§ 67.2.26 - Legge 25 marzo 1985, n. 106.
Disciplina del volo da diporto o sportivo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.2 navigazione da diporto
Data:25/03/1985
Numero:106


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 67.2.26 - Legge 25 marzo 1985, n. 106.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.

(G.U. 25 marzo 1985, n. 78).

 

     Art. 1. [1]

     1. Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, non si applicano le disposizioni del libro primo della parte seconda del presente codice.

     2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all'Allegato annesso alla presente legge, che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo.

 

          Art. 2.

     Con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, viene disposto in ordine:

     all'accertamento dell'idoneità psico-fisica necessaria per svolgere attività di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all'art. 1, primo comma;

     all'attività preparatoria per l'uso degli stessi apparecchi;

     alle norme di circolazione e di sicurezza;

     all'obbligo dell'assicurazione per danni a terzi.

     Il regolamento di cui al comma precedente è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti.

     Con provvedimenti del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, possono essere imposte particolari restrizioni di natura temporanea all'attività di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all'art. 1, primo comma, in relazione alle esigenze di sicurezza della navigazione aerea, sia civile che militare.

 

          Art. 3.

     Il Ministero dei trasporti si avvale dell'Aero club d'Italia per quanto attiene allo svolgimento dell'attività preparatoria per l'uso degli apparecchi di cui all'art. 1, primo comma, nonchè alla certificazione relativa alla predetta attività preparatoria, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 2 della presente legge.

     Le tariffe fissate dall'Aero club d'Italia per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente sono soggette all'approvazione del Ministero dei trasporti.

 

          Art. 4.

     Per l'inosservanza delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'art. 2 in materia di accertamento della idoneità psico-fisica e dell'attività preparatoria per l'uso degli apparecchi di cui all'art. 1, primo comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 50.000 a lire 500.000.

     Se l'inosservanza concerne disposizioni in materia di circolazione aerea si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500.000 a lire 2 milioni.

     Se l'inosservanza concerne disposizioni in materia di assicurazione per danni a terzi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 200.000 a lire 800.000.

     Per la irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ufficio periferico del Ministero dei trasporti di cui all'art. 17 della predetta legge è la direzione di circoscrizione aeroportuale.

 

Allegato

Caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo [2]

 

     1) Velivoli (aeroplano, idrovolante o anfibio), diversi da quelli senza equipaggio, che siano al massimo biposto, la cui velocità misurabile di stallo o la velocità costante di volo minima in configurazione di atterraggio non supera i 45 nodi di velocità calibrata e con una massa massima al decollo (maximum take-off mass «MTOM») non superiore a 600 kg per i velivoli non destinati all'impiego sull'acqua o a 650 kg per i velivoli destinati all'impiego sull'acqua.

     2) Elicotteri, diversi dagli elicotteri senza equipaggio, che siano al massimo biposto e con una MTOM non superiore a 600 kg per gli elicotteri non destinati all'impiego sull'acqua o a 650 kg per gli elicotteri destinati all'impiego sull'acqua.

     3) Alianti, diversi dagli alianti senza equipaggio, e motoalianti, diversi dai motoalianti senza equipaggio, che siano al massimo biposto e con una MTOM non superiore a 600 kg.

     4) Autogiro monoposto e biposto con una MTOM non superiore a 600 kg.

     5) Aerostati e dirigibili monoposto o biposto aventi un volume massimo di progetto non superiore a 1200 m³ in caso di aria calda, e non superiore a 400 m³ in caso di altro gas di sollevamento.

     6) Deltaplano a motore, in configurazione terrestre, idrovolante o anfibio, al massimo biposto, la cui velocità misurabile di stallo o la velocità costante di volo minima in configurazione di atterraggio non supera i 45 nodi di velocità calibrata e con una massa massima al decollo non superiore a 600 kg per i deltaplani non destinati all'impiego sull'acqua o a 650 kg per i deltaplani destinati all'impiego sull'acqua.

     7) Paracadute a motore, al massimo biposto, con una massa massima al decollo (MTOM) non superiore a 300 kg per i monoposto e 450 kg per i biposto.

     8) Qualsiasi altro apparecchio con equipaggio con una massa a vuoto massima, compreso il combustibile, non superiore a 70 kg.

     Quanto sopra non si applica agli aeromobili a cui è stato rilasciato, o si considera essere stato rilasciato, un certificato a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 o del regolamento (UE) n. 2018/1139.

     Ferme restando le norme e gli allegati tecnici previsti ed operanti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 133/2010, al fine di assicurare la rispondenza allo standard di sicurezza e qualità delle dichiarazioni rese dai costruttori e proprietari degli aeromobili per il volo da diporto o sportivo di cui alla legge n. 106/1985, l'Aero Club d'Italia effettuerà operazioni di vigilanza, verifiche e controlli (art. 7, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 133/2010), avvalendosi, anche in accordo con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con l'Autorità aeronautica (ENAC) e con il Ministero della difesa, di ditte certificate, di professionisti del settore, di personale reso disponibile dal MIMS e dal Ministero della difesa o di proprio personale.

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151.

[2] Allegato già sostituito dal D.M. 27 settembre 1985, dal D.M. 19 novembre 1991, dall'art. unico del D.M. 22 novembre 2010 e così ulteriormente sostituito dall'art. unico del D.M. 7 dicembre 2021.