§ 59.6.11 - Legge 29 gennaio 1986, n. 21.
Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.6 commercialisti
Data:29/01/1986
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Prestazioni
Art. 2.  Pensione di vecchiaia
Art. 3.  Pensione di anzianità
Art. 4.  Pensione di inabilità
Art. 5.  Pensione di invalidità
Art. 6.  Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità
Art. 7.  Pensioni di reversibilità ed indirette
Art. 8.  Pagamento delle pensioni
Art. 9.  Erogazioni a titolo assistenziale
Art. 10.  Contributo soggettivo
Art. 11.  Contributo integrativo
Art. 12.  Reddito professionale
Art. 13.  Variabilità dei contributi
Art. 14.  Soppressione dei contributi
Art. 15.  Rivalutazione dei redditi
Art. 16.  Rivalutazione delle pensioni e dei contributi
Art. 17.  Comunicazioni obbligatorie alla Cassa - Sanzioni
Art. 18.  Pagamento di contributi
Art. 19.  Prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni
Art. 20.  Controllo delle comunicazioni
Art. 21.  Restituzione dei contributi
Art. 22.  Iscrizione alla Cassa
Art. 23.  Esercizio finanziario - Bilanci - Verifiche tecniche
Art. 24.  Fondi per la previdenza e l'assistenza
Art. 25.  Comunicazioni per gli anni 1974 e successivi
Art. 26.  Riduzione dell'anzianità di iscrizione
Art. 27.  Contributo soggettivo e reddito annuo convenzionale per il pregresso decennio
Art. 28.  Pensioni in corso
Art. 29.  Contribuzione integrativa per il periodo pregresso
Art. 30.  Riliquidazione delle pensioni
Art. 31.  Pensionati di altra Cassa di previdenza
Art. 32.  Iscritti in più albi professionali
Art. 33.  Indennità, compensi e rimborsi spese
Art. 34.  Delega di funzioni
Art. 35.  Direttore generale
Art. 36.  Disposizione finale


§ 59.6.11 - Legge 29 gennaio 1986, n. 21.

Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti.

(G.U. 10 febbraio 1986, n. 33)

 

     Art. 1. Prestazioni

     1. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti corrisponde le seguenti pensioni:

     a) di vecchiaia;

     b) di anzianità;

     c) di inabilità e invalidità;

     d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.

     2. Essa inoltre corrisponde le seguenti prestazioni:

     1) indennità una tantum;

     2) provvidenze straordinarie.

     3. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.

     4. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c), di cui al comma 1, e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere a) e d), di cui al comma 1.

     5. Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale e con le pensioni statali.

     6. Tutte le pensioni maturano al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge, sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso dei contributi di cui al comma 1 dell'art. 21, salvo che gli stessi siano stati restituiti ai sensi del comma 3 di detto articolo.

 

          Art. 2. Pensione di vecchiaia

     1. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione, oppure che abbiano compiuto almeno settanta anni di età dopo almeno venticinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

     2. La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento [1] della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione.

     3. Per il calcolo della media di cui sopra, si considera il reddito professionale soggetto al contributo di cui all'art. 10, comma 1. Per gli anni per i quali è stato pagato il contributo minimo ai sensi del comma 2 dell'art. 10, il reddito professionale da considerarsi ai fini della media predetta è pari al decuplo del contributo minimo pagato. I redditi annuali dichiarati sono rivalutati a norma dell'art. 15 della presente legge.

     4. La misura della pensione non può essere inferiore a 5,25 volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione. Per il primo anno di applicazione della legge, il contributo soggettivo minimo considerato a tal fine è quello fissato per l'anno in corso.

     5. Se la media dei redditi è superiore a lire 50 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento [2] di cui al comma 2 è ridotta allo 0,50 per cento [3] per la parte di reddito superiore a lire 50 milioni.

     6. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli al pensionato.

     7. Coloro che, dopo la maturazione del diritto a pensione, continuano l'esercizio della professione hanno diritto ad un solo supplemento della pensione, da effettuarsi al compimento di cinque anni di iscrizione e di contribuzione, decorrenti dal pensionamento o anche prima, in caso di cancellazione dall'albo, anche per premorienza. Tale supplemento è pari, per ognuno di tali anni, alle percentuali di cui ai commi 2 e 5, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del comma 3 del presente articolo.

     8. Alle scadenze indicate dall'art. 13, comma 1, la percentuale di cui al comma 2 del presente articolo può essere aumentata, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, fino al 2 per cento. In tal caso, devono essere proporzionalmente aumentate anche le percentuali di cui al comma 5 del presente articolo.

 

          Art. 3. Pensione di anzianità

     1. La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa.

     2. La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

     3. La pensione è determinata con applicazione dei commi da 2 a 5 dell'art. 2.

     4. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al comma 2, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità.

 

          Art. 4. Pensione di inabilità

     1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

     a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;

     b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e di contribuzione.

     2. Per la determinazione della misura della pensione, compreso il minimo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 24 milioni annui rivalutabili ai sensi dell'art 16; si considera a tal fine la media del triennio precedente la domanda di pensione di inabilità.

     3. Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma precedente, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la sospensione del beneficio stesso.

     4. La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

     5. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

 

          Art. 5. Pensione di invalidità

     1. La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera b).

     2. Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o i difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto previdenziale, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

     3. La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'art. 4, comma 2, fermo il minimo di cui al comma 4 dell'art. 2.

     4. La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si presti, senza giustificato motivo, alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

     5. Il pensionato per invalidità, che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 2 e 3, in sostituzione della pensione di invalidità.

 

          Art. 6. Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità

     1. Le modalità per l'accertamento dell'inabilità e della invalidità sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Fino a quando tale regolamento non sarà approvato, varranno le modalità in uso precedentemente.

     2. In caso di infortunio, le pensioni di inabilità e invalidità non sono concesse, o, se concesse, sono revocate, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione, al tasso del 5 per cento, della pensione annua dovuta in base a tariffe predisposte dal consiglio di amministrazione della Cassa; sono invece proporzionalmente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti, non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

     3. In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio, la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'art. 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente, ove questi abbia diritto alla surroga.

     4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la pensione, nell'entità stabilita dall'art. 2, verrà liquidata solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

 

          Art. 7. Pensioni di reversibilità ed indirette

     1. Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

     a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con un'aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta;

     b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto per il primo figlio, con un'aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni altro figlio, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.

     2. Le pensioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, commi 2 e 4, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma precedente. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma successivo, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi mancanti al compimento del decimo anno.

     3. La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, semprechè quest'ultimo avesse maturato le condizioni di iscrizione e contribuzione alla Cassa ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b). Essa è calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine, fermo il minimo di cui al comma 4 dell'art. 2, e spetta nelle percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.

     4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito, e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età. I figli adottivi e gli affiliati sono equiparati ai figli legittimi, legittimati e naturali riconosciuti.

     5. Le quote delle pensioni di reversibilità e indirette erogate per ogni figlio a carico, o per i soli figli superstiti, non costituiscono maggiorazione delle pensioni cui siano applicabili le norme generali sugli assegni familiari.

 

          Art. 8. Pagamento delle pensioni

     1. Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre. La Cassa ha facoltà di effettuare pagamenti con cadenza bimestrale.

     2. Tutti i trattamenti erogati dalla Cassa saranno arrotondati alle mille lire superiori ad ogni pagamento.

 

          Art. 9. Erogazioni a titolo assistenziale

     1. I provvedimenti assistenziali previsti dalla vigente legislazione possono essere adottati, oltre che a favore degli iscritti alla Cassa, anche a favore dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione erogata dalla Cassa e di coloro che abbiano contribuito o contribuiscano alla Cassa ai sensi dell'art. 11 e dei loro familiari.

     2. Ad accertare lo stato di bisogno è competente il consiglio di amministrazione sulla base di criteri di massima determinati dal comitato dei delegati.

     3. Il trattamento di assistenza può essere effettuato anche mediante l'erogazione di borse di studio, di premi e di provvidenze in genere agli iscritti, ai pensionati ed ai loro familiari e superstiti, con le modalità stabilite dal comitato dei delegati, su proposta del consiglio di amministrazione.

 

          Art. 10. Contributo soggettivo

     1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni iscritto all'albo professionale tenuto all'iscrizione alla Cassa è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

     a) sul reddito sino a lire 50 milioni: 10 per cento [4] ;

     b) sul reddito eccedente lire 50 milioni: 3 per cento [5] .

     2. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 1.800.000.

     3. Il contributo previsto al comma 1 del presente articolo è dovuto, fino al compimento dei cinque anni di cui al comma 7 dell'art. 2, anche dai pensionati che godano di pensioni a carico della Cassa e che proseguano nell'esercizio della professione, senza applicazione del minimo previsto dal comma 2 del presente articolo.

     4. Per coloro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i trentacinque anni di età, il contributo di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è ridotto alla metà per il primo anno di iscrizione e per i due anni successivi.

     5. Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed è comunque considerato come spesa di produzione del reddito ai fini dell'applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.

 

          Art. 11. Contributo integrativo

     1. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA e versarne alla Cassa l'ammontare, indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo e il relativo credito è assistito da privilegio di grado pari a quello del reddito per prestazioni professionali.

     2. Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei dottori commercialisti. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari dell'associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.

     3. Gli iscritti alla Cassa, ad eccezione dei pensionati a carico della Cassa che proseguono nell'esercizio della professione, sono tenuti a versare annualmente, per il medesimo titolo di cui al comma 1, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a 15 volte il contributo minimo di cui all'art. 10, comma 2, dovuto per l'anno stesso.

     4. Salvo quanto disposto dall'art. 13, comma 2, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento.

     5. La maggiorazione di cui al comma 1 non concorre a formare il reddito professionale e non costituisce base imponibile agli effetti dell'IRPEF e dell'IVA.

 

          Art. 12. Reddito professionale

     Ai fini della presente legge, per reddito professionale si intende il reddito di cui al comma 1 dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

 

          Art. 13. Variabilità dei contributi

     1. La percentuale di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) e b), e il contributo minimo, di cui al comma 2 del medesimo articolo, possono essere variati ogni quattro anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La percentuale non può eccedere rispettivamente il 15 ed il 4,5 per cento.

     2. La percentuale di cui all'art. 11 può essere variata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Essa non può eccedere il 5 per cento.

     3. l provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     4. Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione e dell'andamento delle entrate contributive e degli oneri di pensione accertati con riferimento al quadriennio di gestione, nonché di eventuali adeguate proiezioni previsionali.

     5. Le percentuali e il contributo minimo di cui al presente articolo devono essere aumentati quando la misura delle entrate annue complessive non sia sufficiente a provvedere a tutte le spese per il funzionamento della Cassa ed alla integrazione del fondo per la previdenza, che non deve essere inferiore a tre volte l'ultima annualità delle pensioni erogate. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive della Cassa per contributi e redditi patrimoniali superino del 10 per cento le uscite, comprendenti le spese per il funzionamento della Cassa e per le prestazioni erogate nell'anno stesso, e comunque il fondo per la previdenza sia di ammontare non inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere alla fine di ciascun anno.

 

          Art. 14. Soppressione dei contributi

     1. Con la stessa decorrenza indicata al comma 1 dell'art. 11, cessa l'obbligo di versamento dei contributi previsti dall'art. 17, lettere b) e c), della legge 3 febbraio 1963, n. 100.

     2. I contributi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 410, possono essere ridotti o soppressi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in relazione all'andamento finanziario della Cassa, e comunque entro il 31 dicembre 1994. Sempreché non sia intervenuta una riforma generale della materia, la riduzione o soppressione graverà sulla quota di essi che spetta alla Cassa.

     3. L'aggio riconosciuto ai rivenditori di valori bollati e alle loro federazioni sotto forma di scarto sul prezzo facciale delle marche, di cui alla citata legge 12 marzo 1968, n. 410, non ha carattere di provvigione.

 

          Art. 15. Rivalutazione dei redditi

     1. L'entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7 e l'entità del reddito di cui all'art. 4, comma 2, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT, di cui all'art. 16.

     2. A tal fine, il consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, una apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende concessa se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.

     3. Ai fini della rivalutazione si considera l'aumento fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'ultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione.

 

          Art. 16. Rivalutazione delle pensioni e dei contributi

     1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati a far tempo dal 1° gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

     2. Ai fini previsti dal precedente comma, la variazione percentuale dell'indice è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo e il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice di base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento.

     3. Le misure dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate secondo le disposizioni della presente legge, calcolate al 1° gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme di cui ai precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data.

     4. La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al comma 1 è accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa.

     5. La variazione si intende approvata come proposta se non intervenga diniego entro due mesi dalla richiesta.

     6. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati i limiti di reddito di cui al comma 5 dell'art. 2, al comma 2 dell'art. 4 e al comma 1 dell'art. 10 e il contributo minimo di cui al comma 2 del medesimo articolo, arrotondando i relativi importi del successivo multiplo di L. 100.000 per il primo e secondo, e di L. 10.000 per il terzo.

     7. In sede di prima applicazione degli adeguamenti previsti nei commi precedenti, la variazione percentuale verrà determinata assumendo a base il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo e il settimo mese anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 17. Comunicazioni obbligatorie alla Cassa - Sanzioni

     1. Tutti gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti che esercitano l'attività professionale devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art. 11, dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA nonché quelle relative allo stato di famiglia.

     2. Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'art. 11, comma 2.

     3. In caso di morte, la denuncia di cui al comma 1, relativa all'anno del decesso, se non presentata dall'iscritto, deve essere prodotta dai superstiti entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte della Cassa, salvo maggiori termini di legge.

     4. La ritardata, omessa o infedele comunicazione di cui ai commi precedenti comporta la sanzione nel primo caso pari al 10 per cento del contributo dovuto, nel secondo caso pari al 50 per cento del contributo dovuto e nel terzo caso pari al 100 per cento del contributo evaso.

     5. Si intende ritardata la comunicazione presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dal termine fissato per la presentazione di cui al comma 1.

     6. Trascorso il termine fissato dal comma precedente, la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge.

     7. Si intende infedele la comunicazione resa alla Cassa con l'indicazione di un reddito o di un volume di affari inferiore a quello dichiarato ai competenti uffici ai fini dell'IRPEF o dell'IVA.

     8. L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica nel termine di cui sopra, costituiscono, se ripetuti, infrazione disciplinare.

     9. Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo col quale deve essere resa la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi e stabilisce con regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 18 e 25 della presente legge.

     10. Entro il 30 giugno dell'anno successivo alla entrata in vigore della presente legge, i consigli degli ordini devono trasmettere alla Cassa l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con la indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di giugno di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione della Cassa può determinare modalità e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.

     11. La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni di tutti i dottori commercialisti, compresi i pensionati.

 

          Art. 18. Pagamento di contributi

     1. I contributi minimi di cui all'art. 10, comma 2, e all'art. 11, comma 3, sono riscossi mediante ruoli ai sensi del comma 6 del presente articolo.

     2. Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'art. 17 e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo.

     3. I pagamenti sono eseguiti a mezzo conto corrente postale ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della Cassa.

     4. Il ritardo nei pagamenti di cui al precedente comma comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

     5. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione.

     6. La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'art. 17, a mezzo di ruoli da essi compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.

     7. Ai fini della riscossione, la Cassa può in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

     8. Le date e le modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

     9. Il termine per il ricorso contro i ruoli, previsto dal comma 3 dell'art. 40 della legge 3 febbraio 1963, n. 100, è elevato da trenta a sessanta giorni.

 

          Art. 19. Prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni

     1. La prescrizione dei contributi alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.

     2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'art. 17.

     3. Con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle prestazioni della Cassa.

 

          Art. 20. Controllo delle comunicazioni

     La Cassa ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa medesima e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi quindici anni. La Cassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni, viene sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

 

          Art. 21. Restituzione dei contributi

     1. Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione hanno diritto, su richiesta, al rimborso dei contributi versati a norma dell'art. 10, maggiorati degli interessi legali dal 1° gennaio successivo alla data dei relativi versamenti, nonché di una somma pari ad un quinto del contributo soggettivo annuo convenzionale fissato dall'art. 27, moltiplicato per gli anni di iscrizione alla Cassa anteriori a quello di entrata in vigore della presente legge, maggiorata degli interessi legali a far tempo da quest'ultima data.

     2. Il rimborso di cui al precedente comma spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, semprechè non abbiano diritto alla pensione indiretta. In tal caso, quando eredi siano le persone indicate alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 7 e il rimborso risulti inferiore a lire 10 milioni, questo è integrato a tale importo.

     3. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 può ripristinare il pregresso periodo di anzianità, restituendo alla Cassa la somma dei contributi di cui ha ottenuto il rimborso, rivalutata a norma dell'ultimo comma dell'art. 15, per il periodo dell'anno di rimborso all'anno di reiscrizione e maggiorata degli interessi al tasso del 10 per cento a decorrere dalla data dell'ottenuto rimborso.

     4. Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa dopo trent'anni o venticinque anni di contribuzione senza aver conseguito il diritto a pensione per ragioni di età e che non abbiano chiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 o che, avendolo richiesto, abbiano poi restituito detti contributi ai sensi del comma 3, conseguono il diritto a pensione al raggiungimento rispettivamente del sessantacinquesimo e del settantesimo anno di età. In caso di loro premorienza, gli eredi hanno diritto a pensione indiretta secondo le disposizioni dell'art. 7.

 

          Art. 22. Iscrizione alla Cassa

     1. Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i dottori commercialisti iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione con carattere di continuità. L'iscrizione è facoltativa per i dottori commercialisti iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale. L'iscrizione alla Cassa si intende compiuta a tutti gli effetti, contributivi e previdenziali, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui avviene.

     2. Coloro che sono tenuti all'iscrizione alla Cassa devono presentare domanda alla Cassa stessa entro sei mesi dalla data di inizio dell'esercizio della professione. In caso di omessa domanda, l'iscrizione avviene d'ufficio, con comunicazione all'interessato, e l'iscritto è tenuto a versare, oltre ai contributi dovuti, rivalutati in base alle tabelle di cui al comma 2 dell'art. 15, una penalità pari al quarto dell'importo non rivalutato dei contributi dovuti per l'intero periodo di ritardo.

     3. L'accertamento della sussistenza del requisito dell'esercizio della professione avviene sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati ed è effettuato dalla Cassa periodicamente e comunque prima dell'erogazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali.

     4. Non comportano la perdita dell'anzianità di iscrizione i periodi di inattività professionale, purché sia mantenuta l'iscrizione all'albo, dovuti a:

     a) inabilità, debitamente provata, per malattia o altre cause;

     b) permanenza all'estero per motivi di studio;

     c) esercizio delle funzioni di ministro, di membro del Parlamento, nazionale ed europeo, di consigliere regionale, di presidente della giunta provinciale o di sindaco di comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

     5. Durante i periodi di inattività professionale di cui al comma precedente sono comunque dovuti dagli iscritti i contributi previsti dagli articoli 10 e 11. Essi possono supplire alle deficienze di reddito professionale rispetto a quello massimo conseguito nel quinquennio anteriore al periodo di inattività, rivalutato a norma dell'art. 15, versando volontariamente il contributo di cui all'art. 10, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'art. 11, rapportato a un volume di affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Ai fini del calcolo della pensione, il reddito professionale annuo sarà assunto nella misura presa a base per la contribuzione.

     6. Agli effetti del presente articolo, l'iscrizione nell'elenco speciale, prevista dall'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, equivale all'iscrizione nell'albo professionale.

 

          Art. 23. Esercizio finanziario - Bilanci - Verifiche tecniche

     1. L'esercizio finanziario della Cassa ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

     2. Per ciascun esercizio il consiglio di amministrazione predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, che devono essere presentati per l'approvazione al comitato dei delegati rispettivamente entro il mese di novembre ed entro il mese di giugno.

     3. Il consiglio di amministrazione è tenuto a consegnare al collegio sindacale il bilancio di previsione e il conto consuntivo almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza del comitato dei delegati.

     4. Alla fine di ogni quadriennio, il consiglio di amministrazione dispone per una verifica tecnica, sulla base della quale il consiglio stesso deve assumere le delibere da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla variazione dei contributi ai sensi dell'art. 13.

     5. Quando sia ravvisata l'urgenza di un accertamento dell'andamento economico e finanziario della Cassa, il consiglio di amministrazione può disporre per la verifica tecnica ancor prima della scadenza del quadriennio.

 

          Art. 24. Fondi per la previdenza e l'assistenza

     1. Presso la Cassa sono istituiti due fondi:

     a) il fondo per la previdenza;

     b) il fondo per l'assistenza.

     2. Ogni anno, dall'importo complessivo delle entrate della Cassa sono prelevate le somme occorrenti per le spese di gestione dell'ente e le somme residue sono assegnate:

     a) per il 5 per mille del loro ammontare al fondo per l'assistenza;

     b) per il resto, al fondo per la previdenza.

     3. Dal fondo per la previdenza vengono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di tutti i trattamenti pensionistici previsti dall'art. 1 e per la restituzione dei contributi nei casi e con le modalità previste dai commi 1 e 2 dell'art. 21.

     4. Dal fondo per l'assistenza sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione dei trattamenti assistenziali previsti dall'art. 9, per l'integrazione prevista a favore dei familiari superstiti ai sensi del comma 2 dell'art. 21 e per l'erogazione delle pensioni concesse in applicazione dell'art. 5 della legge 12 marzo 1968, n. 410.

     5. L'ammontare dei fondi per la previdenza e l'assistenza, che all'entrata in vigore della presente legge risulti accantonato in bilancio, è trasferito nella misura dell'1 per mille al fondo per l'assistenza e per il restante importo al fondo per la previdenza.

 

          Art. 25. Comunicazioni per gli anni 1974 e successivi

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti che esercitano l'attività professionale devono comunicare alla Cassa, su apposito modulo dalla stessa predisposto, i seguenti dati:

     a) data di inizio dell'attività professionale;

     b) coniuge ed altri familiari a carico, con l'indicazione per ciascuno dell'anno di nascita;

     c) per ciascun anno dal 1974 in poi:

     1) reddito professionale dichiarato, con l'indicazione separata di quello conseguito nell'esercizio individuale della professione e di quello conseguito nell'esercizio dell'attività associata;

     2) volume di affari dichiarato agli effetti IVA, con l'indicazione separata di quello riguardante l'esercizio individuale della professione e di quello riguardante l'esercizio dell'attività associata.

 

          Art. 26. Riduzione dell'anzianità di iscrizione

     1. Per gli iscritti che compiano i sessantacinque anni fra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1992, l'anzianità trentennale di cui all'art. 2, comma 1, è ridotta in misura pari agli anni intercorrenti fra quello di compimento del sessantacinquesimo anno ed il 1992. Per gli iscritti che compiano i settanta anni fra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1987, l'anzianità venticinquennale di cui all'art. 2, comma 1, è ridotta in misura pari agli anni intercorrenti fra quello di compimento del settantesimo anno di età ed il 1987.

     2. Per gli iscritti ai quali è applicabile l'art. 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, l'anzianità trentennale di cui all'art. 2, comma 1, è ridotta a quella ivi prevista.

     3. La riduzione è applicata ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, su richiesta degli iscritti, a condizione che questi possano vantare, dopo il compimento dell' età pensionabile, una anzianità effettiva o convenzionale di iscrizione e contribuzione di almeno venticinque anni, nel caso previsto dal comma 1, e di almeno venti anni, nel caso previsto dal comma 2.

     4. La pensione è commisurata all'anzianità effettiva o convenzionale maturata alla data del pensionamento.

     5. Per coloro che siano stati colpiti da invalidità prima della data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di anzianità previsto dall'art. 4, comma 1, lettera b), è ridotto a cinque anni e la pensione può essere concessa qualunque fosse l'età dell'avente diritto al momento di iscrizione alla Cassa.

     6. Le iscrizioni avvenute prima dell'entrata in vigore della presente legge si intendono compiute, a tutti gli effetti contributivi e previdenziali, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui sono avvenute.

 

          Art. 27. Contributo soggettivo e reddito annuo convenzionale per il pregresso decennio

     Le pensioni maturate a favore degli iscritti dopo l'entrata in vigore della presente legge sono determinate assumendo a base del calcolo, per ciascuno degli anni compresi nei quindici anteriori all'entrata in vigore della legge, un contributo soggettivo annuo convenzionale pari al 22,86 per cento dell'ammontare minimo annuo della pensione di vecchiaia in atto, ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, al momento dell'entrata in vigore della presente legge e, a meno che l'iscritto non si avvalga della facoltà prevista dall'art. 29, assumendo come reddito annuo professionale, agli effetti della media di cui al comma 2 dell'art. 2, il decuplo del predetto contributo soggettivo convenzionale, rivalutato ai sensi del precedente art. 15 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 28. Pensioni in corso

     I titolari di pensioni di ogni tipo, liquidate ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, che non si avvalgono delle facoltà previste dall'art. 30, sono esonerati da qualsiasi contribuzione prevista dalla presente legge, ad eccezione del contributo integrativo di cui all'art. 11, e continuano a fruire del trattamento in atto alla entrata in vigore della legge stessa, rivalutabile ai sensi dell'art. 16.

 

          Art. 29. Contribuzione integrativa per il periodo pregresso

     1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli iscritti che ne facciano domanda hanno facoltà di procedere a versamenti integrativi del contributo soggettivo annuo convenzionale previsto dall'art. 27, per un numero continuativo di anni non superiore agli anni intercorrenti fra il 1974, incluso, e l'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge.

     2. La somma del contributo convenzionale e della integrazione non può superare, per ciascun anno, il 10 per cento del reddito professionale dichiarato per lo stesso anno, rivalutato ai sensi dell'art. 16 fino all'entrata in vigore della presente legge.

     3. L'integrazione può essere rateizzata, a domanda dell'iscritto e con deliberazione della giunta esecutiva della Cassa, fino a un massimo di tre anni, con applicazione dell'interesse a scalare del 15 per cento annuo. Si applica l'art. 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 100.

     4. Ai fini del comma 2 dell'art. 2, il reddito annuo professionale sarà pari al decuplo del contributo come sopra integrato per ciascun anno.

     5. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli agli iscritti.

 

          Art. 30. Riliquidazione delle pensioni

     1. I titolari di pensioni di ogni tipo erogate dalla Cassa possono chiedere, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la riliquidazione della pensione con l'applicazione della normativa prevista dalla legge stessa, purché entro lo stesso termine effettuino il versamento dei contributi integrativi rispetto al contributo soggettivo annuo convenzionale che viene loro riconosciuto nella misura determinata ai sensi dell'art. 27.

     2. L'integrazione contributiva è ammessa per gli anni dal 1974, incluso, fino a quello anteriore all'anno di decorrenza del pensionamento. La contribuzione complessiva non può superare, per ciascun anno, il 10 per cento del reddito professionale dichiarato per lo stesso anno, rivalutato ai sensi del precedente art. 16 fino all'anno dell'entrata in vigore della presente legge.

     3. Per i titolari di pensioni di reversibilità o indirette che intendano esercitare la facoltà di cui al primo comma, l'integrazione contributiva è dovuta nella stessa percentuale secondo la quale spetta la pensione ai sensi dell'art. 7. In tali casi, i versamenti integrativi possono essere effettuati per gli anni dal 1974, incluso, fino a quello anteriore all'anno di decorrenza della pensione diretta del pensionato deceduto, per le pensioni di reversibilità, e a quello anteriore all'anno del decesso dell'iscritto, per le pensioni indirette.

     4. La riliquidazione avviene sulla base dell'anzianità contributiva effettiva o convenzionale maturata all'atto del pensionamento. Ai fini della media decennale prevista dal comma 2 dell'art. 2, e il reddito per ciascun anno è pari al decuplo dei contributi previsti dagli articoli 27 e 29.

     5. Ai pensionati che abbiano esercitato il diritto di cui al comma 1, si applica il comma 3 dell'art. 10. In tal caso, se hanno continuato l'esercizio della professione dopo il pensionamento, può essere loro applicato il comma 7 dell'art. 2, purché facciano domanda e versino per ciascun anno successivo al pensionamento e precedente all'entrata in vigore della legge i contributi integrativi di cui ai commi precedenti, restando assoggettati per gli anni successivi a tutte le contribuzioni previste dalla legge stessa.

     6. Le pensioni indirette e di reversibilità in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono comunque riliquidate, a decorrere da tale data, a cura della Cassa, con applicazione delle percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'art. 7.

 

          Art. 31. Pensionati di altra Cassa di previdenza

     La riliquidazione e la maggiorazione della pensione, previste nei commi da 1 a 5 dell'art. 30, non possono essere richieste da coloro che fruiscono anche del trattamento pensionistico di altra Cassa di previdenza relativa a libere professioni.

 

          Art. 32. Iscritti in più albi professionali

     1. L'iscritto alla Cassa, iscritto o che si iscriva anche in albi relativi ad altre professioni, deve optare per una delle Casse di previdenza delle professioni nel cui albo è iscritto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o della nuova iscrizione.

     2. Sono salvi i diritti acquisiti da coloro che all'entrata in vigore della legge hanno già maturato il diritto a pensione nei confronti della Cassa.

     3. La mancata opzione di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dalla Cassa di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti e la restituzione dei contributi a norma del comma 1 dell'art. 21.

     4. Il reddito professionale denunciato ai fini dell'IRPEF si considera comunque interamente conseguito nell'ambito della professione nella cui Cassa il dottore commercialista permane iscritto.

     5. In deroga alle norme di qualsiasi Cassa di previdenza relativa a libere professioni, ogni contribuzione soggettiva ed oggettiva è dovuta esclusivamente alla Cassa per cui il professionista ha optato e nella misura stabilita dalle norme relative alla Cassa stessa.

 

          Art. 33. Indennità, compensi e rimborsi spese

     L'art. 15 della legge 3 febbraio 1963, n. 100, è sostituito dal seguente:

     "Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il comitato dei delegati, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai componenti la giunta esecutiva sono dovuti dalla Cassa il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, le indennità ed i compensi nella misura e con le modalità stabilite dalle disposizioni di legge in materia per gli altri enti della stessa categoria e dello stesso livello, soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

     La misura dei compensi dovuti dalla Cassa ai sindaci è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro".

 

          Art. 34. Delega di funzioni

     1. All'art. 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 100, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Il consiglio di amministrazione può delegare in tutto o in parte al presidente, nonché alla giunta esecutiva, l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle lettere d) ed e) del primo comma del presente articolo".

     2. All'art. 11 della stessa legge è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     "g) esercita le funzioni eventualmente ad essa delegate dal consiglio di amministrazione, assumendo le necessarie deliberazioni ed approvando le spese occorrenti".

     3. Il secondo comma dell'art. 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 100, è sostituito dal seguente:

     "Il consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa, o altrove, purché in Italia, dal presidente; può essere convocato straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del collegio sindacale per le materie di propria competenza".

 

          Art. 35. Direttore generale

     1. A capo di tutti gli uffici della Cassa è preposto un direttore generale, il quale:

     a) coordina il funzionamento degli uffici;

     b) sovraintende a tutto il personale dipendente, provvedendo alla sua assegnazione agli uffici e curandone la disciplina;

     c) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalle leggi, dai regolamenti, dal presidente della Cassa, dal consiglio di amministrazione e dalla giunta esecutiva.

     2. Il direttore generale partecipa alle sedute del comitato dei delegati, del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva, con funzioni consultive.

     3. Le norme riguardanti il rapporto di impiego del direttore generale sono stabilite con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     4. Il trattamento del direttore generale deve essere conforme a quello previsto dalle norme vigenti per i dirigenti degli enti della stessa categoria e dello stesso livello, soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

 

          Art. 36. Disposizione finale

     1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, o con essa comunque incompatibili.

     2. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1]  Percentuale elevata al 2% dall'art. unico del D.M. 25 luglio 1995, con effetto 10 gennaio 1996.

[2]  Percentuale elevata al 2% dall'art. unico del D.M. 25 luglio 1995, con effetto 10 gennaio 1996.

[3]  Percentuale elevata al 0,60% dall'art. unico del D.M. 25 luglio 1995, con effetto 10 gennaio 1996.

[4]  Percentuale diminuita al 7% dall'art. unico del D.M. 22 novembre 1991, con effetto 1° gennaio 1992 e al 6% dall'art. unico del D.M. 25 luglio 1995, con effetto 10 gennaio 1996.

[5]  Percentuale diminuita al 2,1% dall'art. unico del D.M. 22 novembre 1991, con effetto 1° gennaio 1992 e al 2% dall'art. unico del D.M. 25 luglio 1995, con effetto 10 gennaio 1996.