilita gli enti bilaterali del lavoro marittimo e le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, allo svolgimento dell'attività di intermediazione.

 

     Art. 3. Principi generali

     1. Il fine di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti per migliorare le opportunità di reclutamento degli inoccupati e disoccupati, come definiti dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2001, n. 181, è perseguito attraverso i principi e le iniziative di seguito elencati:

     a) viene istituita l'anagrafe nazionale della gente di mare, nella quale sono registrati i lavoratori marittimi in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per prestare servizio di navigazione;

     b) viene costituita la Borsa nazionale del lavoro marittimo, nell'ambito della Borsa continua del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

     c) viene introdotto il principio dell'assunzione diretta con obbligo di comunicazione contestuale al servizio di collocamento marittimo, fatte salve le eccezioni espressamente previste;

     d) viene abolito il regime di collocamento obbligatorio e stabiliti i principi per l'individuazione degli operatori privati abilitati a fornire servizi di intermediazione nel settore marittimo;

     e) viene introdotto un sistema di monitoraggio per migliorare la conoscenza dei fenomeni specifici del settore ed a supporto di mirate politiche attive del lavoro;

     f) viene rivisto il regime sanzionatorio, in analogia con quanto previsto agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

     g) vengono abrogate le disposizioni incompatibili con la nuova regolamentazione del collocamento del lavoro marittimo.

 

Titolo II

ORGANISMI E PROCEDURE DEL COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE

 

Capo I

Organismi del collocamento della gente di mare

 

     Art. 4. Indirizzo e coordinamento

     1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato centrale per il coordinamento in materia di collocamento della gente di mare, d'intesa con le regioni e province autonome nelle materie di loro competenza, esercita le funzioni di indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche dell'impiego nel settore marittimo, con particolare riferimento: al coordinamento dei servizi di collocamento della gente di mare; alla cooperazione internazionale e alle attività di prevenzione e studio sulle emergenze occupazionali e sociali; alla partecipazione all'elaborazione in sede internazionale della normativa di competenza; alle iniziative di contrasto al lavoro sommerso; alle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro nel settore marittimo; all'osservatorio del mercato del lavoro marittimo.

 

     Art. 5. Servizi di collocamento

     1. Il collocamento della gente di mare è esercitato dagli uffici di collocamento della gente di mare, già istituiti ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno posti alle dipendenze funzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 5.

     2. Possono inoltre essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di intermediazione a favore dei propri associati, nonchè, mediante convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allo svolgimento di tutti gli adempimenti e le certificazioni affidati ai competenti uffici di collocamento della gente di mare, gli enti bilaterali del lavoro marittimo, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione con la borsa del lavoro marittimo.

     3. Con autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono svolgere attività di collocamento della gente di mare anche le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i requisiti e le modalità per il rilascio della predetta autorizzazione.

     4. Per l'esercizio delle funzioni consultive in ordine alla promozione, all'indirizzo e al coordinamento di cui al precedente articolo 4, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, viene istituito, all'interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito della Direzione generale del mercato del lavoro, un apposito comitato, denominato «Comitato centrale per il coordinamento in materia di collocamento della gente di mare». Nella composizione del Comitato dovrà essere assicurata una adeguata rappresentanza delle regioni e la partecipazione di un rappresentante del Ministero dell'istruzione, università e ricerca. Ai componenti del suddetto Comitato non spetta alcun rimborso spese o indennità di missione. Al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.

     5. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d) della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, vengono definite la struttura, l'organizzazione degli uffici, la dotazione organica e le modalità di funzionamento degli uffici di collocamento della gente di mare, ubicati presso le autorità marittime ma funzionalmente dipendenti che operano alle dipendenze funzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in relazione alle finalità previste dal presente regolamento.

 

     Art. 6. Funzioni e competenze dei servizi di collocamento

     1. Gli uffici di collocamento della gente di mare di cui all'articolo 5, comma 1, svolgono le seguenti funzioni:

     a) gestione degli elenchi anagrafici dei lavoratori marittimi disponibili all'arruolamento;

     b) gestione della scheda professionale dei lavoratori inseriti nell'elenco anagrafico;

     c) accertamento e verifica dello stato di disoccupazione e della disponibilità al lavoro marittimo;

     d) preselezione ed incontro tra domanda e offerta di lavoro;

     e) registrazione delle comunicazioni obbligatorie degli armatori in materia di arruolamento;

     f) monitoraggio statistico delle consistenze e dei flussi di lavoro marittimo.

     2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e sempre che sia stata concessa l'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 5, il Comitato centrale per il coordinamento in materia di collocamento della gente di mare, può stipulare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con gli enti bilaterali del lavoro marittimo una convenzione avente per oggetto l'affidamento delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1. La convenzione definisce, altresì, le modalità di raccordo tra gli enti bilaterali e gli uffici di collocamento della gente di mare, al fine di assicurare le caratteristiche unitarie dell'anagrafe e della scheda professionale e lo sviluppo della borsa nazionale del lavoro marittimo.

 

Capo II

Procedure del collocamento della gente di mare

 

     Art. 7. Anagrafe della gente di mare

     1. I cittadini italiani o comunitari, di età non inferiore ai sedici anni, che abbiano adempiuto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 119 del codice della navigazione, che intendono avvalersi dei servizi di collocamento per l'arruolamento della gente di mare, sono inseriti a cura dell'ufficio di collocamento di cui all'articolo 5, comma 1, del luogo del loro domicilio, in una sezione speciale dell'elenco anagrafico dei lavoratori, di cui agli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442.

     2. Possono altresì essere inseriti nel medesimo elenco di cui al comma 1 gli allievi degli Istituti tecnici nautici e degli Istituti professionali ad indirizzo marittimo.

     3. Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita la potestà genitoriale o la tutela.

     4. [Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene definito il modello di comunicazione, il formato di trasmissione e il sistema di classificazione dei dati contenuti nell'elenco anagrafico della gente di mare, nonchè le modalità di collegamento con le matricole della gente di mare di cui agli articoli 118 e seguenti del codice della navigazione] [1].

     5. L'elenco anagrafico della gente di mare è aggiornato su istanza dell'interessato ovvero d'ufficio nei seguenti casi:

     a) per superamento dei limiti massimi di età, salvo i casi di deroga consentiti dalle disposizioni vigenti;

     b) per morte dell'interessato;

     c) nel caso di perdita dei requisiti e di cancellazione dalle matricole;

     d) per abbandono dell'attività marittima o per indisponibilità all'imbarco prolungata per oltre due anni;

     e) sulla base delle comunicazioni obbligatorie da parte degli armatori, di cui all'articolo 11.

 

     Art. 8. Scheda professionale e classificazione del personale

     1. [Con il decreto di cui al precedente articolo 7, comma 4, viene altresì definito il modello di comunicazione, il formato di trasmissione e il sistema di classificazione dei dati relativi ai lavoratori marittimi da inserire nella scheda professionale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442] [2].

     2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono definite le qualifiche professionali del personale marittimo ed i relativi requisiti minimi in raccordo con quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalla sua normativa di attuazione. Fino all'emanazione del predetto decreto le qualifiche professionali del personale marittimo ed i relativi requisiti minimi sono indicati nell'allegato al presente regolamento [3].

 

     Art. 9. Dichiarazione di disponibilità

     1. Il lavoratore marittimo, registrato nell'elenco anagrafico, allorchè sia privo di lavoro ed immediatamente disponibile all'imbarco, deve manifestare la propria disponibilità agli uffici di collocamento della gente di mare di cui all'articolo 5, comma 1, mediante la consegna o l'invio di una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti i precedenti lavorativi, la qualifica professionale con la quale intende imbarcarsi, nonchè l'immediata disponibilità a svolgere attività marittima.

     2. A seguito della dichiarazione di disponibilità gli uffici di collocamento della gente di mare provvedono a darne diffusione in ambito nazionale, avvalendosi dei servizi della borsa continua del lavoro marittimo, di cui all'articolo 10.

     3. La permanenza nella condizione di cui al comma 1 deve essere verificata dagli uffici di collocamento della gente di mare con le seguenti modalità:

     a) sulla base di colloqui periodici da attivarsi entro tre mesi dalla dichiarazione di disponibilità;

     b) sulla base delle comunicazioni degli armatori di cui all'articolo 11.

     4. Entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore marittimo rinnova la dichiarazione di disponibilità di cui al comma 1 ai servizi di collocamento.

 

     Art. 10. Borsa continua del lavoro marittimo [4]

     [1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nell'ambito della Borsa continua del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, viene costituita una sezione speciale per il lavoro marittimo, con lo scopo di realizzare un sistema aperto per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore marittimo su tutto il territorio nazionale.

     2. La Borsa del lavoro marittimo comprende:

     a) gli uffici di collocamento della gente di mare;

     b) gli enti bilaterali del lavoro marittimo;

     c) le università, gli istituti scolastici e gli enti di formazione e addestramento ad indirizzo marittimo e nautico.

     3. La Borsa del lavoro marittimo è alimentata da tutte le informazioni degli operatori, di cui al comma 2, operanti nel diffondere e consultare le informazioni sulla domanda di lavoro non soddisfatta e sull'offerta di lavoro disponibile su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea. Essa in particolare persegue:

     a) lo scambio delle offerte e delle domande di lavoro;

     b) la trasparenza e la circolazione delle informazioni per quanto riguarda i mercati del lavoro locali;

     c) l'integrazione dei servizi pubblici e privati, autorizzati, presenti nel territorio;

     d) il monitoraggio del mercato del lavoro marittimo;

     e) la cooperazione per la definizione degli standard di interoperabilità e per la gestione delle relative infrastrutture.

     4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può stipulare apposita convenzione con gli enti bilaterali del lavoro marittimo per l'affidamento della gestione della Borsa continua del lavoro, con oneri a carico degli enti medesimi. Con la convenzione vengono definiti:

     a) i requisiti e le modalità di adesione degli organismi di cui al comma 2;

     b) gli obiettivi operativi;

     c) le attività;

     d) i servizi erogati;

     e) gli organismi di direzione e coordinamento.]

 

     Art. 11. Assunzione della gente di mare

     1. Gli armatori e le società di armamento procedono all'arruolamento della gente di mare mediante assunzione diretta. Dell'avvenuta assunzione sono tenuti a dare comunicazione contestuale agli uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco.

     2. La comunicazione di assunzione diretta deve contenere:

     a) le generalità dell'armatore e della società di armamento;

     b) il nome e il numero della nave sulla quale l'arruolato presta servizio;

     c) le generalità dell'arruolato e la sua posizione anagrafica;

     d) l'avvenuta registrazione nei documenti di bordo;

     e) la qualifica e le mansioni dell'arruolato;

     f) la tipologia di contratto stipulato, la decorrenza e la durata;

     g) la forma e la misura della retribuzione;

     h) il luogo e la data di conclusione del contratto;

     i) l'indicazione del contratto collettivo di lavoro qualora applicato;

     l) una dichiarazione del datore di lavoro che attesti il rispetto di tutte le clausole del CCNL di categoria in materia di assunzione dei lavoratori.

     3. L'armatore e la società di armamento, inoltre, sono tenuti a comunicare agli uffici di collocamento della gente di mare, nel cui ambito territoriale si è verificato l'imbarco, entro cinque giorni la cessazione del rapporto di lavoro nel caso di rapporto a tempo indeterminato.

     4. Restano ferme tutte le norme del codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione in materia di procedure di arruolamento e di stipula del contratto di lavoro per il tramite delle Capitanerie di porto.

     5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, vengono definiti le modalità di comunicazione dei dati di cui ai commi 2 e 3 agli altri uffici interessati.

     6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali del settore marittimo possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dagli armatori e dalle società di armamento, comunque non superiore al 12 per cento, sia riservata ai lavoratori svantaggiati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, stabilendo i requisiti di accesso, le percentuali di riserva e le modalità di adempimento. E' preclusa in ogni caso l'assunzione ai lavoratori non in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro per essere ammessi a prestare servizio di navigazione.

 

     Art. 12. Regime sanzionatorio

     1. Restano ferme le disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 18, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 13. Abrogazioni

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

     a) gli articoli 125 e 126 del codice della navigazione;

     b) il regio decreto legge 24 maggio 1925, n. 1031, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;

     c) la legge 16 dicembre 1928, n. 3042;

     d) il decreto del Ministro della marina mercantile 22 novembre 1968;

     e) il decreto del Ministro della marina mercantile 13 ottobre 1992, n. 584.

 

     Art. 14. Disposizioni transitorie

     1. In sede di prima applicazione del presente regolamento i lavoratori marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare sono tenuti a presentarsi presso l'ufficio di collocamento competente per territorio entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per rendere la dichiarazione di disponibilità di cui all'articolo 9. Le autorità marittime provvedono a garantire adeguate forme di pubblicità del predetto obbligo. La presentazione e la dichiarazione di disponibilità comportano la registrazione del lavoratore nell'elenco anagrafico e la compilazione della scheda professionale. La mancata presentazione e dichiarazione di disponibilità, senza giustificato motivo, comporta per il lavoratore marittimo l'obbligo di riacquisire i certificati di formazione necessari per l'imbarco prima di poter richiedere la registrazione nell'elenco anagrafico.

     2. Dall'onere di presentazione di cui al comma precedente sono esentati i lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano in servizio di navigazione.

 

     Art. 15. Disposizioni finali

     1. All'attuazione del presente regolamento si provvede, per ciascuna Amministrazione coinvolta, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Allegato [5]

     (previsto dall'articolo 8, comma 2)

 

     Qualifiche professionali del personale marittimo e requisiti minimi

     PERSONALE DI COPERTA

     Mozzo: avere 16 anni di età.

     Giovanotto di coperta: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da mozzo.

     Marinaio: aver compiuto 18 anni di età ed avere effettuato almeno 24 mesi complessivi di navigazione, dei quali almeno 12 in servizio di coperta.

     Tankista per petroliere: aver effettuato specifico corso di addestramento per petroliere. Aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione su navi petroliere, in coperta od in macchina almeno da marinaio o da comune; ovvero avere effettuato almeno 12 mesi di navigazione da allievo tankista.

     Tankista per chimiche: aver effettuato specifico corso di addestramento per chimiche. Aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione su navi chimiche in coperta od in macchina almeno da marinaio o da comune; ovvero avere effettuato almeno 12 mesi di navigazione da allievo tankista.

     Tankista per gasiere: aver effettuato specifico corso di addestramento per gasiere. Aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione su navi gasiere, in coperta od in macchina almeno da marinaio o da comune; ovvero avere effettuato almeno 12 mesi di navigazione da allievo tankista.

     Operaio di coperta: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione con qualifica di operaio meccanico o di carpentiere o di operaio motorista.

     Trattorista: essere in possesso della patente di guida D/E e dimostrare con idonea documentazione rilasciata da un precedente datore di lavoro di aver prestato per almeno 24 mesi attività lavorativa con mansioni richiedenti il possesso della patente sopraindicata.

     Stipettaio: aver lavorato almeno 3 anni presso imprese di costruzioni di mobili; oppure aver effettuato 24 mesi di navigazione in servizio di coperta, dei quali almeno 12 in aiuto allo stipettaio.

     Carpentiere: aver prestato specifica attività lavorativa per almeno 3 anni in stabilimenti di costruzione, riparazione o allestimento di navi o galleggianti; ovvero possedere l'abilitazione di maestro d'ascia; oppure aver effettuato almeno 3 anni di navigazione di coperta e macchina; ovvero aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da allievo carpentiere.

     Ottonaio: aver lavorato per almeno 4 anni come operaio in stabilimenti di costruzione, riparazione ed allestimento navi o in stabilimenti di installazione e riparazione di impianti idraulici; oppure aver acquisito la qualifica di operaio meccanico; ovvero aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo ottonaio o 36 mesi di navigazione come giovanotto.

     Capitano d'armi: aver effettuato almeno 3 anni di navigazione da marinaio.

     Nostromo/secondo nostromo: aver effettuato almeno 4 anni di navigazione da marinaio.

     Primo nostromo: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da nostromo.

     PERSONALE DI MACCHINA

     Giovanotto di macchina: aver compiuto 18 anni di età.

     Comune di macchina: aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione di cui 12 in servizio di macchina.

     Giovanotto frigorista: aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di formazione professionale per frigoristi; ovvero dimostrare con idonea documentazione, rilasciata da un precedente datore di lavoro, di aver nozioni di impianti frigoriferi o di impianti di condizionamento d'aria.

     Frigorista: essere in possesso del diploma di istituto professionale di Stato per le attività marinare, sezione frigoristi; oppure aver lavorato per almeno 4 anni con qualifica di operaio frigorista presso stabilimenti di produzione o di riparazione di impianti frigoriferi; oppure aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione con qualifica di comune di macchina su navi da carico dotate di impianti per la refrigerazione del carico; oppure aver effettuato almeno 24 mesi di servizio su navi passeggeri in aiuto al frigorista; oppure essere in possesso della qualifica di operaio motorista; ovvero aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo frigorista o 30 mesi di navigazione da giovanotto frigorista.

     Giovanotto elettricista: aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di formazione professionale per elettricisti; oppure aver lavorato almeno per 12 mesi presso una officina o stabilimento elettromeccanico.

     Elettricista o secondo elettricista: essere in possesso del diploma di istituto professionale di Stato per le attività marinare, sezioni elettricisti o elettromeccanici. Oppure aver prestato almeno per 4 anni servizio in uno stabilimento elettrotecnico con qualifica di elettricista; oppure aver effettuato 24 mesi di navigazione da giovanotto elettricista o da allievo elettricista, o 24 mesi di navigazione in servizio di macchina con specifica destinazione ai servizi di categoria dopo frequenza di un corso professionale.

     Primo elettricista: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da elettricista o da secondo elettricista.

     Operaio motorista: aver effettuato 12 mesi di lavoro in officina meccanica-navale e 12 mesi di navigazione al servizio di motori endotermici di potenza non inferiore a 50 HP/asse; oppure aver effettuato, prima o dopo la frequenza di un idoneo corso professionale, almeno 12 mesi di navigazione in servizio di macchina da comune di macchina; oppure aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo operaio motorista.

     Operaio meccanico: essere in possesso del diploma di istituto professionale di Stato per le attività marinare, sezione meccanici, o della qualifica di operaio specializzato o qualificato con almeno 12 mesi di servizio in stabilimenti con tale qualifica; oppure aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo operaio meccanico.

     Capo operaio: aver effettuato 24 mesi di navigazione da operaio meccanico o proveniente dalla qualifica di capo fuochista.

     PERSONALE POLIVALENTE

     All. comune polivalente: aver compiuto 18 anni di età ed appartenere alle categorie iniziali di mozzo, di giovanotto o diplomati nautici di coperta e macchina ed essere in possesso del libretto sanitario qualora adibito a servizi di cucina o di mensa.

     Comune polivalente: aver compiuto 18 anni ed aver effettuato 24 mesi complessivi di navigazione nelle qualifiche iniziali dei quali almeno 12 in servizio di coperta ed aver superato uno dei corsi per comuni polivalenti previsti dalla circolare n. 88 del 14 dicembre 1988 e sue successive integrazioni e modificazioni; ovvero aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo comune polivalente.

     All'operaio polivalente: aver compiuto 18 anni di età ed aver conseguito il diploma dell'istituto professionale di Stato per le attività marinare, sezione macchina; oppure avere la licenza di scuola media con almeno 6 mesi di esperienza di lavoro a bordo nella categoria iniziale.

     Operaio polivalente: aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo operaio polivalente oppure, dopo aver conseguito la qualifica di operaio meccanico, di operaio motorista, di operaio frigorista o di operaio di coperta, aver effettuato 36 mesi di navigazione (dei quali almeno 12 in servizio di coperta per partecipare alla guardia di navigazione in plancia) ed aver superato uno dei corsi per operai polivalenti previsti dalla circolare n. 88 del 14 dicembre 1988 e sue successive integrazioni e modificazioni.

     Capo operaio polivalente: aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da operaio polivalente ed aver superato uno dei corsi previsti dalla circolare n. 88 del 14 dicembre 1988 e sue successive integrazioni e modificazioni.

     PERSONALE SANITARIO

     Infermiere: essere in possesso della relativa abilitazione ai sensi della legge sanitaria.

     PERSONALE DI CAMERA

     Piccolo di camera: avere 16 anni di età.

     Garzone di seconda: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da piccolo di camera.

     Garzone di camera: aver effettuato almeno 18 mesi di navigazione da piccolo di camera oppure almeno 6 mesi da piccolo di camera dopo aver frequentato un corso alberghiero riconosciuto.

     Garzone di prima: aver effettuato almeno 6 mesi di effettiva navigazione da garzone di seconda.

     Cameriere: aver compiuto 18 anni di età ed aver effettuato almeno 12 mesi di effettiva navigazione da garzone di prima o da garzone di camera oppure comprovare di aver prestato almeno un anno di servizio in albergo, o di aver maturato almeno 24 mesi di navigazione come allievo: commis, cabin steward, lounge steward e comune di camera.

     Cameriere (con buona conoscenza di lingue): aver compiuto 18 anni di età ed aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da garzone di prima con buona conoscenza di lingue; oppure comprovare di aver prestato servizio alberghiero per almeno 2 anni e aver buona conoscenza di lingue, o aver maturato 24 mesi di navigazione come allievo comune alberghiero, cabin steward, lounge steward, ecc.

     Cameriere ripostiere: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da cameriere.

     Primo cameriere - Capo alloggi: aver effettuato almeno 48 mesi di navigazione da cameriere.

     Aiuto guardarobiere: aver effettuato 18 mesi di navigazione da piccolo di camera.

     Guardarobiere: aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da cameriere; ovvero 48 mesi di navigazione da garzone di prima o da garzone di camera.

     Maggiordomo - Maitre d'hotel: aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione in qualità di primo cameriere; ovvero aver svolto per almeno 48 mesi di servizio come maggiordomo in alberghi di lusso o di prima categoria.

     Bambinaia: aver compiuto 18 anni di età, aver conseguito la licenza di scuola media inferiore.

     Barista: aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione come cameriere o almeno 48 mesi di navigazione da garzone di camera o garzone di prima.

     Guardiano notturno alberghiero: aver effettuato 24 mesi di navigazione, dei quali almeno 6 nella sezione di camera ed aver frequentato, con esito positivo, un corso antincendio riconosciuto.

     PERSONALE DI CUCINA E FAMIGLIA

     Piccolo di cucina: essere in possesso di libretto sanitario.

     Garzone di cucina: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da piccolo di cucina (tale requisito non è richiesto sulle navi da carico).

     Terzo cuoco: avere 18 anni di età ed aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da garzone di cucina; ovvero aver effettuato 24 mesi di navigazione come allievo cuoco.

     Secondo cuoco: aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da terzo cuoco o 36 mesi da garzone di cucina.

     Primo cuoco/capo partita: aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da secondo cuoco.

     Sottocapo cuoco - Sous chef: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da primo cuoco, ovvero aver effettuato almeno 36 mesi di servizio come cuoco in alberghi di prima categoria.

     Capo cuoco/Chef: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da sottocapo cuoco o sous chef o 24 da primo cuoco, oppure dimostrare di aver esercitato le mansioni di capo cuoco in grandi alberghi.

     Cuoco equipaggio: essere in possesso dell'abilitazione ad imbarcare quale cuoco di bordo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 1065.

     Dispensiere di equipaggio: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da cuoco di equipaggio.

     Garzone pasticciere: avere la qualifica di garzone di cucina oppure aver effettuato 12 mesi di navigazione da piccolo di cucina, ovvero essere in possesso di un certificato comprovante l'esercizio delle mansioni di garzone pasticciere a terra.

     Pasticciere: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da garzone pasticciere oppure essere in possesso di un certificato comprovante l'esercizio delle mansioni di pasticciere a terra, oppure aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo pasticciere.

     Capo pasticciere: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da pasticciere o dimostrare di aver svolto le mansioni di capo pasticciere in grandi alberghi.

     Garzone di cambusa: possedere la licenza di scuola media inferiore ed avere effettuato almeno 12 mesi di navigazione da garzone di cucina, oppure 24 mesi di navigazione da piccolo di cucina.

     Cambusiere: aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da garzone di cambusa, oppure possedere la qualifica di secondo cuoco, ovvero aver effettuato 24 mesi di navigazione da allievo cambusiere.

     Primo cambusiere o cambusiere unico: aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da cambusiere, oppure possedere la qualifica di primo cuoco o di dispensiere o avere effettuato almeno 48 mesi da garzone di cambusa.

     Bottigliere: aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da garzone di cambusa ovvero 18 mesi di navigazione da cameriere in servizio di sala.

     Maestro di casa: avere effettuato almeno 24 mesi di navigazione da dispensiere o da cambusiere ovvero aver effettuato almeno 5 anni di navigazione da cuoco o da primo cameriere.

     Garzone panettiere: avere la qualifica di garzone di cucina oppure aver effettuato 12 mesi di navigazione da piccolo di cucina, oppure essere in possesso di un certificato comprovante l'esercizio delle mansioni di garzone panettiere a terra.

     Panettiere: aver compiuto 18 anni di età ed essere in possesso di certificato comprovante l'esercizio delle mansioni di panettiere a terra ovvero aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione come allievo panettiere o avere la qualifica di cuoco di equipaggio.

     Capo panettiere: aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione come panettiere.

     Garzone macellaio: essere in possesso della qualifica di garzone di cucina oppure di un certificato attestante 12 mesi di attività lavorativa in una macelleria con mansioni di garzone macellaio.

     Macellaio: aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione come garzone-macellaio, oppure essere in possesso di un certificato attestante la specifica capacità professionale ovvero aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione come allievo macellaio o avere la qualifica di cuoco di equipaggio.

     Capo macellaio: aver effettuato 24 mesi di navigazione da macellaio.

     Garzone lavandaio: possedere un certificato di capacità professionale.

     Lavandaio/stiratore: aver compiuto 18 anni di età ed essere in possesso di un attestato di capacità professionale rilasciato da un precedente datore di lavoro.

     Capo lavandaio: aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da lavandaio.

     PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI VARI

     Tipografo: avere 18 anni di età ed essere in possesso di un certificato di idoneità professionale ed aver prestato per almeno 12 mesi attività lavorativa presso una tipografia, ovvero aver effettuato almeno 24 mesi di navigazione da allievo tipografo.

     Operatore cinematografico: avere 18 anni di età ed essere in possesso di attestato di idoneità professionale.

     Assistente di ufficio: essere in possesso di licenza di scuola media inferiore ed aver lavorato per almeno due anni presso un ufficio specializzato nel settore turistico ed avere buona conoscenza di almeno una lingua estera; oppure aver conseguito la licenza di segretario d'azienda o l'abilitazione di segretario di amministrazione o il diploma di scuola superiore, ovvero aver effettuato 24 mesi di navigazione come allievo assistente d'ufficio.

     Hostess: essere in possesso del libretto di idoneità professionale rilasciato dal centro italiano di cultura turistica, oppure aver conseguito, il diploma di liceo linguistico o di istituto commerciale per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere; oppure dimostrare con idonea documentazione di aver svolto per almeno 24 mesi compiti di assistenza turistica presso un'agenzia del settore ovvero aver navigato per 24 mesi come allieva hostess.

     Nota: Per alcune figure professionali, concernenti l'estetica della persona, l'intrattenimento sociale, l'attività ricreativa e lo shopping dei passeggeri quali ad esempio: estetica, manicure, parrucchiere, barbiere, ginnasta, orchestrale, intrattenitore sociale, venditore, ecc., è ammesso l'imbarco, per il tramite dell'ufficio di collocamento, a richiesta dell'armatore che ne valuta la professionalità.

     In relazione a quanto previsto dalla convenzione IMO STCW/78, recepita nell'ordinamento nazionale con legge 21 novembre 1985, n. 739, il personale di coperta e di macchina e personale polivalente interessato dovrà essere in possesso della certificazione prescritta dalla convenzione stessa.

     ALLIEVI SOTTUFFICIALI

     Sezione coperta:

     Allievo tankista: aver effettuato 12 mesi di navigazione in servizio di coperta o macchina.

     Allievo ottonaio: essere in possesso di idonea documentazione attestante di avere prestato per almeno 12 mesi attività lavorativa in qualità di idraulico presso una impresa; ovvero avere frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale.

     Allievo carpentiere: essere in possesso di idonea documentazione attestante di aver prestato per almeno 12 mesi specifica attività lavorativa presso uno stabilimento di costruzione, ripazione o allestimento di navi o galleggianti; ovvero avere frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale.

     Sezione macchina:

     Allievo frigorista: aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di formazione professionale per frigoristi; ovvero dimostrare con idonea documentazione, rilasciata da un precedente datore di lavoro, di aver nozioni di impianti frigoriferi o di impianti di condizionamento d'aria.

     Allievo operaio motorista: aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di formazione professionale per motoristi; ovvero aver lavorato almeno 12 mesi presso una officina o stabilimento meccanico.

     Allievo operaio meccanico: aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di formazione professionale per meccanici; ovvero aver lavorato almeno 12 mesi presso una officina o stabilimento meccanico.

     Allievo elettricista: aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di formazione professionale per elettricisti; ovvero aver lavorato almeno 12 mesi presso una officina o stabilimento elettromeccanico.

     Sezione cucina:

     Allievo cambusiere: possedere la licenza di scuola media inferiore.

     SEZIONE SERVIZI VARI

     Allievo assistente d'ufficio: essere in possesso della licenza di scuola media inferiore ed avere una discreta conoscenza di una lingua estera.

     Allievo tipografo: aver compiuto 18 anni di età ed avere prestato per almeno 12 mesi attività lavorativa presso una tipografia, ovvero aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale.

     Allieva hostess: essere in possesso di diploma di scuola media superiore.

     ALLIEVI COMUNI ALBERGHIERI

     Sezione camera:

     Allievo comune di camera: aver compiuto 18 anni di età ed essere in possesso di diploma alberghiero o attestato di frequenza ad un istituto professionale alberghiero o avere la licenza di scuola media con almeno sei mesi di esperienza di lavoro a bordo nella categoria iniziale di piccolo di camera o garzone di camera.

     Allievo commis - Allievo cabin steward - Allievo lounge steward: essere in possesso di diploma alberghiero o di attestato di frequenza ad un istituto professionale alberghiero.

     Sezione cucina:

     Allievo cuoco: aver compiuto 18 anni di età ed essere in possesso di diploma alberghiero o avere la licenza di scuola media con almeno sei mesi di esperienza di lavoro a bordo nella categoria iniziale di piccolo di cucina o garzone di cucina.

     Allievo pasticciere - Allievo panettiere: essere in possesso di diploma alberghiero o di attestato di frequenza ad un istituto professionale alberghiero.

     Allievo macellaio: essere in possesso del libretto sanitario.

     Per le sopraindicate qualifiche di allievo si possono applicare i contratti di formazione e lavoro ai sensi della legge n. 863/1984 e successive modifiche.

 


[1] Comma abrogato dall'art. 19 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

[2] Comma abrogato dall'art. 19 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

[3] Comma così modificato dall'art. 19 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

[4] Articolo abrogato dall'art. 19 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

[5] Allegato così modificato dall'art. 4 della L. 23 settembre 2013, n. 113.