§ 59.2.8 - Legge 29 ottobre 1954, n. 1049.
Istituzione dei Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.2 albi professionali
Data:29/10/1954
Numero:1049


Sommario
Art. 1.      In ogni Provincia sono costituiti i Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia, diplomate in base alle [...]
Art. 2.      Sono estese ai Collegi, costituitisi in base al precedente articolo, le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. [...]
Art. 3.      Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, i prefetti, sentito l'Ufficio sanitario provinciale, nomineranno una Commissione straordinaria [...]


§ 59.2.8 - Legge 29 ottobre 1954, n. 1049.

Istituzione dei Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia.

(G.U. 15 novembre 1954, n. 262)

 

 

     Art. 1.

     In ogni Provincia sono costituiti i Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia, diplomate in base alle disposizioni degli articoli 135 e 136 del testo unico delle leggi sanitarie, o in applicazione degli articoli 42e43 del regio decreto-legge 21 novembre 1929, n. 2330, o a norma della legge 3 giugno 1937, n. 1084, o a norma degli articoli 7,8,9,10,11 della legge 9 luglio 1940, n. 1098.

     Se il numero delle aventi diritto ad iscriversi nei Collegi, residenti nella Provincia sia esiguo, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentito il Collegio interessato, può disporre che un Collegio abbia per circoscrizione due o più Province finitime, designandone la sede.

 

          Art. 2.

     Sono estese ai Collegi, costituitisi in base al precedente articolo, le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, riguardante la ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.

 

          Art. 3.

     Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, i prefetti, sentito l'Ufficio sanitario provinciale, nomineranno una Commissione straordinaria composta di tre membri, scelti fra gli aventi diritto alla iscrizione all'albo, con l'incarico di amministrare il Collegio fino a quando saranno eletti i Consigli direttivi. A tale elezione si dovrà addivenire entro sei mesi dalla nomina della Commissione.