§ 58.9.2 – D.P.R. 16 dicembre 1959, n. 1289.
Approvazione del regolamento concernente l'applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 264, sulla tutela del lavoro a domicilio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.9 lavoro a domicilio
Data:16/12/1959
Numero:1289


Sommario
Art. 1.      Sono lavoratori a domicilio, a norma dell'art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 264, le persone che, comunque retribuite, prestano lavoro per conto e sotto la direzione [...]
Art. 2.      I familiari dei quali il lavoratore a domicilio può avvalersi per la sua prestazione lavorativa sono il coniuge, nonchè i parenti e gli affini che siano conviventi ed a [...]
Art. 3.      Gli imprenditori che ai fini dell'art. 2 della legge intendono iscriversi nel Registro dei committenti devono produrre apposita domanda alla Commissione provinciale per [...]
Art. 4.      La Commissione provinciale per l'iscrizione nel Registro dei committenti lavoro a domicilio, istituita presso ogni Ufficio provinciale del lavoro e della massima [...]
Art. 5.      Gli accertamenti che si rendano necessari per l'esame delle domande di iscrizione nel registro di cui agli articoli 2 e 3 della legge sono svolti dall'Ispettorato del [...]
Art. 6.      Il ricorso alla Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio contro il provvedimento di reiezione della domanda può essere inviato, a mezzo di lettera [...]
Art. 7.      All'atto della richiesta di impiego di lavoratori a domicilio agli Uffici di collocamento di cui all'art. 8 della legge, gli imprenditori sono tenuti a indicare la data [...]
Art. 8.      Qualora vengano a mancare nel committente del lavoro a domicilio i requisiti previsti dalla legge, la Commissione provinciale provvede alla cancellazione dello stesso [...]
Art. 9.      La Commissione provinciale, per i compiti di accertamento di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge, si avvale della collaborazione dell'Ispettorato del lavoro e [...]
Art. 10.      La Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio, di cui all'art. 5 della legge, è nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la Previdenza sociale
Art. 11.      Ai componenti della Commissione centrale e delle Commissioni provinciali, ed ai componenti delle rispettive segreterie, competono i gettoni di presenza ai sensi del [...]
Art. 12.      La Commissione centrale, nell'esercizio del compito di coordinamento previsto dall'art. 5, terzo comma, della legge, formula le proposte per l'adozione dei provvedimenti [...]
Art. 13.      Le decisioni della Commissione centrale e delle Commissioni provinciali sono adottate a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale quello del presidente
Art. 14.      Qualora la Commissione provinciale non approvi le tariffe di cottimo pieno pattuite fra le parti, a norma dell'art. 6 della legge, le rinvia al committente con le [...]
Art. 15.      Le tariffe relative alle retribuzioni devono essere, a cura del datore di lavoro, esposte nei locali di consegna del lavoro a domicilio e trasmesse, per il deposito, [...]
Art. 16.      Il lavoro notturno e festivo, agli effetti delle maggiorazioni salariali spettanti al lavoratore, deve essere autorizzato o richiesto dal committente in relazione al [...]
Art. 17.      I lavoratori sono iscritti nel libro matricola previsto nell'art. 9 della legge secondo l'ordine cronologico della loro assunzione e contraddistinti dal rispettivo [...]
Art. 18.      Il libretto speciale di controllo previsto dall'art. 10 della legge deve essere fornito al lavoratore a cura e spese del committente
Art. 19.      Le assicurazioni sociali di cui al primo comma dell'art. 13 della legge sono: le assicurazioni per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; contro le malattie e per [...]
Art. 20.      I lavoratori a domicilio addetti a lavorazioni che tradizionalmente non venivano effettuate a domicilio, semprechè esplichino tale attività con carattere di [...]
Art. 21.      In virtù dell'art. 13, primo comma, della legge, i lavoratori a domicilio di cui all'art. 1 della legge stessa, che attendono a lavori soggetti all'obbligo [...]
Art. 22.      I contributi per le assicurazioni sociali sono calcolati, per i singoli periodi contributivi, sulla retribuzione effettiva registrata dai committenti sul libretto di [...]


§ 58.9.2 – D.P.R. 16 dicembre 1959, n. 1289.

Approvazione del regolamento concernente l'applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 264, sulla tutela del lavoro a domicilio.

(G.U. 11 febbraio 1960, n. 35).

 

     Art. 1.

     Sono lavoratori a domicilio, a norma dell'art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 264, le persone che, comunque retribuite, prestano lavoro per conto e sotto la direzione di uno o più imprenditori con subordinazione anche solo tecnica.

     L'esecuzione del lavoro deve essere effettuata nel domicilio del lavoratore o in locali di cui egli abbia la disponibilità o l'uso, e che non siano di pertinenza dell'imprenditore a qualsivoglia titolo.

     Il lavoratore che, trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 1 della legge, presta, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, la sua opera in locali comunque di pertinenza dell'imprenditore è considerato a tutti gli effetti prestatore di lavoro interno della azienda dello stesso imprenditore.

     Ai fini dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge non possono essere considerati come lavoratori a domicilio le persone che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, siano iscritte negli albi delle imprese artigiane. Quando, nell'esercizio dell'azione di vigilanza, gli Ispettorati del lavoro riscontrano nelle persone predette l'inesistenza di tali requisiti, provvedendo a segnalare le risultanze relative alle competenti Commissioni provinciali per l'artigianato.

 

          Art. 2.

     I familiari dei quali il lavoratore a domicilio può avvalersi per la sua prestazione lavorativa sono il coniuge, nonchè i parenti e gli affini che siano conviventi ed a suo carico.

 

          Art. 3.

     Gli imprenditori che ai fini dell'art. 2 della legge intendono iscriversi nel Registro dei committenti devono produrre apposita domanda alla Commissione provinciale per la iscrizione nel Registro dei committenti lavoro a domicilio.

     L'obbligo della iscrizione nel Registro dei committenti riguarda anche i piccoli imprenditori ogni qualvolta essi commettano lavoro a domicilio.

     Nella domanda l'interessato deve indicare il nome, la sede della ditta e la natura dell'attività esercitata, precisando il genere di lavori che intende commettere a domicilio ed i motivi per i quali gli stessi non vengono svolti nell'interno della azienda.

 

          Art. 4.

     La Commissione provinciale per l'iscrizione nel Registro dei committenti lavoro a domicilio, istituita presso ogni Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a norma dell'art. 3 della legge, viene nominata con decreto del prefetto. Con lo stesso decreto è nominato anche il segretario della commissione designato dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che lo sceglierà fra i dipendenti dell'Ufficio stesso.

     Il numero dei rappresentanti sindacali previsto dalla lettera b) dell'art. 3 della legge è determinato dal prefetto in relazione allo sviluppo ed alle caratteristiche locali del lavoro a domicilio.

     La richiesta di designazione è fatta dal prefetto alle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative, sentito l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

     La rappresentanza sindacale dei datori di lavoro e dei lavoratori in seno alla Commissione è paritetica.

     La Commissione provinciale si riunisce su convocazione del presidente, ovvero su richiesta motivata di almeno quattro suoi componenti, se la Commissione è composta di dodici o più membri, e di almeno tre suoi componenti negli altri casi.

 

          Art. 5.

     Gli accertamenti che si rendano necessari per l'esame delle domande di iscrizione nel registro di cui agli articoli 2 e 3 della legge sono svolti dall'Ispettorato del lavoro su richiesta della Commissione.

     Nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda il provvedimento della Commissione è comunicato all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di accoglimento della domanda, devono essere indicati nella comunicazione la data ed il numero della disposta iscrizione nel Registro dei committenti.

 

          Art. 6.

     Il ricorso alla Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio contro il provvedimento di reiezione della domanda può essere inviato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Commissione provinciale o depositato presso i suoi Uffici entro il termine di quindici giorni come previsto dall'art. 4 della legge. La Commissione provinciale provvederà a trasmetterlo alla Commissione centrale fornendo contemporaneamente le sue deduzioni. Qualora il ricorso sia inviato direttamente alla Commissione centrale questa chiederà deduzioni alla Commissione provinciale.

     Le decisioni della Commissione centrale sui ricorsi devono essere comunicate all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e trasmesse in copia alla competente Commissione provinciale.

 

          Art. 7.

     All'atto della richiesta di impiego di lavoratori a domicilio agli Uffici di collocamento di cui all'art. 8 della legge, gli imprenditori sono tenuti a indicare la data e il numero della loro iscrizione nel Registro dei committenti.

 

          Art. 8.

     Qualora vengano a mancare nel committente del lavoro a domicilio i requisiti previsti dalla legge, la Commissione provinciale provvede alla cancellazione dello stesso dal Registro dei committenti, dandone comunicazione all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

     L'imprenditore che non intende più commettere lavoro a domicilio deve farne denuncia, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Commissione provinciale che provvede alla sua cancellazione dal Registro dei committenti.

     Avverso il provvedimento di cancellazione adottato ai sensi del primo comma del presente articolo è ammesso ricorso alla Commissione centrale secondo i termini e le modalità previsti dal precedente art. 6.

     La Commissione centrale può, in via eccezionale, sospendere temporaneamente l'esecuzione del provvedimento adottato dalla Commissione provinciale fino alla decisione del ricorso.

 

          Art. 9.

     La Commissione provinciale, per i compiti di accertamento di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge, si avvale della collaborazione dell'Ispettorato del lavoro e dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, nell'ambito delle rispettive competenze.

     Detta Commissione riferisce alla Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio l'esito degli accertamenti e degli studi compiuti ai fini del coordinamento previsto dal terzo comma dell'art. 5 della legge.

 

          Art. 10.

     La Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio, di cui all'art. 5 della legge, è nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la Previdenza sociale.

     L'ufficio di segreteria della Commissione centrale è composto da un segretario e da due vice segretari scelti fra il personale della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 11.

     Ai componenti della Commissione centrale e delle Commissioni provinciali, ed ai componenti delle rispettive segreterie, competono i gettoni di presenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

 

          Art. 12.

     La Commissione centrale, nell'esercizio del compito di coordinamento previsto dall'art. 5, terzo comma, della legge, formula le proposte per l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della uniforme applicazione della legge.

 

          Art. 13.

     Le decisioni della Commissione centrale e delle Commissioni provinciali sono adottate a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale quello del presidente.

     Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza di almeno la metà dei membri.

 

          Art. 14.

     Qualora la Commissione provinciale non approvi le tariffe di cottimo pieno pattuite fra le parti, a norma dell'art. 6 della legge, le rinvia al committente con le opportune osservazioni.

     Il committente non può assumere il lavoratore se prima non sia stata approvata la pattuizione concordata.

     Per le lavorazioni in corso all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento il committente, in mancanza di contratti collettivi di lavoro, deve regolarizzare la sua posizione agli effetti dell'art. 6 della legge entro il termine di tre mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento.

     Le modificazioni delle tariffe già approvate sono ugualmente soggette all'approvazione della Commissione provinciale.

     Nelle tariffe di cottimo pieno non sono comprese le eventuali spese sostenute dal lavoratore.

 

          Art. 15.

     Le tariffe relative alle retribuzioni devono essere, a cura del datore di lavoro, esposte nei locali di consegna del lavoro a domicilio e trasmesse, per il deposito, all'Ispettorato del lavoro e all'Ufficio del lavoro e della massima occupazione competenti.

 

          Art. 16.

     Il lavoro notturno e festivo, agli effetti delle maggiorazioni salariali spettanti al lavoratore, deve essere autorizzato o richiesto dal committente in relazione al quantitativo di lavoro commesso ed alla urgenza della sua esecuzione, e deve risultare dal libretto di controllo.

 

          Art. 17.

     I lavoratori sono iscritti nel libro matricola previsto nell'art. 9 della legge secondo l'ordine cronologico della loro assunzione e contraddistinti dal rispettivo numero d'ordine di iscrizione che deve essere riportato sul prescritto libro paga e sul libretto speciale di controllo.

     Il libro di matricola deve indicare, per ciascun lavoratore, il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, il domicilio, la data di assunzione, la qualifica professionale, il genere di lavoro affidato e la misura unitaria delle tariffe, il luogo in cui il lavoratore presta la sua attività, gli estremi del nulla osta rilasciato dall'Ufficio di collocamento, il numero del libretto di lavoro e del libretto di controllo e la data di cessazione del rapporto di lavoro.

     Le scritturazioni nel libro di matricola devono essere eseguite con inchiostro o altra materia indelebile, senza lasciare alcuno spazio in bianco. Non vi si possono fare abrasioni ed ove sia necessaria qualche cancellazione questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate restino leggibili.

     Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le disposizioni vigenti in materia di tenuta e regolarizzazione dei libri di matricola e di paga.

 

          Art. 18.

     Il libretto speciale di controllo previsto dall'art. 10 della legge deve essere fornito al lavoratore a cura e spese del committente.

     Il libretto deve essere tenuto al corrente in ogni sua parte dal committente e sotto la sua responsabilità.

 

          Art. 19.

     Le assicurazioni sociali di cui al primo comma dell'art. 13 della legge sono: le assicurazioni per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; contro le malattie e per la maternità; contro la tubercolosi; contro la disoccupazione; contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

 

          Art. 20.

     I lavoratori a domicilio addetti a lavorazioni che tradizionalmente non venivano effettuate a domicilio, semprechè esplichino tale attività con carattere di professionalità e in maniera prevalente, abituale e continuativa, fruiscono di tutte le prestazioni dell'assicurazione contro le malattie con l'osservanza dei medesimi termini e limiti previsti per i corrispondenti lavoratori interni della stessa industria.

     Ai lavoratori a domicilio indicati nel secondo comma dell'art. 13 della legge il diritto alle prestazioni, limitatamente a quelle sanitarie, sussiste per le malattie che insorgono durante i periodi intercorrenti tra la data di consegna del lavoro e quella della riconsegna del lavoro eseguito, quali risultano dalle registrazioni apposte dai datori di lavoro sui libretti personali di controllo previsti dall'art. 10 della legge.

 

          Art. 21.

     In virtù dell'art. 13, primo comma, della legge, i lavoratori a domicilio di cui all'art. 1 della legge stessa, che attendono a lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione secondo il regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, relativo regolamento, successive aggiunte, integrazioni e modifiche, sono tutelati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi delle disposizioni citate.

     I committenti di lavoro a domicilio tutelato secondo le disposizioni richiamate nel precedente comma, sono tenute a presentare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro le denuncie dei lavori e, nominativamente, delle persone alle quali i lavori medesimi vengono commessi, nonchè a sostenere l'onere dell'assicurazione in conformità alle disposizioni medesime.

 

          Art. 22.

     I contributi per le assicurazioni sociali sono calcolati, per i singoli periodi contributivi, sulla retribuzione effettiva registrata dai committenti sul libretto di controllo di cui all'art. 10 della legge stessa.

     Qualora la retribuzione corrisposta al lavoratore a domicilio, nei periodi intercorrenti tra la data di consegna del lavoro da parte del committente e quella di riconsegna del lavoro eseguito, risulti inferiore, ragguagliata a giornata, alle lire 500 giornaliere previste dall'art. 13, sesto comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55, i contributi sono sempre calcolati su tale limite minimo.