§ 67.1.90 - Legge 7 agosto 1990, n. 248.
Norme in materia di quiescenza e previdenza dei dipendenti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:07/08/1990
Numero:248


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1982, al personale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, di seguito denominata Azienda, si applicano, [...]
Art. 2.      1. I provvedimenti di attribuzione del trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda, adottati con determinazione del direttore generale dell'Azienda medesima, [...]
Art. 3.      1. La competenza per la concessione delle pensioni di reversibilità a favore degli aventi causa dei titolari di trattamento di quiescenza già dipendenti dell'Azienda è [...]
Art. 4.      1. Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'Azienda, è aumentata del 18 per cento la base pensionabile, costituita [...]
Art. 5.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1982 il servizio prestato dai dipendenti dell'Azienda appartenenti ai profili professionali sottoindicati, ai fini della determinazione [...]
Art. 6.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1982 per il riconoscimento delle infermità dipendenti da causa di servizio si applicano, al personale dell'Azienda, le disposizioni [...]
Art. 7.      1. Per il personale proveniente dai ruoli transitori del Commissariato per l'assistenza al volo di cui al decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito, con [...]
Art. 8.      1. Per quanto non previsto dalla presente legge, restano ferme le norme di cui ai due testi unici richiamati nell'art. 1, commi 1 e 2


§ 67.1.90 - Legge 7 agosto 1990, n. 248.

Norme in materia di quiescenza e previdenza dei dipendenti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

(G.U. 24 agosto 1990, n. 197)

 

 

     Art. 1.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1982, al personale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, di seguito denominata Azienda, si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza, le norme relative alla disciplina generale dei dipendenti civili dello Stato, di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Dalla stessa data di cui al comma 1 si applica, ai fini del trattamento di previdenza, la disciplina del "Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti", gestito dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, di cui al testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. La spesa derivante dal pagamento del trattamento di quiescenza per il personale dell'Azienda è assunta dal bilancio dello Stato e fa carico al capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

     4. L'Azienda, ai fini dell'applicazione del comma 3, è tenuta al versamento in conto entrate del Tesoro di una ritenuta a carico del personale nella misura fissata dall'art. 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolata sulla base contributiva di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge, nonché al versamento di un contributo pari a due volte l'importo della ritenuta predetta. I rapporti finanziari derivanti dal versamento della ritenuta e del contributo di cui al presente comma saranno regolati con decreto del Ministro del tesoro, con decorrenza 1° gennaio 1982.

 

          Art. 2.

     1. I provvedimenti di attribuzione del trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda, adottati con determinazione del direttore generale dell'Azienda medesima, sono sottoposti al controllo della ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, nonché alla procedura prevista dall'art. 166, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e sono trasmessi per il pagamento alle direzioni provinciali del Tesoro.

     2. I provvedimenti di computo, riscatto e ricongiunzione dei servizi, ai fini del trattamento di quiescenza, del personale dell'Azienda, sono sottoposti al controllo della Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, nonché al controllo della Corte dei conti, secondo le norme previste in materia dal testo unico di cui all'art. 1, comma 1.

     3. I provvedimenti del direttore generale dell'Azienda relativi ai trattamenti di pensione privilegiata sono adottati, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, con la procedura stabilita dal testo unico di cui all'art. 1, comma 1.

 

          Art. 3.

     1. La competenza per la concessione delle pensioni di reversibilità a favore degli aventi causa dei titolari di trattamento di quiescenza già dipendenti dell'Azienda è attribuita alle direzioni provinciali del Tesoro.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1990 il trattamento provvisorio di pensione è attribuito ed erogato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle direzioni provinciali del Tesoro.

     3. I trattamenti provvisori già attribuiti ed erogati dall'Azienda sono fatti salvi sino all'emanazione del provvedimento definitivo e saranno oggetto di regolamento dei rapporti finanziari con il Tesoro di cui al comma 4 dell'art. 1.

     4. A decorrere dal 1° gennaio 1982, la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale dell'Azienda titolare di pensione diretta è ridotta, a cura della competente direzione provinciale del Tesoro, dell'importo lordo mensile di L. 72.122.

     5. L'importo di cui al comma 4, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

     6. Dalla data di cui al comma 4, ai titolari di pensione di reversibilità aventi causa dei predetti dipendenti, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.122 va operata in proporzione all'aliquota di reversibilità della pensione spettante, osservando le modalità di cui al comma 1.

     7. Se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascun compartecipe.

 

          Art. 4.

     1. Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'Azienda, è aumentata del 18 per cento la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio e dagli assegni sottoindicati, integralmente percepiti:

     a) scatti di anzianità compreso lo scatto anomalo;

     b) superminimo professionale;

     c) assegno ad personam di cui all'art. 38 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 le seguenti voci retributive corrisposte ai dipendenti dell'Azienda concorrono, nella misura del 60 per cento del loro importo, alla determinazione della base pensionabile:

     a) indennità di controllo;

     b) indennità di volo;

     c) indennità tecnico-amministrativa;

     d) indennità professionale per il personale dirigente.

     3. In caso di cumulo di più indennità viene considerata la più favorevole. Per il personale che fruisce dell'indennità di funzione per i quadri si considera, ai fini dell'aumento di cui al comma 2, l'indennità spettante per il profilo professionale di appartenenza.

     4. A decorrere dal 1° gennaio 1988 le indennità di cui al comma 2, nella misura ivi indicata, concorrono a costituire la base contributiva di cui all'art. 38 del testo unico di cui all'art. 1, comma 2.

 

          Art. 5.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1982 il servizio prestato dai dipendenti dell'Azienda appartenenti ai profili professionali sottoindicati, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza è computato, senza oneri a carico degli interessati, secondo le seguenti norme:

     a) i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure, sono aumentati di un terzo della loro durata;

     b) i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di esperto di assistenza al volo e meteo sono aumentati di un quinto della loro durata.

     2. Gli aumenti di cui al comma 1 non sono fra loro cumulabili.

 

          Art. 6.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1982 per il riconoscimento delle infermità dipendenti da causa di servizio si applicano, al personale dell'Azienda, le disposizioni previste in materia per i dipendenti civili e militari dello Stato.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1982, al personale dell'Azienda che, per infermità contratta per causa di servizio ordinario, abbia subìto una menomazione ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B, annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica.

     3. L'equo indennizzo è liquidato con determinazione del direttore generale dell'Azienda, previa delibera del consiglio di amministrazione, in base alle categorie di menomazioni dell'integrità fisica ed in conformità delle tabelle A e B di cui al comma 2.

     4. Le modalità per la concessione dell'equo indennizzo, secondo le norme previste in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni, sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.

 

          Art. 7.

     1. Per il personale proveniente dai ruoli transitori del Commissariato per l'assistenza al volo di cui al decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635, il servizio prestato dalla data di cancellazione dai ruoli di provenienza fino alla data di immissione nei ruoli aziendali viene valutato secondo le norme di cui alla presente legge.

     2. Il servizio prestato anteriormente alla data di immissione nei ruoli aziendali del personale già dipendente proveniente da amministrazioni statali o enti pubblici è valutato secondo le norme dell'amministrazione o dell'ente di provenienza.

 

          Art. 8.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge, restano ferme le norme di cui ai due testi unici richiamati nell'art. 1, commi 1 e 2.