§ 5.7.5 - D.L. 11 gennaio 1980, n. 4.
Studio delle soluzioni tecniche da adottare per la riduzione delle acque alte nella laguna veneta.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.7 tutela delle bellezze naturali
Data:11/01/1980
Numero:4


Sommario
Art. 1.      E' autorizzato, nel limite della somma complessiva di lire 1.500 milioni, l'acquisto, da parte del Ministero dei lavori pubblici, dei progetti-offerta presentati dai concorrenti [...]
Art. 2.      Ai fini della soluzione tecnica da adottare per un'idonea riduzione dell'acqua alta nei centri storici e per la progettazione esecutiva degli interventi, il Ministero dei lavori pubblici è [...]
Art. 3.      Per i compiti e le attività di cui al secondo comma, lettera a) del precedente articolo il Ministero dei lavori pubblici potrà provvedere anche a trattativa privata od in economia, prescindendo [...]
Art. 4.      Alla spesa complessiva di lire 6.500 milioni prevista dagli articoli precedenti si farà fronte mediante utilizzazione dell'importo di lire 93.000 milioni previsto dal primo comma, lettera a), [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 5.7.5 - D.L. 11 gennaio 1980, n. 4. [1]

Studio delle soluzioni tecniche da adottare per la riduzione delle acque alte nella laguna veneta.

(G.U. 12 gennaio 1980, n. 11).

 

Art. 1.

     E' autorizzato, nel limite della somma complessiva di lire 1.500 milioni, l'acquisto, da parte del Ministero dei lavori pubblici, dei progetti-offerta presentati dai concorrenti all'appalto-concorso internazionale per la conservazione dell'equilibrio idrogeologico della laguna di Venezia e per l'abbattimento delle acque alte nei centri storici, ritenuti dalla commissione giudicatrice non idonei ai fini della aggiudicazione, ma di elevato contenuto conoscitivo e tecnico.

     Il corrispettivo dell'acquisto da corrispondere ai concorrenti sarà determinato con proprio decreto, dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

 

     Art. 2.

     Ai fini della soluzione tecnica da adottare per un'idonea riduzione dell'acqua alta nei centri storici e per la progettazione esecutiva degli interventi, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a conferire, in base a specifiche convenzioni, ad istituti universitari, ditte specializzate ed a privati, anche stranieri, incarichi professionali finalizzati agli obiettivi del presente decreto [2].

     All'uopo è autorizzato fino all'ammontare di lire 5 miliardi la spesa relativa a:

     a) studi, ricerche, indagini, rilievi, prove di laboratorio;

     b) onorari e competenze per la progettazione esecutiva.

     Sono autorizzati, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed all'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, compensi agli esperti nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici [3].

     (Omissis) [4].

 

     Art. 3.

     Per i compiti e le attività di cui al secondo comma, lettera a) del precedente articolo il Ministero dei lavori pubblici potrà provvedere anche a trattativa privata od in economia, prescindendo dal parere degli organi consultivi e tecnici previsto dalle vigenti disposizioni [3].

     I rimborsi ed i compensi di cui al secondo comma, lettera b), e al terzo comma del precedente articolo saranno determinati in relazione all'attività svolta, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia. Analogamente si provvederà per i componenti stranieri della commissione giudicatrice dell'apparato-concorso internazionale autorizzato con legge 5 agosto 1975, n. 404 [5].

 

     Art. 4.

     Alla spesa complessiva di lire 6.500 milioni prevista dagli articoli precedenti si farà fronte mediante utilizzazione dell'importo di lire 93.000 milioni previsto dal primo comma, lettera a), dell'art. 19 della legge 16 aprile 1973, n. 171.

 

     Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 10 marzo 1980, n. 56.

[2] Comma così sostituito dalla L. di conversione 10 marzo 1980, n. 56.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 10 marzo 1980, n. 56.

[4] Comma abrogato dalla L. di conversione 10 marzo 1980, n. 56.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 10 marzo 1980, n. 56.

[5] Gli originari commi 2 e 3 sono stati così sostituiti dalla L. di conversione 10 marzo 1980, n. 56.