§ 59.9.13 - Legge 4 agosto 1990, n. 236.
Integrazioni e modifiche delle norme relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.9 geometri
Data:04/08/1990
Numero:236


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge 20 ottobre 1982, n. 773
Art. 2.  Modifiche alla legge 4 febbraio 1967, n. 37
Art. 3.  Pensioni di inabilità e indiretta
Art. 4.  Agevolazioni per i nuovi diplomati
Art. 5.  Riduzione delle sanzioni
Art. 6.  Restituzione dei contributi
Art. 7.  Riscatto
Art. 8.  Disposizioni transitorie


§ 59.9.13 - Legge 4 agosto 1990, n. 236.

Integrazioni e modifiche delle norme relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

(G.U. 14 agosto 1990, n. 189)

 

 

     Art. 1. Modifiche alla legge 20 ottobre 1982, n. 773

     1. Il primo e secondo comma dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono sostituiti dai seguenti:

     "La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva contribuzione alla Cassa in relazione a regolamentare iscrizione all'albo.

     La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione".

     2. Il sesto comma dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

     "Fermo restando l'adeguamento previsto da disposizioni vigenti, se la media dei redditi è superiore a lire 42,3 milioni la percentuale del 2 per cento di cui al secondo comma è così ridotta per l'anno 1989:

     a) all'1,71 per cento per lo scaglione di reddito da lire 42,3 milioni a lire 63,4 milioni;

     b) all'1,43 per cento per lo scaglione di reddito da lire 63,4 milioni a lire 74,1 milioni;

     c) all'1,14 per cento per lo scaglione di reddito da lire 74,1 milioni a lire 84,5 milioni".

     3. L'ottavo comma dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

     "Coloro che dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia continuano l'esercizio della professione e i loro superstiti hanno diritto a supplementi di pensione, da erogarsi ogni biennio, dopo il conseguimento del diritto a pensione nonché all'atto della cancellazione dall'albo. Ciascun supplemento è calcolato in conformità alle disposizioni di cui al secondo, terzo e sesto comma, sulla base delle dichiarazioni dei redditi professionali rese negli anni successivi a quello di maturazione del diritto alla pensione o di maturazione del diritto al precedente supplemento".

     4. Il nono comma dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è soppresso.

     5. All'art. 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Coloro che, per il periodo di riferimento, abbiano un reddito professionale nullo o minimo possono chiedere, in deroga alle disposizioni di cui al quinto comma, che la pensione iniziale di vecchiaia sia determinata in base al 7,50 per cento della sommatoria di tutti i contributi soggettivi versati, esclusi i contributi di solidarietà di cui all'art. 10, primo comma, lettera b) e sesto comma, rivalutati, dall'anno di pagamento, all'anno antecedente alla maturazione del diritto a pensione, in conformità al terzo comma. Ai fini del calcolo della pensione di cui al presente comma si considerano contributi soggettivi anche gli importi versati alla Cassa per il riscatto previsto dall'art. 23 e successive modificazioni. Tali criteri si applicano altresì, a richiesta degli interessati, per il calcolo delle pensioni di inabilità ed indiretta maturate ai sensi della presente legge".

     6. Il terzo comma dell'art. 3 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

     "La pensione è determinata con applicazione dell'art. 2, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma".

     7. All'art. 4 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono, in fine, aggiunti i seguenti commi:

     "Per gli anni successivi a quello di decorrenza del trattamento previdenziale di inabilità fino alla cancellazione dagli albi di cui al quarto comma, fermo restando il versamento alla Cassa dell'intero contributo integrativo di cui all'art. 11, primo comma, non è dovuto alcun contributo soggettivo e integrativo ai sensi dell'art. 10, primo e secondo comma, e dell'art. 11, terzo comma. In caso di versamento, tali contributi, su istanza del pensionato, sono restituiti dalla Cassa a cancellazione dall'albo avvenuta, maggiorati degli interessi legali con decorrenza dal 1° gennaio successivo al pagamento dei contributi stessi.

     Le cancellazioni previste dal quarto comma devono essere richieste al competente collegio e ordine professionale, a pena di decadenza dal diritto alla pensione, dopo la presentazione della domanda di inabilità ma non oltre il sessantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte della Cassa, della comunicazione di riconoscimento del diritto alla pensione stessa con l'espressa indicazione della norma che prescrive la cancellazione dagli albi professionali".

     8. L'art. 7 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

     "Art. 7 (Pensioni di reversibilità ed indirette). - 1. Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

     a) al coniuge, nella misura e con l'aggiunta, per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, prevista dal comma 2 del presente articolo;

     b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

     2. La misura della pensione è pari al 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo. Il titolare della pensione ha diritto ad un'aggiunta del 20 per cento per ogni altro superstite fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.

     3. Le pensioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, quarto comma, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma 4 del presente articolo, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi.

     4. La pensione indiretta spetta ai superstiti dell'iscritto defunto senza diritto a pensione semprechè quest'ultimo avesse maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa e l'iscrizione o reiscrizione sia in atto in conformità al dettato dell'art. 4, primo comma, lettera b). Essa è calcolata come la pensione di vecchiaia, senza tenere conto delle annualità riscattate ai sensi dell'art. 23 e spetta nelle percentuali di cui al comma 2 del presente articolo.

     5. In caso di decesso del titolare della pensione di invalidità che ha continuato l'esercizio della professione, i superstiti hanno diritto alla pensione di reversibilità calcolata sul trattamento in atto maggiorato come previsto dall'ottavo comma dell'art. 2, o, se a loro più favorevole, alla riliquidazione della pensione indiretta.

     6. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e, comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età".

     9. Al primo e terzo comma dell'art. 13 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono soppresse le parole "comma, lettera a)".

     10. All'art. 13 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Delle variazioni del contributo soggettivo minimo previste dal presente articolo non si tiene conto ai fini del calcolo della pensione minima di cui all'art. 2, quarto comma".

     11. Ai fini dell'equilibrio della gestione rimane fermo quanto disposto dall'art. 13 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, come modificato dalla presente legge.

     12. Il secondo comma dell'art. 16 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

     "La variazione percentuale delle pensioni erogate è disposta con delibera del Consiglio di amministrazione della Cassa approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e si applica a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello preso a riferimento per la determinazione della variazione percentuale. Le delibere si intendono approvate e diventano esecutive qualora il Ministro del lavoro e della previdenza sociale non le restituisca con motivata richiesta di chiarimenti entro il termine di sessanta giorni dalla data della loro adozione. In tal caso detto termine è sospeso fino alla data in cui sono forniti i chiarimenti necessari".

     13. Il tredicesimo comma dell'art. 17 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

     "La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA informazioni concernenti gli iscritti all'albo ed i pensionati a carico della Cassa".

     14. L'art. 22 della 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

     "Art. 22 (Iscrizione alla Cassa). - 1. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

     2. L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale.

     3. L'iscrizione, la cancellazione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avvengono su richiesta o d'ufficio. La facoltà di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalità dell'art. 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.

     4. E' inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione alla Cassa di coloro che siano o siano stati illegittimamente iscritti all'albo professionale in violazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274. In tal caso i contributi versati ai sensi dell'art. 10 della presente legge devono essere restituiti dalla Cassa, senza interessi. La dichiarazione di inefficacia dell'iscrizione alla Cassa compete alla giunta esecutiva prevista dall'art. 9 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, che può esperire, in materia, anche i controlli di cui all'art. 20 della presente legge.

     5. Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento nazionale o europeo, dei consigli regionali, o presidenti delle province, o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia sono esonerati, durante il periodo di carica, dal requisito della continuità dell'esercizio professionale. Essi, per il medesimo periodo, possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell'art. 15 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'art. 10, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'art. 11 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 10 e 11. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'art. 2, quinto comma.

     6. L'accertamento della sussistenza dei requisiti dell'esercizio della libera professione con carattere di continuità avviene sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati il quale può periodicamente adeguarli.

     7. La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri di accertamento fissati dal comitato dei delegati, può provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata.

     8. I contributi soggettivi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci sono rimborsabili a richiesta degli interessati".

     15. L'art. 25 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

     "Art. 25 (Base del reddito per il passato). - 1. Agli effetti del calcolo delle pensioni a norma della presente legge, per gli anni dal 1974 al 1977, si assume quale reddito, ai fini dell'art. 2, secondo comma, e delle altre norme che vi fanno riferimento, il decuplo del contributo soggettivo a carico dell'iscritto per ciascuno degli anni da considerare.

     2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, quinto comma, si considera, per il raffronto ivi previsto con il reddito professionale medio, solo la media dei redditi del periodo dal 1974 in poi.

     3. Agli effetti di cui al comma 1 l'iscritto può presentare domanda nel termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, affinché per gli anni dal 1974 al 1977 venga considerato il reddito già regolarmente dichiarato alla Cassa per gli anni dal 1973 al 1976.

     4. In tal caso l'iscritto deve versare alla Cassa un conguaglio contributivo pari alla differenza, per ciascun anno, fra il 10 per cento del reddito dichiarato ed il contributo soggettivo versato.

     5. Il conguaglio va rivalutato, ai sensi dell'art. 15, primo comma, dall'anno di competenza del contributo versato all'anno precedente a quello di pagamento.6. Il versamento deve essere interamente effettuato, a pena di decadenza dal diritto, entro un anno dalla data di presentazione della domanda, redatta nell'apposito modulo predisposto dalla Cassa e consegnata o inviata alla Cassa a mezzo raccomandata".

 

          Art. 2. Modifiche alla legge 4 febbraio 1967, n. 37

     1. Al secondo comma dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Cassa è autorizzata a sostenere i relativi oneri secondo le modalità e nelle entità stabilite dal comitato dei delegati".

     2. Il secondo comma dell'art. 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

     "Gli iscritti ed i pensionati della Cassa al 1° gennaio precedente alla data delle elezioni, compresi nelle circoscrizioni di ciascuna regione, eleggono con voto segreto i delegati in ragione di uno ogni 500 iscritti alla Cassa o frazione non inferiore a 250. Il numero dei delegati per circoscrizione regionale non può essere inferiore al numero dei collegi provinciali e circondariali compresi nella circoscrizione stessa. In ogni caso gli eletti sono ripartiti garantendo la rappresentanza di ogni collegio".

     3. All'art. 5, terzo comma, della legge 4 febbraio 1967, n. 37, il n. 1) è sostituito dal seguente:

     "1) appartenga ad un collegio della circoscrizione di distretto regionale che dovrebbe rappresentare;".

     4. Il nono comma dell'art. 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

     "L'iscritto eletto delegato o consigliere di amministrazione che viene a perdere il requisito di cui al terzo comma, n. 1), viene dichiarato decaduto con provvedimento del consiglio di amministrazione della Cassa. I delegati dimissionari, decaduti per incompatibilità o deceduti sono sostituiti dai candidati che nell'ambito della circoscrizione seguono immediatamente l'ultimo eletto in ordine di graduatoria, fermo restando la rappresentanza di ogni collegio".

     5. All'art. 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "Il comitato dei delegati ed il consiglio di amministrazione della Cassa, per l'esame di particolari problematiche di rispettiva competenza, possono nominare commissioni ristrette di studio a tempo determinato. Di tali commissioni possono essere chiamati a far parte, in qualità di consulenti o esperti, anche componenti esterni alla Cassa.

     I compensi stabiliti in conformità al decimo comma, lettera e), nonché le indennità determinate in relazione all'art. 32, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, concorrono alla formazione del reddito e volume d'affari professionali ai sensi degli articoli 2, 10 e 11 della legge 20 ottobre 1982, n. 773".

 

          Art. 3. Pensioni di inabilità e indiretta

     1. Fermo restando il rispetto degli altri requisiti di legge, ove non sussistano le condizioni di età di iscrizione o reiscrizione alla Cassa previste dall'art. 4, primo comma, lettera b), della legge 20 ottobre 1982, n. 773, la pensione di inabilità o indiretta spetta con la riduzione di un quindicesimo per ogni anno o frazione di anno di iscrizione o reiscrizione alla Cassa a decorrere dal compimento del quarantesimo anno di età.

     2. La riduzione di cui al presente articolo è cumulabile con le altre previste dalla legge 20 ottobre 1982, n. 773.

     3. Il trattamento previsto dal presente articolo viene corrisposto nei confronti di coloro che non siano beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale, e loro superstiti, che matureranno il diritto a pensione di inabilità o indiretta o che lo abbiano maturato successivamente ai termini di cui all'art. 26, secondo e terzo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

 

          Art. 4. Agevolazioni per i nuovi diplomati

     1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui all'art. 11, terzo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, non si applicano nei confronti dei geometri che beneficiano della riduzione prevista dall'art. 10, quarto comma, della stessa legge.

 

          Art. 5. Riduzione delle sanzioni

     1. Nei confronti degli iscritti di solidarietà di cui all'art. 10, sesto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e degli altri iscritti all'albo che hanno optato per altra cassa di liberi professionisti in conformità all'art. 31 della medesima legge, le sanzioni minime, per omessa o ritardata comunicazione alla Cassa, previste dall'art. 17, quarto comma, della citata legge n. 773 del 1982, sono ridotte della metà.

     2. Le sanzioni previste dall'art. 17, quarto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, possono essere ridotte, a decorrere dal 1° gennaio 1985, fino ad un massimo della metà di quelle previste dalla citata legge. Tale riduzione è applicabile nei confronti dell'iscritto all'albo inadempiente in caso di impossibilità o impedimento derivante da malattia, da calamità naturali o da altre cause riconosciute dal consiglio di amministrazione della Cassa.

     3. L'entità della riduzione potrà essere altresì graduata, nei limiti di cui al comma 2, tenendo conto della recidività nelle infrazioni, nonché in relazione alla entità del ritardo nella presentazione della comunicazione.

     4. Le sanzioni di cui all'art. 17, quarto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, relative alla omessa o tardiva comunicazione alla Cassa, non si applicano nei confronti di coloro che si cancellano dall'albo dei geometri in data anteriore alla iscrizione a ruolo delle sanzioni stesse. In caso di reiscrizione all'albo le sanzioni sono dovute con gli interessi del 10 per cento e la rivalutazione secondo le norme di cui all'art. 16 della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

 

          Art. 6. Restituzione dei contributi

     1. Coloro che prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età cessano dall'iscrizione alla Cassa possono chiedere il trasferimento dei contributi di cui all'art. 10, primo comma, lettera a) e secondo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, delle somme eventualmente versate per riscatto di periodi pregressi ai sensi dell'art. 23 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e dell'art. 7 della presente legge, nonché dell'indennità una tantum prevista dall'art. 20 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, esclusivamente ai fini della ricongiunzione dei periodi assicurativi presso diverso istituto di assicurazione obbligatoria.

     2. Tali importi, su cui sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data dei relativi pagamenti, sono versati direttamente all'istituto presso il quale l'interessato ha richiesto il ricongiungimento dei periodi contributivi.

     3. In caso di mancata ricongiunzione, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età l'interessato potrà richiedere alla Cassa la restituzione dei contributi di cui al comma 1, oppure la corresponsione di un vitalizio calcolato in conformità all'art. 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, come modificato dall'art. 1, comma 5, della presente legge.

     4. Sono abrogati l'art. 20 della legge 4 febbraio 1967, n. 37 e l'art. 21 della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

     5. La Cassa provvede a corrispondere l'indennità una tantum e a restituire i contributi, secondo la normativa previgente, agli aventi diritto che ne abbiano fatta regolare domanda prima della data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 7. Riscatto

     1. La facoltà di riscatto prevista dall'art. 23 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, può essere esercitata da tutti coloro che risultano iscritti all'albo da data anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge sopra citata.

     2. Fermi restando la validità, l'importo e le modalità previste dall'art. 23, secondo, terzo e quarto comma della citata legge n. 773 del 1982, il termine perentorio per la presentazione delle domande di riscatto è fissato in un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 8. Disposizioni transitorie

     1. Gli iscritti alla Cassa da data anteriore alla data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1982, n. 773, che rimarranno ininterrottamente iscritti fino al momento della maturazione del diritto a pensione, anche se non hanno i requisiti di cui all'art. 2, primo comma, della legge stessa, come sostituito dall'art. 1, comma 1, primo capoverso, della presente legge, possono chiedere la liquidazione della pensione di vecchiaia, nella misura fissata dal primo comma dell'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 583, allorché conseguono i requisiti fissati dall'art. 13 della legge 4 febbraio 1967, n. 37.

     2. Coloro che si siano iscritti alla Cassa in età inferiore ai cinquantacinque anni e che siano rimasti ininterrottamente iscritti alla stessa data antecedente al 27 ottobre 1982, o loro superstiti, possono chiedere la liquidazione della pensione nella stessa misura fissata dal primo comma dell'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 583, se in possesso dei requisiti per la pensione di inabilità o indiretta fissati dalla legge 20 ottobre 1982, n. 773, come modificata dalla presente legge.

     3. Alle pensioni iniziali come determinate ai commi 1 e 2, si applicano le riduzioni richiamate dall'art. 26, quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, nonché, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, le rivalutazioni previste dall'art. 16 della legge stessa.

     4. Le pensioni di reversibilità ed indirette relative ai trattamenti liquidati in base ai precedenti commi, sono determinate come previsto dall'art. 7 della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

     5. Le norme previste dal presente articolo e quelle stabilite dall'art. 1, comma 5, si applicano nei confronti di coloro che abbiano maturato i requisiti di pensionamento successivamente alla data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1982, n. 773. In caso di avvenuta liquidazione della pensione, in base alla legge sopra citata, gli interessati possono chiedere la riliquidazione della pensione stessa, in conformità al presente articolo, nel termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     6. Le norme di cui all'art. 22, commi 1 e 2, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 14, della presente legge si applicano da parte della Cassa a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande di riscatto previsto dall'art. 7 della presente legge.

     7. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti alla Cassa senza possedere il requisito dell'esercizio della libera professione con carattere di continuità, possono richiedere di proseguire nella iscrizione alla Cassa, in forma facoltativa, con lettera raccomandata da inviarsi alla stessa nel termine perentorio stabilito dal comma 6.