§ 59.1.4 - Legge 7 gennaio 1976, n. 3.
Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.1 agronomi e forestali
Data:07/01/1976
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Titoli di dottore agronomo e di dottore forestale
Art. 2.  Attività professionali
Art. 3.  Esercizio della professione
Art. 4.  Obbligo del segreto professionale
Art. 5.  Vigilanza sull'esercizio della professione
Art. 6.  Incarichi dell'autorità giudiziaria e delle amministrazioni pubbliche
Art. 7.  Riscossione dei contributi
Art. 8.  Personale del consiglio dell'ordine nazionale e dei consigli degli ordini
Art. 9.  Circoscrizioni territoriali
Art. 10.  Composizione del consiglio dell'ordine
Art. 11.  Cariche del consiglio - Validità delle sedute
Art. 12.  Attribuzioni del presidente
Art. 13.  Attribuzioni del consiglio
Art. 14.  Decadenza dalla carica di membro del consiglio - Sostituzione
Art. 15.  Scioglimento del consiglio
Art. 16.  Assemblea ordinaria degli iscritti
Art. 17.  Assemblea per l'approvazione dei conti
Art. 18.  Assemblea straordinaria
Art. 19.  Assemblea per l'elezione del consiglio
Art. 20.  Costituzione di nuovi ordini
Art. 21.  Fusioni di ordini
Art. 21 bis.  Federazione regionale degli ordini
Art. 21 ter.  Funzioni della federazione regionale
Art. 21 quater.  Funzioni degli organi della federazione regionale
Art. 22.  Ordine nazionale
Art. 23.  Consiglio dell'ordine nazionale
Art. 24.  Cariche del consiglio dell'ordine nazionale
Art. 25.  Attribuzioni del presidente del consiglio dell'ordine nazionale
Art. 26.  Attribuzioni del consiglio dell'ordine nazionale
Art. 27.  Elezione del consiglio dell'ordine nazionale
Art. 28.  Incompatibilità
Art. 29.  Comunicazione delle decisioni
Art. 30.  Contenuto dell'albo e suoi effetti
Art. 31.  Requisiti per l'iscrizione nell'albo
Art. 32.  Iscrizione - Rigetto della domanda
Art. 33.  Divieto di iscrizione in più albi - Variazioni detto stato giuridico-professionale - Trasferimenti
Art. 34.  Cancellazione - Sospensione per morosità
Art. 35.  Reiscrizione
Art. 36.  Comunicazioni delle deliberazioni del consiglio
Art. 37.  Responsabilità disciplinare
Art. 38.  Sanzioni disciplinari
Art. 39.  Avvertimento
Art. 40.  Censura
Art. 41.  Sospensione dall'esercizio professionale
Art. 42.  Radiazione
Art. 43.  Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale
Art. 44.  Fatti costituenti reato
Art. 45.  Prescrizione
Art. 46.  Competenza
Art. 47.  Apertura del procedimento disciplinare
Art. 48.  Svolgimento del procedimento disciplinare
Art. 49.  Notificazione delle decisioni
Art. 50.  Astensione e ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine
Art. 51.  Astensione e ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale
Art. 52.  Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione
Art. 53.  Reiscrizione dei radiati
Art. 54.      Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinare
Art. 55.  Poteri del consiglio dell'ordine nazionale
Art. 56.  Irricevibilità del ricorso
Art. 57.  Decisione del ricorso
Art. 58.  Ricorso contro le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale
Art. 59.  Determinazione delle tariffe e dei criteri per il rimborso delle spese
Art. 60.  Restituzione di atti e documenti
Art. 61.  Già abilitati all'esercizio professionale
Art. 62.  Abrogazione di norme anteriori in contrasto
Art. 63.  Regolamento di esecuzione


§ 59.1.4 - Legge 7 gennaio 1976, n. 3.

Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.

(G.U. 21 gennaio 1976, n. 17)

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Titoli di dottore agronomo e di dottore forestale [1]

     1. I titoli di dottore agronomo e di dottore forestale, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'art. 2, spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e siano iscritti in un albo a norma dell'art. 3.

     2. Possono accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione i laureati della facoltà di agraria.

 

          Art. 2. Attività professionali [2]

     1. Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:

     a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

     b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonchè delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, semprechè queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni professionali, non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;

     c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;

     d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonchè dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;

     e) tutte le operazioni dell'estimo in generale e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

     f) i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro attiene alla amministrazione delle aziende e imprese agrarie, zootecniche e forestali o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonchè le consegne e riconsegne di fondi rustici;

     g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;

     h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;

     i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonchè la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;

     l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione ed allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonchè la realizzazione di barriere vegetali antirumore;

     m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;

     n) la valutazione per la liquidazione degli usi civili e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;

     o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle stesse;

     p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;

     q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale;

     r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;

     s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale;

     t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;

     u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

     v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani ed extraurbani, nonchè ai giardini e alle opere a verde in generale;

     z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonchè di ambienti naturali;

     aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;

     bb) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;

     cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'art. 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell'art. 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'art. 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri.

     2. I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facoltà di svolgere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.

     3. Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione, nonchè gli incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata all'aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione.

     4. L'elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, nè di quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti.

 

          Art. 3. Esercizio della professione [3]

     1. Presso ciascun ordine provinciale di cui all'art. 9 è istituito l'albo dei dottori agronomi e forestali.

     2. Per l'esercizio delle attività professionali di cui all'art. 2 è obbligatoria l'iscrizione all'albo, sia che l'esercizio stesso avvenga in forma autonoma che con rapporto di impiego o collaborazione a qualsiasi titolo.

     3. I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione quando esercitano la loro attività professionale nell'esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione non necessitano di iscrizione all'albo.

     4. I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione possono, a loro richiesta, essere iscritti all'albo. Nei casi in cui, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato di norma l'esercizio della libera professione, l'iscrizione avviene con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale. Questi iscritti non possono esercitare la libera professione, salvi i casi previsti dagli ordinamenti loro applicabili.

     5. Gli iscritti all'albo con rapporto di impiego sono soggetti alla disciplina del consiglio dell'ordine quando esplicano le attività professionali di cui all'art. 2.

     6. Gli iscritti ad un albo provinciale hanno facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

 

          Art. 4. Obbligo del segreto professionale

     L'iscritto nell'albo ha l'obbligo del segreto professionale per quanto attiene alle notizie delle quali sia venuto a conoscenza per ragioni della propria attività.

 

          Art. 5. Vigilanza sull'esercizio della professione

     L'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali è posto sotto la vigilanza del Ministero della giustizia, il quale la esercita sia direttamente sia per mezzo dei procuratori generali e dei procuratori della Repubblica.

     Il Ministero della giustizia vigila sull'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed a tale scopo formula, direttamente ovvero per mezzo dei suddetti magistrati, le richieste ed i rilievi del caso.

 

          Art. 6. Incarichi dell'autorità giudiziaria e delle amministrazioni pubbliche

     Gli incarichi relativi all'attività professionale sono affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti negli albi.

     Qualora esse intendano conferire incarichi a persone non iscritte nell'albo, ne enunciano i motivi nel provvedimento.

 

          Art. 7. Riscossione dei contributi

     Ogni ordine forma i ruoli dei contributi annuali previsti dall'art. 13, lettera l), e dell'art. 26, lettera g), della presente legge, i quali vengono resi esecutivi dall'intendente di finanza e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme ed i privilegi previsti per le riscossioni delle imposte dirette. I ruoli sono pubblicati e posti in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.

     L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale delle imposte dirette, il quale provvede a rimettere all'ordine locale ed al consiglio nazionale l'importo delle rispettive quote.

 

          Art. 8. Personale del consiglio dell'ordine nazionale e dei consigli degli ordini [4]

     1. Il consiglio dell'ordine nazionale ed i consigli degli ordini provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento.

 

Titolo II

ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI

FORESTALI E FEDERAZIONI REGIONALI DEGLI ORDINI [5]

 

          Art. 9. Circoscrizioni territoriali

     L'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali è costituito, con sede nel comune capoluogo, in ogni provincia in cui siano iscritti nell'albo almeno quindici professionisti.

     Se il numero dei professionisti iscritti nell'albo è inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo di altro ordine viciniore fissato dal consiglio nazionale.

 

          Art. 10. Composizione del consiglio dell'ordine

     [Il consiglio dell'ordine è composto di cinque membri se gli iscritti non superano i cento, di sette se superano i cento e non i cinquecento, di nove se superano i cinquecento e non i millecinquecento, di quindici se superano i millecinquecento] [6].

     [I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti nell'albo riuniti in assemblea tra gli iscritti all'albo medesimo; durano in carica tre anni e sono rieleggibili] [7].

     La maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni [8] .

     Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

 

          Art. 11. Cariche del consiglio - Validità delle sedute

     Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere.

     Quando il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

     Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri componenti il consiglio.

 

          Art. 12. Attribuzioni del presidente

     Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede l'assemblea, ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme; inoltre rilascia la tessera di riconoscimento nonchè le attestazioni ed i certificati relativi agli iscritti.

 

          Art. 13. Attribuzioni del consiglio

     Il consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

     a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

     b) vigila per la tutela del titolo di dottore agronomo e di dottore forestale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

     c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;

     d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 14;

     e) adotta i provvedimenti disciplinari;

     f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;

     g) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

     h) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organismi di carattere locale;

     i) designa i dottori agronomi ed i dottori forestali chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;

     l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, un contributo annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari;

     m) sospende dall'albo, osservate in quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al consiglio dell'ordine ed al consiglio nazionale;

     n) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

     Le delibere del consiglio sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci, salvo il disposto di cui al secondo comma dell'art. 48.

 

          Art. 14. Decadenza dalla carica di membro del consiglio - Sostituzione

     Il membro del consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

     I membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni che abbiano conseguito la maggioranza prevista dall'art. 19, ottavo comma, secondo l'ordine di preferenza ivi indicato. In mancanza di candidati che abbiano conseguito la maggioranza suddetta, si provvede mediante elezioni suppletive, con le modalità di cui al citato art. 19. I componenti così eletti restano in carica fino alla scadenza del consiglio.

     [Se il numero dei componenti da sostituire supera la metà dei membri del consiglio, il presidente convoca entro sessanta giorni l'assemblea per il rinnovo dell'intero consiglio] [9].

 

          Art. 15. Scioglimento del consiglio

     Il consiglio può essere sciolto se non si è provveduto alla sua integrazione, se non è in grado di funzionare, se richiamato all'osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi.

     In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio, previa revisione dell'albo.

     Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere del consiglio nazionale.

     Il commissario nomina, tra gli iscritti nell'albo un segretario e se del caso un comitato di non meno di due o di non più di sei membri, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

 

          Art. 16. Assemblea ordinaria degli iscritti

     L'assemblea è convocata dal presidente.

     Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti nell'albo e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima con qualsiasi numero di intervenuti.

     L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

 

          Art. 17. Assemblea per l'approvazione dei conti

     L'assemblea degli iscritti nell'albo per l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo è convocata nel mese di marzo di ogni anno.

 

          Art. 18. Assemblea straordinaria

     Il presidente convoca l'assemblea straordinaria quando lo ritiene opportuno nonchè ogni volta che lo deliberi il consiglio, o quando ne venga fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare da parte di almeno un quinto degli iscritti nell'albo.

     Nei casi suddetti il presidente convoca l'assemblea entro venti giorni e, se non si provvede, l'assemblea stessa è convocata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, il quale designa a presiederla un iscritto nell'albo.

 

          Art. 19. Assemblea per l'elezione del consiglio [10]

     1. [La data, l'ora e il luogo di convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio sono fissati dal presidente e comunicati agli iscritti con lettera raccomandata almeno venti giorni prima della scadenza del consiglio in carica] [11].

     2. [Ove si rilevi opportuno, può disporsi l'apertura delle urne per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di tre, garantendo la integrità dell'urna per tutta la durata della votazione] [12].

     3. [L'assemblea è valida in prima convocazione quando partecipa alla votazione la maggioranza degli iscritti ed in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto] [13].

     4. [Il voto è personale, diretto e segreto] [14].

     5. [Chiusa la votazione, il presidente, assistito da due scrutatori, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio] [15].

     6. [Qualunque sia il numero di voti conseguiti da ciascun candidato, hanno la preferenza quei candidati che non abbiano rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni, fino al raggiungimento della maggioranza prevista dal terzo comma dell'art. 10] [16].

     7. [In caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione all'albo e, fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il maggiore per età] [17].

     8. [Compiuto lo scrutinio, il presidente del seggio ne proclama il risultato e il presidente dell'ordine ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia ed al consiglio dell'ordine nazionale, trasmettendo la graduatoria dei candidati che hanno riportato voti] [18].

     9. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto all'albo può proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ai sensi del terzo comma dell'art. 54.

 

          Art. 20. Costituzione di nuovi ordini

     Il Ministro per la grazia e giustizia, qualora il consiglio nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali esprima parere favorevole alla costituzione di un nuovo ordine, nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo ed alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio.

 

          Art. 21. Fusioni di ordini

     Quando in un ordine viene a mancare il numero minimo di iscritti nell'albo indicato nell'art. 9, il Ministro per la grazia e giustizia può disporne la fusione con altro ordine, sentito il parere del consiglio nazionale.

 

          Art. 21 bis. Federazione regionale degli ordini [19]

     1. In ogni regione è costituita la federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali, con sede nel capoluogo.

     2. Nelle regioni con meno di tre ordini provinciali è consentito il raggruppamento di tutti gli ordini con quelli di una sola delle regioni viciniori. Solo in questo caso è consentita la costituzione di federazioni interregionali, cui si applicano le norme che regolano le federazioni regionali. Le federazioni interregionali hanno sede nel capoluogo della regione con il maggior numero di ordini.

     3. Sono organi della federazione: l'assemblea, il consiglio e il presidente.

     4. L'assemblea è composta dai componenti dei consigli degli ordini che fanno parte della federazione. Essi restano in carica sino a quando mantengono la qualità di componente il consiglio dell'ordine e vengono automaticamente sostituiti da coloro i quali succedono in tale carica.

     5. Il consiglio è composto dai presidenti degli ordini che fanno parte della federazione. Essi restano in carica sino a quando mantengono la qualità di presidente dell'ordine provinciale e vengono automaticamente sostituiti da chi succede in tale incarico. In caso di necessità, i presidenti degli ordini possono farsi sostituire delegando il vicepresidente dell'ordine o, in caso di impossibilità di questi, altro consigliere dell'ordine.

     6. Il presidente è nominato dal consiglio nel suo seno. In caso di impedimento, è sostituito dal più anziano per iscrizione all'albo dei consiglieri della federazione in carica. Il presidente resta in carica due anni, semprechè mantenga la qualità di componente il consiglio, ed è rieleggibile.

 

          Art. 21 ter. Funzioni della federazione regionale [20]

     1. La federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali ha le seguenti funzioni:

     a) rappresenta i consigli degli ordini nei rapporti con gli organi politici ed amministrativi della regione, nei confronti dei quali è interlocutore autorizzato per i problemi generali o comuni alla categoria per l'esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego;

     b) svolge attività di coordinamento tra gli ordini in tutte le questioni di autonoma competenza dei singoli consigli, formulando in proposito indirizzi non vincolanti;

     c) assume iniziative, con funzione di rappresentanza degli ordini provinciali, presso qualsiasi organismo a livello regionale su questioni che interessano l'esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego;

     d) costituisce commissioni di studio per i problemi di sua competenza;

     e) raccoglie informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffonde tra gli iscritti, sia per il tramite degli ordini, sia direttamente, anche attraverso un proprio organo di stampa;

     f) promuove e coordina sul piano regionale le attività di aggiornamento e di formazione tra gli iscritti agli ordini;

     g) può compiere studi, indagini ed altre attività anche su commessa e con contributi della pubblica amministrazione.

 

          Art. 21 quater. Funzioni degli organi della federazione regionale [21]

     1. E' di competenza dell'assemblea della federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali;

     a) stabilire le norme regolamentari per il funzionamento della federazione;

     b) fissare le direttive generali per l'attività della federazione;

     c) approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo.

     2. L'assemblea è convocata in via ordinaria nella seconda metà di febbraio di ogni anno ed in via straordinaria su deliberazione del consiglio o quando ne faccia richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, un numero di componenti l'assemblea non inferiore a un terzo.

     3. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà dei suoi componenti. In seconda convocazione, che deve avere luogo almeno un'ora dopo, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

     4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi.

     5. Ogni componente dispone di un voto.

     6. Ciascun componente può farsi sostituire da altro componente l'assemblea mediante delega scritta; non è ammesso il cumulo di più di tre deleghe.

     7. Il consiglio svolge le seguenti funzioni:

     a) elegge nel suo seno il presidente;

     b) determina la misura annuale dei contributi a carico degli ordini e i criteri di riparto;

     c) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea;

     d) delibera sull'organizzazione della federazione e dei suoi uffici nonchè sull'assunzione del personale;

     e) in generale provvede, salvo i compiti espressamente attribuiti agli altri organi, a quanto occorre per il raggiungimento dei fini istituzionali della federazione, essendo all'uopo investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

     8. Le riunioni del consiglio della federazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Ogni componente ha diritto a un voto. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi.

     9. Il presidente rappresenta legalmente la federazione; convoca il consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni trimestre; presiede le riunioni del consiglio e dell'assemblea.

     10. Il presidente è inoltre tenuto a convocare il consiglio entro quindici giorni dalla data in cui ne abbia fatta richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri in carica con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

 

Titolo III

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI

DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

 

          Art. 22. Ordine nazionale

     Gli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali costituiscono un unico ordine nazionale.

 

          Art. 23. Consiglio dell'ordine nazionale

     Il consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali ha sede in Roma presso il Ministero della giustizia [ed è composto di undici membri eletti dai consigli degli ordini tra coloro che hanno un'anzianità di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni [22]].

     [I membri del consiglio dell'ordine nazionale durano in carica tre anni dalla data dell'insediamento e sono rieleggibili] [23].

     [Fino all'insediamento del nuovo consiglio, rimane in carica il consiglio uscente] [24].

 

          Art. 24. Cariche del consiglio dell'ordine nazionale

     Il consiglio dell'ordine nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente ed un segretario. Quando il presidente ed il vice presidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro del consiglio più anziano per iscrizione nell'albo o, in caso di pari anzianità, il più anziano per età.

 

          Art. 25. Attribuzioni del presidente del consiglio dell'ordine nazionale

     Il presidente del consiglio dell'ordine nazionale ha la rappresentanza del consiglio stesso ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.

     Il presidente convoca il consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.

 

          Art. 26. Attribuzioni del consiglio dell'ordine nazionale

     Il consiglio dell'ordine nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

     a) esprime, quando è richiesto dal Ministro per la grazia e giustizia, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

     b) coordina e promuove le attività dei consigli degli ordini intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;

     c) esprime il parere sulla costituzione di nuovi ordini;

     d) esprime il parere sulla fusione degli ordini;

     e) esprime il parere sullo scioglimento dei consigli degli ordini e la relativa nomina di commissari straordinari;

     f) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;

     g) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi;

     h) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli stessi.

 

          Art. 27. Elezione del consiglio dell'ordine nazionale

     [Per la designazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale, il consiglio di ogni ordine provinciale elegge un candidato che può essere anche scelto fra gli iscritti di altri ordini provinciali della categoria. La elezione è adottata a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età] [25].

     [La designazione ha luogo entro i trenta giorni antecedenti la data di scadenza del consiglio in carica [26]].

     [A ciascun ordine spetta un voto sino a cento iscritti; da centouno a cinquecento iscritti, un voto più un voto ogni duecento iscritti o frazione di duecento oltre i primi cento; da cinquecentouno iscritti in poi, tre voti più un voto ogni trecento iscritti o frazione di trecento oltre i primi cinquecento] [27].

     [In caso di parità di voti si applica la disposizione di cui al primo comma] [28].

     Ogni ordine comunica il risultato della votazione ad una commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificati il rispetto dei termini e la regolarità delle operazioni elettorali, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino del Ministero.

 

          Art. 28. Incompatibilità [29]

     [La carica di membro del consiglio dell'ordine nazionale è incompatibile con quella di membro del consiglio di un ordine.

     In mancanza di opzione, entro venti giorni dalla comunicazione, si presume la rinuncia alla carica di componente del consiglio dell'ordine.

     In sostituzione dei componenti venuti a mancare per qualsiasi causa, sono chiamati dal consiglio nazionale i candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In difetto, si procede ad elezioni suppletive presso i consigli dell'ordine che avevano votato per il componente da sostituire.]

 

          Art. 29. Comunicazione delle decisioni

     Le decisioni del consiglio nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni agli interessati, al consiglio dell'ordine che ha emesso il provvedimento, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto consiglio nonchè al Ministero della giustizia.

 

Titolo IV

ISCRIZIONE NELL'ALBO, TRASFERIMENTO, CANCELLAZIONE

 

          Art. 30. Contenuto dell'albo e suoi effetti

     L'albo dei dottori agronomi e forestali è distinto in più sezioni riguardanti i diversi diplomi di laurea. Esso contiene il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza o il domicilio professionale, e l'indirizzo degli iscritti, nonchè la data di iscrizione e il titolo in base al quale questa è avvenuta, oltre alla annotazione a margine dello stato giuridico degli iscritti che siano dipendenti pubblici. Esso viene compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero di iscrizione [30].

     L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

 

          Art. 31. Requisiti per l'iscrizione nell'albo

     Per essere iscritti nell'albo è necessario:

     a) essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità [31];

     b) godere dei diritti civili;

     c) essere di specchiata condotta morale;

     d) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo o di dottore forestale;

     e) avere la residenza o il domicilio professionale, nella circoscrizione dell'ordine nel cui albo si chiede di essere iscritti [32];

     f) precisare il proprio stato giuridico professionale.

     Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo [33].

     Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo.

 

          Art. 32. Iscrizione - Rigetto della domanda

     Il consiglio dell'ordine delibera nel termine di due mesi dalla presentazione della domanda d'iscrizione; la deliberazione, adottata su relazione di un membro del consiglio dell'ordine, è motivata [34].

     Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE [35].

     Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire davanti al consiglio.

 

          Art. 33. Divieto di iscrizione in più albi - Variazioni detto stato giuridico-professionale - Trasferimenti

     Non è consentita l'iscrizione in più albi provinciali dei dottori agronomi e forestali [36] .

     Nel caso di variazione dello stato giuridico-professionale e nel caso di trasferimento per cambio di residenza o di domicilio professionale, l'iscritto è tenuto a darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata al consiglio dell'ordine entro sessanta giorni [37].

     Gli iscritti all'albo che si trasferiscono all'estero, potranno conservare l'iscrizione nell'albo dell'ordine nel quale figuravano iscritti prima dell'espatrio.

     Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero è sospeso dall'albo.

 

          Art. 34. Cancellazione - Sospensione per morosità

     Il consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma dell'art. 31.

     L'iscritto che per oltre dodici mesi non adempia al pagamento dei contributi dovuti può, a norma dell'art. 13, lettera m), essere sospeso.

     La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del consiglio dell'ordine quando l'iscritto dimostra di avere corrisposto integralmente i contributi dovuti.

     Per il procedimento di cancellazione nonchè per quello di sospensione per morosità si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.

 

          Art. 35. Reiscrizione

     Gli iscritti cancellati dall'albo possono chiedere la reiscrizione quando sono cessate le ragioni che avevano determinata la cancellazione.

     Il reiscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione.

 

          Art. 36. Comunicazioni delle deliberazioni del consiglio

     Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo sono comunicate, nel termine di trenta giorni dalla loro deliberazione, all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ed al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello del distretto nelle cui circoscrizioni ha sede l'ordine, nonchè al Ministero della giustizia.

 

Titolo V

SANZIONI DISCIPLINARI-PROCEDIMENTO

 

          Art. 37. Responsabilità disciplinare

     Agli iscritti all'albo che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le sanzioni previste nel presente titolo.

 

          Art. 38. Sanzioni disciplinari

     Le sanzioni disciplinari sono:

     a) l'avvertimento;

     b) la censura;

     c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;

     d) la radiazione.

 

          Art. 39. Avvertimento

     L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal professionista e nel richiamo all'osservanza dei suoi doveri; esso è inflitto nei casi di abusi o di mancanze di lievi entità ed è comunicato all'interessato dal presidente del consiglio dell'ordine. Il relativo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

     Entro dieci giorni successivi alla avvenuta comunicazione l'interessato può richiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

 

          Art. 40. Censura

     La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa dal professionista ed è inflitta nei casi di abusi o di mancanze di non lieve entità che non ledono, tuttavia, il decoro o la dignità professionale.

     La censura è disposta con deliberazione del consiglio dell'ordine.

 

          Art. 41. Sospensione dall'esercizio professionale

     La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale: essa è disposta con deliberazione del consiglio, sentito il professionista interessato.

     Oltre i casi di sospensione previsti nel codice penale importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:

     a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

     b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo seguente; il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall'art. 215, comma terzo, numeri 1, 2, 3 del codice penale;

     c) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale.

     Nei casi di cui al precedente comma la sospensione è immediatamente esecutiva, nonostante ricorso, e non è soggetta al limite di durata stabilita dall'art. 38.

     Durante il periodo di sospensione dall'esercizio professionale restano sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi previsti dalla presente legge.

 

          Art. 42. Radiazione

     La radiazione dall'albo professionale può essere disposta quando l'iscritto riporta, con sentenza irrevocabile, condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando la sua condotta ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale.

     Importano di diritto la radiazione dall'albo:

     a) la condanna con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 374, 377, 380, 381 del codice penale;

     b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e l'interdizione dalla professione per uguale durata;

     c) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'art. 222, comma secondo, del codice penale, o l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.

 

          Art. 43. Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale

     Gli iscritti all'albo sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo sono sottoposti, quando non sono stati radiati a norma dell'articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso.

 

          Art. 44. Fatti costituenti reato

     Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il consiglio ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale e sospende il procedimento.

 

          Art. 45. Prescrizione

     L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque anni.

     Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 158, 159, 160 del codice penale.

 

          Art. 46. Competenza

     La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio dell'ordine ove è iscritto l'incolpato.

     Se l'incolpato è membro del consiglio competente a procedere disciplinarmente a norma del comma precedente, la competenza spetta al consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della corte di appello.

     Se l'incolpato è membro del consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della corte di appello, la competenza per il giudizio disciplinare spetta al consiglio dell'ordine designato dal consiglio nazionale.

 

          Art. 47. Apertura del procedimento disciplinare

     Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 40, 41 e 42, non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare.

     Il consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale o, nel caso di cui all'art. 39, seconda comma, su richiesta dell'interessato.

     Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio.

     Nei casi di sospensione o di radiazione di diritto l'audizione dell'interessato è facoltativa.

 

          Art. 48. Svolgimento del procedimento disciplinare

     Il presidente nomina, tra i membri del consiglio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede.

     Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei presenti[; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato [38]].

     Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva nè dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

     La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio.

     Il proscioglimento è pronunciato con la formula: "non essere luogo a provvedimento disciplinare".

 

          Art. 49. Notificazione delle decisioni

     Le decisioni del consiglio in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al consiglio nazionale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale, al procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il consiglio, nonchè al Ministero della giustizia.

 

          Art. 50. Astensione e ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine

     L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

     Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio.

     Se, a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del consiglio ne dà notizia al consiglio nazionale, che designa altro ordine al cui consiglio vanno rimessi gli atti.

     Il consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio dell'ordine cui appartengono i membri che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

 

          Art. 51. Astensione e ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale

     L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio dell'ordine nazionale sono regolate dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

     Sulla astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio nazionale.

     Se a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei membri, il presidente del consiglio dell'ordine nazionale chiama ad integrare il consiglio stesso un numero corrispondente di membri del consiglio dell'ordine di Roma, seguendo l'ordine di anzianità di iscrizione nell'albo.

 

          Art. 52. Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione

     Il consiglio dell'ordine, nell'applicare le sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, può ordinarne provvisoriamente l'immediata esecuzione nonostante ricorso.

 

          Art. 53. Reiscrizione dei radiati

     Gli iscritti radiati dall'albo possono essere reiscritti purchè siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, ove questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo il provvedimento, irreprensibile condotta.

     Alla reiscrizione del radiato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, primo comma, e 36.

     Il radiato reiscritto nell'albo acquista l'anzianità dalla data della reiscrizione.

 

Titolo VI

IMPUGNAZIONI

 

          Art. 54.

     Ricorsi avverso le decisioni del consiglio dell'ordine e ricorsi in materia elettorale e disciplinare

     Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo, nonchè in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine, con ricorso al consiglio dell'ordine nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.

     Il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale è presentato o notificato al consiglio dell'ordine che ha emesso la deliberazione impugnata.

     In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto all'albo e il procuratore della Repubblica competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale. Il ricorso va inoltrato direttamente al consiglio dell'ordine nazionale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti e notificato al consiglio dell'ordine provinciale e all'interessato [39] .

     Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all'art. 52, il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ha effetto sospensivo.

 

          Art. 55. Poteri del consiglio dell'ordine nazionale

     Il consiglio dell'ordine nazionale ha facoltà di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed anche infliggere una sanzione disciplinare più grave.

     In materia elettorale il consiglio dell'ordine nazionale può annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.

 

          Art. 56. Irricevibilità del ricorso

     E' irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione impugnata.

     Se il ricorso non è corredato dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, e successive modificazioni, viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla.

     In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato il ricorso è dichiarato irricevibile.

 

          Art. 57. Decisione del ricorso

     La decisione contiene il cognome e il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

     Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci, salvo che in materia disciplinare, nella quale si applica il disposto dell'art. 48, secondo comma.

     La decisione è depositata in originale presso la segreteria del consiglio dell'ordine nazionale ed in copia presso la segreteria dell'ordine di appartenenza; è notificata, nel termine di trenta giorni dal deposito, al ricorrente nel domicilio eletto o, in mancanza, presso il domicilio risultante dall'albo ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ove ha sede l'ordine di appartenenza dell'interessato.

 

          Art. 58. Ricorso contro le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale

     Le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo, nonchè in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta l'elezione contestata.

     La sentenza del tribunale può essere impugnata davanti alla corte di appello, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti per territorio.

     Sia presso il tribunale che presso la corte di appello il collegio giudicante è integrato da un dottore agronomo e da un dottore forestale.

     Per ciascun tribunale, nella cui circoscrizione ha sede un ordine, e per ciascuna corte di appello, ogni triennio sono nominati dal consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dal presidente della corte di appello del distretto, quattro dottori agronomi e quattro dottori forestali, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi dell'ordine aventi sede nel distretto che siano cittadini italiani, di età non inferiore ai trenta anni e di incensurata condotta, ed abbiano una anzianità di iscrizione nell'albo di almeno cinque anni.

     Il tribunale e la corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

     Il ricorso per Cassazione è proponibile anche dal procuratore generale della corte di appello nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.

     La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

 

Titolo VII

ONORARI INDENNITÀ E SPESE

 

          Art. 59. Determinazione delle tariffe e dei criteri per il rimborso delle spese

     Le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili e le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del consiglio dell'ordine nazionale, approvata dal Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

 

          Art. 60. Restituzione di atti e documenti

     Gli iscritti all'albo non possono trattenere gli atti ed i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti e delle indennità o l'omesso rimborso delle spese sostenute.

     Sul reclamo del committente il presidente del consiglio dell'ordine invita il professionista a depositare gli atti ed i documenti ricevuti, disponendone la restituzione di ufficio all'interessato, e promuove la deliberazione del consiglio dell'ordine che ha facoltà di sentire le parti e di tentare la conciliazione.

 

Titolo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 61. Già abilitati all'esercizio professionale

     Hanno diritto di essere iscritti nell'albo tutti coloro che hanno conseguito il diploma di laurea in forza di disposizioni che abbiano attribuito al titolo accademico valore abilitante all'esercizio della professione. Analogo diritto hanno i cittadini italiani appartenenti ai territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, essendo considerato equivalente al titolo di dottore in scienze agrarie o di dottore forestale il diploma conferito, entro il 1922, dall'Istituto agricolo e forestale di Vienna.

 

          Art. 62. Abrogazione di norme anteriori in contrasto

     Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la nuova disciplina della professione di dottore agronomo e di dottore forestale, compresa l'attribuzione di competenze professionali ad altri soggetti stabilita da leggi speciali.

 

          Art. 63. Regolamento di esecuzione

     Il governo della Repubblica nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge provvede all'emanazione del relativo regolamento di esecuzione.

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 10 febbraio 1992, n. 152.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 10 febbraio 1992, n. 152.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 10 febbraio 1992, n. 152.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 10 febbraio 1992, n. 152.

[5] Rubrica così sostituita dall'art. 7 della L. 10 febbraio 1992, n. 152.

[6] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[7] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[8] Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 10 febbraio 1992, n. 152.

[9] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L. 10 febbraio 1992, n. 152.

[11] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[12] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[13] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[14] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[15] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[16] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[17] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[18] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[19] Articolo aggiunto dall'art. 7 della L. 10 febbraio 1992, n. 152.

[20] Articolo aggiunto dall'art. 7 della L. 10 febbraio 1992, n. 152.

[21] Articolo aggiunto dall'art. 7 della L. 10 febbraio 1992, n. 152.

[22] Parole abrogate dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[23] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[24] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[25] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[26] Comma sostituito dall'art. 8 della L. 10 febbraio 1992, n. 152 e abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[27] Comma sostituito dall'art. 8 della L. 10 febbraio 1992, n. 152 e abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[28] Comma abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[29] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[30] Comma sostituito dall'art. 9 della L. 10 febbraio 1992, n. 152 e così modificato dall'art. 50 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[31] Lettera così modificata dall'art. 50 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[32] Lettera così modificata dall'art. 50 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[33] Comma inserito dall'art. 50 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[34] Comma così modificato dall'art. 50 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[35] Comma così sostituito dall'art. 50 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[36] Comma così sostituito dall'art. 10 della L. 10 febbraio 1992, n. 152.

[37] Comma così modificato dall'art. 50 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[38] Parole abrogate dall'art. 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

[39] Comma così sostituito dall'art. 11 della L. 10 febbraio 1992, n. 152.