§ 67.1.41 - Legge 2 marzo 1974, n. 72.
Abilitazione a svolgere compiti di emergenza agli assistenti di volo e riconoscimento giuridico della pensione di invalidità.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:02/03/1974
Numero:72


Sommario
Art. 1.      Al personale addetto ai servizi complementari di bordo, quarta categoria del personale di volo di cui all'art. 732, n. 4 del codice della navigazione approvato con regio [...]
Art. 2.      Fanno parte della categoria del personale addetto ai servizi complementari di bordo gli assistenti di volo, i tecnici di bordo, gli assistenti commerciali e le categorie [...]
Art. 3.      L'espletamento dei compiti di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 1 è subordinato al possesso di attestato rilasciato, a domanda, dal Ministero dei trasporti e [...]
Art. 4.      L'attestato indicato al precedente art. 3 è rilasciato al personale addetto ai servizi complementari di bordo, con qualifica di assistente di volo qualora abbia compiuto [...]
Art. 5.      La commissione giudicatrice delle prove suddette, nominata di volta in volta dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione [...]
Art. 6.      Il numero minimo degli addetti ai servizi complementari di bordo per l'espletamento, su ogni aeromobile adibito a trasporto pubblico, dei compiti indicati alle lettere [...]
Art. 7.      Gli iscritti al "Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea" che sono in possesso dell'attestato di cui al precedente art. 3 [...]
Art. 8.      In base alle vigenti disposizioni, nella prima attuazione della presente legge, al personale addetto ai servizi complementari di bordo che abbia effettuato almeno 600 [...]


§ 67.1.41 - Legge 2 marzo 1974, n. 72.

Abilitazione a svolgere compiti di emergenza agli assistenti di volo e riconoscimento giuridico della pensione di invalidità.

(G.U. 25 marzo 1974, n. 79)

 

 

     Art. 1.

     Al personale addetto ai servizi complementari di bordo, quarta categoria del personale di volo di cui all'art. 732, n. 4 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono affidati i seguenti compiti:

     a) l'assistenza ai passeggeri prestata secondo le disposizioni contenute nei contratti di lavoro stipulati con le società di navigazione aerea;

     b) il servizio di pronto soccorso ai passeggeri;

     c) il servizio di emergenza per la predisposizione, in caso di pericolo, di una disciplinata evacuazione dei passeggeri dall'aeromobile e per l'impiego dei mezzi di salvataggio esistenti nella cabina dell'aeromobile.

 

          Art. 2.

     Fanno parte della categoria del personale addetto ai servizi complementari di bordo gli assistenti di volo, i tecnici di bordo, gli assistenti commerciali e le categorie similari.

 

          Art. 3.

     L'espletamento dei compiti di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 1 è subordinato al possesso di attestato rilasciato, a domanda, dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile.

 

          Art. 4.

     L'attestato indicato al precedente art. 3 è rilasciato al personale addetto ai servizi complementari di bordo, con qualifica di assistente di volo qualora abbia compiuto il 18° anno di età;

     sia iscritto all'Ente nazionale della gente dell'aria, nel registro del personale addetto ai servizi complementari di bordo;

     abbia superato la visita medica di idoneità al volo, in base alle vigenti disposizioni;

     abbia effettuato durante la fase di addestramento in regolare servizio di linea almeno 300 ore di volo in una delle categorie di cui al precedente art. 2 e sostenuto, con esito favorevole:

     la prova di comportamento in cabina nei casi di emergenza per incendio, mancata uscita del carrello, mancato decollo, mancato atterraggio e per ammaraggio;

     la prova di conoscenza della funzionalità e dell'efficienza delle apparecchiature esistenti a bordo per la sicurezza dei passeggeri;

     l'esame di pronto soccorso per la pratica della respirazione artificiale e per la conoscenza del comportamento nei casi di emorragie, fratture, lussazioni, ustioni, parti, crisi nervose e casi simili;

     un colloquio nel quale il candidato deve dimostrare di conoscere la lingua inglese in maniera adeguata allo svolgimento dei propri compiti.

     In base alle vigenti disposizioni la validità dell'attestato è subordinata al controllo periodico biennale dell'idoneità fisica al volo fino al 40° anno di età, e al controllo periodico annuale oltre tale età.

     La validità dell'attestato ha termine qualora il possessore cessi di svolgere le specifiche mansioni di assistente di volo per un periodo superiore ai tre mesi, salvo i casi di malattia, infortunio o aspettativa.

 

          Art. 5.

     La commissione giudicatrice delle prove suddette, nominata di volta in volta dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, è composta da almeno tre membri dei quali:

     un funzionario della direzione generale dell'aviazione civile, presidente;

     un funzionario appartenente ai ruoli civili o militari del personale medico dell'amministrazione dello Stato;

     un rappresentante della società aerea interessata;

     un rappresentante della categoria di cui all'art. 2, designato dalle organizzazioni sindacali interessate;

     un insegnante di lingua inglese nelle scuole secondarie di secondo grado.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della direzione generale dell'aviazione civile.

     Le prove hanno luogo presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, oppure presso una società di navigazione aerea.

 

          Art. 6.

     Il numero minimo degli addetti ai servizi complementari di bordo per l'espletamento, su ogni aeromobile adibito a trasporto pubblico, dei compiti indicati alle lettere b) e c) del precedente art. 1 è stabilito dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

 

          Art. 7.

     Gli iscritti al "Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea" che sono in possesso dell'attestato di cui al precedente art. 3 hanno diritto alla pensione d'invalidità di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, alle stesse condizioni e secondo le modalità previste per il personale di volo munito di regolare brevetto aeronautico o di altro documento equipollente.

 

          Art. 8.

     In base alle vigenti disposizioni, nella prima attuazione della presente legge, al personale addetto ai servizi complementari di bordo che abbia effettuato almeno 600 ore di volo svolgendo i compiti previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 1 della presente legge, viene rilasciato l'attestato di cui al precedente art. 3.