§ 98.1.12768 - D.M. 28 novembre 1987, n. 572.
Attuazione della direttiva n. 82/714/CEE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.


Settore:Normativa nazionale
Data:28/11/1987
Numero:572


Sommario
Art. 1.      1. Il presente decreto fissa le norme di attuazione della direttiva n. 82/714/CEE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, che ha forza di [...]
Art. 2.      1. Le navi di cui alle lettere a) e b) del punto 1 del 'art. 7 della direttiva n. 82/714/CEE sono esentate dall'applicazione delle disposizioni contenute nella direttiva [...]
Art. 3.      1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.12768 - D.M. 28 novembre 1987, n. 572. [1]

Attuazione della direttiva n. 82/714/CEE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.

(G.U. 15 febbraio 1988, n. 37, S.O.)

 

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICHE COMUNITARIE

 

     Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

     Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1987 integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1987;

     Vista la direttiva n. 82/714/CEE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna inclusa nell'elenco A della legge 16 aprile 1987, n. 183;

     Considerata la necessità di manifestare l'esercizio della facoltà prevista dal paragrafo 1 dell'art. 7 della suddetta direttiva;

     Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     Art. 1.

     1. Il presente decreto fissa le norme di attuazione della direttiva n. 82/714/CEE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, che ha forza di legge ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

     2. La direttiva n. 82/714/CEE viene pubblicata unitamente al presente decreto.

 

          Art. 2.

     1. Le navi di cui alle lettere a) e b) del punto 1 del 'art. 7 della direttiva n. 82/714/CEE sono esentate dall'applicazione delle disposizioni contenute nella direttiva medesima.

 

          Art. 3.

     1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegati

     (Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 20 del D.Lgs. 24 febbraio 2009, n. 22.