§ 67.1.93 - Legge 30 gennaio 1991, n. 40.
Applicazione dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:30/01/1991
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas
Art. 2.  Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imprese dirette
Art. 3.  Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private
Art. 4.  Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
Art. 5.  Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo
Art. 6.  Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
Art. 7.  Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia


§ 67.1.93 - Legge 30 gennaio 1991, n. 40.

Applicazione dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS.

(G.U. 14 febbraio 1991, n. 38)

 

 

     Art. 1. Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas

     1. Le pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas sono aumentate degli stessi importi mensili derivanti dall'applicazione dell'art. 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, alle quote di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

     2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti con la stessa decorrenza prevista dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544.

     3. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 800 milioni di lire annue, si provvede con il corrispondente minore onere derivante al fondo dall'applicazione della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

 

          Art. 2. Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imprese dirette

     1. Le pensioni a carico del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette sono aumentate degli stessi importi mensili derivanti dall'applicazione dell'art. 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, alle quote di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

     2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti con la stessa decorrenza prevista dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544.

     3. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 2.012 milioni di lire annue, si provvede con il corrispondente minore onere derivante al fondo dall'applicazione della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

 

          Art. 3. Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private

     1. Con effetto dal 1° gennaio 1989, gli aumenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo.

     2. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al comma 1, pari a 391 milioni di lire annue, si provvede, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dello 0,01 per cento.

 

          Art. 4. Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

     1. Con effetto dal 1° gennaio 1989, gli aumenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 10 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo.

     2. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al comma 1, pari a 2.997 milioni di lire annue, si provvede, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dello 0,07 per cento.

 

          Art. 5. Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo

     1. Con effetto dal 1° gennaio 1989, gli aumenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 1 dell'art. 11 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo.

     2. Gli oneri derivanti dai miglioramenti delle pensioni di cui al comma 1, valutati in 4.942 milioni di lire annue, sono posti a carico dello Stato ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

 

          Art. 6. Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

     1. Con effetto dal 1° gennaio 1989, gli aumenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) del comma 1 dell'art. 12 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo.

     2. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al comma 1, pari a 556 milioni di lire annue, si provvede, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dello 0,14 per cento.

 

          Art. 7. Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia

     1. Con effetto dal 1° gennaio 1989, le pensioni a carico del fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, di importo superiore al trattamento minimo, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988, sono aumentate delle misure percentuali di cui al comma 2, da applicarsi sulla differenza tra l'ammontare originario della pensione, rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'Istituto nazionale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria tra l'anno di decorrenza della pensione e l'anno 1988, e l'ammontare della pensione stessa spettante alla data del 1° gennaio 1988.

     2. La misura dell'aumento delle pensioni è determinata in base alle seguenti percentuali delle differenze di cui al comma 1:

     a) 30 per cento fino ad un importo non superiore a L. 500.000 mensili;

     b) 20 per cento sull'importo eccedente L. 500.000 mensili ma non superiore a L. 1.000.000 mensili;

     c) 10 per cento sul residuo importo eccedente lire 1.000.000 mensili.

     3. In ogni caso l'aumento delle pensioni non può essere inferiore a L. 20.000 mensili.

     4. Le pensioni spettanti ai superstiti sono riliquidate applicando alle pensioni dirette, rivalutate a norma del presente articolo, le percentuali di reversibilità di cui all'art. 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e successive modificazioni.

     5. Gli aumenti di cui al presente articolo si applicano sull'importo della pensione spettante al 31 dicembre 1988.

     6. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 12.495 milioni di lire annue, si provvede, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dello 0,50 per cento.