§ 63.1.182 - Del.CIPE 3 maggio 2002, n. 36.
Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree depresse triennio 2002-2004 (legge finanziaria 2002).


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:03/05/2002
Numero:36

§ 63.1.182 - Del.CIPE 3 maggio 2002, n. 36.

Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree depresse triennio 2002-2004 (legge finanziaria 2002).

(G.U. 18 luglio 2002, n. 167)

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, che disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un fondo cui affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

     Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

     Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e la legge 30 giugno 1998, n. 208, provvedimenti tutti intesi a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;

     Viste inoltre le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999), 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000) e 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), che recano fra l'altro autorizzazioni di spesa volte ad assicurare il rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998 per la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;

     Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che reca - in tabella D - un'autorizzazione di spesa complessivamente pari, nel triennio 2002-2004, a 2.796,009 milioni di euro, a titolo di rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998;

     Visto, in particolare l'art. 73 della citata legge finanziaria 2002 che stabilisce criteri e modalità di assegnazione delle risorse aggiuntive disponibili per interventi nelle aree depresse, a titolo di rifinanziamento della legge n. 208/1998, volti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione ed a superare gli squilibri economici e sociali presenti nel Paese. Tali criteri privilegiano gli obiettivi dell'avanzamento progettuale, della coerenza programmatica - con particolare riferimento ai principi comunitari - e della premialità;

     Viste le proprie delibere 6 agosto 1999, n. 139 (Gazzetta Ufficiale n. 254/1999), 15 febbraio 2000, n. 14 (Gazzetta Ufficiale n. 96/2000), 4 agosto 2000, n. 84 (Gazzetta Ufficiale n. 268/2000), 21 dicembre 2000, n. 138 (Gazzetta Ufficiale n. 34/2001) e 4 aprile 2001, n. 48 (Gazzetta Ufficiale n. 142/2001);

     Considerato che, a fronte della predetta autorizzazione complessiva di spesa di 2.796,009 milioni di euro, è stata disposta da questo Comitato, nella seduta del 28 marzo 2002, una finalizzazione di risorse a favore del Fondo per l'occupazione di 51,646 milioni di euro;

     Tenuto conto che sono pertanto disponibili, ai fini del presente riparto per il triennio 2002-2004, risorse pari a 2.744,363 milioni di euro;

     Considerato che, per interventi di agevolazione alle attività produttive di cui al Fondo unico per incentivi alle imprese (legge n. 488/1992, programmazione negoziata ed altre tipologie), la legge finanziaria 2002 prevede uno stanziamento diretto a favore del Ministero delle attività produttive di 1.839,498 milioni di euro nel triennio 2002-2004 e, pertanto, le risorse di cui alla presente delibera non sono finalizzate a tali forme di intervento;

     Tenuto conto del carattere di aggiuntività che le risorse oggetto del presente riparto rivestono rispetto agli altri fondi pubblici per investimenti, costituiti dagli ordinari stanziamenti di bilancio per le diverse linee di intervento, nonché dalle risorse disponibili a carico dei fondi strutturali comunitari e dal relativo cofinanziamento nazionale;

     Considerato altresì che il limitato impatto territoriale e finanziario dei fondi strutturali 2000-2006 per le regioni del centro-nord, nonché la loro ridotta copertura settoriale determinano l'esigenza di consentire, a tali regioni, la possibilità di utilizzare le risorse di cui alla presente delibera per integrare le disponibilità finanziarie previste dalla programmazione comunitaria, ovvero per finanziare interventi non coperti dalla suddetta programmazione;

     Considerato inoltre che la presente delibera, in linea con i criteri previsti dal citato art. 73, definisce regole e metodi che richiedono, nella loro applicazione, una proiezione pluriennale significativa perché ne siano assicurati validi ritorni in termini di efficacia;

     Considerato che i criteri dell'avanzamento progettuale e della coerenza programmatica previsti dal citato art. 73, dovranno essere attuati con meccanismi: a) volti a facilitare l'accelerazione della spesa; b) che prevedano il massimo di responsabilità, e quindi di trasparenza, da parte delle amministrazioni regionali e centrali a cui i fondi sono attribuiti; c) che non introducano nuovi criteri programmatici, ma facciano riferimento a quelli già esistenti nella programmazione comunitaria, nazionale e regionale;

     Considerato che gli Accordi di programma quadro (APQ), costituiscono, nell'ambito delle Intese istituzionali di programma, la modalità ordinaria sia per la programmazione concertata degli interventi sul territorio, sia per la loro realizzazione attraverso la definizione di profili programmatici di spesa degli interventi stessi;

     Acquisito, in data 4 aprile 2002, il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sulla proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la funzionalità della rete dei Nuclei regionali "Conti pubblici territoriali", trasmessa alla citata Conferenza con nota del segretario di questo Comitato n. 0009835 del 27 marzo 2002;

     Acquisito altresì, nella seduta del 23 aprile 2002, il parere favorevole della predetta Conferenza sulle indicazioni di priorità concernenti la presente ripartizione;

     Tenuto conto, inoltre, di quanto emerso nel corso della riunione preparatoria del 23 aprile 2002, in ordine alle esigenze di finanziamento prospettate da alcune Amministrazioni centrali;

     Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Delibera:

 

     L'importo complessivo di 2.744,363 milioni di euro indicato in premessa, disponibile per il finanziamento di interventi nelle aree depresse per il triennio 2002-2004, è ripartito, in linea con i criteri ed i metodi previsti dall'art. 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), come segue:

 

     milioni di euro

 

 

TOTALE

 

2002

2003

2004

A

Totale risorse disponibili

 

2.744,363

45,621

1.039,497

1.659,245

B

Destinazioni preliminari ed accantonamenti

 

127,053

13,683

51,520

61,850

B.1

Fondo premialità Nuclei regionali conti pubblici territoriali

 

10,330

0

0

10,330

B.2

Risorse per interventi a sostegno dell'occupazione nel settore beni culturali

 

13,430

13,430

0

0

B.3

Accantonamento per attrazione degli investimenti e supporto alla progettazione (da ripartire con successiva delibera CIPE)

 

103,293

0,253

51,520

51,520

C

Totale risorse da ripartire [ A - B]

 

2.617,310

31,938

987,977

1.597,395

D

Amministrazioni centrali

 

519,030

29,938

187,404

251,848

D.1

Risorse gestite da Amministrazioni centrali

 

 

 

 

 

a)

per progetti nel Mezzogiorno

 

423,500

 

 

 

 

- Ministero istruzione, università e ricerca

(1) 232,407

 

10,001

84,514

137,892

 

- Dipartimento funzione pubblica

(1) 139,446

 

8,000

51,190

80,256

 

- Ministero lavoro e politiche sociali

(1) 9,297

 

8,587

0,710

0

b)

per attività di assistenza tecnica e supporto ai fini della progettazione (per tutte le aree depresse)

 

20,640

 

 

 

 

- Ministero infrastrutture e trasporti

5,160

 

0,750

4,410

0

 

- Ministero politiche agricole e forestali

5,160

 

0,750

4,410

0

 

- Ministero beni e attività culturali

5,160

 

0,750

4,410

0

 

- Ministero ambiente e tutela territorio

5,160

 

0,750

4,410

0

D.2

Risorse gestite da Regioni e P.A. (Centro Nord) (settori ricerca e formazione)

(2) 67,400

74,890

0,350

33,350

33,700

D.3

a) Accantonamento premialità 2004 (10% di D.1a)

42,350

 

0

0

42,350

 

b) Accantonamento premialità 2004 (10% di D.2)

7,490

 

0

0

7,790

E

Regioni e Province autonome

 

2.098,280

2,000

800,573

1.087,687

E.1

Terremoto Marche e Umbria (sisma 1997)

 

18,080

0,500

8,540

9,040

E.2

Centro Nord [15% di (E- E.1)]

 

312,030

0,350

106,362

174,115

E.3

Accantonamento premialità 2004 (10% di E.2)

31,203

 

0

0

31,203

E.4

Mezzogiorno [85% di (E- E.1)]

 

1.768,170

1,150

685,671

904,532

E.5

Accantonamento premialità 2004 (10% di E.4)

176,817

 

0

0

176,817

 

(1) Al netto della quota del 10% (42,350 milioni di euro) di cui al punto D.3a

Si noti: 232,407+139,446+9,297+42,350=423,500

(2) Al netto della quota del 10% (7,490 milioni di euro) di cui al punto D.3b

 

     1. Preliminari destinazioni ed accantonamenti di risorse.

     1.1. L'importo di 10,330 milioni di euro è destinato alla costituzione di un Fondo di premialità, da attribuire alle regioni ed alle province autonome, per il consolidamento della rete dei nuclei regionali "Conti pubblici territoriali", secondo appositi criteri già concordati in sede di Conferenza Stato-regioni, indicati nell'allegato 1 della presente delibera della quale costituisce parte integrante. [1]

     1.2. L'importo di 13,430 milioni di euro è destinato al Ministero per i beni e le attività culturali per il finanziamento di interventi a sostegno dell'occupazione nel settore dei beni culturali, per l'anno 2002.

     1.3. Al fine di assicurare l'attrazione e il sostegno degli investimenti, il supporto tecnico alle Amministrazioni per la progettazione e la promozione d'impresa, è accantonato un importo di 103,293 milioni di euro che sarà attribuito con successiva delibera di questo Comitato.

     Residuano quindi, per la ripartizione tra macroaree e tra amministrazioni centrali e regionali, risorse pari a 2.617,310 milioni di euro.

 

     2. Ripartizione delle risorse tra macroaree e tra amministrazioni centrali e regionali.

     E' confermato il criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili nella misura del 15% al Centro-Nord e dell'85% al Mezzogiorno, già adottato negli anni passati e coerente con il DPEF 2002-2006, volto ad assicurare, per quanto riguarda il Mezzogiorno, effettiva aggiuntività alle risorse oggetto del presente riparto, rispetto alla distribuzione territoriale delle risorse "ordinarie". Tale criterio vige naturalmente anche per le Amministrazioni centrali destinatarie delle presenti risorse.

     A fronte della predetta disponibilità complessiva di 2.617,310 milioni di euro per il triennio 2002-2004, questo Comitato destina a favore delle regioni e delle province autonome un importo di 2.098,280 milioni di euro, ed alle Amministrazioni centrali il restante importo di 519,030 milioni di euro.

 

     3. Quota destinata alle regioni e alle province autonome.

     La quota a favore delle regioni e province autonome è destinata al finanziamento di spese connesse allo sviluppo (1) a esclusione dei regimi di aiuto, da ricomprendere nell'ambito delle Intese istituzionali di programma e dei relativi APQ.

     Nei casi in cui non sia necessaria la competenza o l'intervento finanziario di Amministrazioni centrali, si procederà alla stipula di accordi di programma quadro tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione interessata.

     Nell'ambito della predetta quota di 2.098,280 milioni di euro, a completamento dei finanziamenti connessi agli eventi sismici del 1997, è preliminarmente destinato a favore delle regioni Marche e Umbria, un importo finale di complessivi 18,080 milioni di euro. Tale importo, ripartito a favore della regione Marche nella misura di 3,620 milioni di euro (0,100 nel 2002, 1,710 nel 2003 e 1,810 nel 2004) e della regione Umbria nella misura di 14,460 milioni di euro (0,400 nel 2002, 6,830 nel 2003 e 7,230 nel 2004), sarà utilizzato dalle due regioni nel rispetto dei criteri dell'avanzamento progettuale e della coerenza programmatica, richiamati in premessa ed esplicitati al successivo punto 6.

     Sul restante importo di 2.080,200 milioni di euro, destinato alle regioni ed alle province autonome, per il finanziamento di interventi da ricomprendere nell'ambito delle Intese istituzionali di programma, è accantonata una quota del 10%, pari a 208,020 milioni di euro, da attribuire secondo i criteri premiali di cui al successivo punto 8.

     Le residue disponibilità di 1.872,180 milioni di euro sono ripartite su base regionale secondo la chiave di riparto, già adottata con le delibere di questo Comitato n. 84/2000 e n. 138/2000, di cui all'allegato 2 della presente delibera della quale costituisce parte integrante.

     Alle regioni e province autonome del Centro-Nord è destinato un importo di 280,827 milioni di euro, mentre alle regioni del Mezzogiorno è destinato un importo di 1.591,353 milioni di euro.

 

(1) L'aggregato "spese connesse allo sviluppo", comprende le spese per beni mobili e beni immobili, la spesa indiretta per trasferimenti di capitali alle imprese e alle famiglie e le spese correnti relative alla formazione professionale in quanto spese in capitale umano.

 

     4. Quota destinata alle Amministrazioni centrali.

     Per quanto riguarda la quota destinata alle amministrazioni centrali, la componente di 423,50 milioni di euro è finalizzata a favore di progetti di competenza dei Ministeri dell'istruzione, università e ricerca, del lavoro e politiche sociali e del Dipartimento della funzione pubblica, da realizzare nel Mezzogiorno.

     4.1. Per quanto concerne il settore della ricerca, in armonia con la normativa ed i criteri posti a base del programma operativo nazionale per il Mezzogiorno (PON Ricerca 2000-2006), l'importo di 232,407 milioni di euro, al netto della quota premiale del 10%, pari a 25,823 milioni di euro, è destinato al finanziamento, da parte del competente Ministero, di interventi valutativi "a sportello", negoziali e automatici, disciplinati dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, che ha istituito il Fondo agevolazioni per la ricerca.

     Inoltre, al fine di garantire effettiva aggiuntività nell'utilizzo delle risorse di cui al presente riparto, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, assicurerà altresì, come obiettivo tendenziale di medio periodo, che una quota non inferiore al 30% delle risorse ordinarie, complessivamente disponibili per l'intero territorio nazionale, sia riservata ad interventi nel settore della ricerca, da realizzare nel Mezzogiorno o comunque destinati a produrre effetti in questa area. A tal fine saranno previste forme di stretta cooperazione tra il predetto Ministero ed il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, che cura istituzionalmente le problematiche connesse allo sviluppo, in particolare del Mezzogiorno.

     4.2. Con riferimento all'innovazione ed alla modernizzazione della pubblica amministrazione, l'importo di 139,446 milioni di euro, al netto della quota premiale del 10%, pari a 15,494 milioni di euro, è destinato al finanziamento del programma triennale 2002-2004, di competenza del Dipartimento della funzione pubblica. Tale programma, con riferimento alle azioni di competenza finanziate nell'ambito del programma di assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006, prevede le seguenti aree di intervento: cooperazione interistituzionale e con l'Unione europea; assetti istituzionali e macro organizzativi; sviluppo locale; organizzazione interna e sistema di governance; razionalizzazione delle procedure; cultura del personale. Tali linee di intervento saranno attuate dal detto Dipartimento attraverso programmi operativi le cui modalità di attuazione saranno definite, in partenariato con le Amministrazioni beneficiarie, nel rispetto dei principi di adesione, valutabilità e premialità.

     4.3. Per quanto concerne inoltre le attività di cooperazione sociale, l'importo di 9,297 milioni di euro, al netto della quota premiale del 10%, pari a 1,033 milioni di euro, è destinato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento di diverse iniziative concernenti, nell'ambito del Progetto fertilità, la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, nonché lo svolgimento di attività produttive finalizzate all'inserimento di soggetti svantaggiati, quali opportunità volte a creare occupazione ed a consolidare ed estendere l'integrazione sociale sul territorio.

     4.4. Le risorse a favore dei Ministeri delle infrastrutture e trasporti, delle politiche agricole, dei beni e delle attività culturali e dell'ambiente e della tutela del territorio sono destinate al finanziamento di attività di assistenza tecnica e di supporto ai fini della progettazione, della coerenza programmatica e dell'accelerazione degli interventi per tutte le aree depresse del territorio nazionale.

     4.5. Al fine di assicurare un utilizzo efficiente ed efficace della limitata componente (circa il 15%) delle risorse destinate a favore dei settori della ricerca e della formazione da utilizzare nelle aree del Centro-nord, per tali aree del Paese le risorse, pari a 67,400 milioni di euro, al netto della quota del 10%, pari a 7,490 milioni di euro, saranno gestite direttamente dalle regioni e province autonome con un vincolo di spesa a favore dei due predetti settori, laddove la somma ripartita sia uguale o superiore a 1,29 milioni di euro, prevedendo che esse sentano, in merito all'utilizzo delle risorse stesse, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ed il Dipartimento della funzione pubblica. La ripartizione del predetto importo di 67,400 milioni di euro, al netto della quota premiale del 10%, pari a 6,740 milioni di euro, tra le regioni e le province autonome del Centro-nord, è riportata nell'allegato 3 della presente delibera della quale costituisce parte integrante.

     Ad eccezione dei casi in cui gli interventi da finanziare siano attuati secondo procedure di accesso concorsuali e/o a sportello e, comunque, ove appropriato, la quota a favore delle Amministrazioni centrali è destinata a interventi da ricomprendere nell'ambito delle intese istituzionali di programma e dei relativi Accordi di programma quadro.

 

     5. Accantonamento quota da attribuire con meccanismi premiali.

     A valere sulle risorse attribuite alle amministrazioni centrali e regionali, rispettivamente Mezzogiorno e Centro-nord, di cui ai precedenti punti 3 e 4 (con eccezione, per motivi di dimensione finanziaria e di finalità perseguite, delle risorse destinate alle regioni Marche e Umbria ed alle azioni amministrazioni centrali per assistenza tecnica) vengono accantonate tre quote pari al 10% delle rispettive dotazioni complessive, che saranno attribuite da questo Comitato, nel 2005, a quelle amministrazioni che soddisferanno, in tutto o in parte, i requisiti di cui al successivo punto 8, in misura proporzionale alla propria dotazione di risorse. [2]

 

     6. Selezione dei progetti.

     Ai fini della selezione dei progetti, l'art. 73 della legge finanziaria individua i due criteri dell'avanzamento progettuale e della coerenza programmatica, assumendo a riferimento, per quest'ultimo criterio, le priorità della programmazione comunitaria 2000-2006 cui le amministrazioni centrali e regionali sono chiamate ad attenersi.

     Per quanto concerne gli interventi non coperti dalla suddetta programmazione le predette amministrazioni si atterranno alle rispettive programmazioni regionale e settoriale, nel finanziare i loro progetti e/o programmi, nel limite delle quote complessive ripartite a loro favore.

     Per dare attuazione ai suddetti criteri, le amministrazioni beneficiarie delle risorse di cui alla presente delibera definiscono, in primo luogo, nella loro piena autonomia, una propria tassonomia di settori e scelgono il riparto settoriale nel cui ambito rientrano i progetti da finanziare. Le amministrazioni selezionano quindi progetti in base alle proprie priorità programmatiche ed ai seguenti due criteri:

     a) coerenza programmatica: il criterio si intende soddisfatto se l'amministrazione beneficiaria motiva la scelta della ripartizione settoriale di cui sopra e, con riferimento a ciascun settore, se gli interventi sono selezionati sulla base dei criteri già esistenti e mutuati, con le opportune specificazioni, dalla programmazione settoriale, regionale e comunitaria di riferimento, questi ultimi richiamati nell'allegato 4 alla presente delibera della quale fa parte integrante. Costituiscono esempi di coerenza programmatica anche il finanziamento di opere dotate di studi di fattibilità, rispondenti ai requisiti fissati in precedenti delibere di questo Comitato, che contengano le condizioni per il passaggio alle successive fasi, ovvero inserite in programmi di sviluppo sostenibile con accordi di programma quadro sottoscritti, nonché l'impegno, nel finanziamento di interventi nel settore irriguo, a dare priorità anche a progetti che prevedono l'utilizzazione irrigua delle acque reflue urbane;

     b) avanzamento progettuale: il criterio si intende soddisfatto se la selezione dei progetti, una volta rispettata la coerenza programmatica, privilegia, per settori omogenei, i progetti che abbiano un profilo di spesa anticipato. L'anticipazione della spesa sarà misurata in base al rapporto tra la spesa in termini di valore del realizzato del progetto, prevista entro il 2004, ed il costo totale del progetto stesso.

 

     7. Attribuzione delle risorse.

     7.1. A fronte delle diverse destinazioni di spesa di cui alla presente delibera, al fine di dare trasparenza alle selezioni, di poter attivare la premialità e di garantire una celere finalizzazione delle risorse, l'attribuzione delle risorse stesse alle amministrazioni destinatarie è subordinato alla presentazione alla segreteria del C.I.P.E., da parte di ciascuna amministrazione, entro il 31 dicembre 2002, di un cronoprogramma con una stima, anche di massima, dell'impegno e della spesa della quota complessiva ad essa destinata, unitamente a un elenco dei progetti/programmi da finanziare e del relativo profilo stimato di spesa annua prevista per ciascuno di essi. A tale documentazione, prima dell'inoltro alla segreteria del C.I.P.E., sarà data adeguata pubblicità da parte delle competenti amministrazioni.

     7.2. Entro la stessa data le amministrazioni destinatarie di precedenti risorse a favore delle aree depresse da utilizzare in ambito APQ, dimostreranno di avere programmato, attraverso la stipula di APQ, non meno del 60% delle risorse per le aree depresse ripartite con precedenti delibere di questo Comitato numeri 142/1999, 84/2000, 138/2000 e 48/2001.

     Il profilo di spesa sarà ovviamente coerente con l'articolazione pluriennale delle risorse disponibili nel triennio pari a circa all'1,6% nel 2002, al 37,9% nel 2003 e al 50,5% nel 2004, al netto della riserva di premialità del 10%, interamente accantonata sull'ultimo anno. Per gli interventi ricompresi negli APQ, ove l'accordo stesso sia già stato stipulato entro il 31 dicembre 2002, il cronoprogramma coinciderà con il profilo di spesa previsto nell'APQ. Per i progetti/programmi presentati dalle amministrazioni centrali il cronoprogramma includerà anche una specificazione e una motivazione del riparto regionale della spesa.

     7.3. Coerentemente con il principio comunitario, che fissa scadenze stringenti per la sequenza degli atti programmatici e con le previsioni dell'art. 52, comma 50, della legge finanziaria 2002, la mancata soddisfazione di anche uno solo dei due suddetti requisiti, entro il 31 marzo 2003, da parte delle amministrazioni centrali e regionali, oltre ad impedire la messa a disposizione delle risorse ripartite con la presente delibera, ne determinerà una decurtazione progressiva.

     La suddetta decurtazione verrà applicata, a partire dal 1° aprile 2003, nella misura del 5% per ogni mese di ulteriore ritardo, secondo lo schema riportato nell'allegato 5 alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

     7.4. Le risorse che si renderanno disponibili a seguito di tale decurtazione sono finalizzate come segue:

     per il 40% accresceranno il fondo di premialità, da attribuire nel 2005 con i criteri di cui al successivo punto 8;

     per il 30% saranno riprogrammate da questo Comitato;

     per il restante 30% saranno attribuite alle amministrazioni regionali e centrali, in proporzione alle quote a loro favore ripartite con la presente delibera, che abbiano soddisfatto, alla data del 31 dicembre 2002, entrambi i requisiti di cui ai precedenti punti 7.1 e 7.2 (presentazione del cronoprogramma e percentuale di risorse aree depresse impegnate). L'attribuzione di tale quota del 30% sarà effettuata previo accertamento delle risorse disponibili alle date del 31 dicembre 2003 e del 30 novembre 2004.

     7.5. Le amministrazioni centrali e regionali possono modificare, entro il 31 dicembre 2004, sia l'elenco degli interventi originariamente presentato, sia il profilo di spesa dei singoli progetti, motivandone le ragioni e mantenendo inalterato il profilo programmatico della spesa relativa all'intera quota ripartita a favore di ciascuna amministrazione, che è la sola rilevante ai fini della premialità di cui al successivo punto 8.1.

     Le risorse ripartite con la presente delibera, per il triennio 2002-2004, saranno messe a disposizione delle amministrazioni centrali dopo la soddisfazione dei due suddetti requisiti.

     Analogamente, per gli interventi da finanziare nell'ambito degli accordi di programma quadro con le risorse di cui alla presente delibera, ripartite a favore delle regioni, delle province autonome e delle amministrazioni centrali, le risorse stesse saranno messe a disposizione delle singole amministrazioni dopo la soddisfazione dei due suddetti requisiti, a meno di rilevanti scostamenti dalla spesa effettiva accertati in sede di monitoraggio degli APQ.

     7.6. Coerentemente con gli obiettivi dell'accelerazione della spesa e della premialità previsti dall'art. 73 ed in linea con il citato art. 52, comma 50, della legge finanziaria 2002, le risorse di cui alla presente delibera non impegnate entro il 2004, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte dei beneficiari finali, quali risultano dai dati forniti dalle amministrazioni centrali e regionali destinatarie delle risorse stesse, saranno riutilizzate, secondo le procedure contabili previste dall'art. 5, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per le seguenti finalità:

     per il 40% accresceranno il fondo di premialità da attribuire nel 2005 con i criteri di cui al successivo punto 8;

     per il 30% saranno riprogrammate da questo Comitato, anche con riferimento alle procedure contabili previste dall'art. 5, comma 3, della legge n. 144/1999, per priorità relative ai settori strategici delle risorse idriche, dell'irriguo e della difesa del suolo, ovvero per altre priorità programmatiche;

     per il restante 30% saranno attribuite, in proporzione alle quote ripartite con la presente delibera, alle sole amministrazioni che avranno impegnato integralmente dette quote e che avranno anche programmato, entro il 31 dicembre 2003, tutte le risorse ripartite con le precedenti delibere di questo Comitato numeri 142/1999, 84/2000, 138/2000 e 48/2001.

     Entro la stessa data del 31 dicembre 2003 le amministrazioni centrali e regionali dimostreranno l'avvenuta programmazione di tutte le risorse ripartite a loro favore con le predette delibere n. 142/1999, n. 84/2000, n. 138/2000 e n. 48/2001. Il mancato rispetto di tale adempimento determinerà effetti nella riprogrammazione delle risorse ripartite con precedenti delibere di questo Comitato e/o nella programmazione dei nuovi stanziamenti a favore delle aree depresse.

     Al fine di valutare lo stato di attuazione della spesa delle risorse ripartite con le predette delibere, verrà costituito un apposito gruppo di lavoro con il compito di individuare le ragioni di eventuali ritardi nella spesa e le possibili soluzioni per superarli. A tale scopo le amministrazioni, non chiamate a tale adempimento nell'ambito degli APQ, presenteranno apposita relazione a questo Comitato entro il 28 febbraio 2003.

 

     8. Attribuzione della quota accantonata per la performance.

     In linea con quanto previsto dall'art. 73 della legge finanziaria 2002, che prevede il ricorso a metodi premiali nell'assegnazione delle risorse per interventi nelle aree depresse, sono accantonate, a valere sulle risorse destinate alle amministrazioni centrali e regionali, rispettivamente Mezzogiorno e Centro-nord, tre quote pari al 10% delle rispettive dotazioni. Tali risorse, come previsto nel precedente punto 5, saranno attribuite da questo Comitato alle amministrazioni che soddisferanno, in tutto o in parte, i seguenti criteri di cui ai successivi punti 8.1 e 8.2.

     La riserva di premialità è attribuita pro-quota, in proporzione al peso di ciascun criterio soddisfatto: rispettivamente 80% per il criterio 8.1 e 20% per il criterio 8.2.

     8.1. Rispetto della tempistica del profilo di spesa prevista dal cronoprogramma presentato dalle singole amministrazioni entro il 31 dicembre 2002.

     Il criterio è pienamente soddisfatto se la spesa effettuata negli anni 2002-2004 per interventi finanziati con risorse di cui alla presente delibera è pari ad almeno il 95% della spesa prevista per quegli anni dal cronoprogramma presentato dall'amministrazione entro il 31 dicembre 2002; in tal caso l'amministrazione ha diritto alle risorse premiali potenzialmente di propria pertinenza per il criterio 8.1. Se la spesa effettuata è, invece, un valore compreso tra il 70% e il 95% della spesa prevista dal cronoprogramma, l'amministrazione accede ad una quota delle risorse premiali di propria pertinenza per il presente criterio, secondo lo schema riportato in allegato 6 alla presente delibera della quale costituisce parte integrante. L'amministrazione, la cui spesa effettuata negli anni 2002-2004 per interventi finanziati con risorse di cui alla presente delibera è inferiore al 70% della spesa prevista per quegli anni dal cronoprogramma, non ha diritto alla quota premiale potenzialmente di propria pertinenza per il presente criterio.

     8.2. Presentazione entro il 28 febbraio 2003 e 2004 di una relazione sullo stato di avanzamento finanziario e procedurale dei progetti indicati nel cronoprogramma e finanziati, anche se in parte, con la presente delibera, segnalando eventuali criticità sull'attuazione e sulla coerenza programmatica effettiva e le iniziative adottate per correggerle.

     Nel caso degli APQ la relazione coincide con il rapporto di monitoraggio ordinario relativo al 31 dicembre dell'anno precedente. [3]

     8.3. La verifica dei criteri 8.1 e 8.2 avviene al termine del triennio 2002-2004 e le risorse premiali saranno attribuite, alle amministrazioni performanti, all'inizio del 2005.

     Il meccanismo di attribuzione della riserva premiale consente di attribuire anche solo una parte della riserva a seconda del numero di criteri soddisfatti e del peso di questi.

     Le eventuali eccedenze derivanti dalla mancata attribuzione delle risorse premiali costituiscono disponibilità separate per ognuna delle tre categorie, regioni del Mezzogiorno, regioni del Centro-nord e amministrazioni centrali, da attribuire a seconda della provenienza della mancata performance. Esse sono incrementate dalle eventuali risorse derivanti dal mancato rispetto dei predetti requisiti di cui ai precedenti punti 7.1 e 7.2 (presentazione del cronoprogramma e percentuale di pregresse risorse aree depresse impegnate o programmate), nonché dalle disponibilità derivanti dal mancato impegno sempre richiamato nel punto 7.6.

     Tali eccedenze, in analogia con la metodologia adottata per la ridistribuzione delle eccedenze relativa alla riserva di premialità nazionale del Quadro comunitario di sostegno (QCS) 2000-2006, saranno attribuite alle amministrazioni che hanno soddisfatto almeno uno dei criteri di cui ai punti 8.1 e 8.2 proporzionalmente alla propria quota di risorse iniziale, tenendo conto del punteggio ottenuto soddisfacendo i singoli indicatori (punti 8.1 e 8.2) e, comunque, per un importo non eccedente il triplo della quota premiale potenzialmente di propria pertinenza.

     Le eventuali eccedenze derivanti dalle decurtazioni di cui al punto 7.3 o dal mancato impegno di cui al punto 7.6, saranno ripartite tra le regioni del Mezzogiorno, le regioni del Centro-nord e le amministrazioni centrali in proporzione alle risorse attribuite dalla presente delibera (rispettivamente pari al 67,6%, 15,5% e 16,9%). All'interno delle tre categorie le risorse saranno ridistribuite alle sole amministrazioni performanti in proporzione alla propria quota di risorse iniziale.

     Per le risorse derivanti dal fondo di premialità, le amministrazioni predisporranno i progetti, secondo i principi di coerenza programmatica e avanzamento progettuale di cui al punto 6 della presente delibera, entro il 31 dicembre 2005. L'eventuale ritardo nella predisposizione dei progetti potrà essere oggetto di valutazione da parte di questo Comitato in occasione delle successive ripartizioni.

     Per la verifica dei criteri di premialità questo Comitato si avvale delle informazioni contenute nel cronoprogramma delle amministrazioni, nella banca dati di monitoraggio degli APQ e nella relazione di cui al punto 8.2. In sintonia con i criteri comunitari, verranno effettuate verifiche a campione in loco.

 

     9. Iniziative per l'introduzione di meccanismi incentivanti.

     Questo Comitato si impegna ad adottare, attraverso le amministrazioni competenti, le opportune iniziative, ove occorra di carattere legislativo, volte ad introdurre meccanismi incentivanti, legati all'attuazione dei profili di spesa di cui ai punti 7.1 e 8.1, nei confronti dei soggetti istituzionali centrali, eventualmente preposti all'attuazione di singoli interventi, in analogia con i metodi premiali previsti, dalla presente delibera, nei confronti delle amministrazioni centrali e regionali, in attuazione dell'art. 73 della legge finanziaria 2002.

     Raccomanda:

     1. Alle amministrazioni centrali competenti di assicurare alle regioni l'opportuna assistenza degli enti titolari degli interventi effettuati sul territorio regionale e inclusi negli accordi di programma quadro soprattutto ai fini del monitoraggio degli interventi, secondo il modello concordato nel protocollo di collaborazione ed informazione in corso di predisposizione da parte dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione.

     2. Al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell'economia e delle finanze che la revisione dell'applicazione in rete per la gestione delle schede-intervento, attualmente in fase di avvio, sia realizzata in tempo utile per consentirne l'utilizzazione in occasione del monitoraggio al 30 giugno 2002. - Di concerto con le regioni saranno effettuate periodiche verifiche finalizzate al controllo degli impegni presi nella direzione della semplificazione e della accessibilità delle procedure di monitoraggio.

 

 

ALLEGATO 1

     CRITERI E MECCANISMI DI RIPARTO DELLE RISORSE E DI ATTRIBUZIONE DEL FONDO DI PREMIALITÀ FINALIZZATO AL CONSOLIDAMENTO DELLA RETE DEI NUCLEI "CONTI PUBBLICI TERRITORIALI"

 

     1. Ripartizione delle risorse tra regioni.

     La ripartizione del fondo di premialità tra le regioni e le province autonome viene effettuata in analogia con quanto già deliberato per la ripartizione dei fondi destinati al cofinanziamento per l'anno 2001 dei Nuclei di valutazione e verifica delle amministrazioni regionali e delle province autonome, previsti dalla legge n. 144/1999, già esaminato favorevolmente dalla Conferenza Stato-regioni nell'aprile 2001.

     Il documento del Ministero dell'economia e delle finanze concernente il progetto "Conti pubblici territoriali" (CPT) è stato trasmesso dal Segretario del C.I.P.E., con nota n. 9835 del 27 marzo 2002, alla Conferenza Stato-regioni che si è espressa favorevolmente, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 4 aprile 2002.

     Il criterio prevede l'attribuzione di una quota fissa, uguale per tutte le amministrazioni, che tiene conto della necessità di garantire lo svolgimento di quella parte dell'attività che ha le stesse caratteristiche per tutte le amministrazioni indipendentemente dalla loro dimensione, e di una quota variabile, modulata per ciascuna amministrazione in considerazione della diversa complessità dell'attività economica sul territorio e conseguentemente della diversa complessità dell'attività di raccolta e aggiornamento delle informazioni. I pesi relativi delle diverse componenti di spesa e la ripartizione tra macroaree rispecchiano il quadro programmatico della spesa per il periodo 2002-2008.

     Le tipologie di spesa che le regioni potranno finanziare con le risorse derivanti dal fondo di premialità sono relative al supporto tecnico, alla formazione nonché all'acquisizione di hardware e software e sono finalizzate al rafforzamento dell'attività dei Nuclei CPT.

 

     Riparto del Fondo di premialità finalizzato al consolidamento della rete dei nuclei “Conti pubblici territoriali” (CPT)

 

quota fissa

quota variabile

Totale

 

Regioni e Province Autonome

migliaia di euro

migliaia di euro

migliaia di euro

quote percentuali di riparto

Emilia Romagna

207

325

532

5,2

Friuli Venezia Giulia

207

91

298

2,9

Lazio

207

408

615

6,0

Liguria

207

132

339

3,3

Lombardia

207

766

973

9,4

Marche

207

106

313

3,0

P.A. Bolzano

207

43

250

2,4

P.A. Trento

207

37

244

2,4

Piemonte

207

361

568

5,5

Toscana

207

282

489

4,7

Umbria

207

66

273

2,6

Val d'Aosta

207

12

219

2,1

Veneto

207

361

568

5,5

TOTALE CENTRO-NORD (a)

2.691

2.990

5.681

55,0

Abruzzo

207

179

386

3,7

Basilicata

207

115

322

3,1

Calabria

207

319

526

5,1

Campania

207

749

956

9,3

Molise

207

66

273

2,6

Puglia

207

533

740

7,2

Sardegna

207

315

522

5,1

Sicilia

207

717

924

8,9

TOTALE MEZZOGIORNO (b)

1.656

2.993

4.649

45,0

TOTALE ITALIA (a+b)

4.347

5.983

10.330

100,0

 

     2. Attribuzione del fondo di premialità.

     Le risorse saranno attribuite dal CIPE alle amministrazioni regionali che avranno soddisfatto, alle date stabilite, i criteri sottoelencati.

     L'erogazione del fondo di premialità verrà articolata in due fasi e tranche distinte.

     Fase 1: verrà attribuito dal C.I.P.E., al 31 dicembre 2003, il 50% della dotazione di risorse attribuita a ciascuna amministrazione regionale; l'obiettivo è quello di garantire a fine 2003 la messa a regime del progetto sia in termini di completezza che di qualità dei conti prodotti da ciascuna regione, rimandando alla fase 2 l'obiettivo della tempestività (realizzazione del conto all'anno t-1). Saranno ritenuti definitivi i conti fino al 1997 compreso e, pertanto, il periodo sottoposto a verifica ai fini della premialità sarà relativo agli anni 1998-2001.

     Criteri di attribuzione.

     Predisposizione dei conti consolidati definitivi certificati e completi per l'arco temporale 1998-2001.

     Il criterio si riterrà soddisfatto se risulteranno ottemperati gli obblighi previsti alle seguenti scadenze:

     entro il 15 novembre 2002 consegna del conto consolidato per l'anno 2000;

     entro il 30 aprile 2003 consegna dei conti consolidati per gli anni 1998 e 1999 (ove mancanti o incompleti);

     entro il 30 ottobre 2003 consegna del conto consolidato per l'anno 2001.

     Il criterio si riterrà inoltre soddisfatto se il conto verrà presentato completo di enti collegati, municipalizzate, consorzi, camere di commercio, enti/autorità portuali e amministrazione regionale.

     Fase 2: verrà attribuito dal C.I.P.E., al 31 dicembre 2005, il residuo 50% della dotazione di risorse attribuita a ciascuna amministrazione regionale che abbia superato la fase 1; l'obiettivo è quello di garantire a fine periodo, fermi restando gli obiettivi di completezza e qualità, il perseguimento dell'obiettivo della tempestività (realizzazione del conto all'anno t-1).

     Criteri di attribuzione.

     Accelerazione nella predisposizione dei conti consolidati definitivi, certificati e completi e realizzazione a fine periodo del conto relativo all'anno t-1.

     Il criterio si riterrà soddisfatto se risulteranno ottemperati gli obblighi previsti alle seguenti scadenze:

     entro il 30 giugno 2004 consegna del conto consolidato per l'anno 2002;

     entro il 30 gennaio 2005 consegna del conto consolidato per l'anno 2003;

     entro il 10 novembre 2005 consegna del conto consolidato per l'anno 2004.

     Il criterio si riterrà soddisfatto se il conto verrà presentato completo di enti collegati, municipalizzate, consorzi, camere di commercio, enti/autorità portuali e amministrazione regionale.

     Redistribuzione dei fondi non attribuiti.

     Le eventuali eccedenze non redistribuite alle amministrazioni tornano a disposizione del C.I.P.E., che potrà destinarle a favore del nucleo centrale "Conti pubblici territoriali" per l'eventuale svolgimento del ruolo di supplenza nel coprire i vuoti causati dalla non ottemperanza delle regioni.

 

 

ALLEGATO 2

     RIPARTO REGIONALE RISORSE PER INTERVENTI DA RICOMPRENDERE NELLE INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA

 

     Totale 1.872,180 milioni di euro per il triennio 2002-2004 - Quota delle risorse aree depresse riservata alle Regioni del Centro - Nord

REGIONI

Valori Percentuali (*)

IMPORTI

 

 

milioni di Euro

Emilia Romagna

3,24

9,099

Lazio

18,66

52,402

Liguria

8,96

25,162

Lombardia

10,53

29,571

Piemonte

18,57

52,150

Toscana

14,45

40,580

Veneto

10,18

28,588

V. d'Aosta

0,63

1,769

P.A. Trento

0,54

1,516

P.A. Bolzano

1,09

3,061

Friuli Venezia Giulia

3,07

8,621

Marche

4,45

12,497

Umbria

5,63

15,811

Totale

100,00

280,827

 

(*) Valori percentuali concordati in sede di Conferenza Stato-Regioni, già utilizzati nelle delibere CIPE nn. 84/00 e 138/00.

 

     Quota delle risorse aree depresse riservata alle Regioni dell'obiettivo 1 ed alle Regioni Abruzzo e Molise

REGIONI

Valori Percentuali (**)

IMPORTI

 

 

milioni di Euro

Abruzzo

4,31

68,587

Basilicata

4,45

70,815

Calabria

12,33

196,214

Campania

23,92

380,652

Molise

2,59

41,216

Puglia

16,40

260,982

Sardegna

12,00

190,962

Sicilia

24,00

381,925

Totale

100,00

1.591,353

 

(**) Valori percentuali concordati in sede di Conferenza Stato-Regioni, già utilizzati nelle delibere CIPE nn. 142/99, 84/00 e 138/00.

 

 

ALLEGATO 3

     RIPARTO REGIONALE RISORSE AMMINISTRAZIONI CENTRALI A GESTIONE REGIONALE

 

     Totale 67,400 milioni di euro per il triennio 2002-2004

REGIONI CENTRO NORD

valori Percentuali (*)

IMPORTI

 

 

milioni di Euro

Emilia Romagna

3,24

2,184

Lazio

18,66

12,577

Liguria

8,96

6,039

Lombardia

10,53

7,097

Piemonte

18,57

12,516

Toscana

14,45

9,739

Veneto

10,18

6,861

Valle d'Aosta

0,63

0,425

P.A. Trento

0,54

0,364

P.A. Bolzano

1,09

0,735

Friuli Venezia Giulia

3,07

2,069

Marche

4,45

2,999

Umbria

5,63

3,795

Totale Centro Nord

100

67,400

 

(*) Valori percentuali concordati in sede di Conferenza Stato-Regioni, già utilizzati nelle delibere CIPE nn. 84/00 e 138/00.

 

 

ALLEGATO 4

CRITERI DI SELEZIONE

 

     Premessa.

     I criteri di ammissibilità e di selezione individuati in questo allegato sono stati definiti avendo a riferimento, così come previsto dall'art. 73 della legge finanziaria 2002, la programmazione comunitaria in corso di attuazione, promuovendo la massima integrazione possibile con gli interventi finanziati con le risorse destinate alle aree depresse. Tali interventi saranno così ancorati a una parte dei criteri già concordati in partenariato con tutte le regioni, in sede di definizione dei documenti di programmazione 2000-2006, mentre sarà aperta la possibilità, da parte di ogni singola regione, di legare gli interventi agli indirizzi di programmazione regionale.

     La individuazione di questi criteri, a livello di singolo settore di intervento e con le opportune specificazioni, ove necessario, per le due ripartizioni geografiche considerate, è stata effettuata sulla base dei seguenti presupposti:

     utilizzo dei criteri di ammissibilità e selezione previsti dalla programmazione comunitaria, quando questi siano finalizzati all'attuazione di disposizioni comunitarie e nazionali vigenti ma non ancora compiutamente recepite. E' questo il caso dei criteri individuati per i settori dell'acqua, dei rifiuti e per la difesa del suolo, che discendono direttamente da quanto previsto dal QCS obiettivo 1 per la seconda fase di attuazione 2003-2006. Tali previsioni appaiono applicabili anche agli interventi destinati alle regioni del Centro-nord, proprio in ragione della loro precipua finalizzazione a garantire completa attuazione della normativa settoriale di riferimento;

     rielaborazione, nell'ottica di una maggiore flessibilità, dei criteri di ammissibilità già definiti nel QCS obiettivo 1, per gli interventi nel settore dei beni culturali e di quelli di selezione individuati dallo stesso QCS, o dai DOCUP, per quelli nelle città; [4]

     riferimento, ai fini della valutazione della coerenza programmatica, ai documenti strategici regionali già redatti e/o in corso di elaborazione per gli interventi nei settori dei trasporti e della società dell'informazione, nonché alle strategie regionali per l'innovazione per gli interventi nella ricerca. Nel caso non fosse possibile adottare tale riferimento, è comunque previsto che la scelta degli interventi sia coerente con i programmi comunitari in corso di attuazione.

     Ciclo integrato dell'acqua.

     I progetti da selezionare devono risultare conformi alle seguenti disposizioni:

     legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Galli) e legge 28 dicembre 2001, n. 448 (art. 35);

     decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (che recepisce le direttive n. 91/271/CEE "acque reflue urbane" e n. 91/676/CEE "nitrati").

     I progetti possono essere finanziati solo a condizione che, nel rispettivo ambito territoriale ottimale (ATO), previsto dall'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36:

     sia effettuata la ricognizione delle infrastrutture;

     sia costituita l'autorità di ambito;

     sia approvato il piano di ambito;

     ciascun intervento o insieme di interventi proposti al finanziamento, di valore superiore a 10,330 milioni di euro, sarà sottoposto, oltre alle normali procedure in materia ambientale, anche ad un'attenta analisi di fattibilità tecnico-economica che espliciti la sua giustificazione economica sulla base delle possibili alternative progettuali esistenti, nonché la capacità da parte dell'ente proponente di assicurarne il corretto esercizio (manutenzione, gestione, rinnovamento, ecc.). Dovrà essere inoltre presentata un'analisi finanziaria che giustifichi l'uso di finanza pubblica per il finanziamento del programma o intervento in questione, proponendo un quadro di copertura dei costi di investimento ed operativi sulla base del livello attuale e previsto delle tariffe;

     per la fognatura e depurazione, fermo quanto detto precedentemente, deve essere dimostrato che l'alternativa progettuale prescelta risponde agli obiettivi di disinquinamento dei corpi idrici recettori e al soddisfacimento dei limiti di qualità delle acque di cui, in particolare, agli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

     Risorse idriche ad uso irriguo.

     Nel caso di interventi destinati (in tutto o in parte) ad uso irriguo della risorsa, è necessario che la suddetta analisi tecnico-economica dimostri che il valore aggiunto atteso della nuova (o rinnovata) produzione agricola vendibile, ottenuta per mezzo dell'intervento, giustifichi l'investimento (ad esempio per interventi finalizzati a estensioni dell'attrezzaggio di aree irrigue). Accanto a criteri di redditività economico-finanziaria, saranno tuttavia presi in considerazione gli effetti sull'ambiente (sostenibilità dell'uso della risorsa), la qualità dei prodotti e la stabilità dell'occupazione.

     Difesa del suolo.

     I progetti da selezionare devono risultare conformi alla programmazione in materia di difesa del suolo, formulata in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche e del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 1995, recante criteri per la pianificazione di bacino, nonché del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267, per gli interventi specificatamente diretti alla prevenzione ed alla difesa dal dissesto idrogeologico.

     Gestione dei rifiuti.

     Potranno essere ammissibili a finanziamento i progetti a condizione che siano soddisfatte le seguenti prescrizioni:

     approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti - redatto in conformità alle direttive comunitarie n. 75/442/CEE (modificata dalla n. 91/156), n. 91/689/CEE e n. 94/62/CEE ed ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e delle successive modifiche e integrazioni, nonché dei relativi decreti attuativi - corredato del giudizio di conformità espresso dalla Commissione europea;

     sviluppo di strutture gestionali (quali gli ATO), in un contesto di sviluppo della concorrenza e di creazione di un sistema qualificato di imprese industriali e di servizi atte a gestire gli interventi proposti;

     attuazione del regime tariffario previsto dalla normativa vigente, per assicurare la trasparenza della gestione economica dei servizi, gli investimenti ed i miglioramenti di efficienza.

     I progetti sono ammissibili se basati sulle indicazioni del suddetto Piano e devono quindi essere conformi con la gerarchia comunitaria in materia che pone in primo luogo la prevenzione della produzione di rifiuti, seguita dal riutilizzo, quindi dal riciclo e, per la frazione restante, dall'incenerimento con recupero energetico, e infine dallo smaltimento in discarica controllata.

     La definizione delle priorità e delle tipologie di intervento dovrà considerare lo stato dei fabbisogni sotto il profilo sia dei sistemi di raccolta sia dei sistemi di trattamento, valorizzazione e smaltimento (tenendo conto anche della stretta relazione esistente tra smaltimento dei rifiuti e salute) e dovrà considerare inoltre le specificità territoriali sotto due profili: a) conseguimento di un effetto di scala in termini di abitanti serviti e di rifiuti trattati, idoneo a una gestione economicamente efficiente e ambientalmente corretta; b) disponibilità di utilizzatori dei prodotti recuperati o la presenza di volumi tali da generare opportunità localizzative per nuove attività di recupero.

     In assenza di Piano, o di giudizio di conformità del Piano alle direttive comunitarie da parte della Commissione, potranno solo essere finanziati interventi di:

     sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose (in particolare metalli pesanti) contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;

     piazzole per lo stoccaggio delle frazioni raccolte separatamente e destinate unicamente al riciclaggio di materia il cui riciclo è già garantito da accordi stipulati con le relative filiere produttive;

     iniziative di informazione dei cittadini, anche al fine di promuovere il compostaggio domestico;

     impianti per la produzione di compost della frazione organica dei rifiuti di elevata qualità, da utilizzare come fertilizzante in agricoltura, il cui utilizzo sia garantito da specifici accordi;

     infrastrutture per il riutilizzo (così come definito dall'art. 3.5 della direttiva n. 94/62) degli imballaggi primari (vuoto a rendere), secondari e terziari;

     prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti generati da attività produttive attraverso: lo sviluppo di tecnologie pulite (innovazioni di prodotto o di processo), la promozione di strumenti economici, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione (nell'ambito dell'Asse IV).

     Aree contaminate.

     I progetti da selezionare dovranno risultare coerenti con le priorità e i criteri indicati dalla normativa nazionale di settore (decreto ministeriale ambiente 25 ottobre 1999, n. 471) e con i Piani regionali per la bonifica delle aree inquinate previsti dall'art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

     Rete ecologica.

     Per la valorizzazione della Rete ecologica sono riconosciuti prioritari:

     gli ambiti della costituenda Rete NATURA 2000 (per i quali dovranno essere sviluppati appositi Piani di gestione secondo le linee-guida in preparazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio) e le aree protette;

     lo spazio montano caratterizzato da marginalità e sottoutilizzazione delle risorse e quei territori che presentano spiccate caratteristiche di ruralità (zone interne anche di collina e zone dove sono in atto rilevanti processi di ristrutturazione e/o abbandono degli ordinamenti produttivi);

     gli ambiti periurbani e costieri caratterizzati da forte perdita di identità con alto livello di conflitto nell'uso delle risorse naturali;

     le isole minori, i cui problemi sono in parte di sottoutilizzo e in parte di uso eccessivo o conflittuale delle risorse naturali.

     Dovranno essere ricercate le sinergie con i progetti LIFE-Natura realizzati nei siti NATURA 2000 e con i progetti LEADER.

     Beni culturali.

     La coerenza programmatica dei progetti di investimento per la tutela e la valorizzazione di risorse culturali a fini di sviluppo è definita alla luce dei seguenti elementi, sulla base dei quali deve essere verificata l'ammissibilità degli interventi:

     carattere integrato degli interventi, definito dalle seguenti tipologie progettuali: a) progetti relativi a un insieme di risorse culturali presenti sul territorio locale o progetti che prevedano, oltre al recupero e alla valorizzazione di beni culturali, interventi di sistemazione di aree di pertinenza specifica (aree verdi, piazze, ecc.); b) progetti che prevedano interventi di integrazione della "filiera" culturale (tutela, valorizzazione, fruizione, formazione, promozione di attività culturali); c) interventi di tutela e valorizzazione di risorse culturali che si inseriscano in progetti integrati di sviluppo locale nell'area di riferimento;

     individuazione della destinazione d'uso e/o funzionale dei beni oggetto di intervento (dopo il completamento dell'investimento), con particolare riferimento agli effetti previsti di tale destinazione sui livelli e la qualità della fruizione e sulle attività culturali e produttive direttamente collegate;

     individuazione del modello di gestione dell'intervento nella fase di esercizio e funzionamento con indicazione dei soggetti responsabili della gestione e degli elementi di sostenibilità istituzionale (rapporti funzionali fra soggetti proprietari, soggetti competenti per la tutela e la valorizzazione, soggetti gestori), finanziaria (copertura dei costi di gestione) e organizzativo-funzionale (risorse e organizzazione per il funzionamento).

     Ricerca.

     I progetti da selezionare, ferme restando le tipologie di intervento finanziate con la presente delibera, devono risultare coerenti con le strategie regionali per l'innovazione redatte da ciascuna regione, ove previste, e comunque con la programmazione comunitaria in corso di attuazione.

     Trasporti.

     Per gli interventi relativi al sistema dei trasporti la verifica di coerenza dovrà essere effettuata assumendo a riferimento il piano generale dei trasporti e della logistica e gli obiettivi specifici e le priorità di intervento definite nei singoli piani regionali di trasporto.

     Città.

     Nel rispetto dei principi fondamentali di integrazione e concentrazione, gli interventi da selezionare devono essere finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

     1. il miglioramento della qualità urbana dando priorità agli interventi in aree delimitate (quartieri periferici, aree dismesse, centri storici);

     2. il rafforzamento del capitale sociale concentrando prioritariamente gli interventi nelle aree ad alto tasso di povertà, di disoccupazione, di microcriminalità di immigrazione e, all'interno di queste, nelle aree caratterizzate da maggiore disgregazione sociale e carenza di strutture e servizi.

     Per le sole regioni obiettivo 2 potranno essere considerate eventuali altre priorità di intervento ove individuate dai rispettivi DOCUP.

     Società dell'informazione.

     I progetti da selezionare devono risultare coerenti con le strategie regionali per la Società dell'informazione redatte da ciascuna regione con particolare riferimento alle seguenti due linee di intervento:

     sensibilizzazione ed alfabetizzazione ammodernamento della PA.

     Amministrazioni centrali.

     Interventi promossi dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

     Per gli interventi di competenza del detto Ministero, la relativa selezione dovrà assumere a riferimento, per le regioni dell'obiettivo 1, il PON Ricerca 2000-2006, nell'ottica dell'integrazione degli interventi avviati in questo ambito.

     Interventi promossi dal Dipartimento della funzione pubblica.

     Per gli interventi destinati alle regioni obiettivo 1, la valutazione di coerenza assumerà a riferimento le attività di competenza finanziate nell'ambito del Programma di assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006.

 

 

ALLEGATO 5

DECURTAZIONE PROGRESSIVA DELLE RISORSE

DI CUI AL PUNTO 7 DEL DELIBERATO

 

     La decurtazione progressiva di risorse di cui al punto 7 del deliberato viene applicata a partire dal 1° aprile 2003, nella misura del 5%, per ogni mese di ritardo, come segue:

 

 

Percentuale di risorse decurtate

1 Aprile 2003

5%

1 Maggio 2003

10%

1 Giugno 2003

15%

1 Luglio 2003

20%

1 Agosto 2003

25%

1 Settembre 2003

30%

1 Ottobre 2003

35%

1 Novembre 2003

40%

1 Dicembre 2003

45%

1 Gennaio 2004

50%

1 Febbraio 2004

55%

1 Marzo 2004

60%

1 Aprile 2004

65%

1 Maggio 2004

70%

1 Giugno 2004

75%

1 Luglio 2004

80%

1 Agosto 2004

85%

1 Settembre 2004

90%

1 Ottobre 2004

95%

1 Novembre 2004

100%

 

 

ALLEGATO 6

RISORSE PREMIALI AL RAGGIUNGIMENTO

DELLE SOGLIE PER IL CRITERIO 8.1

 

     Rispetto della tempistica del profilo di spesa prevista dal cronoprogramma presentato dalle singole Amministrazioni entro il 31 dicembre 2002

 

Percentuale di spesa effettuata al 31 dicembre 2004 rispetto a quella prevista dal cronoprogramma

Percentuale delle risorse premiali a cui accede l'Amministrazione

[0 - 70]

0

[70 - 75]

50

[75 - 80]

60

[80 - 85]

70

[85 - 90]

80

[90 - 95]

90

[95 - 100]

100

 


[1]  Punto così corretto con errata corrige pubblicata nella G.U. 11 settembre 2002, n. 213.

[2]  Punto così corretto con errata corrige pubblicata nella G.U. 11 settembre 2002, n. 213.

[3]  Punto così corretto con errata corrige pubblicata nella G.U. 11 settembre 2002, n. 213.

[4]  Così corretto con errata corrige pubblicata nella G.U. 11 settembre 2002, n. 213.