§ 66.3.12 – L. 3 febbraio 1963, n. 73.
Sistemazione del personale non di ruolo e a cottimo dell'Azienda monopoli banane.


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.3 personale
Data:03/02/1963
Numero:73


Sommario
Art. 1.      Sono istituiti presso l'Azienda monopolio banane i ruoli delle carriere di concetto, esecutive e del personale ausiliario di cui alla tabella allegata alla presente legge
Art. 2. a
Art. 3.      Nella prima attuazione della presente legge, un terzo dei posti delle qualifiche iniziali della carriera esecutiva dell'Azienda monopolio banane, è riservato, [...]
Art. 4.      Il personale dell'Azienda monopolio banane che abbia ottenuto l'inquadramento nei ruoli organici di cui all'art. 1 può, secondo le disposizioni di legge, riscattare, ai [...]


§ 66.3.12 – L. 3 febbraio 1963, n. 73.

Sistemazione del personale non di ruolo e a cottimo dell'Azienda monopoli banane.

(G.U. 21 febbraio 1963, n. 50).

 

     Art. 1.

     Sono istituiti presso l'Azienda monopolio banane i ruoli delle carriere di concetto, esecutive e del personale ausiliario di cui alla tabella allegata alla presente legge.

     Sono soppresse le tabelle degli organici del personale a contratto di 1a, 2a, 3a e 4a categoria di cui agli allegati II, III, IV e V al regolamento approvato con regio decreto 27 luglio 1940, n. 1880.

     Per l'accesso alle carriere di cui al primo comma si applicano le norme di carattere generale vigente per gli impiegati civili dello Stato.

 

          Art. 2.

     Il personale non di ruolo di 2a, 3a e 4a categoria in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Azienda monopolio banane, è inquadrato, subordinatamente al giudizio favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione, nella qualifica corrispondente a quella a cui è equiparato economicamente, rispettivamente nei ruoli della carriera di concetto, esecutiva e del personale ausiliario di cui al precedente art. 1.

     L'anzianità di servizio maturata nella posizione economica corrispondente alla qualifica di inquadramento viene riconosciuta ad ogni effetto.

     Per detto inquadramento si prescinde dal possesso del titolo di studio prescritto.

 

          Art. 3.

     Nella prima attuazione della presente legge, un terzo dei posti delle qualifiche iniziali della carriera esecutiva dell'Azienda monopolio banane, è riservato, prescindendosi dai limiti di età e dal possesso del titolo di studio prescritto, agli elementi che hanno prestato la propria opera presso l'Azienda con retribuzione a parcella o a cottimo da almeno due anni.

 

          Art. 4.

     Il personale dell'Azienda monopolio banane che abbia ottenuto l'inquadramento nei ruoli organici di cui all'art. 1 può, secondo le disposizioni di legge, riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio non di ruolo prestato presso l'Azienda ed altre Amministrazioni dello Stato, anteriormente all'inquadramento in ruolo organico.

     Per il personale che sia in possesso dei requisiti richiesti dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dalla legge 5 giugno 1951, n. 376, per essere collocato nei ruoli speciali transitori, il contributo di riscatto, per il servizio non di ruolo prestato anteriormente alla data del 1° maggio 1948, è calcolato sulla retribuzione goduta alla stessa data. Per i periodi successivi detto contributo è calcolato sulle retribuzioni effettivamente percepite.

 

 

Tabella

(Omissis)