§ 57.11.84 - D.P.R. 25 giugno 1969, n. 425.
Riconoscimento del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:25/06/1969
Numero:425


Sommario
Art. 1.      E' istituito il libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, promosso dal Consorzio volontario universitario approvato con decreto del Presidente della [...]
Art. 2.      Al mantenimento del detto libero istituto contribuiscono il Consorzio volontario universitario aquilano ed altri eventuali sovventori
Art. 3.      Il libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila ha la personalità giuridica a norma dell'art. 1, secondo comma, n. 2 del testo unico delle leggi [...]
Art. 4.      Il libero istituto universitario di medicina attualmente è limitato al 1° triennio biologico-premedico, che ha la funzione preminentemente propedeutica, a scopo [...]
Art. 5.      Sono autorità accademiche
Art. 6.      Il consiglio di amministrazione si compone
Art. 7.      Il consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni ad essi demandate dagli articoli 6, 12, 58, e segg. del testo unico approvato con regio [...]
Art. 8.      Il presidente del consiglio di amministrazione
Art 9.      Il direttore è nominato dal Ministro secondo la designazione di cui alla lettera c) del precedente art. 7. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato
Art. 10.      Il consiglio di facoltà, ha le attribuzioni esercitate dal senato accademico, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore 31 [...]
Art. 11.      Il direttore amministrativo esercita le funzioni previste dall'art. 3, della legge 6 luglio 1940, n. 1038 e di conseguenza sovraintende, in conformità alle disposizioni [...]
Art. 12.      Nel libero istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, gli insegnamenti si distinguono in fondamentali e complementari a norma del regio decreto 30 settembre [...]
Art. 13.      Allo svolgimento di ogni corso sia fondamentale che complementare, debbono essere dedicate non meno di tre ore settimanali, integrate da un congruo numero di [...]
Art. 14.      E' titolo di ammissione al libero istituto superiore di medicina e chirurgia il diploma di maturità classica o scientifica
Art. 15.      La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni divisi in due trienni
Art. 16.      Tutti gli insegnamenti della facoltà di medicina e chirurgia sono essenzialmente dimostrativi e completati da esercitazioni pratiche
Art. 17.      L'insegnamento ufficiale è impartito da professori di ruolo e da professori incaricati
Art. 18.      Per quanto non previsto nel presente statuto sono applicabili ai professori di ruolo del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila le norme sullo [...]
Art. 19.      Gli assistenti collaborano con il professore nella ricerca scientifica; essi sono chiamati a coadiuvarlo, ma non a sostituirlo nell'attività didattica; ad essi possono [...]
Art. 20.      I posti di assistenti di ruolo sono determinati dalla Tabella B) annessa al presente statuto
Art. 21.      Per quanto non previsto dal presente statuto, sono applicabili agli assistenti e lettori dell'istituto le norme sull'assunzione, sullo stato giuridico, sull'ordinamento [...]
Art. 22.      Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale amministrativo ed ausiliario sono indicate nella Tabella C) annessa al presente statuto
Art. 23.      Per lo stato giuridico, la progressione gerarchica ed il trattamento economico del personale appartenente alle predette carriere, si osservano, in quanto applicabili, le [...]
Art. 24.      Ai fini del trattamento di cessazione dal servizio e dell'assistenza sanitaria, a favore del personale di amministrazione ed ausiliario, si osservano le disposizioni di [...]
Art. 25.      Le carriere scolastiche sono determinate dalle norme vigenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e dal regolamento generale degli studenti
Art. 26.      Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente i corsi di insegnamento ai quali sono iscritti e le relative esercitazioni e di serbare contegno corretto [...]
Art. 27.      Gli esami sono
Art. 28.      Gli esami di profitto devono essere ordinati in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella disciplina sulla quale [...]
Art. 29.      L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta ed una prova di cultura generale
Art. 30.      Per quanto riguarda l'ammontare delle tasse e soprattasse, contributi, diritti di segreteria e norme relative, si applicano le disposizioni vigenti per le università [...]
Art. 31.      Per la composizione della commissione dell'esame di laurea, si applicano le disposizioni dell'art. 42, del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno [...]
Art. 32.      Il servizio di cassa è di regola disimpegnato da istituto bancario di notoria solidità, secondo apposita convenzione
Art. 33.      Nel caso in cui per qualsiasi ragione il libero istituto superiore venisse a cessare, oppure venga privato della personalità giuridica o d'autonomia, il suo patrimonio [...]
Art. 34.      Fino a quando non sarà nominato il direttore e gli agli organi accademici ed amministrativi, l'istituto sarà retto da un commissario nominato dal Ministero della [...]
Art. 35.      Nella prima applicazione del presente statuto il consiglio di amministrazione, può conferire i posti annessi alle qualifiche iniziali dei ruoli di cui alla allegata [...]
Art. 36.      Nelle more dell'espletamento dei concorsi per il conferimento dei posti disponibili nei ruoli di cui all'allegata Tabella C le funzioni annesse alle qualifiche iniziali [...]
Art. 37.      Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari concernenti le università e gli istituti superiori statali, in [...]


§ 57.11.84 - D.P.R. 25 giugno 1969, n. 425.

Riconoscimento del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila.

(G.U. 29 luglio 1969, n. 191)

 

 

     Art. 1.

     Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni, stipulate in data 30 novembre 1968 e 10 giugno 1969 tra il commissario unico del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila e il presidente del consorzio per la libera Università degli studi di L'Aquila, intesa al finanziamento del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila che viene riconosciuto a norma del seguente art. 2.

 

     Art. 2.

     E' riconosciuto il libero Istituto universitario di medicina e chirurgia, il cui statuto, annesso al presente decreto è approvato e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione. Il predetto istituto appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed il mantenimento ne è assicurato con i mezzi indicati nella convenzione di cui al precedente art. 1.

 

     Art. 3.

     L'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia è limitato, nel predetto libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila, ai primi tre anni.

 

     Art. 4.

     Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al consiglio di facoltà sono esercitate da un apposito comitato composto da tre professori di ruolo e fuori ruolo, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.

     I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facoltà, saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

     In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalità indicate nel primo comma del presente articolo.

 

Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1.

     E' istituito il libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, promosso dal Consorzio volontario universitario approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 34819-34820 del 28 settembre 1962 con sede nella città dell'Aquila.

 

          Art. 2.

     Al mantenimento del detto libero istituto contribuiscono il Consorzio volontario universitario aquilano ed altri eventuali sovventori.

 

          Art. 3.

     Il libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila ha la personalità giuridica a norma dell'art. 1, secondo comma, n. 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed è disciplinato, nel suo funzionamento, dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali, nonchè dalle norme del presente statuto.

     La vigilanza dello Stato sul libero istituto superiore di medicina e chirurgia è esercitata dal Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 4.

     Il libero istituto universitario di medicina attualmente è limitato al 1° triennio biologico-premedico, che ha la funzione preminentemente propedeutica, a scopo largamente formativo, per il proseguimento ed il compimento degli studi superiori di medicina e chirurgia.

 

Capo II

 

AUTORITA' ACCADEMICHE

 

          Art. 5.

     Sono autorità accademiche:

     1) Il consiglio di amministrazione;

     2) Il direttore;

     3) Il consiglio di facoltà.

 

          Art. 6.

     Il consiglio di amministrazione si compone:

     a) del direttore che lo presiede;

     b) da tre professori di ruolo o fuori ruolo da designarsi dal consiglio di facoltà;

     c) di un rappresentante del Governo da designarsi dal Ministero della pubblica istruzione;

     d) da due rappresentanti del Consorzio volontario universitario dell'Aquila;

     e) di due studenti dell'istituto eletti dall'assemblea degli studenti;

     f) dal direttore amministrativo.

     Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il vice presidente in funzioni vicarie.

     Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

 

          Art. 7.

     Il consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni ad essi demandate dagli articoli 6, 12, 58, e segg. del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni, e dagli articoli 15, 16 e 17 del regolamento generale universitario di cui al regio decreto 6 aprile 1924, n. 674.

     In particolare il consiglio di amministrazione:

     a) ha il governo amministrativo e patrimoniale del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila;

     b) approva il bilancio di previsione, ed il conto consuntivo del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila;

     c) designa al Ministro per la pubblica istruzione per la nomina, il direttore, scegliendo nell'ambito di una terna di nomi proposti dal consiglio di facoltà tra i professori di ruolo e fuori ruolo, ovvero tra professori in quiescenza che abbiano diretto, quali commissari o quali direttori, l'istituto universitario di medicina e chirurgia per almeno un triennio;

     d) conferisce gli incarichi di insegnamento;

     e) nomina il direttore amministrativo;

     f) delibera le assunzioni del personale amministrativo ed ausiliario;

     g) delibera i regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi del libero Istituto di medicina e chirurgia dell'Aquila;

     h) delibera tutti i provvedimenti relativi alle entrate ed alle spese di bilancio;

     i) adotta ogni provvedimento organizzativo e disciplinare nei confronti del personale di cui alla precedente lettera f).

     Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale il voto del presidente. Le deliberazioni sono valide allorchè siano presenti la metà più uno dei componenti del consiglio.

     Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente nei modi di cui all'art. 10 del regolamento generale universitario. Il consiglio di amministrazione può conferire incarichi particolari o delegare alcune delle sue funzioni.

 

          Art. 8.

     Il presidente del consiglio di amministrazione:

     a) presiede le adunanze del consiglio stesso;

     b) cura l'esecuzione dei provvedimenti del detto consiglio, salva la competenza del direttore in materia scientifica e didattica;

     c) adotta le deliberazioni di urgenza sulle materie indicate alle lettere a), e), f), i), del precedente art. 7, riferendone al consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza.

 

          Art 9.

     Il direttore è nominato dal Ministro secondo la designazione di cui alla lettera c) del precedente art. 7. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

     Il direttore:

     a) rappresenta il libero istituto di medicina e chirurgia nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;

     b) esercita l'alta sorveglianza sul libero istituto di medicina e chirurgia dell'Aquila e sull'attività del personale docente;

     c) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attività scientifica e didattica del libero istituto;

     d) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario;

     e) prevede all'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;

     f) infligge le punizioni disciplinari agli studenti;

     g) esercita tutte le funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione superiore universitaria.

     In caso di assenza o di impedimento il direttore delega a sostituirlo un professore di ruolo.

     Al direttore spetta un'indennità di carica non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione nei limiti delle norme vigenti sull'indennità di carica spettante ai direttori degli istituti superiori statali.

 

          Art. 10.

     Il consiglio di facoltà, ha le attribuzioni esercitate dal senato accademico, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592. Inoltre al consiglio di facoltà spettano le attribuzioni previste dalle norme vigenti per le università statali.

     Il consiglio di facoltà è composto dal direttore che lo presiede e da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo del libero Istituto di medicina e chirurgia dell'Aquila, nonchè da due studenti eletti dall'assemblea degli studenti dell'istituto stesso.

     In particolare sono demandati al consiglio di facoltà i seguenti compiti:

     a) designare gli insegnamenti ai quali attribuire le cattedre di ruolo vacanti e proporre i nominativi dei professori da chiamare alle cattedre stesse;

     b) proporre l'assegnazione alle cattedre dei posti di assistenti retribuiti;

     c) proporre il riparto dei contributi ordinari e straordinari;

     d) deliberare sull'ordine degli studi e sui programmi che saranno tenuti dai professori ufficiali e dai liberi docenti;

     e) predisporre gli orari dei singoli anni di corso;

     f) fissare il calendario degli esami;

     g) fare proposte relative a riforme da apportare all'ordinamento didattico;

     h) dare pareri su questioni di indole scientifica e didattica.

 

          Art. 11.

     Il direttore amministrativo esercita le funzioni previste dall'art. 3, della legge 6 luglio 1940, n. 1038 e di conseguenza sovraintende, in conformità alle disposizioni del consiglio di amministrazione, del direttore, del consiglio di facoltà, a tutti i servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici di segreteria. Egli è responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

     Egli inoltre è responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

 

Capo III

 

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

 

          Art. 12.

     Nel libero istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, gli insegnamenti si distinguono in fondamentali e complementari a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni.

     All'inizio di ciascun anno accademico il consiglio di facoltà stabilisce e rende noto agli studenti gli insegnamenti complementari che verranno impartiti entro l'anno.

 

          Art. 13.

     Allo svolgimento di ogni corso sia fondamentale che complementare, debbono essere dedicate non meno di tre ore settimanali, integrate da un congruo numero di esercitazioni.

 

          Art. 14.

     E' titolo di ammissione al libero istituto superiore di medicina e chirurgia il diploma di maturità classica o scientifica.

 

          Art. 15.

     La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni divisi in due trienni.

     Sono insegnamenti fondamentali:

     1° Triennio:

     1) Chimica;

     2) Fisica;

     3) Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze;

     4) Anatomia umana normale (biennale);

     5) Fisiologia umana (biennale - al 2° e 3° anno);

     6) Patologia generale (biennale - al 2° e 3° anno);

     7) Chimica biologica;

     8) Microbiologia;

     9) Farmacologia.

     Sono insegnamenti complementari:

     1) Istologia ed embriologia generale;

     2) Istituzioni di matematica;

     3) Parassitologia;

     4) Semeiotica medica;

     5) Tisiologia;

     6) Malattie infettive;

     7) Medicina del lavoro;

     8) Psicologia;

     9) Urologia;

     10) Anatomia chirurgica e corso di operazioni;

     11) Medicina costituzionale ed endocrinologia;

     12) Genetica medica;

     13) Semeiotica chirurgica;

     14) Anestesiologia;

     15) Neurochirurgia;

     16) Neuropsichiatria infantile;

     17) Chirurgia di pronto soccorso;

     18) Statistica sanitaria;

     19) Immunologia clinica;

     20) Virologia;

     21) Chirurgia sperimentale;

     22) Psichiatria.

     Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti; le esercitazioni nelle discipline complementari sono obbligatorie, invece, solo per gli studenti che seguono i corsi relativi.

     Per ottenere l'iscrizione al 2° triennio lo studente deve aver seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il 1° triennio e superato i relativi esami.

     Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale.

     Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

 

          Art. 16.

     Tutti gli insegnamenti della facoltà di medicina e chirurgia sono essenzialmente dimostrativi e completati da esercitazioni pratiche.

     Tali esercitazioni devono avere, negli insegnamenti clinici, il più largo sviluppo non solo nel campo diagnostico ma anche in quello della terapia.

 

Capo IV

 

PERSONALE INSEGNANTE

 

          Art. 17.

     L'insegnamento ufficiale è impartito da professori di ruolo e da professori incaricati.

     I posti di professori di ruolo del libero istituto superiore di medicina e chirurgia sono determinati dalla Tabella A) annessa al presente statuto.

     Ai posti vacanti si provvede nei modi indicati dal regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, e successive modificazioni.

 

          Art. 18.

     Per quanto non previsto nel presente statuto sono applicabili ai professori di ruolo del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei professori universitari di ruolo statale.

     Ai fini del trattamento di previdenza, il personale insegnante di ruolo è iscritto all'Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a norma delle vigenti disposizioni.

     Tale personale ha diritto, inoltre, alla cessazione del servizio, ad indennità di buonuscita nella misura prevista per i dipendenti statali.

     Nel caso di decesso durante l'attività di servizio la predetta indennità di buonuscita è liquidata agli aventi diritto secondo le norme vigenti in materia per il personale statale.

     All'assistenza sanitaria viene provveduto a norma di legge.

 

Capo V

 

ASSISTENTI E LETTORI

 

          Art. 19.

     Gli assistenti collaborano con il professore nella ricerca scientifica; essi sono chiamati a coadiuvarlo, ma non a sostituirlo nell'attività didattica; ad essi possono essere affidati corsi di lezioni propedeutiche od istituzionali ed esercitazioni.

 

          Art. 20.

     I posti di assistenti di ruolo sono determinati dalla Tabella B) annessa al presente statuto.

 

          Art. 21.

     Per quanto non previsto dal presente statuto, sono applicabili agli assistenti e lettori dell'istituto le norme sull'assunzione, sullo stato giuridico, sull'ordinamento delle carriere e sul trattamento economico degli assistenti e dei lettori di ruolo delle università statali.

     Ai fini del trattamento di cessazione del servizio e dell'assistenza sanitaria, si osservano le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del precedente art. 18.

 

Capo VI

 

PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE E AUSILIARIO

 

          Art. 22.

     Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale amministrativo ed ausiliario sono indicate nella Tabella C) annessa al presente statuto.

 

          Art. 23.

     Per lo stato giuridico, la progressione gerarchica ed il trattamento economico del personale appartenente alle predette carriere, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia per il personale statale, di carriera e qualifiche corrispondenti.

 

          Art. 24.

     Ai fini del trattamento di cessazione dal servizio e dell'assistenza sanitaria, a favore del personale di amministrazione ed ausiliario, si osservano le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del precedente art. 18.

 

Capo VII

 

STUDENTI - ESAMI - TASSE

 

          Art. 25.

     Le carriere scolastiche sono determinate dalle norme vigenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e dal regolamento generale degli studenti.

 

          Art. 26.

     Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente i corsi di insegnamento ai quali sono iscritti e le relative esercitazioni e di serbare contegno corretto durante le lezioni nei locali dell'istituto.

     La frequenza e la diligenza degli studenti sono accertati nei modi che saranno stabiliti dal direttore.

 

          Art. 27.

     Gli esami sono:

     a) di profitto;

     b) di laurea.

 

          Art. 28.

     Gli esami di profitto devono essere ordinati in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella disciplina sulla quale verte l'esame.

 

          Art. 29.

     L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta ed una prova di cultura generale.

     La dissertazione deve essere presentata in tre copie e munita dell'attestato di un professore ufficiale o libero docente che dichiari che lo studente l'ha personalmente elaborata e redatta sotto la sua direzione. Il direttore delega per ciascuna tesi uno o più relatori.

     La prova di cultura generale verte su temi preparati e fatti tempestivamente conoscere ai laureandi nel corso dell'anno.

 

          Art. 30.

     Per quanto riguarda l'ammontare delle tasse e soprattasse, contributi, diritti di segreteria e norme relative, si applicano le disposizioni vigenti per le università statali.

 

          Art. 31.

     Per la composizione della commissione dell'esame di laurea, si applicano le disposizioni dell'art. 42, del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

 

Capo VIII

 

AMMINISTRAZIONE

 

          Art. 32.

     Il servizio di cassa è di regola disimpegnato da istituto bancario di notoria solidità, secondo apposita convenzione.

 

          Art. 33.

     Nel caso in cui per qualsiasi ragione il libero istituto superiore venisse a cessare, oppure venga privato della personalità giuridica o d'autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto al consorzio, ente fondatore.

 

Capo IX

 

NORME TRANSITORIE

 

          Art. 34.

     Fino a quando non sarà nominato il direttore e gli agli organi accademici ed amministrativi, l'istituto sarà retto da un commissario nominato dal Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 35.

     Nella prima applicazione del presente statuto il consiglio di amministrazione, può conferire i posti annessi alle qualifiche iniziali dei ruoli di cui alla allegata Tabella C, mediante concorso per titoli ed esami da espletare fra coloro che abbiano svolto per almeno due anni funzioni proprie dei posti stessi, presso l'Istituto, siano in possesso dei prescritti requisiti, salvo il limite di età ed il titolo di studio, e risultino alle dipendenze del libero istituto all'atto della pubblicazione del relativo decreto istitutivo.

 

          Art. 36.

     Nelle more dell'espletamento dei concorsi per il conferimento dei posti disponibili nei ruoli di cui all'allegata Tabella C le funzioni annesse alle qualifiche iniziali di detti posti possono essere affidate per incarico, con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 13 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, in quanto applicabili, al personale che, alla data di entrata in vigore del presente statuto, risulti da almeno un anno in servizio presso l'istituto.

 

          Art. 37.

     Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari concernenti le università e gli istituti superiori statali, in quanto applicabili.

 

     Tabella A

Posti di ruolo dei professori n. 10 (limitatamente al 1° triennio).

 

     Tabella B

Posti di ruolo degli assistenti n. 20 (limitatamente al 1° triennio).

 

     Tabella C

 

Qualifiche

Numero dei posti

Carriera direttiva amministrativa

Direttore amministrativo, ex coeff. 402

1

Consigliere di I classe, ex coeff. 325

 

Consigliere di II classe, ex coeff. 271

1

Consigliere di III classe, ex coeff. 229

 

Carriera di concetto di segreteria

Segretario, ex coeff. 271

 

Segretario aggiunto, ex coeff. 229

1

Vice Segretario, ex coeff. 202

 

Carriera di concetto di ragioneria

Ragioniere, ex coeff. 271

 

Ragioniere aggiunto, ex coeff. 229

1

Vice ragioniere, ex coeff. 202

 

Carriera esecutiva

Archivista, ex coeff. 202

 

Applicato, ex coeff. 180

1

Applicato aggiunto, ex coeff. 157

 

Carriera ausiliaria

Usciere, ex coeff. 151

1

 

     Convenzione per l'incremento ed il funzionamento dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila - (Articoli 55 e 199 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; art. 45 legge 24 luglio 1962, n. 1073).

     Repubblica italiana

     L'anno millenovecentosessantotto, il giorno trenta del mese di novembre, nella città dell'Aquila, in una sala del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia in piazza Verdi.

     30 novembre 1968

     Innanzi a me avv. Domenico Trecco notaio nell'Aquila, iscritto nel ruolo del collegio notarile dell'Aquila, senza l'assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia della parti con il mio consenso,

     Sono presenti i signori

     Stefanini prof. Paride, nato a Roma il 15 gennaio 1904, domiciliato a Roma, docente universitario, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di commissario unico del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, nell'interesse di quest'ultimo, a questo atto autorizzato con sua deliberazione n. 1 in data 5 novembre 1968 che, in estratto autentico da me fatto in data odierna, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

     De Rubeis dott. Tullio, nato a Prata d'Ansidonia il 17 aprile 1908, impiegato, domiciliato a L'Aquila, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di presidente del consorzio volontario per la libera Università degli studi dell'Aquila, nell'esclusivo interesse di quest'ultima, a questo atto autorizzato con deliberazioni dell'assemblea consorziale n. 12 in data 22 ottobre 1966 che, in copia autentica da me fatta in data odierna, si allega al presente atto sotto la lettera "B", e n. 5 in data 25 novembre 1968 che in copia autentica da me fatta in data odierna, si allega al presente atto sotto la lettera "C".

     Le parti, delle cui identità personali ed enunciate qualifiche io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, col quale

     Premesso

     che l'ordinamento degli studi superiori di cui al regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e le norme relative agli insegnamenti, che debbono essere impartiti negli istituti universitari di cui al regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044, e successive modificazioni ed aggiunte, espressamente prevedono la istituzione di facoltà o istituti universitari di medicina e chirurgia;

     che per l'art. 200 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 va deliberato lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila;

     che il consorzio volontario per la libera Università degli studi dell'Aquila, proseguendo nella sua opera di potenziamento degli studi universitari, sensibile ai ripetuti voti formulati negli anni dalle pubbliche amministrazioni, è venuto nella determinazione, avvalendosi dei contributi messi a disposizione per lo specifico scopo dagli enti locali (comune, provincia, ecc.) di assumersi l'onere del finanziamento dei dieci posti di ruolo di professore e di venti posti di ruolo di assistente da destinare ad insegnamenti dell'istituto universitario di medicina e chirurgia limitatamente al primo triennio nonchè delle spese di funzionamento dell'istituto suindicato;

     che tale impegno è stato deliberato dal consorzio predetto, con il verbale sopracitato (allegato B);

     che l'assemblea del Consorzio universitario dell'Aquila nella adunanza del giorno 22 ottobre 1966 ha approvato la proposta costituzione, mediante convenzione degli indicati posti di professori e di assistenti presso l'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila ed ha deliberato, altresì, di assumere a carico del bilancio del consorzio ogni altro onere che sia per derivare dall'istituzione e dal funzionamento dell'istituto stesso.

     Tutto ciò premesso e considerato come parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

 

     Art. 1.

     E' istituito in base alla disposizione di cui alla tabella annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, il libero istituto universitario di medicina e chirurgia limitatamente al primo triennio.

 

     Art. 2.

     All'uopo sono istituiti ed assegnati al libero istituto universitario di medicina e chirurgia 1° triennio ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico predetto, n. 10 posti di professore di ruolo, da destinarsi a quegli insegnamenti dell'istituto universitario di medicina e chirurgia che verranno in primo tempo designati nelle forme dovute.

     In relazione alle esigenze della attività didattica e scientifica dell'istituto indicato, durante il periodo di validità della presente convenzione, ciascun posto, nel momento in cui si renderà per qualsiasi motivo vacante, potrà essere assegnato ad una cattedra anche eventualmente diversa da quella a cui in un primo tempo era stato assegnato.

     Per gli insegnamenti non coperti con posti di ruolo, sarà provveduto mediante incarichi annuali, con riserva, per quanto possibile, di insegnamenti comuni con le altre facoltà dell'università degli studi dell'Aquila.

 

     Art. 3.

     Presso l'istituto universitario di medicina e chirurgia (1° triennio) dell'Aquila sono altresì istituiti ed assegnati n. 20 posti di assistente ordinario.

     Il trattamento giuridico ed economico, nonchè il trattamento di quiescenza dei titolari dei suddetti posti di assistente, è quello previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, riguardante l'istituzione dei ruoli stabili del personale assistente, tecnico e subalterno delle università.

 

     Art. 4.

     Alla spesa annua per il finanziamento del libero istituto universitario di medicina e chirurgia (1° triennio) provvede:

     a) con il provento delle tasse e degli altri contributi a carico degli studenti;

     b) con il contributo annuo del Consorzio volontario universitario dell'Aquila;

     c) con eventuali altri contributi di enti pubblici o privati e donazioni e lasciti da enti pubblici e privati.

 

     Art. 5.

     Conseguentemente, il Consorzio volontario universitario dell'Aquila, in persona del costituito legale rappresentante, si impegna ed obbliga a corrispondere all'Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, per tutta la durata della presente convenzione, la somma annua di L. 150.000.000 (centocinquantamilioni) a partire dall'anno accademico 1967-68.

     I contributi indicati nel precedente art. 5, sono destinati:

     a) nella misura di L. 60.000.000 al finanziamento di n. 10 posti di professore di ruolo convenzionati;

     b) nella misura di L. 67.200.000 al finanziamento di n. 20 posti di assistente di ruolo convenzionati;

     c) per la parte residua alla retribuzione di incarichi di insegnamento, alle spese di funzionamento e varie.

     Nelle cifre indicate ai predetti punti a) e b) è compreso anche l'onere per il trattamento di previdenza ed assistenza corrispondente al 20% del trattamento economico spettante ai titolari dei posti di ruolo di cui sopra.

 

     Art. 6.

     Il libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila in persona del costituito legale rappresentante, dichiara di accettare, come con il presente atto accetta, l'impegno e le obbligazioni, assunte dal Consorzio volontario universitario dell'Aquila, come sopra rappresentato e costituito, per il finanziamento del libero istituto convenzionato più sopra indicato per il primo triennio.

 

     Art. 7.

     Il Consorzio volontario universitario dell'Aquila in persona del costituito legale rappresentante si impegna ad ospitare l'istituto universitario di medicina e chirurgia in locali idonei.

 

     Art. 8.

     La presente convenzione ha la durata dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che la approva sino a venti anni dalla data della stipulazione dell'atto pubblico e si intende tacitamente rinnovata, di venti anni in venti anni, salvo che non intervenga da una delle parti contraenti una formale disdetta almeno un anno prima della scadenza.

 

     Art. 9.

     Qualora la presente convenzione non venisse rinnovata alla sua scadenza, o comunque, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo venissero meno o divenissero insufficienti i mezzi messi a disposizione del Consorzio volontario universitario degli studi dell'Aquila, per il finanziamento dell'istituto universitario di medicina e chirurgia questo verrà soppresso e cesseranno dal servizio i professori di ruolo e gli assistenti ordinari ed il personale tutto i quali saranno ammessi all'eventuale trattamento di quiescenza che possa loro spettare a norma di legge.

 

     Art. 10.

     La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse del Consorzio volontario universitario dell'Aquila, equiparato allo Stato a tutti gli effetti tributari, ai sensi dell'art. 45, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sarà registrata in esenzione dalla tassa di registro, a norma dell'art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269.

 

     Art. 11.

     Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di ben conoscerli e di approvarli.

     Il presente atto scritto a macchina ai sensi di legge su otto facciate di due fogli, viene da me letto alle parti, le quali, su mia domanda lo approvano perchè conforme alla loro volontà e con me notaio si sottoscrivono a norma di legge.