§ 59.12.8 - R.D. 12 dicembre 1926, n. 2143.
Disposizioni sull'ordinamento degli archivi notarili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.12 notariato
Data:12/12/1926
Numero:2143


Sommario
Art. 1.      Il disposto dell'art. 4 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, per il personale degli archivi notarili avrà applicazione nel conferimento dei posti di grado [...]
Art. 2.      All'art. 39 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, è aggiunto il seguente capoverso, con effetto dal 1° febbraio 1925
Art. 3.      Il termine stabilito al 31 dicembre 1926 per gli incarichi previsti nell'art. 53 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, è prorogato al 31 dicembre 1928
Art. 4.      All'art. 15 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, è aggiunto il seguente capoverso, con effetto dal 1° febbraio 1925
Art. 5.      Gli impiegati ed uscieri non inscritti alla cassa di previdenza, i quali si trovavano in servizio al 1° gennaio 1924, oppure le loro famiglie, possono, entro tre mesi [...]
Art. 6.      All'art. 112 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo il penultimo comma, è aggiunto il comma seguente
Art. 7.      Per i servizi inerenti all'amministrazione degli archivi notarili, compreso quello dell'ufficio di segreteria della commissione di cui negli articoli 98 della legge 16 [...]
Art. 8.      Gli archivi notarili distrettuali e sussidiari provvedono alle spese mediante somme depositate in conti correnti postali, sui quali sono versati il contributo dello [...]
Art. 9.      E' abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto. Questo avrà effetto dal primo del mese successivo a quello in cui sarà pubblicato nella Gazzetta [...]


§ 59.12.8 - R.D. 12 dicembre 1926, n. 2143.

Disposizioni sull'ordinamento degli archivi notarili.

(G.U. 28 dicembre 1926, n. 298)

 

 

     Art. 1.

     Il disposto dell'art. 4 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, per il personale degli archivi notarili avrà applicazione nel conferimento dei posti di grado undecimo del gruppo C disponibili al 1° gennaio 1926 e di quelli che si rendano vacanti nel grado medesimo entro il 31 dicembre 1928.

 

          Art. 2.

     All'art. 39 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, è aggiunto il seguente capoverso, con effetto dal 1° febbraio 1925:

     "Ai funzionari assegnati al gruppo C, i quali, per esigenze di ruolo, siano stati nominati a posti inferiori in applicazione dell'art. 175, comma secondo, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, quando conseguano la promozione al grado immediatamente superiore a quello conferito al 1° gennaio 1924, sarà attribuito lo stipendio relativo all'anzianità decorrente dalla nomina ad archivista per coloro che al 31 dicembre 1923 rivestivano il grado di sotto-archivista e dalla nomina ad archivista o a sotto-archivista per coloro che alla stessa data rivestivano il grado di assistente, applicandosi la valutazione richiamata nel comma precedente".

 

          Art. 3.

     Il termine stabilito al 31 dicembre 1926 per gli incarichi previsti nell'art. 53 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, è prorogato al 31 dicembre 1928.

     Il termine stabilito al 31 dicembre 1927 per la nomina a posti inferiori prevista negli articoli 11 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e54 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, è prorogato al 30 giugno 1929.

 

          Art. 4.

     All'art. 15 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, è aggiunto il seguente capoverso, con effetto dal 1° febbraio 1925:

     "Sono dispensati dal servizio gli impiegati ed uscieri non inscritti alla cassa di previdenza, i quali abbiano compiuto 70 anni di età e 20 anni di servizio di ruolo, o equiparato, valutabile con le stesse norme vigenti per la liquidazione del trattamento di quiescenza".

 

          Art. 5.

     Gli impiegati ed uscieri non inscritti alla cassa di previdenza, i quali si trovavano in servizio al 1° gennaio 1924, oppure le loro famiglie, possono, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, chiedere l'iscrizione alla cassa medesima, con effetto dal 1° gennaio 1924. A favore degli impiegati e uscieri anzidetti, che saranno inscritti alla cassa, l'amministrazione degli archivi notarili effettuerà, presso il fondo dei sopravanzi, il riscatto del servizio di ruolo, o equiparato, da essi prestato fino al 31 dicembre 1923.

     Gli impiegati però, oppure le loro famiglie, dovranno versare al fondo dei sopravanzi, mediante compensazione sulle prime mensilità di pensione o sulla indennità di quiescenza loro spettante, un premio di riscatto corrispondente all'ammontare dei contributi personali di previdenza che sarebbero stati dovuti per il servizio riscattato dal 1° gennaio 1908 al 31 dicembre 1923, con i relativi interessi composti, in ragione del 4 per cento, fino alla data della cessazione dal servizio.

 

          Art. 6.

     All'art. 112 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo il penultimo comma, è aggiunto il comma seguente:

     "E' in facoltà del ministro per la giustizia provvedere alla nomina di un reggente anche nel caso di assenza o di impedimento del capo dell'archivio per una durata inferiore a sei mesi".

 

          Art. 7.

     Per i servizi inerenti all'amministrazione degli archivi notarili, compreso quello dell'ufficio di segreteria della commissione di cui negli articoli 98 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 135 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, non possono essere chiamati a prestare servizio presso il ministero della giustizia altri funzionari di amministrazioni dipendenti se non un funzionario del gruppo A e uno del gruppo C, appartenenti al personale degli archivi stessi.

     E' abrogato il decreto luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 128.

 

          Art. 8.

     Gli archivi notarili distrettuali e sussidiari provvedono alle spese mediante somme depositate in conti correnti postali, sui quali sono versati il contributo dello Stato, i proventi di archivio e gli eventuali prelevamenti dal fondo dei sopravanzi degli archivi notarili.

     Con decreto del ministro per la giustizia, di concerto col ministro per le finanze, saranno stabilite le norme occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

 

          Art. 9.

     E' abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto. Questo avrà effetto dal primo del mese successivo a quello in cui sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno, tranne quanto alle disposizioni per le quali sia altrimenti stabilito.