§ 61.1.20 - L. 21 dicembre 1984, n. 890.
Norme di attuazione del trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:61. Marchi e brevetti
Capitolo:61.1 brevetti
Data:21/12/1984
Numero:890


Sommario
Art. 1.  Deposito della domanda internazionale.
Art. 2.  Requisiti della domanda internazionale.
Art. 3.  Esame della domanda internazionale.
Art. 4.  Trasmissione della domanda.
Art. 5.  Tasse.
Art. 6.  Segretezza della domanda internazionale.
Art. 7.  Effetti della designazione o dell'elezione dell'Italia.


§ 61.1.20 - L. 21 dicembre 1984, n. 890. [1]

Norme di attuazione del trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti.

(G.U. 29 dicembre 1984, n. 356).

 

Art. 1. Deposito della domanda internazionale.

     Le persone fisiche o giuridiche italiane e quelle che abbiano il domicilio o la sede in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione delle invenzioni presso l'ufficio centrale brevetti, il quale agisce in qualità di Ufficio ricevente ai sensi dell'artIcolo 10 del trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260.

     La domanda può essere presentata direttamente presso l'Ufficio centrale brevetti ovvero inviata tramite il servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento; la data di deposito della domanda viene determinata a norma dell'articolo 11 del trattato.

     La domanda internazionale può essere depositata anche presso l'Ufficio europeo dei brevetti, nella sua qualità di ufficio ricevente, ai sensi dell'articolo 151 della convenzione sul brevetto europeo, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, osservate le disposizioni dell'articolo 27-ter del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

 

     Art. 2. Requisiti della domanda internazionale.

     La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni del citato trattato di cooperazione in materia di brevetti e del suo regolamento di esecuzione ed essere redatta in lingua francese, o inglese, o tedesca.

     Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 27-ter del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, la domanda deve essere corredata di una copia della descrizione e delle rivendicazioni in lingua italiana, nonché degli eventuali disegni.

     La domanda internazionale e ciascuno dei documenti allegati, ad eccezione di quelli comprovanti il pagamento delle tasse, devono essere depositati in un originale a due copie; le copie mancanti sono approntate dall'Ufficio centrale brevetti a spese del richiedente.

 

     Art. 3. Esame della domanda internazionale.

     L'Ufficio centrale brevetti, compiuto l'accertamento di cui all'articolo 14 del trattato di cooperazione in materia di brevetti, invita il richiedente ad effettuare le eventuali correzioni e a depositare i disegni non acclusi, fissando all'uopo un termine non superiore a mesi tre, ferma restando l'osservanza del termine per la trasmissione dell'esemplare originale della domanda internazionale, previsto dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del trattato.

     L'Ufficio centrale brevetti dichiara che la domanda si intende ritirata nelle ipotesi previste nell'articolo 14 del trattato.

 

     Art. 4. Trasmissione della domanda.

     L'Ufficio centrale brevetti trasmette all'Ufficio internazionale e all'amministrazione che viene incaricata della ricerca la domanda internazionale entro i termini previsti dalle regole 22 e 23 del regolamento di esecuzione del trattato di cooperazione in materia di brevetti.

     Se quindici giorni prima della scadenza del termine per la trasmissione dell'esemplare originale della domanda internazionale, fissato dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del trattato, è pervenuta dal Ministero della difesa l'imposizione del vincolo del segreto, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente diffidandolo ad osservare l'obbligo del segreto.

     Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione ne può essere chiesta la trasformazione in una domanda nazionale che assume la stessa data di quella internazionale; se la trasformazione non viene richiesta, la domanda si intende ritirata.

 

     Art. 5. Tasse.

     Il richiedente è tenuto al pagamento della tassa di trasmissione di cui alla regola 14 del regolamento di esecuzione del trattato di cooperazione in materia di brevetti nei termini, nella misura e con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.

     La tassa internazionale e quella di ricerca sono pagate, ed eventualmente rimborsate, nei termini e con le modalità stabilite con lo stesso decreto, emanato in conformità alle regole 15 e 16 del regolamento di esecuzione del trattato.

     Restano dovute le tasse di concessione governativa previste per i brevetti nazionali ed europei.

 

     Art. 6. Segretezza della domanda internazionale.

     L'Ufficio centrale brevetti, salvo consenso del richiedente, rende accessibile al pubblico la domanda solo dopo che abbia avuto luogo la pubblicazione internazionale o sia pervenuta all'Ufficio designato la comunicazione di cui all'aricolo 20 o la copia di cui all'articolo 22 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, o, comunque, decorsi venti mesi dalla data di priorità.

     Tuttavia l'Ufficio centrale brevetti può dare comunicazione e pubblicare di essere stato designato, rivelando unicamente il nome del richiedente, il titolo dell'invenzione, la data del deposito e il numero della domanda internazionale.

 

     Art. 7. Effetti della designazione o dell'elezione dell'Italia.

     La domanda internazionale che contiene la designazione o l'elezione dell'Italia equivale ad una domanda di brevetto europeo nella quale sia stata designata l'Italia e ne produce gli effetti ai sensi della convenzione sul brevetto europeo e del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32.


[1] Abrogata dall’art. 246 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.