§ 67.2.30 - D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404.
Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.2 navigazione da diporto
Data:05/08/1988
Numero:404


Sommario
Art. 1.  Responsabilità per la condotta dei voli.
Art. 2.  Obbligo del casco protettivo.
Art. 3.  Uso delle aree per decollo e atterraggio.
Art. 4.  Limiti alle operazioni di volo.
Art. 5.  Identificazione e registrazione degli apparecchi muniti di motore.
Art. 6.  Conduzione dei voli.
Art. 7.  Voli in prossimità di altri apparecchi.
Art. 8.  Precedenze.
Art. 9.  Sorpasso.
Art. 10.  Precedenza in atterraggio.
Art. 11.  Emanazione di restrizioni e divieti.
Art. 12.  Attestato di idoneità.
Art. 13.  Visita medica.
Art. 14.  Soggetti preposti alla certificazione dell'idoneità psico-fisica.
Art. 15.  Requisiti psico-fisici minimi richiesti.
Art. 16.  Attività preparatoria e conseguimento di attestati di idoneità.
Art. 17.  Ammissione ai corsi.
Art. 18.  Programmi dei corsi.
Art. 19.  Attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo.
Art. 20.  Prove di esame per il conseguimento dell'attestato di istruttore.
Art. 21.  Obbligo di assicurazione per danni a terzi.
Art. 22.  Requisiti della copertura assicurativa.
Art. 23.  Obbligo di assicurazione nel caso di gare e manifestazioni.
Art. 24.  Norme transitorie e finali.


§ 67.2.30 - D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404. [1]

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo.

(G.U. 13 settembre 1988, n. 215).

 

Capo I

PRESCRIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Responsabilità per la condotta dei voli.

     1. Il pilota, oltre che all'osservanza delle norme di legge e di regolamento, e delle prescrizioni delle autorità, è tenuto, prima dell'inizio del volo ed in ogni sua fase, ad accertarsi personalmente che esso possa svolgersi in piena sicurezza, tenuto conto delle condizioni meteorologiche, della efficienza dell'apparecchio, delle proprie condizioni psico-fisiche, del proprio addestramento e di ogni altra circostanza di tempo e di luogo, e conseguentemente a determinare la condotta da tenere affinchè il volo non risulti pericoloso per la propria od altrui incolumità.

 

          Art. 2. Obbligo del casco protettivo. [2]

     1. Durante il volo è obbligatorio indossare un casco protettivo di tipo rigido adeguato all'attività.

 

          Art. 3. Uso delle aree per decollo e atterraggio.

     1. Il decollo e l'atterraggio possono essere effettuati su qualsiasi area idonea, avuto, ove occorra, il consenso di chi può disporre dell'area e fatti salvi gli eventuali divieti disposti dalle competenti autorità civili e militari.

     2. Atterraggi, decolli ed operazioni su od in prossimità di aerodromi od aeroporti civili possono essere effettuati solo mediante specifica autorizzazione del direttore della circoscrizione aeroportuale competente, rilasciata caso per caso, a seguito di coordinamento con i competenti organi di assistenza al volo civili. Dette attività sugli aeroporti militari, anche se aperti al traffico aereo civile, sono vietate salvo casi eccezionali e su specifica richiesta in base alla normativa vigente.

 

          Art. 4. Limiti alle operazioni di volo. [3]

 

          Art. 5. Identificazione e registrazione degli apparecchi muniti di motore. [4]

     1. Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi devono essere muniti di apposita targa metallica di identificazione e devono essere colorati con tonalità vivaci a forte contrasto con cielo e terra.

     2. Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi provvisti di motore debbono inoltre essere iscritti in un apposito registro tenuto dall'Aero club d'Italia, vidimato nelle forme di legge, in cui sono annotate le caratteristiche e la dimensione di ciascun apparecchio, con la specificazione della ditta che lo ha prodotto. Nel registro sono annotati in ordine cronologico gli atti di cessione dell'apparecchio.

     3. La registrazione degli apparecchi a motore avviene a seguito di presentazione, da parte del proprietario, di domanda in carta legale e dei seguenti documenti in duplice copia:

     a) due fotografie dell'apparecchio visto di lato e frontalmente, tendenti ad identificare il modello dell'apparecchio indipendentemente dalla colorazione che potrà essere modificata;

     b) dichiarazione del proprietario, autenticata nelle forme di legge, della conformità dell'apparecchio alle caratteristiche prescritte dall'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, come successivamente modificato. La dichiarazione dovrà contenere le seguenti indicazioni: struttura dell'apparecchio (monoposto o biposto), potenza del motore, peso effettivo dell'apparecchio a vuoto, dimensioni (larghezza, massima apertura alare, lunghezza e altezza) espresse in centimetri, ditta costruttrice dell'apparecchio e del motore ove trattasi di prodotti industriali.

     4. L'Aero club d'Italia, verificata la regolarità della prescritta documentazione, rilascia un certificato di identificazione unitamente ad una copia vistata della documentazione stessa e la targa metallica di identificazione. L'Aero club d'Italia può comunque accertare la conformità tra la dichiarazione del proprietario del velivolo e le caratteristiche obiettive dello stesso.

     5. La targa metallica, delle dimensioni di cm 10 x cm 5, sulla quale figura la lettera I seguita da quattro cifre, deve essere apposta in modo stabile sull'apparecchio. Le singole lettere e cifre che figurano sulla targa devono essere riprodotte, ciascuna, in colore scuro su fondo bianco o viceversa nelle dimensioni minime di cm 30 x cm 15 sulla parte inferiore dell'ala.

     6. Il certificato di identificazione e la documentazione vistata devono essere sempre tenuti a bordo.

     7. In caso di passaggio di proprietà dell'apparecchio è fatto obbligo all'acquirente di darne avviso, entro otto giorni, all'Aero club d'Italia. In caso di distruzione dell'apparecchio tale obbligo compete al proprietario.

     8. Il proprietario dell'apparecchio ha l'obbligo di denunciare, con le stesse modalità previste per la iscrizione, le eventuali modifiche alla struttura o agli altri dati indicati nella dichiarazione di cui al comma 3, lettera b).

     9. L'Aero club d'Italia procede al ritiro del certificato di identificazione qualora, per effetto di sopravvenute modificazioni dell'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, l'apparecchio non sia più rispondente alle caratteristiche stabilite salvo diversa disposizione contenuta nella modifica dell'allegato medesimo. Il certificato viene ritirato altresì qualora la corrispondenza alle caratteristiche stabilite venga meno per effetto di modificazioni dell'apparecchio.

 

Capo II

NORME DI CIRCOLAZIONE E DI SICUREZZA

 

          Art. 6. Conduzione dei voli. [5]

     1. L'attività di volo da diporto o sportivo può essere condotta dall'alba al tramonto, fuori dalle nubi ed in condizioni meteorologiche e di visibilità tali da consentire il continuo riferimento visivo con il terreno sottostante, gli ostacoli e la eventuale presenza di ogni altro tipo di traffico.

     2. Salvo quanto previsto dal comma 3, l'attività è consentita fino ad un'altezza massima di 500 piedi (150 metri circa) dal terreno, misurata rispetto al punto più elevato nel raggio di 3 chilometri, tenendosi a distanza di sicurezza dagli ostacoli ed in ogni caso non inferiore ai 5 chilometri dagli aeroporti non ubicati entro ATZ (Aerodrome Traffic Zone).

     3. Nei giorni di sabato, domenica e nelle altre festività nazionali il limite di cui al comma 2 è di 1.000 piedi (300 metri circa). Lo stesso limite si applica nelle aree individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

     4. E' vietato il sorvolo dei centri abitati, degli agglomerati di case ed assembramenti di persone, di caserme, di depositi di munizioni, di porti militari, di aree riservate ai fini della sicurezza dello Stato, di stazioni ferroviarie ed altri centri di vie di comunicazione, di centrali elettriche, di dighe, di ospedali, di carceri, di opifici, nonché il lancio di oggetti e di liquidi in volo. E' altresì vietato il sorvolo delle autostrade, delle strade statali e delle linee ferroviarie, le quali, quando strettamente necessario, potranno tuttavia essere sorvolate in senso ortogonale.

     5. E' altresì vietato impegnare spazi aerei controllati dai servizi del traffico aereo, zone di traffico aeroportuale, che non sono controllate, nonchè le aree regolamentate, pericolose o proibite, fatti salvi i casi di specifica autorizzazione rilasciata da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale aviazione civile, previo nulla osta del Ministero della difesa per le attività condotte entro le aree di pertinenza militare. Le domande volte ad ottenere la suddetta autorizzazione dovranno comunque essere inviate all'Aero club d'Italia e quindi, se ritenute ammissibili, trasmesse da questo alla Direzione generale dell'aviazione civile, competente per la valutazione finale e l'eventuale rilascio dell'autorizzazione.

     6. [6]

 

          Art. 7. Voli in prossimità di altri apparecchi.

     1. E' fatto divieto di effettuare attività di volo in prossimità di altri apparecchi ed aeromobili, a distanza tale da creare rischi di collisione.

 

          Art. 8. Precedenze.

     1. Gli apparecchi in volo, che procedono in opposta direzione, alla stessa quota e sul medesimo asse longitudinale devono effettuare una virata di scampo sulla propria destra, a distanza tale da non creare rischi di collisione.

     2. Quando due apparecchi convergono approssimativamente alla stessa quota verso la medesima posizione, l'apparecchio che ha l'altro sulla sua destra deve dare la precedenza.

     3. Gli apparecchi devono inoltre, in ogni caso, dare la precedenza agli aeromobili, e gli apparecchi provvisti di motore debbono dare la precedenza a quelli della stessa specie che ne siano sprovvisti.

 

          Art. 9. Sorpasso.

     1. Il sorpasso di altri apparecchi al di sopra o al di sotto degli stessi non è consentito se non a quote o distanze tali da non compromettere la libertà di manovra del sorpassato e per non creare rischi di collisione.

     2. L'apparecchio sorpassante ha la precedenza sull'apparecchio sorpassato. In nessun caso quest'ultimo deve effettuare manovre tali da limitare la possibilità di circolazione del primo.

 

          Art. 10. Precedenza in atterraggio.

     1. Gli apparecchi in volo devono dare la precedenza a quelli in atterraggio o nella fase finale di avvicinamento per l'atterraggio.

     2. Gli apparecchi in decollo devono dare la precedenza a quelli in atterraggio.

     3. Quando due o più apparecchi sono in avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, l'apparecchio a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore.

 

          Art. 11. Emanazione di restrizioni e divieti.

     1. I provvedimenti di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 25 marzo 1985, n. 106, devono indicare la durata del divieto o delle limitazioni all'attività ed i limiti laterali e verticali delle aree interessate.

     2. I predetti provvedimenti devono essere adeguatamente resi di pubblica conoscenza a cura dell'Aero club d'Italia mediante comunicazione agli aero club federati ed enti aggregati.

 

Capo III

ACCERTAMENTO DI IDONEITA' PER L'ATTIVITA' DI VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO

 

          Art. 12. Attestato di idoneità. [7]

     1. Per essere ammessi allo svolgimento di attività di volo da diporto o sportivo è necessario essere in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dall'Aero club d'Italia.

     2. L'attestato di cui al comma 1 si consegue superando le prove di esame relative ad appositi corsi istituiti dall'Aero club d'Italia con le modalità dallo stesso stabilite ed approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

     3. Possono aspirare al rilascio dell'attestato di cui al primo comma i cittadini italiani, i cittadini di uno Stato membro della CEE o cittadini di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità, purchè si tratti di stranieri residenti in Italia e in regola agli effetti del soggiorno.

     4. Per ottenere il rilascio dell'attestato il richiedente deve presentare il certificato di idoneità psicofisica di cui agli articoli seguenti, nonchè il nulla osta rilasciato dal questore della provincia di residenza che valuterà anche l'inesistenza di controindicazioni agli effetti della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonchè della sicurezza dello Stato.

     5. Il certificato d'idoneità fisica ha valore per due anni; la sua scadenza deve essere annotata, a cura dell'Aero club d'Italia, nell'attestato di cui al comma 1. Alla scadenza l'interessato deve presentare un nuovo certificato per la convalida dell'attestato e per l'annotazione, sullo stesso, della nuova scadenza.

     6. Per coloro i quali svolgono la funzione di istruttore il certificato d'idoneità psicofisica ha valore per un anno dal compimento del quarantesimo anno di età.

     7. I cittadini stranieri, non residenti, che intendano praticare l'attività di volo da diporto o sportivo sul territorio dello Stato, devono essere in possesso della licenza sportiva FAI in corso di validità, rilasciata dalla FAI per il tramite dell'Aero club nazionale di appartenenza, o di altro attestato abilitante all'attività di volo da diporto o sportivo rilasciato dall'autorità competente del Paese di appartenenza e riconosciuto dall'Ae.C.I. Gli stessi devono essere inoltre muniti del nulla osta del questore competente per il luogo delle gare sportive o delle manifestazioni aeronautiche e devono provvedere alla copertura assicurativa ai sensi del presente decreto.

 

          Art. 13. Visita medica.

     1. Le visite mediche per la certificazione dell'idoneità al volo da diporto o sportivo debbono essere effettuate prima dell'inizio dell'attività preparatoria.

     2. I piloti di aeromobili, alianti, elicotteri, che, per l'esercizio dell'attività turistica o professionale, abbiano già superato la prescritta visita medica, sono esonerati dagli obblighi previsti dal presente capo.

 

          Art. 14. Soggetti preposti alla certificazione dell'idoneità psico-fisica.

     1. L'idoneità psico-fisica necessaria per svolgere attività di volo da diporto o sportivo può essere certificata da un istituto medico legale dell'Aeronautica militare, da una unità sanitaria locale, da un medico militare dell'A.M., da un medico specializzato in medicina dello sport, ovvero in medicina aeronautica e spaziale.

 

          Art. 15. Requisiti psico-fisici minimi richiesti.

     1. I requisiti minimi richiesti per il rilascio del certificato di idoneità, di cui all'art. 14, sono i seguenti:

     a) visus non inferiore a 5/10 per ciascun occhio raggiungibili anche con l'uso di lenti correttive. Verificandosi quest'ultima ipotesi, il certificato dovrà farne menzione e l'uso delle lenti durante il volo si intenderà obbligatorio;

     b) campo visivo e senso stereoscopico normali;

     c) capacità di percepire i colori per trasparenza;

     d) capacità di percepire la voce ordinaria di conversazione, da ciascun orecchio ad una distanza non inferiore a due metri, volgendo le spalle all'esaminatore;

     e) funzione vestibolare normale;

     f) assenza di anomalie psico-fisiche incompatibili con l'esercizio dell'attività di volo da diporto o sportivo.

 

Capo IV

ATTIVITA' PREPARATORIA E DIDATTICA

 

          Art. 16. Attività preparatoria e conseguimento di attestati di idoneità. [8]

     1. L'attività teorico-pratica per la preparazione allo svolgimento dell'attività di volo da diporto o sportivo per il rilascio del relativo attestato di idoneità deve essere condotta, in attuazione dei corsi istituiti dall'Aero club d'Italia, secondo le modalità ed i criteri da quest'ultimo stabiliti ed approvati dal Ministero dei trasporti, presso gli Aero club federati e le associazioni, non aventi scopo di lucro, fra persone che si interessano di questioni aeronautiche, aggregate all'Aero club d'Italia.

     2. E' condizione per la legittimità dell'esercizio dei corsi preparatori la copertura assicurativa della scuola per i danni provocati e riportati dagli allievi ed istruttori durante le esercitazioni di volo, con un massimale non inferiore a lire 500 milioni per persona, animale o cosa, ferme restando le regole generali concernenti l'assicurazione della responsabilità civile per i danni a terzi.

 

          Art. 17. Ammissione ai corsi.

     1. Per essere ammessi ai corsi per il conseguimento dell'attestato di idoneità a svolgere attività di volo da diporto o sportivo i candidati devono:

     a) aver compiuto 18 anni, oppure averne compiuti 16 ed avere l'assenso, nelle forme di legge, di chi esercita nei loro confronti la patria potestà;

     b) essere in possesso del prescritto certificato medico di idoneità.

 

          Art. 18. Programmi dei corsi.

     1. I programmi didattici dei corsi previsti dall'art. 17 sono costituiti da lezioni teoriche e da esercitazioni pratiche.

     2. I programmi delle lezioni e delle esercitazioni, da stabilirsi a cura dell'Aero club d'Italia, devono comprendere nozioni di base delle seguenti materie:

     a) aerodinamica;

     b) meteorologia;

     c) tecnologia e prestazioni degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo;

     d) tecnica di volo;

     e) tecnica di decollo e di atterraggio;

     f) operazione ed atterraggi di emergenza;

     g) norme di circolazione e di sicurezza;

     h) principi di legislazione aeronautica.

 

          Art. 19. Attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo.

     1. L'attestato di idoneità a svolgere attività di istruttore di volo da diporto o sportivo è rilasciato dall'Aero club d'Italia a seguito del superamento di un apposito corso, istituito dallo stesso Aero club d'Italia, con modalità approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

     2. Per accedere al corso di cui al comma 1 i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) età non inferiore ai 21 anni;

     b) diploma di scuola media inferiore;

     c) titolarità da almeno un anno dell'attestato di idoneità allo svolgimento dell'attività di volo da diporto o sportivo previsto dall'art. 16.

 

          Art. 20. Prove di esame per il conseguimento dell'attestato di istruttore.

     1. Le prove di esame per il conseguimento dell'attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo devono comprendere:

     a) prove pratiche di volo;

     b) prove teoriche e pratiche a terra;

     c) esposizione di una lezione relativa ad una materia oggetto dei corsi previsti per il rilascio dell'attestato di idoneità previsto dall'art. 16.

 

Capo V

ASSICURAZIONE

 

          Art. 21. Obbligo di assicurazione per danni a terzi. [9]

     1. I praticanti la disciplina del volo da diporto o sportivo con mezzi privi di motore devono essere coperti dall'assicurazione della responsabilità civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie ed a seguito di urto o collisione in volo.

     2. Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo muniti di motore non possono essere posti in circolazione se non siano coperti dall'assicurazione della responsabilità civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie ed a seguito di urto o collisione in volo.

     3. All'osservanza della precedente disposizione è tenuto il proprietario dell'apparecchio provvisto di motore anche se non intenda farne uso personalmente; chi intenda fare uso di un apparecchio altrui è tenuto ad accertarsi che l'obbligo sia stato osservato e, in mancanza, a provvedere alla copertura assicurativa.

 

          Art. 22. Requisiti della copertura assicurativa. [10]

     1. Affinchè si possa considerare adempiuto l'obbligo di cui all'art. 21 il contratto di assicurazione deve rispondere ai seguenti requisiti:

     1) massimale non inferiore a lire 1 miliardo per sinistro, lire 1 miliardo per persona e lire 1 miliardo per animali o cose;

     2) estensione della copertura assicurativa anche ai voli compiuti, con mezzi provvisti di motore, da persona diversa dall'assicurato ed eventualmente anche contro la volontà di questi, salva, in tal caso, la possibilità di rivalsa dell'assicuratore verso l'autore del danno;

     3) estensione della copertura anche ai danni cagionati con colpa grave;

     4) obbligo dell'assicuratore di risarcire direttamente il danneggiato, a richiesta di costui;

     5) divieto, per l'assicuratore, di opporre al terzo danneggiato, nei limiti del massimale, eccezioni derivanti dal contratto o clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno, salva la possibilità di rivalsa dell'assicuratore verso l'assicurato, nella misura e nelle ipotesi previste dal contratto;

     6) durata della copertura non inferiore a mesi 6;

     7) estensione della copertura ai danni cagionati a qualunque soggetto diverso dall'assicurato, e dal pilota senza limitazioni relative a rapporti di parentela, professionali e simili.

 

          Art. 23. Obbligo di assicurazione nel caso di gare e manifestazioni.

     1. Le gare e le manifestazioni sportive di qualsiasi genere degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo non possono aver luogo se l'organizzazione non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile propria e dei direttori ed ufficiali di gara, per i danni arrecati alle persone ed alle cose.

     2. Restano ferme le regole generali in materia di assicurazione obbligatoria degli apparecchi.

 

          Art. 24. Norme transitorie e finali.

     1. Per la prima applicazione del presente decreto e, comunque per un periodo non eccedente i mesi sei dalla data di entrata in vigore, l'Aero club d'Italia procederà all'attribuzione dei certificati di idoneità al volo da diporto o sportivo e di istruttore in base alle modalità che verranno stabilite dalle proprie commissioni tecniche ed approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 207.

[3] Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 24 aprile 1998, n. 128.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 207.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 207.

[6] Comma abrogato dall'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 2000, n. 367.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 207.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 207.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 207.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 207.