§ 38.4.1f - Legge 18 dicembre 1961, n. 1309.
Proroga del regime vincolistico degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.4 disciplina generale
Data:18/12/1961
Numero:1309


Sommario
Art. 1.      La data del 31 dicembre 1961, prevista dalla legge 30 settembre 1961, n. 975, primo e secondo comma, è sostituita dalla data del 31 ottobre 1963
Art. 2.      Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1962 il canone di locazione dovuto al 31 dicembre 1961 è aumentato del 50 per cento.
Art. 3.      Le disdette già intimate hanno efficacia per la data del 1° luglio 1962 e l'esecuzione dei provvedimenti di convalida è sospesa sino a tale data.
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1962.


§ 38.4.1f - Legge 18 dicembre 1961, n. 1309. [1]

Proroga del regime vincolistico degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione.

(G.U. 23 dicembre 1961, n. 318).

 

     Art. 1.

     La data del 31 dicembre 1961, prevista dalla legge 30 settembre 1961, n. 975, primo e secondo comma, è sostituita dalla data del 31 ottobre 1963 [2] .

 

          Art. 2.

     Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1962 il canone di locazione dovuto al 31 dicembre 1961 è aumentato del 50 per cento.

 

          Art. 3.

     Le disdette già intimate hanno efficacia per la data del 1° luglio 1962 e l'esecuzione dei provvedimenti di convalida è sospesa sino a tale data.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1962.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 29 giugno 1962, n. 569.