§ 59.12.b - R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737.
Norme complementari per l'attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.12 notariato
Data:23/10/1924
Numero:1737


Sommario
Art. 1.      Il personale stabilito dalla tabella annessa al r. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, è ripartito, ai sensi dell'art. 3 del r. decreto stesso, fra gli archivi notarili distrettuali, tenuto [...]
Art. 2. Al personale indicato nell'articolo precedente sono applicabili, per l'assunzione in servizio, per la carriera e per il trattamento economico, le disposizioni vigenti per il personale [...]
Art. 3.      L'ammissione ai ruoli dei gruppi a e c, di cui nella tabella annessa al r. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, ha luogo mediante concorso per esami fra coloro che possiedano i seguenti titoli di [...]
Art. 4.      L'esame di concorso per l'ammissione al ruolo del gruppo a consta delle seguenti prove scritte: a) trattazione di un tema di diritto civile; b) trattazioni di un tema sull'ordinamento del [...]
Art. 5.      Gli esami stabiliti nell'articolo precedente hanno luogo presso il ministero della giustizia.
Art. 6.      A parità di risultato negli esami di ammissione, la preferenza è determinata dai titoli di studio, di servizio e professionali aventi relazione col notariato, a giudizio discrezionale della [...]
Art. 7.      Il personale in servizio di prova ha la qualifica di volontario archivista per il gruppo a, di volontario assistente aggiunto per il gruppo c.
Art. 8.      Le promozioni al grado nono del gruppo a sono conferite per un terzo dei posti per merito comparativo, su designazione del consiglio di amministrazione, e per gli altri due terzi per anzianità [...]
Art. 9.      Per le promozioni ai gradi settimo e ottavo del gruppo a, nono, dodicesimo e decimo del gruppo c, si provvede, rispettivamente, secondo il disposto degli articoli 6, 7, 10, 12 e 13 del r. [...]
Art. 10.      La nomina nel ruolo del personale subalterno ha luogo, con decreto ministeriale, fra coloro che possiedano i requisiti stabiliti dall'art. 111 del r. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
Art. 11.      La destinazione del personale di prima nomina ai singoli archivi notarili è stabilita tenuto conto del merito, compatibilmente con le esigenze del servizio.
Art. 12.      Gli impiegati appartenenti ai gradi ottavo, nono e decimo del gruppo a possono essere destinati a prestare servizio in qualsiasi archivio, al quale siano assegnati posti corrispondenti ad uno [...]
Art. 13.      L'impiegato deve raggiungere la sede assegnatagli entro il termine di un mese dalla data di registrazione del relativo decreto alla corte dei conti.
Art. 14.      Le funzioni direttive dell'archivio notarile sono esercitate dal funzionario di grado più elevato del gruppo a, assegnato a ciascun archivio dalla tabella di ripartizione del personale. qualora [...]
Art. 15.      Sono collocati a riposo, salvo ogni diritto alla pensione a termini di legge, gli impiegati e gli uscieri, che abbiano compiuto 65 anni di età e 40 di servizio oppure 70 anni di età e 20 anni di [...]
Art. 16.      All'art. 6 del r. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, è sostituito il seguente:
Art. 17.      Il reddito del capitale di fondazione della cassa di previdenza per il personale degli archivi notarili e l'ammontare delle multe e ammende spettanti alla cassa medesima sono da questa [...]
Art. 18.      Il pagamento degli stipendi e delle competenze accessorie spettanti al personale degli archivi notarili, nonché delle pensioni e indennità contemplati nel precedente art. 16, è effettuato nei [...]
Art. 19. 
Art. 20.      Il capo dell'archivio notarile deve accertarsi che i fogli dei repertori notarili e delle relative copie, nonché quelli del registro per i protesti cambiari, corrispondano ai modelli stabiliti.
Art. 21.      Gli indici alfabetici dei repertori, prescritti dagli artt. 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e 81 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, sono per ciascuno dei due repertori [...]
Art. 22.      I certificati repertoriali negativi, prescritti dall'ultimo comma dell'art. 65 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, possono eliminarsi dall'archivio dopo che sia avvenuta la ispezione prevista [...]
Art. 23.  [4]
Art. 23 bis. 
Art. 24.      La presentazione degli atti, repertori e registri dei notai per le ispezioni stabilite dall'articolo 128 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, si effettua presso l'archivio notarile distrettuale, [...]
Art. 25.      Le disposizioni degli artt. 38, 39 e 107 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 149 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e le altre disposizioni connesse sono modificate nel senso che:
Art. 26.      Le copie prescritte dall'ultimo comma dell'art. 66 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo che il testamento originale, a cura del notaio o dell'archivio, abbia fatto passaggio al fascicolo [...]
Art. 27.      L'indice degli atti di ultima volontà, stabilito dall'ultimo comma dell'art. 154 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, sarà formato a schedario, col sistema della scheda multipla, a [...]
Art. 28.      Le norme da osservarsi per la raccolta e la pubblicazione delle notizie statistiche relative al notariato sono stabilite dal Ministro della giustizia.
Art. 29.      Le note informative sul conto del personale degli archivi notarili sono trasmesse al Ministero della giustizia entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.
Art. 30.      Il bollettario e il registro delle richieste stabiliti, rispettivamente, dagli artt. 187 e 219 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, sono riuniti in unico modello, senza le contromatrici [...]
Art. 31.      Gli onorari, stabiliti dall'art. 9 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, nel caso previsto dal successivo art. 11, sono dall'archivio notarile corrisposti al notaio o ai suoi [...]
Art. 32.      Il diritto fisso di cui all'art. 18 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, nel caso di più operazioni derivanti dalla stessa richiesta, non è applicabile alle operazioni accessorie, che [...]
Art. 33. 
Art. 34.      La corrispondenza ufficiale degli archivi notarili col Ministero dalla giustizia, di regola, ha luogo direttamente.
Art. 35.      Il capo dell'archivio notarile mandamentale o comunale ha il titolo di archivista.
Art. 36.      La graduatoria fra gli impiegati aventi titolo all'assegnazione ad un medesimo grado dei gruppi a e c, prevista dall'art. 10, comma 6/a, del r. decreto 31 dicembre 1923, numero 3138, per la [...]
Art. 37.      Qualora, in seguito al conferimento del grado ottavo del gruppo a a tutti i conservatori, che non si fossero potuti assegnare al grado settimo, risultasse eccedenza nel grado ottavo stesso in [...]
Art. 38.      Per la prima attribuzione degli stipendi, è valutata nel nuovo grado, un'anzianità decorrente dalla data della nomina al grado rivestito al 31 dicembre 1923, tenuto conto delle riduzioni e [...]
Art. 39.      Ai conservatori, i quali, ai sensi del precedente art. 37, fossero assegnati al grado di capo archivista, sarà attribuito lo stipendio massimo corrispondente a tale grado inferiore. ai medesimi, [...]
Art. 40.      Per i periodi dal 1 maggio 1919 al 31 marzo 1922 e dal 1 aprile 1922 al 31 dicembre 1923, è assegnato agli impiegati di ciascun grado lo stipendio annuo corrispondente alla media degli stipendi, [...]
Art. 41.      Eccettuati gli inservienti avventizi e assimilati, agli inservienti ed equiparati, in servizio al 1 gennaio 1924, i quali saranno assegnati al grado di usciere, sarà valutata un'anzianità [...]
Art. 42.      L'indennità da corrispondersi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 del r. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, è stabilita in ragione di un mese del salario spettante al 31 dicembre 1923 per [...]
Art. 43.      Salvi i diritti concessi agli invalidi di guerra e ai sottufficiali, i posti, che, alla prima attuazione del r. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, ed entro un triennio dalla data del decreto [...]
Art. 44.      Per le nomine previste nell'articolo precedente, occorrono i seguenti requisiti:
Art. 45.      Il personale di ruolo, che trovavasi in servizio alla data del r. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e che sarà assegnato al gruppo a nella prima attuazione del decreto medesimo, potrà essere [...]
Art. 46.      Qualora non potessero aver luogo promozioni a posti disponibili in gradi superiori, sarà provveduto ai sensi dell'art. 108 del r. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
Art. 47.      Finché non sia pubblicata la tabella indicata nel precedente art. 1, possono aver luogo nomine e promozioni di impiegati, entro i limiti del ruolo organico del personale, giusta le norme [...]
Art. 48.      Per la prima attuazione dell'art. 15 del presente decreto, i corrispondenti collocamenti a riposo saranno effettuati entro il 31 dicembre 1924.
Art. 49.      All'art. 13 del r. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, è sostituito il seguente:
Art. 50.      All'art. 15 del r. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, è sostituito il seguente:
Art. 51.      Finché possa avere applicazione il disposto dell'articolo precedente, sarà in facoltà del ministero sospendere l'accettazione delle domande per dispensa dall'esercizio del notariato presentate [...]
Art. 52.      Attuate le eliminazioni del personale in eccedenza, tutti gli impiegati rimanenti, per i quali occorresse modificare la destinazione precedente, saranno destinati a posti corrispondenti al [...]
Art. 53.      Entro un triennio dalla data del r. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, gli impiegati possono essere temporaneamente incaricati di esercitare funzioni di grado superiore o inferiore a quelli [...]
Art. 54.      La nomina a posti inferiori, ai sensi dell'art. 11 del r. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, può aver luogo entro un quadriennio dalla data del decreto stesso, salvo il disposto dell'art. 108, [...]
Art. 55.      Per assunzioni di personale a ferma temporanea, entro il limite dei posti disponibili nell'ultimo grado del gruppo c e nel ruolo del personale subalterno, può essere preferito il personale [...]
Art. 56.      Gli impiegati degli archivi notarili, i quali siano cessati dall'ufficio dal 1 gennaio 1924 o vengano a cessare entro il 30 giugno 1925, oppure i loro eredi, possono, entro quest'ultima data, [...]
Art. 57.      A favore degli uscieri, che si inscriveranno alla cassa di previdenza per le pensioni, l'amministrazione degli archivi notarili effettuerà, presso il fondo dei sopravanzi, il riscatto del [...]
Art. 58.      Per le quote di partecipazione accreditate al 29 febbraio 1924, il pagamento agli aventi diritto e la prescrizione a favore dell'archivio hanno luogo secondo le norme già stabilite dall'abrogato [...]
Art. 59.      L'abolizione della indennità per le ispezioni, disposta dall'art. 23 del r. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, ha effetto a cominciare dalle ispezioni per il biennio 1922-1923.
Art. 60.      Quando non vi siano motivi di eccezione sulla regolarità delle singole gestioni, il ministero della giustizia, anche prima che sia pronunciato dalla corte dei conti il relativo discarico, può [...]
Art. 61.      Sono abrogati gli artt. 33, comma 2°, 100, 101, 103, 105, 106, n. 10 e 114 comma 1° della legge 16 febbraio 1913, n. 89; gli artt. 62, comma 3°, 63, 76, 84, comma 1°, 105, 111, 114; 118 a 125, [...]
Art. 62.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno, tranne quanto alle disposizioni per le quali sia altrimenti stabilito, e sarà [...]


§ 59.12.b - R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737. [1]

Norme complementari per l'attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili.

(G.U. 12 novembre 1924, n. 264)

 

Art. 1.

     Il personale stabilito dalla tabella annessa al r. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, è ripartito, ai sensi dell'art. 3 del r. decreto stesso, fra gli archivi notarili distrettuali, tenuto conto, fra l'altro, delle esigenze derivanti dalla riunione degli archivi sussidiari dipendenti. al temporaneo funzionamento separato di questi sarà provveduto in via straordinaria, con impiegati assegnati ad archivi distrettuali.

     Tale ripartizione del personale sarà effettuata entro il 31 dicembre 1924, e potrà essere modificata ogniqualvolta esigenze di servizio lo consiglino.

 

     Art. 2.

Al personale indicato nell'articolo precedente sono applicabili, per l'assunzione in servizio, per la carriera e per il trattamento economico, le disposizioni vigenti per il personale dell'amministrazione civile dello Stato, in quanto non sia altrimenti stabilito dal presente decreto o da altre disposizioni speciali.

 

     Art. 3.

     L'ammissione ai ruoli dei gruppi a e c, di cui nella tabella annessa al r. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, ha luogo mediante concorso per esami fra coloro che possiedano i seguenti titoli di studio, oltre ad essere forniti degli altri requisiti prescritti dall'art. 1 del r. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960:

     a) per il gruppo a, diploma di laurea in giurisprudenza;

     b) per il gruppo c, diploma di licenza da scuola media inferiore, o alcuno dei titoli equipollenti previsti nel comma 2/a, lettera c), dell'art. 16 del r. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

     Possono partecipare al concorso coloro che, alla data del decreto che lo bandisce, abbiano compiuto 18 anni e non superati 30 anni di età, salvo il disposto degli articoli 8, ultimo comma, della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e 42 del r. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

 

     Art. 4.

     L'esame di concorso per l'ammissione al ruolo del gruppo a consta delle seguenti prove scritte: a) trattazione di un tema di diritto civile; b) trattazioni di un tema sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili; c) trascrizione e illustrazione di un documento latino scritto in italia dal secolo xii al secolo xv. la prova orale ha per oggetto le seguenti materie: diritto civile; ordinamento del notariato e degli archivi notarili; tasse sugli affari; paleografia, diplomatica e archivistica; legge e regolamento sulla contabilità e l'amministrazione del patrimonio dello Stato.

     L'esame di concorso per l'ammissione al ruolo del gruppo c consta di una prova scritta sopra un tema di composizione in lingua italiana e di un'altra su nozioni riguardanti l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, nonché di una prova orale sulla materia della seconda prova scritta e su nozioni delle seguenti: tasse sugli affari; legge e regolamento sulla contabilità e l'amministrazione del patrimonio dello Stato. nelle prove scritte si tiene conto anche della calligrafia.

 

     Art. 5.

     Gli esami stabiliti nell'articolo precedente hanno luogo presso il ministero della giustizia.

     Per gli esami di ammissione al gruppo a, la commissione è composta di un magistrato trattenuto con funzioni amministrative presso il ministero della giustizia, di grado non inferiore al quinto, il quale la presiede; di un funzionario della carriera di ragioneria presso lo stesso ministero, di grado non inferiore al settimo; di un conservatore d'archivio notarile distrettuale; di un professore universitario, docente di diritto civile; e di un funzionario degli archivi di Stato, incaricato dell'insegnamento di paleografia, diplomatica e archivistica.

     Per gli esami di ammissione al gruppo c, la commissione è costituita dei primi tre componenti la commissione indicata nel comma precedente.

     Un impiegato del ministero della giustizia, di grado non inferiore al nono, ha le funzioni di segretario delle commissioni di cui nel presente articolo.

 

     Art. 6.

     A parità di risultato negli esami di ammissione, la preferenza è determinata dai titoli di studio, di servizio e professionali aventi relazione col notariato, a giudizio discrezionale della commissione esaminatrice.

     A parità di merito per esame e per titoli, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 21 del r. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

 

     Art. 7.

     Il personale in servizio di prova ha la qualifica di volontario archivista per il gruppo a, di volontario assistente aggiunto per il gruppo c.

     Con decreto del ministro della giustizia saranno stabiliti, entro i limiti previsti nell'art. 17 del r. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, gli assegni mensili da corrispondersi al personale in prova contemplato nel presente articolo e nel successivo art. 10.

 

     Art. 8.

     Le promozioni al grado nono del gruppo a sono conferite per un terzo dei posti per merito comparativo, su designazione del consiglio di amministrazione, e per gli altri due terzi per anzianità congiunta al merito, fra gli impiegati del grado decimo, i quali abbiano compiuto, rispettivamente, sei e otto anni di servizio in tale grado, purchè in ogni caso gli impiegati medesimi abbiano superato l'esame di idoneità al notariato oppure l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio del notariato stesso.

     Le promozioni al grado undecimo del gruppo c sono conferite per un terzo dei posti in seguito ad esame di concorso e per gli altri due terzi per anzianità congiunta al merito, fra gli impiegati del grado dodicesimo, i quali abbiano compiuto, rispettivamente, dieci e dodici anni di servizio nel gruppo.

     L'esame di concorso indicato nel comma precedente ha luogo sulle stesse materie e nelle stesse forme stabilite dai precedenti articoli 4 e 5 per l'ammissione al gruppo c.

 

     Art. 9.

     Per le promozioni ai gradi settimo e ottavo del gruppo a, nono, dodicesimo e decimo del gruppo c, si provvede, rispettivamente, secondo il disposto degli articoli 6, 7, 10, 12 e 13 del r. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e delle altre norme vigenti per il personale dello Stato in quanto siano applicabili.

 

     Art. 10.

     La nomina nel ruolo del personale subalterno ha luogo, con decreto ministeriale, fra coloro che possiedano i requisiti stabiliti dall'art. 111 del r. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

     I figli di impiegati degli archivi notarili hanno titolo di preferenza sui figli di impiegati di altre amministrazioni statali.

     Il personale subalterno in prova ha la qualifica di volontario usciere.

 

     Art. 11.

     La destinazione del personale di prima nomina ai singoli archivi notarili è stabilita tenuto conto del merito, compatibilmente con le esigenze del servizio.

     I trasferimenti di sede hanno luogo d'ufficio oppure a domanda dell'impiegato.

     Quando non si provveda d'ufficio, le vacanze di posti vengono pubblicate nel bollettino ufficiale del ministero della giustizia. gli aspiranti debbono presentare domanda, indicando l'ordine di preferenza, entro venti giorni dalla data della pubblicazione. nel caso di più domande per lo stesso posto, la scelta è fatta tenendo conto in particolar modo del merito di servizio.

     Nonostante l'avvenuta pubblicazione di posti vacanti nel bollettino, può provvedersi ai medesimi mediante trasferimenti d'ufficio.

 

     Art. 12.

     Gli impiegati appartenenti ai gradi ottavo, nono e decimo del gruppo a possono essere destinati a prestare servizio in qualsiasi archivio, al quale siano assegnati posti corrispondenti ad uno dei gradi stessi. la medesima disposizione è applicabile agli impiegati appartenenti ai gradi nono, decimo e undecimo del gruppo c, e a quelli appartenenti ai gradi dodicesimo e tredicesimo dello stesso gruppo c.

 

     Art. 13.

     L'impiegato deve raggiungere la sede assegnatagli entro il termine di un mese dalla data di registrazione del relativo decreto alla corte dei conti.

 

     Art. 14.

     Le funzioni direttive dell'archivio notarile sono esercitate dal funzionario di grado più elevato del gruppo a, assegnato a ciascun archivio dalla tabella di ripartizione del personale. qualora allo stesso archivio fossero assegnati più funzionari di tale grado, le funzioni direttive saranno attribuite con decreto ministeriale.

 

     Art. 15.

     Sono collocati a riposo, salvo ogni diritto alla pensione a termini di legge, gli impiegati e gli uscieri, che abbiano compiuto 65 anni di età e 40 di servizio oppure 70 anni di età e 20 anni di servizio utile a pensione.

     Sono dispensati dal servizio gli impiegati ed uscieri, non iscritti alla Cassa di previdenza, i quali abbiano compiuto 70 anni di età, e 20 di servizio di ruolo o equiparato valutabile con le stesse norme vigenti per la liquidazione del trattamento di quiescenza [2].

 

     Art. 16.

     All'art. 6 del r. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, è sostituito il seguente:

"Agli impiegati e uscieri degli archivi notarili, inscritti alla cassa di previdenza, nonché alle vedove e agli orfani dei medesimi, sono dovute, a carico del bilancio degli archivi notarili, le stesse pensioni e indennità spettanti agli impiegati civili dello Stato e alle loro famiglie, da liquidarsi con le stesse norme, ai sensi del testo unico delle leggi sulle pensioni 21 febbraio 1895, n. 70, e delle successive modificazioni, con effetto dal 1 gennaio 1924.

     Il fondo dei sopravanzi degli archivi notarili è per ogni effetto surrogato agli impiegati e uscieri degli archivi medesimi e ai loro eredi per le somme comunque liquidate o da liquidarsi, dal 1 gennaio 1924, a carico della cassa di previdenza, a titolo di pensione o indennità o corresponsione di capitale. tali somme sono versate dalla cassa di previdenza al fondo dei sopravanzi nel gennaio di ogni anno per l'anno precedente, in base al corrispondente elenco nominativo. entro lo stesso termine e con analogo elenco, sono versati dal fondo dei sopravanzi i contributi annuali dovuti dal personale e dagli archivi alla cassa di previdenza.

     Il fondo dei sopravanzi non può esercitare presso la cassa di previdenza la facoltà concessa dall'art. 13 della legge 12 dicembre 1907, n. 755.

     I premi di riscatto per servizi anteriori a quello normalmente valutabile agli effetti della pensione sono versati al fondo dei sopravanzi, presso il quale soltanto ha effetto il riscatto.

     Qualora ai pensionati di cui nel presente articolo spettino altre pensioni, la pensione a carico degli archivi notarili viene ridotta in proporzione al rapporto fra il totale delle pensioni spettanti e la pensione maggiore. nel caso di concorso di pensioni di guerra, sono applicabili le disposizioni concernenti il concorso delle medesime con quelle dovute al personale civile dello Stato".

 

     Art. 17.

     Il reddito del capitale di fondazione della cassa di previdenza per il personale degli archivi notarili e l'ammontare delle multe e ammende spettanti alla cassa medesima sono da questa accreditati ogni anno ai singoli conti individuali, in base ad una aliquota percentuale dello stipendio di ciascun impiegato, da determinarsi annualmente in rapporto alla somma disponibile per la ripartizione e al totale complessivo degli stipendi.

     Nel determinare l'aliquota, si trascurano le frazioni di dieci centesimi eventualmente risultanti nel quoziente.

     Il presente articolo avrà effetto dal 1 gennaio 1922.

 

     Art. 18.

     Il pagamento degli stipendi e delle competenze accessorie spettanti al personale degli archivi notarili, nonché delle pensioni e indennità contemplati nel precedente art. 16, è effettuato nei termini previsti per il personale dello Stato.

     Le ritenute erariali da eseguirsi, a carico dei singoli percipienti, sui pagamenti indicati nel precedente comma sono versate a cura del ministero della giustizia, nella misura stabilita per il personale dello Stato, nel termine prescritto per il versamento dei contributi di previdenza, insieme con le ritenute relative agli altri pagamenti fatti presso gli archivi notarili, con effetto dal 1 gennaio 1924.

 

     Art. 19. [3]

 

     Art. 20.

     Il capo dell'archivio notarile deve accertarsi che i fogli dei repertori notarili e delle relative copie, nonché quelli del registro per i protesti cambiari, corrispondano ai modelli stabiliti.

 

     Art. 21.

     Gli indici alfabetici dei repertori, prescritti dagli artt. 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e 81 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, sono per ciascuno dei due repertori compilati ad indice unico continuativo e rilegati in volume separatamente dal repertorio corrispondente con effetto dal 1° gennaio 1925.

È abrogata la disposizione dell'art. 72 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, in quanto stabilisce che gli atti siano forniti di un indice alfabetico delle parti.

 

     Art. 22.

     I certificati repertoriali negativi, prescritti dall'ultimo comma dell'art. 65 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, possono eliminarsi dall'archivio dopo che sia avvenuta la ispezione prevista nel successivo art. 128 della legge stessa.

 

     Art. 23. [4]

     1. 1. I notai annotano gli estremi delle formalità di iscrizione e trascrizione, alla cui esecuzione sono obbligati, a margine degli atti.

     2. In caso di omissione, il notaio è punito disciplinarmente con la sanzione pecuniaria da 8 euro a 24 euro per ogni annotazione omessa.

 

     Art. 23 bis. [5]

     1. Per gli atti pubblici e le scritture private autenticate informatiche, le annotazioni di cui all'articolo 23 e le altre annotazioni previste dalla legge sono eseguite secondo le modalità determinate ai sensi dell'articolo 68-bis, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

 

     Art. 24.

     La presentazione degli atti, repertori e registri dei notai per le ispezioni stabilite dall'articolo 128 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, si effettua presso l'archivio notarile distrettuale, a cura del quale sono stabiliti i turni e termini di presentazione, d'accordo col presidente del Consiglio notarile, viene redatto e scritto il verbale di ispezione in doppio originale, sono denunciate le contravvenzioni per l'omessa presentazione medesima.

     Può rilasciarsi copia del verbale in carta semplice a richiesta del notaio cui l'ispezione, si riferisce, mediante il pagamento dei diritti di richiesta e di scritturazione.

     Il presente articolo entrerà in vigore per le ispezioni relative al biennio 1923-1924.

 

     Art. 25.

     Le disposizioni degli artt. 38, 39 e 107 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 149 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e le altre disposizioni connesse sono modificate nel senso che:

     1° la notizia della morte del notaio, oltre che al consiglio notarile, deve essere data al capo dell'archivio notarile del distretto in cui il notaio aveva la residenza, entro il termine e sotto la pena stabiliti nel 2° comma del citato art. 38, anche per quanto riguarda l'ufficiale di stato civile indicato nel primo comma dell'articolo stesso [6];

     2° [per l'apposizione e la rimozione dei sigilli agli atti del notaio cessato, la conseguente consegna degli atti all'archivio notarile ed ogni altra operazione demandata dalle disposizioni stesse al pretore, provvede il pretore oppure il conciliatore, a seconda dei casi previsti nel numero precedente. Qualora le operazioni medesime debbano compiersi in comune, diverso da quello di residenza del notaio, vi procede, analogamente, il pretore residente in tale comune o, in mancanza del pretore il conciliatore] [7];

     3° non è richiesto l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto, o di un consigliere da lui delegato, per la consegna all'archivio notarile negli atti del notaio cessato dall'esercizio e traslocato ad altro distretto.

     [Il sigillo del notaio cessato dall'esercizio o traslocato ad altra sede è annullato, nella forma stabilita dall'art. 40 della citata legge sul notariato, d'ordine del capo dell'archivio notarile distrettuale] [8].

     Il compenso previsto nell'ultimo comma dell'art. 62 del regio decreto 10 settembre 1914, numero 1326, può raggiungere la somma di lire tre al giorno.

 

     Art. 26.

     Le copie prescritte dall'ultimo comma dell'art. 66 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo che il testamento originale, a cura del notaio o dell'archivio, abbia fatto passaggio al fascicolo generale, sono aperte, vistate dal capo dell'archivio e collocate, in serie distinta, nella sezione delle copie degli atti tra vivi. Le buste corrispondenti sono eliminate, tranne per la parte contenente le indicazioni stabilite, nel caso in cui la copia non recasse la sottoscrizione del notaio.

 

 

     Art. 27.

     L'indice degli atti di ultima volontà, stabilito dall'ultimo comma dell'art. 154 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, sarà formato a schedario, col sistema della scheda multipla, a decorrere dagli atti ricevuti dal 1° gennaio 1925.

 

     Art. 28.

     Le norme da osservarsi per la raccolta e la pubblicazione delle notizie statistiche relative al notariato sono stabilite dal Ministro della giustizia.

 

     Art. 29.

     Le note informative sul conto del personale degli archivi notarili sono trasmesse al Ministero della giustizia entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

 

     Art. 30.

     Il bollettario e il registro delle richieste stabiliti, rispettivamente, dagli artt. 187 e 219 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, sono riuniti in unico modello, senza le contromatrici previste nel comma 2° del citato art. 219.

     È parimenti riunito in unico modello il libro-giornale di cassa prescritto dall'art. 186 del regio decreto stesso e costituito ai sensi dell'art. 70 delle istruzioni sui servizi del notariato, approvato col decreto Ministeriale 23 maggio 1916.

     Il bollettario indicato nel primo comma del presente articolo è fornito a cura della ragioneria del Ministero della giustizia, in conformità delle disposizioni riguardanti la fornitura dei bollettari alle Tesorerie dello Stato. Sono forniti dall'ufficio stesso gli altri modelli di scritture occorrenti per la gestione patrimoniale e finanziaria degli archivi notarili.

     Il presente articolo avrà applicazione graduale entro l'esercizio 1924-25.

 

     Art. 31.

     Gli onorari, stabiliti dall'art. 9 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, nel caso previsto dal successivo art. 11, sono dall'archivio notarile corrisposti al notaio o ai suoi eredi, in seguito a domanda scritta in carta semplice. Tali onorari, qualora non siano richiesti entro il quinquennio dalla data del versamento all'archivio, si prescrivono a favore dell'archivio stesso.

     Possono compensarsi con gli onorari di cui nel presente articolo le spese indicate nell'art. 149 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

 

     Art. 32.

     Il diritto fisso di cui all'art. 18 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, nel caso di più operazioni derivanti dalla stessa richiesta, non è applicabile alle operazioni accessorie, che siano presupposto o conseguenza della richiesta, per disposizione di legge.

     I verbali di passaggio di testamento pubblico agli atti fra vivi, di deposito e pubblicazione di testamento olograto e di apertura di testamento segreto, nonché relative copie per denunzia di successione, sono soggetti al diritto di richiesta.

     È abolito lo speciale registro cronologico di cui all'art. 112 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. In luogo del numero prescritto dal comma 3° dello stesso articolo, deve indicarsi il numero della bolletta di riscossione delle tasse corrispondenti oppure il numero sotto il quale la partita è annotata nel registro delle operazioni a debito.

 

     Art. 33. [9]

 

     Art. 34.

     La corrispondenza ufficiale degli archivi notarili col Ministero dalla giustizia, di regola, ha luogo direttamente.

 

     Art. 35.

     Il capo dell'archivio notarile mandamentale o comunale ha il titolo di archivista.

 

Disposizioni transitorie e finali.

 

     Art. 36.

     La graduatoria fra gli impiegati aventi titolo all'assegnazione ad un medesimo grado dei gruppi a e c, prevista dall'art. 10, comma 6/a, del r. decreto 31 dicembre 1923, numero 3138, per la prima attuazione del decreto stesso, è determinata dallo stipendio a parità del grado attuale dell'impiegato e dell'attuale categoria dell'archivio, cui il medesimo appartiene. l'anzianità, agli effetti della graduatoria medesima, viene computata con le stesse norme da adottarsi per l'attribuzione dei nuovi stipendi.

 

     Art. 37.

     Qualora, in seguito al conferimento del grado ottavo del gruppo a a tutti i conservatori, che non si fossero potuti assegnare al grado settimo, risultasse eccedenza nel grado ottavo stesso in confronto ai posti stabiliti dalla tabella, non potranno essere conferiti, entro il limite della eccedenza, né posti nel grado decimo a sottoarchivisti a scelta o altrimenti mediante nuove nomine, né altri posti inferiori al grado ottavo per promozioni.

     E' mantenuto il titolo di conservatore a tutti coloro che attualmente ne sono provvisti.

 

     Art. 38.

     Per la prima attribuzione degli stipendi, è valutata nel nuovo grado, un'anzianità decorrente dalla data della nomina al grado rivestito al 31 dicembre 1923, tenuto conto delle riduzioni e detrazioni applicabili fino a tale data, ai sensi dell'art. 52 del r. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, quando all'impiegato sia conferito uno dei gradi corrispondenti a quello assegnatogli alla data medesima.

     Quando all'impiegato sia conferito, in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 10 del r. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, uno dei gradi non corrispondenti a quello assegnatogli alla data del decreto predetto, purchè ad esso non inferiore, è valutata un'anzianità decorrente dal 1 gennaio 1924.

     In aggiunta all'anzianità, determinata ai sensi dei precedenti commi, è tenuto conto degli aumenti di anzianità e delle abbreviazioni di periodi spettanti all'impiegato giusta le disposizioni vigenti per il personale dello Stato fino alla data di attuazione del r. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

 

     Art. 39.

     Ai conservatori, i quali, ai sensi del precedente art. 37, fossero assegnati al grado di capo archivista, sarà attribuito lo stipendio massimo corrispondente a tale grado inferiore. ai medesimi, quando ottengano la promozione al grado settimo, con le norme stabilite per tale promozione, in seguito a vacanze di posti, sarà attribuito lo stipendio relativo all'anzianità decorrente dalla precedente nomina a conservatore, con la valutazione indicata nei commi 1/a e 3/a dell'articolo precedente.

 

     Art. 40.

     Per i periodi dal 1 maggio 1919 al 31 marzo 1922 e dal 1 aprile 1922 al 31 dicembre 1923, è assegnato agli impiegati di ciascun grado lo stipendio annuo corrispondente alla media degli stipendi, che, al 31 dicembre 1923, compresi gli aumenti percentuali, gli acconti e gli assegni mensili temporanei, erano attribuiti agli impiegati collocati al 1 gennaio 1924 nello stesso grado, con l'aumento seguente:

     a) per il primo periodo, due quinti della differenza fra tale media e quella dei nuovi stipendi assegnati agli impiegati stessi, con detrazione, fino al 28 febbraio 1921, dell'importo medio degli assegni mensili temporanei come sopra attribuiti ai medesimi;

     b) per il secondo periodo, quattro quinti della differenza indicata nell'alinea precedente.

     La frazione di cento lire eventualmente risultante nello stipendio annuo da assegnarsi, se supera la metà, si considera come centinaio intero; in caso diverso, non si computa.

ai sottoarchivisti e assistenti assegnati al 1 gennaio 1924 al gruppo a, per il possesso di titoli di studio, è attribuito, per i periodi indicati nel primo comma, lo stipendio annuo determinato, ai sensi del comma stesso, per il grado nel quale essi sarebbero stati collocati, se non si fosse tenuto conto dei titoli di studio, secondo la graduatoria stabilita per il conferimento dei nuovi gradi, in base al posto dai medesimi occupato al 31 dicembre 1923.

     Agli impiegati, che sono cessati dall'ufficio nel periodo dal 1 maggio 1919 al 31 dicembre 1923, è attribuito, per la durata del servizio prestato in tale periodo, lo stipendio annuo determinato, ai sensi del primo comma del presente articolo, per il grado nel quale essi potrebbero collocarsi secondo la graduatoria richiamata nel comma precedente, in base al posto dai medesimi occupato alla data della cessazione.

     Per il calcolo delle medie indicate nel primo comma non si tiene conto degli impiegati contemplati nei commi 3/a e 4/a di questo articolo.

     Gli stipendi da assegnarsi in virtù del presente articolo sostituiscono ad ogni effetto quelli già attribuiti e sono corrisposti con le stesse riduzioni eventualmente verificatesi nei medesimi.

 

     Art. 41.

     Eccettuati gli inservienti avventizi e assimilati, agli inservienti ed equiparati, in servizio al 1 gennaio 1924, i quali saranno assegnati al grado di usciere, sarà valutata un'anzianità decorrente dalla data dell'assunzione in servizio di ruolo o equiparato, da parte dei consigli notarili o del ministero, col titolo di inserviente o custode o portiere o altro equivalente.

 

     Art. 42.

     L'indennità da corrispondersi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 del r. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, è stabilita in ragione di un mese del salario spettante al 31 dicembre 1923 per ogni anno del servizio di ruolo o equiparato, col minimo di una e col massimo di quattro annualità del salario stesso. la frazione di anno, se supera la metà, si considera come anno intero; in caso diverso, non si computa.

 

     Art. 43.

     Salvi i diritti concessi agli invalidi di guerra e ai sottufficiali, i posti, che, alla prima attuazione del r. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, ed entro un triennio dalla data del decreto stesso, risulteranno disponibili nei gradi iniziali dei gruppi a e c, dopo eseguito l'inquadramento degli impiegati in servizio alla data medesima, e nel ruolo del personale subalterno dopo avvenute le assegnazioni di cui nel precedente art. 41, saranno conferiti, in ordine di preferenza, alle persone sottoindicate, che ne facciano domanda al ministero della giustizia entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto, ne siano riconosciute meritevoli dal consiglio di amministrazione e siano fornite dei requisiti prescritti dall'articolo seguente:

     a) per il gruppo a:

1/a reggenti e avventizi, i quali siano provvisti del titolo di studio richiesto dal presente decreto per la normale assunzione in servizio nel gruppo e siano mutilati o invalidi di guerra, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

2/a reggenti e avventizi, che siano provvisti del prescritto titolo di studio, siano ex-combattenti feriti o decorati al valore militare o che abbiano prestato servizio in zona di operazione presso reparti operanti, oppure siano orfani di guerra. a parità di merito, la graduatoria sarà determinata secondo l'art. 21 del r. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

3/a altri reggenti e avventizi, che siano provvisti del prescritto titolo di studio, in base a graduatoria di merito formata dal consiglio di amministrazione;

     b) per il gruppo c:

1/a inservienti o assimilati ex-combattenti, i quali siano provvisti del prescritto titolo di studio oppure abbiano conseguito durante la guerra il grado di ufficiale;

2/a avventizi e cottimisti, che siano mutilati o invalidi di guerra, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

3/a inservienti o assimilati, che siano provvisti del prescritto titolo di studio oppure, in seguito a regolare incarico, abbiano esercitato negli archivi notarili attribuzioni inerenti allo stesso gruppo c;

4/a avventizi e cottimisti, che siano provvisti del prescritto titolo di studio, e siano ex-combattenti feriti o decorati al valore militare o che abbiano prestato servizio in zona di operazione presso reparti operanti, oppure si trovino nelle condizioni previste dall'art. 19 del r. decreto 8 maggio 1924, n. 843. a parità di merito, la graduatoria sarà determinata secondo l'art. 21 del r. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

5/a avventizi e cottimisti, che abbiano i requisiti stabiliti dal precedente n. 4, ma non siano provvisti del titolo di studio;

6/a avventizi e cottimisti, che siano provvisti del prescritto titolo di studio, in base a graduatoria di merito formata dal consiglio di amministrazione;

7/a altri avventizi, inservienti o assimilati e cottimisti, i quali non siano provvisti del titolo di studio, in base a graduatoria come nel precedente n. 6;

     c) per il ruolo del personale subalterno, inservienti o assimilati, avventizi e cottimisti, contemplati nel precedente alinea b), i quali non abbiano conseguita la sistemazione nel gruppo c.

     Il personale contemplato nel presente articolo è esente dall'esame di ammissione. è esente altresì dal periodo di prova, qualora, per non meno di sei mesi, abbia prestato servizio con mansioni proprie del ruolo in cui viene assunto oppure, nel caso di passaggio al gruppo c, purchè si tratti di personale ex-combattente, abbia per la stessa durata disimpegnato mansioni di inserviente o assimilato, in servizio di ruolo o equiparato.

     Coloro che avessero percette le indennità previste nel precedente art. 42 dovranno, nel caso di riassunzione in servizio, effettuarne immediatamente il rimborso, trattenendone soltanto una quota pari alla metà del salario corrispondente al periodo di interruzione del servizio.

 

     Art. 44.

     Per le nomine previste nell'articolo precedente, occorrono i seguenti requisiti:

1/a aver prestato lodevole servizio nell'amministrazione degli archivi notarili distrettuali e sussidiari, o altrimenti per gli archivi stessi a carico del fondo dei sopravanzi, in seguito a nomina anteriore al 1 gennaio 1924, tranne per quanto riguarda gli invalidi di guerra e i sottufficiali, che non siano compresi nella enumerazione del precedente articolo medesimo;

2/a possedere le attitudini necessarie al disimpegno delle funzioni inerenti al grado da conferirsi;

3/a per i reggenti, avventizi e cottimisti contemplati all'alinea a) n. 3 e all'alinea b) nn. 6 e 7 del precedente articolo 43, essere stati assunti in servizio in età non superiore a 40 anni.

 

     Art. 45.

     Il personale di ruolo, che trovavasi in servizio alla data del r. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e che sarà assegnato al gruppo a nella prima attuazione del decreto medesimo, potrà essere promosso fino al grado di conservatore, se abbia superato l'esame di idoneità al notariato oppure l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio del notariato stesso, e fino al grado di capo-archivista negli altri casi, sempre con passaggio dal grado conferito a quello immediatamente superiore e con l'osservanza dei prescritti limiti di anzianità.

 

     Art. 46.

     Qualora non potessero aver luogo promozioni a posti disponibili in gradi superiori, sarà provveduto ai sensi dell'art. 108 del r. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

 

     Art. 47.

     Finché non sia pubblicata la tabella indicata nel precedente art. 1, possono aver luogo nomine e promozioni di impiegati, entro i limiti del ruolo organico del personale, giusta le norme stabilite dal presente decreto, con destinazione provvisoria secondo le esigenze del servizio.

 

     Art. 48.

     Per la prima attuazione dell'art. 15 del presente decreto, i corrispondenti collocamenti a riposo saranno effettuati entro il 31 dicembre 1924.

 

     Art. 49.

     All'art. 13 del r. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, è sostituito il seguente:

"Gli impiegati d'archivio, che esercitano il notariato, ai sensi dell'art. 174 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, debbono chiedere la dispensa dall'ufficio di notaro oppure dall'impiego, con decorrenza dal 1 febbraio 1925 o da data anteriore, mediante domanda da presentarsi al competente procuratore del re entro il 30 novembre 1924. il procuratore del re appone sulla domanda la data di presentazione, rilasciandone ricevuta, e la trasmette immediatamente al ministero della giustizia, il quale, entro il 31 dicembre 1924, provvederà sulla domanda di dispensa dall'impiego. tale dispensa, agli effetti della pensione o indennità di quiescenza, si considera avvenuta per disposizione d'ufficio.

     Gli impiegati stessi, che, entro il termine stabilito, non avranno richiesta la dispensa di cui nel precedente comma, saranno d'ufficio, non oltre il 31 dicembre 1924, dichiarati dimissionari dall'impiego, senza diritto a pensione né ad indennità di quiescenza".

 

     Art. 50.

     All'art. 15 del r. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, è sostituito il seguente:

     "Qualora, dopo l'applicazione degli articoli 13 e 14 del presente decreto, risultasse ancora personale in eccedenza, rispetto al numero fissato dalla tabella per i singoli gradi del nuovo ruolo organico, dovrà procedersi, non oltre il 31 marzo 1925, alle occorrenti eliminazioni, sia, per la sua prima applicazione, ai sensi dell'art. 51 del r. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, mediante dispense dal servizio, nei gradi nei quali si verificassero eccedenze o nei gradi rispettivamente superiori, sia anche ai sensi dell'art. 87 del regio decreto medesimo, mediante collocamenti in disponibilità, nei gradi con personale eccedente".

 

     Art. 51.

     Finché possa avere applicazione il disposto dell'articolo precedente, sarà in facoltà del ministero sospendere l'accettazione delle domande per dispensa dall'esercizio del notariato presentate da impiegati appartenenti a gradi, nei quali si trovasse personale in eccedenza, o ai gradi rispettivamente superiori.

     Entro lo stesso termine, potrà sospendersi la destinazione a quelle sedi vacanti, per le quali la sospensione fosse consigliabile nell'interesse del servizio.

 

     Art. 52.

     Attuate le eliminazioni del personale in eccedenza, tutti gli impiegati rimanenti, per i quali occorresse modificare la destinazione precedente, saranno destinati a posti corrispondenti al proprio grado, salvo quanto dispone il primo comma dell'articolo seguente.

     Contemporaneamente sarà licenziato dal servizio il personale reggente, avventizio, cottimista e subalterno, il quale non abbia conseguita la sistemazione in ruolo ai sensi del presente decreto.

 

     Art. 53.

     Entro un triennio dalla data del r. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, gli impiegati possono essere temporaneamente incaricati di esercitare funzioni di grado superiore o inferiore a quelli contemplati dall'art. 12 del presente decreto, qualora le funzioni medesime corrispondano a posti disponibili dello stesso gruppo, secondo la tabella di ripartizione del personale. entro lo stesso termine, al personale dei gradi nono, decimo e undecimo del gruppo c può essere conferito analogo incarico per funzioni dei gradi ottavo, nono e decimo del gruppo a, e viceversa.

     Alla scadenza del triennio, gli impiegati incaricati ai sensi del comma precedente saranno destinati a posti corrispondenti al proprio grado.

 

     Art. 54.

     La nomina a posti inferiori, ai sensi dell'art. 11 del r. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, può aver luogo entro un quadriennio dalla data del decreto stesso, salvo il disposto dell'art. 108, del r. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. in tale caso, spettano all'impiegato le competenze assegnate al nuovo grado, in base all'anzianità della precedente nomina al grado stesso o a grado superiore.

 

     Art. 55.

     Per assunzioni di personale a ferma temporanea, entro il limite dei posti disponibili nell'ultimo grado del gruppo c e nel ruolo del personale subalterno, può essere preferito il personale meritevole e idoneo, che sia stato licenziato giusta il disposto del precedente art. 52.

 

     Art. 56.

     Gli impiegati degli archivi notarili, i quali siano cessati dall'ufficio dal 1 gennaio 1924 o vengano a cessare entro il 30 giugno 1925, oppure i loro eredi, possono, entro quest'ultima data, con domanda diretta al ministero della giustizia, chiedere che siano loro applicate le disposizioni in vigore sulla cassa di previdenza, anzichè quelle dell'art. 16 del presente decreto.

 

     Art. 57.

     A favore degli uscieri, che si inscriveranno alla cassa di previdenza per le pensioni, l'amministrazione degli archivi notarili effettuerà, presso il fondo dei sopravanzi, il riscatto del servizio di ruolo o equiparato, da essi prestato con inizio anteriore al 1 gennaio 1924, in seguito ad assunzione con provvedimento di consigli notarili o del ministero, in qualità di inservienti o assimilati, fino alla data di assegnazione al grado di usciere.

 

     Art. 58.

     Per le quote di partecipazione accreditate al 29 febbraio 1924, il pagamento agli aventi diritto e la prescrizione a favore dell'archivio hanno luogo secondo le norme già stabilite dall'abrogato art. 113 della legge 16 febbraio 1923, numero 89.

 

     Art. 59.

     L'abolizione della indennità per le ispezioni, disposta dall'art. 23 del r. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, ha effetto a cominciare dalle ispezioni per il biennio 1922-1923.

 

     Art. 60.

     Quando non vi siano motivi di eccezione sulla regolarità delle singole gestioni, il ministero della giustizia, anche prima che sia pronunciato dalla corte dei conti il relativo discarico, può autorizzare lo svincolo delle cauzioni già prestate dai conservatori degli archivi notarili distrettuali, sussidiari e mandamentali, e non più dovute ai sensi dell'art. 26 del r. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, con dichiarazione di esonero da ogni responsabilità a favore dei funzionari che eseguiranno le corrispondenti cancellazioni.

     Tale autorizzazione sostituisce ad ogni effetto la procedura già stabilita dagli articoli 203 a 209 del r. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e la conseguente pronunzia dello svincolo da parte dell'autorità giudiziaria.

 

     Art. 61.

     Sono abrogati gli artt. 33, comma 2°, 100, 101, 103, 105, 106, n. 10 e 114 comma 1° della legge 16 febbraio 1913, n. 89; gli artt. 62, comma 3°, 63, 76, 84, comma 1°, 105, 111, 114; 118 a 125, 126, comma 1°, 147, 197, 203 a 209, 216, 220, 226, comma 2°, 228, 229, 238, comma 1°, n. 2, 244 e 255 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, gli artt. 94, comma 3°, e 112 del decreto ministeriale 23 maggio 1916, contenente le istruzioni sui servizi del notariato, nonché ogni altra disposizione contraria al regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e al presente decreto.

 

     Art. 62.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno, tranne quanto alle disposizioni per le quali sia altrimenti stabilito, e sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge.


[1] Convertito in legge dalla L. 18 marzo 1926, n. 562.

[2] Comma aggiunto dall'art. 4 del R.D. 12 dicembre 1926, n. 2143.

[3] Sostituisce l'art. 64 della L. 16 febbraio 1913, n. 89.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 50 del D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249.

[5] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110.

[6] Numero così modificato dall'art. 234 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

[7] Numero soppresso dall'art. 234 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

[8] Comma abrogato dall'art. 52 del D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249, con la decorrenza di cui all'art. 55 dello stesso D.Lgs. 249/06.

[9] Sostituisce l'art. 37 della tariffa annessa alla L. 16 febbraio 1913, n. 89.