§ 61.1.17 - L. 26 maggio 1978, n. 260.
Ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti, firmati, rispettivamente, a Strasburgo il 27 novembre 1963, a Washington il 19 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:61. Marchi e brevetti
Capitolo:61.1 brevetti
Data:26/05/1978
Numero:260

§ 61.1.17 - L. 26 maggio 1978, n. 260.

Ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti, firmati, rispettivamente, a Strasburgo il 27 novembre 1963, a Washington il 19 giugno 1970, a Monaco il 5 ottobre 1973 ed a Lussemburgo il 15 dicembre 1975.

(G.U. 7 giugno 1978, n. 156, S.O.).

 

Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

     a) brevetti di invenzione, firmata a Strasburgo il 27 novembre 1963;

     b) trattato di cooperazione in materia di brevetti, con regolamento di esecuzione, firmato a Washington il 19 giugno 1970;

     c) convenzione sul rilascio di brevetti europei (convenzione sul brevetto europeo), con regolamento di esecuzione e allegati, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973;

     d) convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune (convenzione sul brevetto comunitario), con regolamento di esecuzione, firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975.

 

Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 9, 63, 169 e 98 degli atti stessi.

 

Art. 3.

     La spesa relativa: alla partecipazione italiana al trattato di cooperazione in materia di brevetti (per lire 200 milioni), al versamento dei contributi eccezionali per l'Organizzazione europea dei brevetti previsti dall'art. 40, paragrafo 3, della convenzione sub c) dell'art. 1 della presente legge (per lire 350 milioni) ed alla partecipazione alla convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune in applicazione dell'art. 146 della convenzione di Monaco (per lire 50 milioni), sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

Art. 4.

     Al complessivo onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 600 milioni in ragione d'anno, si farà fronte per il 1977 a carico del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, e per il 1978 mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per il corrispondente anno.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 5.

     Le somme, comprensive degli interessi, a qualsiasi titolo spettanti all'Italia ai sensi delle disposizioni contenute negli atti internazionali oggetto della presente legge, saranno versate al bilancio dello Stato, in apposito capitolo di entrata.

 

Art. 6.

     Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme occorrenti per l'applicazione degli atti internazionali di cui all'art. 1 e per modificare la legislazione interna allo scopo di adeguarla e coordinarla con i predetti atti anche al fine di eliminare una diversità di trattamento per i richiedenti di brevetti nazionali.

 

 

Convenzione sull’unificazione di alcuni principi della legislazione sui brevetti d'invenzione.

(Traduzione non ufficiale).

 

Articolo 1

Negli Stati Contraenti vengono concessi brevetti per le invenzioni nuove, atte ad avere una applicazione industriale ed implicanti un'attività inventiva. Un'invenzione che non soddisfa queste condizioni non può formare oggetto di un brevetto valido. Un brevetto annullato per il fatto che l'invenzione non soddisfa queste condizioni è considerato nullo sin dall'origine.

 

Articolo 2

Gli Stati Contraenti non sono tenuti a prevedere la concessione di brevetti per:

a) le invenzioni la cui pubblicazione o la cui attuazione sia contraria all'ordine pubblico o al buon costume; l'attuazione di un'invenzione non può venir considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo motivo di essere vietata da una disposizione legale o amministrativa;

b) le varietà vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali; questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici né ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

 

Articolo 3

Un'invenzione è considerata atta ad avere una applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in un qualsiasi genere di industria, compresa l'agricoltura.

 

Articolo 4

1. Un'invenzione è considerata nuova se essa non è compresa nello stato della tecnica.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, mediante una descrizione scritta oppure orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo, prima della data del deposito della domanda di brevetto o di una domanda straniera la cui priorità è validamente rivendicata.

3. Ogni Stato Contraente può considerare compreso nello stato della tecnica il contenuto delle domande di brevetto depositate o dei brevetti concessi in detto Stato e ufficialmente pubblicati alla data, o dopo la data, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, nella misura in cui questo contenuto gode di una data di priorità anteriore.

4. Un brevetto non può essere rifiutato o invalidato per il solo motivo che l'invenzione è stata resa pubblica nei sei mesi che precedono il deposito della domanda, qualora la divulgazione risulti direttamente o indirettamente:

a) da un abuso evidente a svantaggio del richiedente o del suo dante causa;

b) dal fatto che il richiedente o il suo dante causa ha esposto l'invenzione in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e modificata il 10 maggio 1948.

 

Articolo 5

Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Tuttavia, per determinare se un'invenzione implichi o no una attività inventiva, la legislazione di ogni Stato Contraente può, sia in maniera generale, sia per determinate categorie di brevetti o di domande di brevetto, quali i brevetti addizionali, prevedere che tutti i brevetti o tutte le domande di brevetto di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4, o parte di essi, sono esclusi dallo stato della tecnica.

 

Articolo 6

Ogni Stato Contraente che non si avvale della facoltà di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4 è tuttavia tenuto a prevedere che un'invenzione non può essere validamente protetta nella misura in cui essa forma oggetto, in detto Stato, di un brevetto che, pur non essendo compreso nello stato della tecnica, gode, per gli elementi comuni, di una data di priorità anteriore.

 

Articolo 7

Ogni gruppo di Stati Contraenti che abbia istituito un sistema con deposito comune di domande di brevetto può essere considerato come un solo Stato, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 6.

 

Articolo 8

1. La domanda di brevetto deve comprendere una descrizione dell'invenzione con gli eventuali disegni cui si riferisce, come anche una o più rivendicazioni che definiscono la protezione richiesta.

2. La descrizione deve esporre l'invenzione in modo sufficientemente chiaro e completo affinché una persona del mestiere possa attuarla.

3. I limiti della protezione conferita dal brevetto sono determinati dal tenore delle rivendicazioni. Tuttavia, la descrizione e i disegni servono a interpretare le rivendicazioni.

 

Articolo 9

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito dell'ottavo strumento di ratifica o di accettazione.

3. Essa entrerà in vigore, rispetto ad ogni Stato firmatario che l'avrà ratificata o accettata successivamente, tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica o di accettazione.

 

Articolo 10

1.Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri

del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Membro dell'Unione Internazionale per la Protezione della Proprietà Industriale, che non sia Membro del Consiglio d'Europa, ad aderire alla Convenzione.

2. L'adesione avverrà mediante deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che prenderà effetto tre mesi dopo la data del suo deposito.

 

Articolo 11

1. Ogni Parte Contraente può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, designare il o i territori ai quali la presente Convenzione è applicabile.

2. Ogni Parte Contraente può, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o successivamente in qualsiasi altro momento, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione per il quale essa assume la responsabilità delle relazioni internazionali o è abilitata a negoziare.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio in essa designato, alle condizioni previste nell'articolo 13 della presente Convenzione.

 

Articolo 12

1. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, ciascuna delle Parti Contraenti, può al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, riservarsi, per il periodo transitorio definito in appresso, la facoltà:

a) di non prevedere la concessione di brevetti per i prodotti alimentari e farmaceutici in quanto tali, come anche per i procedimenti agricoli od orticoli diversi da quelli ai quali si applica l'articolo 2, lettera b);

b) di concedere validamente brevetti per invenzioni divulgate nei sei mesi che precedono il deposito della domanda, sia, all'infuori del caso previsto nell'articolo 4, paragrafo 4 b), dall'inventore stesso, sia, all'infuori del caso previsto nell'articolo 4, paragrafo 4 a), da un terzo che ha ricevuto informazioni provenienti dall'inventore.

2. Il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 è di dieci anni nel caso previsto nel comma a) e di cinque anni nel caso previsto nel comma b). Esso comincia a decorrere dal momento dell'entrata in vigore della Convenzione riguardo alla Parte Contraente considerata.

3. Ogni Parte Contraente che ha fatto una riserva in virtù del presente articolo deve ritirarla non appena le circostanze lo permettano. Il ritiro della riserva sarà fatto mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa; questa notificazione prende effetto un mese dopo la data del suo ricevimento.

 

Articolo 13

1. La presente Convenzione rimarrà in vigore illimitatamente.

2. Ogni Parte Contraente potrà, per quanto la concerne, denunciare la presente Convenzione mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. La denuncia prenderà effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario Generale ne avrà ricevuto la notificazione.

 

Articolo 14

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, ad ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione, come anche al Direttore dell'Ufficio internazionale per la Protezione della Proprietà Industriale:

a) le firme;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;

c) ogni data d'entrata in vigore della presente Convenzione;

d) ogni dichiarazione e notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 11;

e) ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 12;

f) il ritiro di ogni riserva fatto in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 12;

g) ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 13 con la data in cui la denuncia prenderà effetto.

 

 

Trattato di cooperazione in materia di brevetti firmato a Washington il 19 giugno 1970.

(Traduzione non ufficiale).

 

Disposizioni introduttive

Articolo 1. Costituzione di una unione

 

1) Gli Stati che fanno parte del presente trattato (denominati in seguito "Stati contraenti") sono costituiti in unione per la cooperazione nell'ambito del deposito, della ricerca e dell'esame delle domande di protezione delle invenzioni, nonché per la prestazione di servizi tecnici speciali. Questa unione è denominata Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti.

2) Nessuna disposizione del presente trattato potrà essere interpretata come limitazione dei diritti previsti dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale a favore dei cittadini dei paesi membri di questa convenzione o delle persone domiciliate in questi paesi.

 

Articolo 2. Definizioni

Ai sensi del presente trattato e del regolamento d'esecuzione, e salvo diverso esplicito disposto:

i) si deve intendere per "domanda" una domanda di protezione per un'invenzione; ogni riferimento ad una "domanda" va inteso quale riferimento alle domande di brevetto d'invenzione, di certificati di autore d'invenzione, di certificati di utilità, di modelli di utilità, di brevetti completivi, di certificati completivi, di certificati di autore completivi e di certificati di utilità completivi;

ii) ogni riferimento a un "brevetto" va inteso quale riferimento ai brevetti d'invenzione, ai certificati di autore d'invenzione, ai certificati di utilità, ai modelli di utilità, ai brevetti completivi, ai certificati completivi, ai certificati di autore d'invenzione completivi e ai certificati di utilità completivi;

iii) si deve intendere per "brevetto nazionale" un brevetto rilasciato da una amministrazione nazionale;

iv) si deve intendere per "brevetto regionale" un brevetto rilasciato da una amministrazione nazionale o intergovernativa abilitata a rilasciare brevetti aventi effetto in più di uno Stato;

v) si deve intendere per "domanda regionale" una domanda di brevetto regionale;

vi) ogni riferimento a una "domanda nazionale" va inteso quale riferimento alle domande di brevetti nazionali e di brevetti regionali diverse da quelle depositate conformemente al presente trattato;

vii) si deve intendere per "domanda internazionale" una domanda depositata conformemente al presente trattato;

viii) ogni riferimento a una "domanda" va inteso come riferimento alle domande internazionali e nazionali;

ix) ogni riferimento a un "brevetto" va inteso quale riferimento ai brevetti nazionali e regionali;

x) ogni riferimento alla "legislazione nazionale" va inteso come riferimento alla legislazione di uno Stato contraente oppure, qualora si tratti di una domanda regionale o di un brevetto regionale al trattato che prevede il deposito di domande regionali o il rilascio di brevetti regionali;

ix) si intende per "data di priorità" per il computo dei termini:

a) quando la domanda internazionale comprende una rivendicazione di priorità secondo l'articolo 8, la data del deposito della domanda la cui priorità è rivendicata;

b) quando la domanda internazionale comprende più rivendicazioni di priorità secondo lo articolo 8, la data del deposito della domanda più vecchia la cui priorità è rivendicata;

c) quando la domanda internazionale non comporta alcuna rivendicazione di priorità secondo l'articolo 8, la data del deposito internazionale di questa domanda;

xii) si deve intendere per "ufficio nazionale" l'amministrazione governativa di uno Stato contraente incaricata di rilasciare dei brevetti; ogni riferimento a un "ufficio nazionale" va pure inteso quale riferimento a ogni amministrazione intergovernativa incaricata da più Stati di rilasciare dei brevetti regionali, a condizione che uno almeno di questi Stati sia uno Stato contraente e che questi Stati abbiano autorizzato detta amministrazione ad assumere gli obblighi e a esercitare i poteri che il presente trattato e il regolamento d'esecuzione attribuiscono agli uffici nazionali;

xiii) si deve intendere per "ufficio designato" l'ufficio nazionale dello Stato designato dal depositante conformemente al capitolo I del presente trattato, nonché ogni ufficio che agisca per questo Stato;

xiv) si deve intendere per "ufficio eletto" lo ufficio nazionale dello Stato eletto dal depositante conformemente al capitolo II del presente trattato, nonché ogni ufficio che agisca per questo Stato;

xv) si deve intendere per "ufficio ricevente" l'ufficio nazionale e l'organizzazione intergovernativa dove la domanda è stata depositata;

xvi) si deve intendere per "Unione" l'Unione internazionale di cooperazione in materia di brevetti;

xvii) si deve intendere per "Assemblea" la assemblea dell'Unione;

xviii) si deve intendere per "Organizzazione" l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;

xix) si deve intendere per "Ufficio internazionale" l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione e, finché esisteranno, gli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà intellettuale (BIRPI);

xx) si deve intendere per "Direttore generale" il Direttore generale dell'Organizzazione e, finché i BIRPI esisteranno, il Direttore generale dei BIRPI.

 

Capitolo I

Domanda internazionale e ricerca internazionale

 

Articolo 3. Domanda internazionale

1) Le domande di protezione delle invenzioni in ogni Stato contraente possono essere depositate come domande internazionale ai sensi del presente trattato.

2) Una domanda internazionale deve contenere, conformemente al presente trattato e al regolamento d'esecuzione, una richiesta, una descrizione, una o più rivendicazioni, uno o più disegni (ove siano richiesti) e un estratto.

3) L'estratto serve esclusivamente a fini d'informazione tecnica; esso non può venir preso in considerazione per altri scopi, in particolare per valutare l'estensione della protezione richiesta.

4) La domanda internazionale:

i) deve essere redatta in una delle lingue prescritte;

ii) deve rispondere ai requisiti formali prescritti;

iii) deve soddisfare alla prescritta esigenza di unità dell'invenzione;

iv) è assoggettata al versamento delle tasse prescritte.

 

Articolo 4. Richiesta

1) La richiesta deve contenere:

i) una istanza per il trattamento della domanda internazionale conformemente al presente trattato;

ii) la designazione dello o degli Stati contraenti nei quali la protezione dell'invenzione è domandata in base alla domanda internazionale ("Stati designati"); se il depositante può o desidera ottenere, per ogni Stato designato, un brevetto regionale in luogo di un brevetto nazionale, egli deve precisarlo nella richiesta; se il depositante non può, per via di un trattato relativo a un brevetto regionale, limitare la sua domanda ad alcuni degli Stati che fanno parte di questo trattato, la designazione di uno di questi Stati, unitamente all'indicazione del desiderio di ottenere un brevetto regionale, equivale a una designazione di tutti questi Stati; se, secondo la legislazione nazionale dello Stato designato, la designazione di questo Stato ha gli effetti di una domanda regionale, questa designazione vale anche come indicazione del desiderio di ottenere un brevetto regionale;

iii) il nome e gli altri dati prescritti al depositante e al mandatario (se vi sia);

iv) il titolo dell'invenzione;

v) il nome dell'inventore e gli altri dati prescritti che lo concernono, nel caso in cui la legislazione di almeno uno degli Stati designati esiga che tali indicazioni siano fornite all'atto del deposito di una domanda nazionale; negli altri casi, queste indicazioni possono figurare sia nella richiesta, sia in comunicazioni singole indirizzate a ciascun ufficio designato la cui legislazione nazionale esiga queste indicazioni ma permetta che esse siano fornite dopo il deposito della domanda nazionale.

2) Per ogni designazione vanno versate, nel termine prescritto, le tasse

prescritte.

3) Se il depositante non domanda altri titoli di protezione previsti dall'articolo 43, la designazione significa che la protezione domandata consiste nel rilascio di un brevetto da parte dello Stato designato o per questo Stato. L'articolo 2.ii) non è applicabile ai fini del presente paragrafo.

4) L'assenza, nella richiesta, del nome dell'inventore e di altri dati concernenti l'inventore non ha conseguenza alcuna negli Stati designati la cui legislazione, pur esigendo queste indicazioni, permette che esse vengano fornite dopo il deposito della domanda nazionale. L'assenza di queste indicazioni in una separata comunicazione non ha conseguenza alcuna negli Stati designati in cui queste indicazioni non sono richieste dalla legislazione nazionale.

 

Articolo 5. Descrizione

La descrizione deve esporre l'invenzione in modo sufficientemente chiaro e completo affinché ogni persona esperta possa attuarla.

 

Articolo 6. Rivendicazioni

La o le rivendicazioni devono definire l'oggetto per il quale si domanda la protezione. Le rivendicazioni devono essere chiare e concise. Esse devono fondarsi interamente sulla descrizione.

 

Articolo 7. Disegni

1) Fatto salvo il paragrafo 2.ii), occorre fornire disegni se essi sono necessari per l'intelligenza dell'invenzione.

2) Se l'invenzione è tale da poter essere illustrata con disegni, pur non essendo essi necessari per la sua intelligenza:

i) il depositante può includere tali disegni nella domanda internazionale all'atto del suo deposito;

ii) ogni ufficio designato può esigere che il depositante fornisca tali disegni nel termine prescritto.

 

Articolo 8. Rivendicazioni di priorità

1) La domanda internazionale può contenere una dichiarazione, conforme alle prescrizioni del regolamento d'esecuzione, che rivendichi la priorità di una o più domande anteriori depositate in o per ogni Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

2)

a) Fatto salvo il comma b), le condizioni e gli effetti di ogni rivendicazione di priorità presentata conformemente al paragrafo 1) sono quelli previsti dall'articolo 4 dell'Atto di Stoccolma della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

b) La domanda internazionale che rivendica la priorità di una o più domande anteriori depositate in o per uno Stato contraente, può designare questo Stato. Se la domanda internazionale rivendica la priorità di una o più domande nazionali depositate in o per uno Stato designato o la priorità di una domanda internazionale che aveva designato un solo Stato, le condizioni e gli effetti prodotti dalla rivendicazione di priorità in questo Stato sono quelli previsti dalla legislazione nazionale di quest'ultimo.

 

Articolo 9. Depositante

1) Ogni persona domiciliata in uno Stato contraente e ogni cittadino di uno Stato contraente possono depositare una domanda internazionale.

2) L'Assemblea può decidere di permettere alle persone domiciliate in ogni paese facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale ma non del presente trattato, nonché ai cittadini di detto paese, di depositare domande internazionali.

3) Le nozioni di domicilio e di nazionalità, nonché l'applicazione di queste nozioni nei casi in cui vi siano più depositanti o i depositanti non siano i medesimi per tutti gli Stati designati, sono definite nel regolamento d'esecuzione.

 

Articolo 10. Ufficio ricevente

La domanda internazionale deve essere depositata presso l'ufficio ricevente prescritto, che la controlla e la tratta conformemente al presente trattato e al regolamento d'esecuzione.

 

Articolo 11. Data del deposito ed effetti della domanda internazionale

1) L'ufficio ricevente riconosce quale data del deposito internazionale la data di ricevimento della domanda internazionale, sempre che esso constati che, all'atto del ricevimento:

i) il depositante non è manifestamente sprovvisto, per motivi di domicilio o di nazionalità, del diritto di depositare una domanda internazionale presso l'ufficio ricevente;

ii) la domanda internazionale è redatta nella lingua prescritta;

iii) la domanda internazionale contiene almeno gli elementi seguenti:

a) una indicazione secondo la quale è stata depositata quale domanda internazionale;

b) la designazione di almeno uno Stato contraente;

c) il nome del depositante, indicato nel modo prescritto;

d) una parte che, a prima vista sembri costituire una descrizione;

e) una parte che, a prima vista, sembri costituire una o delle rivendicazioni;

2)

a) Se l'ufficio ricevente constata che la domanda internazionale non risponde, all'atto del ricevimento, alle condizioni elencate al paragrafo 1), esso invita il depositante, conformemente al regolamento d'esecuzione, a fare la necessaria correzione.

b) Se il depositante ottempera a questo invito, conformemente al regolamento d'esecuzione, l'ufficio ricevente riconosce quale data del deposito internazionale, la data di ricevimento della correzione richiesta.

3) Fatto salvo l'articolo 64.4, ogni domanda internazionale rispondente alle condizioni elencate nei punti da i) a iii) del paragrafo 1), ed alla quale è stata riconosciuta una data di deposito internazionale, ha, a decorrere dalla data del deposito internazionale, gli effetti di un deposito nazionale regolare in ciascuno degli Stati designati; questa data va intesa quale data di deposito effettiva in ciascun Stato designato

4) Ogni domanda internazionale rispondente alle condizioni elencate nei punti da i) a iii) del paragrafo 1), è considerata come avente valore di un deposito nazionale regolare ai sensi della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

 

Articolo 12. Trasmissione della domanda internazionale allo Ufficio internazionale e all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale

1) Un esemplare della domanda internazionale è conservato dall'ufficio ricevente ("copia per lo ufficio ricevente"), un esemplare ("esemplare originale") trasmesso all'Ufficio internazionale e un altro esemplare ("copia di ricerca") è trasmesso all'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale di cui all'articolo 16, conformemente al regolamento d'esecuzione.

2) L'esemplare originale è considerato come lo esemplare autentico della domanda internazionale.

3) La domanda internazionale è considerata come ritirata se l'Ufficio internazionale non riceve l'esemplare originale nel termine prescritto.

 

Articolo 13. Possibilità per gli uffici designati di ricevere copia della domanda internazionale

1) Ogni ufficio designato può richiedere all'Ufficio internazionale una copia della domanda internazionale prima della comunicazione prevista nell'articolo 20; trascorso un anno a decorrere dalla data di priorità, l'Ufficio internazionale gli rimette questa copia il più presto possibile.

2)

a) Il depositante può, in qualsiasi momento, rimettere una copia della sua domanda internazionale a ogni ufficio designato.

b) Il depositante può, in qualsiasi momento, domandare all'Ufficio internazionale di rimettere una copia della sua domanda internazionale a ogni ufficio designato; l'Ufficio internazionale rimette questa copia a detto ufficio il più presto possibile.

c) Ogni ufficio nazionale può notificare all'Ufficio internazionale che non desidera ricevere le copie di cui al comma b); in tal caso, detto comma non è applicabile per questo ufficio.

 

Articolo 14. Irregolarità nella domanda internazionale

1)

a) L'ufficio ricevente accerta che la domanda internazionale: i) sia firmata conformemente al regolamento d'esecuzione;

ii) contenga i dati prescritti relativi al depositante;

iii) contenga un titolo;

iv) contenga un estratto;

v) soddisfi, nella misura prevista dal regolamento d'esecuzione, i requisiti formali prescritti.

b) Se l'ufficio ricevente constata che una di queste prescrizioni non è soddisfatta invita il depositante a correggere la domanda internazionale nel termine prescritto; se il depositante non ottempera, questa domanda è considerata come ritirata e l'ufficio ricevente lo dichiara.

2) Se la domanda internazionale fa riferimento a disegni che non sono acclusi alla domanda, l'ufficio ricevente ne avverte il depositante, il quale può consegnare questi disegni nel termine prescritto; la data del deposito internazionale è allora quella del giorno in cui detti disegni pervengono all'ufficio ricevente. In caso contrario, qualsiasi riferimento a tali disegni è considerato come inesistente.

3)

a) Se l'ufficio ricevente constata che le tasse prescritte dall'articolo 3.4-iv) non sono state versate nel termine prescritto o che la tassa prescritta dall'articolo 4.2) non è stata versata per alcuno degli Stati designati, la domanda internazionale è considerata come ritirata e l'ufficio ricevente lo dichiara.

b) Se l'ufficio ricevente constata che la tassa prescritta dall'articolo 4.2) è stata versata nel termine prescritto per uno o per alcuni Stati designati (ma non per tutti), la designazione di quelli fra i detti Stati per i quali la tassa non è stata versata nel termine prescritto è considerata come ritirata e l'ufficio ricevente lo dichiara.

4) Se, dopo aver riconosciuto alla domanda internazionale una data di deposito internazionale, l'ufficio ricevente constata, entro il termine prescritto, che una qualsiasi delle condizioni elencate nei punti da i) a iii) dell'articolo 11.1) non era soddisfatta a tale data, questa domanda è considerata come ritirata e l'ufficio lo dichiara.

 

Articolo 15. Ricerca internazionale

1) Ogni domanda internazionale forma oggetto di una ricerca internazionale.

2) Scopo della ricerca internazionale è di scoprire lo stato della tecnica pertinente.

3) La ricerca internazionale viene eseguita sulla base delle rivendicazioni, tenuto debito conto della descrizione e dei disegni (se vi siano).

4) L'amministrazione incaricata della ricerca internazionale prevista nell'articolo 16 si sforza di scoprire lo stato della tecnica pertinente nella misura massima consentitale dai suoi mezzi e deve, in ogni caso, consultare la documentazione specifica nel regolamento d'esecuzione.

5)

a) Il titolare di una domanda nazionale depositata presso l'ufficio nazionale di uno Stato contraente o presso l'ufficio che agisce per tale Stato può, qualora la legislazione nazionale di questo Stato lo consenta e nelle condizioni previste da questa legislazione, domandare che una ricerca simile a una ricerca internazionale ("ricerca di tipo internazionale") sia eseguita per questa domanda.

b) L'ufficio nazionale di uno Stato contraente o l'ufficio che agisce per tale Stato può qualora la legislazione nazionale di questo Stato lo consenta, assoggettare a una ricerca di tipo internazionale ogni domanda nazionale depositata presso di esso.

c) La ricerca di tipo internazionale è eseguita dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, prevista dall'articolo 16, che sarebbe competente per una ricerca internazionale se la domanda nazionale fosse una domanda internazionale depositata presso l'ufficio indicato nei commi a) e b). Se la domanda nazionale, è redatta in una lingua nella quale l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale stima di non poter trattare la domanda, la ricerca di tipo internazionale è eseguita fondandosi su una traduzione approntata dal depositante in una delle lingue prescritte per le domande internazionali che detta amministrazione si è impegnata ad accettare per le domande internazionali. La domanda nazionale e la traduzione, qualora sia richiesta, devono essere presentate nella forma prescritta per le domande internazionali.

 

Articolo 16. Amministrazione incaricata della ricerca internazionale

1) La ricerca internazionale è eseguita da una amministrazione incaricata della ricerca internazionale; questa amministrazione può essere sia un ufficio nazionale sia un'organizzazione intergovernativa, quale l'Istituto internazionale dei brevetti, le cui attribuzioni comprendono la redazione di rapporti di ricerca documentaria sullo Stato della tecnica relativo a invenzioni oggetto di domande di brevetto.

2) Se, in attesa della istituzione di un'amministrazione unica incaricata della ricerca internazionale, esistono più amministrazioni incaricate della ricerca internazionale, ogni ufficio ricevente specifica, conformemente alle disposizioni dell'accordo citato nel paragrafo 3-b), quale o quali di queste amministrazioni saranno competenti per eseguire la ricerca per le domande internazionali depositate presso detto ufficio.

3)

a) Le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale sono nominate dall'Assemblea. Ogni ufficio nazionale e ogni organizzazione intergovernativa che soddisfano alle esigenze previste nel comma c) possono essere nominati come amministrazione incarica della ricerca internazionale.

b) La nomina è subordinata al consenso dell'ufficio nazionale o dell'organizzazione intergovernativa interessati e alla conclusione di un accordo, che l'Assemblea deve approvare, tra detto ufficio o detta organizzazione e l'Ufficio internazionale. Questo accordo specifica diritti e obblighi delle parti e contiene in particolare lo impegno formale di detto ufficio o di detta organizzazione ad applicare e osservare tutte le regole comuni della ricerca internazionale.

c) Il regolamento d'esecuzione prescrive le esigenze minime, in particolare per quanto concerne il personale e la documentazione, alle quali ogni ufficio o organizzazione deve continuare a soddisfare finché resti nominato.

d) La nomina vale per un periodo determinato, che può essere prolungato.

e) Prima di decidere in merito alla nomina di un ufficio nazionale o di una organizzazione intergovernativa o in merito al prolungamento o alla revoca della nomina, l'Assemblea sente l'ufficio o l'organizzazione interessati e domanda il parere del Comitato di cooperazione tecnica di cui all'articolo 56, non appena esso sia stato istituito.

 

Articolo 17. Procedura in seno all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale

1) La procedura in seno all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale è stabilita dal presente trattato, dal regolamento d'esecuzione e dall'accordo che l'Ufficio internazionale conclude, conformemente al presente trattato e al regolamento d'esecuzione, con detta amministrazione.

2)

a) Se l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale stima: i) che la domanda internazionale concerne un oggetto per il quale essa non è tenuta, secondo il regolamento d'esecuzione, a eseguire una ricerca, e decide in tal caso di non procedere alla ricerca, o

ii) che la descrizione, le rivendicazioni o i disegni non rispondono alle condizioni prescritte, in misura tale da consentire una ricerca significativa, essa lo dichiara e notifica al depositante e all'Ufficio internazionale che non verrà redatto alcun rapporto di ricerca.

b) Se una delle situazioni menzionate nel comma a) esiste soltanto nei riguardi di talune rivendicazioni, il rapporto di ricerca internazionale ne fa stato e, per quanto concerne le altre rivendicazioni, viene redatto conformemente allo articolo 18.

3)

a) Se l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale stima che la domanda internazionale non soddisfa all'esigenza di unità della invenzione così come definita nel regolamento d'esecuzione essa invita il depositante a pagare delle tasse addizionali. L'Amministrazione incaricata della ricerca internazionale redige il rapporto di ricerca internazionale per le parti della domanda internazionale che concernono l'invenzione menzionata in primo luogo nelle rivendicazioni ("invenzione principale") e, se le tasse addizionali richieste sono state versate nel termine prescritto, per le parti della domanda internazionale che concernono le invenzioni per le quali dette tasse sono state versate.

b) La legislazione nazionale di ogni Stato designato può prescrivere che, quando l'ufficio nazionale di questo Stato stima giustificato l'invito, menzionato nel comma a), dell'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, e quando il depositante non ha versato tutte le tasse addizionali, le parti della domanda internazionale che non hanno formato oggetto di una ricerca sono considerate come ritirate per quanto concerne gli effetti in questo Stato, a meno che il depositante versi una tassa particolare all'ufficio nazionale di detto Stato.

 

Articolo 18. Rapporto di ricerca internazionale

1) Il rapporto di ricerca internazionale è redatto nel termine prescritto e nella forma prescritta.

2) Il rapporto di ricerca internazionale, subito dopo la sua redazione, è trasmesso dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, al depositante e all'Ufficio internazionale.

3) Il rapporto di ricerca internazionale o la dichiarazione di cui all'articolo 17.2-a) è tradotto conformemente al regolamento d'esecuzione. Le traduzioni sono predisposte dall'Ufficio internazionale o sotto la sua responsabilità.

 

Articolo 19. Modificazioni delle rivendicazioni presso l'Ufficio internazionale

1) Il depositante, ricevuto il rapporto di ricerca internazionale, ha il diritto di modificare una volta le rivendicazioni della domanda internazionale depositando le modificazioni presso l'Ufficio internazionale nel termine prescritto. Egli può allegarvi una breve dichiarazione, in conformità al regolamento d'esecuzione, che spieghi le modificazioni e che precisi gli effetti che queste ultime possono avere sulla descrizione e sui disegni.

2) Le modificazioni non devono andare al di là dell'esposizione dell'invenzione contenuta nella domanda internazionale così come depositata.

3) L'inosservanza delle disposizioni del paragrafo 2) non ha conseguenze negli Stati designati la cui legislazione nazionale consente che le modificazioni vadano al di là dell'esposizione della invenzione.

 

Articolo 20. Comunicazione agli uffici designati

1)

a) La domanda internazionale, assieme al rapporto di ricerca internazionale [ivi compresa ogni indicazione prevista nell'articolo 17.2-b) o alla dichiarazione citata nell'articolo 17.2-a), è comunicata, conformemente al regolamento di esecuzione, a ogni ufficio designato che non abbia rinunciato, in tutto o in parte, a questa comunicazione.

b) La comunicazione comprende la traduzione (come prescritta) di detto rapporto o di detta dichiarazione.

2) Se le rivendicazioni sono state modificate secondo l'articolo 19.1), la comunicazione deve contenere sia il testo integrale delle rivendicazioni nella forma primitiva e nella forma modificata sia il testo integrale delle rivendicazioni nella forma primitiva e precisare le modificazioni apportate; essa deve inoltre, all'occorrenza, contenere la dichiarazione di cui all'articolo 19.1).

3) A richiesta dell'ufficio designato o del depositante, l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale invia loro, conformemente al regolamento d'esecuzione, copia dei documenti citati nel rapporto di ricerca internazionale.

 

Articolo 21. Pubblicazione internazionale

1) L'Ufficio internazionale pubblica le domande internazionali.

2)

a) Fatte salve le eccezioni previste nel comma b) e nell'articolo 64.3), la pubblicazione internazionale della domanda internazionale avviene in breve termine dopo la scadenza di un termine di diciotto mesi a decorrere dalla data di priorità di tale domanda.

b) Il depositante può domandare all'Ufficio internazionale di pubblicare la sua domanda internazionale in qualsiasi momento prima della scadenza del termine citato nel comma a). L'Ufficio internazionale procede, in conseguenza, in conformità al regolamento d'esecuzione.

3) Il rapporto di ricerca internazionale o la dichiarazione di cui all'articolo 17.2-a) viene pubblicato conformemente al regolamento d'esecuzione.

4) La lingua e la forma della pubblicazione internazionale, nonché altri dettagli, sono stabiliti dal regolamento d'esecuzione.

5) Non si procede alla pubblicazione internazionale se la domanda internazionale è ritirata o considerata come ritirata prima della conclusione dei preparativi tecnici della pubblicazione.

6) Se l'Ufficio internazionale stima che la domanda internazionale contiene espressioni o disegni contrari al buon costume o all'ordine pubblico, o dichiarazioni denigratorie ai sensi del regolamento d'esecuzione, esso può omettere tali espressioni, disegni o dichiarazioni nelle sue pubblicazioni indicando il posto e il numero delle parole o dei disegni omessi. Esso fornisce, a richiesta, copie speciali delle parti omesse.

 

Articolo 22. Copie, traduzioni e tasse per gli uffici designati

1) Il depositante consegna a ciascun ufficio designato una copia della domanda internazionale (salvo che la comunicazione di cui all'articolo 20 sia già avvenuta) e una traduzione (come prescritta) di tale domanda e gli versa (ove sia il caso) la tassa nazionale al più tardi alla scadenza di un termine di venti mesi a decorrere dalla data di priorità. Nel caso in cui il nome dell'inventore e le altre indicazioni ad esso relative, prescritte dalla legislazione dello Stato designato, non sono richieste all'atto del deposito di una domanda nazionale, il depositante deve, se esse non figurano già nella richiesta, comunicarle all'Ufficio nazionale di detto Stato o all'ufficio che agisce per esso al più tardi alla scadenza di un termine di venti mesi a decorrere dalla data di priorità.

2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1), quando l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale dichiari, conformemente all'articolo 17.2-a), che non verrà redatto alcun rapporto di ricerca internazionale, il termine per lo adempimento degli atti menzionati nel paragrafo 1) del presente articolo è di due mesi a decorrere dalla data della notificazione di detta dichiarazione al depositante.

3) La legislazione di ogni Stato contraente può stabilire, per l'adempimento degli atti menzionati nei paragrafi 1) e 2), termini che scadono dopo quelli indicati in detti paragrafi.

 

Articolo 23. Sospensione della procedura nazionale

1) Nessun ufficio designato tratta o esamina la domanda internazionale prima della scadenza del termine applicabile secondo l'articolo 22.

2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1), ogni ufficio designato può, a richiesta esplicita del depositante, trattare o esaminare la domanda internazionale in qualsiasi momento.

 

Articolo 24. Possibile perdita degli effetti negli Stati designati

1) Fatto salvo l'articolo 25 nel caso di cui al seguente punto ii), gli effetti della domanda internazionale previsti nell'articolo 11.3) cessano in ogni Stato designato, con le medesime conseguenze del ritiro di una domanda nazionale in questo Stato:

i) se il depositante ritira la sua domanda internazionale o la designazione di questo Stato;

ii) se la domanda internazionale è considerata come ritirata in base agli articoli 12.3, 14.1-b) l4.3-a) o 14.4.), o se la designazione di questo Stato è considerata come ritirata in base all'articolo 14.3-b).

iii) se il depositante non adempie, nel termine applicabile, gli atti menzionati nell'articolo 22.

2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1), ogni ufficio designato può mantenere gli effetti previsti nell'articolo 11.3) anche quando non sia richiesto che tali effetti siano mantenuti in virtù dell'articolo 25.2).

 

Articolo 25. Revisione da parte degli uffici designati

1)

a) Se l'ufficio ricevente rifiuta di accordare una data di deposito internazionale o dichiara che la domanda internazionale è considerata come ritirata, o se l'Ufficio internazionale fa una constatazione secondo l'articolo 12.3), quest'ultimo ufficio, a richiesta del depositante, invia in breve termine a ogni ufficio designato indicato dal depositante copia di qualsiasi documento contenuto nella pratica.

b) Se l'ufficio ricevente dichiara che la designazione di uno Stato è considerata come ritirata, l'Ufficio internazionale, a richiesta del depositante, invia in breve termine all'ufficio nazionale di detto Stato copia di ogni documento contenuto nell'inserto.

c) Le richieste fatte in base ai commi a) o b) devono essere presentate nel termine prescritto.

2)

a) Fatte salve le disposizioni del comma b), ogni ufficio designato, qualora la tassa nazionale (ove il caso) sia stata versata e la traduzione appropriata (come prescritta) sia stata consegnata nel termine prescritto, decide se il rifiuto, la dichiarazione o la constatazione menzionati nel paragrafo 1) erano giustificati ai sensi del presente trattato e del regolamento d'esecuzione; se l'ufficio designato constata che il rifiuto o la dichiarazione risultano da un errore o da una omissione dell'ufficio ricevente, o che la constatazione risulta da un errore o da una omissione dell'Ufficio internazionale, esso tratta la domanda internazionale, per quanto concerne i suoi effetti nello Stato dell'ufficio designato, come se tale errore od omissione non fosse avvenuto.

b) Se l'esemplare originale perviene all'Ufficio internazionale dopo la scadenza del termine prescritto dall'articolo 12.3) a causa di un errore o di una omissione del depositante, il comma a) non si applica che nelle circostanze menzionate nell'articolo 48.2).

 

Articolo 26. Possibilità di correzione presso gli uffici designati

Nessun ufficio designato può respingere una domanda internazionale per il motivo che essa non risponde alle condizioni del presente trattato e del regolamento d'esecuzione senza dare dapprima al depositante l'occasione di correggere detta domanda nella misura e secondo la procedura previste dalla legislazione nazionale per situazioni identiche o comparabili relative a domande nazionali.

 

Articolo 27. Esigenze nazionali

1) Nessuna legislazione nazionale può esigere che la domanda internazionale soddisfi, nella firma e nel contenuto, requisiti diversi da quelli previsti dal presente trattato e dal regolamento d'esecuzione o a requisiti supplementari.

2) Le disposizioni del paragrafo 1) non potranno ostacolare l'applicazione dell'articolo 7.2) né impedire ad alcuna legislazione nazionale, dopo che sia avviato presso l'ufficio designato il trattamento della domanda internazionale, di esigere:

i) se il depositante è una persona giuridica, l'indicazione del nome di un dirigente di questa ultima autorizzato a rappresentarla;

ii) la presentazione di documenti, che non appartengono alla domanda internazionale, ma che costituiscono la prova di citazioni o dichiarazioni che figurino in detta domanda, ivi compresa la conferma della domanda internazionale mediante la firma del depositante, quando la domanda sia stata firmata, all'atto del deposito, dal suo rappresentante o dal suo mandatario.

3) Se, nei riguardi di uno Stato designato, il depositante non ha veste, secondo la legislazione nazionale di questo Stato, per depositare una domanda nazionale non essendo egli l'inventore, la domanda internazionale può essere respinta dall'ufficio designato.

4) Se la legislazione nazionale prevede, per quanto concerne la forma e il contenuto delle domande nazionali, condizioni che, dal punto di vista dei depositanti, sono più favorevoli di quelle previste dal presente trattato e dal regolamento d'esecuzione per le domande internazionali, lo ufficio nazionale, i tribunali e gli altri organi competenti dello Stato designato o che agiscono per esso possono applicare le prime condizioni, in luogo e vece delle ultime, alle domande internazionali, salvo che il depositante richieda che le condizioni previste dal presente trattato e dal regolamento d'esecuzione siano applicate alla sua domanda internazionale.

5) Nulla nel presente trattato e nel regolamento d'esecuzione può essere inteso nel senso di una limitazione alla libertà di uno Stato contraente di prescrivere ogni condizione materiale di brevettabilità che esso desideri. In particolare, ogni disposizione del presente trattato e del regolamento d'esecuzione concernente la definizione dello stato della tecnica deve intendersi esclusivamente ai fini della procedura internazionale; pertanto, ogni Stato contraente è libero di applicare, per la determinazione della brevettabilità di un'invenzione che forma l'oggetto di una domanda internazionale, i criteri della sua legislazione nazionale relativi allo stato della tecnica e ad altre condizioni di brevettabilità che non costituiscono esigenze relative alla forma e al contenuto delle domande.

6) La legislazione nazionale può esigere che il depositante fornisca prove in merito a ogni condizione materiale di brevettabilità che essa prescrive.

7) Ogni ufficio ricevente, nonché ogni ufficio designato che abbia avviato il trattamento della domanda internazionale, può applicare le disposizioni della sua legislazione nazionale relative all'obbligo, per il depositante, di farsi rappresentare da un mandatario autorizzato presso detto ufficio e di indicare obbligatoriamente un indirizzo di servizio nello Stato designato per il ricevimento di notificazioni.

8) Nulla nel presente trattato e nel regolamento d'esecuzione può essere inteso nel senso di una limitazione alla libertà di uno Stato contraente di applicare i provvedimenti che stima necessari in materia di difesa nazionale o di limitare, per la protezione dei suoi interessi economici, il diritto dei suoi cittadini o delle persone domiciliate sul suo territorio di depositare domande internazionali.

 

Articolo 28. Modificazione delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni presso gli uffici designati

1) Il depositante deve avere la possibilità di modificare, le rivendicazioni, la descrizione e i disegni, entro il termine prescritto, presso ogni ufficio designato. Nessun ufficio designato può rilasciare il brevetto o rifiutare il rilascio prima della scadenza di questo termine, salvo accordo esplicito del depositante.

2) Le modificazioni non devono andare al di là dell'esposizione dell'invenzione contenuta nella domanda internazionale così come depositata, a meno che la legislazione nazionale dello Stato designato non lo consenta esplicitamente.

3) Le modificazioni devono essere conformi alla legislazione nazionale dello Stato designato per tutto ciò che non è stabilito dal presente trattato o dal regolamento d'esecuzione.

4) Se l'ufficio designato esige una traduzione nella domanda internazionale, le modificazioni devono essere fatte nella lingua della traduzione.

 

Articolo 29. Effetti della pubblicazione internazionale

1) Per quanto concerne la protezione dei diritti del depositante in uno Stato designato, gli effetti della pubblicazione internazionale di una domanda internazionale in questo Stato, fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 2 a 4, sono identici a quelli che la legislazione nazionale di questo Stato attribuisce alla pubblicazione nazionale obbligatoria di domande nazionali non esaminate come tali.

2) Se la lingua della pubblicazione internazionale è diversa da quella delle pubblicazioni richieste dalla legislazione nazionale dello Stato designato, questa legislazione nazionale può prevedere che gli effetti previsti al paragrafo 1) non si producano che a decorrere dalla data in cui:

i) una traduzione in quest'ultima lingua è perfetta conformemente alla legislazione nazionale; o

ii) una traduzione in quest'ultima lingua è messa a disposizione del pubblico per visione, conformemente alla legislazione nazionale; o

iii) una traduzione in quest'ultima lingua è trasmessa dal depositante all'utilizzatore non autorizzato,. effettivo o eventuale. dell'invenzione che forma l'oggetto della domanda internazionale; o

iv) i due atti previsti ai punti i) e iii) o i due atti previsti al punti ii) e iii) sono stati effettuati.

3) La legislazione nazionale di ogni Stato designato può prevedere che quando la pubblicazione internazionale sia stata fatta, a richiesta del depositante, prima della scadenza di un termine di diciotto mesi a decorrere dalla data di priorità, gli effetti previsti nel paragrafo 1) non si producono che a partire dalla scadenza di un termine di diciotto mesi a decorrere dalla data di priorità.

4) La legislazione nazionale di ogni Stato designato può prevedere che gli effetti previsti nel paragrafo 1) non si producano che a partire dalla data di ricevimento, da parte del suo ufficio nazionale o dell'ufficio che agisce per questo Stato, di un esemplare della pubblicazione, fatta conformemente all'articolo 21, della domanda internazionale. Questo ufficio pubblica, il più presto possibile, la data di ricevimento nel suo bollettino.

 

Articolo 30. Carattere confidenziale della domanda internazionale

1)

a) Fatto salvo il comma b) l'Ufficio internazionale e le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale non devono permettere ad alcuna persona o amministrazione di accedere alla domanda internazionale prima della sua pubblicazione internazionale, salvo richiesta o autorizzazione del depositante.

b) Il comma a) non è applicabile alle trasmissioni all'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale, alle trasmissioni previste nell'articolo 13 né alle comunicazioni previste nell'articolo 20.

2)

a) Nessun ufficio nazionale può permettere a terzi di accedere alla domanda internazionale, salvo richiesta o autorizzazione del depositante, prima della più remota delle date qui appresso indicate: i) data della pubblicazione internazionale della domanda internazionale;

ii) data di ricevimento della comunicazione della domanda internazionale secondo l'articolo 20;

iii) data di ricevimento di una copia della domanda internazionale secondo l'articolo 22.

b) Il comma a) non vieta a un ufficio nazionale di comunicare a terzi di essere stato designato né di pubblicare questo fatto. Questa comunicazione o pubblicazione può tuttavia contenere soltanto le seguenti indicazioni: designazione dell'ufficio ricevente, nome del depositante, data del deposito internazionale, numero della domanda internazionale e titolo dell'invenzione.

c) Il comma a) non vieta a un ufficio designato di permettere alle autorità giudiziarie di accedere alla domanda internazionale.

3) Il paragrafo 2-a) si applica a ogni ufficio ricevente, salvo per quanto concerne le trasmissioni previste dall'articolo 12.1).

4) Ai sensi del presente articolo, il termine "accedere" comprende tutti i mezzi mediante i quali i terzi possono prender conoscenza e perciò anche le comunicazioni personali e la pubblicazione generale; tuttavia, nessun ufficio nazionale può pubblicare una domanda internazionale o la sua traduzione prima che sia avvenuta la pubblicazione internazionale o prima della scadenza di un termine di venti mesi a decorrere dalla data di priorità qualora la pubblicazione internazionale non sia avvenuta alla scadenza di questo termine.

 

Capitolo II

Esame preliminare internazionale

 

Articolo 31. Richiesta di esame preliminare internazionale

1) A richiesta del depositante, la domanda internazionale viene sottoposta ad un esame preliminare internazionale in conformità alle disposizioni che seguono e al regolamento d'esecuzione.

2)

a) Ogni depositante, che, ai sensi del regolamento d'esecuzione, è domiciliato in uno Stato contraente vincolato dal capitolo II o è un cittadino di tale Stato, e la cui domanda internazionale è stata depositata presso l'ufficio ricevente di questo Stato o che agisce per conto di questo Stato, può presentare una richiesta di esame preliminare internazionale.

b) L'Assemblea può decidere di permettere alle persone autorizzate a depositare domande internazionali di presentare richieste di esame preliminare internazionale anche se sono domiciliate in uno Stato non contraente o non vincolato dal capitolo II o hanno la nazionalità di tale Stato.

3) La richiesta di esame preliminare internazionale deve essere fatta separatamente dalla domanda internazionale. Essa deve contenere le indicazioni prescritte ed essere redatta nella lingua e nella forma prescritte.

4)

a) La richiesta di esame preliminare internazionale deve indicare lo o gli Stati contraenti ove il depositante intende utilizzare i risultati dell'esame preliminare internazionale (" Stati eletti"). Altri Stati contraenti possono essere eletti successivamente. Possono essere eletti soltanto Stati contraenti già designati conformemente all'articolo 4.

b) I depositanti di cui al paragrafo 2-a) possono eleggere qualsiasi Stato contraente vincolato dal capitolo II. I depositanti di cui al paragrafo 2-b possono eleggere soltanto Stati contraenti vincolati dal capitolo II che si siano dichiarati disposti a essere eletti da tali depositanti.

5) Per la richiesta di esame preliminare internazionale vanno versate, nel termine prescritto, le tasse prescritte.

6)

a) La richiesta di esame preliminare internazionale deve essere presentata all'amministrazione competente incaricata dell'esame preliminare internazionale citata nell'articolo 32.

b) Ogni elezione successiva deve essere presentata dall'Ufficio internazionale.

7) Ogni ufficio eletto riceve notificazione della sua elezione.

 

Articolo 32. Amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale

1) L'esame preliminare internazionale è eseguito dall'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale.

2) Per le richieste di esame preliminare internazionale di cui all'articolo 31.2-a) e all'articolo 31.2-b), l'ufficio ricevente o l'Assemblea, rispettivamente, precisa, in conformità alle disposizioni dell'accordo applicabile concluso tra l'amministrazione o le amministrazioni interessate incaricate dell'esame preliminare internazionale e lo Ufficio internazionale, quale o quali fra queste amministrazioni saranno competenti per eseguire l'esame preliminare.

3) Le disposizioni dell'articolo 16.3) sono applicabili, mutatis mutandis, alle amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale.

 

Articolo 33. Esame preliminare internazionale

1) L'oggetto dell'esame preliminare internazionale è di formulare un giudizio preliminare e non impegnativo circa le questioni se l'invenzione per la quale la protezione è richiesta sembra essere nuova, implicare un'attività inventiva (non essere evidente) ed essere atta ad avere applicazione industriale.

2) Ai fini dell'esame preliminare internazionale, l'invenzione per la quale è richiesta la protezione è considerata come nuova se non si trovano anteriorità nello stato della tecnica, come definito nel regolamento d'esecuzione.

3) Ai fini dell'esame preliminare internazionale si deve considerare che l'invenzione per la quale è richiesta la protezione implica una attività inventiva se, considerato lo stato della tecnica come definito nel regolamento d'esecuzione, essa non è, alla data pertinente prescritta, evidente per una persona esperta della materia.

4) Ai fini dell'esame preliminare internazionale, l'invenzione per la quale è richiesta la protezione è considerata come atta ad avere applicazione industriale se, conformemente alla sua natura, essa può essere prodotta o utilizzata (nel senso tecnologico) in un qualsiasi genere di industria. Il termine "industria" deve essere inteso nel senso più largo, come nella Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

5) I criteri sopraesposti servono solo ai fini dell'esame preliminare internazionale. Ogni Stato contraente può applicare criteri supplementari o differenti per decidere se, in questo Stato, l'invenzione è brevettabile o no.

6) L'esame preliminare internazionale deve tener conto di tutti i documenti citati nel rapporto di ricerca internazionale. Esso può prendere in considerazione qualsiasi altro documento considerato pertinente nella fattispecie.

 

Articolo 34. Procedura in seno all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale

1) La procedura in seno all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale è stabilita dal presente trattato, dal regolamento d'esecuzione e dall'accordo che l'Ufficio internazionale conclude, con detta amministrazione.

2)

a) Il depositante ha il diritto di comunicare, verbalmente e per iscritto, con l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale.

b) Il depositante ha il diritto di modificare le rivendicazioni, la descrizione e i disegni nel modo prescritto e nel termine prescritto, prima della redazione del rapporto di esame preliminare internazionale. Le modificazioni non devono andare al di là dell'esposizione dell'invenzione contenuta nella domanda internazionale così come depositata.

c) Il depositante riceve dall'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale almeno un parere scritto, salvo che detta amministrazione stimi che tutte le condizioni che seguono sono soddisfatte:

i) l'invenzione risponde ai criteri citati nell'articolo 33.1);

ii) la domanda internazionale soddisfa le condizioni del presente trattato e del regolamento d'esecuzione nei limiti entro i quali esse sono controllate da detta amministrazione;

iii) non si prevede di presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 35.2), ultima frase. d) Il depositante può rispondere al parere scritto.

3)

a) Se l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale stima che la domanda internazionale non soddisfa l'esigenza di unità dell'invenzione come definito nel regolamento d'esecuzione, essa può invitare il depositante, a scelta di quest'ultimo, sia a limitare le rivendicazioni in modo da soddisfare questo requisito sia a pagare delle tasse supplementari.

b) La legislazione nazionale di ogni Stato eletto può prevedere che, qualora il depositante decida di limitare le rivendicazioni ai sensi del comma a), le parti della domanda internazionale che, in conseguenza della limitazione, non formano oggetto di un esame preliminare internazionale sono considerate come ritirate per quanto concerne gli effetti in questo Stato, a meno che il depositante non versi una tassa particolare all'ufficio nazionale di detto Stato.

c) Se il depositante non ottempera entro il termine prescritto all'invito menzionato nel comma a), l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale redige un rapporto di esame preliminare internazionale sulle parti della domanda internazionale che riguardano ciò che sembra costituire l'invenzione principale e, su questo punto, fornisce indicazioni nel rapporto. La legislazione nazionale di ogni Stato eletto può prevedere che, quando il suo ufficio nazionale stimi giustificato l'invito dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare, le parti della domanda internazionale che non riguardano l'invenzione principale siano considerate come ritirate, per quanto concerne gli effetti in questo Stato, a meno che il depositante non versi una tassa particolare a questo ufficio.

4)

a) Se l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale stima:

i) che la domanda internazionale concerne un oggetto per il quale essa non è tenuta, secondo il regolamento d'esecuzione, a eseguire un esame preliminare internazionale e decide in tal caso di non eseguire tale esame, o

ii) che la descrizione, le rivendicazioni o i disegni non sono chiari, o che le rivendicazioni non si fondano in maniera adeguata sulla descrizione, cosicché non è possibile farsi una opinione valida circa la novità, l'attività inventiva (non evidenza) o l'applicazione industriale dell'invenzione per la quale la protezione è richiesta, essa non esamina le questioni previste nell'articolo 33.1) e fa conoscere al depositante detta opinione e i relativi motivi.

b) Se l'una o l'altra delle situazioni menzionate nel comma a) esiste soltanto per talune rivendicazioni o in relazione a talune rivendicazioni, le disposizioni di questo comma vanno applicate unicamente a tali rivendicazioni.

 

Articolo 35. Rapporto di esame internazionale

1) Il rapporto di esame preliminare internazionale è redatto entro il termine prescritto e nella forma prescritta.

2) Il rapporto di esame preliminare internazionale non contiene dichiarazione alcuna circa la questione di sapere se l'invenzione, per la quale la protezione è richiesta, è o sembra essere brevettabile o no nei riguardi di una qualsiasi legislazione nazionale. Esso dichiara, fatto salvo il paragrafo 3, relativamente a ogni rivendicazione, se questa rivendicazione sembra soddisfare i criteri di novità, di attività inventiva (non evidenza) e di applicazione industriale, come definiti a fini dell'esame preliminare internazionale nell'articolo 33.1) a 4). Questa dichiarazione deve essere accompagnata dalla citazione dei documenti che sembrano comprovare il giudizio espresso e da tutte le spiegazioni che possono imporsi nella fattispecie. In questa dichiarazione devono essere ugualmente annesse le altre osservazioni previste dal regolamento d'esecuzione.

3)

a) Se l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale stima, all'atto della redazione del rapporto di esame preliminare internazionale, che una qualunque delle situazioni menzionate nell'articolo 34.4-a) esiste, essa ne fa stato nel rapporto indicando i motivi. Il rapporto non deve contenere alcuna dichiarazione ai sensi del paragrafo 2).

b) Se esiste una delle situazioni menzionate nell'articolo 34.4- b), il rapporto di esame preliminare internazionale contiene, per le rivendicazioni in questione, l'indicazione prevista nel comma a) e, per le altre rivendicazioni, la dichiarazione indicata, nel paragrafo 2).

 

Articolo 36. Trasmissione, traduzione e comunicazione del rapporto di esame preliminare internazionale

1) Il rapporto di esame preliminare internazionale viene trasmesso, assieme agli allegati prescritti, al depositante e all'Ufficio internazionale.

2)

a) Il rapporto di esame preliminare internazionale e i suoi allegati sono tradotti nelle lingue prescritte.

b) Ogni traduzione di detto rapporto è preparata dall'Ufficio internazionale stesso o sotto la sua responsabilità; ogni traduzione degli allegati è preparata dal depositante.

3)

a) Il rapporto di esame preliminare internazionale, con la sua traduzione (come prescritta) e i suoi allegati (nella lingua d'origine), è comunicato dall'Ufficio internazionale a ogni ufficio eletto.

b) La traduzione prescritta degli allegati è trasmessa, entro il termine prescritto, dal depositante agli uffici eletti.

4) L'articolo 20.3) è applicabile, mutatis mutandis, alle copie di ogni documento citato nel rapporto di esame preliminare internazionale e che non è stato citato nel rapporto di ricerca internazionale.

 

Articolo 37. Ritiro della domanda di esame preliminare internazionale o di elezioni

1) Il depositante può ritirare tutte le elezioni o parte di esse.

2) Se il ritiro concerne tutti gli Stati eletti, la domanda di esame preliminare internazionale è considerata come ritirata.

3)

a) Ogni ritiro deve essere notificato all'Ufficio internazionale.

b) L'Ufficio internazionale notifica il ritiro agli uffici eletti interessati e all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale.

 

4)

a) Fatto salvo il comma b), il ritiro della domanda di esame preliminare internazionale o della elezione di uno Stato contraente è, qualora la legislazione di questo Stato non disponga diversamente, considerato come ritiro della domanda internazionale per quanto concerne questo Stato.

b) Il ritiro della domanda di esame preliminare internazionale o della elezione non è considerata come ritiro della domanda internazionale se esso è effettuato prima della scadenza del termine applicabile secondo l'articolo 22; tuttavia, ogni Stato contraente può prevedere nella sua legislazione nazionale che ciò avverrà soltanto se il suo ufficio nazionale avrà ricevuto, entro detto termine, la copia della domanda internazionale una traduzione (come prescritta) di detta domanda e la tassa nazionale.

 

Articolo 38. Carattere confidenziale dell'esame preliminare internazionale

1) Salvo richiesta o autorizzazione del depositante, l'Ufficio internazionale e l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare non devono permettere in nessun momento ad alcuna persona o amministrazione. eccettuati gli uffici eletti, dopo che sia stato redatto il rapporto di esame preliminare internazionale. di accedere, ai sensi e alle condizioni dell'articolo 30.4), all'inserto dell'esame preliminare internazionale.

2) Fatti salvi il paragrafo 1) e gli articoli 36.1) e 3) e 37.3- b), l'Ufficio internazionale e l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale non possono, salvo richiesta o autorizzazione del depositante, fornire alcuna informazione relativa al rilascio o al rifiuto del rilascio di un rapporto di esame preliminare internazionale oppure al ritiro o al mantenimento della domanda di esame preliminare internazionale o di una elezione qualsiasi.

 

Articolo 39. Copie, traduzioni e tasse per gli uffici eletti

1)

a) Se l'elezione di uno Stato contraente è stata effettuata prima della scadenza del diciannovesimo mese a decorrere dalla data di priorità, l'articolo 22 non è applicabile a questo Stato; il depositante rimette a ogni ufficio eletto una copia della domanda internazionale (salvo che la comunicazione di cui all'articolo 20 sia già avvenuta e una traduzione (come prescritta) di questa domanda e gli versa (ove occorra) la tassa nazionale al più tardi alla scadenza di un termine di venticinque mesi a decorrere dalla data di priorità.

b) Ogni legislazione nazionale può stabilire, per l'adempimento degli atti menzionati nel comma a), dei termini che scadano dopo quello indicato in detto comma.

2) Gli effetti previsti nell'articolo 11.3) cessano nello Stato eletto con conseguenze identiche a quelle che derivano dal ritiro di una domanda nazionale in questo Stato, qualora il depositante non compia gli atti menzionati nel paragrafo 1-a) entro il termine applicabile secondo il paragrafo 1-a) o b).

3) Ogni ufficio eletto può mantenere gli effetti previsti nell'articolo 11.3) anche nel caso in cui il depositante non soddisfi le condizioni previste nel paragrafo 1-a) o b).

 

Articolo 40. Sospensione dell'esame nazionale e delle altre procedure

1) Se l'elezione di uno Stato contraente è effettuata prima della scadenza del diciannovesimo mese a decorrere dalla data di priorità, l'articolo 23 non è applicabile a questo Stato e il suo ufficio nazionale, o ogni ufficio che agisca per questo Stato, non esegue l'esame e non dà inizio ad alcun'altra procedura relativa alla domanda internazionale, fatto salvo il paragrafo 2), prima della scadenza del termine applicabile secondo l'articolo 39.

2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1), ogni ufficio eletto può, in qualsiasi momento, a richiesta esplicita del depositante, eseguire l'esame e dar inizio a qualsiasi altra procedura relativa alla domanda internazionale.

 

Articolo 41. Modificazione delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni presso gli uffici eletti

1) Il depositante deve avere la possibilità di modificare le rivendicazioni, la descrizione e i disegni, entro il termine prescritto, presso ogni ufficio eletto. Nessun ufficio eletto può rilasciare un brevetto o rifiutarne il rilascio prima della scadenza di questo termine, salvo accordo esplicito del depositante.

2) Le modificazioni non devono andare al di là dell'esposizione dell'invenzione contenuta nella domanda internazionale così come depositata, a meno che la legislazione nazionale dello Stato non lo consenta esplicitamente.

3) Le modificazioni devono essere conformi alla legislazione nazionale dello Stato eletto per tutto ciò che non è stabilito dal presente trattato o dal regolamento d'esecuzione.

4) Se l'ufficio eletto esige una traduzione della domanda internazionale, le modificazioni devono essere fatte nella lingua della traduzione.

 

Articolo 42. Risultato dell'esame nazionale degli uffici eletti.

Gli uffici eletti che ricevono il rapporto di esame preliminare internazionale non possono esigere che il depositante consegni loro copie di documenti relativi all'esame della medesima domanda internazionale fatto presso un altro ufficio eletto o fornisca loro informazioni circa il contenuto di tali documenti.

 

Capitolo III

Disposizioni comuni

 

Articolo 43. Richiesta di taluni titoli di protezione

Il depositante può indicare, conformemente al regolamento d'esecuzione, che la sua domanda internazionale mira al rilascio di un certificato di autore d'invenzione, di un certificato di utilità o di un modello di utilità e non a quello di un brevetto, oppure al rilascio di un brevetto o certificato completivo, di un certificato di autore di invenzione completivo o di un certificato di utilità completivo, in ogni Stato designato o eletto la cui legislazione prevede il rilascio di certificati di autore d'invenzione, di certificati di utilità, di modelli di utilità, di brevetti o certificati completivi, di certificati di autore d'invenzione completivi o di certificati di utilità completivi; gli effetti derivanti da questa indicazione sono determinati dalla scelta fatta dal depositante. Ai fini del presente articolo e di ogni regola ad esso relativa, l'articolo 2.ii) non è applicabile.

 

Articolo 44. Richiesta di due titoli di protezione

Per ogni Stato designato o eletto la cui legislazione consente che una domanda tendente al rilascio di un brevetto o di uno degli altri titoli di protezione menzionati nell'articolo 43 possa anche mirare al rilascio di un altro di questi titoli di protezione, il depositante può indicare, conformemente al regolamento d'esecuzione, i due titoli di protezione di cui desidera il rilascio; gli effetti che ne derivano sono determinati dalle indicazioni del depositante. Ai fini del presente articolo, l'articolo 2.ii) non è applicabile.

 

Articolo 45. Trattato di brevetto regionale

1) Ogni trattato che preveda il rilascio di un brevetto regionale ("trattato di brevetto regionale") e che conceda a tutte le persone, autorizzate dall'articolo 9 a depositare domande internazionali, il diritto di depositare domande per il rilascio di brevetti regionali, può stipulare che le domande internazionali contenenti la designazione o l'elezione di uno Stato facente parte tanto del trattato di brevetto regionale che del presente trattato possono essere depositate in vista del rilascio di brevetti regionali.

2) La legislazione nazionale di un tale Stato designato o eletto può prevedere che ogni designazione o elezione di detto Stato nella domanda internazionale sarà considerata come indicazione del desiderio del depositante di ottenere un brevetto regionale conformemente al trattato di brevetto regionale.

 

Articolo 46. Traduzione scorretta della domanda internazionale

Se, a causa di una traduzione scorretta della domanda internazionale, la portata di un brevetto rilasciato in base a questa domanda è maggiore di quella della domanda internazionale nella sua lingua d'origine, le autorità competenti dello Stato contraente considerato possono limitare adeguatamente e con effetto retroattivo la portata del brevetto e dichiarare che esso è nullo e come non avvenuto nella misura in cui la sua portata oltrepassa quella della domanda internazionale nella sua lingua d'origine.

 

Articolo 47. Termini

1) Le norme per il computo dei termini previsti nel presente trattato sono fissate dal regolamento d'esecuzione.

2)

a) Tutti i termini stabiliti nei capitoli I e II del presente trattato possono essere modificati, indipendentemente da ogni revisione secondo lo articolo 60, mediante decisione degli Stati contraenti.

b) La decisione è presa dall'Assemblea o con voto per corrispondenza e deve essere unanime.

c) I dettagli della procedura sono stabiliti dal regolamento d'esecuzione.

 

Articolo 48. Inosservanza di taluni termini

1) Se un termine stabilito nel presente trattato o nel regolamento d'esecuzione non è osservato a causa di interruzione dei servizi postali, di smarrimento o di ritardo inevitabili del corriere postale, questo termine è considerato come osservato nei casi previsti nel regolamento d'esecuzione purché siano fornite le dovute prove e soddisfatte le altre condizioni prescritte in detto regolamento.

2)

a) Ogni Stato contraente deve, per quanto lo concerne, scusare per motivi ammessi dalla sua legislazione un ritardo nell'osservanza di un termine.

b) Ogni Stato contraente, può, per quanto lo concerne, scusare per motivi diversi da quelli menzionati nel comma a) un ritardo nell'osservanza di un termine.

 

Articolo 49. Diritto di esercitare presso amministrazioni internazionali

Avvocati, agenti di brevetti o altre persone, che abbiano il diritto d'esercitare presso l'ufficio nazionale presso il quale la domanda internazionale è stata depositata, hanno il diritto di esercitare, per quanto concerne questa domanda, presso l'Ufficio internazionale, l'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale e l'amministrazione competente incaricata dell'esame preliminare internazionale.

 

Capitolo IV

Servizi tecnici

 

Articolo 50. Servizi d'informazione sui brevetti

1) L'Ufficio internazionale può fornire servizi (denominati nel presente articolo "servizi d'informazione"), dando informazioni tecniche nonché altre informazioni pertinenti di cui dispone, sulla base di documenti pubblicati, principalmente di brevetti e di domande pubblicate.

2) L'Ufficio internazionale può fornire questi servizi d'informazione sia direttamente sia per il tramite di una o più amministrazioni incaricate della ricerca internazionale o di altre istituzioni specializzate, nazionali o internazionali, con le quali esso abbia potuto concludere accordi.

3) I servizi d'informazione sono organizzati in modo da facilitare particolarmente l'acquisizione, da parte degli Stati contraenti che sono paesi in via di sviluppo, delle conoscenze tecniche e della tecnologia, ivi compreso il "know-how" pubblicato disponibile.

4) I servizi d'informazione possono essere ottenuti dai governi degli Stati contraenti, dai loro cittadini e dalle persone domiciliate sul loro territorio. L'Assemblea può decidere l'estensione di detti servizi ad altri interessati.

5)

a) Ogni servizio deve essere fornito ai governi degli Stati contraenti a prezzo di costo; tuttavia se si tratta di governi di Stati contraenti che sono paesi in via di sviluppo, il servizio è fornito a un prezzo inferiore a quello di costo qualora la differenza possa essere coperta dai benefici realizzati sulla prestazione di servizi a destinatari che non siano governi di Stati contraenti o dai mezzi menzionati nell'articolo 51.4).

b) Il prezzo di costo di cui al comma a) deve essere inteso come importo delle spese che si aggiungono a quelle che l'ufficio nazionale o la amministrazione incaricata della ricerca internazionale debbono comunque sostenere per svolgere i loro compiti.

6) I dettagli relativi all'applicazione del presente articolo sono regolati da decisioni dell'Assemblea e, entro i limiti da essa stabiliti, dai gruppi di lavoro che potrà istituire a tal fine.

7) Se lo stima necessario, l'Assemblea raccomanda altri modi di finanziamento per completare quelli previsti nel paragrafo 5).

 

Articolo 51. Assistenza tecnica

1) L'Assemblea istituisce un Comitato di assistenza tecnica (denominato nel presente articolo il "Comitato").

2)

a) I membri del Comitato sono scelti tra gli Stati contraenti curando che i paesi in via di sviluppo vi siano rappresentati in modo adeguato.

b) Il Direttore generale invita di propria iniziativa o a richiesta del Comitato, rappresentanti delle organizzazioni intergovernative che si occupano di assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo a partecipare ai lavori del Comitato.

3)

a) Il Comitato ha il compito di organizzare e sorvegliare l'assistenza concessa agli Stati contraenti che sono paesi in via di sviluppo, allo scopo di sviluppare i loro sistemi di brevetti, sia a livello nazionale sia a livello regionale.

b) L'assistenza tecnica comprende in particolare la formazione di specialisti, la messa a disposizione di esperti e la fornitura di attrezzature didattiche e di lavoro.

4) Per il finanziamento di progetti che rientrano nel quadro del presente articolo l'Ufficio internazionale cerca di concludere accordi, da un canto con organizzazioni internazionali di finanziamento e con organizzazioni intergovernative, in particolare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, le agenzie e gli istituti specializzati delle Nazioni Unite competenti in materia di assistenza tecnica, e, d'altro canto, con i governi degli Stati beneficiari dell'assistenza tecnica.

5) I dettagli relativi all'applicazione del presente articolo sono regolati da decisioni dell'Assemblea, e, entro i limiti da essa stabiliti, dai gruppi di lavoro che essa potrà istituire a tal fine.

 

Articolo 52. Rapporti con le altre disposizioni del trattato

Nessuna disposizione del presente capitolo tocca le disposizioni finanziarie figuranti negli altri capitoli del presente trattato. Queste disposizioni non sono applicabili al presente capitolo né alla sua attuazione.

 

Capitolo V

Disposizioni amministrative

 

Articolo 53. Assemblea

1)

a) L'Assemblea, fatto salvo l'articolo 57.8), è composta degli Stati contraenti.

b) Il governo di ogni Stato contraente è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, da consiglieri e da esperti.

2)

a) L'Assemblea:

i) tratta tutte le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione e l'applicazione del presente trattato;

ii) svolge i compiti che le sono esplicitamente attribuiti in altre disposizioni del presente trattato;

iii) impartisce all'Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione;

iv) esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale relative all'Unione e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni di competenza dell'Unione;

v) esamina e approva i rapporti e le attività del Comitato esecutivo istituito conformemente al paragrafo 9) e gli impartisce direttive;

vi) stabilisce il programma, adotta il bilancio triennale dell'Unione e ne approva i conti di chiusura;

vii) adotta il regolamento finanziario dell'Unione;

viii) istituisce i comitati e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell'Unione;

ix) decide quali Stati non contraenti e, fatto salvo il paragrafo 8), quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi come osservatori alle sue riunioni;

x) intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi dell'Unione e svolge qualsiasi altro compito utile nel quadro del presente trattato.

b) sulle questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall'Organizzazione, la Assemblea delibera dopo aver sentito il parere del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

3) Un delegato può rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso.

4) Ciascun Stato contraente dispone di un voto.

5)

a) La metà degli Stati contraenti costituisce il quorum.

b) Ancorché il quorum non sia raggiunto, la Assemblea può deliberare; tuttavia, le deliberazioni, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutive solo se il quorum e la maggioranza richiesti sono ottenuti mediante il voto per corrispondenza previsto dal regolamento d'esecuzione.

6)

a) Fatti salvi gli articoli 47.2-b), 52.2-b), 58.3) e 61.2-b), l'Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi di voti espressi.

b) L'astensione non è considerata voto.

7) Se si tratta di questioni che interessano esclusivamente gli Stati vincolati dal capitolo II, ogni riferimento agli Stati contraenti figurante nei paragrafi 4), 5) e 6) è da considerare come valevole solamente per gli Stati vincolati dal capitolo II.

8 Ogni organizzazione intergovernativa nominata come amministrazione incaricata della ricerca internazionale o come amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale è ammessa come osservatore alle riunioni della Assemblea

9) Allorché vi saranno più di quaranta Stati contraenti, l'Assemblea istituirà un Comitato esecutivo. Ogni riferimento al Comitato esecutivo fatto nel presente trattato o nel regolamento di esecuzione va inteso con riferimento a quanto detto Comitato sarà istituito.

10) Fino alla istituzione del Comitato esecutivo, l'Assemblea si pronuncia, nei limiti del programma e del bilancio preventivo triennale, sui programmi e sui bilanci preventivi annuali preparati dal Direttore generale.

11)

a) Fino alla istituzione del Comitato esecutivo, l'Assemblea si riunisce una volta all'anno in sessione ordinaria su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si riunisce il Comitato di coordinamento della Organizzazione.

b) Dopo l'istituzione del Comitato esecutivo, la Assemblea si riunirà una volta ogni tre anni in sessione ordinaria su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione.

c) L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione fatta dal Direttore Generale a domanda del Comitato esecutivo o a domanda di un quarto degli Stati contraenti.

12) L'Assemblea adotta il suo regolamento interno.

 

Articolo 54. Comitato esecutivo

1) Dopo la sua istituzione da parte dell'Assemblea, il Comitato esecutivo sarà assoggettato alle disposizioni che seguono.

2)

a) Fatto salvo l'articolo 57.8), il Comitato esecutivo è composto degli Stati eletti dall'Assemblea tra i propri membri.

b) Il governo di ogni Stato membro del Comitato esecutivo è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, da consiglieri e da esperti.

3) Il numero degli Stati membri del Comitato esecutivo corrisponde al quarto del numero degli Stati membri dell'Assemblea. Nel calcolo dei seggi da occupare, il resto della divisione per quattro non è preso in considerazione.

4) Eleggendo i membri del Comitato esecutivo, l'Assemblea deve tener conto di un'equa ripartizione geografica.

5)

a) I Membri del Comitato esecutivo restano in funzione dalla chiusura della sessione della Assemblea che li ha eletti fino al termine della successiva sessione ordinaria dell'Assemblea.

b) I membri del Comitato esecutivo sono rieleggibili nel limite massimo di due terzi di essi.

c) L'Assemblea stabilisce le modalità dell'elezione e della rielezione eventuale dei membri del Comitato esecutivo.

6)

a) Il Comitato esecutivo:

i) prepara il progetto d'ordine del giorno dell'Assemblea;

ii) sottopone all'Assemblea le proposte relative ai progetti del programma e del bilancio preventivo triennale dell'Unione preparati dal Direttore generale;

iii) si pronuncia, nei limiti del programma e del bilancio preventivo triennale sui programmi e sui bilanci preventivi annuali preparati dal Direttore generale;

iv) sottopone all'Assemblea, con gli opportuni commenti, le relazioni periodiche del Direttore generale e i rapporti annuali di verifica dei conti;

v) prende qualsiasi provvedimento utile per l'esecuzione, da parte del Direttore generale, del programma dell'Unione giusta le decisioni della Assemblea e tenendo conto delle circostanze createsi nell'intervallo tra due sessioni ordinarie della medesima;

vi) svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti nel quadro del presente trattato.

b) Il Comitato esecutivo statuisce su questioni che interessano anche altre unioni amministrate dall'Organizzazione, previa consultazione del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

7)

a) Il Comitato si riunisce una volta all'anno in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale, per quanto possibile nel medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si riunisce il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

b) Il Comitato esecutivo è convocato in sessione straordinaria dal Direttore generale sia per propria iniziativa sia a richiesta del suo presidente o di un quarto dei suoi membri.

8)

a) Ciascun Stato membro del Comitato esecutivo dispone di un voto.

b) La metà degli Stati membri del Comitato esecutivo costituisce il quorum.

c) Le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi.

d) L'estensione non è considerata voto.

e) Un delegato può rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso.

9) Gli Stati contraenti che non siano membri del Comitato esecutivo, nonché ogni organizzazione intergovernativa nominata come amministrazione incaricata della ricerca internazionale o come amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, sono ammessi alle riunioni del Comitato esecutivo come osservatori.

10) Il Comitato esecutivo adotta il suo regolamento interno.

 

Articolo 55. Ufficio internazionale

1) I compiti amministrativi spettanti all'Unione sono svolti dall'Ufficio internazionale.

2) L'Ufficio internazionale funge da segreteria dei diversi organi dell'Unione.

3) Il Direttore generale è il più alto funzionario dell'Unione e la rappresenta.

4) L'Ufficio internazionale pubblica una gazzetta e le altre pubblicazioni indicate dal regolamento d'esecuzione o dall'Assemblea.

5) Il regolamento d'esecuzione precisa i servizi che gli uffici nazionali devono prestare per aiutare l'Ufficio internazionale, le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e le amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale a svolgere i compiti previsti dal presente trattato.

6) Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, del Comitato esecutivo e di qualsiasi altro comitato o gruppo di lavoro istituito conformemente al presente trattato o al regolamento d'esecuzione. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d'ufficio, segretario di questi organi.

7)

a) L'Ufficio internazionale prepara, in base alle direttive dell'Assemblea e in collaborazione con il Comitato esecutivo, le conferenze di revisione.

b) L'Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione.

c) Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni delle conferenze di revisione.

8) L'Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.

 

Articolo 56. Comitato di cooperazione tecnica

1) L'Assemblea istituisce un Comitato di cooperazione tecnica (denominato nel presente articolo "il Comitato").

2)

a) L'Assemblea stabilisce la composizione del Comitato e ne nomina i membri, curando che i paesi in via di sviluppo siano equamente rappresentati.

b) Le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale o dell'esame preliminare internazionale sono ex officio membri del Comitato. Allorché una tale amministrazione è l'ufficio nazionale di uno Stato contraente, questo non può avere altri rappresentanti nel Comitato.

c) Se il numero degli Stati contraenti lo consente, il numero globale dei membri del Comitato è superiore al doppio del numero dei membri ex officio.

d) Il Direttore generale, di propria iniziativa o a richiesta del Comitato, invita i rappresentanti delle organizzazioni interessate a partecipare alle discussioni che le interessano.

3) Scopo del Comitato è di contribuire, mediante pareri e raccomandazioni:

i) a migliorare costantemente i servizi previsti dal presente trattato;

ii) a ottenere, sino a quando vi saranno più amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e più amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale, che la loro documentazione e i loro metodi di lavoro siano quanto più possibile uniformi e che i loro rapporti abbiano uniformemente il più alto livello qualitativo possibile;

iii) a risolvere, invitatovi dall'Assemblea o dal Comitato esecutivo, i problemi tecnici particolari alla istituzione di una sola amministrazione incaricata della ricerca internazionale.

4) Ogni Stato contraente e ogni organizzazione internazionale interessata possono domandare per iscritto al Comitato di occuparsi di questioni che rientrano nelle sue competenze.

5) Il Comitato può indirizzare i suoi pareri e le sue raccomandazioni al Direttore generale o, per il tramite di quest'ultimo, all'Assemblea, al Comitato esecutivo, a tutte le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale o dell'esame preliminare internazionale o a talune di esse e a tutti gli uffici riceventi o a taluni di essi.

6)

a) Il Direttore generale trasmette senza eccezioni al Comitato esecutivo il testo di tutti i pareri e di tutte le raccomandazioni del Comitato. Egli può aggiungervi i suoi commenti.

b) Il Comitato esecutivo può esprimere le sue opinioni circa i pareri o le raccomandazioni o qualsiasi altra attività del Comitato e può invitare quest'ultimo a studiare questioni rientranti nella sua competenza e a presentare una relazione in merito. Il Comitato esecutivo può sottoporre all'Assemblea, con adeguati, commenti, i pareri, le raccomandazioni e le relazioni del Comitato.

7) Fino alla istituzione del Comitato esecutivo, i riferimenti ad esso fatti nel paragrafo 6 vanno intesi come fatti all'Assemblea.

8) L'Assemblea stabilisce i dettagli relativi alla procedura del Comitato.

 

Articolo 57. Finanze

1)

a) L'Unione ha un bilancio preventivo.

b) Il bilancio preventivo dell'Unione comprende gli introiti e le spese proprie dell'Unione, nonché il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle unioni amministrate dall'Organizzazione.

c) Sono considerate come comuni alle unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all'Unione bensì anche a un'altra o ad altre unioni amministrate dall'Organizzazione. Il contributo dell'Unione a tali spese comuni è proporzionale all'interesse che le medesime presentano per essa.

2) Il bilancio dell'Unione è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre unioni amministrate dall'Organizzazione.

3) Fatto salvo il paragrafo 5, il bilancio dell'Unione è finanziato dalle seguenti entrate:

i) le tasse e le somme dovute per i servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione alla Unione;

ii) i proventi della vendita di pubblicazioni dell'Ufficio internazionale concernenti l'Unione e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;

iii) i doni, i lasciti e le sovvenzioni;

iv) i canoni d'affitto, gli interessi e altri diversi proventi.

4) L'ammontare delle tasse e somme dovute all'Ufficio internazionale come anche il prezzo di vendita delle sue pubblicazioni sono stabiliti in modo da coprire normalmente tutte le spese sostenute dall'Ufficio internazionale per amministrare il presente trattato.

5)

a) Se un esercizio finanziario si chiude con un disavanzo, gli Stati membri, fatti salvi i commi b) e c), versano contributi per coprire questo disavanzo.

b) L'Assemblea fissa l'ammontare del contributo di ciascun Stato contraente tenendo debito conto del numero di domande internazionali pervenute da ognuno di essi durante l'anno considerato.

c) Se il disavanzo può essere provvisoriamente coperto, totalmente o in parte, da altri mezzi, l'Assemblea può decidere di riportare il disavanzo coperto in tal modo e di non chiedere contributi agli Stati contraenti.

d) Se la situazione finanziaria dell'Unione lo permette, l'Assemblea può decidere che tutti i contributi versati dagli Stati contraenti giusta il comma a) saranno loro rimborsati.

e) Qualora uno Stato contraente non abbia versato il suo contributo giusto il comma b) entro due anni a decorrere dalla data alla quale esso era esigibile secondo la decisione dell'Assemblea, esso non potrà esercitare il suo diritto di voto in alcun organo dell'Unione. Tuttavia, ogni organo dell'Unione può autorizzare tale Stato a conservare l'esercizio del suo diritto di voto in seno all'organo stesso fintanto che quest'ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili.

6) Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all'inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell'anno precedente va ripreso secondo le modalità previste dal regolamento finanziario.

7)

a) L'Unione possiede un fondo di cassa costituito mediante un versamento unico effettuato da ciascun Stato contraente. Se il fondo diviene insufficiente, l'Assemblea prende i provvedimenti necessari per l'aumento. Se una parte di questo fondo non è più necessaria, essa viene rimborsata agli Stati contraenti.

b) L'ammontare del versamento iniziale di ciascun Stato contraente a tale fondo o della sua partecipazione a un aumento di esso è stabilito dall'Assemblea in base ai principi simili a quelli previsti nel paragrafo 5-b).

c) Le modalità di versamento sono stabilite dall'Assemblea su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

d) Ogni rimborso è proporzionale agli importi versati da ciascun Stato contraente, tenuto debito conto delle date di questi versamenti.

8)

a) L'accordo di sede concluso con lo Stato sul cui territorio ha sede l'Organizzazione deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Stato conceda delle anticipazioni. L'ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo Stato e l'Organizzazione. Fintanto che dura il suo obbligo di concedere anticipazioni, questo Stato dispone ex officio di un seggio in seno all'Assemblea e al Comitato esecutivo.

b) Lo Stato di cui al comma a) e l'Organizzazione hanno ciascuno il diritto di denunciare lo impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine dell'anno in cui è stata notificata.

9) La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste al regolamento finanziario, da uno o più Stati contraenti oppure da revisori esterni. Essi sono designati, col loro consenso, dall'Assemblea.

 

Articolo 58. Regolamento d'esecuzione

1) Il regolamento d'esecuzione annesso al presente trattato contiene regole concernenti:

i) le questioni in merito alle quali il presente trattato rinvia esplicitamente al regolamento d'esecuzione o prevede esplicitamente che esse formano o formeranno oggetto di prescrizioni;

ii) tutte le condizioni, questioni o procedure di carattere amministrativo;

iii) tutti i dettagli utili per l'esecuzione delle disposizioni del presente trattato;

2)

a) L'Assemblea può modificare il regolamento d'esecuzione.

b) Fatto salvo il paragrafo 3), le modificazioni esigono la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi.

3)

a) Il regolamento d'esecuzione precisa quali sono le regole che possono essere modificate: i) soltanto mediante decisione unanime, o

ii) soltanto a condizione che non vi sia opposizione né da parte di uno degli Stati contraenti il cui ufficio nazionale funge da amministrazione incaricata della ricerca internazionale o dell'esame preliminare internazionale, né. allorquando tale amministrazione è una organizzazione intergovernativa. da parte dello Stato contraente membro di questa organizzazione autorizzato a questo effetto dagli altri Stati membri riuniti in seno all'organo competente di questa organizzazione.

b) Per poter sottrarre, in avvenire, una di queste regole alle esigenze indicate, occorre che siano soddisfatte, secondo il caso, le condizioni menzionate nel comma a-i) o a-ii).

c) Per poter includere, in avvenire, una qualsiasi regola nell'una o nell'altra categoria menzionata nel comma a) occorre l'unanime consenso.

4) Il regolamento d'esecuzione prevede che il Direttore generale stabilisca direttive amministrative sotto il controllo dell'Assemblea.

5) In caso di divergenza tra il testo del trattato e quello del regolamento d'esecuzione, fa fede il primo testo.

 

Capitolo VI

Controversie

 

Articolo 59. Controversie

Fatto salvo l'articolo 64.5), ogni controversia tra due o più Stati contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente trattato e del regolamento d'esecuzione, che non sarà composta mediante negoziati, potrà venir deferita, da uno qualunque degli Stati interessati, alla Corte internazionale di Giustizia mediante una richiesta conforme allo Statuto della Corte, a meno che gli Stati interessati non concordino un altro modo per dirimerla. L'Ufficio internazionale sarà informato dallo Stato contraente attore del deferimento della controversia alla Corte e ne darà notizia agli altri Stati contraenti.

 

Capitolo VII

Revisione e modificazioni

 

Articolo 60. Revisione del trattato

1) Il presente trattato può essere sottoposto a revisioni periodiche mediante conferenze speciali degli Stati contraenti.

2) La convocazione di una conferenza di revisione è decisa dall'Assemblea.

3) Ogni organizzazione intergovernativa nominata come amministrazione incaricata della ricerca internazionale o come amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale è ammessa come osservatore a tutte le conferenze di revisione.

4) Gli articoli 53.5), 9), e 11), 54, 55.4) a 8), 56 e 57 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione sia secondo le disposizioni dell'articolo 61.

 

Articolo 61. Modificazione di talune disposizioni del trattato

1)

a) Proposte di modificazione degli articoli 53.5), 9) e 11), 54, 55.4) a 8), 56 e 57 possono essere presentate da ogni Stato membro dell'Assemblea dal Comitato esecutivo o dal Direttore generale.

b) Il Direttore generale comunica queste proposte agli Stati contraenti almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all'esame dell'Assemblea.

2)

a) Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nel paragrafo 1) è adottata dall'Assemblea.

b) La maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti espressi.

3)

a) Ogni modificazione degli articoli elencati nel paragrafo 1) entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni di accettazione, effettuate conformemente alle loro regole costituzionali rispettive, da parte di tre quarti degli Stati che erano membri dell'Assemblea nel momento in cui la modificazione è stata adottata.

b) Ogni modificazione di detti articoli accettata in tal modo vincola tutti gli Stati che sono membri dell'Assemblea nel momento in cui la modificazione entra in vigore, restando inteso che ogni modificazione che accresca gli obblighi finanziari degli Stati contraenti vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.

c) Ogni modificazione accettata conformemente al comma a) vincola tutti gli Stati che divengono membri dell'Assemblea dopo la data della sua entrata in vigore conformemente al comma a).

 

Capitolo VIII

Clausole finali

 

Articolo 62. Modalità secondo le quali gli Stati possono divenire parti del trattato

1) Qualsiasi Stato membro dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale può entrare a far parte del presente trattato:

i) con la sua firma, seguita dal deposito di uno strumento di ratifica, oppure,

ii) con il deposito di uno strumento di adesione.

2) Gli strumenti di ratifica o di adesione vanno depositati presso il Direttore generale.

3) Sono applicabili al presente trattato le disposizioni dell'articolo 24 dell'Atto di Stoccolma della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

4) Il paragrafo 3) non potrà in alcun caso essere interpretato come implicante il riconoscimento o l'accettazione tacita da parte di un qualunque Stato contraente della situazione di fatto di qualsiasi territorio al quale il presente trattato è reso applicabile da un altro Stato contraente in virtù del detto paragrafo.

 

Articolo 63. Entrata in vigore del trattato

1)

a) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3), il presente trattato entra in vigore tre mesi dopo che otto Stati abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione, purché quattro almeno di detti Stati soddisfino una delle condizioni seguenti:

i) il numero delle domande depositate in questo Stato è superiore a quarantamila secondo le più recenti statistiche annuali pubblicate dall'Ufficio internazionale;

ii) i cittadini di questo Stato o le persone che vi sono domiciliate hanno depositato, secondo le più recenti statistiche annuali pubblicati dall'Ufficio internazionale, almeno mille domande in un paese straniero;

iii) l'ufficio nazionale di questo Stato ha ricevuto secondo le più recenti statistiche annuali dell'Ufficio internazionale, almeno diecimila domande da parte di cittadini di paesi stranieri o di persone domiciliate in tali paesi.

b) A fini del presente paragrafo, l'espressione "domande" non abbraccia le domande di modelli di utilità.

2) Fatto salvo il paragrafo 3), qualsiasi Stato che non faccia parte del presente trattato al momento dell'entrata in vigore secondo il paragrafo 1) è vincolato dal presente trattato tre mesi dopo la data in cui esso ha depositato il suo strumento di ratifica o di adesione.

3) Le disposizioni del capitolo II e le regole corrispondenti del regolamento d'esecuzione annesso al presente trattato saranno tuttavia applicabili soltanto dalla data in cui tre Stati che soddisfano almeno una delle condizioni elencate nel paragrafo 1) sono divenuti parti del presente trattato senza dichiarare, secondo l'articolo 64.1), che non intendono essere vincolati dalle disposizioni del capitolo II. Questa data non può tuttavia essere anteriore a quella dell'entrata in vigore iniziale secondo il paragrafo 1).

 

Articolo 64. Riserve

1)

a) Ogni Stato può dichiarare che non è vincolato dalle disposizioni del capitolo II.

b) Gli Stati che fanno una dichiarazione secondo il comma a) non sono vincolati dalle disposizioni del capitolo II e dalle disposizioni corrispondenti del regolamento d'esecuzione.

2)

a) Ogni Stato che non abbia fatto una dichiarazione secondo il paragrafo 1-a) può dichiarare che: i) non è vincolato dalle disposizioni dell'articolo 39.1) concernente la consegna di una copia della domanda internazionale e di una traduzione (come prescritta) della domanda;

ii) l'obbligo di sospendere l'esame nazionale figurante nell'articolo 40, non impedisce la pubblicazione, da parte del suo ufficio nazionale o per il tramite di esso, della domanda internazionale o di una traduzione della medesima, restando tuttavia inteso che questo Stato non è esonerato dagli obblighi previsti negli articoli 30 e 38.

b) Gli Stati che fanno una tale dichiarazione non sono vincolati che in conseguenza.

3)

a) Ogni Stato può dichiarare che, per quanto lo riguarda, la pubblicazione internazionale di domande internazionali non è richiesta.

b) Qualora, allo scadere di un termine di diciotto mesi a decorrere dalla data di priorità, la domanda internazionale non contenga che la designazione di Stati che hanno fatto dichiarazioni secondo il comma a), la domanda internazionale non è pubblicata conformemente all'articolo 21.2).

c) Qualora siano applicabili le disposizioni del comma b), la domanda internazionale viene nondimeno pubblicata dall'Ufficio internazionale: i) a richiesta del depositante: conformemente al regolamento d'esecuzione;

ii) allorché una domanda nazionale o un brevetto fondati sulla domanda internazionale sono pubblicati dall'ufficio nazionale di ogni Stato designato che ha fatto una dichiarazione secondo il comma a) o per conto di tale ufficio: in breve termine dopo questa pubblicazione ma non prima che siano trascorsi diciotto mesi dalla data di priorità.

4)

a) Ogni Stato la cui legislazione attribuisce ai suoi brevetti un effetto sullo stato della tecnica a contare da una data anteriore a quella della pubblicazione ma non assimila, ai fini dello stato della tecnica, la data di priorità rivendicata secondo la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale alla data del deposito effettivo in questo Stato, può dichiarare che il deposito fuori del suo territorio di una domanda internazionale che lo designa non è assimilato a un deposito effettivo sul suo territorio ai fini dello stato della tecnica.

b) Ogni Stato che fa la dichiarazione di cui al comma a) non sarà, in tale misura, vincolato dall'articolo 11.3).

c) Ogni Stato che fa la dichiarazione di cui al comma a) deve dichiarare contemporaneamente per iscritto a contare da quale data e a quali condizioni si produce, sul suo territorio, l'effetto sullo stato della tecnica di ogni domanda internazionale che lo designa. Questa dichiarazione può essere modificata in qualsiasi momento mediante notificazione al Direttore generale.

5) Ogni Stato può dichiarare che non si considera vincolato dall'articolo 59. Per quanto concerne le controversie tra uno Stato contraente che abbia fatto tale dichiarazione e qualsiasi altro Stato contraente, le disposizioni dell'articolo 59 non sono applicabili.

6)

a) Ogni dichiarazione secondo il presente articolo va fatta per iscritto. Essa può essere fatta nel momento della firma del presente trattato, del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, oppure, salvo nel caso di cui al paragrafo 5), più tardi e in qualsiasi momento mediante notificazione al Direttore generale. Nel caso di tale notificazione, la dichiarazione ha effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Direttore generale e non ha effetto per le domande internazionali depositate prima della scadenza di questo periodo di sei mesi.

b) Ogni dichiarazione fatta secondo il presente articolo può essere ritirata in qualunque momento mediante notificazione al Direttore generale. Il ritiro diviene effettivo tre mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Direttore generale, e allorché si tratti del ritiro d'una dichiarazione secondo il paragrafo 3), non ha effetto per le domande internazionali depositate prima della scadenza di questo periodo di tre mesi.

7) Non sono ammesse altre riserve al presente trattato oltre quelle elencate nei paragrafi da 1 a 5.

 

Articolo 65. Applicazione progressiva

1) Se l'accordo concluso con una amministrazione incaricata della ricerca internazionale o dell'esame preliminare internazionale prevede, a titolo transitorio, una limitazione del numero o del tipo delle domande internazionali che questa amministrazione s'impegna a trattare, l'Assemblea prende i provvedimenti necessari per l'applicazione progressiva del presente trattato e del regolamento d'esecuzione a determinate categorie di domande internazionali. Questa disposizione è parimenti applicabile alle domande di ricerca di tipo internazionale secondo l'articolo 15.5).

2) L'Assemblea stabilisce le date a partire dalle quali, fatto salvo il paragrafo 1), le domande internazionali possono essere depositate e le domande di esame preliminare possono essere presentate. Queste date non possono essere posteriori al sesto mese che segue, secondo il caso, l'entrata in vigore del presente trattato conformemente alle disposizioni dell'articolo 63.1) o la applicazione del capitolo II conformemente all'articolo 63.3).

 

Articolo 66. Denuncia

1) Ogni Stato contraente potrà denunciare il presente trattato mediante notificazione al Direttore generale.

2) La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Direttore generale. Questa denuncia non altera gli effetti della domanda internazionale nello Stato che effettua la denuncia se la domanda è stata depositata prima della scadenza di questo periodo di sei mesi e, qualora lo Stato in causa sia stato eletto, se l'elezione è stata effettuata prima della scadenza di questo medesimo periodo.

 

Articolo 67. Firma e lingue

1)

a) Il presente trattato è firmato in un solo originale nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti egualmente fede.

b) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei governi interessati, nelle lingue tedesca, spagnola, giapponese, portoghese e russa, e nelle altre lingue che l'Assemblea potrà indicare.

2) Il presente trattato rimane aperto alla firma, a Washington, fino al 31 dicembre 1970.

 

Articolo 68. Funzioni del depositario

1) L'originale del presente trattato, quando non è più aperto alla firma, è depositato presso il Direttore generale.

2) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie del presente trattato e del regolamento d'esecuzione ad esso allegato, ai governi di tutti gli Stati facenti parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e, al governo di qualsiasi altro Stato che ne faccia domanda.

3) Il Direttore generale fa registrare il presente trattato presso la Segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

4) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie di ogni modificazione del presente trattato e del regolamento d'esecuzione ai governi di tutti gli Stati contraenti e al governo di qualsiasi altro Stato che ne faccia domanda.

 

Articolo 69. Notificazioni

Il Direttore generale notifica ai governi di tutti gli Stati facenti parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale:

i) le firme apposte secondo l'articolo 62;

ii) il deposito di strumenti di ratifica o di adesione secondo l'articolo 62;

iii) la data di entrata in vigore del presente trattato e la data a decorrere dalla quale il capitolo II è applicabile secondo l'articolo 63.3);

iv) le dichiarazioni fatte in forza dell'articolo 64.1) a 5);

v) il ritiro di dichiarazioni fatte in forza dell'articolo 64.6- b);

vi) le denunce ricevute in applicazione dello articolo 66;

vii) le dichiarazioni fatte in forza dell'articolo 31.4).

 

Regolamento d'esecuzione

Parte A

 

Regole introduttive

 

Regola 1. Espressioni abbreviate

1.1 Significato delle espressioni abbreviate

a) Ai sensi del presente regolamento d'esecuzione devesi intendere per "trattato" il Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

b) Ai sensi del presente regolamento d'esecuzione, le parole " capitolo" e "articolo" si riferiscono al capitolo o all'articolo indicato del trattato.

 

Regola 2. Interpretazione di talune parole

2.1 "Depositante"

Il termine "depositante" abbraccia anche il mandatario o altro rappresentante del depositante, a meno che il contrario risulti chiaramente dalla formulazione o dalla natura della disposizione, oppure dal contesto nel quale tale termine è utilizzato, ad esempio nel caso in cui la disposizione si riferisce al domicilio o alla nazionalità del depositante.

2.2 "Mandatario"

Il termine "mandatario" abbraccia ogni persona autorizzata a esercitare, presso le amministrazioni internazionali, nel modo definito nell'articolo 49; a meno che il contrario risulti chiaramente dalla formulazione o dalla natura della disposizione, oppure dal contesto nel quale tale termine è utilizzato, esso abbraccia anche il rappresentante comune menzionato nella regola 4.8.

2.3 "Firma"

Se la legislazione nazionale applicata dall'ufficio ricevente o dall'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale o dell'esame preliminare internazionale esige l'utilizzazione di un sigillo in luogo e vece della firma, il termine "firma" significa "sigillo" per questo ufficio o questa amministrazione.

 

Parte B

Regole relative al capitolo I del trattato

 

Regola 3. Richiesta (forma)

3.1 Modulo stampato

La richiesta deve essere stesa su un modulo stampato.

3.2 Rilascio di moduli

Esemplari del modulo stampato vengono rilasciati gratuitamente ai depositanti dall'ufficio ricevente o, se quest'ultimo lo desidera, dall'Ufficio internazionale.

3.3 Elenco di documenti

a) Il modulo stampato contiene un elenco dei documenti che, riempito, indicherà: i) il numero totale dei fogli della domanda internazionale e il numero di fogli di ciascun elemento di questa domanda (richiesta, descrizione, rivendicazioni, disegni, estratto);

ii) se nel momento del deposito sono allegati o meno alla domanda internazionale: una procura (cioè un documento che designi un mandatario o un rappresentante comune), un documento di priorità, una ricevuta delle tasse pagate o un assegno per il pagamento delle tasse, un rapporto di ricerca internazionale o un rapporto di ricerca di tipo internazionale, un documento comprovante che il depositante è l'avente causa dell'inventore, o altri documenti (da precisare nell'elenco);

iii) il numero della figura dei disegni che il depositante propone di far figurare accanto all'estratto, nel momento della sua pubblicazione, sulla copertina del fascicolo e nella gazzetta; in casi eccezionali, il depositante potrà proporre più di una figura.

b) L'elenco dei documenti deve essere riempito dal depositante; a difetto, l'ufficio ricevente riempirà l'elenco introducendovi le necessarie indicazioni; tuttavia, l'ufficio ricevente non iscriverà il numero di cui al paragrafo a-iii).

3.4 Dettagli

Fatta salva la regola 3.3, i dettagli relativi al modulo stampato sono prescritti dalle direttive amministrative.

 

Regola 4. Richiesta (contenuto)

4.1 Contenuto obbligatorio e contenuto facoltativo; firma

a) La richiesta deve contenere:

i) una istanza;

ii) il titolo dell'invenzione;

iii) indicazioni concernenti il depositante e, ricorrendo, il mandatario;

iv) la designazione di Stati;

v) indicazioni relative all'inventore, qualora la legislazione nazionale di uno Stato designato almeno esiga che sia menzionato il nome dell'inventore all'atto del deposito di una domanda nazionale.

b) La richiesta deve contenere, ove sia il caso:

i) una rivendicazione di priorità;

ii) un riferimento a una ricerca internazionale anteriore o a una ricerca anteriore di tipo internazionale;

iii) la scelta di taluni titoli di protezione;

iv) l'indicazione che il depositante intende ottenere un brevetto regionale e il nome degli Stati designati per i quali egli desidera ottenere tale brevetto;

v) un riferimento a una domanda principale o a un brevetto principale.

c) La richiesta può contenere indicazioni relative all'inventore qualora la legislazione nazionale di nessuno degli Stati designati esiga la menzione del nome dell'inventore all'atto del deposito di una domanda nazionale.

d) La richiesta deve essere firmata.

4.2 Istanza

La istanza deve tendere ad ottenere quanto segue ed essere preferibilmente redatta nel modo seguente: "Il sottoscritto richiede che la presente domanda internazionale sia trattata conformemente al Trattato di cooperazione in materia di brevetti".

4.3 Titolo dell'invenzione

Il titolo dell'invenzione deve essere breve (preferibilmente da due a sette parole se formulato o tradotto in inglese) e preciso.

4.4 Nome e indirizzi

a) Le persone fisiche devono essere nominate con il loro cognome seguito dal o dai loro nomi.

b) Le persone giuridiche devono essere nominate con la loro designazione ufficiale completa.

c) Gli indirizzi devono essere indicati secondo le esigenze abituali in vista della rapida distribuzione postale all'indirizzo indicato e, in ogni caso, devono contenere tutte le unità amministrative pertinenti, ivi compreso l'eventuale numero di casa. Allorché la legislazione nazionale dello Stato designato non esige che si indichi il numero di casa, il fatto di non indicare questo numero non ha conseguenze in questo Stato. Si raccomanda di menzionare eventualmente l'indirizzo telegrafico o telex e il numero telefonico.

d) Un solo indirizzo può essere indicato per ogni depositante, inventore o mandatario.

4.5 Depositante

a) La richiesta deve contenere il nome, l'indirizzo, la nazionalità e il domicilio del depositante o, nel caso di più depositanti, di ciascuno di essi.

b) La nazionalità del depositante deve essere indicata col nome dello Stato del quale egli è cittadino.

c) Il domicilio del depositante deve essere indicato col nome dello Stato nel quale egli è domiciliato.

4.6 Inventore

a) Qualora sia applicabile la regola 4.1a-v), la richiesta deve contenere il nome e l'indirizzo dell'inventore o, nel caso di più inventori, di ciascuno di essi.

b) Se il depositante è l'inventore, la richiesta deve contenere, in luogo e vece dell'indicazione di cui al paragrafo a), una dichiarazione in tal senso oppure ripetere il nome del depositante nello spazio riservato all'indicazione dell'inventore.

c) Allorché le esigenze delle legislazioni degli Stati designati differiscono a questo riguardo, la richiesta può menzionare come inventori persone differenti per Stati designati differenti. In tal caso, la richiesta deve contenere una dichiarazione distinta per ciascun Stato designato o per ciascun gruppo di Stati designati nei quali una o più persone determinate, oppure la o le medesime persone, devono essere considerate come inventore o inventori.

4.7 Mandatario

Se sono stati nominati dei mandatari, la richiesta deve dichiararlo e indicare i loro nomi e indirizzi.

4.8 Rappresentazione di più depositanti privi di mandatario comune

a) Se vi sono più depositanti e la richiesta non indica un mandatario rappresentante tutti i depositanti ("mandatario comune" ), essa deve designare come rappresentante comune uno dei depositanti autorizzati a depositare una domanda internazionale in conformità dell'articolo 9.

b) Se vi sono più depositanti e la richiesta non indica né un mandatario comune né un rappresentante comune conformemente al paragrafo a), sarà considerato rappresentante comune il primo dei depositanti indicati nella richiesta che sia autorizzato a depositare una domanda internazionale in conformità all'articolo 9.

4.9 Designazione di Stati

Gli Stati contraenti devono essere designati, nella richiesta, con i loro nomi

4.10 Rivendicazione di priorità

a) La dichiarazione di cui all'articolo 8.1) deve figurare nella richiesta; essa consiste in una dichiarazione di rivendicazione della priorità di una domanda anteriore e deve indicare:

i) se la domanda anteriore non è una domanda regionale o internazionale, il nome del paese nel quale è stata depositata; se la domanda anteriore è una domanda regionale o internazionale, il nome del o dei paesi per i quali è stata depositata;

ii) la data del deposito;

iii) il numero del deposito;

iv) se la domanda anteriore è una domanda regionale o internazionale, l'ufficio nazionale o l'organizzazione intergovernativa presso il o la quale essa è stata depositata.

b) Se la richiesta non contiene entrambe le indicazioni seguenti:

i) il nome del paese nel quale la domanda anteriore è stata depositata, quando non si tratti di una domanda regionale o internazionale, oppure il nome di almeno un paese per il quale essa e stata depositata quando si tratti di una domanda regionale o internazionale, e

ii) la data del deposito, la rivendicazione di priorità, ai fini della procedura secondo il trattato, è considerata come non presentata.

c) Se il numero della domanda anteriore non è indicato nella richiesta ma viene comunicato dal depositante all'Ufficio internazionale prima della scadenza del sedicesimo mese a decorrere dalla data di priorità, tutti gli Stati designati considereranno che questo numero sia stato comunicato a tempo debito. Se esso viene comunicato dopo la scadenza di questo termine, l'Ufficio internazionale fa sapere al depositante e agli uffici designati la data alla quale la comunicazione è stata effettuata. L'Ufficio internazionale indica questa data nella pubblicazione internazionale della domanda internazionale o, se questo numero non gli è stato comunicato alla data di questa pubblicazione, menziona il fatto nella pubblicazione internazionale.

d) Se la data di deposito della domanda anteriore quale è stata indicata nella richiesta precede di più di un anno la data del deposito internazionale, l'ufficio ricevente o, se questo non l'ha fatto, l'Ufficio internazionale invita il depositante sia ad annullare la dichiarazione presentata secondo l'articolo 8.1) sia, se la data della domanda anteriore è stata indicata in modo errato, a correggere la data indicata. Se il depositante non agisce in un senso o nell'altro entro un mese, la dichiarazione di cui all'articolo 8.1) è annullata d'ufficio. L'ufficio ricevente, se procede alla correzione o all'annullamento, ne informa il depositante; qualora esemplari o copie della domanda internazionale siano già stati inviati all'Ufficio internazionale e all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, anche questo Ufficio e questa amministrazione vengono informati della correzione o dell'annullamento. Se la correzione o l'annullamento è effettuato dall'Ufficio internazionale, quest'ultimo notifica il fatto al depositante e all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale.

e) Nel caso in cui siano rivendicate le priorità di più domande anteriori, i paragrafi a) o d) vanno applicati a ciascuna di esse.

4.11 Riferimento a una ricerca internazionale anteriore o a una ricerca anteriore di tipo internazionale

Se una ricerca internazionale o una ricerca di tipo internazionale è stata domandata riguardo a una domanda secondo l'articolo 15.5), la richiesta può menzionare questo fatto e identificare la domanda (o la sua traduzione, secondo il caso) indicandone il paese, la data e il numero, e identificare la domanda di ricerca indicandone la data e, se è disponibile, il numero.

4.12 Scelta di taluni titoli di protezione

a) Se il depositante desidera che la sua domanda internazionale sia trattata, in uno Stato designato, non come una domanda di brevetto ma come una domanda per il rilascio di uno dei titoli di protezione elencati nell'articolo 43, egli deve dichiararlo nella richiesta. Ai fini del presente paragrafo, l'articolo 2.ii) non va applicato.

b) Nel caso previsto nell'articolo 44, il depositante deve indicare i due titoli di protezione richiesti e deve specificare, eventualmente, il titolo di protezione richiesto in primo luogo e quello richiesto sussidiariamente.

4.13 Identificazione della domanda principale o del brevetto principale Se il depositante desidera che la sua domanda internazionale sia trattata, in uno Stato designato, come una domanda di brevetto completivo, di certificato completivo, di certificato di autore d'invenzione completivo o di certificato di utilità completivo, egli deve identificare la domanda principale, il brevetto principale, il certificato di autore di invenzione principale o il certificato di utilità principale cui si riferirà, se viene rilasciato, il brevetto completivo, il certificato completivo, il certificato di autore d'invenzione completivo o il certificato di utilità completivo. Ai fini del presente paragrafo, l'articolo 2.ii) non va applicato.

4.14 "Continuation" o "continuation in part"

Se il depositante desidera che la sua domanda internazionale sia trattata, in uno Stato designato, come una domanda di "continuation" o di "continuation in part" di una domanda anteriore, egli deve dichiararlo nella richiesta e identificare la domanda principale in questione.

4.15 Firma

La richiesta deve essere firmata dal depositante.

4.16 Traslitterazione e traduzione di talune parole.

a) Se un nome o un indirizzo non sono scritti in caratteri latini, essi devono essere indicati anche in caratteri latini, sia mediante traslitterazione, sia mediante traduzione in lingua inglese. Spetta al depositante di decidere quali parole saranno semplicemente traslitterate e quali saranno tradotte.

b) Se il nome di un paese non è scritto in caratteri latini, esso deve essere indicato anche in lingua inglese.

4.17 Esclusione di indicazioni supplementari

a) La richiesta non deve contenere indicazioni diverse da quelle elencate nelle regole da 4.1 a 4.16.

b) Se la richiesta contiene indicazioni diverse da quelle elencate nelle regole da 4.1 a 4.16, l'ufficio ricevente cancella d'ufficio le indicazioni supplementari.

 

Regola 5. Descrizione

5.1 Modo di redigere la descrizione

a) La descrizione incomincia con il titolo dell'invenzione, formulato esattamente come nella richiesta, e deve:

i) precisare il ramo della tecnica al quale l'invenzione si riferisce;

ii) indicare la tecnica anteriore che, a conoscenza del depositante, può essere considerata come utile per l'intelligenza, la ricerca e l'esame dell'invenzione; andranno citati, preferibilmente, i documenti dai quali questa tecnica risulta;

iii) esporre l'invenzione per la quale si richiede la protezione in termini tali che si possa comprendere il problema tecnico (anche se non è esplicitamente designato come tale) e la sua soluzione, ed esporre gli eventuali effetti vantaggiosi dell'invenzione riferendosi alla tecnica anteriore;

iv) descrivere brevemente le figure contenute negli eventuali disegni;

v) indicare almeno il modo migliore, secondo l'opinione del depositante, di realizzare l'invenzione per la quale la protezione è richiesta; ciò deve essere fatto servendosi di esempi, ove sia opportuno, e riferendosi agli eventuali disegni; se la legislazione nazionale dello Stato designato non esige una descrizione del modo migliore di realizzare l'invenzione, ma si accontenta della descrizione di un modo qualsiasi di realizzarla (sia esso il migliore o no che il depositante abbia potuto prevedere), il fatto di non descrivere il modo migliore non ha effetto in questo Stato;

vi) indicare esplicitamente, se ciò non risulta in maniera evidente dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, in qual modo l'oggetto dell'invenzione è suscettibile di sfruttamento nell'industria e può essere prodotto e utilizzato o, se può solamente essere utilizzato, in qual modo può esserlo; il termine "industria" essere inteso nel suo senso più esteso, come nella Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

b) Vanno rispettati il modo e l'ordine indicati, nel paragrafo a), a meno che, a causa della natura dell'invenzione, un modo differente o un ordine differente non procuri una migliore intelligenza dell'invenzione e una presentazione più succinta.

c) Fatto salvo il paragrafo b), ogni parte della descrizione citata nel paragrafo a) sarà preferibilmente preceduta da un titolo appropriato, conformemente alle raccomandazioni contenute nelle direttive amministrative.

 

Regola 6. Rivendicazioni

6.1 Numero e numerazione delle rivendicazioni

a) Il numero delle rivendicazioni deve essere contenuto entro limiti ragionevoli, tenendo conto della natura dell'invenzione per la quale la protezione è richiesta.

b) Se vi sono più rivendicazioni, queste devono essere numerate progressivamente, in cifre arabe.

c) Il sistema di numerazione, in caso di modificazione delle rivendicazioni, è stabilito nelle direttive amministrative.

6.2 Riferimenti ad altre parti della domanda internazionale

a) Le rivendicazioni, salvo in caso di assoluta necessità, non devono fondarsi, per quanto concerne le caratteristiche tecniche dell'invenzione, su riferimenti alla descrizione o ai disegni. In particolare, esse non devono fondarsi su riferimenti del genere di: "come descritto nella parte... della descrizione" o "come illustrato nella figura... dei disegni".

b) Se la domanda internazionale contiene disegni, le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni devono preferibilmente essere seguite dai segni di riferimento relativi a queste caratteristiche. I segni di riferimento devono preferibilmente essere messi fra parentesi. Se l'inclusione di segni di riferimento non rende più rapida la comprensione di una rivendicazione, questi segni non devono esservi introdotti. Un ufficio designato può, ai fini della pubblicazione da parte dell'ufficio stesso, togliere dei segni di riferimento.

6.3 Formulazione delle rivendicazioni

a) La definizione dell'oggetto per la quale la protezione è richiesta deve essere fatta menzionando caratteristiche tecniche dell'invenzione.

b) Qualora sia opportuno, le rivendicazioni devono contenere:

i) un preambolo indicante le caratteristiche tecniche dell'invenzione che sono necessarie per la definizione dell'oggetto rivendicato ma che, nel loro assieme, fanno parte dello stato della tecnica;

ii) una parte caratterizzante. preceduta dalle parole " caratterizzato in", "caratterizzato da", "in cui il perfezionamento comprende", o qualsiasi altra espressione equivalente. che espone in modo conciso le caratteristiche tecniche che, unitamente alle caratteristiche tecniche di cui al punto i), si desidera proteggere.

c) Se la legislazione nazionale dello Stato designato non esige che le rivendicazioni siano formulate nel modo previsto nel paragrafo b), il fatto di non formulare le rivendicazioni in tal modo non ha effetto in questo Stato purché le rivendicazioni siano state formulate in modo conforme alla legislazione nazionale di questo Stato.

6.4 Rivendicazioni dipendenti

a) Ogni rivendicazione che comprenda tutte le caratteristiche di una o più altre rivendicazioni (rivendicazioni di forma dipendente, denominate in seguito "rivendicazioni dipendenti"), deve contenere, preferibilmente all'inizio, un riferimento a questa o a queste rivendicazioni, e deve precisare le caratteristiche supplementari rivendicate. Ogni rivendicazione dipendente che si riferisce a più di un'altra rivendicazione (" rivendicazione dipendente multipla") può riferirsi a queste altre rivendicazioni solamente in forma alternativa. Le rivendicazioni dipendenti multiple non possono servire come base per altre rivendicazioni dipendenti multiple.

b) Ogni rivendicazione dipendente deve essere concepita in modo da includere tutte le limitazioni contenute nella rivendicazione alla quale essa si riferisce o, se essa è una rivendicazione multipla, in modo da includere tutte le limitazioni che figurano in quella delle rivendicazioni con la quale essa è presa in considerazione.

c) Tutte le rivendicazioni dipendenti che si riferiscono ad una medesima rivendicazione anteriore e tutte le rivendicazioni dipendenti che si riferiscono a più rivendicazioni anteriori devono essere raggruppate nei limiti del possibile e nel modo più pratico.

6.5 Modelli di utilità

In luogo e vece delle regole da 6.1 a 6.4, ogni Stato designato nel quale un modello di utilità è domandato in base a una domanda internazionale può applicare, dopo l'inizio del trattamento della domanda internazionale in questo Stato, le disposizioni della sua legislazione nazionale in materia di modelli di utilità; in tal caso, il depositante fruisce, per adattare la sua domanda internazionale alle esigenze di dette disposizioni della legislazione nazionale, di un termine di due mesi almeno a decorrere dalla scadenza del termine applicabile secondo l'articolo 22.

 

Regola 7. Disegni

7.1 Schemi di processi e diagrammi Gli schemi illustranti lo svolgimento di processi e i diagrammi sono considerati come disegni.

7.2 Termini

Il termine menzionato nell'articolo 7.2-ii) deve essere stabilito in modo ragionevole, tenendo presenti le circostanze del caso, e non deve comunque essere inferiore a due mesi a decorrere dalla data dell'invito fatto per iscritto a procedere al deposito di disegni o di disegni supplementari conformemente a detta disposizione.

 

Regola 8. Estratto

8.1 Contenuto e forma dell'estratto

a) L'estratto deve comprendere:

i) un riassunto di ciò che è esposto nella descrizione, nelle rivendicazioni e nei disegni; il riassunto deve indicare il ramo della tecnica al quale l'invenzione appartiene e deve essere redatto in modo da permettere una chiara comprensione del problema tecnico, dell'essenza della soluzione di questo problema a mezzo dell'invenzione e dell'utilizzazione principale o delle utilizzazioni principali dell'invenzione;

ii) eventualmente la formula chimica che, fra tutte quelle che figurano nella domanda internazionale, caratterizza nel miglior modo l'invenzione.

b) L'estratto deve essere conciso nella misura massima consentita dall'esposto (esso conterrà preferibilmente da cinquanta a centocinquanta parole in versione inglese, originale o tradotta).

c) L'estratto non deve contenere dichiarazioni relative ai meriti o al valore attribuiti all'invenzione per la quale è richiesta la protezione né alle sue teoriche possibilità d'applicazione.

d) Ognuna delle principali caratteristiche tecniche menzionate nell'estratto e illustrate da un disegno figurante nella domanda internazionale deve essere seguita da un segno di riferimento posto tra parentesi.

8.2 Assenza dell'indicazione della figura da pubblicare con l'estratto

Se il depositante non fornisce l'indicazione di cui alla regola 3.3 a-iii) o se l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale stima che una o più figure dei disegni diverse da quelle preposte dal depositante caratterizzerebbero meglio l'invenzione, questa amministrazione indica la o le figure in questione. Per le pubblicazioni effettuate dall'Ufficio internazionale saranno utilizzate la o le figure indicate in tal modo dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale. Altrimenti, la o le figure proposte dal depositante saranno utilizzate per queste pubblicazioni.

8.3 Direttive per la redazione

L'estratto deve essere redatto in modo che possa efficacemente servire come strumento di selezione ai fini della ricerca nel ramo della tecnica particolare, specialmente aiutando lo scienziato, l'ingegnere o il ricercatore a stabilire se sia necessario o meno consultare la domanda internazionale stessa.

 

Regola 9. Espressioni, ecc., da non utilizzare

9.1 Definizione

La domanda internazionale non deve contenere:

i) espressioni o disegni contrari al buon costume;

ii) espressioni o disegni contrari all'ordine pubblico;

iii) dichiarazioni denigratorie riguardo ai prodotti o procedimenti di terzi o nei confronti dei meriti o della validità di domande o brevetti di terzi (semplici confronti con lo stato della tecnica non sono considerati come denigratori in sé);

iv) dichiarazioni o altri elementi palesemente non pertinenti o superflui nella fattispecie.

9.2 Osservazioni circa le irregolarità

L'ufficio ricevente e l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale possono fare osservare che la domanda internazionale non risponde alle prescrizioni della regola 9.1, e proporre al depositante di correggerla convenientemente di propria volontà. Se l'osservazione è stata fatta dall'ufficio ricevente, esso ne informa l'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale e l'Ufficio internazionale. Se l'osservazione è stata fatta dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, quest'ultima ne informa l'ufficio ricevente e l'Ufficio internazionale.

9.3 Riferimento all'art. 21.6)

Le "dichiarazioni denigratorie" menzionate nell'articolo 21.6) hanno il senso precisato dalla regola 9.1-iii).

 

Regola 10. Terminologia e segni

10.1 Terminologia e segni

a) Pesi e misure che devono essere espressi nel sistema metrico o indicati anche in questo sistema qualora essi siano dapprima espressi in un altro sistema.

b) Le temperature devono essere espresse in gradi centigradi o indicate anche in gradi centigradi qualora esse siano dapprima espresse in un altro sistema.

c) La densità deve essere espressa in unità metriche.

d) Per le indicazioni relative al calore, all'energia, alla luce, al suono e al magnetismo, nonché per le formule matematiche e le unità elettriche, si osservano le prescrizioni della prassi internazionale; per le formule chimiche, si utilizzeranno i simboli, i pesi atomici e le formule molecolari di uso generale.

e) Di regola, converrà utilizzare soltanto termini, segni e simboli tecnici generalmente accettati nel ramo.

f) Quando la domanda è redatta o tradotta in inglese o in giapponese, le cifre decimali devono essere precedute da un punto; quando la domanda internazionale è redatta o tradotta in una lingua diversa dall'inglese o dal giapponese, le cifre decimali devono essere precedute da una virgola.

10.2 Costanza

La terminologia e i segni della domanda internazionale devono essere costanti.

 

Regola 11. Requisiti formali della domanda internazionale

11.1 Numero di esemplari

a) Fatto salvo il paragrafo b), la domanda internazionale e ciascuno dei documenti menzionati nell'elenco (regola 3.3a-ii) devono essere depositati in un solo esemplare.

b) Ogni ufficio ricevente può esigere che la domanda internazionale e ciascuno dei documenti menzionati nell'elenco (regola 3.3a-ii), salvo la ricevuta delle tasse versate o l'assegno destinato al pagamento delle tasse, siano depositati in due o tre esemplari. In tal caso, incombe all'ufficio ricevente di verificare che ogni copia sia identica all'esemplare originale.

11.2 Possibilità di riproduzione

a) Tutti gli elementi della domanda internazionale (cioè: la richiesta, la descrizione, le rivendicazioni, i disegni e l'estratto) devono essere presentati in modo che possano essere riprodotti direttamente mediante fotografia, procedimento elettrostatico, offset e microfilm, in un numero illimitato di esemplari.

b) I fogli non devono essere spiegazzati né presentare strappi; inoltre essi non devono essere piegati.

c) Una sola facciata dei fogli deve essere utilizzata.

d) Fatta salva la regola 11.13-j), ogni foglio deve essere utilizzato nel senso verticale (vale a dire che i lati minori devono trovarsi in alto e in basso).

11.3 Materiale da utilizzare

Tutti gli elementi della domanda internazionale devono figurare su carta flessibile, forte, bianca, liscia, non lucida e resistente.

11.4 Fogli singoli, ecc.

a) Ogni elemento (richiesta, descrizione, rivendicazioni, disegni, estratto), della domanda internazionale deve incominciare su un nuovo foglio.

b) Tutti i fogli della domanda internazionale devono essere riuniti in modo da poterli facilmente voltare per la consultazione e in modo da poter essere facilmente separati, in vista della riproduzione, e poi nuovamente riuniti.

11.5 Formato dei fogli

I fogli devono avere il formato A4 (29,7 cm x 21 cm). Tuttavia, gli uffici riceventi possono accettare domande internazionali presentate su fogli di un altro formato, purché l'esemplare originale, nella forma in cui viene trasmesso all'Ufficio internazionale, e la copia di ricerca, se l'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale lo desidera, abbiano il formato A4.

11.6 Margini

a) I margini minimi dei fogli contenenti la richiesta, la descrizione, le rivendicazioni e l'estratto devono avere le dimensioni seguenti:- margine superiore del primo foglio, eccettuato quello della richiesta: 8 cm

- margine superiore degli altri fogli: 2 cm

- margine sinistro: 2,5 cm

- margine destro: 2 cm

- margine inferiore: 2 cm.

b) Le dimensioni massime raccomandate per i margini di cui al paragrafo a) sono i seguenti:- margine superiore del primo foglio, eccettuato quello della richiesta: 9 cm

- margine superiore degli altri fogli: 4 cm

- margine sinistro: 4 cm

- margine destro: 3 cm

- margine inferiore: 3 cm

c) Nei fogli che contengono disegni la superficie utilizzata non deve eccedere i 26,2 cm x 17 cm. La superficie utilizzabile o utilizzata non deve essere delimitata da una inquadratura. I margini minimi devono avere le dimensioni seguenti:- margine superiore: 2,5 cm

- margine sinistro: 2,5 cm

- margine destro: 1,5 cm

- margine inferiore: 1 cm

d) I margini di cui ai paragrafi da a) a c) sono previsti per i fogli aventi il formato A4; ne consegue che, anche se l'ufficio ricevente accetta altri formati, l'esemplare originale di formato A4 e, qualora sia richiesta, la copia di ricerca di formato A4 devono presentare i margini suindicati.

e) I margini della domanda internazionale, all'atto del deposito, devono essere totalmente vergini.

11.7 Numerazione dei fogli

a) Tutti i fogli contenuti nella domanda internazionale devono essere numerati progressivamente, in cifre arabe.

b) Tutti i numeri devono essere scritti in cima ai fogli, nel mezzo, ma non nel margine superiore.

11.8 Numerazione delle righe

a) Si raccomanda vivamente di numerare di cinque in cinque le righe di ogni foglio della descrizione e di ogni foglio delle rivendicazioni.

b) I numeri devono figurare sul lato sinistro, a destra del margine.

11.9 Scrittura dei testi

a) La richiesta, la descrizione, le rivendicazioni e l'estratto devono essere dattilografati o stampati.

b) Solo i simboli e caratteri grafici, le formule chimiche o matematiche e taluni caratteri nella grafia giapponese possono, qualora sia necessario, essere manoscritti o disegnati.

c) Per i documenti dattilografati è prescritto l'interlinea 1.

d) Tutti i testi devono essere scritti con caratteri le cui maiuscole siano alte almeno 0,21 cm, in colore nero e indelebile, ed essere conformi alle condizioni espresse nella regola 11.2.

e) Per quanto concerne l'interlinea da utilizzare in dattilografia e la grandezza dei caratteri, i paragrafi c) e d) non vanno applicati ai testi in lingua giapponese.

11.10 Disegni, formule e tabelle nel testo

a) La richiesta, la descrizione, le rivendicazioni e l'estratto non devono contenere disegni.

b) La descrizione, le rivendicazioni e l'estratto possono contenere formule chimiche o matematiche.

c) La descrizione e l'estratto possono contenere tabelle; le rivendicazioni possono contenere tabelle soltanto se il loro oggetto ne rende auspicabile l'utilizzazione.

11.11 Spiegazioni nei disegni

a) I disegni non devono contenere spiegazioni; fanno eccezione indicazioni brevi indispensabili, quali "acqua", "vapore", " aperto", "chiuso", "sezione AB" e, per gli schermi di circuiti elettrici, i diagrammi schematici di impianti e i diagrammi che rappresentano schematicamente le fasi di un processo, brevi designazioni indispensabili per la loro intelligenza.

b) Ogni parola utilizzata deve essere situata in modo che, qualora debba essere tradotta, la sua traduzione possa essere incollata su di essa senza coprire le linee dei disegni.

11.12 Correzioni, ecc.

I fogli non devono presentare cancellature oltre un limite ragionevole né contenere correzioni, ritocchi sovrapposti o aggiunte tra le righe. Deroghe a questa regola possono essere ammesse, in casi eccezionali, se l'autenticità del contenuto non ne soffre e se esse non si oppongono a una buona riproduzione.

11.13 Condizioni speciali per i disegni

a) I disegni devono essere eseguiti a linee e tratti persistenti, neri o blu, sufficientemente densi e scuri, di larghezza uniforme e con bordi ben delineati, senza colori né tinteggiature.

b) Le sezioni devono essere indicate con tratteggi obliqui che non ostino la lettura dei segni di riferimento e delle linee direttrici.

c) La scala dei disegni e la chiarezza della loro esecuzione grafica devono essere tali che una riproduzione fotografica con riduzione lineare ai due terzi permetta di distinguere senza sforzo tutti i dettagli.

d) Nei casi eccezionali in cui figura sul disegno, la scala deve essere rappresentata graficamente.

e) Tutte le cifre, lettere e linee di riferimento figuranti sui disegni devono essere semplici e chiare. Non si devono associare alle cifre o alle lettere né parentesi, né cerchietti, né virgolette.

f) Tutte le linee dei disegni vanno normalmente tracciate mediante gli strumenti per il disegno tecnico.

g) Ogni elemento di ciascuna figura deve essere proporzionato agli altri elementi della figura, a meno che la scelta di altre proporzioni non sia indispensabile per la chiarezza della figura.

h) L'altezza delle cifre e delle lettere non deve essere inferiore a 0,32 cm. L'alfabeto latino deve essere utilizzato per i disegni; quando ciò sia di uso corrente, si può utilizzare anche l'alfabeto greco.

i) Un foglio di disegno può contenere più figure. Quando le diverse parti di una figura completa si trovano su due o più fogli, esse devono essere presentate in modo che si possa costituire la figura completa senza occultare parte alcuna delle figure parziali.

j) Le diverse figure devono essere disposte su uno o più fogli, di preferenza nel senso verticale, nettamente separate le une dalle altre ma senza perdita di spazio.

k) Indipendentemente dalla numerazione dei fogli, le diverse figure devono essere numerate progressivamente, in cifre arabe.

l) Segni di riferimento non menzionati nella descrizione non devono apparire sui disegni, e viceversa.

m) I segni di riferimento dei medesimi elementi devono essere identici in tutta la domanda internazionale.

n) Se i disegni contengono un gran numero di segni di riferimento, si consiglia vivamente di aggiungere alla domanda internazionale un foglio distinto contenente un elenco di tutti i segni di riferimento e degli elementi da essi contraddistinti.

11.14 Documenti presentati ulteriormente

Le regole 10 e da 11.1 a 11.13 sono parimenti applicabili a qualsiasi documento. ad esempio pagine corrette, rivendicazioni modificate. presentato dopo il deposito della domanda internazionale.

11.15 Traduzioni

Nessun ufficio designato può esigere che la traduzione di una domanda internazionale ivi depositata soddisfi condizioni diverse da quelle prescritte per la domanda internazionale nel momento del deposito.

 

Regola 12. Lingua della domanda internazionale

12.1 Domanda internazionale

Ogni domanda internazionale deve essere depositata nella lingua o in una delle lingue citate nell'accordo concluso tra l'Ufficio internazionale e l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale che è competente per questa domanda, restando inteso che se questo accordo cita più lingue, l'ufficio ricevente può prescrivere in quale o in quali delle lingue citate la domanda internazionale va depositata.

12.2 Cambiamenti apportati alla domanda internazionale

Tutti i cambiamenti apportati alla domanda internazionale, come ad esempio modificazioni e correzioni, devono essere fatti nella lingua di questa domanda (cf. regola 66.5).

 

Regola 13. Unità dell'invenzione

13.1 Requisito

La domanda internazionale può concernere una sola invenzione oppure più invenzioni tra le quali esista un legame tale che esse costituiscano un unico concetto inventivo generale ("requisito di unità dell'invenzione").

13.2 Rivendicazioni di categorie diverse

La regola 13.1 va intesa nel senso che essa offre in particolare l'una o l'altra delle due possibilità seguenti:

i) oltre a una rivendicazione indipendente per un dato prodotto, l'inclusione della medesima domanda internazionale di una rivendicazione indipendente per un procedimento specialmente concepito per la fabbricazione di detto prodotto e di una rivendicazione indipendente per una utilizzazione di detto prodotto; oppure

ii) oltre a una rivendicazione indipendente per un dato procedimento, l'inclusione nella medesima domanda internazionale di una rivendicazione indipendente per un apparecchio o mezzo specialmente concepito per l'attuazione di detto procedimento.

13.3 Rivendicazioni di una sola e medesima categoria

Fatta salva la regola 13.1, è permesso includere nella medesima domanda internazionale due o più rivendicazioni indipendenti dalla medesima categoria (cioè: prodotto, procedimento, apparecchio o utilizzazione) che non possono facilmente essere coperte da una sola rivendicazione generica.

13.4 Rivendicazioni dipendenti

Fatta salva la regola 13.1, è permesso includere nella medesima domanda internazionale un numero ragionevole di rivendicazioni dipendenti concernenti forme d'esecuzione particolari dell'invenzione formante l'oggetto di una rivendicazione indipendente, anche se le caratteristiche di una o più rivendicazioni dipendenti possono essere considerate di per se stesse un'invenzione.

13.5 Modelli di utilità

Ogni Stato designato nel quale un modello di utilità è richiesto in base a una domanda internazionale può applicare, dopo l'inizio del trattamento della domanda internazionale in questo Stato, in luogo e vece delle regole da 1.31 a 13.4, le disposizioni della sua legislazione nazionale relativa ai modelli di utilità; in questo caso, il depositante dispone, per l'adattamento della sua domanda internazionale alle esigenze di dette disposizioni della legislazione nazionale, di un termine di almeno due mesi a decorrere dalla scadenza del termine applicabile secondo l'articolo 22.

 

Regola 14. Tassa di trasmissione

14.1 Tassa di trasmissione

a) Ogni ufficio ricevente può esigere dal depositante il pagamento, a suo favore, di una tassa per il ricevimento della domanda internazionale, la trasmissione di copie all'Ufficio internazionale e all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, e l'adempimento di tutti gli altri compiti di cui questo ufficio è incaricato relativamente alla domanda internazionale in veste di ufficio ricevente ("tassa di trasmissione").

b) L'ammontare della eventuale tassa di trasmissione e la data alla quale essa è dovuta sono stabiliti dall'ufficio ricevente.

 

Regola 15. Tassa internazionale

15.1 Tassa di base e tasse di designazione

Per ogni domanda internazionale si deve pagare una tassa a favore dell'Ufficio internazionale ("tassa internazionale") comprendente:

i) una "tassa di base" e

ii) altrettante "tasse di designazione" quanti sono gli Stati designati nella domanda internazionale; tuttavia, nel caso di un brevetto regionale richiesto per taluni Stati designati, una tassa di designazione unica deve essere pagata per questo gruppo di Stati.

15.2 Importo delle tasse

a) L'importo della tassa di base è di:

i) per una domanda internazionale che non conta più di trenta fogli: 45 dollari degli Stati Uniti o 194 franchi svizzeri;

ii) per una domanda internazionale che conta più di trenta fogli: 45 dollari degli Stati Uniti o 194 franchi svizzeri più un dollaro USA o 4,30 franchi svizzeri per ogni foglio a contare dal trentunesimo.

b) L'importo della tassa di designazione è di:

i) per ogni Stato designato o per ogni gruppo di Stati designati per i quali il medesimo brevetto regionale è richiesto, che non domandi la trasmissione di una copia secondo l'articolo 13: 12 dollari degli Stati Uniti o 52 franchi svizzeri;

ii) per ogni Stato designato o per ogni gruppo di Stati designati per i quali il medesimo brevetto regionale è richiesto, che domandi la trasmissione di una copia secondo l'articolo 13: 14 dollari degli Stati Uniti o 60 franchi svizzeri.

15.3 Modalità di pagamento

a) La tassa internazionale è percepita dall'ufficio ricevente.

b) La tassa internazionale deve essere pagata nella valuta prescritta dall'ufficio ricevente, restando inteso che, al suo trasferimento da parte dell'ufficio ricevente all'Ufficio internazionale, essa deve essere liberamente convertibile in franchi svizzeri.

15.4 Data del versamento

a) La tassa di base è dovuta alla data di ricevimento della domanda internazionale. Tuttavia, ogni ufficio ricevente può, a sua discrezione, notificare al depositante che non ha ricevuto la tassa o che l'importo ricevuto è insufficiente e autorizzarlo a pagarla più tardi, senza perdere la data di deposito internazionale, a condizione che:

i) non venga concesso di effettuare un pagamento dopo la scadenza di un mese a decorrere dalla data di ricevimento della domanda internazionale;

ii) l'autorizzazione non sia soggetta al pagamento di una soprattassa.

b) La tassa di designazione può essere pagata alla data di ricevimento della domanda internazionale o a una data posteriore; il pagamento deve però essere effettuato al più tardi prima della scadenza di un anno a decorrere dalla data di priorità.

15.5 Pagamento parziale

a) Se il depositante precisa quali sono gli Stati per i quali desidera che la somma da lui pagata sia considerata come tassa di designazione questa somma viene ripartita, nell'ordine indicato dal depositante, fra gli Stati la cui tassa di designazione risulta coperta dalla somma versata.

b) Se il depositante non fornisce tale precisazione e se la somma ricevuta dall'ufficio ricevente è superiore al valore della tassa di base e di una tassa di designazione, ma inferiore all'importo dovuto per la totalità degli Stati designati, la somma che eccede il totale della tassa di base e di una tassa di designazione è considerata come tassa di designazione per gli Stati enumerati dopo il primo nella richiesta e nell'ordine in cui sono designati nella richiesta, fino a quello Stato designato per il quale l'importo integrale della tassa di designazione è ancora coperto dalla somma versata.

c) Tutti gli Stati di un gruppo di Stati designati per i quali un medesimo brevetto regionale è richiesto sono considerati come coperti dalla tassa di designazione relativa a quello di questi Stati che è menzionato per primo, se questo Stato è precisato ai sensi del paragrafo a) o se l'importo della tassa è coperto per questo Stato ai sensi del paragrafo b).

15.6 Rimborso

a) La tassa internazionale è rimborsata al depositante se la constatazione di cui all'art. 11.1) è negativa.

b) La tassa internazionale non viene rimborsata in alcun altro caso.

 

Regola 16. Tassa di ricerca

16.1 Diritto di esigere una tassa

a) Ogni amministrazione incaricata della ricerca internazionale può esigere il pagamento; a suo favore, di una tassa per l'esecuzione della ricerca internazionale e per l'adempimento di tutti gli altri compiti affidati alle amministrazioni incaricate della ricerca internazionale dal trattato e dal presente regolamento d'esecuzione ("tassa di ricerca").

b) La tassa di ricerca è percepita dall'ufficio ricevente. Essa deve essere pagata nella valuta prescritta da questo ufficio; tuttavia, se questa valuta non è quella dello Stato sul cui territorio ha sede l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, la tassa di ricerca deve, al suo trasferimento da parte dell'ufficio ricevente a questa amministrazione, essere liberamente convertibile nella valuta di questo Stato. La regola 15.4-a) va applicata per il termine di pagamento della tassa di ricerca.

16.2 Rimborso

La tassa di ricerca è rimborsata al depositante se la constatazione di cui all'art. 11.1 è negativa.

16.3 Rimborso parziale

Quando la domanda internazionale rivendica la priorità di una domanda internazionale anteriore per la quale una ricerca internazionale è stata effettuata dalla medesima amministrazione incaricata della ricerca internazionale, e quando il rapporto di ricerca internazionale relativo alla domanda internazionale posteriore può fondersi interamente o in parte sui risultati della ricerca internazionale anteriore, detta amministrazione rimborsa la tassa di ricerca pagata per la domanda internazionale posteriore nei limiti e alle condizioni stabiliti nell'accordo di cui all'articolo 16.3-b).

 

Regola 17. Documento di priorità

17.1 Obbligo di presentare una copia di una domanda nazionale anteriore

a) Se la domanda internazionale rivendica secondo l'articolo 8 la priorità di una domanda nazionale anteriore, una copia di questa domanda nazionale, certificata conforme dall'amministrazione presso la quale è stata depositata ("documento di priorità"), deve, a meno che non sia già stata depositata presso l'ufficio ricevente assieme alla domanda internazionale, essere presentata dal depositante all'Ufficio internazionale al più tardi alla scadenza di un termine di sedici mesi a decorrere dalla data di priorità, o, nel caso menzionato nell'articolo 23.2), al più tardi il giorno in cui viene richiesto che si proceda al trattamento o all'esame della domanda.

b) Se il depositante non si conforma alla prescrizione del paragrafo a), qualsiasi Stato designato può non prendere in considerazione la rivendicazione di priorità.

c) L'Ufficio internazionale registra la data di ricevimento del documento di priorità e la notifica al depositante e agli uffici designati.

17.2 Ottenimento di copie

a) L'Ufficio internazionale, a richiesta esplicita dell'ufficio designato, invia a questo ufficio, il più presto possibile dopo la scadenza del termine stabilito nella regola 17.1-a), una copia del documento di priorità. Nessun ufficio designato è autorizzato a domandare copie al depositante, salvo quando richiede la consegna di una copia del documento di priorità con una traduzione certificata conforme di questo documento. Il depositante non è tenuto a fornire una traduzione certificata conforme all'ufficio designato prima della scadenza del termine applicabile secondo l'articolo 22.

b) L'Ufficio internazionale non mette a disposizione del pubblico copie del documento di priorità prima della pubblicazione internazionale della domanda internazionale.

c) I paragrafi a) e b) vanno parimenti applicati a ogni domanda internazionale anteriore la cui priorità è rivendicata nella domanda internazionale posteriore.

 

Regola 18. Depositante

18.1 Domicilio

a) Fatto salvo il paragrafo b), la determinazione del domicilio del depositante dipende dalla legislazione nazionale dello Stato contraente ove egli pretende essere domiciliato; la questione va risolta dall'ufficio ricevente.

b) Comunque, il possesso di un'azienda industriale o commerciale effettiva e seria di uno Stato contraente va inteso come domicilio in questo Stato.

18.2 Nazionalità

a) Fatto salvo il paragrafo b), la determinazione della nazionalità del depositante dipende dalla legislazione nazionale dello Stato contraente di cui egli pretende essere cittadino; la questione va risolta dall'ufficio ricevente.

b) Comunque, va inteso che una persona giuridica costituita conformemente alla legislazione di uno Stato contraente possiede la nazionalità di questo Stato.

18.3 Più depositanti: gli stessi per tutti gli Stati designati

Se vi sono più depositanti e se tutti sono depositanti per tutti gli Stati designati, il diritto di depositare una domanda internazionale esiste purché almeno uno di essi sia abilitato a depositare una domanda internazionale in conformità all'articolo 9.

18.4 Più depositanti: diversi per Stati designati diversi.

a) La domanda internazionale può indicare depositanti diversi per Stati designati diversi se, per ogni Stato designato, uno almeno dei depositanti indicati per questo Stato è abilitato a depositare una domanda internazionale in conformità all'articolo 9.

b) Se la condizione di cui al paragrafo a) non è soddisfatta nei confronti di uno Stato designato, la designazione di questo Stato è considerata come non fatta.

c) L'Ufficio internazionale pubblica di quando in quando informazioni relative alle diverse legislazioni nazionali, precisando chi, ai sensi di queste legislazioni, ha veste (inventore, avente causa dell'inventore, titolare dell'invenzione, ecc.) per depositare una domanda nazionale; esso completa queste informazioni avvertendo che gli effetti della domanda internazionale in uno Stato designato possono dipendere dalla questione di sapere se la persona indicata nella domanda internazionale quale depositante per questo Stato è abilitata, secondo la legislazione di questo Stato, a depositare una domanda nazionale.

18.5 Cambiamento della persona o del nome del depositante

A richiesta del depositante o dell'ufficio ricevente, ogni cambiamento della persona o del nome del depositante è registrato dall'Ufficio internazionale e da esso notificato all'amministrazione interessata incaricata della ricerca internazionale e agli uffici designati.

 

Regola 19. Ufficio ricevente competente

19.1 Ufficio competente

a) Fatto salvo il paragrafo b), la domanda internazionale è depositata, a scelta del depositante, sia presso l'ufficio nazionale dello Stato contraente ove egli è domiciliato o presso l'ufficio che agisce per questo Stato, sia presso l'ufficio nazionale dello Stato contraente del quale egli è cittadino o presso l'ufficio che agisce per questo Stato.

b) Uno Stato contraente può convenire con un altro Stato contraente o con una organizzazione intergovernativa per l'ufficio nazionale di questo secondo Stato oppure questa organizzazione intergovernativa può in tutto o in parte, fungere da ufficio ricevente, in luogo o vece dell'ufficio nazionale del primo Stato, per i depositanti che sono domiciliati in questo primo Stato o sono suoi cittadini. Malgrado tale accordo, l'ufficio nazionale del primo Stato, per i depositanti che sono domiciliati in questo primo Stato o sono suoi cittadini. Malgrado tale accordo, l'ufficio nazionale del primo Stato è considerato ufficio ricevente competente per l'applicazione dell'articolo 15.5).

c) In rapporto ad ogni decisione secondo l'articolo 9.2), l'Assemblea designa l'ufficio nazionale o l'organizzazione intergovernativa che fungerà da ufficio ricevente per le domande depositate da personale domiciliate negli Stati determinati dall'Assemblea o da cittadini di questi Stati. Questa designazione va fatta previo consenso di questo ufficio nazionale o di questa organizzazione intergovernativa.

19.2 Più depositanti

a) Se vi sono più depositanti privi di mandatario comune, il loro rappresentante comune ai sensi della regola 4.8 è considerato come depositante ai fini dell'applicazione della regola 19.1.

b) Se vi sono più depositanti e questi non hanno un mandatario comune è considerato come depositante, ai fini dell'applicazione della regola 19.1, il primo dei depositanti elencati nella richiesta che sia stabilito a depositare una domanda internazionale in conformità all'articolo 9.

19.3 Pubblicazione della delega dei compiti dell'ufficio ricevente.

a) Ogni accordo di cui alla regola 19.1-b) è notificato prontamente all'Ufficio internazionale dallo Stato contraente che delega i compiti di ufficio ricevente all'ufficio nazionale di un altro Stato contraente o all'ufficio che agisce per quest'ultimo o ad una organizzazione intergovernativa.

b) L'Ufficio internazionale pubblica prontamente questa notificazione nella gazzetta.

 

Regola 20. Ricevimento della domanda internazionale

20.1 Data e numero

a) A ricevimento dei documenti costituenti una presunta domanda internazionale, l'ufficio ricevente appone, in modo indelebile, nello spazio appositamente previsto nel modulo di richiesta di ogni esemplare ricevuto e di ogni copia ricevuta, la data di ricevimento effettiva e, su ogni foglio di ogni esemplare ricevuto e di ogni copia ricevuta, uno dei numeri assegnati a questo ufficio dall'Ufficio internazionale.

b) Il posto in cui, su ogni foglio, la data o il numero devono essere apposti, come anche altri dettagli, sono specificati nelle direttive amministrative.

20.2 Ricevimento in giorni diversi

a) Nei casi in cui l'ufficio ricevente non abbia ricevuto nel medesimo giorno tutti i fogli appartenenti a una medesima presunta domanda internazionale, questo ufficio corregge la data apposta sulla richiesta (in modo però che si possa ancora leggere la o le date già apposte) indicando la data di ricevimento dei documenti che completano la domanda internazionale, a condizione che:

i) qualora nessun invito a correggere secondo l'articolo 11.2-a) sia stato inviato al depositante, i detti documenti siano ricevuti nei trenta giorni che seguono la data in cui dei fogli sono stati ricevuti per la prima volta;

ii) qualora un invito a correggere secondo l'articolo 11.2-a) sia stato inviato al depositante, i detti documenti siano ricevuti entro il termine applicabile secondo la regola 20.6;

iii) nel caso dell'articolo 14.2), i disegni mancanti siano ricevuti nei trenta giorni che seguono la data in cui i documenti incompleti sono stati depositati;

iv) l'assenza o il ricevimento ritardato di un foglio contenente l'estratto o parte di esso non esiga la correzione della data indicata sulla richiesta.

b) L'ufficio ricevente appone, su ogni foglio ricevuto posteriormente alla data in cui dei fogli sono stati ricevuti per la prima volta, la data di ricevimento di detto foglio.

20.3 Domanda internazionale corretta

Nel caso previsto nell'articolo 11.2-b), l'ufficio ricevente corregge la data apposta sulla richiesta (in modo che si possa ancora leggere la o le date anteriori già apposte) indicando la data di ricevimento dell'ultima correzione richiesta.

20.4 Constatazione ai sensi dell'articolo 11.1)

a) Dopo il ricevimento dei documenti costituenti una presunta domanda internazionale, l'ufficio ricevente deve in breve termine constatare se questi documenti soddisfano le condizioni dell'articolo 11.1).

b) Ai fini dell'articolo 11.1-iii-c), basta indicare il nome del depositante in modo che se ne possa stabilire l'identità, anche se il cognome non è ortografato correttamente, se i nomi non sono completi o se, trattandosi di una persona giuridica, la designazione è abbreviata o incompleta.

20.5 Constatazione positiva.

a) Se la constatazione ai sensi dell'articolo 11.1) è positiva, l'ufficio ricevente appone, nello spazio appositamente previsto nel modulo di richiesta, il suo timbro e la menzione "Demande internationale PCT" o "PCT International Application". Se la lingua ufficiale dell'ufficio ricevente non è né il francese né l'inglese, la suddetta menzione può essere seguita dalla sua traduzione nella lingua ufficiale di questo ufficio.

b) L'esemplare sulla cui richiesta questo timbro è stato apposto costituisce l'esemplare originale della domanda internazionale.

c) L'ufficio ricevente notifica in breve termine al depositante il numero della domanda internazionale e la data del deposito internazionale.

20.6 Invito a correggere

a) L'invito a correggere secondo l'articolo 11.2) deve precisare quale condizione dell'articolo 11.1), a parere dell'ufficio ricevente, non è soddisfatta.

b) L'ufficio ricevente invia in breve termine l'invito a correggere e stabilisce un termine, ragionevole nella fattispecie, per il deposito della correzione. Questo termine non deve essere inferiore a dieci giorni né superiore a un mese a decorrere dalla data dell'invito. Se questo termine scade dopo la scadenza di un anno a decorrere dalla data di deposito di una domanda di cui si rivendica la priorità, l'ufficio ricevente può attirare l'attenzione del depositante su questo fatto.

20.7 Constatazione negativa

L'ufficio ricevente, qualora non riceva entro il termine prescritto alcuna risposta al suo invito a correggere, o qualora la correzione presentata dal depositante non soddisfi ancora le condizioni dell'articolo 11.1):

i) notifica prontamente al depositante che la sua domanda non è e non sarà trattata come una domanda internazionale, indicando i motivi di questa decisione;

ii) notifica all'Ufficio internazionale che il numero che ha apposto sui documenti non sarà utilizzato come numero di domanda internazionale;

iii) conserva i documenti costituenti la presunta domanda internazionale come anche la corrispondenza relativa conformemente alla regola 93.1;

iv) invia una copia di detti documenti all'Ufficio internazionale se, a causa di una richiesta del depositante secondo l'articolo 25.1), questo Ufficio ha bisogno di tale copia e la richiede espressamente.

20.8 Errore dell'ufficio ricevente

Se, più tardi, l'ufficio ricevente scopre, o constata in base alla risposta del depositante, che ha commesso un errore inviandogli un invito a correggere, esso procede nel modo previsto nella regola 20.5, visto che le condizioni dell'articolo 11.1) erano soddisfatte al ricevimento dei documenti.

20.9 Copia certificata conforme per il depositante

Dietro versamento di una tassa, l'ufficio ricevente consegna al depositante che ne faccia richiesta copie certificate conformi della domanda internazionale, quale è stata depositata, nonché di tutte le correzioni ad essa relative.

 

Regola 21. Preparazione di copie

21.1 Compiti dell'ufficio ricevente

a) Qualora sia richiesto che la domanda internazionale venga depositata in un solo esemplare, l'ufficio ricevente ha il compito di preparare la propria copia e la copia di ricerca richieste secondo l'articolo 12.1).

b) Qualora sia richiesto che la domanda internazionale venga depositata in due esemplari, l'ufficio ricevente ha il compito di preparare la propria copia.

c) Se la domanda internazionale è depositata in un numero di copie inferiore a quello previsto dalla regola 11.1-b), l'ufficio ricevente ha il compito di preparare prontamente il numero di copie richieste; esso è autorizzato a stabilire una tassa per l'esecuzione di questo incarico e a riscuoterla dal depositante.

 

Regola 22. Trasmissione dell'esemplare originale

22.1 Procedura

a) Se la constatazione prevista dall'articolo 11.1) è positiva e se le prescrizioni relative alla difesa nazionale non impediscono che la domanda internazionale sia trattata come tale, l'ufficio ricevente trasmette l'esemplare originale all'Ufficio internazionale. Tale trasmissione deve avvenire in breve termine dopo il ricevimento della domanda internazionale o, qualora un controllo debba essere effettuato dal punto di vista della difesa nazionale, subito dopo l'ottenimento della necessaria autorizzazione. In ogni caso, l'ufficio ricevente deve trasmettere l'esemplare originale abbastanza presto perché esso pervenga all'Ufficio internazionale alla scadenza del tredicesimo mese a decorrere dalla data di priorità. Se la trasmissione avviene per posta, l'ufficio ricevente deve procedere alla spedizione dell'esemplare originale al più tardi cinque giorni prima della scadenza del tredicesimo mese a decorrere dalla data di priorità.

b) Se, alla scadenza di un termine di tredici mesi e dieci giorni a decorrere dalla data di priorità, il depositante non è in possesso della notificazione di ricevimento che l'Ufficio internazionale deve mandargli conformemente alla regola 24.2-a), egli ha il diritto di domandare all'ufficio ricevente la consegna dell'esemplare originale oppure di una copia certificata conforme di questo esemplare preparata in base alla copia per l'ufficio ricevente se detto ufficio pretende aver già trasmesso l'esemplare originale all'Ufficio internazionale.

c) Il depositante può trasmettere all'Ufficio internazionale la copia che egli ha ricevuto conformemente al paragrafo b). Se l'esemplare originale trasmesso dall'ufficio ricevente non è pervenuto all'Ufficio internazionale prima del ricevimento della copia trasmessagli del depositante, questa copia vale come esemplare originale.

22.2 Procedura alternativa

a) Nonostante le disposizioni della regola 22.1, ogni ufficio ricevente può prevedere che l'esemplare originale di ogni domanda internazionale depositata presso di esso venga trasmessa, a scelta del depositante, dall'ufficio o dal depositante. L'ufficio ricevente comunica all'Ufficio internazionale l'esistenza di tale disposizione.

b) Il depositante opera la sua scelta mediante uno scritto da depositarsi assieme alla domanda internazionale. Se egli non fa questa scelta, si ritiene che egli abbia scelto la trasmissione ad opera dell'ufficio ricevente.

c) Se il depositante ha scelto la trasmissione ad opera dell'ufficio ricevente la procedura è quella prevista nella regola 22.1.

d) Se il depositante sceglie di effettuare per conto proprio la trasmissione, egli indica nello scritto di cui al paragrafo b) se intende ritirare l'esemplare originale presso l'ufficio ricevente o se desidera che quest'ultimo gli mandi detto esemplare originale per posta. Se il depositante sceglie di ritirare l'esemplare originale, l'ufficio ricevente tiene questo esemplare a disposizione del depositante appena ha ottenuto l'autorizzazione citata nella regola 22.1-a) e, in tutti i casi, ivi compreso quello in cui un controllo deve essere effettuato in vista dell'ottenimento di questa autorizzazione, al più tardi dieci giorni prima della scadenza del tredicesimo mese a decorrere dalla data di priorità. Se il termine entro il quale l'Ufficio internazionale deve ricevere l'esemplare originale scade senza che il depositante abbia ritirato detto esemplare l'ufficio ricevente ne informa l'Ufficio internazionale. Se il depositante desidera che l'ufficio ricevente gli mandi l'esemplare originale per posta o se non esprime il desiderio di ritirare detto esemplare originale, l'ufficio ricevente gli manda questo esemplare per posta appena abbia ottenuto l'autorizzazione citata nella regola 22.1-a) e, in tutti i casi, ivi compreso quello in cui un controllo deve essere effettuato in vista dell'ottenimento di questa autorizzazione, al più tardi quindici giorni prima della scadenza del tredicesimo mese a decorrere dalla data di priorità.

e) Se l'ufficio ricevente non tiene l'esemplare originale a disposizione del depositante della data indicata nel paragrafo d) o se il depositante che ha domandato l'invio per posta dell'esemplare originale non l'ha ricevuto almeno dieci giorni prima della scadenza del tredicesimo mese a decorrere dalla data di priorità, è concesso al depositante di trasmettere all'Ufficio internazionale una copia della sua domanda internazionale. Questa copia ("esemplare originale provvisorio") è sostituita dall'esemplare originale o, se questo è andato perso, da una copia dell'esemplare originale preparata in base alla copia per l'ufficio ricevente e da questo certificata conforme, appena ciò sia possibile, e, in ogni caso, prima della scadenza del quattordicesimo mese a decorrere dalla data di priorità.

22.3 Termine previsto nell'articolo 12.3)

a) Il termine previsto nell'articolo 12.3) è:

i) per la procedura secondo le regole 22.1 o 22.2-c), di quattordici mesi a decorrere dalla data di priorità;

ii) per la procedura secondo la regola 22.2-d), di tredici mesi a decorrere dalla data di priorità, restando tuttavia inteso che, nel caso del deposito di un esemplare originale provvisorio secondo la regola 22.2-e), questo termine è di tredici mesi a decorrere dalla data di priorità per il deposito dell'esemplare originale provvisorio e di quattordici mesi a decorrere dalla data di priorità per il deposito dell'esemplare originale.

b) L'articolo 48.1) e la regola 82 non si applicano alla trasmissione dell'esemplare originale. Le disposizioni dell'articolo 48.2) restano applicabili.

22.4 Statistiche relative all'inosservanza delle regole 22.1 e 22.2

Il numero di casi in cui, a conoscenza dell'Ufficio internazionale, un ufficio ricevente non si è conformato alle esigenze delle regole 22.1 e 22.2 è indicato, una volta all'anno, nella gazzetta.

22.5 Documenti depositati insieme alla domanda internazionale

Ai fini della presente regola, l'espressione "esemplare originale" si applica pure a ogni documento depositato assieme alla domanda internazionale e previsto nella regola 3.3-a-ii). Se uno dei documenti previsti nella regola 3.3-a-ii), che secondo l'elenco dei documenti, dovrebbe accompagnare la domanda internazionale non è ancora stato depositato nel momento della trasmissione dell'esemplare originale all'Ufficio internazionale da parte dell'ufficio ricevente, quest'ultimo lo annota nell'elenco e la menzione di detto documento nell'elenco è considerata come inesistente.

 

Regola 23. Trasmissione della copia di ricerca

23.1 Procedura

a) La copia di ricerca è trasmessa dall'ufficio ricevente all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale al più tardi il giorno in cui l'esemplare originale è trasmesso all'Ufficio internazionale o, conformemente alla regola 22.2-d), al depositante.

b) Se l'Ufficio internazionale non ha ricevuto dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, entro dieci giorni dal ricevimento dell'esemplare originale, l'avviso che questa amministrazione è in possesso della copia di ricerca, esso invia in breve termine una copia della domanda internazionale a questa amministrazione. Se questa amministrazione non si è sbagliata affermando che non era in possesso della copia di ricerca allo scadere del tredicesimo mese a decorrere dalla data di priorità, le spese per la preparazione di una copia per questa amministrazione sono rimborsate all'Ufficio internazionale dall'ufficio ricevente.

c) Il numero di casi in cui, a conoscenza dell'Ufficio internazionale, un ufficio ricevente non si è conformato alle esigenze della regola 23.1-a) è indicato, una volta all'anno, nella gazzetta.

 

Regola 24. Ricevimento dell'esemplare originale da parte dell'Ufficio internazionale

24.1 Iscrizione della data di ricevimento dell'esemplare originale

Al ricevimento dell'esemplare originale, l'Ufficio internazionale appone la data di ricevimento sulla richiesta e il suo timbro su ogni foglio della domanda internazionale.

24.2 Notificazione del ricevimento dell'esemplare originale

a) Fatto salvo il paragrafo b), l'Ufficio internazionale notifica in breve termine al depositante, all'ufficio ricevente, all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale e a tutti gli uffici designati, il ricevimento dell'esemplare originale e la data di questo ricevimento. La notificazione deve indicare il numero della domanda internazionale, la data del deposito internazionale, il nome del depositante e il nome dell'ufficio ricevente; in essa va inoltre indicata la data di deposito di ogni domanda anteriore la cui priorità è rivendicata. La notificazione inviata al depositante deve contenere anche l'elenco degli uffici designati ai quali la notificazione di cui al presente paragrafo è stata inviata e deve indicare, per ogni ufficio designato, ogni termine applicabile secondo l'articolo 22.3).

b) Se l'Ufficio internazionale riceve l'esemplare originale dopo la scadenza del termine stabilito dalla regola 22.3, esso ne informa in breve termine il depositante, l'ufficio ricevente e l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale.

 

Regola 25. Ricevimento della copia di ricerca da parte dell'amministrazione incaricata della ricerca internazionale

25.1 Notificazione del ricevimento della copia di ricerca

L'amministrazione incaricata della ricerca internazionale notifica in breve termine all'Ufficio internazionale, al depositante e. se essa non è l'ufficio ricevente. all'ufficio ricevente il ricevimento della copia di ricerca e la data di questo ricevimento.

 

Regola 26. Controllo e correzione di taluni elementi della domanda internazionale

26.1 Termini per il controllo

a) L'ufficio ricevente invia l'invito a correggere, previsto nell'articolo 14.1-b), appena possibile e preferibilmente entro un mese a decorrere dal ricevimento della domanda internazionale.

b) Se l'ufficio ricevente invia un invito a correggere l'irregolarità di cui all'articolo 14.1-a-iii) o iv) (assenza del titolo o dell'estratto), esso lo notifica all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale.

26.2 Termine per la correzione

Il termine di cui all'articolo 14.1-b) deve essere ragionevole, tenuto conto delle circostanze del caso, e stabilito, di volta in volta, dall'ufficio ricevente. Esso deve essere di almeno un mese e, normalmente, di due mesi al massimo a decorrere dalla data dell'invito a correggere.

26.3 Controllo dei requisiti formali secondo l'articolo 14.1-a-v)

I requisiti formali menzionati nella regola 11 sono controllati nella misura in cui devono essere osservati per una ragionevole uniformità della pubblicazione internazionale.

26.4 Procedura

a) Ogni correzione presentata all'ufficio ricevente può figurare in una lettera inviata a questo ufficio se essa è tale da poter essere riportata nell'esemplare originale senza nuocere alla chiarezza e alla possibilità di riprodurre direttamente il foglio sul quale la correzione deve essere riportata. In caso contrario, il depositante deve inviare un foglio sostitutivo contenente la correzione; la lettera di accompagnamento dovrà segnalare le differenze esistenti tra il foglio sostituito e il foglio sostitutivo.

b) L'ufficio ricevente appone su ogni foglio sostitutivo il suo timbro, il numero della domanda internazionale e la data di ricevimento di detto foglio. Esso conserva nei suoi inserti una copia della lettera contenente la correzione o, se questa figura in un foglio sostitutivo, il foglio sostituito, una copia del foglio sostitutivo e la lettera di accompagnamento.

c) L'ufficio ricevente trasmette in breve termine la lettera di correzione e ogni foglio sostitutivo all'Ufficio internazionale. L'Ufficio internazionale riporta sull'esemplare originale le correzioni domandate per lettera, con indicazione della data di ricevimento di quest'ultima da parte dell'ufficio ricevente, e vi inserisce ogni foglio sostitutivo. La lettera di correzione e ogni foglio sostituito sono conservati negli inserti dell'Ufficio internazionale.

d) L'ufficio ricevente trasmette in breve termine all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale una copia della lettera di correzione e di ogni foglio sostitutivo.

26.5 Correzione di taluni elementi

a) L'ufficio ricevente decide se il depositante ha presentato la correzione nel termine prescritto. Se la correzione è stata presentata nel termine prescritto, esso decide se la domanda così corretta debba essere considerata come ritirata oppure no.

b) L'ufficio ricevente appone sui documenti contenenti la correzione la data del loro ricevimento.

26.6 Disegni mancanti

a) Se, conformemente all'articolo 14.2), la domanda internazionale fa riferimento a disegni che non sono effettivamente acclusi alla domanda, l'ufficio ricevente annota questo fatto nella domanda.

b) La data di ricevimento, da parte del depositante, della notificazione di cui all'articolo 14.2) non ha alcun effetto sul termine prescritto dalla regola 20.2-a-iii).

 

Regola 27. Mancato versamento di tasse

27.1 Tasse

a) Ai fini dell'articolo 14.3-a), si deve intendere per "tasse prescritte dall'articolo 3.4-iv)" la tassa di trasmissione (regola 14), la parte della tassa internazionale che costituisce la tassa di base (regola 15.1-i) e la tassa di ricerca (regola 16).

b) Ai fini dell'articolo 14.3-a) e b), si deve intendere per " tassa prescritta dall'articolo 4.2)" la parte della tassa internazionale che costituisce la tassa di designazione (regola 15.1-ii).

 

Regola 28. Irregolarità rilevate dall'Ufficio internazionale o dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale

28.1 Nota relativa a talune irregolarità

a) Se l'Ufficio internazionale o l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale è del parere che la domanda internazionale non soddisfa una delle prescrizioni dell'articolo 14.1-a-i), ii) o v), questo ufficio o questa amministrazione ne informa l'ufficio ricevente.

b) L'ufficio ricevente, salvo che non sia del medesimo parere, procede come previsto nell'articolo 14.1-b) e nella regola 26.

 

Regola 29. Domande internazionale o designazioni considerate come ritirate ai sensi dell'articolo 14.1), 3) o 4)

29.1 Constatazioni dell'ufficio ricevente

a) Se l'ufficio ricevente dichiara, secondo l'articolo 14.1-b) e la regola 26.5 (mancata correzione di talune irregolarità), o conformemente all'articolo 14.3-a) (mancato pagamento delle tasse prescritte dalla regola 27.1-a), o conformemente all'articolo 14.4) (constatazione successiva che le condizioni elencate nei punti i) a iii) dell'articolo 11.1) non sono soddisfatte), che la domanda internazionale è considerata come ritirata:

i) detto ufficio trasmette all'Ufficio internazionale l'esemplare originale (semprechè ciò non sia già avvenuto) e tutte le correzioni presentate dal depositante;

ii) detto ufficio notifica in breve termine questa dichiarazione nel depositante e all'Ufficio internazionale, il quale la notifica agli uffici designati interessati;

iii) detto ufficio non trasmette la copia di ricerca nel modo prescritto dalla regola 23 o, se la trasmissione è già avvenuta, notifica questa dichiarazione all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale;

iv) l'Ufficio internazionale non è tenuto di notificare al depositante il ricevimento dell'esemplare originale.

b) Se l'ufficio ricevente dichiara, secondo l'articolo 14.3-b) (mancato pagamento della tassa di designazione prescritta dalla regola 27.1-b), che la designazione di un determinato Stato è considerata come ritirata, l'ufficio ricevente lo notifica in breve termine al depositante e all'Ufficio internazionale. Quest'ultimo lo notifica a sua volta all'ufficio nazionale interessato.

29.2 Constatazione dell'ufficio ricevente

Quando gli effetti della domanda internazionale cessano in uno Stato designato in forza dell'articolo 24.1-iii) o vi sussistono in forza dell'articolo 24.2), l'ufficio designato competente lo notifica in breve termine all'Ufficio internazionale.

29.3 Indicazione di taluni fatti all'ufficio ricevente

L'Ufficio internazionale o l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, qualora stimi che l'ufficio ricevente dovrebbe fare una constatazione ai sensi dell'articolo 14.4), deve indicare all'ufficio ricevente i fatti pertinenti.

29.4 Notificazione dell'intenzione di fare una dichiarazione secondo l'articolo 14.4)

Prima di fare una dichiarazione secondo l'articolo 14.4), l'ufficio ricevente notifica al depositante la sua intenzione i relativi motivi. Il depositante può, qualora non creda giustificata la constatazione provvisoria dell'ufficio ricevente, presentare le sue obiezioni entro un mese a decorrere dalla notificazione.

 

Regola 30. Termine secondo l'articolo 14.4

30.1 Termine

Il termine citato nell'articolo l4.4) è di sei mesi a decorrere dalla data del deposito internazionale.

 

Regola 31. Copie previste nell'articolo 13

31.1 Richiesta di copie

a) Le richieste di copie secondo l'articolo 13.1) possono concernere tutte le domande internazionali, taluni tipi di domande internazionali o singole domande internazionali, nelle quali l'ufficio nazionale che fa la richiesta è indicato come ufficio designato. Le richieste di copie per tutte le domande internazionali o per taluni tipi di esse devono essere rinnovate, per ogni anno, mediante notificazione indirizzata dall'ufficio nazionale all'Ufficio internazionale prima del 30 novembre dell'anno precedente.

b) Le richieste di consegna di copie secondo l'articolo 13.2-b) sono soggette al pagamento di una tassa atta a coprire le spese di preparazione e di spedizione delle copie.

31.2 Preparazione delle copie

L'Ufficio internazionale è responsabile della preparazione delle copie di cui all'articolo 13.

 

Regola 32. Ritiro della domanda internazionale o di designazioni

32.1 Ritiri

a) Il depositante può ritirare la domanda internazionale prima della scadenza di un termine di venti mesi a decorrere dalla data di priorità, il ritiro non avendo tuttavia effetto in qualsiasi Stato designato nel quale il trattamento o l'esame nazionale sia già iniziato. Egli può ritirare la designazione di qualsiasi Stato designato prima della data in cui può avere inizio il trattamento o l'esame in questo Stato.

b) Il ritiro della designazione di tutti gli Stati designati equivale al ritiro della domanda internazionale.

c) Il ritiro deve essere fatto mediante una dichiarazione firmata, indirizzata dal depositante all'Ufficio internazionale o all'ufficio ricevente se l'esemplare originale non è ancora stato trasmesso all'Ufficio internazionale. Nel caso della regola 4.8-b), la dichiarazione di ritiro deve essere firmata da tutti i depositanti.

d) Se l'esemplare originale è già stato trasmesso all'Ufficio internazionale, il ritiro e la data di ricevimento della dichiarazione di ritiro sono registrati dall'Ufficio internazionale, che li notifica in breve termine all'ufficio ricevente, al depositante e agli uffici designati che questo ritiro concerne; se si tratta del ritiro della domanda internazionale e se il rapporto di ricerca internazionale non è ancora stato redatto o la dichiarazione di cui all'articolo 17.2-a) non è ancora stata fatta, la notificazione deve essere inviata anche all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale.

 

Regola 33. Stato della tecnica pertinente per la ricerca internazionale

33.1 Stato della tecnica pertinente per la ricerca internazionale

a) Ai fini dell'articolo 15.2), lo stato della tecnica pertinente comprende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in ogni parte del mondo, da una divulgazione scritta (disegni e altre illustrazioni ivi compresi) e che possa aiutare a determinare se l'invenzione per la quale una protezione è richiesta è nuova oppure no e se essa implica o no un'attività inventiva (cioè è evidente o no), a condizione che la messa a disposizione del pubblico sia avvenuta prima della data del deposito internazionale.

b) Se una divulgazione scritta contiene un riferimento a una divulgazione orale, a un'utilizzazione, a una esposizione o ad altri mezzi grazie ai quali il contenuto della divulgazione scritta è stato reso accessibile al pubblico, e se questa messa a disposizione del pubblico è avvenuta anteriormente alla data del deposito internazionale, il rapporto di ricerca internazionale menziona separatamente questo fatto e la data in cui è avvenuto, qualora la messa a disposizione del pubblico della divulgazione scritta sia avvenuta posteriormente alla data del deposito internazionale.

c) Le domande pubblicate e i brevetti la cui data di pubblicazione è posteriore, ma la cui data di deposito. o, eventualmente, la data di priorità rivendicata. è anteriore alla data del deposito internazionale della domanda internazionale oggetto della ricerca, e farebbero quindi parte dello stato della tecnica pertinente ai fini dell'articolo 15.2) se fossero stati pubblicati prima della data di deposito internazionale, sono specialmente menzionati nel rapporto di ricerca internazionale.

33.2 Rami della tecnica che la ricerca internazionale deve abbracciare

a) La ricerca internazionale deve abbracciare tutti i rami della tecnica che possono contenere elementi pertinenti nei riguardi dell'oggetto dell'invenzione e deve essere fatta in tutte le classi della documentazione che possono contenere tali elementi.

b) Di conseguenza, la ricerca non deve riferirsi soltanto al ramo della tecnica nel quale l'invenzione può essere classificata, bensì anche ai rami analoghi, senza tener conto della loro classificazione.

c) La determinazione dei rami della tecnica che, in ogni singolo caso, devono essere considerati analoghi, va fatta considerando ciò che sembra costituire la necessaria ed essenziale funzione o utilizzazione dell'invenzione, e non tenendo conto delle sole funzioni specifiche esplicitamente indicate nella domanda internazionale.

d) La ricerca internazionale deve abbracciare tutti gli elementi che sono generalmente considerati come equivalenti agli elementi dell'invenzione di cui si richiede la protezione per tutte o per talune delle sue caratteristiche, anche se, nei suoi dettagli, l'invenzione descritta nella domanda internazionale è differente.

33.3 Orientamento della ricerca internazionale

a) La ricerca internazionale viene eseguita fondandosi sulle rivendicazioni, tenendo debito conto della descrizione e degli eventuali disegni e insistendo in particolar modo sul concetto inventivo che le rivendicazioni implicano.

b) Per quanto possibile e ragionevole, la ricerca internazionale deve abbracciare tutti gli elementi che le rivendicazioni implicano o che, come si può ragionevolmente aspettarsi, saranno implicati dalle rivendicazioni dopo la loro modificazione.

 

Regola 34. Documentazione minima

34.1 Definizione

a) Le definizioni figuranti negli articoli 2-i) e ii) non sono da applicare ai fini della presente regola.

b) La documentazione citata nell'articolo 15.4) ("documentazione minima") è costituita da:

i) i "documenti nazionali di brevetti" definiti nel paragrafo c);

ii) le domande internazionali (PCT) pubblicate, le domande regionali pubblicate di brevetti e di certificati di autore d'invenzione nonché i brevetti e i certificati di autore d'invenzione regionali pubblicati;

iii) tutti gli altri elementi, estranei alla letteratura dei brevetti, sui quali si sono accordate le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e il cui elenco è pubblicato dall'Ufficio internazionale dopo il primo accordo in merito e dopo ogni modificazione.

c) Fatti salvi i paragrafi d) e e), sono considerati come " documenti nazionali di brevetti":

i) i brevetti rilasciati dal 1920 in poi dalla Francia, dall'antico Reichspatentamt della Germania, dal Giappone, dal Regno Unito di Gran Bretagna, dagli Stati Uniti d'America, dalla Svizzera (soltanto quelli nelle lingue francese e tedesca) e dall'Unione Sovietica;

ii) i brevetti rilasciati dalla Repubblica federale di Germania;

iii) le eventuali domande di brevetto pubblicate dal 1920 in poi dai paesi menzionati dai punti i) e ii);

iv) i certificati di autore d'invenzione rilasciati dall'Unione Sovietica;

v) i certificati di utilità rilasciati dalla Francia nonché le domande pubblicate di tali certificati;

vi) i brevetti rilasciati dopo il 1920 da qualsiasi altro paese se sono redatti nelle lingue francese, inglese o tedesca e se non contengono rivendicazioni di priorità, come pure le domande di tali brevetti pubblicate dopo il 1920, a condizione che l'ufficio nazionale del paese in questione faccia la cernita di questi brevetti e di queste domande e li metta a disposizione di ogni amministrazione incaricata della ricerca internazionale.

d) Allorché una domanda è ripubblicata (ad esempio, nuova pubblicazione di una, Offendegungschrift come Auslegeschrift) una o più volte, nessuna amministrazione incaricata della ricerca internazionale ha l'obbligo di conservarne tutte le versioni nella sua documentazione; di conseguenza, ogni amministrazione incaricata della ricerca internazionale è autorizzata conservare una sola versione. Inoltre, allorché una domanda è accettata e conduce alla concessione di un brevetto o di un certificato di utilità (Francia), nessuna amministrazione incaricata della ricerca internazionale ha l'obbligo di conservare nella sua documentazione la domanda e il brevetto o certificato di utilità (Francia); di conseguenza, ogni amministrazione incaricata della ricerca internazionale è autorizzata a conservare soltanto la domanda o soltanto il brevetto o il certificato di utilità (Francia).

e) Ogni amministrazione incaricata della ricerca internazionale la cui lingua ufficiale non è né il giapponese né il russo o non conta una di queste lingue fra le sue lingue ufficiali è autorizzata a non far figurare nella sua documentazione documenti di brevetti del Giappone o dell'Unione Sovietica, rispettivamente, per i quali non sono generalmente disponibili estratti in inglese. Se gli estratti in inglese divengono generalmente disponibili dopo l'entrata in vigore del presente regolamento d'esecuzione, gli elementi che questi estratti concernono dovranno essere inseriti nella documentazione entro i sei mesi che seguono la data in cui questi estratti divengono generalmente disponibili. In caso di interruzione di servizi di estratti in inglese in rami della tecnica per i quali degli estratti in inglese erano generalmente disponibili, l'Assemblea prende provvedimenti appropriati in vista di una pronta ripresa di tali servizi.

f) Ai fini della presente regola, le domande che sono state messe a disposizione del pubblico soltanto per visione non sono considerate come domande pubblicate.

 

Regola 35. Amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale

35.1 Una sola amministrazione incaricata della ricerca internazionale competente

Ogni ufficio ricevente indica all'Ufficio internazionale, conformemente ai termini dell'accordo applicabile citato nell'articolo 16.3-b), qual è l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale che è competente a seguire la ricerca per le domande internazionali depositate presso detto ufficio; l'Ufficio internazionale pubblica in breve termine questa informazione.

35.2 Più amministrazioni incaricate della ricerca internazionale competenti

a) Ogni ufficio ricevente può, conformemente ai termini dell'accordo applicabile citato nell'articolo 16.3-b), designare più amministrazioni incaricate della ricerca internazionale:

i) dichiarando tutte le amministrazioni competenti per tutte le domande internazionali depositate presso detto ufficio e lasciando al depositante la libera scelta dell'amministrazione, o

ii) dichiarando una o più amministrazioni competenti per determinati tipi di domande internazionali depositate presso detto ufficio e dichiarando un'altra o altre amministrazioni competenti per altri tipi di domande internazionali depositate presso detto ufficio, restando inteso che per i tipi di domande internazionali per le quali più amministrazioni incaricate della ricerca internazionale sono dichiarate competenti, la scelta spetta al depositante.

b) Ogni ufficio ricevente che si avvale della facoltà indicata nel paragrafo a) ne informa in breve termine l'Ufficio internazionale, il quale pubblica in breve termine questa informazione.

 

Regola 36. Esigenze minime per le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale

36.1 Definizione delle esigenze minime

Le esigenze minime menzionate nell'articolo 16.3-c) sono le seguenti:

i) l'ufficio nazionale o l'organizzazione intergovernativa deve avere almeno cento impiegati a tempo pieno aventi qualificazioni tecniche sufficienti per eseguire le ricerche;

ii) questo ufficio o questa organizzazione deve possedere almeno la documentazione minima della regola 34 adeguatamente ordinata ai fini della ricerca;

iii) questo ufficio o questa organizzazione deve possedere un personale atto a eseguire le ricerche nei rami della tecnica che la ricerca deve abbracciare e avente le conoscenze linguistiche necessarie alla comprensione almeno delle lingue nelle quali la documentazione minima della regola 34 è redatta o tradotta.

 

Regola 37. Titolo mancante o difettoso

37.1 Titolo mancante

Se la domanda internazionale non contiene il titolo e l'ufficio ricevente ha notificato all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale di avere invitato il depositante a colmare la lacuna, questa amministrazione esegue la ricerca internazionale, a meno che le sia notificato che detta domanda internazionale deve essere considerata come ritirata.

37.2 Formulazione di un titolo

Se la domanda internazionale non contiene il titolo e l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale non ha ricevuto dall'ufficio ricevente una notificazione relativa all'invito fatto al depositante di comunicare un titolo, o se detta amministrazione constata che il titolo non è conforme alle disposizioni della regola 4.3, questa amministrazione formula essa stessa un titolo.

 

Regola 38. Estratto mancante o difettoso

38.1 Estratto mancante

Se la domanda internazionale non contiene l'estratto e l'ufficio ricevente ha notificato all'amministrazione incaricata della ricerca di avere invitato il depositante a colmare la lacuna, questa amministrazione esegue la ricerca internazionale, a meno che non le sia notificato che detta domanda internazionale deve essere considerata come ritirata.

38.2 Relazione dell'estratto

a) Se la domanda internazionale non contiene l'estratto e l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale non ha ricevuto dall'ufficio ricevente una notificazione relativa all'invito fatto al depositante di fornire un estratto, o se detta amministrazione constata che l'estratto non è conforme alle disposizioni della regola 8, questa amministrazione redige essa stessa un estratto (nella lingua di pubblicazione della domanda internazionale). In quest'ultimo caso, essa invita il depositante a presentare i suoi commenti riguardo all'estratto da essa redatto entro un mese a decorrere dalla data dell'invito di quest'invito.

b) Il contenuto definitivo dell'estratto è determinato dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale.

 

Regola 39. Oggetto della domanda secondo l'articolo 17.2-a-i)

39.1 Definizione

L'amministrazione incaricata della ricerca internazionale non ha l'obbligo di eseguire la ricerca in merito a una domanda internazionale se e per quanto l'oggetto della domanda è uno dei seguenti:

i) teorie scientifiche e matematiche;

ii) varietà vegetali, razze animali, procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali, esclusi i provvedimenti microbiologici e i prodotti ottenuti mediante questi procedimenti;

iii) piani, principi o metodi per l'attività commerciali, per realizzazioni puramente intellettuali o per giochi;

iv) metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e metodi di diagnosi;

v) semplici presentazioni di informazioni;

vi) programmi di ordinatori nella misura in cui l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale non è organizzata per eseguire la ricerca dello stato della tecnica riguardo a tali programmi.

 

Regola 40. Assenza dell'unità dell'invenzione (ricerca internazionale)

40.1 Invito a versare tasse addizionali

L'invito a versare tasse previsto nell'articolo 17.3-a) indica l'importo delle tasse addizionali da versare e i motivi per i quali si considera che la domanda internazionale non soddisfa l'esigenza di unità dell'invenzione.

40.2 Tasse addizionali

a) L'importo delle tasse addizionali di ricerca, previste nell'articolo 17.3-a), è stabilito dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale.

b) Le tasse addizionali di ricerca, previste nell'articolo 17.3- a), devono essere pagate direttamente all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale.

c) Il depositante può, pagando le tasse addizionali, fare una riserva, giustificandola in una dichiarazione motivata che miri a dimostrare che la domanda internazionale soddisfa l'esigenza di unità dell'invenzione o che l'importo delle tasse addizionali richieste è eccessivo. Un comitato di tre membri. o un'altra istanza speciale. dell'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, oppure un'altra autorità superiore competente, esamina la riserva e, se la giudica totalmente o parzialmente giustificata, ordina il rimborso totale o parziale delle tasse addizionali al depositante. A richiesta del depositante, il testo della sua riserva e quello della decisione sono notificati agli uffici designati, assieme al rapporto di ricerca internazionale. Il depositante deve consegnare la traduzione della sua riserva assieme a quella domanda internazionale richiesta dall'articolo 22.

d) Il funzionario che ha preso la decisione che forma l'oggetto della riserva non può far parte del comitato di tre membri dell'istanza speciale o dell'autorità superiore di cui al paragrafo c).

40.3 Termine

Il termine previsto nell'articolo 17.3-a) è stabilito di volta in volta, tenendo conto delle circostanze del caso, dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale; esso non può essere inferiore a quindici o trenta giorni, rispettivamente, secondo che il depositante sia domiciliato o no nel paese dell'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, né essere superiore a quarantacinque giorni a decorrere dalla data dell'invito.

 

Regola 41. Ricerca di tipo internazionale

41.1 Obbligo di utilizzare i risultati; rimborso della tassa

Se, nella richiesta, si è fatto riferimento, nella forma prevista dalla regola 4.11, a una ricerca di tipo internazionale eseguita nelle condizioni figuranti nell'articolo 15.5), l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale utilizza, per quanto possibile, i risultati di questa ricerca per la redazione del rapporto di ricerca internazionale relativo alla domanda internazionale. Questa amministrazione rimborsa la tassa di ricerca nelle proporzioni e alle condizioni previste nell'accordo di cui all'articolo 16.3-b), qualora il rapporto di ricerca internazionale possa fondarsi, totalmente o parzialmente, sui risultati della ricerca di tipo internazionale.

 

Regola 42. Termine per la ricerca internazionale

42.1 Termine per la ricerca internazionale

Tutti gli accordi conclusi con le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale devono prevedere lo stesso termine per la redazione del rapporto di ricerca internazionale o della dichiarazione citata nell'articolo 17.2-a). Questo termine non deve scadere dopo la fine di quello dei periodi seguenti che scade per ultimo: tre mesi a decorrere dal ricevimento della copia di ricerca da parte dell'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, o nove mesi a decorrere dalla data di priorità. Per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato, i termini che figurano negli accordi conclusi con le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale possono essere stipulati individualmente; essi non possono tuttavia eccedere di oltre due mesi quelli stabiliti nella frase che precede né estendersi più in là del diciottesimo mese dalla data di priorità.

 

Regola 43. Rapporto di ricerca internazionale

43.1 Identificazioni

Il rapporto di ricerca internazionale deve identificare da un canto l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale che lo ha redatto indicando il nome di questa amministrazione e, d'altro canto, la domanda internazionale indicando il numero della domanda, il nome del depositante, il nome dell'ufficio ricevente e la data del deposito internazionale.

43.2 Date

Il rapporto di ricerca internazionale deve essere datato e deve indicare la data in cui la ricerca internazionale è stata effettivamente portata a termine. Esso deve inoltre indicare la data del deposito di ogni domanda anteriore la cui priorità è rivendicata.

43.3 Classificazione

a) Il rapporto di ricerca internazionale deve indicare la classe alla quale l'invenzione appartiene, per lo meno secondo la Classificazione internazionale dei brevetti.

b) La classificazione va eseguita dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale.

43.4 Lingua

Ogni rapporto di ricerca internazionale e ogni dichiarazione fatta secondo l'articolo 17.2-a) vanno redatti nella lingua di pubblicazione della relativa domanda internazionale.

43.5 Citazioni

a) Il rapporto di ricerca internazionale cita i documenti considerati come pertinenti.

b) Il metodo d'identificazione di ogni documento citato è precisato nelle direttive amministrative.

c) Le citazioni particolarmente pertinenti sono messe in risalto.

d) Le citazioni che non sono pertinenti a tutte le rivendicazioni sono indicate soltanto in relazione alla o alle rivendicazioni che esse concernono.

e) Se taluni brani soltanto del documento citato sono pertinenti o particolarmente pertinenti, essi sono segnalati ad esempio mediante indicazione della pagina, della colonna o delle righe che contengono il brano considerato.

43.6 Rami della tecnica ai quali la ricerca è stata estesa

a) Il rapporto di ricerca internazionale indica mediante i simboli di classificazione i rami della tecnica ai quali la ricerca è stata estesa. Se questa indicazione è fatta sulla base di una classificazione diversa dalla Classificazione internazionale dei brevetti, l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale pubblica la classificazione utilizzata.

b) Se la ricerca internazionale si è estesa a brevetti, certificati di autore d'invenzione, certificati di utilità, modelli di utilità, brevetti o certificati completivi, certificati di autore d'invenzione completivi, certificati di utilità completivi o domande pubblicate per uno dei titoli di protezione succitati, relativi a Stati, epoche o lingue che non sono compresi nella documentazione minima definita nella regola 34, il rapporto di ricerca internazionale identifica, se ciò è possibile, i tipi di documenti, gli Stati, le epoche e le lingue ai quali la ricerca si è estesa. Ai fini del presente paragrafo, l'articolo 2-ii) non va applicato.

43.7 Osservazioni concernenti l'unita dell'invenzione

Se il depositante ha versato le tasse addizionali per la ricerca internazionale, il rapporto di ricerca internazionale ne fa stato. Inoltre, nel caso in cui la ricerca internazionale è stata fatta soltanto sull'invenzione principale (articolo 17.3-a), il rapporto di ricerca internazionale precisa le parti della domanda internazionale per le quali la ricerca è stata eseguita.

43.8 Firma

Il rapporto di ricerca internazionale è firmato da un funzionario autorizzato dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale.

43.9 Limitazione del contenuto

Il rapporto di ricerca internazionale non deve contenere elementi diversi da quelli elencati nelle regole 33.1-b) e c), 43.1, 2, 3, 5, 6, 7, e 8 e 44.2-a) e b) o dall'indicazione citata nell'articolo 17.2-b). In particolare, esso non deve contenere alcuna manifestazione d'opinione, né ragionamenti, argomenti o spiegazioni.

43.10 Forma

I requisiti formali del rapporto di ricerca internazionale sono stabiliti nelle direttive amministrative.

 

Regola 44. Trasmissione del rapporto di ricerca internazionale, ecc.

44.1 Copie del rapporto o della dichiarazione

L'amministrazione incaricata della ricerca internazionale trasmette, nello stesso giorno, all'Ufficio internazionale e al depositante, una copia del rapporto di ricerca internazionale o della dichiarazione prevista nell'articolo 17.2-a).

44.2 Titolo o estratto

a) Fatti salvi i paragrafi b) e c), il rapporto di ricerca internazionale indica che l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale approva il titolo e l'estratto presentati dal depositante oppure contiene un titolo e un estratto redatti da questa amministrazione secondo le regole 37 e 38.

b) Se, nel momento in cui la ricerca internazionale è terminata, il termine assegnato al depositante per commentare le suggestioni fatte dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale in merito all'estratto non è scaduto, il rapporto di ricerca internazionale indica che esso è incompleto per quanto concerne l'estratto.

c) Alla scadenza del termine citato nel paragrafo b), l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale notifica all'Ufficio internazionale e al depositante l'estratto da essa approvato o redatto.

44.3 Copie di documenti citati

a) La richiesta di cui all'articolo 20.3) può essere fatta in qualsivoglia momento durante sette anni a decorrere dalla data del deposito internazionale della domanda internazionale alla quale il rapporto di ricerca internazionale si riferisce.

b) L'amministrazione incaricata della ricerca internazionale può esigere dal depositante o dall'ufficio designato che gli ha rivolto la richiesta, il pagamento delle spese per la preparazione e la spedizione delle copie. L'importo delle spese sarà stabilito negli accordi di cui all'articolo 16.3-b) conclusi tra le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e l'Ufficio internazionale.

c) Ogni amministrazione incaricata della ricerca internazionale che non desidera indirizzare le copie direttamente a un ufficio designato invia una copia all'Ufficio internazionale, il quale procederà in conformità ai paragrafi a) e b).

d) Ogni amministrazione incaricata della ricerca internazionale può affidare lo svolgimento dei compiti previsti nei paragrafi da a) a c) a un altro organismo che sarà responsabile di fronte ad essa.

 

Regola 45. Traduzione del rapporto di ricerca internazionale

45.1 Lingue

I rapporti di ricerca internazionale e le dichiarazioni di cui all'articolo 17.2-a) che non sono redatti in inglese vengono tradotti in questa lingua.

 

Regola 46. Modificazione delle rivendicazioni presso l'Ufficio internazionale

46.1 Termine

Il termine citato nell'articolo 19 è di due mesi a decorrere dalla data di trasmissione del rapporto di ricerca internazionale all'Ufficio internazionale e al depositante da parte dell'amministrazione incaricata della ricerca internazionale; se questa trasmissione avviene prima della scadenza del quattordicesimo mese a decorrere dalla data di priorità, questo termine è di tre mesi a decorrere dalla data di trasmissione.

46.2 Data delle modificazioni

La data di ricevimento di ogni modificazione è registrata dall'Ufficio internazionale e da esso indicata in ogni pubblicazione e in ogni copia che esso prepara.

46.3 Lingua delle modificazioni

Se la domanda internazionale è stata depositata in una lingua diversa da quella della sua pubblicazione da parte dell'Ufficio internazionale, ogni modificazione secondo l'articolo 19 deve essere fatta sia nella lingua del deposito che in quella della pubblicazione.

46.4 Dichiarazione

a) La dichiarazione citata nell'articolo 19.1) deve essere fatta nella lingua della pubblicazione della domanda internazionale e non deve avere più di cinquecento parole se essa è redatta in lingua inglese o tradotta in questa lingua.

b) La dichiarazione non deve contenere alcun commento sul rapporto di ricerca internazionale o circa la pertinenza delle citazioni che questo rapporto contiene. La dichiarazione può riferirsi a una citazione contenuta nel rapporto di ricerca internazionale unicamente per indicare che una determinata modificazione delle rivendicazioni è stata fatta per scartare il documento citato.

46.5 Forma delle modificazioni

a) Il depositante deve presentare un foglio sostitutivo per ogni foglio di rivendicazioni che, a causa delle modificazioni fatte in conformità all'articolo 19, differisce dal foglio depositato primitivamente. La lettera di accompagnamento dei fogli sostitutivi deve mettere in evidenza le differenze esistenti tra i fogli sostituiti e quelli sostitutivi. Se una modificazione implica la soppressione di un intero foglio, essa deve essere comunicata per lettera.

b) L'Ufficio internazionale appone su ogni foglio sostitutivo il suo timbro, il numero della domanda internazionale e la data di ricevimento di detto foglio. Esso conserva nei suoi inserti ogni foglio sostituito, la lettera di accompagnamento del o dei fogli sostitutivi e ogni lettera citata nell'ultima frase del paragrafo a).

c) L'Ufficio internazionale inserisce nell'esemplare originale ogni foglio sostitutivo e, nel caso citato nell'ultima frase del paragrafo a), indica le soppressioni fatte nell'esemplare originale.

 

Regola 47. Comunicazione agli uffici designati

47.1 Procedura

a) La comunicazione prevista nell'articolo 20 viene fatta dall'Ufficio internazionale.

b) Questa comunicazione va fatta in breve termine dopo che l'Ufficio internazionale abbia ricevuto dal depositante delle modificazioni o la dichiarazione che egli non desidera presentare modificazioni all'Ufficio internazionale, e al più tardi alla scadenza del termine previsto nella regola 46.1. Quando, in conformità all'articolo 17.2-a), l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale ha dichiarato che non sarà redatto alcun rapporto di ricerca internazionale, la comunicazione prevista nell'articolo 20 viene effettuata, a meno che la domanda internazionale non sia stata ritirata, entro un mese dal ricevimento da parte dell'Ufficio internazionale della notificazione relativa a questa dichiarazione; questa comunicazione deve indicare la data della notificazione inviata al depositante in conformità all'articolo 17.2-a).

c) L'Ufficio internazionale indirizza al depositante una nota indicante a quali uffici designati è stata inviata la comunicazione e la data di questa comunicazione. Questa nota e questa comunicazione sono spedite nel medesimo giorno.

d) Ogni ufficio designato riceve, a richiesta, i rapporti di ricerca internazionale e le dichiarazioni di cui all'articolo 17.2-a) e le relative traduzioni secondo la regola 45.1.

e) Se un ufficio designato ha rinunciato all'esigenza dell'articolo 20, le copie di documenti che dovrebbero normalmente essergli indirizzate sono inviate, a richiesta di questo ufficio o del depositante, al depositante stesso assieme alla nota prevista nel paragrafo c).

47.2 Copie

a) Le copie necessarie per le comunicazioni sono preparate dall'Ufficio internazionale.

b) Le copie hanno il formato A4.

47.3 Lingue

La domanda internazionale comunicata secondo l'articolo 20 deve essere redatta nella sua lingua di pubblicazione se questa lingua non è quella nella quale la domanda è stata depositata, quest'ultima dovrà, a richiesta dell'ufficio designato, essere comunicata in una di queste due lingue o in entrambe.

 

Regola 48. Pubblicazione internazionale

48.1 Forma

a) La domanda internazionale è pubblicata in forma di fascicolo.

b) I dettagli relativi alla forma del fascicolo e al procedimento di riproduzione sono stabiliti nelle direttive amministrative.

48.2 Contenuto

a) Il fascicolo contiene:

i) una pagina unificata di copertina;

ii) la descrizione;

iii) le rivendicazioni;

iv) i disegni, se ve ne sono;

v) fatto salvo il paragrafo g), il rapporto di ricerca internazionale o la dichiarazione citata nell'articolo 17.2-a);

vi) ogni dichiarazione secondo l'articolo 19.1), salvo se l'Ufficio internazionale considera che la dichiarazione non è conforme alle disposizioni della regola 46.4.

b) Fatto salvo il paragrafo c), la pagina di copertina comprende:

i) indicazioni riprese dalla richiesta e tutte quelle prescritte dalle direttive amministrative;

ii) una o più figure allorché la domanda internazionale contiene dei disegni;

iii) l'estratto; se l'estratto è redatto in inglese e in una seconda lingua, il testo inglese deve figurare per primo.

c) Se vi è stata una dichiarazione secondo l'articolo 17.2-a), questo fatto è menzionato sulla copertina, la quale non presenta allora né disegno né estratto.

d) La o le figure citate nel paragrafo b-ii) sono scelte nel modo previsto nella regola 8.2. La o le figure possono essere riprodotte sulla pagina di copertina in scala ridotta.

e) Se l'estratto citato nel paragrafo b-iii) non trova posto sulla pagina di copertina, esso deve essere riprodotto sul dorso della pagina. Ciò vale anche per la traduzione dell'estratto qualora essa debba essere pubblicata in conformità alla regola 48.3-c).

f) Se le rivendicazioni sono state modificate in conformità all'articolo 19, la pubblicazione contiene sia il testo integrale delle rivendicazioni depositate e quello delle rivendicazioni modificate sia il testo integrale delle rivendicazioni depositate e le modificazioni da esse subite. Ogni dichiarazione di cui all'articolo 19.1) va pure pubblicata, a meno che l'Ufficio internazionale non stimi che la dichiarazione non è conforme alle disposizioni della regola 46.4. La data di ricevimento da parte dell'Ufficio internazionale delle rivendicazioni modificate deve essere indicata.

g) Se, alla data prevista per la pubblicazione, il rapporto di ricerca internazionale non è ancora disponibile (ad esempio a causa di una pubblicazione fatta a richiesta del depositante secondo gli articoli 21.2-b) e 64.3-c-i), il fascicolo contiene, in luogo e vece del rapporto di ricerca internazionale, l'indicazione che questo rapporto non è ancora disponibile e che il fascicolo (completato dal rapporto di ricerca internazionale) sarà nuovamente pubblicato o che il rapporto di ricerca internazionale sarà pubblicato separatamente (appena sarà disponibile).

h) Se, alla data prevista per la pubblicazione, il termine per modificare le rivendicazioni previsto nell'articolo 19 non è scaduto, il fascicolo indica questo fatto e precisa che, se le rivendicazioni dovessero essere modificate secondo l'articolo 19, una nuova pubblicazione del fascicolo (con le rivendicazioni modificate) oppure la pubblicazione di una dichiarazione contenente tutte le modificazioni verrebbe effettuata in breve termine dopo il ricevimento delle modificazioni. In quest'ultimo caso, verranno nuovamente pubblicate almeno la pagina di copertina e le rivendicazioni e, in caso di deposito di una dichiarazione secondo l'articolo 19.1), questa dichiarazione sarà essa pure pubblicata, a meno che l'Ufficio internazionale non stimi che essa non è conforme alle disposizioni della regola 46.4.

i) Le direttive amministrative determinano i casi in cui le diverse varianti menzionate nei paragrafi g) e h) saranno applicate. Questa determinazione dipende dall'entità e dalla complessità delle modificazioni, dal volume della domanda internazionale e dall'importo delle spese relative.

48.3 Lingue

a) Se la domanda internazionale è depositata in francese, in giapponese, in inglese, in russo o in tedesco, essa è pubblicata nella lingua nella quale è stata depositata.

b) Se la domanda è depositata in una lingua diversa dal francese, dal giapponese, dall'inglese, dal russo o dal tedesco, essa è pubblicata in traduzione inglese. La traduzione è preparata sotto la responsabilità dell'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, la quale dovrà approntarla per tempo in modo che la comunicazione secondo l'articolo 20 possa avvenire alla data prevista o, se la pubblicazione internazionale deve essere effettuata in data anteriore alla predetta comunicazione, in modo che la pubblicazione internazionale possa avvenire alla data prevista. Nonostante le disposizioni della regola 16.1-a), l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale può percepire dal depositante una tassa per la traduzione. L'amministrazione incaricata della ricerca internazionale deve dare al depositante la possibilità di fare le sue osservazioni sul progetto di traduzione. Questa amministrazione deve fissare, di caso in caso, un termine ragionevole per presentare le osservazioni. Se, per ragioni di tempo, le osservazioni del depositante non possono essere prese in considerazione prima della comunicazione della traduzione o se l'amministrazione e il depositante non sono d'accordo in merito all'esattezza della traduzione, il depositante può inviare una copia delle sue osservazioni o della parte di esse che non sono state prese in considerazione all'Ufficio internazionale e a ciascuno degli uffici designati ai quali la traduzione è stata inviata. L'Ufficio internazionale pubblica il contenuto essenziale delle osservazioni assieme alla traduzione dell'amministrazione incaricata della ricerca internazionale o dopo la pubblicazione di questa traduzione.

c) Se la domanda internazionale è pubblicata in una lingua diversa dall'inglese, il rapporto di ricerca internazionale, o la dichiarazione di cui all'articolo 17.2-a), e l'estratto sono pubblicati in questa lingua e in inglese. Le traduzioni sono preparate sotto la responsabilità dell'Ufficio internazionale.

48.4 Pubblicazione anticipata a richiesta del depositante

a) Se il depositante domanda la pubblicazione secondo gli articoli 21.2-b) e 64.3-c-i) e se il rapporto di ricerca internazionale o la dichiarazione di cui all'articolo 17.2-a) non è ancora disponibile per la pubblicazione assieme alla domanda internazionale, l'Ufficio internazionale percepisce una tassa speciale di pubblicazione, il cui importo è stabilito nelle direttive amministrative.

b) La pubblicazione secondo gli articoli 21.2-b) e 64.3-c-i) è fatta dall'Ufficio internazionale in breve termine dopo la richiesta del depositante e, se una tassa è dovuta secondo il paragrafo a), dopo il ricevimento di questa tassa.

48.5 Notificazione della pubblicazione nazionale

Se la pubblicazione della domanda internazionale è regolata dall'articolo 64.3-c-ii), l'ufficio nazionale notifica in breve termine all'Ufficio internazionale l'avvenuta pubblicazione nazionale citata in questa disposizione.

48.6 Pubblicazione di taluni fatti

a) Se una notificazione secondo la regola 29.1-a-ii) perviene all'Ufficio internazionale troppo tardi per poter sospendere la pubblicazione internazionale, detto Ufficio pubblica in breve termine nella gazzetta una nota che riproduce l'essenziale della notificazione.

b) L'essenziale di una notificazione secondo le regole 29.2 o 51.4 è pubblicato nella gazzetta; se la notificazione perviene all'Ufficio internazionale prima che siano terminati i preparativi per la pubblicazione del fascicolo, l'essenziale della notificazione è parimenti riprodotto nel fascicolo.

c) Se la domanda internazionale è ritirata dopo la sua pubblicazione internazionale, il fatto è pubblicato nella gazzetta.

 

Regola 49. Lingue delle traduzioni e importo delle tasse secondo l'articolo 22.1) e 2)

49.1 Notificazione

a) Ogni Stato contraente che esige la consegna di una traduzione o il pagamento di una tassa nazionale, o entrambe le cose, secondo l'articolo 22, deve notificare all'Ufficio internazionale:

i) le lingue per le quali esige una traduzione e la lingua della traduzione;

ii) l'importo della tassa nazionale.

b) L'Ufficio internazionale pubblica in breve termine nella gazzetta ogni notificazione secondo il paragrafo a).

c) Se le esigenze previste nel paragrafo a) subiscono più tardi delle modificazioni, queste devono essere notificate dallo Stato contraente all'Ufficio internazionale, il quale pubblica in breve termine la notificazione nella gazzetta. Se questa modificazione ha per oggetto l'esigenza di una traduzione in una lingua non prevista precedentemente, essa ha effetto soltanto per quelle domande internazionali che sono state depositate oltre due mesi dopo la pubblicazione della notificazione nella gazzetta. Per gli altri casi, la data di applicazione della modificazione è stabilita dallo Stato contraente.

49.2 Lingue

La lingua nella quale una traduzione può essere richiesta deve essere una lingua ufficiale dell'ufficio designato. Se vi sono più lingue ufficiali, non possono essere richieste traduzioni se la domanda internazionale è redatta in una di queste lingue. Se vi sono più lingue ufficiali e vi è necessità di fornire una traduzione, il depositante può scegliere una qualsivoglia di queste lingue. Nonostante le disposizioni del presente paragrafo, se vi sono più lingue ufficiali ma la legislazione nazionale prescrive agli stranieri l'impiego di una determinata lingua ufficiale, una traduzione in questa lingua può essere richiesta.

49.3 Dichiarazione secondo l'articolo 19

Ai fini dell'articolo 22 e della presente regola, ogni dichiarazione fatta secondo l'articolo 19.1) è considerata come parte della domanda internazionale.

 

Regola 50. Facoltà secondo l'articolo 22.3

50.1 Termine per presentare la richiesta di invio di copie

a) Ogni Stato contraente che concede termini che scadono dopo quelli previsti nell'articolo 22.1) o 2) deve notificare all'Ufficio internazionale i termini in tal modo stabiliti.

b) L'Ufficio internazionale pubblica in breve termine nella gazzetta ogni notificazione secondo il paragrafo a).

c) Le notificazioni relative alla riduzione di un termine precedentemente stabilito hanno effetto per le domande internazionali depositate oltre tre mesi dopo la data di pubblicazione della notificazione.

d) Le modificazioni relative al prolungamento di un termine precedentemente stabilito hanno effetto dalla data della loro pubblicazione nella gazzetta per le domande internazionali pendenti in tale data o depositate dopo tale data oppure, se lo Stato contraente ha fissato una data successiva nella sua notificazione, da questa data successiva.

 

Regola 51. Revisione da parte degli uffici designati

51.1 Termine per presentare la richiesta di invio di copie.

Il termine previsto nell'articolo 25.1-c) è di due mesi a decorrere dalla data della notificazione inviata al depositante in conformità alle regole 20.7-i), 24.2-b), 29.1-a-ii) o 29.1-b).

51.2 Copie della notificazione

Se il depositante, dopo il ricevimento di una notificazione di constatazione negativa secondo l'articolo 11.1), chiede all'Ufficio internazionale, in conformità all'articolo 25.1), di inviare copie dell'inserto della domanda internazionale a un ufficio da lui indicato che era designato in questa domanda, egli deve allegare alla sua richiesta copia della notificazione di cui alla regola 20.7-i).

51.3 Termine per pagare la tassa nazionale e per consegnare una traduzione

Il termine di cui all'articolo 25.2-a) scade contemporaneamente al termine stabilito dalla regola 51.1.

51.4 Notificazione dell'ufficio internazionale

Se, in conformità all'articolo 25.2), l'ufficio designato competente decide che il rifiuto, la dichiarazione o la constatazione di cui all'articolo 25.1) non era giustificato, esso notifica in breve termine all'Ufficio internazionale che tratterà la domanda internazionale come se l'errore o l'omissione di cui all'articolo 25.2) non fosse avvenuto.

 

Regola 52. Modificazione delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni presso gli uffici designati

52.1 Termine

a) In ogni Stato designato ove il trattamento o l'esame della domanda internazionale ha inizio senza richiesta speciale, il depositante che desidera esercitare il diritto concesso dall'articolo 28, deve agire entro un mese dopo l'adempimento degli atti di cui all'articolo 22; tuttavia, se la comunicazione di cui alla regola 47.1 non è stata effettuata alla scadenza del termine applicabile secondo l'articolo 22, egli deve esercitare il suo diritto al più tardi entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data di questa scadenza. In ambo i casi, il depositante può esercitare questo diritto più tardi se la legislazione nazionale di questo Stato lo consente.

b) In ogni Stato designato la cui legislazione nazionale prevede che l'esame inizia soltanto in seguito a una richiesta speciale, il termine entro il quale o il momento in cui il depositante può esercitare il diritto concesso dall'articolo 28 è il medesimo di quello previsto dalla legislazione nazionale per il deposito di modificazione in caso di esame di domande nazionali in seguito a una richiesta speciale, purché questo termine non scada prima della scadenza del termine applicabile secondo il paragrafo a) o purché questo momento non preceda la scadenza di quest'ultimo termine.

 

Parte C

Regole relative al capitolo II del trattato

 

Regola 53. Richiesta di esame preliminare internazionale

53.1 Forma

a) La richiesta di esame preliminare internazionale deve essere stesa su un modulo stampato.

b) Esemplari del modulo stampato vengono rilasciati gratuitamente ai depositanti dagli uffici riceventi.

c) I dettagli relativi al modulo stampato sono prescritti dalle direttive amministrative.

d) La richiesta di esame preliminare internazionale deve essere presentata in due esemplari identici.

53.2 Contenuto

a) La richiesta di esame preliminare internazionale deve contenere:

i) una istanza;

ii) indicazioni concernenti il depositante e, eventualmente, il mandatario;

iii) indicazioni concernenti la domanda internazionale alla quale essa si riferisce;

iv) l'elezione di Stati.

b) La richiesta di esame preliminare internazionale deve essere firmata.

53.3 Istanza

L'istanza deve mirare all'effetto che segue e essere redatta di preferenza nel modo seguente: "Richiesta di esame preliminare internazionale secondo l'articolo 31 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.. Il sottoscritto richiede che la domanda internazionale specificata in appresso formi l'oggetto di un esame preliminare internazionale conformemente al Trattato di cooperazione in materia di brevetti".

53.4 Depositante

Per quanto concerne le indicazioni relative al depositante, le regole 4.4 e 4.16 vanno applicate e la regola 4.5 va applicata mutatis mutandis:

53.5 Mandatario

Se vi è un mandatario, le regole 4.4, 4.7 e 4.16 vanno applicate e la regola 4.8 va applicata mutatis mutandis

53.6 Identificazione della domanda internazionale

La domanda internazionale deve essere identificata mediante il nome dell'ufficio ricevente presso il quale è stata depositata, il nome e l'indirizzo del depositante, il titolo dell'invenzione e, qualora il depositante ne abbia conoscenza, la data di deposito e il numero della domanda internazionale.

53.7 Elezione di Stati

Nella richiesta di esame preliminare internazionale almeno uno Stato contraente vincolato dal capitolo II del trattato, scelto fra gli Stati designati, deve essere menzionato come Stato eletto.

53.8 Firma

La richiesta di esame preliminare internazionale deve essere firmata dal depositante.

 

Regola 54. Depositante autorizzato a presentare una richiesta di esame preliminare internazionale

54.1 Domicilio e nazionalità

Il domicilio e la nazionalità del depositante sono determinati, ai fini dell'articolo 31.2), in conformità alle regole 18.1 e 18.2.

54.2 Più depositanti: gli stessi per tutti gli Stati eletti

Se vi sono più depositanti e se tutti sono depositanti per tutti gli Stati eletti, il diritto di presentare una richiesta di esame preliminare internazionale secondo l'articolo 31.2) esiste se uno almeno di essi è:

i) domiciliato in uno Stato contraente vincolato dal capitolo II o è cittadino di tale Stato, e se la domanda internazionale è stata depositata conformemente all'articolo 31.2-a); oppure

ii) una persona autorizzata a depositare una richiesta di esame preliminare internazionale secondo l'articolo 31.2-b), e se la domanda internazionale è stata depositata conformemente alla decisione dell'Assemblea.

54.3 Più depositanti: diversi per Stati eletti diversi.

a) Depositanti diversi possono essere indicati per Stati eletti diversi se, per ogni Stato eletto, uno almeno dei depositanti indicati per questo Stato è:

i) domiciliato in uno Stato contraente vincolato dal capitolo II o è cittadino di tale Stato, e se la domanda internazionale è stata depositata conformemente all'articolo 31.2-a); oppure

ii) una persona autorizzata a depositare una richiesta di esame preliminare internazionale secondo l'articolo 31.2-b), e se la domanda internazionale è stata depositata conformemente alla decisione dell'Assemblea.

54.4 Cambiamento relativo alla persona o al nome del depositante

A richiesta del depositante o dell'ufficio ricevente, ogni cambiamento relativo alla persona o al nome del depositante è registrato dall'Ufficio internazionale e da esso notificato all'amministrazione interessata incaricata dell'esame preliminare internazionale e agli uffici eletti.

 

Regola 55. Lingue (esame preliminare internazionale)

55.1 Richiesta di esame preliminare internazionale

La richiesta di esame preliminare internazionale deve essere presentata nella lingua della domanda internazionale o, se una traduzione in un'altra lingua è richiesta secondo la regola 55.2, in questa lingua.

55.2 Domanda internazionale

a) Se l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale non fa parte dell'ufficio nazionale o dell'organizzazione intergovernativa alla quale appartiene l'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale, e se la domanda internazionale è depositata in una lingua diversa dalla lingua o da una delle lingue citate nell'accordo concluso tra l'Ufficio internazionale e l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale che è competente per eseguire l'esame preliminare internazionale, quest'ultima può esigere che il depositante gli presenti una traduzione della domanda internazionale.

b) La traduzione deve essere consegnata al più tardi alla più tardiva delle date seguenti:

i) data di scadenza del termine secondo la regola 46.1;

ii) data della presentazione della richiesta di esame preliminare internazionale.

c) La traduzione deve contenere una dichiarazione nella quale il depositante attesta che, a sua conoscenza, essa è completa e fedele. Questa dichiarazione deve essere firmata dal depositante.

d) Se le disposizioni dei paragrafi b) e c) non vengono osservate, l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale invita il depositante a soddisfarle entro un mese a decorrere dalla data dell'invito. Se il depositante non ottempera all'invito, la richiesta di esame preliminare internazionale è considerata come non presentata; l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale notifica questo fatto al depositante e all'Ufficio internazionale.

 

Regola 56. Elezioni successive

56.1 Elezioni presentate dopo la domanda di esame preliminare internazionale

L'elezione di Stati non menzionati nella richiesta di esame preliminare internazionale può essere fatta dal depositante a mezzo di una nota firmata che identifica la domanda internazionale e la richiesta di esame preliminare internazionale.

56.2 Identificazione della domanda internazionale

La domanda internazionale deve essere identificata nel modo previsto nella regola 53.6.

56.3 Identificazione della richiesta di esame preliminare internazionale

La richiesta di esame preliminare internazionale deve essere identificata con la data alla quale essa è stata presentata e col nome dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale alla quale è stata presentata.

56.4 Forma delle elezioni successive

L'elezione successiva deve, preferibilmente, figurare in un modulo stampato consegnato gratuitamente ai depositanti. Se non figura in un tal modulo, essa deve di preferenza essere redatta come segue: "In relazione alla domanda internazionale depositata presso... il... sotto il No... da... (depositante) (e in relazione alla richiesta di esame preliminare internazionale presenta il... a...), il sottoscritto, elegge lo Stato (gli Stati) addizionale(i) seguente(i) ai sensi dell'articolo 31 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti:...".

56.5 Lingua dell'elezione successiva

L'elezione successiva deve essere fatta nella lingua della richiesta di esame preliminare internazionale.

 

Regola 57. Tasse di trattamento

57.1 Obbligo di pagare

Per ogni domanda di esame preliminare internazionale si deve pagare una tassa a favore dell'Ufficio internazionale ("tassa di trattamento").

57.2 Importo

a) L'importo della tassa è di 14 dollari degli Stati Uniti o di 60 franchi svizzeri, più tante volte questa somma quante sono le lingue nelle quali il rapporto di esame preliminare internazionale deve, giusta l'articolo 36.2), essere tradotto dall'Ufficio internazionale.

b) Se, a causa di uno o più elezioni successive, il rapporto di esame preliminare internazionale deve, giusta l'articolo 36.2), essere tradotto dall'Ufficio internazionale in una o più lingue addizionali, si deve pagare un supplemento alla tassa di trattamento pari a 14 dollari degli Stati Uniti o a 60 franchi svizzeri per ogni lingua addizionale.

57.3 Modalità e data di pagamento

a) Fatto salvo il paragrafo b), la tassa di trattamento è percepita dall'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale alla quale si presenta la richiesta di esame preliminare internazionale ed è dovuta alla data di presentazione di questa richiesta.

b) Ogni supplemento alla tassa di trattamento secondo la regola 57.2-b) è percepito dall'Ufficio internazionale ed è dovuto alla data di presentazione dell'elezione successiva.

c) La tassa di trattamento deve essere pagata nella valuta prescritta dall'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale alla quale la richiesta di esame preliminare internazionale è presentata, restando inteso che, al suo trasferimento da parte di questa amministrazione all'Ufficio internazionale, essa deve essere liberamente convertibile in franchi svizzeri.

d) Ogni supplemento alla tassa di trattamento deve essere pagato in franchi svizzeri.

57.4 Mancato pagamento (tassa di trattamento)

a) Se la tassa di trattamento non è pagata conformemente alle regole 57.2-a) e 57.3-a e c), l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale invita il depositante a pagare la tassa entro un mese a decorrere dalla data dell'invito.

b) Se il depositante ottempera all'invito entro il termine prescritto, la richiesta di esame preliminare internazionale è considerata come ricevuta alla data di ricevimento della tassa da parte dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, a meno che una data successiva sia applicabile secondo la regola 60.1-b).

c) Se il depositante non ottempera all'invito entro il termine prescritto, la richiesta di esame preliminare è considerata come non presentata.

57.5 Mancato pagamento (supplemento alla tassa di trattamento)

a) Se il supplemento alla tassa di trattamento non è pagato conformemente alle regole 57.2-b) e 57.3-b) e d), l'Ufficio internazionale invita il depositante a pagare il supplemento entro un mese a decorrere dalla data dell'invito.

b) Se il depositante ottempera all'invito entro il termine prescritto, l'elezione successiva è considerata come ricevuta alla data di ricevimento del supplemento da parte dell'Ufficio internazionale, a meno che una data successiva sia applicabile secondo la regola 60.2-b).

c) Se il depositante non ottempera all'invito entro il termine prescritto, l'elezione successiva è considerata come non avvenuta.

57.6 Rimborso

La tassa di trattamento e ogni supplemento a questa tassa non vengono rimborsati in alcun caso.

 

Regola 58. Tassa di esame preliminare

58.1 Diritto di esigere una tassa

a) Ogni amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale può esigere che il depositante paghi, a suo favore, una tassa ("tassa di esame preliminare") per l'esecuzione dell'esame preliminare internazionale e per lo svolgimento di tutte le altre mansioni affidate alle amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale dal trattato, e dal presente regolamento d'esecuzione.

b) L'importo della tassa di esame preliminare e la data alla quale essa è dovuta sono stabiliti, ricorrendo, dall'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale; questa data non potrà precedere quella alla quale è dovuta la tassa di trattamento.

c) La tassa di esame preliminare deve essere pagata direttamente all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale. Se questa amministrazione è un ufficio nazionale, la tassa deve essere pagata nella valuta prescritta da questo ufficio; se questa amministrazione è un'organizzazione intergovernativa, la tassa deve essere pagata nella valuta dello Stato nel quale detta organizzazione ha sede o in qualsiasi altra valuta convertibile nella valuta di questo Stato.

 

Regola 59. Amministrazione competente incaricata dell'esame preliminare internazionale

59.1 Richiesta di esame preliminare internazionale di cui all'articolo 31.2-a)

Per quanto concerne le richieste di esame preliminare internazionale di cui all'articolo 31.2-a), ogni Stato contraente vincolato dalle disposizioni del capitolo II fa conoscere all'Ufficio internazionale, in conformità alle disposizioni dell'accordo applicabile citato nell'articolo 32.2) e 3), la o le amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale competenti per eseguire l'esame preliminare internazionale delle domande internazionali depositate presso il suo ufficio nazionale o, nel caso di cui alla regola 19.1-b), presso l'ufficio nazionale di un altro Stato o presso l'organizzazione intergovernativa che agisce a nome del suo ufficio nazionale; l'Ufficio internazionale pubblica in breve termine questa informazione. Se più amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale sono competenti, la regola 35.2 va applicata mutatis mutandis.

59.2 Richieste di esame preliminare internazionale di cui all'articolo 31.2-b)

Per quanto concerne le domande di esame preliminare internazionale di cui all'articolo 31.2-b), l'Assemblea, nella scelta dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale competente per le domande internazionali depositate presso un ufficio nazionale che funge da amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, deve dare la preferenza a questa amministrazione; se l'ufficio nazionale non è un'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, l'Assemblea accorda la preferenza all'amministrazione raccomandata, da questo ufficio.

 

Regola 60. Irregolarità nella richiesta di esame preliminare internazionale o nelle elezioni

60.1 Irregolarità nella richiesta di esame preliminare internazionale

a) Se la richiesta di esame preliminare internazionale non soddisfa le condizioni specificate nelle regole 53 e 55, l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale invita il depositante a correggere le irregolarità entro un mese a decorrere dalla data dell'invito.

b) Se il depositante ottempera all'invito entro il termine prescritto, la richiesta di esame preliminare internazionale è considerata come ricevuta alla data di ricevimento della correzione da parte dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale o, se la tassa di trattamento è ricevuta in conformità alla regola 57.4-b) a una data successiva, a questa data.

c) Se il depositante non ottempera all'invito entro il termine prescritto, la richiesta di esame preliminare internazionale è considerata come non presentata.

d) Se l'irregolarità è constatata dall'Ufficio internazionale, quest'ultimo richiama l'attenzione dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale su questa irregolarità; questa amministrazione procede allora nel modo previsto nei paragrafi a) e c).

60.2 Irregolarità nelle elezioni successive

a) Se l'elezione successiva non soddisfa le condizioni specificate nella regola 56, l'Ufficio internazionale invita il depositante a correggere le irregolarità entro un mese a decorrere dalla data dell'invito.

b) Se il depositante ottempera all'invito entro il termine prescritto, l'elezione successiva è considerata come ricevuta alla data di ricevimento della correzione da parte dell'Ufficio internazionale o, se il supplemento alla tassa di trattamento è stato ricevuto in conformità alla regola 57.5-b) a una data successiva, a questa data.

c) Se il depositante non ottempera all'invito entro il termine prescritto, l'elezione successiva è considerata come non presentata.

60.3 Elezioni improprie

Se il depositante ha eletto uno Stato che non è uno Stato designato o uno Stato che non è vincolato dal capitolo II, l'elezione è considerata come non avvenuta; l'Ufficio internazionale notifica questo fatto al depositante.

 

Regola 61. Notificazione della richiesta di esame preliminare internazionale e delle elezioni

61.1 Notificazioni all'ufficio internazionale, al depositante e all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale

a) L'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale indica, nei due esemplari della richiesta di esame preliminare internazionale, la data di ricevimento o, se la regola 60.1-b) è applicabile, la data menzionata in questa regola. Essa invia in breve termine l'esemplare originale all'Ufficio internazionale e conserva l'altro esemplare nei suoi inserti.

b) L'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale comunica in breve termine per iscritto al depositante la data di ricevimento della richiesta di esame preliminare internazionale. Se, in conformità alle regole 57.4-c) o 60.1-c), questa richiesta è considerata come non presentata, questa amministrazione notifica il fatto al depositante.

c) L'Ufficio internazionale notifica in breve termine all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale e al depositante il ricevimento di ogni elezione successiva e la data del ricevimento. Questa data deve essere la data effettiva di ricevimento da parte dell'Ufficio internazionale o, se la regola 60.2-b) è applicabile, la data menzionata in questa regola. Se, in conformità alle regole 57.5- c) o 60.2-c), l'elezione successiva è considerata come non presentata, l'Ufficio internazionale notifica il fatto al depositante.

61.2 Notificazioni agli uffici eletti

a) La notificazione prevista nell'articolo 31.7) va fatta dall'Ufficio internazionale.

b) Questa notificazione deve indicare il numero e la data della domanda internazionale, il nome del depositante, il nome dell'ufficio ricevente, la data del deposito della domanda di cui si rivendica la priorità (se vi sia rivendicazione di priorità), la data di ricevimento della richiesta di esame preliminare internazionale da parte dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, e. nel caso di elezione successiva. la data di ricevimento dell'elezione successiva da parte dell'Ufficio internazionale.

c) La notificazione deve essere inviata all'ufficio eletto in breve termine dopo la scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data di priorità o, se il rapporto di esame preliminare internazionale è comunicato più presto, contemporaneamente alla trasmissione di questo rapporto. Le elezioni fatte dopo tale notificazione sono notificate in breve termine dopo la loro presentazione.

61.3 Informazione del depositante

L'Ufficio internazionale informa per iscritto il depositante dell'invio della notificazione di cui alla regola 61.2. Esso gli indica nel contempo, per ogni Stato eletto, i termini stabiliti in conformità all'articolo 39.1-b.

 

Regola 62. Copia per l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale

62.1 Domanda internazionale

a) Se l'amministrazione competente incaricata dell'esame preliminare internazionale e l'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale fanno parte del medesimo ufficio nazionale o della medesima organizzazione intergovernativa, il medesimo inserto serve per la ricerca internazionale e per l'esame preliminare internazionale.

b) Se l'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale e l'amministrazione competente incaricata dell'esame preliminare internazionale non fanno parte del medesimo ufficio nazionale o della medesima organizzazione intergovernativa, l'Ufficio internazionale, in breve termine dopo il ricevimento del rapporto di ricerca internazionale o, se la richiesta di esame preliminare è stata ricevuta dopo questo rapporto, in breve termine dopo il ricevimento della richiesta di esame preliminare, invia una copia della domanda internazionale e del rapporto di ricerca internazionale all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale. Se in luogo e vece del rapporto di ricerca internazionale viene rilasciata una dichiarazione secondo l'articolo 17.2-a), i riferimenti al rapporto di ricerca internazionale figuranti nella frase che precede vanno intesi come riferimenti a tale dichiarazione.

62.2 Modificazioni

a) Ogni modificazione depositata secondo l'articolo 19 è in breve termine trasmessa dall'Ufficio internazionale all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale. Se, nel momento del deposito di tali modificazioni, una richiesta di esame preliminare internazionale è già stata presentata, il depositante deve effettuare il deposito delle modificazioni presso l'Ufficio internazionale e il deposito di una copia di queste modificazioni presso l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale.

b) Se il termine previsto per il deposito di modificazioni secondo l'articolo 19 (vedi regola 46.1) è scaduto e se il depositante non ha depositato modificazioni in forza di questo articolo, o se egli ha dichiarato che non desiderava depositare modificazioni in forza di tale articolo, l'Ufficio internazionale notifica questo fatto all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale.

 

Regola 63. Esigenze minime per le amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale

63.1 Definizione delle esigenze minime

Le esigenze minime menzionate nell'articolo 32.3) sono le seguenti:

i) l'ufficio nazionale o l'organizzazione intergovernativa deve avere almeno cento impiegati a tempo pieno aventi qualificazioni tecniche sufficienti per eseguire gli esami;

ii) questo ufficio o questa organizzazione deve possedere almeno la documentazione minima prevista dalla regola 34 adeguatamente ordinata ai fini dell'esame;

iii) questo ufficio o questa organizzazione deve disporre di un personale atto a eseguire l'esame nei rami della tecnica che l'esame deve abbracciare e avente le conoscenze linguistiche necessarie alla comprensione almeno delle lingue nelle quali la documentazione minima prevista dalla regola 34 è redatta o tradotta.

 

Regola 64. Stato della tecnica per l'esame preliminare internazionale

64.1 Stato della tecnica

a) Ai fini dell'articolo 33.2) e 3), è considerato come facente parte dello stato della tecnica tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in ogni parte del mondo, da una divulgazione scritta (disegni e altre illustrazioni ivi compresi), a condizione che la messa a disposizione del pubblico sia avvenuta prima della data pertinente.

b) Ai fini del paragrafo a), la data pertinente è:

i) fatto salvo il punto ii), la data del deposito internazionale della domanda internazionale che forma l'oggetto dell'esame preliminare internazionale;

ii) se la domanda internazionale che forma l'oggetto dell'esame preliminare internazionale rivendica in maniera valida la priorità di una domanda anteriore, la data di deposito di questa domanda anteriore.

64.2 Divulgazioni non scritte

Nei casi in cui la messa a disposizione del pubblico è avvenuta mediante una divulgazione orale, una utilizzazione o una esposizione, o mediante altri mezzi non scritti ("divulgazione non scritta") prima della data pertinente definita nella regola 64.1-b), e in cui la data di questa divulgazione non scritta figura in una divulgazione scritta che è stata resa accessibile al pubblico dopo la data pertinente, la divulgazione non scritta non è considerata come facente parte dello stato della tecnica ai fini dell'articolo 33.2) e 3). Tuttavia il rapporto di esame preliminare internazionale deve menzionare tale divulgazione non scritta nel modo prescritto dalla regola 70.9.

64.3 Taluni documenti pubblicati

Se una domanda o un brevetto, che farebbe parte dello stato della tecnica ai fini dell'articolo 33.2) e 3) qualora fosse stato pubblicato prima della data pertinente menzionata nella regola 64.1, è stato pubblicato, come tale, dopo la data pertinente ma è stato depositato prima della data pertinente o rivendica la priorità di una domanda anteriore depositata prima della data pertinente, questa domanda pubblicata o questo brevetto pubblicato non è considerato come facente parte dello stato della tecnica ai fini dell'articolo 33.2) e 3). Tuttavia, il rapporto di esame preliminare internazionale deve menzionare tale domanda o tale brevetto nel modo prescritto dalla regola 70.10.

 

Regola 65. Attività inventiva o non evidenza

65.1 Relazione con lo stato della tecnica

Ai fini dell'articolo 33.3), l'esame preliminare internazionale deve prendere in considerazione la relazione esistente tra una rivendicazione e lo stato della tecnica nel suo complesso. Esso deve prendere in considerazione non solo la relazione esistente tra la rivendicazione e i singoli documenti o singole parti di essi, ma anche la relazione esistente tra la rivendicazione e le combinazioni di tali documenti o parti di documenti, qualora tali combinazioni siano evidenti per una persona esperta.

65.2 Data pertinente

Ai fini dell'articolo 33.3), la data pertinente per l'apprezzamento dell'attività inventiva (non evidenza) è la data prescritta dalla regola 64.1.

 

Regola 66. Procedura in seno all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale

66.1 Base dell'esame preliminare internazionale

Il depositante può fare delle modificazioni in conformità all'articolo 34.2-b) prima dell'inizio dell'esame preliminare internazionale; questo esame verte inizialmente sulle rivendicazioni, sulla descrizione e sui disegni così come sono contenuti nella domanda internazionale nel momento in cui l'esame ha inizio.

66.2 Primo parere scritto dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale

a) Se l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale:

i) stima che la domanda internazionale presenta uno dei difetti menzionati nell'articolo 34.4),

ii) stima che il rapporto di esame preliminare internazionale dovrebbe essere negativo nei riguardi di una delle rivendicazioni perché l'invenzione a cui essa si riferisce non sembra essere nuova, non sembra implicare una attività inventiva (non sembra essere non evidente), o non sembra essere atta ad avere una applicazione industriale,

iii) constata che la domanda internazionale è scorretta per quanto concerne la forma o il contenuto, secondo il trattato o il presente regolamento d'esecuzione,

iv) stima che una modificazione va al di là dell'esposizione dell'invenzione contenuta nella domanda internazionale così come depositata, o

v) desidera allegare al rapporto di esame preliminare internazionale osservazioni relative alla chiarezza delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni, o alla questione di sapere se le rivendicazioni sono interamente giustificate dalla descrizione, detta amministrazione lo notifica per iscritto al depositante.

b) L'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale deve esporre dettagliatamente i motivi del suo parere nella notificazione.

c) La notificazione deve invitare il depositante a presentare una risposta per iscritto accompagnata, eventualmente, da modificazioni o correzioni.

d) Nella notificazione deve essere indicato il termine per la risposta. Questo termine deve essere adeguato alle circostanze. Deve essere normalmente di due mesi a decorrere dalla data della notificazione. Non deve essere in alcun caso inferiore a un mese a decorrere dalla data della notificazione. Deve essere di almeno due mesi a decorrere da questa quando il rapporto di ricerca internazionale è trasmesso simultaneamente alla notificazione. Non deve essere in alcun caso superiore a tre mesi a decorrere da tale data.

66.3 Risposta formale all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale

a) Il depositante può rispondere all'invito, menzionato nella regola 66.2-c), dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale comunicando modificazioni o correzioni o. se non condivide il parere di questa amministrazione. adducendo argomenti, secondo il caso, oppure valendosi di questi due mezzi.

b) Ogni risposta deve essere indirizzata direttamente all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale.

66.4 Possibilità addizionale di modificare o di correggere

a) L'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale può rilasciare uno o più pareri scritti addizionali; le regole 66.2 e 66.3 sono applicabili.

b) A richiesta del depositante, l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale può dargli una o più possibilità addizionali di presentare modificazioni o correzioni.

66.5 Modificazioni

Ogni cambiamento. che non sia una rettificazione di errori di trascrizione evidenti. apportato alle rivendicazioni, alla descrizione o ai disegni, compresa la soppressione di rivendicazioni, di brani della descrizione o di disegni, è considerato come modificazione.

66.6 Comunicazioni ufficiose con il depositante

L'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale può, in qualsivoglia momento, comunicare ufficiosamente col depositante per telefono, per iscritto o nel corso di un colloquio. Essa decide liberamente se deve concedere più di un colloquio qualora il depositante lo domandi, o se desidera rispondere a una comunicazione scritta ufficiosa del depositante.

66.7 Documento di priorità

a) Se una copia della domanda di cui si rivendica la priorità nella domanda internazionale è necessaria all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, l'Ufficio internazionale gliela trasmette in breve termine a ricevimento della richiesta; se la richiesta è presentata prima che l'Ufficio internazionale abbia ricevuto il documento di priorità secondo la regola 17.1-a), il depositante deve consegnare copia di detta domanda all'Ufficio internazionale e, direttamente, all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale.

b) Se la domanda di cui si rivendica la priorità è redatta in una lingua diversa da quella o da quelle dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, il depositante trasmette a questa amministrazione, se ne riceve l'invito, una traduzione nella o in una di dette lingue.

c) La copia che il depositante deve consegnare secondo il paragrafo a) e la traduzione prevista nel paragrafo b) devono essere fornite al più tardi alla scadenza di un termine di due mesi a decorrere dalla data della richiesta o dell'invito. Se non sono fornite entro questo termine, il rapporto di esame preliminare internazionale è redatto come se la priorità non fosse stata rivendicata.

66.8 Forma delle correzioni e delle modificazioni

a) Il depositante deve presentare un foglio sostitutivo per ogni foglio della domanda internazionale che, a causa di una modificazione o di una correzione, differisce dal foglio depositato primitivamente. La lettera di accompagnamento dei fogli sostitutivi deve mettere in evidenza le differenze che esistono tra i fogli sostituiti e quelli sostitutivi. Se una modificazione implica la soppressione di un intero foglio, la modificazione deve essere comunicata per lettera.

b) L'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale appone su ogni foglio sostitutivo il suo timbro, il numero della domanda internazionale e la data di ricevimento di detto foglio. Essa conserva nei suoi inserti ogni foglio sostituito, la lettera di accompagnamento del o dei fogli sostitutivi e ciascuna lettera citata nell'ultima frase del paragrafo a).

 

Regola 67. Oggetto della domanda secondo l'articolo 34.4-a-i)

67.1 Definizione

L'amministrazione incaricata dell'esame preliminare non ha l'obbligo di eseguire l'esame preliminare internazionale in merito a una domanda internazionale se e per quanto l'oggetto della domanda è uno dei seguenti:

i) teorie scientifiche e matematiche;

ii) varietà vegetali, razze animali, procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali, esclusi i procedimenti microbiologici e i prodotti ottenuti mediante questi procedimenti;

iii) piani, principi o metodi per attività commerciali, per realizzazioni puramente intellettuali o per giochi;

iv) metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e metodi di diagnosi;

v) semplici presentazioni di informazioni;

vi) programmi di ordinatori nella misura in cui l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale non è organizzata per eseguire la ricerca dello stato della tecnica riguardo a tali programmi.

 

Regola 68. Assenza di unità dell'invenzione (esame preliminare internazionale)

68.1 Nessun invito a limitare le rivendicazioni o a pagare tasse

L'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, se stima che il requisito di unità dell'invenzione non è soddisfatto e decide di non invitare il depositante a limitare le rivendicazioni o a pagare tasse addizionali, redige il rapporto di esame preliminare internazionale, fatto salvo l'articolo 34.4-b), per l'intera domanda internazionale, ma indica in questo rapporto che, a suo parere, l'esigenza di unità dell'invenzione non è soddisfatta ed impone i motivi per cui stima che questa esigenza non è soddisfatta.

68.2 Invito a limitare le rivendicazioni o a pagare tasse

L'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, se stima che l'esigenza di unità dell'invenzione non è soddisfatta e decide di invitare il depositante, a suo piacimento, sia a limitare le rivendicazioni sia a pagare tasse addizionali, suggerisce almeno una possibilità di limitazione che, a suo parere, soddisfa questa esigenza; essa precisa l'importo delle tasse addizionali ed espone i motivi per cui stima che l'esigenza di unità dell'invenzione non è soddisfatta. Essa fissa nel contempo un termine, che tenga debito conto delle circostanze del caso, per ottemperare all'invito; questo termine non può essere inferiore a un mese né superiore a due mesi a decorrere dalla data dell'invito.

68.3 Tasse addizionali

a) L'importo delle tasse addizionali per l'esame preliminare internazionale, previste nell'articolo 34.3-a), è stabilito dall'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale.

b) Le tasse addizionali per l'esame preliminare internazionale, previste nell'articolo 34.3-a), vanno pagate direttamente all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale.

c) Il depositante può, pagando le tasse addizionali, fare una riserva, giustificandola in una dichiarazione motivata che miri a dimostrare che la domanda internazionale soddisfa l'esigenza di unità dell'invenzione o che l'importo delle tasse addizionali richieste è eccessivo. Un comitato di tre membri. o un'altra istanza speciale. dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, oppure un'altra autorità superiore competente, esamina la riserva e, se lo giudica totalmente o parzialmente giustificata, ordina il rimborso totale o parziale delle tasse addizionali al depositante. A richiesta del depositante, il testo della sua riserva e quello della decisione vengono annessi al rapporto di esame preliminare internazionale e notificati agli uffici eletti.

d) Il funzionario che ha preso la decisione che forma l'oggetto della riserva non può far parte del comitato di tre membri, dell'istanza speciale o dell'autorità superiore di cui al paragrafo c).

68.4 Procedura in caso di limitazione insufficiente delle rivendicazioni

Se il depositante limita le rivendicazioni in modo insufficiente a soddisfare l'esigenza di unità dell'invenzione, l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale procede in conformità all'articolo 34.3-c).

68.5 Invenzione principale

Se non è possibile determinare esattamente qual è la rivendicazione principale ai fini dell'accordo 34.3-c), l'invenzione menzionata per prima è considerata come invenzione principale.

 

Regola 69. Termine per l'esame preliminare internazionale

69.1 Termine per l'esame preliminare internazionale

a) Tutti gli accordi conclusi con le amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale devono prevedere lo stesso termine per la redazione del rapporto di esame preliminare internazionale. Questo termine non deve eccedere:

i) sei mesi a decorrere dall'inizio dell'esame preliminare internazionale;

ii) otto mesi a decorrere dall'inizio dell'esame preliminare internazionale quando l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale ha inviato un invito a limitare le rivendicazioni o a pagare tasse addizionali (articolo 34.3).

b) L'esame preliminare internazionale ha inizio quando l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale ha ricevuto:

i) le rivendicazioni modificate secondo l'articolo 19, trasmesse in applicazione della regola 62.2-a); o

ii) una notificazione dell'Ufficio internazionale in applicazione della regola 62.2-b) nella quale è precisato che non sono state depositate modificazioni secondo l'articolo 19 entro il termine prescritto o che il depositante ha dichiarato che non desidera depositare tali modificazioni; o

iii) una notificazione del depositante che, dopo che l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale sia venuta in possesso del rapporto di ricerca internazionale, esprime il desiderio che l'esame preliminare internazionale abbia inizio e verta sulle rivendicazioni specificate in questa notificazione; o

iv) una notificazione della dichiarazione dell'amministrazione incaricata della ricerca che non sarà redatto alcun rapporto di ricerca internazionale (articolo 17.2-a).

c) Se l'amministrazione competente incaricata dell'esame preliminare internazionale e l'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale fanno parte del medesimo ufficio nazionale o della medesima organizzazione intergovernativa, l'esame preliminare internazionale e la ricerca internazionale possono essere avviati contemporaneamente. In tal caso il rapporto di esame preliminare internazionale deve essere redatto, senza pregiudizio del paragrafo a), al più tardi sei mesi dopo la scadenza del termine concesso, secondo l'articolo 19, per la modificazione delle rivendicazioni.

 

Regola 70. Rapporto di esame preliminare internazionale

70.1 Definizioni

Ai sensi della presente regola, si deve intendere per "rapporto" il rapporto di esame preliminare internazionale.

70.2 Base del rapporto

a) Se le rivendicazioni sono state modificate, il rapporto è redatto fondandosi sulle rivendicazioni modificate.

b) Se, in conformità alla regola 66.7-c), il rapporto è redatto come se la priorità non fosse stata rivendicata, il rapporto deve precisarlo.

c) Se l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare stima che una modificazione va al di là dell'esposizione dell'invenzione contenuta nella domanda internazionale così come depositata, il rapporto è stabilito come se questa modificazione non fosse stata fatta e precisa questo fatto. Esso indica anche i motivi per cui detta amministrazione considera che la modificazione va al di là di detta esposizione.

70.3 Identificazioni

Il rapporto identifica da un canto l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale che lo ha redatto, indicando il nome di detta amministrazione e, d'altro canto, la domanda internazionale mediante il numero di questa domanda, il nome del depositante, il nome dell'ufficio ricevente e la data del deposito internazionale.

70.4 Date

Il rapporto indica:

i) la data in cui la domanda di esame preliminare internazionale è stata presentata;

ii) la data del rapporto; questa data è quella dell'ultimazione del rapporto.

70.5 Classificazione

a) Nel rapporto va ripetuta la classificazione indicata secondo la regola 43.3 se l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale mantiene questa classificazione.

b) In caso contrario, l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale indica la classificazione che essa considera corretta, per lo meno secondo la Classificazione internazionale dei brevetti.

70.6 Dichiarazione secondo l'articolo 35.2)

a) La dichiarazione menzionata nell'articolo 35.2 consiste in un " SI" o in un "NO", o nell'equivalente di queste parole nella lingua del rapporto, o in un segno appropriato precisato nelle direttive amministrative, e deve contenere, ricorrendo, le citazioni, spiegazioni e osservazioni menzionate nell'ultima frase all'articolo 35.2).

b) Se uno qualunque dei tre criteri menzionati nell'articolo 35.2) (cioè la novità, l'attività inventiva (non evidenza) e l'applicazione industriale) non è soddisfatto, la dichiarazione è negativa. Se, in un simile caso, uno o due di questi criteri sono separatamente soddisfatti, il rapporto precisa quale o quali criteri sono soddisfatti.

70.7 Citazioni secondo l'articolo 35.2)

a) Il rapporto cita i documenti considerati pertinenti per giustificare le dichiarazioni fatte secondo l'articolo 35.2).

b) Le disposizioni della regola 43.5-b) ed e) sono parimenti applicabili al rapporto.

70.8 Spiegazione secondo l'articolo 35.2)

Le direttive amministrative contengono dei criteri che servono di guida per stabilire se debbano o non debbano essere date le spiegazioni menzionate nell'articolo 35.2) e per la forma da dare a queste spiegazioni. Questi criteri devono fondarsi sui principi seguenti:

i) si devono dare spiegazioni ogni volta che la dichiarazione è negativa nei riguardi di una qualsiasi rivendicazione;

ii) si devono dare spiegazioni ogni volta che la dichiarazione è positiva, a meno che i motivi che hanno addotto a citare un documento appaiono senz'altro alla lettura del documento citato;

iii) di regola, si devono dare spiegazioni nel caso previsto nell'ultima frase della regola 70.6-b).

70.9 Divulgazione non scritte

Ogni divulgazione non scritta citata nel rapporto in base alla regola 64.2 va menzionata indicando il suo genere, la data in cui la divulgazione scritta che si riferisce alla divulgazione non scritta è stata resa accessibile al pubblico e la data in cui quest'ultima è stata fatta pubblicamente.

70.10 Taluni documenti pubblicati

Ogni domanda pubblicata e ogni brevetto ai quali il rapporto si riferisce in base alla regola 64.3 vanno menzionati come tali; il rapporto indica la loro data di pubblicazione, la loro data di deposito e, ricorrendo, la loro data di priorità rivendicata. Per quanto concerne la data di priorità di tale documento, il rapporto può indicare che l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale stima che questa data non è stata rivendicata in maniera valida.

70.11 Menzione di modificazioni o di correzioni di talune irregolarità

Si deve indicare nel rapporto se modificazioni o correzioni sono state fatte presso l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale.

70.12 Menzione di talune irregolarità

Se l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale stima che quando prepara il rapporto:

i) la domanda internazionale presenta irregolarità del genere indicato nella regola 66.2-a-iii), essa lo indica nel rapporto motivando la sua opinione;

ii) la domanda internazionale dà luogo a una delle osservazioni menzionate nella regola 66.2-a-v), essa può indicarlo nel rapporto e, qualora lo faccia, motiva la sua opinione.

70.13 Osservazioni relative all'unità dell'invenzione

Il rapporto indica se il depositante ha pagato tasse addizionali per l'esame preliminare internazionale, o se la domanda internazionale o l'esame preliminare internazionale è stato limitato secondo l'articolo 34.3). Inoltre, se l'esame preliminare internazionale è stato eseguito soltanto relativamente alle rivendicazioni limitate (articolo 34-3-a) o all'invenzione principale (articolo 34.3-c), il rapporto indica quali parti della domanda l'esame preliminare internazionale ha abbracciato.

70.14 Firma

Il rapporto è firmato da un funzionario autorizzato dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale.

70.15 Forma

I requisiti materiali relativi alla forma del rapporto sono stabiliti nelle direttive amministrative.

70.16 Modificazioni e correzioni allegate

Se le rivendicazioni, la descrizione o i disegni sono stati modificati o se una parte della domanda internazionale è stata corretta presso l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, ogni foglio sostitutivo sul quale sono state apposte le indicazioni menzionate nella regola 66.8-b) va allegato al rapporto. I fogli sostitutivi a loro volta sostituiti con altri fogli sostitutivi non vanno allegati. Se la modificazione è presentata in una lettera, una copia di questa lettera va parimenti allegata al rapporto.

70.17 Lingua del rapporto

a) Il rapporto è redatto nella lingua della pubblicazione della domanda internazionale alla quale esso si riferisce.

b) Ogni allegato deve essere redatto nella lingua in cui la domanda internazionale alla quale esso si riferisce è stata depositata e anche nella lingua di pubblicazione della domanda se questa lingua è diversa.

 

Regola 71. Trasmissione del rapporto d'esame preliminare internazionale

71.1 Destinatario

L'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale trasmette contemporaneamente all'Ufficio internazionale, e ricorrendo, dei suoi allegati.

71.2 Copie di documenti citati

a) La richiesta di cui all'articolo 36.4) può essere fatta in qualsivoglia momento durante sette anni a decorrere dalla data del deposito internazionale della domanda internazionale alla quale il rapporto si riferisce.

b) L'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale può esigere dal depositante o dall'ufficio eletto che gli ha rivolto la richiesta il pagamento delle spese per la preparazione e la spedizione delle copie. L'ammontare di queste spese sarà stabilito negli accordi di cui all'articolo 32.2) conclusi tra le amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale e l'Ufficio internazionale.

c) Ogni amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale che non desideri inviare le copie direttamente a un ufficio eletto invia una copia all'Ufficio internazionale, il quale procederà secondo i paragrafi a) e b).

d) Ogni amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale può affidare lo svolgimento dei compiti previsti nei paragrafi a) a c) a un altro organismo responsabile di fronte ad essa.

 

Regola 72. Traduzione del rapporto di esame preliminare internazionale.

72.1 Lingue

a) Ogni Stato eletto può esigere che il rapporto di esame preliminare internazionale redatto in una lingua diversa dalla lingua ufficiale o da una delle lingue ufficiali del suo ufficio nazionale sia tradotto in francese, in giapponese, in inglese, in russo, in spagnolo o in tedesco.

b) Tale esigenza deve essere notificata all'Ufficio internazionale che la pubblica in breve termine nella gazzetta.

72.2 Copie di traduzioni per il depositante

L'Ufficio internazionale trasmette al depositante una copia di ogni traduzione del rapporto di esame preliminare internazionale contemporaneamente all'invio di questa traduzione all'ufficio o agli uffici eletti interessati.

72.3 Osservazioni relative alla traduzione

Il depositante può fare osservazioni per iscritto in merito a errori di traduzione contenuti, a suo parere, nella traduzione del rapporto di esame preliminare internazionale; egli deve inviare una copia di queste osservazioni a ciascuno degli uffici eletti interessati e all'Ufficio internazionale.

 

Regola 73. Comunicazione del rapporto di esame preliminare

73.1 Preparazione di copie

L'Ufficio internazionale prepara le copie dei documenti che devono essere comunicati secondo l'articolo 36.3-a).

73.2 Termine di comunicazione

La comunicazione prevista nell'articolo 36.3-a) deve avvenire il più rapidamente possibile.

 

Regola 74. Traduzione e trasmissione degli allegati al rapporto di esame preliminare internazionale

74.1 Termine

Ogni foglio sostitutivo di cui alla regola 70.16 e ogni modificazione citata nell'ultima frase di detta regola, depositati prima della consegna della traduzione della domanda internazionale richiesta secondo l'articolo 39 o secondo l'articolo 22 quando questa consegna è regolata dall'articolo 64.2-a-i), devono essere tradotti e trasmessi contemporaneamente alla consegna menzionata nell'articolo 39 o, ricorrendo, nell'articolo 22; se sono depositati meno di un mese prima di questa consegna oppure dopo questa consegna, essi devono essere tradotti e trasmessi entro un mese dopo il loro deposito.

 

Regola 75. Ritiro della richiesta di esame preliminare internazionale o di elezioni

75.1 Ritiri

a) Il ritiro della richiesta di esame preliminare internazionale o di tutte le elezioni può essere effettuato prima della scadenza di un termine di venticinque mesi a decorrere dalla data di priorità; il ritiro non ha però effetto per ogni Stato eletto nel quale il trattamento nazionale o l'esame nazionale è già avviato. Il ritiro dell'elezione di uno Stato eletto può essere effettuato prima della data in cui il trattamento e l'esame possono aver inizio in questo Stato.

b) Il ritiro deve essere effettuato mediante una nota firmata, inviata dal depositante all'Ufficio internazionale. Nel caso della regola 4.8-b), la nota di ritiro deve essere firmata da tutti i depositanti.

75.2 Notificazione agli uffici eletti

a) Il ritiro della richiesta di esame preliminare internazionale o di tutte le elezioni è in breve termine notificato dall'Ufficio internazionale agli uffici nazionali di tutti gli Stati che, fino al momento del ritiro, erano stati eletti ed erano stati informati della loro elezione.

b) Il ritiro di una elezione e la sua data di ricevimento sono notificati in breve termine dell'Ufficio internazionale all'ufficio eletto interessato, a meno che quest'ultimo non sia stato ancora informato della sua elezione.

75.3 Notificazione all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale

Il ritiro della richiesta di esame preliminare internazionale o di tutte le elezioni è notificato in breve termine dall'Ufficio internazionale all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale se quest'ultima, nel momento del ritiro, era informata della richiesta di esame preliminare internazionale.

75.4 Facoltà secondo l'articolo 37.4-b)

a) Ogni Stato contraente che desideri far uso della facoltà prevista nell'articolo 37.4-b), deve notificarlo per iscritto all'Ufficio internazionale.

b) La notificazione di cui al paragrafo a) è pubblicata in breve termine dall'Ufficio internazionale nella gazzetta e ha effetto nei riguardi delle domande internazionali depositate oltre un mese dopo la data di questa pubblicazione.

 

Regola 76. Lingue delle traduzioni e importo delle tasse secondo l'articolo 39.1); traduzione del documento di priorità

76.1 Notificazione

a) Ogni Stato contraente che esige la consegna di una traduzione o il pagamento di una tassa nazionale, o entrambe le cose, secondo l'articolo 39.1), deve notificare all'Ufficio internazionale:

i) le lingue per le quali esso esige una traduzione e la lingua della traduzione;

ii) l'importo della tassa nazionale.

b) L'Ufficio internazionale pubblica in breve termine nella gazzetta ogni notificazione secondo il paragrafo a).

c) Se le esigenze previste nel paragrafo a) subiscono più tardi delle notificazioni, queste devono essere notificate dallo Stato contraente all'Ufficio internazionale, il quale pubblica in breve termine la notificazione nella gazzetta. Se questa modificazione ha per oggetto l'esigenza di una traduzione in una lingua non prevista precedentemente, essa ha effetto soltanto per quelle domande internazionali che sono state depositate oltre due mesi dopo la pubblicazione della notificazione nella gazzetta. Per gli altri casi, la data di applicazione della modificazione è stabilita dallo Stato contraente.

76.2 Lingue

La lingua nella quale una traduzione può essere richiesta deve essere una lingua ufficiale dell'ufficio eletto. Se vi sono più lingue ufficiali, non possono essere richieste traduzioni se la domanda internazionale è redatta in una di queste lingue ufficiali. Se vi sono più lingue ufficiali e vi è necessità di fornire una traduzione, il depositante può scegliere una qualsivoglia di queste lingue. Nonostante le disposizioni del presente paragrafo, se vi sono più lingue ufficiali ma la legislazione nazionale prescrive agli stranieri l'impiego di una di queste lingue, una traduzione in questa lingua può essere richiesta.

76.3 Dichiarazione secondo l'articolo 19

Ai fini dell'articolo 39 e della presente regola, ogni dichiarazione fatta secondo l'articolo 19.1) è considerata come parte della domanda internazionale.

76.4 Termine per la traduzione del documento di priorità

Il depositante non è tenuto a consegnare a un ufficio eletto una traduzione certificata conforme del documento di priorità prima della scadenza del termine applicabile secondo l'articolo 39.

 

Regola 77. Facoltà secondo l'articolo 39.1-b

77.1 Esercizio della facoltà

a) Ogni Stato contraente che concede un termine che scade dopo quello previsto nell'articolo 39.1-a) deve notificare all'Ufficio internazionale il termine in tal modo stabilito.

b) L'Ufficio internazionale pubblica in breve termine nella gazzetta ogni notificazione secondo il paragrafo a).

c) Le notificazioni relative alla riduzione di un termine precedentemente stabilito hanno effetto per le domande internazionali depositate oltre tre mesi dopo la data di pubblicazione della notificazione.

d) Le modificazioni relative al prolungamento di un termine precedentemente stabilito hanno effetto dalla data della loro pubblicazione nella gazzetta per le domande internazionali pendenti in tale data o depositate dopo tale data oppure, se lo Stato contraente ha fissato una data successiva nella sua notificazione, da questa data successiva.

 

Regola 78. Modificazione delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni presso gli uffici eletti

78.1 Termine nel caso in cui l'elezione avviene prima della scadenza di un periodo di diciannove mesi a decorrere dalla data di priorità

a) Se l'elezione di uno Stato contraente avviene prima della scadenza di un periodo di diciannove mesi a decorrere dalla data di priorità, il depositante che desidera esercitare il diritto concesso dall'articolo 41 deve agire dopo la trasmissione del rapporto di esame preliminare internazionale secondo l'articolo 36.1) e prima della scadenza del termine applicabile secondo l'articolo 39; se detta trasmissione non è stata effettuata alla scadenza del termine applicabile secondo l'articolo 39, il depositante deve esercitare questo diritto al più tardi alla data di questa scadenza. In ambo i casi, egli può esercitare questo diritto più tardi se la legislazione nazionale dello Stato in causa lo consente.

b) In ogni Stato eletto la cui legislazione prevede che l'esame inizia soltanto in seguito ad una richiesta speciale, la legislazione nazionale può prevedere che il termine entro il quale o il momento in cui il depositante può esercitare il diritto concesso dell'articolo 41 è, se l'elezione di uno Stato contraente è effettuata prima della scadenza di un periodo di diciannove mesi a decorrere dalla data di priorità, il medesimo di quello previsto dalla legislazione nazionale per il deposito di modificazioni in caso di esame di domande nazionali in seguito ad una richiesta speciale, purché questo termine non scada prima della scadenza del termine applicabile secondo l'articolo 39 o purché questo momento non preceda la scadenza di quest'ultimo termine.

78.2 Termine nel caso in cui l'elezione avviene dopo la scadenza di un periodo di diciannove mesi a decorrere dalla data di priorità

Se l'elezione di uno Stato contraente avviene dopo la scadenza di un periodo di diciannove mesi a decorrere dalla data di priorità e il depositante desidera effettuare modificazioni secondo l'articolo 41, il termine per queste modificazioni è quello applicabile secondo l'articolo 28.

78.3 Modelli di utilità

Le disposizioni delle regole 6.5 e 13.5 vanno applicate, mutatis mutandis, anche presso gli uffici eletti. Se l'elezione è avvenuta prima della scadenza di un periodo di diciannove mesi a decorrere dalla data di priorità, il riferimento al termine applicabile secondo l'articolo 22 e sostituito dal riferimento al termine applicabile secondo l'articolo 39.

 

Parte D

Regole relative al capitolo III del trattato

 

Regola 79. Calendario

79.1 Indicazione delle date

I depositanti, gli uffici riceventi, le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e dell'esame preliminare internazionale e l'Ufficio internazionale devono, in relazione al trattato e al presente regolamento d'esecuzione, indicare le date secondo l'era cristiana e il calendario gregoriano; qualora impieghino altre ere o altri calendari, essi dovranno indicare le date anche secondo l'era cristiana e il calendario gregoriano.

 

Regola 80. Computo dei termini

80.1 Termini espressi in anni

Se un termine è di uno o più anni, esso decorre dal giorno che segue quello in cui l'evento considerato è avvenuto e scade, nell'anno successivo da considerare e nel mese omonimo di quello dell'evento, il giorno con il medesimo numero di quello dell'evento; tuttavia, se il mese da considerare non presenta il giorno con il medesimo numero, il termine scade l'ultimo giorno di questo mese.

80.2 Termini espressi in mesi

Se un termine è di uno o più mesi, esso decorre dal giorno che segue quello in cui l'evento è avvenuto e scade, nel mese successivo da considerare, il giorno con il medesimo numero del giorno dell'evento; tuttavia, se il mese da considerare non presenta il giorno con il medesimo numero il termine scade l'ultimo giorno di questo mese.

80.3 Termini espressi in giorni

Se un termine consta in un certo numero di giorni, esso decorre dal giorno che segue quello in cui l'evento considerato è avvenuto e scade il giorno corrispondente all'ultimo giorno da computare.

80.4 Date locali

a) La data da considerare come punto di partenza per il computo di termine è la data che era utilizzata nella località nel momento in cui l'evento considerato è avvenuto.

b) La data di scadenza di un termine è la data che è utilizzata nella località in cui il documento richiesto deve essere depositato o la tassa deve essere pagata.

80. 5 Scadenza in un giorno non lavorativo

Se un termine entro il quale un documento o una tassa deve pervenire a un ufficio nazionale o a un'organizzazione intergovernativa scade in un giorno in cui questo ufficio o questa organizzazione non è accessibile al pubblico per trattare affari ufficiali, o in un giorno in cui la corrispondenza ordinaria non è distribuita nella località che ospita questo ufficio o questa organizzazione, il termine scade il primo giorno seguente nel quale non sussiste più alcuna delle due citate circostanze.

80.6 Data di documenti

Quando un termine decorre dalla data di un documento o di una lettera di un ufficio nazionale o di una organizzazione intergovernativa e una parte interessata può dimostrare che detto documento o detta lettera è stato spedito dopo tale data, si deve prendere in considerazione come data determinante per il computo del termine quella della spedizione effettiva del documento o della lettera.

80.7 Fine di un giorno feriale

a) Ogni termine che scada in giorno determinato, ha fine all'ora di chiusura degli sportelli dell'ufficio nazionale o dell'organizzazione intergovernativa presso il o la quale il documento deve essere depositato oppure al o alla quale la tassa deve essere versata.

b) Ogni ufficio o organizzazione può derogare alle disposizioni del paragrafo a) prolungato il termine fino alla mezzanotte del giorno considerato.

c) L'Ufficio internazionale è accessibile al pubblico fino alle ore diciotto.

 

Regola 81. Modificazione dei termine fissati dal trattato

81.1 Proposte

a) Ogni Stato contraente o il Direttore generale possono proporre modificazioni dei termini secondo l'articolo 47.2).

b) Le proposte di uno Stato contraente vanno presentate al Direttore generale.

81.2 Decisione dell'Assemblea

a) Quando una proposta viene presentata all'Assemblea, il Direttore generale ne comunica il testo a tutti gli Stati contraenti almeno due mesi prima della sessione dell'Assemblea al cui ordine del giorno detta proposta è iscritta.

b) Durante la discussione in Assemblea, la proposta può essere emendata oppure possono essere proposti emendamenti che risultino da tale proposta.

c) La proposta è considerata come adottata se, quando viene messa ai voti, nessuno degli Stati contraenti presenti vota contro di essa.

81.3 Voto per corrispondenza

a) Qualora venga scelta la procedura di voto per corrispondenza, la proposta forma l'oggetto di una comunicazione scritta del Direttore generale nella quale gli Stati contraenti sono invitati a votare per iscritto.

b) L'invito indica il termine entro il quale la risposta contenente il voto espresso per iscritto deve pervenire all'Ufficio internazionale. Questo termine è di almeno tre mesi a decorrere dalla data dell'invito.

c) Le risposte devono essere affermative o negative. Le proposte di modificazione e le semplici osservazioni non sono considerate come voti.

d) La proposta è considerata come adottata se nessuno degli Stati contraenti si oppone alla modificazione e se la metà almeno di detti Stati esprimono sia il loro assentimento, sia la loro indifferenza, sia la loro astensione.

 

Regola 82. Irregolarità nel servizio postale

82.1 Ritardi o smarrimenti di plichi postali

a) Fatte salve le disposizioni della regola 22.3, ogni parte interessata può produrre la prova che essa ha consegnato alla posta il documento o la lettera cinque giorni prima dello scadere del termine. Salvo quando la corrispondenza postale per via terrestre o marittima arriva normalmente entro due giorni dalla sua consegna alla posta o quando non vi è servizio per via aerea, tale prova può essere prodotta soltanto se la spedizione è stata fatta per via aerea. Comunque, detta prova può essere prodotta soltanto se la spedizione è stata fatta a mezzo raccomandata.

b) Se si prova in modo soddisfacente all'ufficio nazionale destinatario o all'organizzazione intergovernativa destinataria che la spedizione è stata fatta nel modo suindicato, il ritardo del recapito viene scusato o, se il documento o la lettera è stata smarrita, la sua sostituzione con un nuovo esemplare viene autorizzata, a condizione che la parte interessata provi soddisfacentemente all'ufficio nazionale o all'organizzazione intergovernativa che il documento o la lettera di sostituzione è identico al documento smarrito o alla lettera smarrita.

c) Nei casi di cui al paragrafo b), la prova relativa alla spedizione per posta entro il termine prescritto e, in caso di smarrimento del documento o della lettera, la prova relativa al documento o alla lettera da consegnare in sostituzione, devono essere presentate entro un mese a decorrere dalla data in cui la parte interessata ha constatato. o avrebbe dovuto constatare usando la dovuta diligenza. il ritardo o lo smarrimento, e in nessun caso più tardi di sei mesi dopo la scadenza del termine applicabile nella fattispecie.

82.2 Interruzioni nel servizio postale

a) Fatte salve le disposizioni della regola 22.3, ogni parte interessata può fornire la prova che, in uno qualsiasi dei dieci giorni che precedevano la scadenza del termine, il servizio postale è stato interrotto per causa di guerra, rivoluzione, disordine civile, sciopero, calamità naturale o per altre cause simili, nella località in cui la parte interessata ha il suo domicilio, la sua sede o la sua residenza.

b) Se si prova in modo soddisfacente all'ufficio nazionale destinatario o all'organizzazione intergovernativa destinataria che tali circostanze si sono verificate, il ritardo del recapito viene scusato, a condizione che la parte interessata provi in modo soddisfacente a detto ufficio o a detta organizzazione che essa ha effettuato la spedizione nei cinque giorni che seguono la ripresa del servizio postale. Le disposizioni della regola 81.1-

c) vanno applicate mutatis mutandis.

 

Regola 83. Diritto di esercitare presso amministrazioni internazionali

83.1 Prova del diritto

L'Ufficio internazionale, l'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale e l'amministrazione competente incaricata dell'esame preliminare internazionale possono esigere la prova del diritto di esercitare di cui all'articolo 49.

83.2 Informazione

a) L'ufficio nazionale o l'organizzazione intergovernativa presso il quale o la quale la persona interessata pretende avere il diritto di esercitare deve, a richiesta, far sapere all'Ufficio internazionale, all'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale o all'amministrazione competente incaricata dell'esame preliminare internazionale, se questa persona ha il diritto di esercitare presso di essa.

b) Tale informazione vincola, secondo i casi, l'Ufficio internazionale, l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale o l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale.

 

Parte E

Regole relative al capitolo V del trattato

 

Regola 84. Spese delle delegazioni

84.1 Spese a carico dei governi

Le spese di ogni delegazione partecipante alle sedute di un organo istituito dal trattato o in virtù del medesimo sono a carico del governo che l'ha designata.

 

Regola 85. Quorum non raggiunto nell'Assemblea

85.1 Voto per corrispondenza

Nel caso previsto nell'articolo 53.5-b), l'Ufficio internazionale comunica le deliberazioni dell'Assemblea (escluse quelle che concernono la procedura dell'Assemblea) agli Stati contraenti che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero di Stati contraenti che hanno espresso in questo modo il loro voto e la loro astensione risulta uguale al numero di Stati contraenti mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette deliberazioni divengono esecutive purché nel contempo sia stata raggiunta la maggioranza necessaria.

 

Regola 86. Gazzetta

86.1 Contenuto

La gazzetta menzionata nell'articolo 55.4) contiene:

i) per ogni domanda internazionale pubblicata, le indicazioni stabilite dalle direttive amministrative riprese dalla pagina di copertina del fascicolo pubblicato in conformità alla regola 48, il disegno che eventualmente figura su detta pagina di copertina e l'estratto;

ii) la tabella delle tasse da pagare agli uffici riceventi, all'Ufficio internazionale, alle amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e alle amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale;

iii) le notificazioni la cui pubblicazione è prescritta dal trattato o dal presente regolamento d'esecuzione;

iv) tutte le informazioni fornite all'Ufficio internazionale dagli uffici designati o eletti, relative all'adempimento degli atti menzionati negli articoli 22 o 39 riguardo alle domande internazionali che designano o eleggono l'ufficio interessato;

v) tutte le altre informazioni utili previste nelle direttive amministrative alle quali l'accesso non sia vietato secondo il trattato o il presente regolamento d'esecuzione.

86.2 Lingue

a) La gazzetta esce in edizione francese e in edizione inglese. Essa esce anche in altre lingue se il costo della pubblicazione è coperto dalla vendita o da sovvenzioni.

b) L'Assemblea può ordinare la pubblicazione della gazzetta in lingue diverse da quelle menzionate nel paragrafo a).

86.3 Periodicità

La gazzetta esce settimanalmente.

86.4 Vendita

Il prezzo dell'abbonamento alla gazzetta e gli altri prezzi di vendita della gazzetta sono stabiliti nelle direttive amministrative.

86.5 Titolo

Il titolo della gazzetta è, rispettivamente "Gazette des demandes internationales de brevets" e "Gazette of International Patent Applications".

86.6 Altri dettagli

Altri dettagli relativi alla gazzetta possono essere precisati nelle direttive amministrative.

 

Regola 87. Esemplari di pubblicazioni

87.1 Amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e dell'esame preliminare internazionale

Ogni amministrazione incaricata della ricerca internazionale o dell'esame preliminare internazionale ha diritto a due esemplari gratuiti di ogni domanda internazionale pubblicata, della gazzetta e di qualsiasi altra pubblicazione di interesse generale pubblicata dall'Ufficio internazionale in rapporto con il trattato o con il presente regolamento d'esecuzione.

87.2 Uffici nazionali

a) Ogni ufficio nazionale ha diritto ad un esemplare gratuito di ogni domanda internazionale pubblicata, della gazzetta e di qualsiasi altra pubblicazione di interesse generale pubblicata dall'Ufficio internazionale in rapporto con il trattato o con il presente regolamento d'esecuzione.

b) Le pubblicazioni menzionate nel paragrafo a) vengono spedite su richiesta speciale fatta, per ogni anno, prima del 30 novembre dell'anno precedente. Se una pubblicazione è disponibile in più lingue, la richiesta deve precisare in quale lingua la pubblicazione è desiderata.

 

Regola 88. Modificazione del regolamento d'esecuzione

88.1 Esigenza dell'unanimità

La notificazione delle disposizioni sottoindicate del presente regolamento d'esecuzione esige che nessun Stato avente diritto di voto in seno all'Assemblea voti contro la modificazione proposta:

i) regola 14.1 (tassa di trasmissione);

ii) regola 22.2 (trasmissione dell'esemplare originale; procedura alternativa);

iii) regola 22.3 (termine previsto nell'articolo 12.3);

iv) regola 33 (stato della tecnica pertinente per la ricerca internazionale);

v) regola 64 (stato della tecnica per l'esame preliminare internazionale);

vi) regola 81 (modificazione dei termini fissati dal trattato);

vii) il presente paragrafo (regola 88.1).

88.2 Esigenza dell'unanimità durante un periodo transitorio

Nei primi cinque anni che seguono l'entrata in vigore del trattato, la modificazione delle disposizioni sottoindicate del presente regolamento d'esecuzione esige che nessun Stato di cui all'articolo 58.3-a-ii), avente diritto di voto in seno all'Assemblea, voti contro la modificazione proposta:

i) regola 5 (descrizione);

ii) regola 6 (rivendicazioni);

iii) il presente paragrafo (regola 88.2).

88.3 Esigenza dell'assenza di opposizione da parte di taluni Stati

La modificazione delle disposizioni sottoindicate del presente regolamento d'esecuzione esige che nessun Stato di cui all'articolo 58.3-a-ii), avente diritto di voto in senso all'Assemblea, voti contro la modificazione proposta:

i) regola 34 (documentazione minima);

ii) regola 39 (oggetto della domanda secondo l'articolo 17.2-a- i);

iii) regola 67 (oggetto della domanda secondo l'articolo 34.4a- i);

iv) il presente paragrafo (regola 88.3).

88.4 Procedura

Ogni proposta di modificazione di una delle disposizioni menzionate nelle regole 88.1, 88.2 o 88.3 in merito alla quale l'Assemblea deve pronunciarsi va comunicata a tutti gli Stati contraenti almeno due mesi prima dell'apertura della sessione dell'Assemblea che deve deliberare in merito a detta proposta.

 

Regola 89. Direttive amministrative

89.1 Oggetto

a) Le direttive amministrative contengono disposizioni concernenti:

i) le questioni riguardo alle quali il presente regolamento rinvia espressamente a dette direttive;

ii) tutti i dettagli relativi all'applicazione del presente regolamento d'esecuzione.

b) Le direttive amministrative non possono essere in contraddizione con il trattato, con il presente regolamento d'esecuzione o con qualsiasi accordo concluso tra l'Ufficio internazionale e un'amministrazione incaricata della ricerca internazionale o un'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale.

89.2 Genesi

a) Le direttive amministrative sono redatte e promulgate dal Direttore generale, previa consultazione degli uffici riceventi, delle amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e delle amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale.

b) Esse possono essere modificate dal Direttore generale previa consultazione degli uffici o amministrazioni direttamente interessati.

c) L'Assemblea può invitare il Direttore generale a modificare le direttive amministrative; il Direttore generale agisce in tal senso.

89.3 Pubblicazione e entrata in vigore

a) Le direttive amministrative e ogni loro modificazione sono pubblicate nella gazzetta.

b) Ogni pubblicazione deve indicare la data in cui le disposizioni pubblicate entrano in vigore. Le date di diverse modificazioni possono essere differenti; resta inteso che nessuna disposizione può entrare in vigore prima della sua pubblicazione nella gazzetta.

 

Parte F

Regole relative a diversi capitoli del trattato

 

Regola 90. Rappresentanza

90.1 Definizioni

Ai fini delle regole 90.2 e 90.3:

i) si deve intendere per "mandatario" Una delle persone menzionate nell'articolo 49;

ii) si deve intendere per "rappresentante comune" il depositante di cui alla regola 4.8.

90.2 Effetti

a) Ogni atto compiuto da un mandatario o nei suoi riguardi ha gli effetti di un atto compiuto dai depositanti che hanno nominato il mandatario o nei loro riguardi.

b) Ogni atto compiuto da un rappresentante comune o dal suo mandatario o nei suoi riguardi ha gli effetti di un atto compiuto da tutti i depositanti o nei loro riguardi.

c) Se più mandatari sono nominati dal medesimo depositante o dai medesimi depositanti, ogni atto compiuto da uno qualsiasi di questi diversi mandatari o nei suoi riguardi ha gli effetti di un atto compiuto da detto o da detti depositanti o nei loro riguardi.

d) I paragrafi a), b) e c) hanno effetto per il trattamento della domanda internazionale da parte dell'ufficio ricevente, dell'Ufficio internazionale, dell'amministrazione incaricata della ricerca internazionale e dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale.

90.3 Nomina

a) La nomina di un mandatario o di un rappresentante comune ai sensi della regola 4.8-a) va fatta, se detto mandatario o rappresentante comune non è designato nella richiesta firmata da tutti i depositanti, mediante una procura (cioè un documento che designi un mandatario o un rappresentante comune) separata e firmata.

b) La procura può essere depositata presso l'ufficio ricevente o presso l'Ufficio internazionale. L'ufficio presso il quale la procura è depositata ne informa in breve termine l'altro nonché l'amministrazione interessata incaricata della ricerca internazionale e l'amministrazione interessata incaricata dell'esame preliminare internazionale.

c) Se la procura separata non è firmata come previsto nel paragrafo a) o se la necessaria procura separata è mancante, o se l'indicazione del nome o dell'indirizzo della persona nominata non è conforme alla regola 4.4, la procura è considerata come inesistente a meno che l'irregolarità venga eliminata.

90.4 Revoca

a) Ogni nomina può essere revocata dalle persone che hanno effettuato la nomina o dai loro aventi causa.

b) La regola 90.3 è applicabile, mutatis mutandis, al documento che contiene la revoca.

 

Regola 91. Errori di trascrizione manifesti

91.1 Rettificazione

a) Fatti salvi i paragrafi da b) a g), gli errori di trascrizione manifesti, nella domanda internazionale o in altri documenti presentati dal depositante, possono essere rettificati.

b) Gli errori dovuti al fatto che, nella domanda internazionale o negli altri documenti, è stato scritto qualcosa che è diverso da quanto manifestamente si voleva, sono considerati come errori di trascrizione manifesti. La rettificazione stessa deve essere evidente nel senso che chiunque dovrebbe constatare immediatamente che null'altro che il testo proposto come rettificazione avrebbe potuto essere quello che si voleva.

c) Omissioni di brani interi o di pagine intere della domanda internazionale, anche se dovute chiaramente ad una svista, ad esempio nella fase di riproduzione o di riunione dei fogli non possono essere rettificate.

d) Le rettificazioni possono essere fatte a richiesta del depositante. L'amministrazione che abbia scoperto un errore di trascrizione manifesto può invitare il depositante a presentare una domanda di rettificazione nel modo previsto nei paragrafi da e) a g).

e) Ogni rettificazione necessita l'autorizzazione esplicita:

i) dell'ufficio ricevente se l'errore si trova nella richiesta;

ii) dell'amministrazione incaricata della ricerca internazionale se l'errore figura in una parte della domanda internazionale che non sia la richiesta o in un altro documento presentato a questa amministrazione;

iii) dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale se l'errore figura in una parte della domanda che non sia la richiesta o in un altro documento presentato a questa amministrazione;

iv) dell'Ufficio internazionale se l'errore figura in un qualunque documento, che non sia la domanda internazionale o una modificazione o correzione della domanda, presentato all'Ufficio internazionale.

f) La data dell'autorizzazione va iscritta nell'inserto della domanda internazionale.

g) L'autorizzazione di rettificazione, prevista nel paragrafo e), può essere rilasciata entro i termini seguenti:

i) se l'autorizzazione è rilasciata dall'ufficio ricevente o dall'Ufficio internazionale, fino alla comunicazione della domanda internazionale in conformità all'articolo 20;

ii) se l'autorizzazione è rilasciata dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, fino alla redazione del rapporto di ricerca internazionale o della dichiarazione di cui all'articolo 17.2-a);

iii) se l'autorizzazione è rilasciata dall'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, fino alla redazione del rapporto di esame preliminare internazionale.

h) Ogni amministrazione, tranne l'Ufficio internazionale, che autorizza una rettificazione deve comunicarla in breve termine all'Ufficio internazionale.

 

Regola 92. Corrispondenza

92.1 Lettera di accompagnamento e firma

a) Ogni documento, eccettuata la domanda internazionale stessa, presentato dal depositante durante la procedura internazionale prevista dal trattato e dal presente regolamento d'esecuzione, deve. a meno che non costituisca una lettera. essere accompagnato da una lettera che identifichi la domanda internazionale che esso concerne. La lettera deve essere firmata dal depositante.

b) Se le condizioni di cui al paragrafo a) non sono soddisfatte, il documento è considerato come un presentato.

92.2 Lingue

a) Fatti salvi i paragrafi b) e c), ogni lettera e ogni documento presentato dal depositante all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale o all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale deve essere redatto nella lingua della domanda internazionale alla quale si riferisce.

b) Ogni lettera che il depositante invia all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale o all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale può essere redatta in una lingua diversa da quella della domanda internazionale se detta amministrazione autorizza l'uso di quest'altra lingua.

c) Se una traduzione è richiesta secondo la regola 55.2, l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale può esigere che ogni lettera ad essa indirizzata dal depositante sia redatta nella lingua di questa traduzione.

d) Ogni lettera indirizzata dal depositante all'Ufficio internazionale deve essere redatta in francese o in inglese.

e) Ogni lettera o notificazione indirizzata dall'Ufficio internazionale al depositante o a un ufficio nazionale deve essere redatta in francese o in inglese.

92.3 Invii postali fatti dagli uffici nazionali e dalle organizzazioni intergovernative

Ogni documento o lettera proveniente da un ufficio nazionale o da un'organizzazione intergovernativa o trasmessa da essi e costituente un evento dal quale decorre un termine in virtù del trattato o del presente regolamento d'esecuzione deve essere spedito raccomandato per posta aerea; la posta terrestre o marittima può essere utilizzata, in luogo e vece della posta aerea, sia quando la corrispondenza trasmessa dalla prima arriva normalmente a destinazione entro due giorni dalla sua consegna, sia quando non vi è posta aerea.

 

Regola 93. Inserti e registri

93.1 Ufficio ricevente

Ogni ufficio ricevente conserva gli inserti e registri relativi ad ogni domanda internazionale o ad ogni presunta domanda internazionale, compresa la copia per l'ufficio ricevente, per almeno dieci anni a decorrere dalla data del deposito internazionale o, qualora una tale data non sia stata riconosciuta, a decorrere dalla data di ricevimento.

93.2 Ufficio internazionale

a) L'Ufficio internazionale conserva l'inserto, contenente l'esemplare originale, di ogni domanda internazionale per almeno trent'anni a decorrere dalla data di ricevimento dell'esemplare originale.

b) Gli inserti e registri di base dell'Ufficio internazionale sono conservati indefinitamente. 93.3 Amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale Ogni amministrazione incaricata della ricerca internazionale e ogni amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale conserva l'inserto di ogni domanda internazionale per almeno dieci anni a decorrere dalla data del deposito internazionale.

93.3 Riproduzioni

Ai fini della presente regola si deve intendere per inserti, copie e registri anche le riproduzioni fotografiche di qualsiasi genere (microfilm o altre) degli inserti, copie e registri.

 

Regola 94. Rilascio di copie da parte dell'Ufficio internazionale e dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale

94.1 Obbligo di rilascio

A richiesta del depositante o di qualsiasi persona autorizzata dal depositante, l'Ufficio internazionale e l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale rilasciato, dietro rimborso delle spese per questo servizio, copie di qualsiasi documento contenuto nell'inserto della domanda internazionale o della presunta domanda internazionale del depositante.

 

Regola 95. Ottenimento di copie di traduzioni

95.1 Ottenimento di copie di traduzioni

a) A richiesta dell'Ufficio internazionale, ogni ufficio designato o eletto gli consegna una copia della traduzione della domanda internazionale presentata a detto ufficio dal depositante.

b) L'Ufficio internazionale può, a richiesta e dietro rimborso delle spese, rilasciare a qualsiasi persona copie delle traduzioni ricevute in conformità al paragrafo a).

 

 

 

Convenzione sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo)

(Traduzione non ufficiale).

 

Capitolo I

Disposizioni generali

 

Articolo 1. Diritto europeo per la concessione di brevetti

Con la presente convenzione è istituito un diritto comune agli Stati contraenti in materia di concessione di brevetti per invenzioni.

 

Articolo 2. Brevetto europeo

1) I brevetti concessi a norma della presente convenzione sono denominati brevetti europei.

2) In ciascuno degli Stati contraenti per i quali esso è concesso, il brevetto europeo ha gli stessi effetti ed è soggetto alle medesime regole di un brevetto nazionale concesso in questo Stato, salvo che la presente convenzione non disponga altrimenti.

 

Articolo 3. Portata territoriale

La concessione di un brevetto europeo può essere richiesta per uno o più Stati contraenti.

 

Articolo 4. Organizzazione europea dei brevetti

1) Una Organizzazione europea dei brevetti, denominata in appresso "Organizzazione", è istituita dalla presente convenzione. Essa gode dell'autonomia amministrativa e finanziaria.

2) Gli organi dell'Organizzazione sono:

a) l'Ufficio europeo dei brevetti;

b) il Consiglio d'amministrazione.

3) L'Organizzazione ha il compito di concedere i brevetti europei. Questo compito è assolto dall'ufficio europeo dei brevetti sotto il controllo del Consiglio d'amministrazione.

 

Capitolo II

L'Organizzazione europea dei brevetti

 

Articolo 5. Statuto giuridico

1) L'organizzazione possiede la personalità giuridica.

2) In ciascuno degli Stati contraenti, l'Organizzazione possiede la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale; essa può, in particolare, acquistare o vendere beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti rappresenta l'Organizzazione.

 

Articolo 6. Sede

1) L'Organizzazione ha sede a Monaco di Baviera.

2) L'ufficio europeo dei brevetti è stabilito a Monaco. Esso possiede un'altra sede all'Aia.

 

Articolo 7. Agenzie dell'ufficio europeo dei brevetti

Se necessario, con decisione del Consiglio di amministrazione, possono essere istituite agenzie dell'Ufficio europeo dei brevetti, per scopi di informazione o di collegamento, negli Stati contraenti o presso organizzazioni intergovernative competenti in materia di proprietà industriale, previo consenso dello Stato contraente interessato o dell'organizzazione interessata.

 

Articolo 8. Privilegi e immunità

Il protocollo sui privilegi e sulle immunità allegato alla presente convenzione definisce le condizioni nelle quali l'Organizzazione, i membri del Consiglio d'amministrazione, gli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti nonché le altre persone citate nel protocollo e partecipanti alle attività dell'organizzazione godono, nel territorio degli Stati contraenti, dei privilegi e delle immunità necessari per l'adempimento della loro missione.

 

Articolo 9. Responsabilità

1) La responsabilità contrattuale dell'Organizzazione è disciplinata dalla legge applicabile al contratto di cui trattasi.

2) La responsabilità extracontrattuale dell'Organizzazione per quanto concerne i danni causati da essa e dagli agenti dell'ufficio europeo dei brevetti nell'esercizio delle loro funzioni è disciplinata dal diritto vigente nella Repubblica federale di Germania. Se i danni sono stati causati dalla sede dell'Aia o da un'agenzia, ovvero da agenti dipendenti da tale sede o da questa agenzia, è applicabile la legislazione dello Stato contraente nel quale è situata la sede o l'agenzia.

3) La responsabilità personale degli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti verso l'Organizzazione è disciplinata dal loro statuto o dal regime loro applicabile.

4) Per la composizione delle controversie di cui ai paragrafi 1 e 2 sono competenti i seguenti organi giurisdizionali:

a) per quanto concerne le controversie di cui al paragrafo 1, i tribunali competenti della Repubblica federale di Germania, salvo che il contratto concluso tra le parti non indichi la giurisdizione di un altro Stato;

b) per quanto concerne le controversie di cui al paragrafo 2, i tribunali competenti della Repubblica federale di Germania, oppure i tribunali competenti dello Stato nel quale è situata la sede o l'agenzia.

 

Capitolo III

L'Ufficio europeo dei brevetti

 

Articolo 10. Direzione

1) La direzione dell'Ufficio europeo dei brevetti e assunta dal Presidente, che e responsabile dell'attività dell'Ufficio davanti al Consiglio di amministrazione.

2) A tale scopo, il Presidente ha in particolari le competenze seguenti:

a) prende tutti i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'Ufficio europeo dei brevetti, comprese l'adozione di norme amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni destinate al pubblico;

b) determina, qualora la presente convenzione non contenga disposizioni in merito, le formalità che devono essere adempiute rispettivamente presso l'Ufficio europeo dei brevetti a Monaco o presso la sede dell'Aia;

c) può sottoporre al Consiglio d'amministrazione proposte di modificazione della presente convenzione, come pure progetti di norme d'attuazione o di decisioni che sono di competenza del Consiglio d'amministrazione;

d) prepara ed esegue il bilancio preventivo ed eventuali bilanci rettificati o suppletivi;

e) sottopone ogni anno un rapporto di attività al Consiglio di amministrazione;

f) esercita l'autorità gerarchica sul personale;

g) fatte salve le disposizioni dell'articolo 11, nomina gli agenti e decide in merito alla loro promozione;

h) esercita il potere disciplinare sugli agenti non contemplati dall'articolo 11 e può proporre al Consiglio d'amministrazione sanzioni disciplinari nei riguardi degli agenti di cui all'articolo II, paragrafi 2 e 3;

i) egli può delegare i suoi poteri.

3) Il Presidente è assistito da Vice-Presidenti. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, uno dei Vice-Presidenti ne assume le funzioni secondo la procedura fissata dal Consiglio d'amministrazione.

 

Articolo 11. Nomina del personale superiore

1) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti è nominato dal Consiglio d'amministrazione;

2) I Vice-Presidenti sono nominati dal Consiglio d'amministrazione, sentito il Presidente.

3) I membri delle commissioni di ricorso e della Commissione ampliata di ricorso, inclusi i loro presidenti, sono nominati dal Consiglio d'amministrazione su proposta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. Essi possono essere riconfermati nelle loro funzioni dal Consiglio d'amministrazione, sentito il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.

4) Il Consiglio d'amministrazione esercita il potere disciplinare sugli agenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

 

Articolo 12. Doveri d'ufficio

Gli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare né utilizzare le informazioni che, per la loro natura, sono coperte dal segreto professionale.

 

Articolo 13. Controversie tra l'Organizzazione e gli agenti dell'ufficio dei brevetti

1) Gli agenti o gli ex-agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti, o i loro aventi causa possono adire il Tribunale amministrativo dell'Organizzazione internazionale del lavoro per le controversie che li oppongono all'Organizzazione europea dei brevetti, conformemente allo statuto di detto Tribunale e entro i limiti e le condizioni fissati nello statuto dei funzionari o nel regolamento relativo alle pensioni o risultanti dal regime applicabile agli altri agenti.

 

Articolo 14. Lingue dell'Ufficio europeo dei brevetti

1) Le lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti sono il francese, l'inglese e il tedesco. Le domande di brevetto europeo sono depositate in una di queste tre lingue.

2) Nondimeno, le persone fisiche e giuridiche domiciliate o aventi la loro sede sul territorio di uno Stato contraente la cui lingua ufficiale è diversa dal francese, dall'inglese o dal tedesco, e i cittadini di questo Stato domiciliati all'estero possono depositare domande di brevetto europeo in una lingua ufficiale di questo Stato. Tuttavia, una traduzione in una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti deve essere presentata entro il termine previsto dal regolamento di esecuzione; durante tutta la procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, questa traduzione può essere resa conforme al testo originale della domanda.

3) La lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti nella quale la domanda è stata depositata o quella nella quale questa domanda è stata tradotta, nel caso di cui al paragrafo 2, deve essere utilizzata, salvo diversa disposizione del regolamento d'esecuzione, in tutte le procedure dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti relativi a questa domanda o al brevetto concesso in base a questa domanda.

4) Le persone di cui al paragrafo 2 possono anche presentare, in una lingua ufficiale dello Stato contraente in questione, documenti che devono essere presentati entro il termine stabilito. Tuttavia, esse sono tenute a presentare una traduzione nella lingua della procedura entro il termine prescritto dal regolamento d'esecuzione; esse possono anche depositare una traduzione in un'altra lingua ufficiale dell'ufficio europeo dei brevetti.

5) Se un documento che non fa parte della documentazione della domanda di brevetto europeo non è presentato nella lingua prescritta dalla presente convenzione o se una traduzione che la presente convenzione esige non è presentata entro il termine prescritto, il documento è considerato come non ricevuto.

6) Le domande di brevetto europeo sono pubblicate nella lingua di procedura.

7) I fascicoli di brevetto europeo sono pubblicati nella lingua della procedura; essi contengono una traduzione delle rivendicazioni nelle due altre lingue ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti.

8) Sono pubblicati nelle tre lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti:

a) il Bollettino europeo dei brevetti;

b) la Gazzetta ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti.

9) Le iscrizioni nel Registro europeo dei brevetti vengono effettuate nelle tre lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti. In caso di dubbio, fa fede l'iscrizione nella lingua della procedura.

 

Articolo 15. Organi incaricati delle procedure

Per l'applicazione delle procedure prescritte dalla presente convenzione, sono

istituite presso l'Ufficio europeo dei brevetti:

a) divisioni di ricerca;

c) divisioni di esame;

d) divisioni d'opposizione;

e) una divisione giuridica;

f) commissioni di ricorso;

g) una Commissione ampliata di ricorso.

 

Articolo 16. Sezione di deposito

La sezione di deposito fa parte della sede dell'aia. essa è competente a esaminare la domanda di brevetto europeo all'atto del deposito e, per quanto riguarda talune irregolarità, fino al momento della presentazione della richiesta di esame o fino a che il richiedente abbia dichiarato, conformemente all'articolo 96, paragrafo i, che conferma la sua domanda. essa è inoltre incaricata di pubblicare la domanda di brevetto europeo e il rapporto di ricerca europea.

 

Articolo 17. Divisioni di ricerca

Le divisioni di ricerca fanno parte della sede dell'Aia. Esse sono competenti a redigere i rapporti di ricerca europea.

 

Articolo 18. Divisioni di esame

1) Le divisioni di esame sono competenti a esaminare le domande di brevetto europeo a decorrere dal momento in cui cessa la competenza della sezione di deposito.

2) La divisione di esame si compone di tre esaminatori tecnici. Tuttavia, l'istruzione della domanda è di regola, affidata ad uno degli esaminatori della divisione. La procedura orale è di competenza della divisione di esame stessa. Se la divisione di esame ritiene che la natura della decisione lo esige, essa viene completata da un esaminatore giurista. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente della divisione di esame.

 

Articolo 19. Divisioni di opposizione

1) Le divisioni di opposizione sono competenti per esaminare le opposizioni ai brevetti europei.

2) La divisione di opposizione si compone di tre esaminatori tecnici, dei quali almeno due non devono aver partecipato alla procedura di concessione del brevetto contro il quale l'opposizione è diretta. Un esaminatore che abbia partecipato alla procedura di concessione del brevetto europeo non può assumere la presidenza della divisione di opposizione. Questa può affidare a uno dei suoi membri il compito di istruire la procedura di opposizione. La procedura orale è di competenza della divisione di opposizione. Se, a suo parere, la natura della decisione lo esige, la divisione di opposizione viene completata da un esaminatore giurista che non deve aver partecipato alla procedura di concessione del brevetto. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente della divisione di opposizione.

 

Articolo 20. Divisione giuridica

1) La divisione giuridica è competente a decidere in merito alle menzioni da trascrivere nel Registro europeo dei brevetti nonché alle iscrizioni e alle radiazioni dalla lista dei mandatari abilitati.

2) Le decisioni della divisione giuridica sono prese da un membro giurista.

 

Articolo 21. Commissioni di ricorso

1) Le commissioni di ricorso sono competenti a esaminare i ricorsi contro le decisioni della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione e della divisione giuridica.

2) In caso di ricorso contro una decisione della sezione di deposito o della divisione giuridica, la commissione di ricorso si compone di tre membri giuristi.

3) In caso di ricorso contro la decisione di una divisione di esame, la commissione di ricorso si compone di:

a) due membri tecnici e un membro giurista se la decisione concerne il rigetto di una domanda di brevetto europeo o la concessione di un brevetto europeo ed è stata presa da una divisione di esame composta di meno di quattro membri;

b) tre membri tecnici e due membri giuristi se la decisione è stata presa da una decisione di esame composta da quattro membri o se la commissione di ricorso ritiene che la natura del ricorso lo esiga;

c) tre membri giuristi negli altri casi.

4) In caso di ricorso contro la decisione di una divisione di opposizione, la commissione di ricorso si compone di:

a) due membri tecnici e un membro giurista se la decisione è stata presa da una divisione di opposizione composta di tre membri;

b) tre membri tecnici e due membri giuristi se la decisione è stata presa da una divisione di opposizione composta da quattro membri o se la commissione di ricorso ritiene che la natura del ricorso lo esige.

 

Articolo 22. Commissione ampliata di ricorso

1) La Commissione ampliata di ricorso è competente a:

a) deliberare sulle questioni di diritto deferitele dalle commissioni di ricorso;

b) dare pareri sulle questioni di diritto deferitele dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti alle condizioni previste dall'articolo 112.

2) Per deliberare o dare pareri, la Commissione ampliata di ricorso si compone di cinque membri giuristi e di due membri tecnici. La presidenza è assunta da uno dei membri giuristi.

 

Articolo 23. Indipendenza dei membri delle commissioni

1) I membri della commissione ampliata di ricorso e delle commissioni di ricorso sono nominati per un periodo di cinque anni; durante questo periodo essi non possono essere sospesi dalle loro funzioni, tranne per gravi motivi e se il Consiglio d'amministrazione, su proposta della commissione allargata di ricorso, prende una decisione in tal senso.

2) I membri delle commissioni non possono essere membri della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione o della divisione giuridica.

3) Nelle loro decisioni i membri delle commissioni non sono vincolati da alcuna istruzione; devono attenersi soltanto alle disposizioni della presente convenzione.

4) I regolamenti di procedura delle commissioni di ricorso e della Commissione ampliata di ricorso sono adottati conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione. Essi devono essere approvati dal Consiglio d'amministrazione.

 

Articolo 24. Ricusazione

1) I membri delle commissioni di ricorso e della Commissione ampliata di ricorso non possono partecipare alla discussione di una causa se vi hanno un interesse personale, se vi sono precedentemente intervenuti in veste di rappresentanti di una delle parti ovvero se hanno partecipato alla decisione che forma oggetto del ricorso.

2) Se per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsiasi altro motivo, un membro di una commissione di ricorso o della Commissione ampliata di ricorso ritiene di non poter partecipare alla discussione di una causa, ne avverte la commissione.

3) I membri di una commissione di ricorso o della Commissione ampliata di ricorso possono essere ricusati da una qualsiasi delle parti per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 ovvero se sussiste per essi un sospetto di parzialità. La ricusazione è irricevibile se la parte in causa è intervenuta nella procedura con richiesta o pareri, pur avendo avuto conoscenza dei motivi della ricusazione. La ricusazione non può basarsi sulla nazionalità dei membri.

4) Le commissioni di ricorso e la Commissione ampliata di ricorso decidono, nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, senza la partecipazione del membro interessato. Ai fini della decisione, il membro ricusato è sostituito dal suo supplente.

 

Articolo 25. Parere tecnico

Su richiesta del tribunale nazionale competente investito dell'azione per contraffazione o di nullità, l'Ufficio europeo dei brevetti è tenuto a fornire, dietro pagamento di un adeguato compenso, un parere tecnico sul brevetto europeo di cui trattasi. Le divisioni di esame sono competenti a rilasciare tali pareri.

 

Capitolo IV

Il Consiglio d'amministrazione

 

Articolo 26. Composizione

1) Il Consiglio d'amministrazione si compone dei rappresentanti degli Stati contraenti e dei loro supplenti. Ciascuno Stato contraente ha il diritto di designare un rappresentante e un supplente al Consiglio d'amministrazione.

2) I membri del Consiglio d'amministrazione possono farsi assistere, entro i limiti previsti dal regolamento interno del Consiglio stesso, da consulenti o esperti.

 

Articolo 27. Presidenza

1) Il Consiglio d'amministrazione elegge tra i rappresentanti degli Stati contraenti ed i loro supplenti un Presidente e un Vicepresidente. Il Vicepresidente sostituisce di diritto il Presidente in caso d'impedimento.

2) Il mandato del Presidente e del Vice-Presidente dura tre anni. Il mandato è rinnovabile.

 

Articolo 28. Ufficio direttivo

1) Il Consiglio d'amministrazione può istituire un Ufficio direttivo composto di cinque membri se gli Stati contraenti sono almeno otto.

2) Il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio d'amministrazione sono di diritto membri dell'Ufficio direttivo; gli altri tre membri sono eletti dal Consiglio d'amministrazione.

3) Il mandato dei membri eletti dal Consiglio d'amministrazione dura tre anni. Il mandato non è rinnovabile.

4) L'Ufficio direttivo assume l'esecuzione dei compiti che il Consiglio d'amministrazione gli affida ai sensi del regolamento interno.

 

Articolo 29. Sessioni

1) Il Consiglio d'amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente.

2) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti partecipa alle deliberazioni.

3) Il Consiglio d'amministrazione si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno; inoltre, esso si riunisce su iniziativa del suo Presidente o su richiesta di un terzo degli Stati contraenti.

4) Il Consiglio d'amministrazione delibera su un ordine del giorno determinato, conformemente al regolamento interno.

5) Ogni questione la cui iscrizione è richiesta da uno Stato contraente alle condizioni previste dal regolamento interno viene iscritta all'ordine del giorno provvisorio.

 

Articolo 30. Partecipazione di osservatori

1) L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale è rappresentata alle sessioni del Consiglio d'amministrazione, conformemente alle disposizioni di un accordo da concludersi con l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.

2) Altre organizzazioni intergovernative, che sono incaricate dell'esecuzione di procedure internazionali nel campo dei brevetti e con le quali l'Organizzazione ha concluso un accordo, sono rappresentate alle sessioni del Consiglio di amministrazione, conformemente alle eventuali disposizioni contenute a tale proposito in detto accordo.

3) Ogni altra organizzazione intergovernativa o internazionale non governativa che eserciti una attività interessante l'Organizzazione può essere invitata dal Consiglio d'amministrazione a farsi rappresentare alle sue sessioni quando siano in discussione questioni di comune interesse.

 

Articolo 31. Lingue del Consiglio d'amministrazione

1) Le lingue usate nelle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione sono il francese, l'inglese e il tedesco.

2) I documenti sottoposti al Consiglio d'amministrazione e i processi verbali delle sue deliberazioni sono redatti nelle lingue di cui al paragrafo 1.

 

Articolo 32. Personale, locali e materiale

L'Ufficio europeo dei brevetti mette a disposizione del Consiglio d amministrazione e dei comitati da esso istituiti il personale, i locali e i mezzi materiali necessari per l'adempimento della loro missione.

 

Articolo 33. Competenza del Consiglio di amministrazione in taluni casi particolari

1) Il Consiglio d'amministrazione è competente a modificare le seguenti disposizioni della presente convenzione:

a) gli articoli della presente convenzione per quanto concerne la durata di un termine; questa disposizione è applicabile al termine di cui all'articolo 94 soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 95;

b) le disposizioni del regolamento di esecuzione.

2) Il Consiglio d'amministrazione è competente, conformemente alla presente convenzione, ad adottare e modificare:

a) il regolamento finanziario;

b) lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti, il loro trattamento economico come pure il genere dei vantaggi accessori e le regole per concederli;

c) il regolamento relativo alle pensioni e agli aumenti delle medesime in ragione degli aumenti delle retribuzioni;

d) il regolamento relativo alle tasse;

e) il proprio regolamento interno.

3) Nonostante le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 2, il Consiglio di

amministrazione è competente a decidere, se l'esperienza lo giustifica, che per talune categorie di casi le divisioni di esame si compongono di un solo esaminatore tecnico. Questa decisione può essere revocata.

4) Il Consiglio d'amministrazione è competente ad autorizzare il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti a negoziare e, con il consenso del Consiglio stesso, a concludere, a nome dell'Organizzazione europea dei brevetti, degli accordi con Stati o organizzazioni intergovernative come pure con centri di documentazione istituiti in virtù di accordi conclusi con tali organizzazioni.

 

Articolo 34. Diritto di voto

1) Solo gli Stati contraenti hanno diritto di voto nel Consiglio d'amministrazione.

2) Ciascuno Stato contraente dispone di un voto, salvo l'applicazione dell'articolo 36.

 

Articolo 35. Voti

1) Salvo quanto disposto al paragrafo 2, il Consiglio d'amministrazione prende le sue decisioni alla maggioranza semplice degli Stati contraenti rappresentati e votanti.

2) È necessaria la maggioranza di tre quarti degli Stati contraenti rappresentati e votanti, per le decisioni che il Consiglio d'amministrazione è competente a prendere ai sensi dell'articolo 7, dell'articolo 11 paragrafo 1, dell'articolo 33, dell'articolo 39 paragrafo 1, dell'articolo 40 paragrafi 2 e 4, degli articoli 46, 87, 95, 134, dell'articolo 151 paragrafo 3, dell'articolo 154 paragrafo 2, dell'articolo 155 paragrafo 2, dell'articolo 157 paragrafi 2, 3 e 4, dell'articolo 160 paragrafo 1, seconda frase, degli articoli 162, 163, 166, 167 e 172.

3) L'astensione non è considerata come voto.

 

Articolo 36. Ponderazione dei voti

1) Per l'adozione e la modifica del regolamento relativo alle tasse come pure, ove risulti accresciuto l'onere finanziario degli Stati contraenti, per l'adozione del bilancio preventivo dell'Organizzazione e dei bilanci rettificati o suppletivi, ogni Stato contraente può esigere, dopo un primo scrutinio nel quale ciascuno Stato contraente dispone di un voto e qualunque sia il risultato di questo scrutinio, che si proceda immediatamente a un secondo scrutinio nel quale i voti sono ponderati conformemente alle disposizioni del paragrafo 2. Il risultato di questo secondo scrutinio è decisivo.

2) Il numero di voti di cui ciascuno Stato contraente dispone nel nuovo scrutinio è calcolato come segue:

a) il numero corrispondente alla percentuale che risulta per ciascuno Stato contraente dal criterio di ripartizione dei contributi finanziari eccezionali previsto dall'articolo 40, paragrafi 3 e 4, è moltiplicato per il numero di Stati contraenti e diviso per cinque;

b) il numero di voti così calcolato è arrotondato per eccesso;

c) a questo numero di voti si aggiungono cinque voti supplementari;

d) tuttavia, il numero di voti di uno Stato contraente non può essere superiore a trenta.

 

Capitolo V

Disposizioni finanziarie

 

Articolo 37. Copertura delle spese

Le spese dell'Organizzazione sono coperte:

a) dalle risorse proprie dell'Organizzazione;

b) dai versamenti degli Stati contraenti in base alle tasse riscosse per il mantenimento in vigore dei brevetti europei in questi Stati;

c) se necessario, da contributi finanziari eccezionali degli Stati contraenti; e

d) eventualmente, dagli introiti previsti all'articolo 146.

 

Articolo 38. Risorse proprie dell'Organizzazione

Le risorse proprie dell'Organizzazione sono costituite dai proventi delle tasse previste nella presente convenzione come pure dalle altre entrate d'ogni genere.

 

Articolo 39. Versamenti degli Stati contraenti in base alle tasse riscosse per il mantenimento in vigore dei brevetti europei

1) Ogni Stato contraente versa all'Organizzazione, per ogni tassa riscossa per il mantenimento in vigore di un brevetto europeo in questo Stato, una somma il cui importo corrisponde a una percentuale di detta tassa; la percentuale deve essere fissata dal Consiglio d'amministrazione, non può superare il 75 per cento ed è uniforme per tutti gli Stati contraenti. Tuttavia, se a detta percentuale corrisponde un importo inferiore ad un minimo uniforme fissato dal Consiglio d'amministrazione, lo Stato contraente versa questo minimo all'Organizzazione.

2) Ogni Stato contraente comunica all'Organizzazione tutti gli elementi ritenuti necessari dal Consiglio d'amministrazione per determinare l'importo di questi versamenti.

3) La data di scadenza dei versamenti è fissata dal Consiglio d'amministrazione.

4) Se un versamento non è integralmente effettuato alla scadenza, lo Stato contraente deve pagare gli interessi sull'importo non versato.

 

Articolo 40. Importo delle tasse e dei versamenti. Contributi finanziari eccezionali

1) L'importo delle tasse di cui all'articolo 38 e la percentuale di cui all'articolo 39 devono essere determinati in modo che le entrate corrispondenti siano sufficienti a equilibrare il bilancio dell'Organizzazione.

2) Tuttavia, se l'Organizzazione è impossibilitata a realizzare l'equilibrio del bilancio nelle condizioni del paragrafo 1, gli Stati contraenti versano all'Organizzazione contributi finanziari eccezionali il cui importo è fissato dal Consiglio d'amministrazione per l'esercizio finanziario considerato.

3) I contributi finanziari eccezionali sono determinati per ciascuno Stato contraente in base al numero di domande di brevetto depositate durante il penultimo anno che precede quello dell'entrata in vigore della presente convenzione e secondo il seguente criterio di ripartizione:

a) per metà, in proporzione al numero di domande di brevetto depositate nello Stato contraente considerato;

b) per metà, in proporzione al numero di domande di brevetto depositate dalle persone fisiche e giuridiche domiciliate o aventi la loro sede sul territorio di questo Stato in quello degli altri Stati contraenti che occupa il secondo posto nella graduatoria, in ordine decrescente, dei depositi effettuati da dette persone negli altri Stati contraenti.

Tuttavia, le somme che dovrebbero essere versate come contributo dagli Stati in cui il numero delle domande depositate supera 25.000 vengono totalizzate e nuovamente ripartite in proporzione al numero totale di domande di brevetto depositate in questi Stati.

4) Se l'importo del contributo di uno Stato contraente non può essere determinato alle condizioni del paragrafo 3, il Consiglio d'amministrazione fissa questo importo d'intesa con lo Stato interessato.

5) Le disposizioni dell'articolo 39, paragrafi 3 e 4 sono applicabili ai contributi finanziari eccezionali.

6) I contributi finanziari eccezionali sono rimborsati con un interesse il cui tasso è uniforme per tutti gli Stati contraenti. I rimborsi vengono effettuati qualora sia possibile prevedere adeguati stanziamenti in bilancio; l'importo previsto nel bilancio è suddiviso tra gli Stati contraenti secondo il criterio di ripartizione menzionato ai paragrafi 3 e 4.

7) I contributi finanziari eccezionali versati durante un determinato esercizio finanziario sono integralmente rimborsati prima di procedere al rimborso totale o parziale di contributi versati durante un esercizio finanziario successivo.

 

Articolo 41. Anticipazioni

1) Su richiesta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, gli Stati contraenti concedono all'Organizzazione delle anticipazioni, in conto dei loro versamenti e contributi, per un importo fissato dal Consiglio d'amministrazione. Queste anticipazioni sono ripartite proporzionalmente alle somme dovute dagli Stati contraenti per l'esercizio in corso.

2) Le disposizioni dell'art. 39, paragrafi 3 e 4, sono applicabili alle anticipazioni.

 

Articolo 42. Bilancio

1) Tutte le entrate e spese dell'Organizzazione devono formare oggetto di previsioni per ogni esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio. Ove occorra, possono essere stabiliti bilanci rettificati o suppletivi.

2) Il bilancio delle entrate e delle spese deve essere equilibrato.

3) Il bilancio è stabilito nell'unità di conto fissata dal regolamento finanziario.

 

Articolo 43. Autorizzazione delle spese

1) Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata dell'esercizio finanziario, salvo disposizioni contrarie del regolamento finanziario.

2) Alle condizioni determinate nel regolamento finanziario, gli stanziamenti che non sono stati utilizzati alla fine dell'esercizio finanziario, eccettuate quelli relativi alle spese per il personale, possono essere trasferiti all'esercizio finanziario successivo, ma non oltre.

3) Gli stanziamenti sono raggruppati in capitoli nei quali le spese sono ordinate seconda la loro natura o la loro destinazione e suddivisi, se necessario, conformemente al regolamento finanziario.

 

Articolo 44. Stanziamento per spese imprevedibili

1) Nel bilancio dell'Organizzazione possono essere iscritti stanziamenti per le spese imprevedibili.

2) Questi stanziamenti possono essere utilizzati dall'Organizzazione soltanto previa autorizzazione del Consiglio d'amministrazione.

 

Articolo 45. Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario incomincia il 1° gennaio e termine il 31 dicembre.

 

Articolo 46. Preparazione e adozione del bilancio

1) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti presenta il progetto di bilancio al Consiglio d'amministrazione non oltre la data fissata dal regolamento finanziario.

2) Il bilancio, come pure i bilanci rettificati o suppletivi, sono adottati dal Consiglio di amministrazione.

 

Articolo 47. Bilancio provvisorio

1) Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio non è ancora stato adottato dal Consiglio di amministrazione, le spese potranno essere effettuate mensilmente per capitolo in base ad altra suddivisione, secondo le modalità del regolamento finanziario, per un importo non superiore a un dodicesimo degli stanziamenti previsti dal bilancio dell'esercizio precedente; tuttavia, il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti potrà disporre al massimo di stanziamenti uguali a un dodicesimo di quelli previsti nel progetto del bilancio.

2) semprechè siano rispettate le altre condizioni fissate nel paragrafo 1, il Consiglio d'amministrazione può autorizzare spese eccedenti il dodicesimo.

3) Provvisoriamente, i versamenti di cui all'articolo 37, lettera b), continueranno a essere effettuati nelle condizioni fissate dall'articolo 39, per l'esercizio finanziario che precede quello al quale si riferisce il progetto di bilancio.

4) Gli Stati contraenti versano ogni mese, provvisoriamente e secondo il criterio di ripartizione di cui all'articolo 40, paragrafi 3 e 4, tutti i contributi finanziari speciali necessari per assicurare l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. L'articolo 39, paragrafo 4 è applicabile a questi contributi.

 

Articolo 48. Esecuzione del bilancio

1) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti esegue il bilancio come pure i bilanci rettificati o suppletivi sotto la propria responsabilità e nei limiti degli stanziamenti assegnati.

2) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti può effettuare in seno al bilancio preventivo, entro i limiti e nelle condizioni stabilite nel regolamento finanziario, storni di stanziamenti da un capitolo all'altro o da una suddivisione all'altra.

 

Articolo 49. Revisione dei conti

1) I conti della totalità delle entrate e delle spese del bilancio come pure il bilancio consuntivo dell'Organizzazione sono esaminati da revisori dei conti che offrono piena garanzia di indipendenza, nominati dal Consiglio d'amministrazione per un periodo di cinque anni, che può essere prolungato o rinnovato.

2) La revisione, effettuata in base a documenti giustificativi e, ove occorra, sul posto, ha lo scopo di costatare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese e di accertare che l'amministrazione è regolare. I revisori redigono un rapporto dopo la chiusura di ogni esercizio finanziario.

3) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti sottopone ogni anno al Consiglio d'amministrazione i conti dell'anno trascorso relativi alle operazioni di bilancio, come pure il bilancio consuntivo dell'Organizzazione, insieme alla relazione dei revisori.

4) Il Consiglio d'amministrazione approva il bilancio consuntivo annuale come pure il rapporto dei revisori dei conti e dà atto al Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti dell'esecuzione del bilancio.

 

Articolo 50. Regolamento finanziario

Il regolamento finanziario determina in particolare:

a) le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio come pure alla resa e alla revisione dei conti;

b) le modalità e la procedura secondo le quali i versamenti e contributi previsti nell'articolo 37 e le anticipazioni previste nell'articolo 41 devono essere messi a disposizione dell'Organizzazione dagli Stati contraenti;

c) le norme concernenti la responsabilità degli ordinatori delle spese e dei contabili, e i corrispondenti provvedimenti di controllo;

d) i tassi d'interesse di cui agli articoli 39, 40 e 47;

e) le modalità per il calcolo dei contributi da versare a norma dell'articolo 146;

f) la composizione e i compiti di una commissione del bilancio e delle finanze che dovrebbe essere istituita dal Consiglio di amministrazione.

 

Articolo 51. Regolamento relativo alle tasse

Il regolamento relativo alle tasse fissa in particolare l'importo delle tasse e le modalità di riscossione.

 

PARTE SECONDA

Diritto dei brevetti

 

Capitolo I

Brevettabilità

 

Articolo 52. Invenzioni brevettabili

1) I brevetti europei sono concessi per le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

2) Non sono considerate come invenzioni ai sensi del paragrafo 1 in particolare:

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;

b) le creazioni estetiche;

c) i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi, o per attività commerciali e i programmi di ordinatori;

d) le prestazioni di informazioni.

3) Le disposizioni del paragrafo 2 escludono la brevettabilità degli oggetti o delle attività in esse nominati soltanto nella misura in cui la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo concerne detti oggetti o attività, considerati come tali.

4) Non sono considerate come invenzioni atte ad avere applicazione industriale, ai sensi del paragrafo 1, i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati.

 

Articolo 53. Eccezioni alla brevettabilità

Non vengono concessi brevetti europei per:

a) le invenzioni la cui pubblicazione o la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume; l'attuazione di una invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto che essa è vietata in tutti gli Stati contraenti o in parte di essi da una disposizione legale o amministrativa;

b) le varietà vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per la costituzione di vegetali o di animali; questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

 

Articolo 54. Novità

1) Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.

2) Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito della domanda di brevetto europeo mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

3) È pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto europeo depositate, che hanno una data di deposito anteriore a quella citata nel paragrafo 2 e sono state pubblicate, a norma dell'articolo 93, soltanto in questa data o più tardi.

4) Il paragrafo 3 è applicabile soltanto se uno Stato contraente designato nella domanda successiva era designato anche nella domanda anteriore pubblicata.

5) Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 non escludono la brevettabilità per l'attuazione di uno dei metodi di cui all'articolo 52 paragrafo 4, di una sostanza o di una composizione di sostanze già considerata nello stato della tecnica, a condizione che la sua utilizzazione in uno qualsiasi di questi metodi non sia compresa nello stato della tecnica.

 

Articolo 55. Divulgazioni non opponibili

1) Per l'applicazione dell'articolo 54, una divulgazione dell'invenzione non è presa in considerazione se essa non è avvenuta prima dei sei mesi che precedono il deposito della domanda di brevetto europeo e se essa risulta direttamente o indirettamente:

a) da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa oppure

b) dal fatto che il richiedente o il suo dante causa ha esposto l'invenzione in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e riveduta da ultimo il 30 novembre 1972.

2) Nel caso contemplato nel paragrafo 1, lettera b), questo paragrafo è applicabile soltanto se il richiedente dichiara, all'atto del deposito della domanda di brevetto europeo, che l'invenzione è stata effettivamente esposta e fornisce entro il termine e nelle condizioni previste dal regolamento di esecuzione un attestato che comprovi questa dichiarazione.

 

Articolo 56. Attività inventiva

Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona del mestiere, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui all'articolo 54, paragrafo 3, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva.

 

Articolo 57. Applicazione industriale

Una invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, comprese quelle agricole.

 

Capitolo II

Persone abilitate a richiedere ed a ottenere un brevetto europeo. Designazione dell'inventore

 

Articolo 58. Abilitazione a depositare una domanda di brevetto europeo

Ogni persona fisica o giuridica ed ogni società assimilata ad una persona giuridica a norma del diritto che la governa può richiedere un brevetto europeo.

 

Articolo 59. Più richiedenti

La domanda di brevetto europeo può anche essere depositata sia da con richiedenti sia da più richiedenti che designano Stati contraenti diversi.

 

Articolo 60. Diritto al brevetto europeo

1) Il diritto al brevetto europeo appartiene all'inventore o al suo avente causa. Se l'inventore è un impiegato, il diritto al brevetto europeo è definito secondo il diritto dello Stato sul cui territorio l'impiegato svolge la sua attività principale; se lo Stato sul cui territorio si svolge l'attività principale non può essere determinato il diritto applicabile è quello dello Stato sul cui territorio si trova l'azienda del datore di lavoro alla quale l'impiegato appartiene.

2) Se più persone hanno realizzato l'invenzione indipendentemente l'una dall'altra, il diritto di brevetto europeo appartiene a quella che ha depositato la domanda di brevetto la cui data di deposito è più remota; tuttavia, questa disposizione è applicabile unicamente se la prima domanda è stata pubblicata a norma dell'articolo 93 e ha effetto solo negli Stati contraenti designati in questa prima domanda quale è stata pubblicata.

3) Nella procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, il richiedente è considerato come persona abilitata ad esercitare il diritto al brevetto europeo.

 

Articolo 61. Domanda di brevetto europeo depositata da una persona non abilitata

1) Se una decisione passata in giudicato ha riconosciuto il diritto alla concessione del brevetto europeo ad una persona contemplata nell'articolo 60, paragrafo 1, diversa dal richiedente, e se il brevetto europeo non è ancora stato concesso, questa persona può, entro un termine di tre mesi dopo che la decisione è passata in giudicato, e per quanto concerne gli Stati contraenti designati nella domanda di brevetto europeo nei quali la decisione è stata presa o riconosciuta oppure deve essere riconosciuta a norma del protocollo relativo al riconoscimento, allegato alla presente convenzione:

a) proseguire per proprio conto, in luogo e vece del richiedente, la procedura relativa alla domanda,

b) depositare una nuova domanda di brevetto europeo per la medesima invenzione, oppure

c) domandare il rigetto della domanda.

2) Le disposizioni dell'articolo 76, paragrafo 1, sono applicabili ad ogni nuova domanda depositata a norma delle disposizioni del paragrafo 1.

3) Le procedure per l'applicazione del paragrafo 1, le disposizioni particolari applicabili alla nuova domanda di brevetto europeo depositata a norma del paragrafo 1, come pure il termine per il pagamento delle tasse di deposito, di ricerca e di designazione esigibili per questa nuova domanda, sono stabiliti dal regolamento di esecuzione.

 

Articolo 62. Diritto dell'inventore di essere designato

L'inventore ha il diritto, nei riguardi del titolare della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo di essere designato come tale presso l'Ufficio europeo dei brevetti.

 

Capitolo III

Effetti del brevetto europeo e della domanda di brevetto europeo

 

Art. 63. Durata del brevetto europeo. [1]

1) La durata del brevetto europeo è di vent'anni a decorrere dalla data di deposito della domanda.

2) Il paragrafo 1 non può limitare il diritto di uno Stato contraente di prolungare il periodo di durata di un brevetto europeo o di concedere una protezione corrispondente a decorrere dallo scadere di detto periodo di durata alle stesse condizioni di quelle applicabili ai brevetti nazionali,

a) al fine di tener conto di uno stato di guerra o di uno stato di crisi paragonabile che pregiudica detto Stato;

b) se l'oggetto del brevetto europeo è un prodotto o un processo di fabbricazione o l'utilizzazione di un prodotto che prima della sua immissione sul mercato in detto Stato, è sottoposto ad una procedura amministrativa di autorizzazione istituita dalla legge.

3) Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano ai brevetti europei rilasciati congiuntamente per ogni gruppo di Stati contraenti di cui all'art. 142.

4) Ogni Stato contraente che prevede un prolungamento del periodo di durata del brevetto od una protezione corrispondente secondo il paragrafo 2, lettera b), può, in base ad un accordo concluso con l'Organizzazione, trasferire all'Ufficio europeo dei brevetti compiti inerenti all'attuazione di tali disposizioni.

 

Articolo 64. Diritti conferiti dal brevetto europeo

1) Salvo il paragrafo 2, il brevetto europeo conferisce al suo titolare, a decorrere dal giorno di pubblicazione della menzione della sua concessione e in ciascuno Stato contraente per il quale è stato concesso, i medesimi diritti che gli conferirebbero un brevetto nazionale concesso in questo Stato.

2) Se l'oggetto del brevetto europeo è un procedimento, i diritti conferiti da questo brevetto si estendono ai prodotti ottenuti direttamente mediante questo procedimento.

3) Ogni contraffazione del brevetto europeo è valutata conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale.

 

Articolo 65. Traduzione del fascicolo del brevetto europeo

1) Ogni Stato contraente può prescrivere che, qualora il testo in cui l'Ufficio dei brevetti intenda concedere un brevetto europeo per questo Stato o mantenere per detto Stato un brevetto europeo in forma modificata non è redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato considerato, il richiedente o il titolare del brevetto deve presentare al servizio centrale della proprietà industriale una traduzione di questo testo in una di queste lingue ufficiali, a sua scelta, oppure, se lo Stato considerato ha imposto l'uso di una lingua ufficiale determinata, in quest'ultima lingua. La traduzione deve essere presentata entro il termine di tre mesi dalla decorrenza del termine di cui all'articolo 97, paragrafo, lettera b), o, eventualmente, del termine di cui all'articolo 102, paragrafo 3, lettera b), a meno che lo Stato considerato non conceda un termine più lungo.

2) Ogni Stato contraente che abbia adottato disposizioni a norma del paragrafo 1 può prescrivere che il richiedente o il titolare del brevetto paghi, entro un termine fissato da questo Stato, interamente o in parte le spese di pubblicazione della traduzione.

3) Ogni Stato contraente può prescrivere che, in caso di inosservanza delle disposizioni adottate a norma dei paragrafi 1 e 2, il brevetto è considerato senza effetto sin dall'origine in questo Stato.

 

Articolo 66. Valore di deposito nazionale del deposito europeo

La domanda di brevetto europeo alla quale una data di deposito è stata riconosciuta ha, negli Stati contraenti designati, il valore di un deposito nazionale regolare, tenuto conto, eventualmente, del diritto di priorità invocato a sostegno della domanda di brevetto europeo.

 

Articolo 67. Diritti conferiti dalla domanda di brevetto europeo dopo la sua pubblicazione

1) A decorrere dalla sua pubblicazione a norma dell'articolo 93, la domanda di brevetto europeo conferisce provvisoriamente al richiedente, negli Stati contraenti designati nella domanda di brevetto quale è stata pubblicata, la protezione prevista all'articolo 64.

2) Ogni Stato contraente può disporre che la domanda di brevetto europeo non conferisce la protezione prevista all'articolo 64. Tuttavia, la protezione connessa alla pubblicazione della domanda di brevetto europeo non può essere inferiore a quella che la legislazione dello Stato considerato connette alla pubblicazione obbligatoria delle domande di brevetto nazionale non esaminate. Comunque, ogni Stato contraente deve quanto meno prevedere che, a decorrere dalla pubblicazione della domanda di brevetto europeo, il richiedente può esigere una indennità ragionevole, stabilita secondo le circostanze, dalle persone che hanno utilizzato, in questo Stato contraente, l'invenzione che forma oggetto della domanda di brevetto europeo, nelle condizioni che, secondo il diritto nazionale, implicherebbero la loro responsabilità se si trattasse di una contraffazione di un brevetto nazionale.

3) Ogni Stato contraente che non ha come lingua ufficiale la lingua della procedura della domanda di brevetto europeo può disporre che la protezione provvisoria di cui ai paragrafi 1 e 2 è conferita soltanto a decorrere dalla data in cui una traduzione delle rivendicazioni in una delle lingue ufficiali di questo Stato, a scelta del richiedente oppure, se lo Stato in questione ha imposto l'uso di una lingua ufficiale determinata, in quest'ultima lingua:

a) è stata resa accessibile al pubblico, nelle condizioni previste dalla sua legislazione nazionale, oppure

b) è stata comunicata alla persona che utilizza, in detto Stato, 1 invenzione che forma l'oggetto della domanda di brevetto europeo.

4) Gli effetti della domanda di brevetto europeo previsti ai paragrafi 1 e 2 sono considerati come nulli e non avvenuti se la domanda di brevetto europeo è stata ritirata, o è considerata come ritirata, o è stata respinta in virtù di una decisione passata in giudicato. Ciò vale anche per gli effetti della domanda di brevetto europeo in uno Stato contraente la cui designazione è stata ritirata o è considerata ritirata.

 

Articolo 68. Effetti della revoca del brevetto europeo

La domanda di brevetto europeo come pure il brevetto europeo che ne è risultato sono considerati come non aver avuto sin dall'origine, in tutto o in parte, gli effetti di cui agli articoli 64 e 66, secondo che il brevetto sia stato revocato totalmente o parzialmente in una procedura di opposizione.

 

Articolo 69. Limiti della protezione

1) I limiti della protezione conferita dal brevetto europeo o dalla domanda di brevetto europeo sono determinati dal tenore delle rivendicazioni. Tuttavia, la descrizione e i disegni servono a interpretare le rivendicazioni.

2) Per il periodo di tempo che precede la concessione del brevetto europeo, i limiti della protezione conferito dalla domanda di brevetto europeo sono determinati dalle rivendicazioni presentate da ultimo contenute nella pubblicazione di cui all'articolo 93. Tuttavia, il brevetto europeo quale è stato concesso o modificato in una procedura di opposizione determina retroattivamente i limiti della protezione semprechè essa non sia estesa.

 

Articolo 70. Testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo che fa fede

1) Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo redatto nella lingua della procedura è il testo che fa fede in tutte le procedure dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti e in tutti gli Stati contraenti.

2) Tuttavia, nel caso di cui all'articolo 14, paragrafo 2, il testo depositato inizialmente è preso in considerazione per determinare, nelle procedure dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, se l'oggetto della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo non è stato esteso oltre il contenuto della domanda quale è stata depositata.

3) Ogni Stato contraente può disporre che una traduzione in una lingua ufficiale di questo Stato, come prescritta nella presente convenzione, venga considerata in questo Stato come testo che fa fede, salvo nei casi di azione di nullità, se la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo nella lingua della traduzione conferisce una protezione meno estesa di quella conferita da detta domanda o da detto brevetto nella lingua della procedura.

4) Ogni Stato contraente che adotta una disposizione secondo il paragrafo 3,

a) deve permettere al richiedente o al titolare del brevetto europeo di presentare una traduzione riveduta della domanda o del brevetto. Questa traduzione riveduta non ha effetto giuridico finché non siano soddisfatte le condizioni stabilite dallo Stato contraente in applicazione dell'articolo 65, paragrafo 2; dell'articolo 67, paragrafo 3;

b) può disporre che chiunque, in questo Stato, abbia in buona fede incominciato a utilizzare un'invenzione o fatto preparativi effettivi e seri a tale scopo, senza che questa utilizzazione costituisca una contraffazione della domanda o del brevetto nel testo della traduzione iniziale, può, a decorrere dal momento in cui la traduzione riveduta ha effetto giuridico, continuare a utilizzare a titolo gratuito l'invenzione nella sua azienda o per i bisogni della sua azienda.

 

Capitolo IV

Della domanda di brevetto europeo come oggetto di proprietà

 

Articolo 71. Trasferimento e costituzione di diritti

La domanda di brevetto europeo può essere trasferita o dar luogo alla costituzione di diritti per uno o più Stati contraenti designati.

 

Articolo 72. Cessione

La cessione della domanda di brevetto europeo deve essere fatta con atto scritto e richiede la firma delle parti contraenti.

 

Articolo 73. Licenza contrattuale

La domanda di brevetto europeo può essere, interamente o in parte, oggetto di

licenze per il complesso o una parte dei territori degli Stati contraenti designati.

 

Articolo 74. Diritto applicabile

Salvo disposizioni contrarie della presente convenzione, la domanda di brevetto europeo come oggetto di proprietà è soggetta in ogni Stato contraente designato e con effetto in questo Stato, alla legislazione applicabile in detto Stato alle domande di brevetto nazionale.

 

PARTE TERZA

La domanda di brevetto europeo

 

Capitolo I

Deposito della domanda di brevetto europeo e condizioni che essa deve soddisfare

 

Articolo 75. Deposito della domanda di brevetto europeo

1) La domanda di brevetto europeo può essere depositata:

a) presso l'Ufficio europeo dei brevetti a Monaco o presso la sua sede dell'Aia, oppure

b) presso il servizio centrale della proprietà industriale o presso altri servizi competenti di uno Stato contraente, se la legislazione di questo Stato lo consente. Una domanda depositata in tal modo ha effetti identici a quelli che avrebbe se fosse stata depositata nel medesimo giorno presso l'Ufficio europeo dei brevetti.

2) Le disposizioni del paragrafo 1 non possono essere d'ostacolo all'applicazione delle disposizioni legislative o amministrative che, in uno Stato contraente:

a) disciplinano le invenzioni che, a causa del loro oggetto, non possono essere comunicate all'estero senza autorizzazione preventiva delle autorità competenti di detto Stato, oppure

b) prescrivono che ogni domanda di brevetto deve dapprima essere depositata presso un'autorità nazionale o fanno dipendere il deposito diretto presso un'altra autorità da un'autorizzazione preventiva.

3) Uno Stato contraente non può prescrivere né autorizzare il deposito di una domanda divisionale di brevetto europeo presso un'autorità contemplata al paragrafo 1, lettera b).

 

Articolo 76. Domande divisionali europee

1) Una domanda divisionale di brevetto europeo deve essere depositata direttamente presso l'Ufficio europeo dei brevetti a Monaco o presso la sua sede dell'Aia. Essa può essere depositata soltanto per degli elementi che non si estendono oltre il contenuto della domanda iniziale quale è stata depositata; nella misura in cui questa esigenza è soddisfatta, la domanda divisionale è considerata depositata alla data di deposito della domanda iniziale e beneficia del suo diritto di priorità.

2) Una domanda divisionale di brevetto europeo può designare soltanto Stati contraenti già designati nella domanda iniziale.

3) La procedura per l'applicazione del paragrafo 1, le condizioni che una domanda divisionale deve soddisfare come pure il termine per il versamento delle tasse di deposito, di ricerca e di designazione sono stabiliti dal regolamento di esecuzione.

 

Articolo 77. Trasmissione della domanda di brevetto europeo

1) Il servizio centrale della proprietà industriale dello Stato contraente è tenuto a trasmettere all'Ufficio europeo dei brevetti nel termine più breve compatibile con l'applicazione della legislazione nazionale relativa alla segretezza delle invenzioni nell'interesse dello Stato, le domande di brevetto europeo depositate presso detto servizio centrale o presso altri servizi competenti dello Stato.

2) Gli Stati contraenti prendono tutti i provvedimenti utili affinché le domande di brevetto europeo il cui oggetto manifestamente non va tenuto segreto a norma della legislazione di cui al paragrafo 1, vengano trasmesse all'Ufficio europeo dei brevetti entro sei settimane a decorrere dal loro deposito.

3) Le domande di brevetto europeo che necessitano di un esame per determinare se vanno tenute segrete devono essere trasmesse in un tempo utile affinché pervengano all'Ufficio europeo dei brevetti, entro il termine di quattro mesi a decorrere dal deposito oppure, se una priorità è stata rivendicata, di quattordici mesi a decorrere dalla data di priorità.

4) Una domanda di brevetto europeo il cui oggetto è tenuto segreto non è trasmessa all'Ufficio europeo dei brevetti.

5) Le domande di brevetto europeo che non pervengono all'Ufficio europeo dei brevetti entro il termine di quattordici mesi a decorrere dal deposito oppure, se una priorità è stata rivendicata, a decorrere dalla data di priorità, sono considerate ritirate. Le tasse di deposito, di ricerca e di designazione sono rimborsate.

 

Articolo 78. Condizioni che la domanda di brevetto europeo deve soddisfare

1) La domanda di brevetto europeo deve contenere:

a) una richiesta di concessione di un brevetto europeo;

b) una descrizione dell'invenzione;

c) una o più rivendicazioni;

d) i disegni ai quali si riferiscono la descrizione o le rivendicazioni;

e) un estratto.

2) Per la domanda di brevetto europeo si devono pagare, entro un mese a decorrere dal deposito della domanda, la tassa di deposito e la tassa di ricerca.

3) La domanda di brevetto europeo deve soddisfare le condizioni prescritte dal regolamento di esecuzione.

 

Articolo 79. Designazione degli Stati contraenti

1) Lo Stato contraente o gli Stati contraenti nel quale o nei quali si chiede che l'invenzione sia protetta devono essere designati nella richiesta di concessione del brevetto europeo.

2) La designazione di uno Stato contraente implica il pagamento della tassa di designazione. La tassa di designazione deve essere pagata entro il termine di dodici mesi a decorrere dal deposito della domanda di brevetto europeo oppure, se una priorità è stata rivendicata, a decorrere dalla data di priorità; in questo secondo caso, il pagamento può essere effettuato fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 2, se questo termine scade dopo il termine di dodici mesi a decorrere dalla data di priorità.

3) La designazione di uno Stato contraente può essere ritirata fino alla concessione del brevetto europeo. Il ritiro della designazione di tutti gli Stati contraenti equivale al ritiro della domanda di brevetto europeo. Le tasse di designazione non sono rimborsate.

 

Articolo 80. Data di deposito

La data di deposito della domanda di brevetto europeo è quella in cui la documentazione presentata dal richiedente contiene:

a) una indicazione secondo la quale un brevetto europeo è richiesto;

b) la designazione di almeno uno Stato contraente;

c) indicazioni che permettono di identificare il richiedente;

d) una descrizione e una o più rivendicazioni in una delle lingue contemplate all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, anche se la descrizione e le rivendicazioni non sono conformi alle altre esigenze della presente convenzione.

 

Articolo 81. Designazione dell'inventore

La domanda di brevetto europeo deve comprendere la designazione dell'inventore. Se il richiedente non è l'inventore o l'unico inventore, la designazione deve contenere una dichiarazione indicante in qual modo il richiedente ha acquisito il diritto al brevetto.

 

Articolo 82. Unità dell'invenzione

La domanda di brevetto europeo può concernere una sola invenzione ovvero più invenzioni tra le quali esista un legame tale che costituiscono un solo concetto inventivo generale.

 

Articolo 83. Esposizione dell'invenzione

L'invenzione deve essere esposta nella domanda di brevetto europeo in modo

sufficientemente chiaro e completo affinché un esperto del ramo possa attuarla.

 

Articolo 84. Rivendicazioni

Le rivendicazioni definiscono l'oggetto della protezione richiesta. Esse devono essere chiare e concise e fondarsi sulla descrizione.

 

Articolo 85. Estratto

L'estratto serve esclusivamente ai fini d'informazione tecnica; esso non può venir preso in considerazione per altri scopi, in particolare per determinare i limiti della protezione richiesta e per l'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 3.

 

Articolo 86. Tasse annuali per la domanda di brevetto europeo

1) Tasse annuali devono essere pagate all'Ufficio europeo dei brevetti, in conformità alle disposizioni del regolamento di esecuzione, per le domande di brevetto europeo. Queste tasse sono dovute per il terzo anno, computato a decorrere dal giorno di deposito, e per ciascuno degli anni seguenti.

2) Se il pagamento di una tassa annuale non è stata effettuato alla scadenza, questa tassa può ancora essere validamente pagata entro i sei mesi che seguono la scadenza pagando contemporaneamente una soprattassa.

3) Se la tassa annuale e, eventualmente, la soprattassa, non è stata pagata in tempo utile, la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata. L'Ufficio europeo dei brevetti e il solo organo abilitato a prendere questa decisione.

4) L'obbligo di pagare tasse annuali cessa con il pagamento di quella dovuta per l'anno in cui è pubblicata la menzione della concessione del brevetto europeo.

 

Capitolo II

Priorità

 

Articolo 87. Diritto di priorità

1) Chiunque ha regolarmente depositato, in o per uno degli Stati facenti parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, una domanda di brevetto d'invenzione, di modello di utilità, di certificato di utilità o di certificato d'inventore, o il suo avente causa, fruisce durante dodici mesi a decorrere dalla prima domanda di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di brevetto europeo per la medesima invenzione.

2) È riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare a norme della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato effettuato o di accordi bilaterali o plurilaterali, ivi compresa la presente convenzione.

3) Per deposito nazionale regolare si deve intendere ogni deposito idoneo a stabilire la data alla quale la domanda è stata depositata, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.

4) È considerata come prima domanda, dalla cui data di deposito decorre il termine di priorità, una domanda successiva avente lo stesso oggetto di una prima domanda anteriore, depositata in o per un medesimo Stato, a condizione che tale domanda anteriore, alla data del deposito della domanda successiva, sia stata ritirata, abbandonata o rifiutata, senza essere stata aperta alla consultazione pubblica, e senza aver lasciato sussistere diritti né servito di base per la rivendicazione del diritto di priorità. La domanda anteriore non potrà allora più servire di base per la rivendicazione del diritto di priorità.

5) Se il primo deposito è stato effettuato in uno Stato che non fa parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicabili soltanto nella misura in cui, secondo una comunicazione pubblica del Consiglio d'amministrazione, questo Stato, in virtù di accordi bilaterali o plurilaterali, concede in base a un primo deposito effettuato presso l'Ufficio europeo dei brevetti, come pure in base a un primo deposito effettuato in o per ciascuno Stato contraente, un diritto di priorità assoggettato a condizioni e avente effetti equivalenti a quelli previsti dalla Convenzione di Parigi.

 

Articolo 88. Rivendicazione di priorità

1) Il richiedente un brevetto europeo che vuole avvalersi della priorità di un deposito anteriore deve presentare una dichiarazione di priorità, una copia della domanda anteriore e, se la lingua di questa domanda non è una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, una traduzione della domanda anteriore, in una di queste lingue ufficiali. La procedura per l'applicazione di queste disposizioni è prescritta dal regolamento di esecuzione.

2) Priorità multiple possono essere rivendicate per una domanda di brevetto europeo anche se esse provengono da Stati diversi. Priorità multiple possono essere rivendicate, ove occorra, per una medesima rivendicazione. In caso di priorità multiple, i termini che hanno inizio con la data di priorità incominciano a decorrere dalla data della priorità più remota.

3) Se una o più priorità sono rivendicate per la domanda di brevetto europeo, il diritto di priorità copre soltanto gli elementi della domanda di brevetto europeo contenuti nella o nelle domande la cui priorità è rivendicata.

4) Se taluni elementi dell'invenzione per i quali la priorità è rivendicata non appaiono nelle rivendicazioni formulate nella domanda anteriore, è sufficiente, per il riconoscimento della priorità, che il complesso dei documenti della domanda anteriore riveli in modo preciso detti elementi.

 

Articolo 89. Effetti del diritto di priorità

Per effetto del diritto di priorità, la data di priorità è considerata come data del deposito della domanda per l'applicazione dell'articolo 54 paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 60, paragrafo 2.

 

PARTE QUARTA

Procedura fino alla concessione

 

Articolo 90. Esame del deposito

1) La sezione di deposito esamina:

a) se la domanda di brevetto europeo soddisfa le condizioni per riconoscerle una data di deposito;

b) se le tasse di deposito e di ricerca sono pagate in tempo utile, e

c) se, nel caso di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la traduzione della domanda di brevetto europeo nella lingua della procedura è stata presentata in tempo utile.

2) Se una data di deposito non può essere riconosciuta, la sezione di deposito invita il richiedente a correggere, secondo le prescrizioni del regolamento di esecuzione, le irregolarità costatate. Se il richiedente non rimedia in tempo utile a queste irregolarità, la domanda non viene trattata quale domanda di brevetto europeo.

3) Se le tasse di deposito e di ricerca non sono state pagate in tempo utile o se, nel caso di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la traduzione della domanda nella lingua della procedura non è stata presentata in tempo utile, la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata.

 

Articolo 91. Esame della domanda di brevetto europeo riguardo a talune irregolarità

1) Se una data di deposito è stata riconosciuta a una domanda di brevetto europeo e se la domanda non è considerata ritirata a norma dell'articolo 90, paragrafo 3, la sezione di deposito esamina:

a) se sono soddisfatte le esigenze dell'articolo 133, paragrafo 2;

b) se la domanda soddisfa le condizioni formali previste dal regolamento di esecuzione per l'applicazione della presente disposizione;

c) se l'estratto è stato presentato;

d) se la richiesta di concessione del brevetto europeo soddisfa, per quanto concerne il suo contenuto, le disposizioni imperative del regolamento di esecuzione e, se del caso, sono state soddisfatte le esigenze della presente convenzione relative alla rivendicazione di priorità;

e) se le tasse di designazione sono state pagate;

f) se la designazione dell'inventore è stata fatta in conformità all'articolo 81;

g) se i disegni di cui all'articolo 78, paragrafo 1, lettera d) sono stati presentati nel giorno del deposito della domanda.

2) Se constata l'esistenza d'irregolarità alle quali si può rimediare, la sezione di deposito dà al richiedente, in conformità alle disposizioni del regolamento di esecuzione, la possibilità di rimediare a queste irregolarità.

3) Se il richiedente non rimedia, in conformità alle disposizioni del regolamento d'esecuzione, alle irregolarità costatate durante l'esame in relazione al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), la domanda di brevetto europeo è respinta; se le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera d) concernono il diritto di priorità, la loro inosservanza implica la perdita di questo diritto per la domanda.

4) Se, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera e), la tassa di designazione per uno Stato designato non è stata pagata in tempo utile, questa designazione è considerata ritirata.

5) Se, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera f), il richiedente non ha rimediato alla mancanza della designazione dell'inventore in conformità alle disposizioni del regolamento di esecuzione, salve le eccezioni da esso previste, entro il termine di sedici mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda di brevetto europeo di priorità, la domanda di brevetto è considerata ritirata.

6) Se, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera g), i disegni non sono stati presentati nel giorno del deposito della domanda e se non sono stati presi provvedimenti secondo le prescrizioni del regolamento di esecuzione per rimediare a questa situazione, la data di deposito della domanda sarà quella alla quale i disegni sono stati presentati oppure i riferimenti ai disegni saranno considerati come soppressi, a scelta del richiedente, alle condizioni previste dal regolamento di esecuzione.

 

Articolo 92. Redazione del rapporto di ricerca europea

1) Se una data di deposito è stata riconosciuta a una domanda di brevetto europeo, e se la domanda non è considerata ritirata a norma dell'articolo 90, paragrafo 3, la divisione di ricerche redige il rapporto di ricerca europea nella forma prescritta dal regolamento di esecuzione, fondandosi sulle rivendicazioni e tenendo debito conto della descrizione e, se del caso, dei disegni esistenti.

2) Subito dopo la sua redazione, il rapporto di ricerca europea è trasmesso al richiedente assieme alle copie di tutti i documenti citati.

 

Articolo 93. Pubblicazione della domanda di brevetto europeo

1) La domanda di brevetto europeo è pubblicata il più presto possibile dopo la scadenza del termine di diciotto mesi a decorrere dalla data di deposito oppure, se una priorità è stata rivendicata, a decorrere dalla data di questa priorità. Tuttavia, su domanda del richiedente, essa può essere pubblicata prima della scadenza di questo termine. Questa pubblicazione e quella del fascicolo del brevetto europeo sono effettuate contemporaneamente allorché la decisione relativa alla concessione del brevetto europeo ha preso effetto prima della scadenza di detto termine.

2) Questa pubblicazione contiene la descrizione, le rivendicazioni e, ove occorra, i disegni, ognuno di questi documenti quale è stato depositato, come pure il rapporto di ricerca europea e l'estratto, se questi ultimi documenti sono disponibili prima che siano terminati i preparativi tecnici per la pubblicazione. Se il rapporto di ricerca europea e l'estratto non sono stati pubblicati assieme alla domanda, essi saranno pubblicati separatamente.

 

Articolo 94. Richiesta di esame

1) Su richiesta presentata per iscritto, l'Ufficio europeo dei brevetti esamina se la domanda di brevetto europeo e l'invenzione che ne forma l'oggetto soddisfano le condizioni della presente convenzione.

2) La richiesta di esame può essere formulata dal richiedente entro sei mesi a decorrere dalla data alla quale il Bollettino europeo dei brevetti ha menzionato la pubblicazione del rapporto di ricerca europea. La richiesta è considerata come formulata soltanto se la tassa di esame è stata pagata. Essa non può essere ritirata.

3) Se la richiesta non è formulata prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 2, la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata.

 

Articolo 95. Proroga del termine di presentazione della richiesta di esame

1) Il Consiglio d'amministrazione può prorogare il termine di presentazione della richiesta di esame se è accertato che le domande di brevetto europeo non possono essere istruite in tempo utile.

2) Se il Consiglio d'amministrazione proroga il termine, esso può decidere che i terzi saranno abilitati a presentare la richiesta di esame. In tal caso, esso inserisce nel regolamento di esecuzione le disposizioni appropriate.

3) Ogni decisione del Consiglio d'amministrazione relativa alla proroga del termine concerne soltanto le domande di brevetto europeo depositate dopo la pubblicazione di questa decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti.

4) Se il Consiglio d'amministrazione proroga il termine, esso è tenuto a prendere provvedimenti per ristabilire il più rapidamente possibile il termine iniziale.

 

Articolo 96. Esame della domanda di brevetto europeo

1) Se il richiedente di un brevetto europeo ha presentato la richiesta di esame prima che il rapporto di ricerca europeo gli sia stato trasmesso, l'Ufficio europeo dei brevetti lo invita dopo la trasmissione del rapporto, a dichiarare, entro il termine che esso gli assegna, se conferma la sua domanda di brevetto europeo.

2) Se dall'esame risulta che la domanda di brevetto europeo o l'invenzione che ne forma l'oggetto non soddisfa le condizioni della convenzione, la divisione di esame invita il richiedente, nelle condizioni previste dal regolamento di esecuzione e ogni qualvolta sia necessario, a presentare le sue deduzioni entro il termine che essa gli assegna.

3) Se, entro il termine assegnatogli, il richiedente non ottempera agli inviti che gli sono stati indirizzati a norma dei paragrafi 1 o 2, la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata.

 

Articolo 97. Rigetto della domanda o concessione del brevetto

1) La divisione di esame respinge la domanda di brevetto europeo se ritiene che questa domanda o l'invenzione che ne forma l'oggetto non soddisfa le condizioni della presente convenzione, a meno che non siano previste dalla convenzione sanzioni diverse dal rigetto.

2) Se la divisione di esame ritiene che la domanda di brevetto europeo e l'invenzione che ne forma l'oggetto soddisfano le condizioni della presente convenzione, essa decide di concedere il brevetto europeo per gli Stati designati a condizione che:

a) sia accertato, conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione, l'accordo del richiedente sul testo in cui la divisione di esame intende concedere il brevetto europeo;

b) siano state pagate le tasse di concessione del brevetto e di stampa del fascicolo del brevetto entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione;

c) siano state pagate le tasse annuali e, eventualmente, le soprattasse già esigibili.

3) Qualora le tasse di concessione del brevetto e di stampa del fascicolo del brevetto non siano state pagate in tempo utile, la domanda è considerata        ritirata.

4) La decisione relativa alla concessione del brevetto europeo prende effetto soltanto dal giorno della pubblicazione nel Bollettino europeo dei brevetti della menzione di questa concessione. Questa menzione è stata pubblicata al più presto tre mesi dopo l'inizio del termine di cui al paragrafo 2, lettera b).

5) Il regolamento di esecuzione può disporre che il richiedente dovrà presentare una traduzione delle rivendicazioni che appaiono nel testo in cui la divisione di esame intende concedere il brevetto europeo, nelle due lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti diverse da quella della procedura. In questo caso, il termine di cui al paragrafo 4 non può essere inferiore a cinque mesi. Se la traduzione non è presentata in tempo utile, la domanda è considerata ritirata.

 

Articolo 98. Pubblicazione del fascicolo del brevetto europeo

L'Ufficio europeo dei brevetti pubblica contemporaneamente la menzione della concessione del brevetto europeo e il fascicolo del brevetto europeo contenente la descrizione, le rivendicazioni e se del caso, i disegni.

 

PARTE QUINTA

Procedura d'opposizione

 

Articolo 99. Opposizione

1) Entro il termine di nove mesi a decorrere dalla data della pubblicazione della menzione della concessione del brevetto, chiunque può fare opposizione al brevetto europeo concesso, presso l'Ufficio europeo dei brevetti. L'opposizione deve essere proposta per iscritto e essere motivata. Essa è considerata proposta soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di opposizione.

2) L'opposizione al brevetto europeo concerne questo brevetto in tutti gli Stati contraenti nel quale esso produce i suoi effetti.

3) L'opposizione può essere proposta anche in caso di rinuncia o di decadenza del brevetto europeo per tutti gli Stati designati.

4) I terzi che hanno fatto opposizione sono parti, insieme con il titolare del brevetto, della Procedura di opposizione.

5) Se una persona fornisce la prova che, in uno Stato contraente, essa è iscritta nel registro dei brevetti, a norma di una decisione passata in giudicato, in luogo e vece del precedente titolare, essa viene, su richiesta, sostituita a quest'ultimo per questo Stato. Nonostante le disposizioni dell'articolo 118, il precedente titolare e la persona che fa valere i suoi diritti non sono considerati come comproprietari, a meno che entrambi non lo richiedano.

 

Articolo 100. Cause d'opposizione

L'opposizione può essere fondata soltanto sui motivi in base ai quali:

a) l'oggetto del brevetto europeo non è brevettabile ai sensi degli articoli da 52 a 57;

b) l'invenzione non è esposta, nel brevetto europeo, in modo sufficientemente chiaro e completo perché una persona del mestiere possa attuarla;

c) l'oggetto del libretto europeo si estende oltre il contenuto della domanda quale è stata depositata oppure, se il brevetto è stato concesso in base ad una domanda divisionale o ad una nuova domanda depositata conformemente alle disposizioni dell'articolo 61, oltre il contenuto della domanda iniziale quale è stata depositata.

 

Articolo 101. Esame dell'opposizione

1) Se l'opposizione è ricevibile, la divisione di opposizione esamina se i motivi di opposizione di cui all'articolo 100 si oppongano al mantenimento del brevetto europeo.

2) Nel corso dell'esame dell'opposizione, che deve svolgersi conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione, la divisione di opposizione invita le parti, ogni qualvolta sia necessario, a presentare entro un termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle notificazioni da essa indirizzate o sulle comunicazioni fatte da altre parti.

 

Articolo 102. Revoca o mantenimento del brevetto europeo

1) Se la divisione di opposizione ritiene che i motivi di opposizione di cui all'articolo 100 si oppongano al mantenimento del brevetto europeo, essa revoca il brevetto.

2) Se la divisione di opposizione ritiene che i motivi d'opposizione di cui all'articolo 100 non si oppongano al mantenimento del brevetto europeo senza modifiche, essa respinge l'opposizione.

3) Se la divisione di opposizione ritiene che, tenuto conto delle modifiche apportate dal titolare del brevetto europeo nel corso della procedura di opposizione, il brevetto e l'invenzione che ne forma l'oggetto soddisfano le condizioni della presente convenzione, essa decide di mantenere il brevetto così modificato, a condizione che:

a) sia accertato, conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione, l'accordo del titolare del brevetto sul testo in cui la divisione di opposizione intende mantenere il brevetto, e che

b) sia stata pagata, entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione, la tassa di stampa di un nuovo fascicolo del brevetto.

4) Qualora la tassa di stampa di un nuovo fascicolo del brevetto europeo non sia stata pagata in tempo utile, il brevetto è revocato.

5) Il regolamento di esecuzione può prevedere che il titolare del brevetto europeo dovrà presentare una traduzione delle rivendicazioni modificate nelle due lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti diversi da quella della procedura. Qualora la traduzione non sia presentata in tempo utile, il brevetto è revocato.

 

Articolo 103. Pubblicazione di un nuovo fascicolo del brevetto europeo

Se il brevetto europeo è stato modificato ai sensi dell'articolo 102, paragrafo 3, l'Ufficio europeo dei brevetti pubblica simultaneamente la menzione della decisione concernente l'opposizione ed un nuovo fascicolo del brevetto europeo contenente, nella forma modificata, la descrizione, le rivendicazioni e, se del caso, i disegni.

 

Articolo 104. Spese

1) Nella procedura di opposizione, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese, a meno che la divisione di opposizione o la Commissione di ricorso non decida, conformemente al regolamento di esecuzione e nella misura in cui l'equità lo esiga, una diversa ripartizione delle spese causate da una procedura orale o da una istruzione probatoria.

2) Su richiesta di parte, il cancelliere della divisione di opposizione fissa l'importo delle spese da rimborsare in virtù di una decisione di ripartizione. L'importo delle spese fissato dal cancelliere può essere riveduto con decisione della divisione di opposizione su richiesta di parte presentata entro il termine stabilito nel regolamento di esecuzione.

3) Ogni decisione definita dell'Ufficio europeo dei brevetti che fissa l'importo delle spese equivale, ai fini della sua esecuzione negli Stati contraenti, ad una decisione passata in giudicato emessa da un tribunale civile dello Stato sul cui territorio questa esecuzione deve aver luogo. Il controllo di una tale decisione deve limitarsi al solo esame della sua autenticità.

 

Articolo 105. Intervento del contraffattore presunto

1) Se una opposizione al brevetto europeo è stata proposta, qualsiasi terzo che fornisca la prova che un'azione per contraffazione di questo brevetto gli è stata intentata può, scaduto il termine di opposizione, intervenire nella procedura di opposizione a condizione che presenti una dichiarazione d'intervento entro tre mesi a decorrere dalla data in cui l'azione per contraffazione è stata promossa. Questa disposizione si applica a qualsiasi terzo il quale provi che, ricevuta l'ingiunzione del titolare del brevetto di porre fine alla presunta contraffazione del brevetto, egli ha promosso contro il detto titolare un'azione per far costatare in via giudiziaria ch'egli non ha violato il brevetto.

2) La dichiarazione d'intervento deve essere presentata per iscritto e motivata. Essa ha effetto soltanto dopo il pagamento della tassa di opposizione. Adempiuta questa formalità, l'intervento è assimilato ad una opposizione, salve le disposizioni del regolamento di esecuzione.

 

PARTE SESTA

Procedura di ricorso

 

Articolo 106. Decisioni contro le quali si può ricorrere

1) Contro le decisioni della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione e della divisione giuridica può essere presentato ricorso. Il ricorso ha effetto sospensivo.

2) Un ricorso può essere proposto contro la decisione della divisione di opposizione anche in caso di rinuncia o di decadenza del brevetto europeo per tutti gli Stati designati.

3) Una decisione che non pone fine ad una procedura nei riguardi di una delle parti può essere oggetto di un ricorso soltanto insieme alla decisione finale, a meno che detta decisione non preveda un ricorso indipendente.

4) La ripartizione delle spese della procedura di, opposizione non può essere l'unico oggetto di un ricorso.

5) Una decisione che fissa l'importo delle spese della procedura di opposizione può essere oggetto di un ricorso soltanto qualora l'importo sia superiore a quello fissato dal regolamento relativo alle tasse.

 

Articolo 107. Persone ammesse a proporre il ricorso ed a essere parti della procedura

Ognuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che questa non abbia accolto le sue richieste. Le altre parti di detta procedura sono di diritto parti della procedura di ricorso.

 

Articolo 108. Termine e forma

Il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio europeo dei brevetti entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Il ricorso è considerato presentato soltanto se la tassa di ricorso è stata pagata. Entro quattro mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione, il ricorso deve essere motivato in una memoria presentata per iscritto.

 

Articolo 109. Revisione pregiudiziale

1) Se l'organo la cui decisione è impugnata ritiene che il ricorso è ricevibile e fondato, essa deve rettificare la decisione. Questa disposizione non è applicabile quando la procedura oppone il ricorrente ad un'altra parte.

2) Se la rettifica della decisione non è fatta entro un mese a decorrere dal ricevimento della memoria motivata, il ricorso deve essere deferito immediatamente alla commissione di ricorso, senza pronuncia sul merito.

 

Articolo 110. Esame del ricorso

1) Se il ricorso è ricevibile, la commissione di ricorso esamina se esso è fondato.

2) Nel corso dell'esame del ricorso che deve svolgersi conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione, la commissione di ricorso invita le parti, ogni qualvolta sia necessario, a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle notificazioni ad essa indirizzate o sulle comunicazioni fatte da altre parti. 3) Se, entro il termine assegnatogli, il richiedente non ottempera a questo invito, la domanda di brevetto europeo è considerata come ritirata, a meno che la decisione che forma l'oggetto del ricorso non sia stata presa dalla divisione giuridica.

 

Articolo 111. Decisione sul ricorso

1) In seguito all'esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso. Essa può, sia esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata, sia rimandare l'istanza a detto organo per un nuovo esame. Se la decisione impugnata è stata emessa dalla sezione di deposito, la divisione di esame è del pari vincolata dai motivi e dal dispositivo della decisione della commissione di ricorso.

2) Se la commissione di ricorso rimanda l'istanza per un nuovo esame all'organo che ha emesso la decisione impugnata, questo organo è vincolato dai motivi e dal dispositivo della decisione della commissione di ricorso a condizione che i fatti della causa siano i medesimi.

 

Articolo 112. Decisione o parere della Commissione ampliata del ricorso

1) Al fine di assicurare l'applicazione uniforme del diritto ovvero se una questione giuridica d'importanza fondamentale si presenta:

a) la commissione di ricorso, sia d'ufficio, sia a richiesta di una delle parti, si rivolge nel corso della procedura alla Commissione ampliata di ricorso quando essa ritiene necessaria una decisione a tale fine. Se la commissione di ricorso respinge la richiesta, essa deve motivare il rifiuto nella sua decisione finale;

b) il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti può sottoporre una questione di diritto alla Commissione ampliata di ricorso qualora due commissioni di ricorso abbiano emesso decisioni difformi su questa questione.

2) Nei casi di cui ai paragrafi 1, lettera a), le parti della procedura di ricorso sono parti della procedura dinanzi alla Commissione ampliata di ricorso.

3) La decisione della Commissione ampliata di ricorso di cui al paragrafo 1, lettera a), vincola la Commissione di ricorso per il ricorso pendente.

 

PARTE SETTIMA

Disposizioni comuni

 

Capitolo I

Disposizioni generali relative alla procedura

 

Articolo 113. Fondamento delle decisioni

1) Le decisioni dell'Ufficio europeo dei brevetti devono essere fondate esclusivamente su motivi rispetto ai quali le parti hanno potuto prendere posizione.

2) L'Ufficio europeo dei brevetti, quando esamina o prende decisioni sulla domanda di brevetto europeo o sul brevetto europeo, deve attenersi unicamente al testo proposto o approvato dal richiedente o dal titolare del brevetto.

 

Articolo 114. Esame d'ufficio

1) Nel corso della procedura, l'Ufficio europeo dei brevetti procede all'esame d'ufficio dei fatti; questo esame non è limitato né ai mezzi invocati né alle richieste presentate dalle parti.

2) L'Ufficio europeo dei brevetti non può tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile.

 

Articolo 115. Osservazioni dei terzi

1) Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto europeo, qualsiasi terzo può presentare osservazioni contro la brevettabilità dell'invenzione che forma oggetto della domanda. Le osservazioni devono essere presentate per iscritto e debitamente motivate. I terzi non diventano parti della procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti.

2) Le osservazioni di cui al paragrafo 1 sono notificate al richiedente o al titolare che hanno facoltà di prendere posizione.

 

Articolo 116. Procedura orale

1) Si ricorre alla procedura orale sia d'ufficio, quando l'Ufficio europeo dei brevetti lo ritiene utile, sia a richiesta di una delle parti della procedura. Tuttavia, l'Ufficio europeo dei brevetti può respingere la richiesta di ricorrere nuovamente alla procedura orale dinanzi al medesimo organo qualora le parti della procedura siano le stesse e i fatti della causa siano i medesimi.

2) Tuttavia, si ricorre alla procedura orale dinanzi alla sezione di deposito, su domanda del richiedente, soltanto quando detta sezione la ritiene utile o quando essa prevede di dover respingere la domanda di brevetto europeo.

3) La procedura orale dinanzi alla sezione di deposito, alle divisioni di esame ed alla divisione giuridica non è pubblica.

4) La procedura orale, ivi compresa la lettura della decisione, è pubblicata dinanzi alle Commissioni di ricorso dopo la pubblicazione della domanda di brevetto europeo, come pure dinanzi alle divisioni di opposizione, salvo decisione contraria dell'organo adito, qualora l'ammissione del pubblico può presentare, in particolare per una delle parti della procedura, inconvenienti gravi e ingiustificati.

 

Articolo 117. Istruzione

1) Nelle procedure davanti ad una divisione di esame, una divisione di opposizione, la divisione giuridica o una commissione di ricorso, sono ammissibili in particolare i seguenti mezzi di prova:

a) l'audizione delle parti;

b) la richiesta di informazioni;

c) la produzione di documenti;

d) l'audizione dei testimoni;

e) la perizia;

f) il sopralluogo;

g) le dichiarazioni scritte fatte sotto giuramento.

2) La divisione di esame, la divisione di opposizione e la commissione di ricorso possono affidare atti istruttori ad uno dei loro membri.

3) L'Ufficio europeo dei brevetti, se ritiene necessario che una parte, un testimonio od un esperto deponga oralmente,

a) cita la persona richiesta a comparire davanti ad esso, ovvero

b) domanda, conformemente alle disposizioni dell'articolo 131, paragrafo 2, alle autorità giudiziarie competenti dello Stato sul cui territorio la persona stessa risiede, di raccoglierne la deposizione.

4) Una parte, un testimonio od un esperto citato dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti può chiedere ad esso di essere sentito dalle autorità giudiziarie competenti dello Stato sul cui territorio egli risiede. Dopo aver ricevuto questa richiesta oppure, nel caso in cui allo scadere del termine assegnato dall'Ufficio europeo dei brevetti nella citazione, la persona considerata non ha dato seguito a detta citazione, l'Ufficio europeo dei brevetti può, conformemente alle disposizioni dell'articolo 131, paragrafo 2, chiedere alle autorità giudiziarie competenti di raccogliere tale deposizione.

5) Se una parte, un testimone od un esperto ha deposto davanti all'Ufficio europeo dei brevetti, quest'ultimo può, se ritiene che sia opportuno raccogliere la deposizione sotto giuramento o sotto un'altra forma egualmente vincolante, chiedere alle autorità giudiziarie competenti dello Stato sul cui territorio la persona considerata risiede, di sentire nuovamente questa persona sotto le stesse condizioni.

6) L'Ufficio europeo dei brevetti, quando chiede ad un'autorità giudiziaria competente di raccogliere una deposizione, può domandarle di raccoglierla sotto giuramento, o altra forma egualmente vincolante, e di autorizzare uno dei membri dell'organo interessato ad assistere all'audizione della parte, del testimone o dell'esperto ed a interrogarlo, sia tramite detta autorità, sia direttamente.

 

Articolo 118. Unicità della domanda o del brevetto europeo

Se i richiedenti o i titolari di un brevetto europeo non sono gli stessi per i diversi Stati contraenti designati, essi sono considerati come con richiedenti o come comproprietari ai fini della procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti. Rimane impregiudicata l'unicità della domanda o del brevetto nel corso di questa procedura; in particolare, il testo della domanda o del brevetto deve essere identico per tutti gli Stati contraenti designati, a meno che la presente convenzione non disponga altrimenti.

 

Articolo 119. Notifica

L'Ufficio europeo dei brevetti notifica d'ufficio tutte le decisioni e citazioni come pure ogni altra comunicazione da cui decorre un termine o la cui notifica è prevista da altre disposizioni della presente convenzione o prescritta dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. Le notifiche possono essere fatte, qualora eccezionali circostanze lo esigano, tramite i servizi centrali della proprietà industriale degli Stati contraenti.

 

Articolo 120. Termini

Il regolamento di esecuzione determina:

a) il modo di calcolare i termini come pure le condizioni alle quali essi possono essere prorogati, sia perché l'Ufficio europeo dei brevetti o le amministrazioni di cui all'articolo 75, paragrafo 1, lettera b), non sono aperti per ricevere documenti, ovvero per il mancato recapito della corrispondenza nelle località in cui hanno sede l'Ufficio o queste amministrazioni o a causa d'una interruzione generale del servizio postale oppure della perturbazione derivante da tale interruzione;

b) la durata minima e la durata massima dei termini assegnati dall'Ufficio europeo dei brevetti.

 

Articolo 121. Prosecuzione della procedura della domanda di brevetto europeo

1) Quando la domanda di brevetto europeo deve essere o è respinta o è considerata ritirata per inosservanza di un termine assegnato dall'Ufficio europeo dei brevetti, l'effetto giuridico previsto non si produce o, se si è già prodotto, risulta annullato se il richiedente fa richiesta di prosecuzione della procedura relativa alla domanda.

2) La richiesta deve essere presentata per iscritto entro il termine di due mesi a decorrere dalla data in cui la decisione di rigetto della domanda di brevetto europeo è stata notificata, o a decorrere dalla data in cui la comunicazione che la domanda è considerata come ritirata è stata notificata. L'atto omesso deve essere compiuto entro detto termine. La richiesta è considerata presentata soltanto se la tassa di prosecuzione della procedura è stata pagata.

3) L'organo competente per decidere sull'atto omesso di pronuncia in merito alla richiesta.

 

Articolo 122. Restitutio in integrum

1)Il richiedente o il titolare del brevetto europeo che, pur avendo usato tutta la vigilanza richiesta dalle circostanze, non sia stato in grado di osservare un termine nei riguardi dell'Ufficio europeo dei brevetti è, su richiesta, reintegrato nei suoi diritti se l'impedimento ha come conseguenza diretta, a norma delle disposizioni della presente convenzione, il rigetto della domanda di brevetto europeo o di una istanza, il fatto che la domanda di brevetto è considerata ritirata, la revoca del brevetto europeo, la perdita di qualsiasi altro diritto o di un mezzo di ricorso.

2) La richiesta deve essere presentata per iscritto entro due mesi a decorrere dalla cessazione dell'impedimento. L'atto omesso deve essere compiuto entro questo medesimo termine. La richiesta è ricevibile soltanto entro il termine di un anno a decorrere dalla scadenza del termine non osservato. In caso di mancato pagamento d'una tassa annuale, il termine previsto all'articolo 86, paragrafo 2, viene detratto dal periodo di un anno.

3) La richiesta deve essere motivata e indicare i fatti e le giustificazioni a sostegno. Essa è considerata presentata soltanto se la tassa di reintegrazione è stata pagata.

4) L'organo competente a statuire sull'atto omesso decide in merito alla richiesta.

5) Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai termini previsti al paragrafo 2 come pure a quelli di cui all'articolo 61, paragrafo 3, all'articolo 76, paragrafo 3, all'articolo 78, paragrafo 2, all'articolo 79, paragrafo 2, all'articolo 87, paragrafo 1 e all'articolo 94, paragrafo 2.

6) Chiunque, durante il periodo che intercorre tra la perdita di un diritto contemplato al paragrafo 1 e la pubblicazione della menzione della restitutio in integrum, abbia in buona fede incominciato a utilizzare a titolo gratuito questa invenzione nella sua azienda o per i bisogni della sua azienda può continuare tale attività a titolo gratuito, sempre che essa sia limitata a tali bisogni.

7) Il presente articolo non pregiudica il diritto di uno Stato contraente di concedere la restitutio in integrum entro i termini previsti in questa convinzione, che devono essere osservati nei riguardi delle autorità di questo Stato.

 

Articolo 123. Modifiche

1) Le condizioni nelle quali è possibile modificare una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo nel corso della procedura davanti all'Ufficio europeo dei brevetti, sono previste, dal regolamento di esecuzione. In ogni caso, il richiedente può, di propria iniziativa, modificare almeno una volta la descrizione, le rivendicazioni e i disegni.

2) Una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo non possono essere modificati in modo che il loro oggetto si estenda oltre il contenuto della domanda quale è stata depositata.

3) Nel corso della procedura di opposizione, le rivendicazioni del brevetto europeo non possono essere modificate in modo da ampliare la protezione.

 

Articolo 124. Indicazioni relative alle domande di brevetto nazionale

1) La divisione di esame o la commissione di ricorso possono invitare il richiedente a indicare, entro un termine da esse assegnatogli, i Paesi nei quali egli ha depositato domande di brevetto nazionale per tutta o per una parte dell'invenzione che forma oggetto della domanda di brevetto europeo, e a comunicare il numero di deposito di dette domande.

2) Se, entro il termine assegnatogli, il richiedente non ottempera a questo invito, la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata.

 

Articolo 125. Riferimenti ai principi generali

In assenza di una disposizione di procedura nella presente convenzione; l'Ufficio europeo dei brevetti prende in considerazione i principi generalmente ammessi in materia di diritto procedurale negli Stati contraenti.

 

Articolo 126. Cessazione degli obblighi finanziari

1) Il diritto dell'Organizzazione di esigere il pagamento di tasse a favore dell'Ufficio europeo dei brevetti si estingue quattro anni dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale la tassa è divenuta esigibile.

2) I diritti nei confronti dell'Organizzazione in materia di rimborso di tasse o di somme pagate in più all'Ufficio europeo dei brevetti in occasione del pagamento delle tasse si estinguono quattro anni dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale il diritto ha avuto origine.

3) Il termine previsto al paragrafo 1 è interrotto da un invito a pagare la tassa e quello previsto al paragrafo 2 da una richiesta per iscritto tendente a far valere il diritto. Il termine interrotto ricomincia a decorrere dal momento della sua interruzione; esso scade al più tardi sei anni dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale esso aveva incominciato a decorrere inizialmente, a meno che un'azione legale sia stata promossa per far valere un diritto; in tal caso, il termine scade un anno dopo la data alla quale la decisione è passata in giudicato.

 

Capitolo II

Informazione del pubblico e degli organi ufficiali

 

Articolo 127. Registro europeo dei brevetti

L'Ufficio europeo dei brevetti tiene un registro denominato Registro europeo dei brevetti, nel quale sono riportate tutte le indicazioni la cui registrazione è prescritta dalla presente convenzione. Nessuna iscrizione è fatta nel registro prima della pubblicazione della domanda di brevetto europeo. Il registro è aperto alla consultazione pubblica.

 

Articolo 128. Consultazione pubblica

1) I fascicoli relativi a domande di brevetto europeo non ancora pubblicate non possono essere aperti alla consultazione pubblica soltanto con il consenso del richiedente.

2) Chiunque fornisca la prova che il richiedente di un brevetto europeo si è avvalso della sua domanda contro i suoi interessi può consultare il fascicolo prima della pubblicazione di questa domanda e senza il consenso del richiedente.

3) Dopo la pubblicazione di una domanda divisionale o di una nuova domanda di brevetto europeo depositata a norma dell'articolo 61, paragrafo i, chiunque può consultare il fascicolo della domanda iniziale prima della pubblicazione di questa domanda e senza il consenso del richiedente.

4) Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto europeo, i fascicoli relativi a questa domanda e al brevetto concesso in base alla medesima possono, su richiesta, essere aperti alla consultazione pubblica, salve le restrizioni previste dal regolamento di esecuzione.

5) L'Ufficio europeo dei brevetti può, già prima della pubblicazione della domanda di brevetto europeo, comunicare a terzi e pubblicare le indicazioni seguenti:

a) il numero della domanda di brevetto europeo;

b) la data del deposito della domanda di brevetto europeo e, se la priorità di una domanda anteriore è stata rivendicata, la data, lo Stato e il numero della domanda anteriore;

c) il nome del richiedente;

d) il titolo dell'invenzione;

e) gli Stati contraenti designati.

 

Articolo 129. Pubblicazioni periodiche

L'Ufficio europeo dei brevetti pubblica periodicamente:

a) il Bollettino europeo dei brevetti, contenente le iscrizioni riportate nel Registro europeo dei brevetti e tutte le altre indicazioni la cui pubblicazione è prescritta dalla presente convenzione;

b) la Gazzetta ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti, contenente le comunicazioni e le informazioni di carattere generale da parte del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti e qualsiasi altra informazione relativa alla presente convenzione ed alla sua applicazione.

 

Articolo 130. Scambio di informazioni

1) L'Ufficio europeo dei brevetti e, salva l'applicazione delle disposizioni legislative e amministrative di cui all'articolo 75, paragrafo 2, i servizi centrali della proprietà industriale degli Stati contraenti si comunicano, su richiesta, ogni informazione utile concernente il deposito delle domande di brevetto europeo e di brevetto nazionale e lo svolgersi delle procedure relative a dette domande ed ai brevetti concessi in base alle medesime.

2) Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili allo scambio di informazioni, a norma di accordi di lavoro, tra l'Ufficio europeo dei brevetti e,

a) i servizi centrali della proprietà industriale di Stati che non fanno parte della presente convenzione;

b) le organizzazioni intergovernative incaricate della concessione di brevetti;

c) ogni altra organizzazione.

3) Le comunicazioni di informazioni fatte conformemente al paragrafo i e al paragrafo 2, lettere a) e b), non sono soggette alle restrizioni di cui all'articolo 128. Il Consiglio d'amministrazione può decidere che le comunicazioni fatte conformemente al paragrafo 2, lettera c), non sono soggette a dette restrizioni, a condizione che l'organizzazione di cui trattasi s'impegni a considerare le informazioni riservate sino alla data di pubblicazione della domanda di brevetto europeo.

 

Articolo 131. Cooperazione amministrativa e giudiziaria

1) Salvo disposizioni contrarie della presente convenzione o delle legislazioni nazionali, l'Ufficio europeo dei brevetti ed i tribunali o altre autorità degli Stati contraenti si assistono reciprocamente, su richiesta, comunicandosi informazioni o autorizzando la consultazione di fascicoli. Quando l'Ufficio europeo dei brevetti autorizza tribunali, pubblici ministeri o servizi centrali della proprietà industriale a consultare fascicoli, la consultazione non è soggetta alle restrizioni di cui all'articolo 128.

2) Su rogatoria dell'Ufficio europeo dei brevetti, i tribunali o le altre autorità degli Stati contraenti procedono, per detto Ufficio e nei limiti della loro competenza, ad atti istruttori o ad altri atti giudiziari.

 

Articolo 132. Scambio di pubblicazioni

1) L'Ufficio europeo dei brevetti o i servizi centrali della proprietà industriale degli Stati contraenti si scambiano, su richiesta per i loro propri bisogni e gratuitamente, uno o più esemplari delle rispettive pubblicazioni.

2) L'Ufficio europeo dei brevetti può concludere accordi concernenti lo scambio o l'invio di pubblicazioni.

 

Capitolo III

Rappresentanza

 

Articolo 133. Principi generali relativi alla rappresentanza

1) Salve le disposizioni del paragrafo 2, nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure istituite dalla presente convenzione.

2) Le persone fisiche e giuridiche che non hanno né domicilio né sede sul territorio di uno degli Stati contraenti devono essere rappresentati da un mandatario abilitato ed agire tramite il medesimo in ogni procedura istituita dalla presente convenzione, salvo per quanto concerne il deposito di una domanda di brevetto europeo; altre eccezioni possono essere previste dal regolamento di esecuzione.

3) Le persone fisiche e giuridiche domiciliate o aventi la loro sede sul territorio di uno degli Stati contraenti possono agire, in ogni procedura istituita dalla presente convenzione, tramite un loro impiegato che non ha bisogno di essere un mandatario abilitato, ma deve essere in possesso di una procura conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione. Il regolamento di esecuzione può prevedere se e a quali condizioni l'impiegato di una persona giuridica contemplata nel presente paragrafo può parimenti agire per altre persone giuridiche aventi la loro sede sul territorio di uno degli Stati contraenti ed aventi legami economici con essa.

4) Disposizioni particolari relative alla rappresentanza comune di parti che agiscono in comune possono essere previste nel regolamento di esecuzione.

 

Articolo 134. Mandatari abilitati

1) La rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure istituite dalla presente convenzione può essere assunta soltanto da mandatari iscritti in una lista all'uopo compilata dall'Ufficio europeo dei brevetti.

2) Può essere iscritta nella lista dei mandatari abilitati qualsiasi persona fisiche che:

a) possiede la cittadinanza di uno degli Stati contraenti;

b) ha il suo domicilio professionale o il suo posto di lavoro sul territorio di uno degli Stati contraenti;

c) ha superato l'esame europeo d'idoneità.

3) L'iscrizione è effettuata su presentazione di una richiesta accompagnata da attestati comprovanti che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte.

4) Le persone iscritte nella lista dei mandatari abilitati sono autorizzate ad agire in ogni procedura istituita dalla presente convenzione.

5) Per l'esercizio della sua attività di mandatario abilitato, ogni persona iscritta nella lista di cui al paragrafo 1 è autorizzata ad avere un domicilio professionale in uno Stato contraente nel quale si svolgono le procedure istituite dalla presente convenzione tenuto conto del protocollo sulla centralizzazione allegata alla presente convenzione. Le autorità di questo Stato possono revocare questa autorizzazione soltanto in casi particolari e a norma della legislazione nazionale relativa all'ordine pubblico ed alla pubblica sicurezza. Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti deve essere consultato prima di prendere un tale provvedimento.

6) In particolari circostanze, il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti può consentire una deroga alla disposizione del paragrafo 2, lettera a).

7) La rappresentanza nelle procedure istituite dalla presente convenzione può essere assunta così come da un mandatario abilitato anche da qualsiasi avvocato abilitato ad esercitare sul territorio di uno degli Stati contraenti ed avente ivi il suo domicilio professionale, nella misura in cui egli può agire in detto Stato in veste di mandatario in materia di brevetti d'invenzione. Sono applicabili le disposizioni del paragrafo 5.

8) Il Consiglio d'amministrazione può prendere disposizioni relative:

a) alla qualificazione ed alla formazione richieste per l'ammissione all'esame europeo di idoneità, ed all'esecuzione di questo esame;

b) all'istituzione o al riconoscimento di un istituto costituito da persone autorizzate ad agire come mandatari abilitati sia per aver superato l'esame europeo di qualificazione sia in virtù delle disposizioni dell'articolo 163, paragrafo 7, e

c) al potere disciplinare dell'istituto o dell'Ufficio europeo dei brevetti su queste persone.

 

PARTE OTTAVA

Incidenze sul diritto nazionale

 

Capitolo I

Trasformazione in domanda di brevetto nazionale

 

Articolo 135. Richiesta di avviamento della procedura nazionale

1) Il servizio centrale della proprietà industriale di uno Stato contraente designato può dare inizio alla procedura di concessione di un brevetto nazionale soltanto su richiesta del richiedente o del titolare di un brevetto europeo e nei casi seguenti:

a) se la domanda di brevetto è considerata ritirata a norma dell'articolo 77, paragrafo 5, o dell'articolo 162, paragrafo 4;

b) negli altri casi previsti dalla legislazione nazionale in cui, a norma della presente convenzione, la domanda di brevetto europeo è respinta o ritirata o considerata come ritirata oppure il brevetto è revocato.

2) La richiesta deve essere presentata entro il termine di tre mesi a decorrere dal ritiro della domanda di brevetto o dalla notifica della comunicazione secondo la quale la domanda è considerata ritirata o dalla notifica della decisione di rigetto della domanda o di revoca del brevetto europeo. La disposizione di cui all'articolo 66 cessa di produrre i suoi effetti se la richiesta non è presentata entro questo termine.

 

Articolo 136. Presentazione e trasmissione della richiesta

1) La richiesta di trasformazione deve essere presentata all'Ufficio europeo dei brevetti; in essa devono essere menzionati gli Stati contraenti nei quali si desidera dare inizio alla procedura di concessione di un brevetto nazionale. Questa richiesta è considerata presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di trasformazione. L'Ufficio europeo dei brevetti trasmette la richiesta ai servizi centrali della proprietà industriale degli Stati che vi sono menzionati, allegando una copia del fascicolo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo.

2) Tuttavia, qualora sia stata significata al richiedente la comunicazione secondo la quale la domanda di brevetto è considerata ritirata conformemente all'articolo 77, paragrafo 5, la richiesta deve essere presentata al servizio centrale nazionale della proprietà industriale presso il quale detta domanda era stata depositata. Salve le disposizioni della legislazione nazionale relative alla difesa nazionale, questo servizio trasmette la richiesta allegandovi una copia della domanda di brevetto europeo, direttamente ai servizi centrali degli Stati contraenti menzionati dal richiedente nella richiesta stessa. La disposizione di cui all'articolo 66 cessa di produrre i suoi effetti se questa trasmissione non è effettuata entro il termine di venti mesi a decorrere dalla data di deposito o, se una priorità è stata rivendicata, dalla data di priorità.

 

Articolo 137. Condizioni formali della trasformazione

1) Una domanda di brevetto europeo trasmessa conformemente alle disposizioni dell'articolo 136 non può, per quanto concerne la sua forma, essere assoggettata dalla legge nazionale a condizioni diverse da quelle previste dalla presente convenzione o a condizioni supplementari.

2) Il servizio centrale della proprietà industriale al quale la domanda è trasmessa può esigere che, entro un termine non inferiore a due mesi, il richiedente:

a) paghi la tassa nazionale di deposito;

b) presenti, in una delle lingue ufficiali dello Stato considerato, una traduzione del testo originale della domanda di brevetto europeo come pure, ove occorra, una traduzione del testo, modificato nel corso della procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, in base al quale egli desidera che la procedura nazionale si svolga.

 

Capitolo II

Nullità e diritti anteriori

 

Articolo 138. Cause di nullità

1) Salve le disposizioni dell'articolo 139, il brevetto europeo può essere dichiarato nullo, a norma della legislazione di uno Stato contraente, con effetto sul territorio di questo Stato, soltanto se:

a) l'oggetto del brevetto europeo non è brevettabile ai sensi degli articoli da 52 a 57;

b) l'invenzione non è esposta, nel brevetto europeo, in modo sufficientemente chiaro e completo perché una persona del mestiere possa attuarla;

c) l'oggetto del brevetto europeo si estende oltre il contenuto della domanda quale è stata depositata oppure, se il brevetto è stato concesso in base ad una domanda divisionale o ad una nuova domanda depositata conformemente alle disposizioni dell'articolo 61, l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale quale è stata depositata;

d) la protezione conferita dal brevetto è stata estesa;

e) il titolare del brevetto europeo non aveva il diritto di ottenerlo ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1.

2) Se i motivi di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto europeo, la nullità è pronunciata sotto forma di una corrispondente limitazione di detto brevetto. Se la legislazione nazionale lo ammette, la limitazione può essere effettuata sotto forma di modifica delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni.

 

Articolo 139. Diritti anteriori e diritti con la medesima data

1) In ogni Stato contraente designato, una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo è trattato dal punto di vista dei diritti anteriori, rispetto ad una domanda di brevetto nazionale o ad un brevetto nazionale, come una domanda di brevetto nazionale o un brevetto nazionale.

2) Una domanda di brevetto nazionale o un brevetto nazionale di uno Stato contraente è trattato dal punto di vista dei diritti anteriori, rispetto a un brevetto europeo che designa questo Stato contraente, come se questo brevetto europeo fosse un brevetto nazionale.

3) Ogni Stato contraente ha facoltà di decidere se ed a quali condizioni possano essere cumulate le protezioni conferite ad un'invenzione esposta tanto in una domanda di brevetto europeo o in un brevetto europeo quanto in una domanda di brevetto nazionale o in un brevetto nazionale con la medesima data di deposito o, se una priorità è rivendicata, la medesima data di priorità.

 

Capitolo III

Altre incidenze sul diritto nazionale

 

Articolo 140. Modelli di utilità e certificati di utilità nazionali

Gli articoli 66, 124, 135, 136, 137 e 139 sono applicabili ai modelli di utilità o ai certificati di utilità come pure alle corrispondenti domande, negli Stati contraenti la cui legislazione prevede siffatti titoli di protezione.

 

Articolo 141. Tasse annuali per il brevetto europeo

1) Le tasse annuali dovute per il brevetto europeo possono essere riscosse soltanto per gli anni successivi a quello di cui all'articolo 86, paragrafo 4.

2) Se il termine di pagamento di tasse annuali per brevetti europei scade entro due mesi dalla pubblicazione della menzione della concessione del brevetto, dette tasse annuali sono considerate validamente pagate se il pagamento è effettuato entro il termine suddetto. Non viene riscossa nessuna soprattassa prevista dal regolamento nazionale.

 

PARTE NONA

Accordi particolari

 

Articolo 142. Brevetto unitario

1) Un gruppo di Stati contraenti che, in un accordo particolare, hanno disposto che i brevetti europei concessi per questi Stati hanno un carattere unitario nel complesso dei loro territori, può prevedere che i brevetti europei possono essere concessi soltanto congiuntamente per tutti questi Stati.

2) Se un gruppo di Stati contraenti si è valso della facoltà di cui al paragrafo 1, sono applicabili le disposizioni della presente parte.

 

Articolo 143. Organi speciali dell'Ufficio europeo dei brevetti

1) Il gruppo degli Stati contraenti può affidare compiti supplementari all'Ufficio dei brevetti europeo.

2) Per l'esecuzione di questi compiti supplementari, possono essere istituiti presso l'Ufficio europeo dei brevetti organi speciali, comuni agli Stati di questo gruppo. Il presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti assume la direzione di questi organi speciali; le disposizioni dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3 sono applicabili.

 

Articolo 144. Rappresentanza dinanzi agli organi speciali

Il gruppo degli Stati contraenti può prevedere norme speciali per la rappresentanza delle parti dinanzi agli organi di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

 

Articolo 145. Comitato ristretto del Consiglio d'amministrazione

1) Il gruppo di Stati contraenti può istituire un Comitato ristretto del Consiglio d'amministrazione per controllare l'attività degli organi speciali istituiti a norma dell'articolo 143, paragrafo 2; l'Ufficio europeo dei brevetti mette a disposizione di questo Comitato il personale, i locali ed i mezzi materiali necessari per l'adempimento della sua missione. Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti è responsabile delle attività degli organi speciali dinanzi al Comitato ristretto del Consiglio d'amministrazione.

2) La composizione, le competenze e le attività del Comitato ristretto sono determinate dal gruppo degli Stati contraenti.

 

Articolo 146. Copertura delle spese per compiti speciali

Un gruppo di Stati contraenti che abbia affidato compiti supplementari all'Ufficio europeo dei brevetti ai sensi dell'articolo 143 si assume le spese sostenute dall'Organizzazione per l'esecuzione di questi compiti. Se organi speciali sono stati istituiti in seno all'Ufficio europeo dei brevetti per l'esecuzione di questi compiti speciali, il gruppo di Stati contraenti si assume le spese per il personale, i locali e il materiale pertinenti ai detti organi. Sono applicabili l'articolo 39, paragrafi 3 e 4, e gli articoli 41 e 47.

 

Articolo 147. Versamenti in base alle tasse riscosse per il mantenimento in vigore del brevetto unitario

Se il gruppo di Stati contraenti ha stabilito una tabella unica per le tasse annuali, la percentuale di cui all'articolo 39, paragrafo 1, è calcolata in base a questa tabella unica; il minimo di cui all'articolo 39, paragrafo 1, è anche il minimo per quanto concerne il brevetto unitario. L'articolo 39, paragrafi 3 e 4, è applicabile.

 

Articolo 148. Della domanda di brevetto europeo come oggetto di proprietà

1) L'articolo 74 è applicabile qualora il gruppo di Stati contraenti non abbia previsto altre disposizioni.

2) Il gruppo di Stati contraenti può disporre che la domanda di brevetto europeo, semprechè questi Stati contraenti siano designati, può essere trasferita oppure essere oggetto di cessione in garanzia o di esecuzione forzata soltanto per tutti gli Stati contraenti del gruppo e soltanto conformemente alle disposizioni dell'accordo particolare.

 

Articolo 149. Designazione congiunta

1) Il gruppo di Stati contraenti può disporre che la designazione degli Stati del gruppo può essere effettuata soltanto congiuntamente e che la designazione di uno o più di detti Stati vale come designazione di tutti gli Stati.

2) Se l'Ufficio europeo dei brevetti è l'Ufficio designato ai sensi dell'articolo 153, paragrafo 1, il paragrafo 1 del presente articolo è applicabile se il richiedente indica nella domanda internazionale che egli intende ottenere un brevetto europeo per gli Stati del gruppo da lui designati o per uno solo di essi. La presente disposizione è parimenti applicabile quando il richiedente ha designato nella domanda internazionale uno Stato contraente di questo gruppo la cui legislazione prevede che una designazione di questo Stato ha gli effetti di una domanda di brevetto europeo.

 

PARTE DECIMA

Domanda internazionale ai sensi del trattato di cooperazione in materia di brevetti

 

Articolo 150. Applicazione del trattato di cooperazione in materia di brevetti

1) Il Trattato di Cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, denominato in appresso "Trattato di Cooperazione", è applicabile conformemente alle disposizioni della presente parte.

2) Le domande internazionali depositate conformemente al Trattato di Cooperazione possono formare oggetto di procedura presso l'Ufficio europeo dei brevetti. In queste procedure, sono applicabili le disposizioni di detto Trattato e, a titolo complementare, le disposizioni della presente convenzione. Le disposizioni del Trattato di Cooperazione prevalgono in caso di divergenza. In particolare, per una domanda internazionale, il termine entro il quale la richiesta di esame deve essere presentata a norma dell'articolo 94, paragrafo 2, della presente convenzione non scade prima del termine prescritto, secondo i casi, dall'articolo 22 o dall'articolo 39 del Trattato di Cooperazione.

3) Quando l'Ufficio europeo dei brevetti agisce come Ufficio designato o come Ufficio eletto per una domanda internazionale, questa domanda è considerata essere una domanda di brevetto europeo.

4) I riferimenti fatti nella presente convenzione al Trattato di Cooperazione si estendono anche al regolamento di esecuzione di questo Trattato.

 

Articolo 151. L'Ufficio europeo dei brevetti come Ufficio ricevente

1) L'Ufficio europeo dei brevetti può essere Ufficio ricevente ai Sensi dell'articolo 2 (xv) del Trattato di Cooperazione, qualora il richiedente sia cittadino di uno Stato contraente della presente convenzione per il quale il Trattato di cooperazione è entrato in vigore; la presente disposizione è parimenti applicabile qualora il richiedente abbia il suo domicilio o la sua sede in questo Stato.

2) L'Ufficio europeo dei brevetti può essere Ufficio ricevente anche qualora il richiedente sia cittadino di uno Stato che, pur non facendo parte della presente convenzione, fa parte del Trattato di Cooperazione ed ha concluso con l'Organizzazione un accordo secondo il quale, conformemente alle disposizioni di detto Trattato, l'Ufficio europeo dei brevetti funge da Ufficio ricevente in luogo e vece dell'ufficio nazionale; la presente disposizione è parimenti applicabile qualora il richiedente abbia il suo domicilio o la sua sede in questo Stato.

3) Previo consenso del Consiglio d'amministrazione, l'Ufficio europeo dei brevetti può fungere da Ufficio ricevente anche per qualsiasi altro richiedente conformemente ad un accordo concluso tra l'Organizzazione e l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.

 

Articolo 152. Deposito e trasmissione della domanda internazionale

1) Se il richiedente sceglie l'Ufficio europeo dei brevetti come Ufficio ricevente della sua domanda internazionale, egli deve depositare quest'ultima direttamente presso l'Ufficio europeo dei brevetti. Sono applicabili, tuttavia, le disposizioni dell'articolo 75, paragrafo 2.

2) Se una domanda internazionale è depositata presso l'Ufficio europeo dei brevetti tramite il competente servizio centrale della proprietà industriale, gli Stati contraenti prendono i provvedimenti appropriati per garantire la trasmissione delle domande all'Ufficio europeo dei brevetti in tempo affinché esso possa soddisfare, entro i termini prescritti, gli obblighi che, a norma del Trattato di Cooperazione, gli incombono per la trasmissione delle domande internazionali.

3) Le dépot de la demande internationale donne lieu au paiement del la taxe de transmission, qui doit etre versée dans un délais d'un mois à compter du dépot de la demande.

 

Articolo 153. L'Ufficio europeo dei brevetti come Ufficio designato

1) Ai sensi dell'articolo 2-xiii) del Trattato di Cooperazione, l'Ufficio europeo dei brevetti è l'Ufficio designato per gli Stati contraenti della presente convenzione, per i quali il Trattato di Cooperazione è entrato in vigore, che sono designati nella domanda internazionale, se il richiedente indica all'Ufficio ricevente, in questa domanda, che egli intende ottenere un brevetto europeo per questi Stati. La presente disposizione è parimenti applicabile quando il richiedente ha designato, nella domanda internazionale, uno Stato contraente la cui legislazione prevede che una designazione di questo Stato ha gli effetti di una domanda di brevetto europeo.

2) quando l'Ufficio europeo dei brevetti funge da Ufficio designato, le divisioni di esame sono competenti a prendere le decisioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera a), del Trattato di Cooperazione.

 

Articolo 154. L'ufficio europeo dei brevetti come amministrazione incaricata della ricerca internazionale

1) Previo accordo concluso tra l'Organizzazione e l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà intellettuale, lo Ufficio europeo dei brevetti funge da amministrazione incaricata della ricerca internazionale, ai sensi del Capitolo I del Trattato di Cooperazione, per i richiedenti che sono cittadini di uno Stato contraente per il quale il Trattato di Cooperazione è entrato in vigore; la presente disposizione è parimenti applicabile qualora il richiedente abbia il suo domicilio o la sua sede in questo Stato.

2) Previo consenso del Consiglio d'amministrazione, l'Ufficio europeo dei brevetti funge da amministrazione incaricata della ricerca internazionale per qualsiasi altro richiedente, conformemente ad un accordo concluso tra l'Organizzazione e l'Ufficio Internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.

3) Le commissioni di ricorso sono competenti a deliberare su una riserva formulata dal richiedente contro una tassa addizionale fissata dall'Ufficio europeo dei brevetti in virtù dell'articolo 17, paragrafo 3 lettera a) del Trattato di Cooperazione.

 

Articolo 155. L'Ufficio europeo dei brevetti come amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale

1) Previo accordo concluso tra l'Organizzazione e l'Ufficio internazionale, l'Ufficio dei brevetti funge da amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, ai sensi del capitolo II Trattato di Cooperazione, per i richiedenti che sono cittadini di uno Stato contraente per il quale questo capitolo è entrato in vigore; la presente disposizione è parimenti applicabile qualora il richiedente abbia il suo domicilio o la sua sede in questo Stato.

2) Previo consenso del Consiglio d'amministrazione, l'Ufficio europeo dei brevetti funge da amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale per qualsiasi altro richiedente, conformemente ad un accordo concluso tra l'Organizzazione e l'Ufficio internazionale della Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.

3) Le commissioni di ricorso sono competenti a deliberare su una riserva formulata dal richiedente contro una tassa addizionale fissata dall'Ufficio europeo dei brevetti in virtù dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera a), del Trattato di Cooperazione.

 

Articolo 156. L'Ufficio europeo dei brevetti come Ufficio eletto

L'Ufficio europeo dei brevetti funge da Ufficio eletto ai sensi dell'articolo 2-xiv) del Trattato di Cooperazione, se il richiedente ha eletto uno degli Stati di cui all'articolo 153, paragrafo 1, o all'articolo 149, paragrafo 2, per il quale il Capitolo II del Trattato di cooperazione è entrato in vigore. Previo consenso del Consiglio d'amministrazione, la presente disposizione è applicabile anche qualora il richiedente sia cittadino di uno Stato non contraente o per il quale il Capitolo II non sia ancora entrato in vigore oppure abbia il suo domicilio o la sua sede in questo Stato, nella misura in cui detto richiedente fa parte delle persone alle quali l'Assemblea dell'Unione di cooperazione internazionale in materia di brevetti, ha permesso, mediante decisione presa conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b), di detto trattato, di presentare una domanda di esame preliminare internazionale.

 

Articolo 157. Rapporto di ricerca internazionale

1) Senza pregiudizio delle disposizioni dei paragrafi che seguono, il rapporto di ricerca internazionale previsto all'articolo 18 del Trattato di Cooperazione o una dichiarazione fatta in virtù dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a) di questo trattato e la loro pubblicazione a norma dell'articolo 21 del medesimo trattato sostituiscono il rapporto di ricerca europea e la menzione della sua pubblicazione nel Bollettino europeo dei brevetti.

2) Salve le decisioni del Consiglio d'amministrazione contemplate nel paragrafo 3;

a) per ogni domanda internazionale viene redatto un rapporto complementare di ricerca europea;

b) il richiedente deve pagare simultaneamente la tassa di ricerca e la tassa nazionale prevista all'articolo 22, paragrafo 1 o all'articolo 39, paragrafo 1 del Trattato di cooperazione. Se la tassa di ricerca non è pagata in tempo utile, la domanda è considerata come ritirata.

3) Il Consiglio d'amministrazione può decidere in quali condizioni e in quale misura:

a) si rinuncia al rapporto complementare di ricerca europea;

b) si riduce l'importo della tassa di ricerca.

4) Il Consiglio d'amministrazione può, in qualsiasi momento, revocare le decisioni prese a norma del paragrafo 3.

 

Articolo 158. Pubblicazione della domanda internazionale e comunicazione all'Ufficio europeo dei brevetti

1) La pubblicazione, in virtù dell'articolo 21 del Trattato di Cooperazione, di una domanda internazionale per la quale l'Ufficio europeo dei brevetti è Ufficio designato sostituisce, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, la pubblicazione della domanda di brevetto europeo ed è menzionata nel Bollettino europeo dei brevetti. Tuttavia, il contenuto di questa domanda non è considerato come parte dello stato della tecnica ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, se le condizioni di ci al paragrafo 2 non sono soddisfatte.

2) La domanda internazionale deve essere rimessa all'Ufficio europeo dei brevetti in una delle sue lingue ufficiali. Il richiedente deve pagare all'Ufficio europeo dei brevetti la tassa nazionale prevista all'articolo 22, paragrafo 1, o all'articolo 39, paragrafo 1, del Trattato di Cooperazione.

3) Se la domanda internazionale è pubblicata in una lingua che non sia una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, quest'ultimo pubblica la domanda internazionale che gli è stata rimessa secondo il paragrafo 2. Salve le disposizioni dell'articolo 67, paragrafo 3, la protezione provvisoria di cui all'articolo 67, paragrafi 1 e 2, è conferita soltanto a decorrere dalla data di questa pubblicazione.

 

PARTE UNDICESIMA

Disposizioni transitorie

 

Articolo 159. Consiglio d'amministrazione durante il periodo transitorio

1) Gli Stati di cui all'articolo 169, paragrafo 1, nominano i loro rappresentanti in seno al Consiglio d'amministrazione; su convocazione del governo della Repubblica federale di Germania, il Consiglio si riunisce al più tardi due mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, in particolare per nominare il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.

2) Il mandato del primo Presidente del Consiglio d'amministrazione nominato dopo l'entrata in vigore della presente convenzione dura quattro anni.

3) Il mandato di un membro eletto del primo Ufficio direttivo del Consiglio d'amministrazione istituito dopo l'entrata in vigore della presente convenzione dura cinque anni e quello di un secondo membro eletto dura quattro anni.

 

Articolo 160. Nomina di agenti durante il periodo transitorio

1) Fino all'adozione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti, il Consiglio di amministrazione e il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, ognuno nell'ambito della propria competenza, assumono il personale necessario e concludono a tal fine contratti di limitata durata. Il Consiglio d'amministrazione può stabilire principi generali per l'assunzione del personale.

2) Durante un periodo transitorio di cui esso stesso fissa la fine, il Consiglio d'amministrazione, dopo aver sentito il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, può nominare membri della Commissione ampliata delle commissioni di ricorso dei tecnici o dei giuristi appartenenti alle autorità giudiziarie nazionali o ai servizi nazionali degli Stati contraenti, i quali possono continuare a svolgere le loro funzioni in seno a queste autorità giudiziarie o questi servizi nazionali. Essi possono essere nominati per un periodo inferiore a cinque anni ma non inferiore a un anno ad essere rinominati.

 

Articolo 161. Primo esercizio finanziario

1) Il primo esercizio finanziario dell'Organizzazione incomincia con la data d'entrata in vigore della presente convenzione e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Se questo esercizio incomincia nel secondo semestre, esso termina il 31 dicembre dell'anno che segue.

2) Il bilancio del primo esercizio è stabilito il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente convenzione. In attesa del versamento dei contributi degli Stati contraenti previsti all'articolo 40 ed afferenti al primo bilancio, questi Stati concedono, su richiesta del Consiglio d'amministrazione e per l'importo da esso fissato, anticipazioni che vengono dedotte dai contributi da essi dovuti per questo esercizio. L'importo delle anticipazioni è determinato in base al criterio di ripartizione di cui all'articolo 40. Le disposizioni dell'articolo 39, paragrafi 3 e 4, sono applicabili alle anticipazioni.

 

Articolo 162. Estensione progressiva del campo di attività dell'Ufficio europeo dei brevetti

1) Le domande di brevetto possono essere presentate all'Ufficio europeo dei brevetti a decorrere dalla data fissata dal Consiglio d'amministrazione su proposta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.

2) Il Consiglio d'amministrazione può, su proposta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, decidere che a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1, l'istruzione delle domande di brevetto europeo potrà essere limitata. Questa limitazione può concernere determinati rami della tecnica. Tuttavia, le domande di brevetto europeo devono comunque essere esaminate per determinare se una data di deposito può essere loro riconosciuta.

3) Se una decisione è stata presa in virtù del paragrafo 2, il Consiglio d'amministrazione non può ulteriormente limitare l'istruzione delle domande di brevetto europeo.

4) Se l'istruzione di una domanda di brevetto europeo non può essere continuata a motivo delle limitazioni imposte alla procedura in virtù del paragrafo 2, l'Ufficio europeo dei brevetti notifica questo fatto al richiedente indicandogli che egli può presentare una richiesta di trasformazione. A ricevimento di questa notificazione, la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata.

 

Articolo 163. Mandatari abilitati durante un periodo transitorio

1) Durante un periodo transitorio, di cui il Consiglio d'amministrazione fissa la scadenza, e in deroga all'articolo 134, paragrafo 2, può essere iscritta nella lista dei mandatari abilitati qualsiasi persona fisica che:

a) possiede la cittadinanza di uno degli Stati contraenti;

b) ha il suo domicilio professionale o il suo posto di lavoro sul territorio di uno degli Stati contraenti;

c) è abilitata a rappresentare in materia di brevetti d'invenzione persone fisiche o giuridiche dinanzi al servizio centrale della proprietà industriale dello Stato contraente sul cui territorio questa persona esercita o è impiegata.

2) L'iscrizione è effettuata su presentazione di una richiesta accompagnata da un attestato del servizio centrale della proprietà industriale indicante che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte.

3) Quando, in uno Stato contraente, l'abilitazione di cui al paragrafo 1, lettera c), non e subordinata ad una qualificazione professionale speciale, le persone che chiedono di essere iscritte nella lista e che agiscono in materia di brevetti dinanzi al servizio centrale della proprietà industriale di detto Stato, devono aver esercitato regolarmente per almeno cinque anni. Tuttavia, sono dispensate dalla condizione di esercizio della professione le persone la cui qualificazione professionale a rappresentare, in materia di brevetti d'invenzione, persone fisiche o giuridiche dinanzi al servizio centrale della proprietà industriale di uno degli Stati contraenti è riconosciuta ufficialmente conformemente alle prescrizioni stabilite da questo Stato. L'attestato rilasciato dal servizio centrale della proprietà industriale deve indicare che la persona che fa la richiesta soddisfa a una delle condizioni previste in questo paragrafo.

4) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti può concedere una deroga:

a) all'esigenza di cui al paragrafo 3, prima frase, quando la persona che fa la richiesta dimostra di aver acquisito in un altro modo la qualificazione richiesta;

b) in particolari circostanze, all'esigenza di cui al paragrafo 1, lettera a).

5) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti è tenuto a concedere una deroga all'esigenza di cui al paragrafo 1, lettera a), se, in data 5 ottobre 1973, la persona che fa la richiesta è in possesso delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).

6) Le persone che hanno il loro domicilio professionale o il loro posto di lavoro sul territorio di uno Stato che ha aderito alla presente convenzione meno di un anno prima della scadenza del periodo transitorio di cui al paragrafo 1 oppure dopo la scadenza di questo periodo, possono, nelle condizioni previste ai paragrafi 1 a 5, e durante un periodo di un anno a decorrere dalla data in cui l'adesione di detto Stato ha preso effetto, essere iscritte nella lista dei mandatari abilitati.

7) Scaduto il periodo transitorio, e senza pregiudizio dei provvedimenti disciplinari presi in virtù dell'articolo 134, paragrafo 8, lettera c), le persone iscritte nella lista dei mandatari abilitati durante detto periodo vi rimangono iscritte o, su richiesta, sono nuovamente iscritte nella lista, purché rispondano alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera b).

 

PARTE DODICESIMA

Disposizioni finali

 

Articolo 164. Regolamento di esecuzione e protocolli

1) Il regolamento di esecuzione, il protocollo relativo al riconoscimento, il protocollo relativo ai privilegi e alle immunità, il protocollo relativo alla centralizzazione e il protocollo interpretativo dell'articolo 69 costituiscono parte integrante della presente convenzione.

2) In caso di divergenza tra il testo della presente convenzione e il testo del regolamento di esecuzione, fa fede il primo di tali testi.

 

Articolo 165. Firma. Ratifica

1) La presente convenzione rimane aperta fino al 5 aprile 1974 alla firma degli Stati che hanno partecipato alla Conferenza intergovernativa per l'istituzione di un sistema europeo di concessione di brevetti o che sono stati informati di questa conferenza e della possibilità loro offerta di parteciparvi.

2) La presente convenzione è sottoposta a ratifica; gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica federale di Germania.

 

Articolo 166. Adesione

1) La presente convenzione è aperta all'adesione:

a) degli Stati di cui all'articolo 165, paragrafo 1;

b) di ogni altro Stato europeo su invito del Consiglio d'amministrazione.

2) Ogni Stato che abbia fatto parte della presente convenzione e cessato di farne parte a norma dell'articolo 172, paragrafo 4, può nuovamente divenire parte della convenzione aderendo ad essa.

3) Gli strumenti di adesione sono depositati presso il governo della Repubblica federale di Germania.

 

Articolo 167. Riserve

1) Ogni Stato contraente può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, formulare unicamente le riserve di cui al paragrafo 2.

2) Ogni Stato contraente può riservarsi la facoltà di disporre:

a) che i brevetti europei, nella misura in cui essi conferiscono la protezione ai prodotti chimici, farmaceutici o alimentari come tali, non hanno effetto o possono essere annullati conformemente alle disposizioni in vigore per i brevetti nazionali; questa riserva lascia impregiudicata la protezione conferita dal brevetto nella misura in cui esso concerne un procedimento di fabbricazione o di utilizzazione di un prodotto chimico, ovvero un procedimento di fabbricazione di un prodotto farmaceutico o alimentare;

b) che i brevetti europei, nella misura in cui essi concernono i procedimenti agricoli od orticoli diversi da quelli ai quali si applica l'articolo 53, lettera b), non hanno effetto e possono essere annullati conformemente alle disposizioni in vigore per i brevetti nazionali;

c) che i brevetti europei hanno una durata inferiore a venti anni conformemente alle disposizioni in vigore per i brevetti nazionali;

d) che esso non è vincolato dal protocollo relativo al riconoscimento.

3) Ogni riserva fatta da uno Stato contraente produce i suoi effetti durante un periodo di dieci anni al massimo a decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione. Tuttavia, qualora uno Stato contraente abbia fatto riserve secondo il paragrafo 2, lettera a), e b), il Consiglio d amministrazione, può, nei riguardi di questo Stato, prorogare questo periodo di cinque anni al massimo, per tutte o per parte delle riserve fatte, a condizione che questo Stato presenti, al più tardi un anno prima della scadenza del periodo di dieci anni, una domanda motivata che permetta al Consiglio d'amministrazione di decidere che questo Stato non è in grado di rinunciare alla riserva della scadenza del periodo di dieci anni.

4) Ogni Stato contraente che ha fatto una riserva la ritira appena le circostanze lo permettano. Il ritiro delle riserve è fatto mediante notificazione inviata al governo della Repubblica federale di Germania e prende effetto un mese dopo la data di ricevimento della notificazione.

5) Ogni riserva fatta in virtù del paragrafo 2, lettere a), b) o c), si estende ai brevetti europei concessi in base a domande di brevetto europeo depositate durante il periodo nel quale la riserva produce i suoi effetti. Gli effetti di tale riserva sussistono per tutta la durata di questi brevetti. 6) Senza pregiudizio delle disposizioni dei paragrafi 4 e 5, ogni riserva cessa di produrre i suoi effetti alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 3, prima frase, oppure, se questo periodo è stato prorogato, alla fine della proroga.

 

Articolo 168. Campo d'applicazione territoriale

1) Ogni Stato contraente può dichiarare, nel suo strumento di ratifica o di adesione, o in qualsiasi altro momento, in una notificazione inviata al governo della Repubblica federale di Germania, che la convenzione è applicabile a una o più territori per i quali esso assume la responsabilità delle relazioni estere. I brevetti europei concessi per questo Stato producono il loro effetto sui territori per i quali questa dichiarazione ha preso effetto.

2) Se la dichiarazione di cui al paragrafo 1 è inclusa nello strumento di ratifica o di adesione, essa prende effetto alla data stessa della ratifica o dell'adesione; se la dichiarazione è effettuata in una notificazione successiva al deposito dello strumento di ratifica o di adesione, questa dichiarazione prende effetto sei mesi dopo che il governo della Repubblica federale di Germania l'ha ricevuta.

 

Articolo 169. Entrata in vigore

1) La presente convenzione entra in vigore tre mesi dopo l'avvenuto deposito dell'ultimo degli strumenti di ratifica o di adesione di sei Stati sul territorio dei quali il numero totale di domande di brevetto depositate nel 1970 ha raggiunto almeno 180.000 per il complesso di detti Stati.

2) Ogni ratifica o adesione successiva all'entrata in vigore della presente convenzione prende effetto il primo giorno del terzo mese che segue il deposito dello strumento di ratifica o di adesione.

 

Articolo 170. Quota d'ammissione

1) Ogni Stato che ratifica la presente convenzione o vi aderisce dopo la sua entrata in vigore versa all'Organizzazione una quota d'ammissione che non sarà rimborsata.

2) La quota d'ammissione è pari al 5 per cento dell'importo che risulta, per lo Stato considerato, dall'applicazione, all'importo totale delle somme dovute dagli altri Stati contraenti per gli esercizi finanziari anteriori, del criterio di ripartizione dei contributi finanziari eccezionali prevista all'articolo 40, paragrafi 3 e 4, valido alla data in cui la ratifica o l'adesione di detto Stato prende effetto.

3) Qualora non siano stati richiesti contributi finanziari eccezionali per l'esercizio finanziario che precede quello che comprende la data di cui al paragrafo 2, il criterio di ripartizione alla quale detto paragrafo si riferisce è quello che sarebbe stato applicabile allo Stato considerato per l'unico esercizio finanziario per il quale dovevano essere versati contributi finanziari eccezionali.

 

Articolo 171. Durata della convenzione

La presente convenzione è stipulata per una durata illimitata.

 

Articolo 172. Revisione

1) La presente convenzione può essere riveduta da una conferenza degli Stati contraenti.

2) La conferenza è preparata e convocata dal Consiglio d'amministrazione. Essa può validamente deliberare soltanto se vi sono rappresentati almeno tre quarti degli Stati facenti parte della convenzione. Per essere adottato, il testo riveduto della convenzione deve essere approvato dai tre quarti degli Stati facenti parte della convenzione rappresentati alla conferenza e votanti. L'astensione non è considerata come voto.

3) Il testo riveduto della convenzione entra in vigore dopo il deposito degli strumenti di ratifica o l'adesione di un numero di Stati determinato dalla conferenza e alla data da questa stabilita.

4) Gli Stati che, alla data dell'entrata in vigore della convenzione riveduta, non l'hanno ratificata o non vi hanno aderito, cessano di far parte della presente convenzione a decorrere da questa data.

 

Articolo 173. Controversie tra Stati contraenti

1) Ogni controversia tra gli Stati contraenti sull'interpretazione o sull'applicazione della presente convenzione, che non sia stata composta mediante negoziati, è sottoposta, su richiesta di uno degli Stati interessati, al Consiglio di amministrazione, che si adopera per il raggiungimento di un accordo tra gli Stati anzidetti.

2) Se l'accordo non è raggiunto entro sei mesi dalla data in cui la controversia è stata sottoposta al Consiglio d'amministrazione, uno qualsiasi degli Stati in causa può rivolgersi alla Corte internazionale di Giustizia per una decisione vincolante delle parti.

 

Articolo 174. Denuncia

Ogni Stato contraente può in qualsiasi momento denunciare la presente convenzione. La denuncia è notificata al governo della Repubblica federale di Germania. Essa prende effetto un anno dopo la data di ricevimento di questa notificazione.

 

Articolo 175. Riserva dei diritti acquisiti

1) Quando uno Stato cessa di far parte della presente convenzione a norma dell'articolo 172, paragrafo 4, e dell'articolo 174, i diritti acquisiti anteriormente in virtù di questa convenzione rimangono impregiudicati.

2) Le domande di brevetto europeo, pendenti alla data in cui uno Stato designato cessa di far parte della convenzione, continuano ad essere istruite dall'Ufficio europeo dei brevetti, per quanto concerne questo Stato, come se la convenzione, nel testo in vigore dopo questa data, fosse ad esso applicabile.

3) Le disposizioni del paragrafo 2) sono applicabili ai brevetti europei nei cui riguardi, alla data menzionata in questo paragrafo, una procedura di opposizione è in corso o il termine di opposizione non è scaduto.

4) Il presente articolo non pregiudica il diritto di uno Stato che ha cessato di far parte della presente convenzione di applicare ai brevetti europei le disposizioni del testo della convenzione della quale esso faceva parte.

 

Articolo 176. Diritti e obblighi finanziari di uno Stato contraente che ha cessato di far parte della convenzione

1) A uno Stato che ha cessato di far parte della presente convenzione, a norma dell'articolo 172, paragrafo 4, o dell'articolo 174, l'Organizzazione rimborsa i contributi finanziari eccezionali da esso versati in base all'articolo 40, paragrafo 2, nella stessa data e nelle stesse condizioni in cui l'Organizzazione rimborsa i contributi finanziari eccezionali che altri Stati le hanno versato durante il medesimo esercizio finanziario.

2) Le somme il cui importo corrisponde alla percentuale delle tasse riscosse per il mantenimento in vigore dei brevetti europei nello Stato di cui al paragrafo 1, così come sono definite nell'articolo 39, devono essere versate da quello Stato anche dopo che abbia cessato di far parte della presente convenzione; l'importo di queste somme è quello che lo Stato considerato doveva versare alla data in cui esso ha cessato di far parte della presente convenzione.

 

Articolo 177. Lingue della convenzione

1) La presente convenzione è redatta in un esemplare, nelle lingue francese, inglese e tedesco, depositato negli archivi del governo della Repubblica federale di Germania, i tre testi facendo tutti ugualmente fede.

2) I testi della presente convenzione, redatti nelle lingue ufficiali di Stati contraenti diverse da quelle nominate nel paragrafo 1 e approvati dal Consiglio d'amministrazione, sono considerati come testi ufficiali. In caso di divergenze d'interpretazione dei diversi testi, fanno fede i testi di cui al paragrafo 1.

 

Articolo 178. Trasmissioni e notificazioni

1) Il governo della Repubblica federale di Germania prepara copie ratificate conformi della presente convenzione e le trasmette ai governi degli Stati firmatari o aderenti.

2) Il governo della Repubblica federale di Germania notifica ai governi degli Stati di cui al paragrafo 1:

a) le firme;

b) l'avvenuto deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;

c) ogni riserva e ogni ritiro di riserva in applicazione delle disposizioni dell'articolo 167;

d) ogni dichiarazione o notificazione pervenutagli in applicazione delle disposizioni dell'articolo 168;

e) la data di entrata in vigore della presente convenzione;

f) ogni denuncia pervenutagli in applicazione delle disposizioni dell'articolo 174 e la data in cui la denuncia prende effetto.

3) Il governo della Repubblica federale di Germania fa registrare la presente convenzione presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

 

 

Regolamento di esecuzione della Convenzione sulla concessione di brevetti europei

(Omissis)

 

 

Protocollo relativo alla competenza giurisdizionale e al riconoscimento di decisioni vertenti sul diritto alla concessione del brevetto europeo (Protocollo sul riconoscimento)

(Omissis)

 

 

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'organizzazione europea dei brevetti (Protocollo sui privilegi e sulle immunità)

(Omissis)

 

 

Protocollo sull'accentramento e l'introduzione del sistema europeo dei brevetti (Protocollo sull'accentramento)

(Omissis)

 

 

Protocollo relativo all'interpretazione dell'articolo 69 della Convenzione

(Omissis)

 

 

Dichiarazione concernente la sezione IV, paragrafo 1, del protocollo sulla centralizzazione

(Omissis)

 

 

Decisione concernente alcuni lavori preparatori dell'apertura dell'ufficio europeo dei brevetti

(Omissis)

 

 

Decisione concernente la formazione del personale dell'ufficio europeo dei brevetti

(Omissis)

 

 

Risoluzione relativa all'assistenza tecnica

(Omissis)

 

 

Convenzione sul brevetto europeo per il Mercato Comune (Convenzione sul brevetto comunitario)

(Omissis)

 

 

Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo per il Mercato Comune

(Omissis)


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 12 aprile 1995, n. 125.