§ 58.4.7 - D.P.R. 23 agosto 1981, n. 508.
Attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo ai segretari comunali e provinciali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.4 contrattazione collettiva
Data:23/08/1981
Numero:508


Sommario
Art. 1.  Trattamento economico
Art. 2.  Riconoscimento delle anzianità
Art. 3.  Prestazioni straordinarie
Art. 4.  Copertura finanziaria ed entrata in vigore


§ 58.4.7 - D.P.R. 23 agosto 1981, n. 508. [1]

Attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo ai segretari comunali e provinciali.

(G.U. 12 settembre 1981, n. 251)

 

     Art. 1. Trattamento economico

     Ferma restando l'attribuzione della qualifica di segretario capo al maturare di quattro anni e sei mesi nella qualifica di segretario comunale e la tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, con effetto dal 1° febbraio 1981 ai segretari comunali e segretari capi di cui all'art. 40 della legge 11 luglio 1980, n. 312, compete il trattamento economico iniziale annuo lordo di lire sei milioni.

     Dopo i primi due anni lo stipendio annuo lordo è stabilito in L. 6.300.000.

     La progressione economica si sviluppa con le modalità previste dal secondo e dal quarto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

     Le sette classi dell'8 per cento successive alla prima si calcolano sullo stipendio di L. 6.300.000 di cui al precedente secondo comma.

 

          Art. 2. Riconoscimento delle anzianità

     Ai fini della determinazione del nuovo stipendio dei segretari comunali di cui al presente decreto, il servizio reso sino al 31 gennaio 1981 in posizione economica corrispondente alla settima e all'ottava qualifica funzionale si computa rispettivamente su L. 5.040.000 e L. 6.000.000 con l'osservanza delle modalità previste dalla lettera a) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, e di quanto disposto con l'ultimo comma del precedente art. 1.

     Il servizio non di ruolo è valutato per intero in ragione del 4 per cento annuo per i primi due anni e sei mesi e nella misura dell'1,25 per cento per il periodo ulteriore, o frazione superiore a sei mesi, con le modalità previste dalla lettera d) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

 

          Art. 3. Prestazioni straordinarie

     Ai segretari comunali è consentita l'effettuazione di prestazioni lavorative eccedenti l'orario di obbligo con i limiti e i criteri previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, semprechè ricorrano effettive esigenze di servizio e siano richieste dai capi delle amministrazioni competenti, previa delibera della giunta.

 

          Art. 4. Copertura finanziaria ed entrata in vigore

     Alla spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'art. 173 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogato dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.