§ 67.2.51 - D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 436.
Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.2 navigazione da diporto
Data:14/08/1996
Numero:436


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Requisiti essenziali di sicurezza.
Art. 4.  Immissione in commercio e messa in servizio.
Art. 5.  Marcatura "CE" di conformità.
Art. 6.  Valutazione della conformità.
Art. 7.  Organismi di certificazione.
Art. 8.  Vigilanza e verifica della conformità.
Art. 9.  Clausola di salvaguardia.
Art. 10.  Sanzioni.
Art. 11.  Iscrizione nei registri.
Art. 12.  Abilitazione alla navigazione.
Art. 13.  Licenza di navigazione e documentazione di bordo.
Art. 14.  Visite di idoneità e di sicurezza.
Art. 15.  Comando delle unità da diporto.
Art. 16.  Costruzione delle unità da diporto.
Art. 17.  Certificato d'uso del motore.
Art. 18.  Dotazioni di sicurezza.
Art. 19.  Disposizioni transitorie.
Art. 20.  Disposizioni finali.
Art. 21.  Norma di rinvio.
Art. 22.  Entrata in vigore.


§ 67.2.51 - D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 436.

Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto.

(G.U. 24 agosto 1996, n. 198, S.O.).

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Ambito di applicazione. [1]

     [1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle unità da diporto, anche parzialmente completate, come definite all'articolo 2 nonché ai componenti delle unità da diporto, sia separati che installati, indicati nell'allegato I.

     2. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle unità da diporto destinate o utilizzate in noleggio, locazione o per l'insegnamento della navigazione da diporto, purché immesse in commercio per finalità ricreative.

     3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

     a) alle unità da diporto destinate unicamente alle regate, comprese quelle a remi e per l'addestramento al canottaggio, qualificate in tal senso dal fabbricante;

     b) canoe e kayak, gondole e pedalò;

     c) tavole a vela;

     d) tavole a motore, moto d'acqua, ed altre unità analoghe a motore;

     e) originali e singole riproduzioni di unità da diporto storiche, progettate prima del 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e classificate in tal senso dal fabbricante;

     f) unità da diporto sperimentali sempreché non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario;

     g) unità da diporto costruite per proprio uso e non immesse sul mercato comunitario per un periodo di cinque anni;

     h) unità da diporto specificatamente destinate ad essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, in particolare quelle definite dal decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 572;

     i) sommergibili;

     j) veicoli a cuscino d'aria;

     k) aliscafi.]

 

          Art. 2. Definizioni. [2]

     [1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

     a) unità da diporto: ogni unità con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati, di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione, destinata ad essere utilizzata per fini sportivi o ricreativi;

     b) unità da diporto parzialmente completata: una unità costituita dallo scafo e da uno o più componenti;

     c) imbarcazione da diporto: ogni unità iscritta nei registri di cui all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;

     d) natante da diporto: ogni unità esente dall'obbligo di iscrizione come specificato nell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;

     e) legge sulla nautica da diporto: la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni.]

 

          Art. 3. Requisiti essenziali di sicurezza. [3]

     [1. Le unità da diporto e i componenti di cui all'articolo 1 devono essere conformi ai requisiti essenziali in materia di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente e dei consumatori indicati nell'allegato II.

     2. La marcatura "CE" di cui all'articolo 5 attesta la conformità delle unità da diporto e dei componenti ai requisiti indicati al comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 9.

     2-bis Le unità da diporto e i componenti di cui all'articolo 1 si presumono conformi ai requisiti indicati dal comma 1 qualora soddisfino le pertinenti norme nazionali adottate in applicazione delle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; i riferimenti delle norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate, sono pubblicati a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. [4]]

 

          Art. 4. Immissione in commercio e messa in servizio. [5]

     [1. Possono essere immesse in commercio e messe in servizio per uso conforme alla loro destinazione, le unità da diporto che soddisfano i requisiti di sicurezza indicati all'articolo 3 e che recano la marcatura "CE" di cui all'articolo 5.

     2. Possono essere immesse in commercio le unità da diporto parzialmente completate che soddisfino i requisiti indicati all'articolo 3, destinate, per dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o della persona responsabile dell'immissione in commercio, ad essere completate da altri.

     3. La dichiarazione di cui al comma 2 contiene i seguenti elementi:

     a) nome e indirizzo del fabbricante;

     b) nome e indirizzo del mandatario del fabbricante stabilito nel territorio comunitario o della persona responsabile dell'immissione sul mercato;

     c) descrizione dell'unità da diporto parzialmente completata;

     d) dichiarazione attestante che l'unità da diporto è destinata ad essere completata da altri e che essa è conforme ai requisiti essenziali previsti, in questa fase di costruzione, dall'allegato II.

     4. Possono essere immessi in commercio e messi in servizio i componenti di cui all'articolo 1, comma 1, recanti la marcatura "CE" di cui all'articolo 5, quando sono destinati ad essere incorporati nelle unità da diporto, conformemente alla dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, ovvero, in caso di importazione, di colui che immette i componenti sul mercato comunitario.

     5. La dichiarazione di cui al comma 4 contiene i seguenti elementi:

     a) nome e indirizzo del fabbricante;

     b) nome e indirizzo del mandatario del fabbricante stabilito nel territorio comunitario o della persona responsabile dell'immissione sul mercato;

     c) descrizione dei componenti;

     d) dichiarazione attestante che i componenti sono conformi ai pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato II.

     6. In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni, possono essere presentati i prodotti di cui all'articolo 1 anche se non conformi alle disposizioni del presente decreto purché sia indicato in modo visibile che detti prodotti non possono essere immessi in commercio e messi in servizio finché non siano resi conformi.]

 

          Art. 5. Marcatura "CE" di conformità. [6]

     [1. Le unità da diporto ed i componenti di cui all'articolo 1, per essere immessi in commercio, devono recare la marcatura "CE" di conformità apposta da un organismo di uno Stato membro dell'Unione europea, secondo le modalità di cui all'allegato III.

     2. La marcatura "CE" deve essere apposta sulle unità da diporto secondo quanto indicato al punto 2.2 dell'allegato II, nonché sui componenti ovvero, qualora non sia tecnicamente possibile, sul loro imballaggio. La marcatura "CE" deve essere apposta m modo visibile, leggibile ed indelebile ed essere corredata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile dell'attuazione delle procedure di cui agli allegati V, XII, XIII, XIV e XV.

     3. E' vietato apporre marchi o iscrizioni che possano indurre in errore circa il significato e il simbolo grafico della marcatura "CE". Sulle unità da diporto e sui componenti di cui all'allegato I, ovvero, qualora non sia tecnicamente possibile, sui loro imballaggio, può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura "CE".

     4. Qualora le unità da diporto e i componenti siano disciplinati da direttive relative ad altri aspetti e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica che gli stessi si presumono conformi alle disposizioni di tali direttive. Nel caso in cui una o più delle suddette direttive lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che tali prodotti soddisfano soltanto le disposizioni applicate dal fabbricante; in tal caso nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione, che devono accompagnare gli stessi, sono riportati i riferimenti concernenti le direttive applicate.]

 

          Art. 6. Valutazione della conformità. [7]

     [1. Ai fini della immissione in commercio della unità da diporto e dei componenti di cui all'articolo 1, che non siano già provvisti della marcatura CE ad opera di un organismo di un altro Stato membro dell'Unione europea, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario espleta le seguenti procedure per le categorie di progettazione delle unità da diporto A, B, C e D, di cui al punto 1 dell'allegato II

     a) per le categorie A e B:

     1) per le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore a 12 metri: controllo di fabbricazione interno e prove (modulo A-bis) di cui all'allegato V;

     2) per le unità da diporto con scafo di lunghezza compresa tra i 12 metri e 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI seguita dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure da uno dei seguenti moduli: B e D, o B e F, o G o H di cui agli allegati XII, XIII, XIV e XV;

     b) per la categoria C:

     1) per le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore ai 12 metri:

     a) in caso di rispetto delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II: controllo della fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato IV;

     b) in caso di inosservanza delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II: controllo della fabbricazione interno e prove (modulo A-bis) di cui all'allegato V;

     2) per le unità da diporto con scafo di lunghezza compresa tra i 12 metri e i 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI seguita dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, o da uno dei seguenti moduli: B e D, o B e F, o G o H di cui agli allegati XII, XIII, XIV e XV;

     c) per la categoria D:

     1) per le unità da diporto con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e 24 metri: controllo della fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato IV;

     d) per i componenti di cui all'allegato I: uno dei seguenti moduli B e C, o B e D, o B e F, o G o H di cui agli allegati XII, XIII, XIV e XV;.

     2. Le avvertenze e le istruzioni d'uso, nonché la documentazione relativa ai mezzi di attestazione di conformità, devono essere redatte anche in lingua italiana.

     3. Gli organismi di cui all'articolo 7 trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero dei trasporti e della navigazione l'elenco delle approvazioni rilasciate, delle revoche e dei dinieghi di approvazione sulle unità da diporto e sui componenti.

     4. Le spese per la valutazione della conformità sono a carico del richiedente.]

 

          Art. 7. Organismi di certificazione. [8]

     [1. Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 6 nonché i compiti specifici per i quali sono stati autorizzati, i soggetti che soddisfano i requisiti fissati con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 21, con lo stesso regolamento è disciplinato il procedimento di autorizzazione. Fino all'entrata in vigore del regolamento ministeriale, i requisiti e le prescrizioni procedimentali sono fissati, rispettivamente, nell'allegato X e XI.

     2. I soggetti interessati inoltrano apposita istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione alla relativa istruttoria ed alla verifica dei requisiti. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione entro novanta giorni; decorso tale termine, si intende negata.

     3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale e può essere rinnovata. L'autorizzazione è revocata ove i requisiti di cui al comma 1 vengano meno ovvero nel caso in cui siano accertate gravi o reiterate irregolarità da parte dell'organismo.

     4. All'aggiornamento delle prescrizioni nonché all'aggiornamento dei requisiti in attuazione di norme comunitarie si provvede con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.

     5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero dei trasporti e della navigazione vigilano sull'attività degli organismi autorizzati. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite del Ministero degli affari esteri, notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di certificazione ed ogni successiva variazione.

     6. In caso di diniego della certificazione da parte di uno degli organismi di cui al comma 1, l'interessato può rivolgersi alle amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 8 che, entro sessanta giorni, procedono al riesame, comunicandone l'esito alle parti, con conseguente addebito delle spese.

     7. Le spese di rilascio dell'autorizzazione sono a carico del richiedente. Le spese relative ai controlli successivi sono a carico degli organismi autorizzati. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organismi tecnici delle amministrazioni dello Stato autorizzati ai sensi del comma 1.]

 

          Art. 8. Vigilanza e verifica della conformità. [9]

     [1. La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero dei trasporti e della navigazione, nell'ambito delle rispettive competenze, che operano in coordinamento fra loro.

     2. Ai fine di verificare la conformità delle unità da diporto e dei componenti alle prescrizioni del presente decreto, le amministrazioni vigilanti di cui al comma 1 hanno facoltà di disporre verifiche e controlli mediante i propri uffici centrali o periferici.

     3. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti o presso gli utilizzatori. A tal fine è consentito:

     a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti;

     b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;

     c) il prelievo temporaneo e a titolo gratuito di un singolo campione per l'esecuzione di esami e prove.

     4. Per l'effettuazione delle eventuali prove tecniche, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi di organismi tecnici dello Stato o di laboratori conformi alle norme della serie EN 45000 specificatamente autorizzati con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione.

     5. Al fine di agevolare l'attività di vigilanza e di verifica, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario predispone e mantiene a disposizione degli organi di vigilanza, per dieci anni, la documentazione indicata nell'allegato IX.

     6. Ogni constatazione da parte delle amministrazioni vigilanti della non conformità delle unità da diporto e dei loro componenti di cui all'articolo 1 alle disposizioni del presente decreto comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, l'obbligo di far cessare l'infrazione.

     7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10, le amministrazioni vigilanti, quando accertano la non conformità alle disposizione del presente decreto delle unità da diporto o dei loro componenti ordinano al fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o al responsabile dell'immissione in commercio di adottare tutte le misure idonee a far venir meno la situazione di infrazione fissando un termine non superiore a trenta giorni.

     8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 7, le amministrazioni vigilanti ordinano l'immediato ritiro dal commercio delle unità da diporto o dei loro componenti, a cura e spese del soggetto destinatario dell'ordine.

     9. Nel caso in cui l'infrazione continui il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione adotta le misure atte a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantire il ritiro dal commercio, a spese del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o del responsabile dell'immissione in commercio.]

 

          Art. 9. Clausola di salvaguardia. [10]

     [1. Le amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 8, qualora ritengano, a seguito di accertamenti effettuati in sede di vigilanza o su segnalazione degli organismi di cui all'articolo 7, che i prodotti oggetto del presente decreto, ancorché recanti marcature ''CE'' ed utilizzati in modo conforme alla loro destinazione, possano mettere in pericolo la sicurezza e la salute delle persone, dei beni e dell'ambiente, vietano o limitano l'immissione in commercio e in servizio od ordinano il ritiro temporaneo dal mercato, a cura e spese del soggetto destinatario dell'ordine, dei prodotti stessi ed adottano di concerto ogni altro provvedimento diretto ad evitarne l'immissione in commercio o la messa in servizio.

     2. Le amministrazioni di cui al comma 1 danno immediata comunicazione ai soggetti interessati del verificarsi delle situazioni indicate nello stesso comma 1 e le avvisano dell'avvio del provvedimento per l'adozione delle misure idonee ad evitare le situazioni medesime o di limitazione o di ritiro del prodotto dal mercato.]

 

          Art. 10. Sanzioni. [11]

     [1. Il fabbricante, il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o il responsabile dell'immissione in commercio, che pongono in commercio o in servizio unità da diporto o loro componenti non conformi alle disposizioni del presente decreto o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quaranta milioni a lire duecentoquaranta milioni.

     2. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o il responsabile dell'immissione in commercio, che non ottemperino agli ordini di cui agli articoli 8 e 9 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire trecento milioni.

     3. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque apponga indebitamente la marcatura "CE" in violazione delle disposizioni dell'articolo 5, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quaranta milioni a lire duecentoquaranta milioni.

     4. Chiunque venda unità da diporto o loro componenti non conformi alle disposizioni del presente decreto o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quaranta milioni a lire duecentoquaranta milioni.

     5. Chiunque installi componenti non conformi alle disposizioni del presente decreto o di cui sia stata accertata la pericolosità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire venti milioni a lire centoventi milioni.

     6. La violazione degli obblighi di conservazione e di esibizione della documentazione di cui all'articolo 8, comma 5, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Le amministrazioni vigilanti possono disporre il temporaneo divieto di commercializzazione delle unità da diporto e dei componenti fino alla produzione della documentazione.]

 

Capo II

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 50, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER LE UNITA' DA DIPORTO MUNITE DI MARCATURA CE.

 

          Art. 11. Iscrizione nei registri. [12]

     [1. Le unità da diporto munite di marcatura CE di conformità, aventi uno scafo di lunghezza superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela o a vela con motore ausiliario o motoveliero, sono iscritte nei registri delle imbarcazioni di cui all'articolo 5 della legge sulla nautica da diporto.

     2. Le unità da diporto munite di marcatura CE di conformità, aventi uno scafo di lunghezza pari o inferiore a quelle indicate al comma 1, rientranti nella categoria dei natanti di cui all'articolo 13 della legge sulla nautica da diporto, possono essere iscritte nei registri delle imbarcazioni da diporto assumendone il relativo regime giuridico ed essere abilitate alla navigazione conformemente alla categoria di progettazione e costruzione quale risulta dalla relativa certificazione.

     3. Per ottenere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto, il proprietario o un suo legale rappresentante, deve presentare all'autorità competente:

     a) atto di compravendita in forma di scrittura privata autenticata, dal quale risultino le complete generalità e la nazionalità delle parti contraenti nonché gli elementi di individuazione dell'unità;

     b) dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, conforme a quanto previsto dall'allegato VIII, unitamente all'attestazione "CE del tipo" rilasciata, ove prevista, da un organismo notificato;

     c) certificato di cancellazione dal registro ove l'unità era iscritta, per le unità provenienti da uno Stato membro o da un paese terzo.

     4. Qualora la legislazione del paese di provenienza dell'unità da diporto non preveda l'iscrizione nei registri, il certificato di cui al comma 3, lettera c), è sostituito da apposita dichiarazione del proprietario dell'unità o del suo legale rappresentante.]

 

          Art. 12. Abilitazione alla navigazione. [13]

     [1. Le unità da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 11 sono abilitate alla navigazione con il rilascio di apposita licenza a norma dell'articolo 13. L'abilitazione è determinata conformemente alla categoria di progettazione di cui all'allegato II, punto 1, indicata nella dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario per le seguenti specie di navigazione:

     a) senza alcun limite, per le unità appartenenti alla categoria di progettazione A);

     b) di altura con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per le unità appartenenti alla categoria di progettazione B);

     c) litoranea con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per le unità appartenenti alla categoria di progettazione C);

     d) speciale per la navigazione in acque protette con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,5 metri, per le unità appartenenti alla categoria di progettazione D) [14].

     2. Le unità da diporto iscritte nei registri di cui al comma 1, possono essere abilitate per una specie di navigazione inferiore a quella di progettazione.

     3. Le unità da diporto appartenenti alle categorie di progettazione A) e B), qualora rientranti nella categoria dei natanti di cui all'articolo 13 della legge sulla nautica da diporto, sono abilitate a navigare entro 12 miglia dalla costa.

     4. Le unità da diporto appartenenti alla categoria di progettazione C) e D) qualora rientranti nella categoria dei natanti di cui all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sono abilitate a navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di appartenenza [15].]

 

          Art. 13. Licenza di navigazione e documentazione di bordo. [16]

     [1. La licenza che abilita le unità da diporto alla navigazione di cui all'articolo 12, lettere a), b) e c), è rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi e dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo a tenere i registri per navi minori e galleggianti.

     2. La licenza che abilita le unità da diporto alla navigazione di cui all'articolo 12, lettera c), oltre che dagli uffici marittimi indicati al comma 1, è rilasciata dagli uffici provinciali della motorizzazione civile.

     3. La licenza che abilita le unità da diporto alla navigazione di cui all'articolo 12, lettera d), è rilasciata dagli uffici provinciali della motorizzazione civile.

     4. Le unità da diporto munite di licenza rilasciata dall'autorità marittima possono navigare anche nelle acque interne e le unità da diporto munite di licenza rilasciata dagli uffici provinciali della motorizzazione civile, qualora appartenenti alle categorie di progettazione A), B), C) e D) possono navigare anche nelle acque marittime [17].

     5. Per le unità da diporto, i cui proprietari all'atto della prima iscrizione nei registri presentino il titolo di proprietà di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), in corso di registrazione, è rilasciata una licenza di navigazione provvisoria avente validità non superiore a novanta giorni. I modelli delle licenze di cui ai commi 1 e 3 e della licenza provvisoria sono stabiliti con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

     6. Le unità da diporto, munite di marcatura "CE" di conformità, rientranti nella categoria dei natanti di cui all'articolo 13 della legge sulla nautica da diporto, nel corso della navigazione devono avere a bordo il manuale del proprietario di cui all'allegato II, punto 2.5.]

 

          Art. 14. Visite di idoneità e di sicurezza. [18]

     [1. La prima visita periodica per le unità da diporto di prima commercializzazione, munite di certificato CE di conformità, appartenenti alle categorie di progettazione A) e B), è effettuata dopo 8 anni dall'iscrizione; per le unità da diporto appartenenti alle categorie di progettazione C) e D) è effettuata dopo 10 anni dall'iscrizione. Le successive visite periodiche sono effettuate ogni 5 anni.

     2. Le visite occasionali sono effettuate quando, a seguito di danni subiti o per mutamenti apportati allo scafo o all'apparato motore di propulsione, siano mutate le condizioni di navigabilità o di sicurezza.

     3. Le visite periodiche e occasionali sono dirette ad accertare la permanenza dei requisiti di cui all'attestato di certificazione CE.

     4. Per le unità da diporto munite di marcatura CE di conformità, l'ufficio competente all'atto della prima iscrizione provvede al rilascio del certificato di sicurezza per il periodo indicato al comma 1, annotandone gli estremi sulla licenza di navigazione.

     5. Alla conferma della validità e al rinnovo del certificato di sicurezza provvede la competente autorità marittima o della motorizzazione civile sulla base delle certificazioni di visita di idoneità e di sicurezza, rilasciate dall'ente tecnico.]

 

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

 

          Art. 15. Comando delle unità da diporto. [19]

     [1. Con uno o più regolamenti da emanarsi a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione è dettata la disciplina per le abilitazioni al comando ed alla condotta delle unità da diporto, in relazione ai limiti di navigazione previsti dall'articolo 12, ai requisiti fisici e morali per il loro conseguimento, ai contenuti delle prove di esame e al loro svolgimento nonché alla durata di validità, alle revisioni periodiche e straordinarie, alla decadenza, revoca e sospensione delle abilitazioni rilasciate o da rilasciare, sulla base dei seguenti criteri:

     a) snellimento delle procedure e ricorso all'autocertificazione senza necessità di autenticazione della firma del dichiarante;

     b) omogeneizzazione delle procedure concernenti il rilascio delle patenti nautiche da parte dell'autorità marittima a quelle previste per gli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

     c) immediato rilascio ai candidati che hanno superato le prove di esame, del titolo abilitativo;

     d) mantenimento per le abilitazioni al comando ed alla condotta delle unità a motore, o a vela e motore, dei limiti di potenza previsti dagli articoli 18 e 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;

     e) espressa indicazione delle norme da intendersi abrogate alla data di entrata in vigore dei regolamenti.

     2. Per il comando e la condotta delle unità da diporto è richiesto il possesso di una delle abilitazioni stabilite dall'articolo 20 della legge sulla nautica da diporto, in relazione alla navigazione effettivamente svolta, indipendentemente dai limiti di navigazione cui l'unità è abilitata.

     3. La disposizione di cui al comma 2, si applica anche ai natanti che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa.]

 

          Art. 16. Costruzione delle unità da diporto. [20]

     [1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e succcessive modificazioni è aggiunto il seguente:

     "Per le unità da diporto aventi uno scafo di lunghezza non superiore a 24 metri la dichiarazione di costruzione è facoltativa".]

 

          Art. 17. Certificato d'uso del motore. [21]

     [1. Il primo comma dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

     "Ai motori amovibili di qualsiasi potenza da applicare sulle unità da diporto e a quelli entrobordo da installare sui natanti di cui all'articolo 13, è rilasciato un certificato per l'uso nel quale sono indicati i dati identificativi e quelli relativi all'omologazione o al collaudo".]

 

          Art. 18. Dotazioni di sicurezza. [22]

     [1. L'articolo 49 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 26, primo comma, della legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:

     "Art. 49 - Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai 24 metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.

     Tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore ai 24 metri, abilitate alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa, devono essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente a onde metriche (VHF), secondo le norme stabilite dall'autorità competente.

     Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto, che non vengano utilizzati per traffico di corrispondenza pubblica, non hanno l'obbligo di essere affidati in gestione a una società concessionaria e di corrispondere il relativo canone.

     Il rilascio della licenza di esercizio di impianto radiotelefonico è soggetto al pagamento della somma di lire diecimila destinata all'erario, da versare a mezzo del servizio postale, secondo modalità da determinarsi con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.".

     2. [Le unità da diporto devono essere dotate dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza prescritte per la distanza dalla costa ove la navigazione è effettivamente svolta] [23].]

 

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 19. Disposizioni transitorie.

     1. Fino al 16 giugno 1998 possono essere immesse in commercio e in servizio unità da diporto e componenti conformi alle prescrizioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni.

     2. Alle unità da diporto di cui al presente decreto, si applicano le norme previste dal regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 gennaio 1994, n. 232, in attesa delle modifiche regolamentari conseguenti alle nuove specie di navigazione introdotte con il decreto stesso.

     3. [I natanti da diporto di cui all'articolo 13 della legge sulla nautica da diporto, riconosciuti idonei dall'ente tecnico per la navigazione senza alcun limite e muniti di certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità al prototipo, possono navigare entro 12 miglia dalla costa. Analogamente possono navigare entro tale limite le unità costruite in singolo esemplare se munite della certificazione di idoneità rilasciata dall'ente tecnico. Durante la navigazione copia delle certificazioni deve essere tenuta a bordo] [24].

 

          Art. 20. Disposizioni finali. [25]

     [1. Per quanto non previsto dal presente decreto, alle unità da diporto ed ai componenti muniti di marcatura CE di conformità, si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni.

     2. Le disposizioni applicative del presente decreto sono adottate con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione. Fino all'emanazione del regolamento si applicano le disposizioni contenute negli allegati al presente decreto.]

 

          Art. 21. Norma di rinvio. [26]

     [1. Alle procedure relative all'attestazione di conformità delle unità da diporto e dei componenti e a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformità, alla vigilanza sugli organismi stessi nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.]

 

          Art. 22. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

ALLEGATO I - (Articolo 2)

COMPONENTI

 

     1. Protezione antincendio per motori entrobordo e entrobordo con comando fuoribordo ("sterndrive").

     2. Dispositivo che impedisce l'avviamento dei motori fuoribordo con marcia innestata.

     3. Timone a ruota, meccanismo e cavi di comando.

     4. Serbatoi e tubazioni del carburante.

     5. Boccaporti e oblò prefabbricati.

 

 

ALLEGATO II - (Articolo 3)

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE

E LA COSTRUZIONE DI UNITA' DA DIPORTO

 

     1. CATEGORIE DI PROGETTAZIONE DELLE UNITA' DA DIPORTO [27]

Categoria di progettazione

Forza del vento (Scala Beaufort)

Altezza significativa delle onde da prendere in considerazione (H t/3,metri)

unità da diporto progettate per la navigazione:

 

 

A - "IN ALTO MARE"

> 8

> 4

B - "AL LARGO"

≤ 8

≤ 4

C - "IN PROSSIMITA' DELLA COSTA"

≤ 6

≤ 2

D - "IN ACQUE PROTETTE"

≤ 4

≤ 0,5

     Definizioni:

     A. IN ALTO MARE: progettate per viaggi di lungo corso, in cui la forza del vento può essere superiore ad 8 (scala Beaufort) e l'altezza significativa delle onde superiore a 4 m; unità da diporto ampiamente autosufficienti.

     B. AL LARGO: progettate per crociere d'altura, in cui la forza del vento può essere pari a 8 e l'altezza significativa delle onde può raggiungere 4 m.

     C. IN PROSSIMITA' DELLA COSTA: progettate per crociere in acque costiere, grandi baie, estuari, fiumi e laghi, in cui la forza del vento può essere pari a 6 e l'altezza significativa delle onde può raggiungere 2 m.

     D. IN ACQUE PROTETTE: progettate per crociere su piccoli laghi, fiumi e canali, in cui la forza del vento può essere pari a 4 e l'altezza significativa delle onde può raggiungere 0,5 m.

     Le unità da diporto di ciascuna categoria devono essere progettate e costruite conformemente a questi parametri per quanto riguarda stabilità, galleggiamento e gli altri pertinenti requisiti essenziali elencati nell'allegato II e per essere dotate di buone caratteristiche di manovrabilità.

 

     2. REQUISITI GENERALI

     I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, comma 1 devono essere conformi ai requisiti essenziali nella misura in cui questi sono loro applicabili.

     2.1. Identificazione dello scafo

     Ogni unità da diporto: reca il marchio con il numero di identificazione dello scafo, comprendere le seguenti informazioni:

     - codice del costruttore;

     - paese di costruzione;

     - numero di serie unico;

     - anno di costruzione;

     - anno del modello.

     La norma armonizzata pertinente fornisce i dettagli di tali requisiti.

     2.2. Targhetta del costruttore

     Ogni unità da diporto: reca una targhetta fissata in modo inamovibile, separata dal numero d'identificazione dello scafo, contenente le seguenti informazioni:

     - nome del costruttore;

     - marcatura "CE" (vedi allegato III);

     - categoria di progettazione di cui al punto 1;

     - portata massima consigliata dal costruttore di cui al punto 3.6;

     - numero di persone raccomandate dal fabbricante per il cui trasporto l'unità da diporto è stata concepita.

     2.3. Protezioni contro la caduta in mare e mezzi di rientro a bordo

     A seconda della categoria di progettazione, le unità da diporto sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di caduta in mare e da facilitare il rientro a bordo.

     2.4. Visibilità a partire dalla posizione principale di governo

     In condizioni normali di uso, (velocità e carico), la posizione principale di governo nelle unità da diporto a motore consente al timoniere una buona visibilità a 360°.

     2.5. Manuale del proprietario

     Ogni unità da diporto è fornita di un manuale del proprietario in lingua italiana e nella lingua (o nelle lingue) del paese in cui è commercializzata. Detto manuale dovrà più particolarmente attirare l'attenzione sui rischi di incendio e di allagamento e conterrà le informazioni elencate ai punti 2.2, 3.6 e 4 nonché i dati relativi al peso a vuoto dell'unità da diporto in chilogrammi.

 

     3. RESISTENZA E REQUISITI STRUTTURALI

     3.1. Struttura

     La scelta e la combinazione dei materiali e la costruzione devono assicurare all'unità da diporto una resistenza adatta da tutti i punti di vista. Particolare attenzione si presterà alla categoria di progettazione di cui al punto 1 e alla portata massima consigliata dal costruttore di cui al punto 3.6.

     3.2. Stabilità e bordo libero

     L'unità da diporto ha una stabilità e un bordo libero adatti alla categoria di progettazione di cui al punto 1 e alla portata massima consigliata dal costruttore, di cui al punto 3.6.

     3.3. Galleggiabilità

     L' unità da diporto è costruita in modo da garantire caratteristiche di galleggiabilità adeguate alla sua categoria di progettazione ai sensi del punto 1 e alla portata massima consigliata dal costruttore, di cui al punto 3.6. Tutte le unità da diporto multiscafo abitabili devono essere progettate in modo da avere una sufficiente galleggiabilità per restare a galla in posizione rovesciata.

     Le unità da diporto inferiori a 6 metri sono munite di una riserva di galleggiabilità per consentire loro di galleggiare in caso di allagamento quando siano utilizzate conformemente alla loro categoria di progettazione.

     3.4. Aperture nello scafo, nel ponte e nella sovrastruttura

     Le aperture nello scafo, nel ponte (o nei ponti e nella sovrastruttura) non pregiudicano la resistenza strutturale dell'unità da diporto e la sua resistenza agli agenti atmosferici quando si trovano in posizione chiusa.

     Finestrature, oblò e portelli dei boccaporti resistono alla pressione dell'acqua prevedibile nella loro posizione specifica, nonché alle eventuali punte di carico applicate dalla massa delle persone che si muovono in coperta.

     Le tubazioni attraversanti lo scafo, progettate per consentire il passaggio di acqua dentro o fuori dello scafo, al di sotto della linea di galleggiamento corrispondente alla portata massima consigliata dal costruttori, di cui al punto 3.6, sono munite di chiusure prontamente accessibili.

     3.5. Allagamento

     Tutte le unità da diporto sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di affondamento.

     Occorre riservare particolare attenzione:

     - ai pozzetti e gavoni, che devono essere autovuotanti o disporre di altri mezzi efficaci per impedire all'acqua di penetrare all'interno dell'unità da diporto;

     - agli impianti di ventilazione;

     - all'evacuazione dell'acqua con apposite pompe o altri mezzi.

     3.6. Portata massima consigliata dal costruttore

     La portata massima consigliata dal costruttore (carburante, acqua, provviste, attrezzi vari e persone (in chilogrammi)) per la quale l'unità da diporto è stata progettata, indicata sulla targhetta del costruttore, è determinata in funzione della categoria di progettazione (punto 1), della stabilità e del bordo libero (punto 3.2), della galleggiabilità e del galleggiamento punto 3.3).

     3.7. Alloggiamento della zattera di salvataggio

     Tutte le unità da diporto delle categorie A e B, nonché quelle appartenenti alle categorie C e D di lunghezza superiore ai 6 metri sono munite di uno o più alloggiamenti per una o più zattere di salvataggio sufficientemente capienti per contenere il numero di persone raccomandato dai fabbricanti che, secondo la progettazione, possono trovarsi a bordo durante la navigazione. Gli alloggiamenti sono di pronto accesso in qualsiasi momento.

     3.8. Evacuazione

     Tutte le unità da diporto multiscafo abitabili di lunghezza superiore a 12 metri sono munite di un mezzo di evacuazione efficace in caso di rovesciamento.

     Tutte le unità da diporto multiscafo abitabili sono munite di un mezzo di evacuazione efficace in caso di incendio.

     3.9. Ancoraggio, ormeggio e rimorchio

     A seconda della categoria di progettazione e delle caratteristiche, tutte le unità da diporto sono munite di uno o più attacchi per punti d'ancoraggio o di altro dispositivo atto a reggere in condizioni di sicurezza i carichi di ancoraggio, di ormeggio e di rimorchio.

 

     4. CARATTERISTICHE DI MANOVRA

     Il costruttore provvede affinché le caratteristiche di manovra dell'unità da diporto: con il motore più potente per il quale l'unità da diporto è progettata e costruita siano soddisfacenti. In conformità della norma armonizzata la potenza massima nominale di tutti i motori destinati alle unità da diporto deve essere specificata nel manuale fornito al proprietario.

 

     5. REQUISITI RELATIVI AL COMPONENTE E ALLA LORO INSTALLAZIONE

     5.1. Motori e compartimenti motore.

     5.1.1. Motore entrobordo

     Tutti i motori entrobordo si trovano in un vano chiuso e isolato dai locali alloggio e sono installati in modo da ridurre al minimo il rischio di incendi o di propagazione di incendi nonché i pericoli derivanti da fumi tossici, calore, rumore o vibrazioni nei locali alloggio.

     Le parti del motore e gli accessori che richiedono una frequente ispezione e/o manutenzione sono facilmente accessibili.

     I materiali isolanti posti all'interno dei compartimenti motore sono incombustibili.

     5.1.2. Ventilazione

     Il vano motore deve essere ventilato. E' necessario evitare l'ingresso di acqua nel vano motore attraverso le prese d'aria.

     5.1.3. Parti esposte

     Le parti esposte del motore in movimento o calde che possono causare lesioni alle persone devono essere efficacemente protette, a meno che il motore non sia già rinchiuso o comunque isolato nel suo vano.

     5.1.4. Avviamento dei motori fuoribordo

     Tutte le unità da diporto munite di motori fuoribordo dispongono di un dispositivo atto ad impedire l'avviamento del motore con marcia inserita, tranne il caso in cui:

     a) il motore fornisca meno di 500 N di spinta statica;

     b) il motore disponga di un dispositivo di strozzamento che limiti la spinta a 500 N al momento dell'avviamento.

     5.2. Sistemi di alimentazione del carburante.

     5.2.1. Considerazioni generali

     I dispositivi e le installazioni destinati al rabbocco, stivaggio, sfiato e alimentazione di carburante sono progettati ed installati in modo da ridurre al minimo il rischio d'incendio e di esplosione.

     5.2.2. Serbatoi di carburante

     I serbatoi, le tubazioni e le manichette per il carburante sono posti in una posizione sicura, separati o protetti da qualsiasi fonte significativa di calore. Il materiale dei serbatoi ed i loro sistemi di costruzione sono adatti alla loro capacità e al tipo di carburante. Tutti gli spazi contenenti i serbatoi debbono essere ventilati.

     Il carburante liquido con punto d'infiammabilità inferiore a 55° C viene conservato in serbatoi che non formino parte integrante dello scafo e siano:

     a) isolati dal vano motore e da ogni altra fonte di ignizione;

     b) isolati dai locali di alloggio.

     Il carburante liquido con punto d'infiammabilità pari o superiore a 55° C può essere conservato in serbatoi facenti parte integrante dello scafo.

     5.3. Impianto elettrico

     Gli impianti elettrici sono progettati e installati in modo da garantire un funzionamento corretto dell'unità da diporto in condizioni di uso normale, e ridurre al minimo il rischio d'incendio e di elettrocuzione.

     Particolare attenzione è rivolta alla protezione dai sovraccarichi e dai cortocircuiti di tutte le reti, fatti salvi i circuiti di accensione del motore, alimentate da batterie.

     Deve essere garantita una ventilazione per evitare l'accumulo di gas eventualmente emessi dalle batterie. Queste ultime sono assicurate fermamente e protette dalle infiltrazioni d'acqua.

     5.4. Sistema di governo.

     5.4.1. Considerazioni generali

     I sistemi di governo sono progettati, costruiti ed installati in modo da garantire la trasmissione delle forze di governo in condizioni di funzionamento prevedibili.

     5.4.2. Dispositivi di emergenza

     Le unità da diporto a vela e le unità da diporto con un solo motore entrobordo dotate di sistemi di governo con comando a distanza sono munite di dispositivi di emergenza per il governo dell'unità da diporto a velocità ridotta.

     5.5. Impianto del gas

     Gli impianti del gas per uso domestico sono del tipo a prelievo di vapore e vengono progettati ed installati in modo da evitare perdite ed il rischio di esplosioni e in modo da controllarne la tenuta. I materiali ed i componenti sono adatti al tipo specifico di gas utilizzato per resistere alle sollecitazioni ed agli agenti incontrati in ambienti marino.

     Ciascun apparecchio è munito di dispositivo di sicurezza contro lo spegnimento della fiamma. Ogni apparecchio che consuma gas deve essere alimentato da un ramo distinto del sistema di distribuzione e ogni apparecchio deve essere controllato da un dispositivo di chiusura separato. Deve essere prevista una ventilazione adeguata per prevenire i rischi dovuti ad eventuali perdite di prodotti di combustione.

     Tutte le unità da diporto aventi un impianto del gas fisso sono dotate di un compartimento isolato per contenere le bombole del gas. Il compartimento è isolato dai locali di alloggio, accessibile solo dall'esterno e ventilato verso l'esterno in modo che qualsiasi fuga di gas sia convogliata fuoribordo. Gli impianti del gas fissi sono collaudati dopo l'installazione.

     5.6. Protezione antincendio.

     5.6.1. Considerazioni generali

     Il tipo di equipaggiamento installato e l'allestimento dell'unità da diporto tengono conto del rischio d'incendio e di propagazione del fuoco. E' riservata particolare attenzione all'ambiente circostante gli apparecchi a fiamma libera, le zone calde o i motori e le macchine ausiliarie, ai traboccamenti di olio e di carburante, alle condutture di olio e carburanti non ricoperte ed è evitata la presenza di fili elettrici al di sopra delle parti calde delle macchine.

     5.6.2. Attrezzatura antincendio

     L' unità da diporto è fornita di un'attrezzatura antincendio adatta al tipo di rischio. I vani dei motori a benzina sono protetti con un sistema estintore che consenta di evitare l'apertura del vano in caso di incendio. Gli estintori portatili sono fissati in punti facilmente accessibili ed uno è collocato in modo da poter essere afferrato facilmente dalla posizione principale di governo dell'unità da diporto.

     5.7. Fanali di navigazione

     Laddove installati i fanali di navigazione devono essere conformi alla regolamentazione COL REG 1972, quale successivamente modificata o CEVNI, a seconda dei casi.

     5.8. Prevenzione degli scarichi

     Le unità da diporto sono costruite in modo da evitare lo scarico accidentale fuori bordo di prodotti inquinanti (olio, carburante, ecc).

     Le unità da diporto fornite di servizi igienici devono essere munite:

     a) di serbatoi;

     b) oppure di dispositivi che consentono l'installazione temporanea di serbatoi in determinate zone per usi specifici in cui l'evacuazione dei rifiuti umani è oggetto di limitazioni.

     Inoltre le tubazioni destinate all'evacuazione dei rifiuti umani attraversanti lo scafo debbono essere dotate di valvole che ne consentono la chiusura a tenuta stagna.

 

 

ALLEGATO III - (Articolo 5)

MARCATURA "CE"

 

     La marcatura "CE" di conformità è costruita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:

     In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura "CE", dovranno essere rispettate le proporzioni indicate dal grafico di cui sopra.

     Le dimensioni verticali dei vari elementi della marcatura "CE" devono essere sostanzialmente le stesse, comunque non inferiori ai 5 mm.

     La marcatura "CE" è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora esso intervenga nel controllo della produzione.

 

 

ALLEGATO IV - (Articolo 6)

CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO (modulo A)

 

     1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 2, si accerta e dichiara che i prodotti soddisfano i requisiti del presente decreto. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura "CE" a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità (vedi allegato VIII).

     2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità la tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti, a fini ispettivi, per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

     Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario.

     3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti del presente decreto; deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del prodotto (vedi allegato IX).

     4. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformità insieme con la documentazione tecnica.

     5. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 e ai requisiti del presente decreto.

 

 

ALLEGATO V - (Articolo 6)

CONTROLLO DI FABBRICAZIONE INTERNO E PROVE (modulo A bis)

 

     Questo modulo è costituito dal modulo A, come indicato nell'allegato IV, oltre che dai seguenti requisiti supplementari:

     su una o più unità da diporto rappresentanti la produzione del fabbricante vengono eseguite una o più delle seguenti prove, calcoli equivalenti o controlli da parte del fabbricante stesso o in suo nome:

     - prova di stabilità conformemente al punto 3.2 dell'allegato II;

     - prova delle caratteristiche di galleggiabilità conformemente al punto 3.3 dell'allegato II.

     Queste prove o calcoli o controlli devono essere eseguiti sotto la responsabilità di un organismo notificato a scelta del fabbricante. Sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il fabbricante affigge il numero distintivo dello stampo utilizzato durante il processo di fabbricazione.

 

 

ALLEGATO VI - (Articolo 6)

ESAME "CE DEL TIPO" (modulo B)

 

     1. Un organismo notificato accerta e dichiara che un esemplare, rappresentativo della produzione considerata, soddisfa le disposizioni del presente decreto.

     2. La domanda di esame "CE del tipo" dev'essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità ad un organismo notificato di sua scelta.

     La domanda deve contenere:

     - il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

     - una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

     - la documentazione tecnica descritta al punto 3.

     Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un esemplare rappresentativo della produzione considerata, qui di seguito denominato "tipo" (*). L'organismo notificato può chiedere altri esemplari dello stesso tipo qualora sia necessario per eseguire il programma di prove.

     3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti del presente decreto; deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto (vedi allegato IX).

     4. L'organismo notificato:

     4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformità con tale documentazione ed individua gli elementi progettati in conformità delle disposizioni delle norme di cui all'articolo 3, comma 3 nonché gli elementi progettati senza applicare le disposizioni previste da tali norme;

     4.2. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfano i requisiti essenziali di cui all'allegato II qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 3, comma 3.

     4.3. effettua e fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se, qualora il fabbricante abbia deciso di conformarsi alle norme relative, tali norme siano state effettivamente applicate;

     4.4. concorda con il richiedente il luogo in cui gli esami e le necessarie prove devono essere effettuati.

     5. Se il tipo soddisfa le disposizioni del presente decreto, l'organismo notificato rilascia un attestato di esame "CE del tipo" al richiedente. L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità del certificato e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato.

     All'attestato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l'organismo autorizzato conserva una copia.

     Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato di esame del tipo, l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto.

     6. Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all'attestato di esame "CE del tipo" di tutte le modifiche al prodotto approvato che devono ricevere un'ulteriore approvazione, qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali o modalità di uso prescritte del prodotto. Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato originale di esame "CE del tipo".

     7. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame "CE del tipo" ed i complementi rilasciati e ritirati.

     8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di esame "CE del tipo" e/o dei loro complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati.

     9. Il fabbricante o il suo mandatario conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attesti di esame "CE del tipo" e dei loro complementi per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

     Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario.

 

 

ALLEGATO VII - (Articolo 6)

CONFORMITA' AL TIPO (modulo C)

 

     1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attesto di esame "CE del tipo" e soddisfano i requisiti del presente decreto. Il fabbricante appone la marcatura "CE" a ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità (vedi allegato VIII).

     2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" e ai requisiti del presente decreto.

     3. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

     Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario (vedi allegato IX).

 

 

ALLEGATO VIII - (Articolo 11)

DICHIARAZIONE SCRITTA DI CONFORMITA'

 

     1. La dichiarazione scritta di conformità alle disposizioni del presente decreto deve accompagnare:

     - le unità da diporto ed essere allegata al manuale del proprietario (allegato II, punto 2.5);

     - i componenti di cui all'allegato I.

     2. La dichiarazione scritta di conformità deve comprendere i seguenti elementi (1) :

     - nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità (2);

     - descrizione dell'unità da diporto o dei componenti (3);

     - riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle specifiche in relazione alle quali è dichiarata la conformità;

     - se del caso, riferimento all'attestazione "CE del tipo" rilasciata da un organismo notificato;

     - se del caso, nome, indirizzo dell'organismo notificato;

     - identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità.

 

 

ALLEGATO IX - (Articolo 8)

DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA DAL FABBRICANTE

 

     La documentazione tecnica di cui agli allegati IV, VI, VII, XII e XIV deve comprendere tutti i dati o mezzi pertinenti usati dal fabbricante, per garantire che i componenti o l'unità da diporto siano conformi ai relativi requisiti essenziali.

     La documentazione tecnica deve consentire la comprensione del progetto, della fabbricazione e del funzionamento del prodotto nonché permettere di valutarne la conformità ai requisiti del presente decreto.

     La documentazione deve comprendere, se necessario ai fini della valutazione:

     - una descrizione generale del tipo;

     - disegni di progettazione di massima e di fabbricazione, schemi dei componenti, dei sottoassemblaggi, dei circuiti, ecc.;

     - descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e schemi e del funzionamento del prodotto;

     - un elenco delle norme di cui all'articolo 3, comma 3, applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per rispondere ai requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 3, comma 3;

     - i risultati del calcoli di progettazione, degli esami effettuati;

     - i risultati delle prove o specificamente calcoli di stabilità secondo il punto 3.2. dei requisiti essenziali e di galleggiabilità secondo il punto 3.3 dei requisiti essenziali di cui all'allegato II.

 

 

ALLEGATO X - (Articolo 7)

CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI

PER LA NOTIFICA DEGLI ORGANISMI

 

     1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato delle operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né l'installatore delle unità da diporto o dei componenti di cui viene effettuato il controllo, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente né in veste di mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali prodotti. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche fra il costruttore e l'organismo di controllo [28].

     2. L'organismo e il personale incaricato del controllo devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica, e devono essere liberi da qualsiasi pressione e incitamento, soprattutto di natura finanziaria, che possano influenzare il loro giudizio o i risultati del controllo, in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.

     3. L'organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per svolgere adeguatamene le funzioni tecniche e amministrative connesse all'esecuzione delle verifiche; esso deve poter anche disporre del materiale necessario per le verifiche eccezionali.

     4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere:

     - una buona formazione tecnica e professionale;

     - una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che esso effettua ed una pratica sufficiente di tali controlli;

     - le capacità necessarie per redigere i certificati, i verbali e le relazioni nei quali si concretizzano i controlli effettuati.

     5. L'indipendenza del personale incaricato del controllo deve essere garantita. La retribuzione di ciascun addetto non deve essere commisurata né al numero di controlli effettuati, né ai risultati di tali controlli.

     6. L'organismo deve stipulare un'assicurazione di responsabilità civile. Tale condizione non è richiesta per gli organismi pubblici.

     7. Il personale dell'organismo è vincolato al segreto professionale in ordine a tutto ciò di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (salvo che nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esercita le sue attività) nel quadro del presente decreto o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno.

 

 

ALLEGATO XI - (Articolo 7)

MODALITA' E CONTENUTI DELLE DOMANDE

PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE

 

     1. L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 7 deve essere indirizzata al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato D.G.P.I. - Ispettorato tecnico, che ne trasmette copia al Ministero dei trasporti e della navigazione.

     2. Alla domanda, redatta secondo le indicazioni prescritte e firmata dal legale rappresentante dell'organismo, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

     a) certificato d'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ove richiesta per i soggetti di diritto privato;

     b) atto costitutivo o statuto, con autentica notarile, ove richiesto per i soggetti privati ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico;

     c) elenco dei macchinari e delle attrezzature in dotazione, corredato delle caratteristiche tecniche e operative;

     d) elenco del personale con indicazione del titolo di studio, delle mansioni, nonché del rapporto esistente con l'organismo stesso, con particolare riferimento al rispetto dei criteri di cui ai punti 3, 4 e 5 dell'allegato X

     e) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a lire tre miliardi per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di attestazione della conformità in ambito comunitario; tale obbligo non si applica agli organismi pubblici;

     f) manuale di qualità dell'organismo, redatto in base alle norme della serie EN 45000 contenente, tra l'altro, una specifica sezione dalla quale risultino i seguenti elementi: requisito richiesto, normativa adottata e prova da essa prevista, attrezzatura impiegata, ente che ha effettuato la taratura e scadenza;

     g) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e dei laboratori in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature;

     h) dichiarazione impegnativa in ordine al puntuale soddisfacimento dei "requisiti minimi" di cui all'allegato X

     i) documentazione comprovante l'idoneità dei locali e degli impianti dal punto di vista dell'igiene ambientale e della sicurezza del lavoro.

     3. Verificata la regolarità della documentazione, verrà condotta, congiuntamente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero dei trasporti e della navigazione, una ispezione in loco.

     4. Dell'esito dei lavori di cui ai commi 1, 2 e 3 verrà redatto apposito verbale al fine della emanazione del decreto di autorizzazione previsto dall'articolo 7.

 

 

ALLEGATO XII - (Articolo 6)

GARANZIA QUALITA' PRODUZIONE (modulo D)

 

     1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" e soddisfano i requisiti del presente decreto. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura "CE" su ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità. La marcatura "CE" dev'essere accompagnata dal contrassegno d'identificazione dell'organismo responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4.

     2. Il fabbricante deve applicare un sistema di qualità della produzione, eseguire l'ispezione e le prove del prodotto finito secondo quanto specificato al paragrafo 3, e dev'essere assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.

     3. Sistema qualità.

     3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità per i prodotti interessati ad un organismo notificato di sua scelta.

     La domanda deve contenere:

     - tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di prodotti prevista;

     - la documentazione relativa al sistema qualità;

     - se del caso la documentazione tecnica relativa al tipo approvato (vedi allegato IX) e una copia dell'attestato di esame "CE del tipo".

     3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" ed ai requisiti del presente decreto.

     Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

     Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

     - degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità dei prodotti;

     - dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e delle tecniche di controllo e garanzia della qualità;

     - degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

     - della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale;

     - dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.

     3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata.

     Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante.

     La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

     3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

     Il fabbricante o il mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.

     L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2, o se è necessaria una seconda valutazione.

     L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

     4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato.

     4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

     4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

     - la documentazione relativa al sistema qualità;

     - altra documentazione quali i rapporti e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

     4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.

     4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato può svolgere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento del sistema qualità, se necessario. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.

     5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto:

     - la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo trattino;

     - gli adeguamenti di cui ai paragrafo 3.4, secondo capoverso;

     - le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al paragrafo 3.4, ultimo capoverso, e ai paragrafi 4.3 e 4.4.

     6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità rilasciate o ritirate.

 

 

ALLEGATO XIII - (Articolo 6)

VERIFICA SU PRODOTTO (modulo F)

 

     1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, si accerta e dichiara che i prodotti cui sono state applicate le disposizioni del paragrafo 3 sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" e soddisfano i requisiti del presente decreto.

     2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" e ai requisiti della direttiva che ad essi si applicano. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura "CE" su ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità (vedi allegato VIII).

     3. L'organismo notificato procede agli esami e alle prove del caso per verificare la conformità del prodotto ai requisiti del presente decreto, o mediante controllo e prova di ogni singolo prodotto secondo quanto stabilito al paragrafo 4, o mediante controllo e prova statistici sui prodotti secondo quanto stabilito al paragrafo 5, a scelta del fabbricante.

     3.bis. Il fabbricante, o il suo mandatario, conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

     4. Verifica mediante controllo e prova di ogni singolo prodotto.

     4.1. Tutti i prodotti vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove, in conformità alla norma o alle norme relative all'articolo 3, comma 3, o prove equivalenti per verificarne la conformità al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" e della direttiva ad essi applicabili.

     4.2. L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ciascun prodotto approvato e redige un attestato di conformità inerente alle prove effettuate.

     4.3. Il fabbricante o il suo mandatario deve essere in grado di esibire, a richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.

     5. Verifica statistica.

     5.1. Il fabbricante presenta i suoi prodotti sotto forma di lotti omogenei e prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca l'omogeneità di ciascun lotto prodotto.

     5.2. I prodotti devono essere presentati alla verifica sotto forma di lotti omogenei. Da ciascun lotto viene prelevato un campione a caso. Gli esemplari di un campione vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove, in conformità alla norma o alle norme relative all'articolo 3, comma 3, o prove equivalenti per verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti del presente decreto e per determinare se si debba accettare o rifiutare il lotto.

     5.3. La verifica statistica deve avvenire considerando i seguenti elementi:

     - metodi statistici utilizzati,

     - programma di campionamento e sue caratteristiche operative.

     5.4. Per i lotti accettati, l'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ogni singolo prodotto e redige un attestato di conformità relativo alle prove effettuate. Tutti gli esemplari del lotto possono essere immessi sul mercato ad eccezione di quelli del campione riscontrati non conformi.

     Se un lotto è rifiutato, l'organismo notificato o l'autorità competente prende le misure appropriate per evitarne l'immissione sul mercato. Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, l'organismo notificato può decidere di sospendere la verifica statistica.

     Il fabbricante può apporre, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il numero di identificazione di quest'ultimo nel corso della fabbricazione.

     5.5. Il fabbricante o il suo mandatario, deve essere in grado di esibire, a richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.

 

 

ALLEGATO XIV - (Articolo 6)

VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO (modulo G)

 

     1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che il prodotto considerato, cui è stato rilasciato l'attestato di cui al paragrafo 2, è conforme ai requisiti del presente decreto.

     Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura "CE" sul prodotto e redige una dichiarazione di conformità.

     2. L'organismo notificato esamina il prodotto e procede alle opportune prove, in conformità della norma o delle norme di cui all'articolo 3, comma 3, o a prove equivalenti, per verificarne la conformità ai corrispondenti requisiti del presente decreto.

     L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione sul prodotto approvato e redige un attestato di conformità relativo alle prove effettuate.

     3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti della direttiva, di comprendere il suo progetto, la sua fabbricazione ed il suo funzionamento (vedi allegato IX).

 

 

ALLEGATO XV - (Articolo 6)

GARANZIA QUALITA' TOTALE (modulo H)

 

     1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 2 si accerta e dichiara che i prodotti in questione soddisfano i requisiti del presente decreto.

     Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura "CE" a ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità. La marcatura "CE" deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4.

     2. Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale ed il collaudo del prodotto secondo quanto specificato al paragrafo 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.

     3. Sistema qualità.

     3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità ad un organismo notificato.

     La domanda deve contenere:

     - tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista,

     - la documentazione relativa al sistema qualità.

     3.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti ai requisiti del presente decreto.

     Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di criteri, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere una interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

     Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

     - degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità di progettazione e di qualità dei prodotti;

     - delle specifiche tecniche di progettazione, norme incluse, che si intende applicare qualora non vengano applicate pienamente le norme di cui all'articolo 3, comma 3, nonché degli strumenti che permetteranno di garantire l'osservanza dei requisiti essenziali di cui all'allegato II;

     - delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione, che verranno applicati nella progettazione dei prodotti appartenenti alla categoria in questione;

     - delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici che si intende applicare nella fabbricazione, nel controllo di qualità e nella garanzia della qualità;

     - degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

     - della documentazione in materia di qualità, ad esempio i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale;

     - dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.

     3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata (EN29001).

     Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita valutativa agli impianti del fabbricante.

     La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

     3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

     Il fabbricante o il suo mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.

     L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.

     L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

     4. Sorveglianza CE sotto la responsabilità dell'organismo notificato.

     4.1. La sorveglianza CE deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

     4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

     - la documentazione relativa al sistema qualità;

     - la documentazione prevista dalla sezione "Fabbricazione" del sistema di garanzia della qualità, ad esempio risultati di analisi, calcoli, prove;

     - la documentazione prevista dalla sezione "Fabbricazione" del sistema garanzia della qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale;

     4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualità, e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate;

     4.4. L'organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se vi è stata prova, un rapporto sulla prova stessa.

     5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

     - la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo capoverso, secondo trattino;

     - le modifiche di cui al paragrafo 3.4, secondo capoverso;

     - le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui al paragrafo 3.4, ultimo comma, e ai paragrafi 4.3 e 4.4.

     6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi qualità rilasciate o ritirate.


[1] Articolo abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171.

[2] Articolo abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171.

[3] Articolo abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 11 giugno 1997, n. 205.

[5] Articolo abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171.

[6] Articolo abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171.

[7] Articolo sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 11 giugno 1997, n. 205 e abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171.

[8] Articolo abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171.

[9] Articolo abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171.

[10] Articolo sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 11 giugno 1997, n. 205 e abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171.

[11] Articolo abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171.

[12] Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 8 luglio 2003, n. 172.

[13] Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 8 luglio 2003, n. 172.

[14] Comma così sostituito dall'art. 12 della L. 30 novembre 1998, n. 413.

[15] Comma così sostituito dall'art. 12 della L. 30 novembre 1998, n. 413.

[16] Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 8 luglio 2003, n. 172.

[17] Comma così modificato dall'art. 12 della L. 30 novembre 1998, n. 413.

[18] Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 8 luglio 2003, n. 172.

[19] Articolo abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171.

[20] Articolo abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171.

[21] Articolo abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171.

[22] Articolo abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171.

[23] Comma abrogato dall'art. 15 della L. 8 luglio 2003, n. 172.

[24] Comma sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 11 giugno 1997, n. 205 e abrogato dall'art. 15 della L. 8 luglio 2003, n. 172.

[25] Articolo abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171.

[26] Articolo abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171.

[27] Punto così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 11 giugno 1997, n. 205.

[28] Punto così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 11 giugno 1997, n. 205.