§ 57.11.320 - D.L. 14 gennaio 2004, n. 2.
Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:14/01/2004
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Ex lettori di madre lingua straniera
Art. 2.  Riconoscimento di titoli di Istituzioni universitarie di rilevanza internazionale
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 57.11.320 - D.L. 14 gennaio 2004, n. 2. [1]

Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti.

(G.U. 15 gennaio 2004, n. 11)

 

Art. 1. Ex lettori di madre lingua straniera

     1. In esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee in data 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera delle Università degli studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382, abrogato dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, è attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli; tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente [2].

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 10.000.000 per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 2. Riconoscimento di titoli di Istituzioni universitarie di rilevanza internazionale

     1. Sono dichiarati equipollenti ai corrispondenti titoli accademici rilasciati dalle università italiane i titoli accademici di laurea e laurea specialistica conseguiti nell'area delle materie giuridiche presso istituzioni universitarie operanti sul territorio nazionale che siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; il medesimo decreto è adottato su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, previa verifica della conformità dei percorsi formativi e dei programmi di insegnamento delle stesse istituzioni universitarie ai corrispondenti percorsi e titoli rilasciati dalle università italiane, a condizione che le attività didattiche dispongano di adeguate strutture edilizie, strumentali, didattico-scientifiche e adeguati servizi per gli studenti e che le attività di insegnamento siano impartite da personale docente in possesso di requisiti professionali analoghi a quelli del personale docente delle università italiane.

     2. Sono esclusi dalla procedura di dichiarazione di equipollenza di cui al comma 1 tutti i titoli accademici rilasciati dalle istituzioni straniere autorizzate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, secondo la disciplina dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148 [3].

 

     Art. 3. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 

Decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2. (TESTO ORIGINALE)

Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Università ed in materia di titoli equipollenti.

 

Art. 1. Ex lettori di madre lingua straniera

     1. In esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunita' europee in data 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera delle Universita' degli studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli, gia' destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382, abrogato dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e' attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti piu' favorevoli; tale equiparazione e' disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 10.000.000 per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 2. Riconoscimento di titoli di Istituzioni universitarie di rilevanza internazionale

     1. Sono dichiarati equipollenti ai corrispondenti titoli accademici rilasciati dalle universita' italiane i titoli accademici di laurea e laurea specialistica conseguiti nell'area delle materie giuridiche presso istituzioni universitarie operanti sul territorio nazionale che siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; il medesimo decreto e' adottato su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, previa verifica della conformita' dei percorsi formativi e dei programmi di insegnamento delle stesse istituzioni universitarie ai corrispondenti percorsi e titoli rilasciati dalle universita' italiane, a condizione che le attivita' didattiche dispongano di adeguate strutture edilizie, strumentali, didattico-scientifiche e adeguati servizi per gli studenti e che le attivita' di insegnamento siano impartite da personale docente in possesso di requisiti professionali analoghi a quelli del personale docente delle universita' italiane.

     2. Sono esclusi dalla dichiarazione di equipollenza di cui al comma 1 i titoli accademici rilasciati dalle istituzioni straniere di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e quelli di cui all'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148.

 

Art. 3. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 5 marzo 2004, n. 63.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 26 della L. 30 dicembre 2010, n. 240.

[3] Comma così sostituito dalla L. di conversione.