§ 60.1.1a - Legge 30 settembre 1961, n. 975.
Modifiche alla legge 21 dicembre 1960, n. 1521.


Settore:Normativa nazionale
Materia:60. Locazione e Affitto
Capitolo:60.1 locazioni abitative
Data:30/09/1961
Numero:975


Sommario
Art. unico.      La data del 30 settembre 1961, prevista nell'art. 2 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, è sostituita dalla data del 31 dicembre 1961, relativamente agli immobili [...]


§ 60.1.1a - Legge 30 settembre 1961, n. 975. [1]

Modifiche alla legge 21 dicembre 1960, n. 1521.

(G.U. 30 settembre 1961, n. 244).

 

 

     Art. unico.

     La data del 30 settembre 1961, prevista nell'art. 2 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, è sostituita dalla data del 31 dicembre 1961, relativamente agli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione, di cui alla lettera b), dello stesso art. 2. Per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 1961, il canone è aumentato del cinquanta per cento [2].

     La disdette già intimate sono efficaci per la data del 31 dicembre 1961 e l'esecuzione dei provvedimenti di convalida è sospesa fino alla stessa data.

     La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 1961.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] La data di cui presente comma è stata prorogata al 30 giugno 1962 dall’art. 1 della L. 18 dicembre 1961, n. 1309, con effetto dal 1° gennaio 1962.