§ 57.11.52 - D.P.R. 18 agosto 1964, n. 921.
Istituzione della libera Università degli studi dell'Aquila.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:18/08/1964
Numero:921


Sommario
Art. 1.      L'Università degli studi dell'Aquila appartiene alla categoria di cui al n. 2) dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio [...]
Art. 2.      Al mantenimento dell'Università contribuiscono
Art. 3.      Sono organi dell'Università
Art. 4.      Il rettore è eletto a maggioranza di voti dal Corpo accademico fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo ed è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione
Art. 5.      Il Corpo accademico è composto da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo dell'Università ed è presieduto dal professore più anziano, quando deve provvedere [...]
Art. 6.      Il Senato accademico è composto
Art. 7.      Il Consiglio di amministrazione si compone
Art. 8.      Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale il voto del presidente
Art. 9.      Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente nei modi e tempi stabiliti dall'art. 16 del regolamento generale universitario
Art. 10.      I presidi delle Facoltà sono eletti a maggioranza di voti dal Consiglio di Facoltà e nominati dal rettore
Art. 11.      Il Consiglio di Facoltà si compone del preside, che lo presiede, e, di regola, di tutti i professori di ruolo e fuori ruolo che vi appartengono. Le sue attribuzioni sono [...]
Art. 12.      Gli insegnamenti di ciascuna Facoltà si distinguono in fondamentali e complementari a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni
Art. 13.      Allo svolgimento di ogni corso, sia fondamentale che complementare, devono essere dedicate non meno di tre lezioni settimanali in giorni distinti e 10 esercitazioni da [...]
Art. 14.      La Facoltà di Magistero conferisce
Art. 15.      La durata del corso di studi è di quattro anni. Titolo di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso; diploma di maturità scientifica ai sensi della legge [...]
Art. 16.      Il concorso di ammissione consiste
Art. 17.      Insegnamenti fondamentali
Art. 18.      Nel corso triennale di storia un anno deve essere dedicato alla storia romana, uno alla medioevale ed uno alla moderna, alternativamente
Art. 19.      Lo studente deve superare una prova di traduzione latina, una della lingua straniera scelta come fondamentale ed una di cultura generale su discipline letterarie, [...]
Art. 20.      Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno quattro da lui [...]
Art. 21.      L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta di argomento letterario, storico o geografico, presentata e discussa nei modi previsti dagli articoli 36 e 39
Art. 22.      La durata del corso degli studi è di quattro anni
Art. 23.      Il concorso di ammissione consiste
Art. 24.      Insegnamenti fondamentali
Art. 25.      Nel corso biennale di storia un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed uno alla storia moderna, alternativamente
Art. 26.      Lo studente deve superare una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta come fondamentale ed una di cultura generale su [...]
Art. 27.      Valgono per la laurea in Pedagogia le norme contenute nell'art. 20
Art. 28.      L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta di argomento pedagogico o filosofico presentata e discussa nei modi previsti dagli articoli 36 a 39
Art. 29.      Durata del corso degli studi: quattro anni
Art. 30.      Insegnamenti fondamentali
Art. 31.      Nel corso biennale di storia un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed uno alla storia moderna, alternativamente
Art. 32.      I corsi di lingue straniere sono integrati da esercitazioni
Art. 33.      Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua e letteratura straniera, nella quale intende approfondire i suoi studi e per due anni [...]
Art. 34.      Lo studente deve inoltre aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno tre da lui scelti fra i complementari
Art. 35.      L'argomento della dissertazione di laurea deve riguardare la lingua e letteratura straniera che lo studente ha fatto particolare oggetto dei suoi studi
Art. 36.      L'esame di laurea consiste - salvo quanto disposto dal precedente art. 35 — nella discussione di una dissertazione scritta, che deve svolgere un tema concordato col [...]
Art. 37.      Durante lo svolgimento della discussione i membri della Commissione possono rivolgere al candidato tutte le interrogazioni atte ad accertare la sua cultura letteraria, [...]
Art. 38.      L'ammissione alla discussione e la proclamazione del risultato avviene nei modi e termini di legge vigenti nelle Università statali
Art. 39.      Per gli studenti che provengono da altre Facoltà, la Facoltà stabilisce, caso per caso, l'anno di corso al quale sono ammessi e l'ordine degli studi che devono seguire
Art. 40.      La durata del corso è di tre anni
Art. 41.      Il concorso di ammissione consiste
Art. 42.      Insegnamenti fondamentali
Art. 43.      Lo studente deve superare una prova scritta di italiano, una di pedagogia, ed una della lingua straniera prescelta
Art. 44.      Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare
Art. 45.      Per ciascuna delle lauree conferite dalla Facoltà di Magistero e per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, il concorso, previsto fra titoli [...]
Art. 46.      Gli studenti debbono sottoporre il loro piano di studi al giudizio del preside almeno all'inizio del secondo anno
Art. 47.      Gli insegnamenti pluriennali comportano di regola un unico esame alla fine dei corsi. Tuttavia i candidati potranno sostenere anche i singoli esami e separatamente anno [...]
Art. 48.      Per gli studenti che provengono da altra Facoltà di Magistero, la Facoltà stabilisce, caso per caso, l'anno di corso al quale sono ammessi e l'ordine degli studi che [...]
Art. 49.      I laureati in materie letterarie, che aspirano alla laurea in Pedagogia, debbono frequentare i corsi biennali seguenti e superare i relativi esami: Storia della [...]
Art. 50.      I laureati in materie letterarie o in pedagogia e coloro che siano forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, che aspirino alla laurea in [...]
Art. 51.      I laureati in Pedagogia, che aspirino alla laurea in materie letterarie, devono seguire per un biennio i corsi di Lingua e letteratura italiana, di Lingua e letteratura [...]
Art. 52.      I laureati in lingue e letterature straniere, purchè forniti del diploma di abilitazione magistrale, che aspirino alla laurea in materie letterarie, devono frequentare i [...]
Art. 53.      I laureati in Lingue e letterature straniere, purchè forniti del diploma di abilitazione magistrale, che abbiano superato gli esami di Storia della filosofia e di [...]
Art. 54.      Coloro che siano forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari e che aspirino alla laurea in Pedagogia, devono seguire per un biennio il [...]
Art. 55.      Coloro che siano forniti del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari e che aspirino ad ottenere la laurea in materie letterarie, devono seguire [...]
Art. 56.      Coloro che siano forniti della laurea in Materie letterarie e aspirino al diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, devono frequentare i seguenti [...]
Art. 57.      Coloro che siano forniti della laurea in Pedagogia ed aspirino al diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, devono frequentare i seguenti corsi e [...]
Art. 58.      Coloro che siano forniti della laurea in Lingue e letterature straniere, purchè in possesso del diploma di abilitazione magistrale, qualora aspirino al diploma di [...]
Art. 59.      La Facoltà di magistero comprende i seguenti Istituti, ciascuno dei quali avrà statuto proprio, deliberato dalla Facoltà
Art. 60.      Con regolamento deliberato dalla Facoltà e nel numero e per l'importo fissato dal Consiglio di amministrazione su proposta della Facoltà possono essere istituite anno [...]
Art. 61.      Durata del corso degli studi: quattro anni
Art. 62.      Il corso degli studi si distingue in due indirizzi: didattico ed applicativo
Art. 63.      Potranno essere iscritti al secondo anno solo quegli studenti che abbiano superato almeno due degli esami di: Analisi matematica I Geometria I Algebra
Art. 64.      Sono insegnamenti fondamentali obbligatori ai due indirizzi per il terzo anno
Art. 65.      Nel secondo biennio, oltre agli insegnamenti dell'articolo precedente, saranno impartiti anche gli insegnamenti di altre quattro discipline; uno di essi dovrà essere [...]
Art. 66.      Gli insegnamenti complementari potranno essere scelti fra i seguenti
Art. 67.      Per ciascuno degli insegnamenti, sia fondamentali che complementari, del secondo biennio, vi è un esame finale
Art. 68.      L'esame di laurea comprende
Art. 69.      Durata del corso degli studi: quattro anni
Art. 70.      Il corso degli studi si distingue in due indirizzi: didattico ed applicativo (per geofisica)
Art. 71.      Potranno essere iscritti al secondo anno soltanto gli allievi che avranno superato gli esami di Analisi matematica I e Fisica generale I
Art. 72.      Sono insegnamenti fondamentali obbligatori ai due indirizzi per il secondo biennio
Art. 73.      Sono insegnamenti fondamentali obbligatori
Art. 74.      Potranno iscriversi ai corsi del secondo biennio soltanto gli studenti che abbiano superato gli esami di Fisica generale I e II ed Analisi matematica I e II
Art. 75.      L'esame di laurea comprende
Art. 76.      L'ordinamento è identico a quello stabilito con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, integrato con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto [...]
Art. 77.      Il biennio ha funzione preminentemente propedeutica a scopo largamente formativo e comprende i seguenti insegnamenti
Art. 78.      Gli insegnamenti delle materie fondamentali saranno tenute dai titolari della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali o dai professori designati dalla Facoltà [...]
Art. 79.      Gli Istituti della Facoltà di scienze, che prestino la propria opera per il biennio propedeutico di ingegneria, percepiranno, da parte degli studenti di tale biennio, [...]
Art. 80.      Tutte le disposizioni riguardanti i bienni propedeutici di ingegneria, funzionanti nelle sedi in cui vi è una Facoltà di scienze e non una Facoltà di ingegneria, saranno [...]
Art. 81.      L'insegnamento ufficiale è impartito da professori di ruolo e da professori incaricati
Art. 82.      Per quanto non previsto nel presente statuto sono applicabili ai professori di ruolo dell'Università libera dell'Aquila le norme sullo stato giuridico e sul trattamento [...]
Art. 83.      Al personale insegnante di ruolo viene assicurato un trattamento di quiescenza corrispondente a quello concesso ai professori universitari di ruolo statale
Art. 84.      All'insegnamento di tutte le discipline fondamentali, a cui non corrisponda cattedra di ruolo, si provvede per mezzo di incarico; per le materie complementari, a cui non [...]
Art. 85.      I professori di ruolo ed incaricati ed i liberi docenti hanno l'obbligo di presentare entro il mese di aprile al preside della rispettiva Facoltà i programmi dei corsi [...]
Art. 86.      Presso l'Università, oltre i corsi a titolo ufficiale, possono impartirsi corsi a titolo privato, in conformità delle norme del vigente testo unico delle leggi [...]
Art. 87.      Gli assistenti coadiuvano il professore nella ricerca scientifica e sono chiamati a coadiuvarlo, ma non a sostituirlo nell'attività didattica
Art. 88.      I posti di assistenti e di lettori di ruolo sono determinati dalla tabella B) annessa al presente statuto
Art. 90.      Lo stemma dell'Università libera aquilana è quello adottato ed approvato per l'Istituto universitario di magistero: un'aquila coronata nera, in campo d'oro, ad ali [...]
Art. 91.      Le carriere scolastiche degli studenti sono determinate e disciplinate dalle norme vigenti del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore e dal regolamento [...]
Art. 92.      Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente e diligentemente i corsi di insegnamento, ai quali sono iscritti, e le relative esercitazioni, di serbare [...]
Art. 93.      Gli esami sono
Art. 94.      Gli esami di profitto devono essere ordinati in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella disciplina sulla quale [...]
Art. 95.      L'esame di laurea consiste, come a suo luogo è detto per ciascuna Facoltà, nella discussione di una dissertazione scritta su un tema scelto dal candidato ed approvato [...]
Art. 96.      Per quanto riguarda l'ammontare delle tasse e sopratasse, contributi, diritti di segreteria e norme relative, si applicano le disposizioni vigenti per le Università [...]
Art. 97.      Il Senato accademico può dichiarare non valido, agli effetti dell'iscrizione, il corso che, a causa della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata [...]
Art. 98.      I Consigli di Facoltà consigliano un piano di studi, al quale si devono attenere gli studenti che aspirano all'esenzione delle tasse od a sussidi
Art. 99.      Gli insegnamenti fondamentali ed il numero di quelli complementari, richiesti per il conseguimento della laurea, gli insegnamenti complementari effettivamente impartiti, [...]
Art. 100.      Nessun anno di studi è valido se lo studente non abbia frequentato almeno tre insegnamenti
Art. 101.      Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale amministrativo, di biblioteca, tecnico ed ausiliario, sono stabiliti dalla tabella C), annessa al [...]
Art. 102.      I posti della carriera direttiva, di concetto, di segreteria e di ragioneria, della carriera esecutiva d'ordine delle biblioteche delle carriere di concetto dei tecnici [...]
Art. 103.      Per il trattamento di quiescenza del personale amministrativo di biblioteca, tecnico ed ausiliario si applicano le disposizioni di legge in materia di assicurazioni [...]
Art. 104.      Al personale viene inoltre riconosciuto il diritto alla assistenza sanitaria in conformità con le norme regolamentari della materia per i dipendenti di Enti di diritto [...]
Art. 105.      Il servizio di cassa sarà di regola disimpegnato da un Istituto di credito di notoria solidità secondo apposita convenzione
Art. 106.      Nel caso in cui per qualsiasi motivo l'Università venisse a cessare, oppure venga privata della personalità giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto [...]
Art. 107.      Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano ai Consigli di Facoltà sono esercitate per le due suddette Facoltà da appositi Comitati [...]
Art. 108.      I presidi della Facoltà e finchè questi non siano nominati, i presidenti dei Comitati tecnici, costituiranno il Senato accademico
Art. 109.      Nella prima applicazione del presente statuto, il rettore della libera Università dell'Aquila sarà eletto a maggioranza di voti da una Assemblea collegiale costituita [...]
Art. 110.      Nella prima applicazione del presente statuto, il personale insegnante, assistente, di segreteria ed ausiliario, organicamente assegnato ai posti di ruolo dello statuto [...]
Art. 111.      Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti l'Università e gli Istituti superiori statali, in [...]


§ 57.11.52 - D.P.R. 18 agosto 1964, n. 921.

Istituzione della libera Università degli studi dell'Aquila.

(G.U. 19 ottobre 1964, n. 257)

 

 

     Art. 1.

     E' istituita nella città dell'Aquila una libera Università con la Facoltà di magistero e la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali limitatamente ai corsi di laurea in Matematica, in Fisica ed al biennio propedeutico d'Ingegneria.

     E' approvato lo statuto della libera Università dell'Aquila annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica e dal Ministro per la pubblica istruzione.

     L'Università anzidetta appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed è mantenuta a totale carico del Consorzio universitario dell'Aquila.

 

     Art. 2.

     L'Istituto universitario pareggiato di magistero dell'Aquila, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1185, è trasformato in Facoltà della libera Università dell'Aquila.

     Sono devoluti alla libera Università dell'Aquila i contributi attualmente corrisposti dal Consorzio costituitosi per l'Istituto universitario di magistero dell'Aquila.

     Il patrimonio, mobile ed immobile, del predetto Istituto è devoluto alla libera Università alla quale è mantenuta altresì l'assegnazione degli immobili di proprietà degli Enti locali in uso all'Istituto di magistero.

 

Statuto della libera Università degli studi dell'Aquila.

 

Costituzione della Università.

 

     Art. 1.

     L'Università degli studi dell'Aquila appartiene alla categoria di cui al n. 2) dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

     Essa è costituita dalle seguenti Facoltà:

     1) Facoltà di Magistero;

     2) Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, con corsi di laurea di Fisica e Matematica e biennio propedeutico di Ingegneria.

     E' autonoma ed ha personalità giuridica ai sensi del predetto decreto.

     E' disciplinata, nel suo funzionamento, dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e loro successive modificazioni e dalle norme del presente statuto.

     E' sotto la vigilanza dello Stato, esercitata dal Ministro per la pubblica istruzione, a norma del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore.

 

          Art. 2.

     Al mantenimento dell'Università contribuiscono:

     a) il Consorzio universitario aquilano;

     b) altri eventuali sovventori.

     Al mantenimento stesso sono altresì devolute le rendite nette dell'intero patrimonio universitario e le tasse e sopratasse scolastiche, i contributi versati dagli studenti ed i contributi di segreteria.

 

Autorità accademiche.

 

          Art. 3.

     Sono organi dell'Università:

     1) Rettore;

     2) Corpo accademico;

     3) Senato accademico;

     4) Consiglio di amministrazione;

     5) Preside di Facoltà;

     6) Consiglio di Facoltà.

 

          Art. 4.

     Il rettore è eletto a maggioranza di voti dal Corpo accademico fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo ed è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione.

     Dura in carica un triennio e può essere rieletto.

     Il rettore:

     1) rappresenta l'Università;

     2) ha l'alta vigilanza sulla biblioteca e sugli stabilimenti dell'Università;

     3) esercita l'autorità disciplinare sul personale di ogni categoria addetto all'Università;

     4) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione;

     5) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'Ordinamento universitario e dà esecuzione ai provvedimenti presi dal Ministro;

     6) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'Ordinamento universitario.

     In caso di assenza o di impedimento il rettore può delegare a sostituirlo uno dei professori di ruolo dell'Università.

     Il rettore può delegare inoltre uno dei professori di ruolo ad esercitare particolari funzioni indicandole esplicitamente nella delega.

     Al rettore spetta un'indennità di carica, non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione nei limiti delle norme vigenti sull'indennità di carica spettante ai rettori delle Università statali.

 

          Art. 5.

     Il Corpo accademico è composto da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo dell'Università ed è presieduto dal professore più anziano, quando deve provvedere all'elezione del rettore, e dal rettore stesso per ogni altra circostanza.

 

          Art. 6.

     Il Senato accademico è composto:

     a) dal rettore, che lo presiede;

     b) dai presidi di Facoltà.

     Alle sue adunanze partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo, il quale esercita le funzioni di segretario.

     Il Senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal testo unico delle leggi sulla istruzione superiore e dal regolamento generale universitario e da tutte le altre norme generali e speciali concernenti l'Ordinamento universitario.

 

          Art. 7.

     Il Consiglio di amministrazione si compone:

     a) del rettore, che lo presiede;

     b) di un professore di ruolo o fuori ruolo per ciascuna Facoltà, designato collegialmente dai presidi della Facoltà;

     c) di un rappresentante del Governo scelto dal Ministro fra persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici di ruolo presso le Università e gli Istituti superiori;

     d) di un rappresentante del Consorzio universitario aquilano;

     e) di un rappresentante, rispettivamente, della Provincia e del comune dell'Aquila.

     Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo.

     Il Consiglio di amministrazione dura in carica un biennio accademico. I suoi componenti possono essere confermati.

     Il rappresentante di cui alla lettera c), ove senza giustificati motivi non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito.

 

          Art. 8.

     Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale il voto del presidente.

     Le sue deliberazioni sono valide soltanto allorchè vi intervenga la metà più uno dei componenti del Consiglio.

     Il Consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni che ad essi sono devolute dagli articoli 6, 12, 58 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e dalle norme contenute negli articoli 15, 16 e 17 del regolamento generale universitario.

 

          Art. 9.

     Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente nei modi e tempi stabiliti dall'art. 16 del regolamento generale universitario.

 

          Art. 10.

     I presidi delle Facoltà sono eletti a maggioranza di voti dal Consiglio di Facoltà e nominati dal rettore.

     Durano in carica un triennio e possono essere rieletti.

     In caso di assenza o di impedimento del preside, ne fa le veci il professore di ruolo o fuori ruolo più anziano nella rispettiva Facoltà.

     Quando i professori di ruolo o fuori ruolo di una Facoltà sono meno di tre, il preside è nominato dal rettore e può essere scelto anche tra professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti ad altre Facoltà.

     Ai presidi sono demandate le attribuzioni, di cui all'art. 8 del regolamento generale universitario.

 

          Art. 11.

     Il Consiglio di Facoltà si compone del preside, che lo presiede, e, di regola, di tutti i professori di ruolo e fuori ruolo che vi appartengono. Le sue attribuzioni sono regolate dalle norme vigenti per le Università statali.

     Alle adunanze concernenti determinati oggetti, escluse però le questioni riguardanti la composizione della Facoltà e le proposte di nomina o conferimento di incarichi, possono essere invitati dal preside anche gli altri professori aventi insegnamento a titolo ufficiale e due rappresentanti dei liberi docenti iscritti presso la Facoltà.

     Le funzioni di segretario sono esercitate dal più giovane dei professori di ruolo.

 

Ordinamento generale.

 

          Art. 12.

     Gli insegnamenti di ciascuna Facoltà si distinguono in fondamentali e complementari a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni.

     Per i corsi liberi, i Consigli delle rispettive Facoltà devono, caso per caso, dichiarare se il programma presentato dal libero docente, per estensione e per numero di ore di insegnamento e di esercitazioni, corrisponde al corso fondamentale e complementare.

 

          Art. 13.

     Allo svolgimento di ogni corso, sia fondamentale che complementare, devono essere dedicate non meno di tre lezioni settimanali in giorni distinti e 10 esercitazioni da distribuirsi ordinatamente durante l'anno accademico.

     Alla preparazione degli studenti nelle discipline fondamentali e nell'uso delle lingue straniere si deve provvedere anche a mezzo di corsi di lezioni propedeutiche o istituzionali tenute dagli assistenti o dai lettori.

     A ciascuna Facoltà sono annessi particolari istituti e seminari con proprio ordinamento interno, nonchè una biblioteca.

 

Facoltà di magistero.

 

Ordinamento degli studi.

 

Norme generali.

 

          Art. 14.

     La Facoltà di Magistero conferisce:

     a) la laurea in Materie letterarie;

     b) la laurea in Pedagogia;

     c) la laurea in Lingue e letterature straniere;

     d) il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

 

A) Corso di laurea in Materie letterarie

 

          Art. 15.

     La durata del corso di studi è di quattro anni. Titolo di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso; diploma di maturità scientifica ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

 

          Art. 16.

     Il concorso di ammissione consiste:

     a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie, ivi comprese la storia e la geografia;

     b) in una prova scritta di cultura generale, per la quale sono concesse sei ore di tempo.

 

          Art. 17.

     Insegnamenti fondamentali:

     1) Lingua e letteratura italiana (triennale);

     2) Lingua e letteratura latina (triennale);

     3) Storia (triennale);

     4) Geografia (triennale);

     5) Pedagogia;

     6) Storia della filosofia;

     7) Lingua e letteratura straniera moderna a scelta (biennale).

     Insegnamenti complementari:

     1) Filologia germanica;

     2) Filologia romanza;

     3) Grammatica latina;

     4) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;

     5) Lingua e civiltà greca;

     6) Dialettologia;

     7) Storia dell'arte medioevale e moderna;

     8) Storia delle istituzioni e delle dottrine politiche;

     9) Storia della geografia;

     10) Storia della grammatica e della lingua italiana;

     11) Storia del Risorgimento;

     12) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea.

 

          Art. 18.

     Nel corso triennale di storia un anno deve essere dedicato alla storia romana, uno alla medioevale ed uno alla moderna, alternativamente.

     Il terzo anno del corso di geografia deve essere differenziato come corso di applicazione.

 

          Art. 19.

     Lo studente deve superare una prova di traduzione latina, una della lingua straniera scelta come fondamentale ed una di cultura generale su discipline letterarie, storiche e geografiche.

 

          Art. 20.

     Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno quattro da lui scelti fra i complementari.

 

          Art. 21.

     L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta di argomento letterario, storico o geografico, presentata e discussa nei modi previsti dagli articoli 36 e 39.

 

B) Corso di laurea in Pedagogia

 

          Art. 22.

     La durata del corso degli studi è di quattro anni.

     Titolo di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso; diploma di maturità scientifica, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

 

          Art. 23.

     Il concorso di ammissione consiste:

     a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia e nella pedagogia;

     b) in una prova scritta di cultura generale, per la quale sono concesse sei ore di tempo.

 

          Art. 24.

     Insegnamenti fondamentali:

     1) Lingua e letteratura italiana (biennale);

     2) Lingua e letteratura latina (biennale);

     3) Storia della filosofia (biennale);

     4) Filosofia (biennale);

     5) Pedagogia (biennale);

     6) Storia (biennale);

     7) Lingua e letteratura straniera moderna a scelta (biennale).

     Insegnamenti complementari:

     1) Filologia germanica;

     2) Filologia romanza;

     3) Istituzione di diritto pubblico e legislazione scolastica;

     4) Lingua e civiltà greca;

     5) Psicologia;

     6) Storia dell'arte medioevale e moderna;

     7) Storia della grammatica e della lingua italiana;

     8) Storia della pedagogia;

     9) Storia del Risorgimento.

 

          Art. 25.

     Nel corso biennale di storia un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed uno alla storia moderna, alternativamente.

 

          Art. 26.

     Lo studente deve superare una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta come fondamentale ed una di cultura generale su argomenti attinenti alle discipline filosofiche.

 

          Art. 27.

     Valgono per la laurea in Pedagogia le norme contenute nell'art. 20.

 

          Art. 28.

     L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta di argomento pedagogico o filosofico presentata e discussa nei modi previsti dagli articoli 36 a 39.

 

C) Corso di laurea in Lingue e letterature straniere

 

          Art. 29.

     Durata del corso degli studi: quattro anni.

     Titolo di ammissione: diploma di abilitazione magistrale; diploma di maturità scientifica ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

     Il concorso di ammissione consiste:

     a) nella valutazione dei voti riportati nel gruppo delle materie letterarie agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi prescritti per l'ammissione;

     b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

 

          Art. 30.

     Insegnamenti fondamentali:

     1) Lingua e letteratura italiana (biennale);

     2) Lingua e letteratura latina (biennale);

     3) Lingua e letteratura inglese;

     4) Lingua e letteratura francese;

     5) Lingua e letteratura tedesca;

     6) Lingua e letteratura spagnola;

     7) Filologia romanza;

     8) Filologia germanica;

     9) Storia (biennale);

     10) Geografia.

     Insegnamenti complementari:

     1) Storia della filosofia;

     2) Filosofia;

     3) Pedagogia;

     4) Storia del Risorgimento;

     5) Storia dell'arte medioevale e moderna;

     6) Storia della grammatica e della lingua italiana;

     7) Istituzione di diritto pubblico e legislazione scolastica;

     8) Psicologia;

     9) Lingua e letteratura greca;

     10) Igiene;

     11) Storia della letteratura moderna e contemporanea;

     12) Lingua e letteratura portoghese.

 

          Art. 31.

     Nel corso biennale di storia un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed uno alla storia moderna, alternativamente.

 

          Art. 32.

     I corsi di lingue straniere sono integrati da esercitazioni.

 

          Art. 33.

     Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua e letteratura straniera, nella quale intende approfondire i suoi studi e per due anni quello di un'altra delle lingue e letterature straniere, superando i relativi esami.

 

          Art. 34.

     Lo studente deve inoltre aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno tre da lui scelti fra i complementari.

     Può tuttavia seguire per due anni l'insegnamento di una terza lingua straniera, superando i relativi esami: ed in questo caso può ridurre a due gli insegnamenti complementari.

     Lo studente deve pure superare una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, ed una di cultura generale nella lingua straniera, nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.

     Possono sostenere la prova scritta di traduzione latina soltanto gli studenti iscritti al III e IV anno e la prova scritta di cultura generale della lingua straniera scelta soltanto gli iscritti al quarto anno.

     Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

 

          Art. 35.

     L'argomento della dissertazione di laurea deve riguardare la lingua e letteratura straniera che lo studente ha fatto particolare oggetto dei suoi studi.

     Per la laurea in Lingue e letterature straniere valgono le norme contenute negli articoli 36-38, ad eccezione del primo comma dell'art. 36.

 

Disposizioni comuni.

 

          Art. 36.

     L'esame di laurea consiste - salvo quanto disposto dal precedente art. 35 — nella discussione di una dissertazione scritta, che deve svolgere un tema concordato col professore della disciplina, nella quale il candidato deve avere superato un esame biennale.

     L'indicazione del tema, col visto del professore che lo ha accettato, deve essere depositato nella segreteria della Facoltà almeno un anno prima che sia presentata la dissertazione.

     Questa deve essere consegnata alla segreteria in triplo esemplare dattiloscritto almeno un mese prima del termine fissato dalla Facoltà per l'inizio della sessione degli esami di laurea, senza possibilità di proroga e deve essere accompagnata da un breve riassunto in otto copie.

     Nella discussione della dissertazione sarà relatore principale il professore della disciplina, assistito da due correlatori, scelti dal preside, uno di ufficio ed uno tra quelli dei professori, interpellati tempestivamente da lui, che ne abbiano fatto richiesta.

     Questi ultimi saranno preferibilmente proposti dal preside al rettore per la nomina della Commissione.

     A tutti i commissari, che non siano il relatore o i correlatori sarà distribuita, a cura della segreteria, una copia del riassunto.

     E' obbligo dei commissari essere presenti, o denunziare tempestivamente al preside la propria assenza, perchè egli possa provvedere alla sostituzione.

 

          Art. 37.

     Durante lo svolgimento della discussione i membri della Commissione possono rivolgere al candidato tutte le interrogazioni atte ad accertare la sua cultura letteraria, storica e filosofica, anche se non attinenti al tema della dissertazione.

     Nell'assegnare il voto di laurea la Commissione tiene conto del valore della dissertazione, dell'andamento della discussione e del curriculum del candidato.

 

          Art. 38.

     L'ammissione alla discussione e la proclamazione del risultato avviene nei modi e termini di legge vigenti nelle Università statali.

 

          Art. 39.

     Per gli studenti che provengono da altre Facoltà, la Facoltà stabilisce, caso per caso, l'anno di corso al quale sono ammessi e l'ordine degli studi che devono seguire.

     La stessa norma vale per i laureati o diplomati che si iscrivono ai corsi per una delle lauree conferite dalla Facoltà.

     In tutti i casi previsti dal presente articolo i richiedenti devono essere in possesso del prescritto titolo di scuola media superiore.

 

D) Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

 

          Art. 40.

     La durata del corso è di tre anni.

     Titolo di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e concorso; diploma di maturità scientifica, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

 

          Art. 41.

     Il concorso di ammissione consiste:

     a) nella valutazione dei voti riportati agli esami, per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, e di quelli nelle materie letterarie (ivi compresa la storia e la geografia) e nelle materie filosofiche e pedagogiche;

     b) in una prova scritta di cultura generale, per la quale sono concesse sei ore di tempo.

 

          Art. 42.

     Insegnamenti fondamentali:

     1) Pedagogia (triennale);

     2) Lingua e letteratura italiana (biennale);

     3) Lingua e letteratura latina (biennale);

     4) Storia (biennale);

     5) Geografia (biennale);

     6) Storia della filosofia (biennale);

     7) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;

     8) Igiene.

     Insegnamenti complementari:

     1) Lingua moderna straniera a scelta (biennale).

 

          Art. 43.

     Lo studente deve superare una prova scritta di italiano, una di pedagogia, ed una della lingua straniera prescelta.

 

          Art. 44.

     Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

     L'esame scritto di pedagogia ha carattere di saggio finale ed il candidato vi sarà ammesso dopo aver superato tutti gli esami del corso.

 

Disposizioni comuni.

 

          Art. 45.

     Per ciascuna delle lauree conferite dalla Facoltà di Magistero e per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, il concorso, previsto fra titoli di ammissione, è limitato ad un numero di posti proposto anno per anno dalla Facoltà, stabilito dal Ministro per la pubblica istruzione e comunicato mediante apposito bando dell'Università entro il 31 ottobre.

 

          Art. 46.

     Gli studenti debbono sottoporre il loro piano di studi al giudizio del preside almeno all'inizio del secondo anno.

     Gli studenti che desiderano mutare corso di laurea debbono farne domanda al rettore. Essi potranno mutare corso non oltre l'inizio del terzo anno, previa approvazione della Facoltà.

 

          Art. 47.

     Gli insegnamenti pluriennali comportano di regola un unico esame alla fine dei corsi. Tuttavia i candidati potranno sostenere anche i singoli esami e separatamente anno per anno.

     Gli esami di cultura generale non potranno essere sostenuti se non dopo superati tutti gli esami.

 

          Art. 48.

     Per gli studenti che provengono da altra Facoltà di Magistero, la Facoltà stabilisce, caso per caso, l'anno di corso al quale sono ammessi e l'ordine degli studi che debbono seguire. La stessa norma vale per i laureati e diplomati che si iscrivono per una delle lauree conferite dalla Facoltà. In questi casi i richiedenti debbono essere in possesso del diploma di abilitazione magistrale.

 

Seconda laurea.

 

          Art. 49.

     I laureati in materie letterarie, che aspirano alla laurea in Pedagogia, debbono frequentare i corsi biennali seguenti e superare i relativi esami: Storia della filosofia, Pedagogia, Filosofia; devono inoltre, per essere ammessi all'esame di laurea, superare la prova scritta di cultura generale filosofica.

     Possono seguire tali corsi un anno soltanto, se durante gli studi per la laurea in Materie letterarie abbiano seguito per due anni Pedagogia e Storia della filosofia e per un anno Filosofia, superando i relativi esami.

     Devono inoltre presentare una dissertazione di laurea nelle discipline pedagogiche e filosofiche.

 

          Art. 50.

     I laureati in materie letterarie o in pedagogia e coloro che siano forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, che aspirino alla laurea in lingue e letterature straniere devono seguire un corso biennale, sia per ciascuna delle tre lingue e letterature straniere non ancora studiate per la prima laurea o diploma, sia per la lingua prescelta per la seconda laurea, che deve essere quella già studiata, superando i relativi esami. Inoltre, ove non li abbiano già seguiti durante gli studi per la prima laurea, devono seguire un corso annuale di Filologia romanza ed uno di Filologia germanica e superarne gli esami.

     Sono altresì tenuti alla prova scritta di cultura generale nella lingua, nella quale hanno approfondito gli studi per il conseguimento della nuova laurea. Coloro che siano forniti di diploma di vigilanza sosterranno una prova scritta di traduzione latina.

     La dissertazione per la seconda laurea deve riguardare la lingua e letteratura straniera nella quale i predetti laureati o diplomati hanno approfondito i propri studi.

 

          Art. 51.

     I laureati in Pedagogia, che aspirino alla laurea in materie letterarie, devono seguire per un biennio i corsi di Lingua e letteratura italiana, di Lingua e letteratura latina e di geografia e per un anno un corso di storia, superando i relativi esami.

     Devono anche sostenere la prova scritta di cultura generale su discipline letterarie, ivi comprese la storia e la geografia.

     Qualora essi, durante il corso di laurea in Pedagogia, abbiano seguito per un triennio gli insegnamenti di lingua e letteratura italiana, di lingua e letteratura latina e di storia, e per un anno quello di geografia, superando i relativi esami, vengono ammessi al quarto anno, durante il quale devono seguire i corsi e superare gli esami di lingua e letteratura latina e geografia.

     Devono inoltre presentare una dissertazione di laurea di argomento letterario, storico o geografico.

 

          Art. 52.

     I laureati in lingue e letterature straniere, purchè forniti del diploma di abilitazione magistrale, che aspirino alla laurea in materie letterarie, devono frequentare i seguenti insegnamenti e superare i relativi esami:

     1) Lingua e letteratura italiana;

     2) Lingua e letteratura latina (biennale);

     3) Storia;

     4) Geografia (biennale);

     5) Pedagogia;

     6) Storia della filosofia.

     Devono inoltre sostenere la prova scritta di cultura generale su discipline letterarie, ivi comprese la storia e la geografia.

     Qualora essi, durante il corso per la laurea in Lingue e letterature straniere abbiano seguito per un triennio gli insegnamenti in Lingua e letteratura italiana, di Lingua e letteratura latina e di storia, e per un biennio quello di geografia, superando i relativi esami, sono ammessi al quarto anno, nel quale debbono seguire i corsi e superare gli esami di Letteratura latina, di Geografia, di Pedagogia e di Storia della filosofia.

     Qualora, per la laurea in Lingue e letterature straniere, abbiano superato l'esame di Pedagogia e di Storia della filosofia, o di ambedue le discipline, sostituiranno a queste, rispettivamente, una o due delle materie complementari indicate per la laurea in materie letterarie.

     Devono inoltre presentare una dissertazione di laurea di argomento letterario, storico o geografico.

 

          Art. 53.

     I laureati in Lingue e letterature straniere, purchè forniti del diploma di abilitazione magistrale, che abbiano superato gli esami di Storia della filosofia e di Pedagogia, possono essere ammessi all'esame di laurea in Pedagogia, con l'obbligo di seguire per due anni i corsi di Pedagogia, Storia della filosofia e Filosofia, per un anno quello di Lingua e letteratura italiana e di Lingua e letteratura latina e pure per un anno un corso a scelta fra quelli di Storia dell'arte medioevale e moderna, di Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica e Psicologia, superando i relativi esami.

     Devono inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale su argomenti attinenti alle discipline pedagogiche e filosofiche e presentare una dissertazione scritta di argomento pedagogico e filosofico.

 

          Art. 54.

     Coloro che siano forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari e che aspirino alla laurea in Pedagogia, devono seguire per un biennio il corso di Filosofia e sostenere tre esami annuali a scelta tra i corsi di Filologia romanza, Filologia germanica, Storia dell'arte medioevale e moderna, Psicologia.

     Devono poi sostenere una prova scritta di cultura generale filosofica e pedagogica ed una traduzione latina.

     Qualora durante il corso per il conseguimento del diploma, abbiano seguito un corso annuale di Filosofia, superandone il relativo esame, essi sono ammessi al quarto anno.

     Devono infine presentare una dissertazione scritta di argomento pedagogico o filosofico.

 

          Art. 55.

     Coloro che siano forniti del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari e che aspirino ad ottenere la laurea in materie letterarie, devono seguire per un biennio i corsi di Lingua e letteratura italiana e Lingua e letteratura latina, per un anno i corsi di storia e di geografia, e due corsi a scelta fra quelli di Filologia romanza, Filologia germanica e Storia dell'arte medioevale e moderna, superando i relativi esami. Devono inoltre superare la prova scritta di traduzione latina e quella di cultura generale nelle discipline letterarie, ivi compresa la storia e la geografia.

     Devono infine presentare una dissertazione scritta di argomento letterario, storico o geografico.

 

          Art. 56.

     Coloro che siano forniti della laurea in Materie letterarie e aspirino al diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, devono frequentare i seguenti corsi e superare gli esami relativi di: Pedagogia (biennale); Storia della filosofia (annuale); Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; Igiene.

     Essi devono inoltre presentare una prova scritta di Pedagogia. Vengono iscritti al secondo anno del corso, ma se, durante gli studi per la laurea in Materie letterarie, abbiano seguito per due anni Pedagogia, superando i relativi esami, possono essere ammessi al terzo anno.

 

          Art. 57.

     Coloro che siano forniti della laurea in Pedagogia ed aspirino al diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, devono frequentare i seguenti corsi e superare i relativi esami: Geografia (biennale); Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; Igiene.

     Essi vengono iscritti al secondo anno di corso.

 

          Art. 58.

     Coloro che siano forniti della laurea in Lingue e letterature straniere, purchè in possesso del diploma di abilitazione magistrale, qualora aspirino al diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, devono frequentare i seguenti corsi e superare i relativi esami: Pedagogia (triennale); Storia della filosofia (biennale); Geografia (annuale); Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; Igiene.

     Essi devono inoltre superare una prova scritta di Pedagogia. Vengono iscritti al primo anno di corso, ma se hanno già superato durante gli studi per la laurea in Lingue e letterature straniere un esame di Pedagogia, possono essere ammessi al secondo anno di corso.

 

Istituti e borse di perfezionamento.

 

          Art. 59.

     La Facoltà di magistero comprende i seguenti Istituti, ciascuno dei quali avrà statuto proprio, deliberato dalla Facoltà:

     1) Istituto di lingue e letterature classiche;

     2) Istituto di lingue e letterature moderne;

     3) Istituto di pedagogia;

     4) Istituto di storia.

 

          Art. 60.

     Con regolamento deliberato dalla Facoltà e nel numero e per l'importo fissato dal Consiglio di amministrazione su proposta della Facoltà possono essere istituite anno per anno borse di perfezionamento presso altre Università italiane e straniere.

     Norme per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in matematica, in fisica e col biennio propedeutico di Ingegneria.

 

A) Corso di laurea in Matematica.

 

          Art. 61.

     Durata del corso degli studi: quattro anni.

     Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o scientifica; diploma di Istituto tecnico industriale, agrario, nautico e per geometri, ai sensi e con le modalità di cui alla legge 21 luglio 1961, n. 685.

 

          Art. 62.

     Il corso degli studi si distingue in due indirizzi: didattico ed applicativo.

     Sono insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi:

     per il primo anno: Analisi matematica I Geometria I Algebra; Fisica generale I

     per il secondo anno: Analisi matematica II; Geometria II; Meccanica razionale; Fisica generale II.

     Ciascuno degli insegnamenti fondamentali suddetti sarà accompagnato da un corso di esercitazioni, che ne è parte integrante. Per ciascuno degli insegnamenti sopra indicati dovrà essere sostenuto un esame annuale distinto per ciascun anno di corso.

 

          Art. 63.

     Potranno essere iscritti al secondo anno solo quegli studenti che abbiano superato almeno due degli esami di: Analisi matematica I Geometria I Algebra.

 

          Art. 64.

     Sono insegnamenti fondamentali obbligatori ai due indirizzi per il terzo anno:

     Istituzioni di analisi superiore; Istituzioni di geometria superiore; Istituzioni di fisica matematica.

 

          Art. 65.

     Nel secondo biennio, oltre agli insegnamenti dell'articolo precedente, saranno impartiti anche gli insegnamenti di altre quattro discipline; uno di essi dovrà essere seguito nel terzo anno, gli altri tre nel quarto; uno di essi sarà di indirizzo fisico.

     Due di tali insegnamenti sono obbligatori e sono i seguenti:

     a) per l'indirizzo didattico:

     nel terzo anno: Matematica finanziaria ed attuariale;

     nel quarto anno: Matematiche complementari;

     b) per l'indirizzo applicativo:

     nel terzo anno: analisi numerica;

     nel quarto anno: calcolo delle probabilità.

     Gli insegnamenti suddetti saranno accompagnati da un corso di esercitazioni. Gli altri due insegnamenti sono complementari a scelta dello studente.

 

          Art. 66.

     Gli insegnamenti complementari potranno essere scelti fra i seguenti:

     Calcolo delle probabilità; Matematiche complementari; Matematica finanziaria ed attuariale; Pedagogia; Matematiche elementari da un punto di vista superiore; e) Istituzioni di fisica teorica; e) Struttura della materia; e) Astronomia; e) Chimica con esercitazioni di laboratorio; Storia delle matematiche; e) Complementi di fisica generale.

     Gli insegnamenti segnati con e) si intendono ad indirizzo fisico.

 

          Art. 67.

     Per ciascuno degli insegnamenti, sia fondamentali che complementari, del secondo biennio, vi è un esame finale.

 

          Art. 68.

     L'esame di laurea comprende:

     a) un preliminare esame di cultura generale nelle scienze matematiche;

     b) la discussione di un lavoro scritto;

     c) la discussione di una tesina orale scelta dalla Commissione tra due assegnate.

     Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale verrà fatto menzione solo nella carriera scolastica.

 

B) Corso di laurea in Fisica.

 

          Art. 69.

     Durata del corso degli studi: quattro anni.

     Titoli di ammissione: diploma di maturità classica e scientifica; diploma di Istituto tecnico industriale, agrario, nautico e per geometri, ai sensi e con le modalità di cui alla legge 21 luglio 1961, n. 685.

 

          Art. 70.

     Il corso degli studi si distingue in due indirizzi: didattico ed applicativo (per geofisica).

     Sono insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi:

     per il primo anno: Analisi matematica I Geometria I Fisica generale I Chimica con esercitazioni di laboratorio; Esperimentazione di fisica I

     per il secondo anno: Analisi matematica II; Fisica generale II; Meccanica razionale; Esperimentazioni di fisica II.

     I corsi di Fisica generale I e II ed Analisi matematica I e II sono considerati distinti e comportano un esame finale distinto per ciascun anno di corso.

     Gli insegnamenti saranno accompagnati da corsi di esercitazione che ne costituiscono parte integrante.

     Alla fine del primo biennio ogni studente dovrà dare prova di conoscere due lingue straniere di importanza scientifica.

 

          Art. 71.

     Potranno essere iscritti al secondo anno soltanto gli allievi che avranno superato gli esami di Analisi matematica I e Fisica generale I.

 

          Art. 72.

     Sono insegnamenti fondamentali obbligatori ai due indirizzi per il secondo biennio:

     1) Struttura della materia;

     2) Istituzioni di fisica teorica;

     3) Metodi matematici per la fisica.

     Essi sono accompagnati da corsi di esercitazioni, che ne costituiscono parte integrante.

 

          Art. 73.

     Sono insegnamenti fondamentali obbligatori:

     a) per l'indirizzo didattico: Complementi di fisica generale I e II (biennale); Storia della fisica; Preparazione di esperienze didattiche I e II (biennale); un corso, a scelta, tra i complementari;

     b) per l'indirizzo applicativo di geofisica: Astronomia; Laboratorio di fisica I e II (biennale); Fisica terrestre; Geomagnetismo; Geologia; aerologia.

     Per l'indirizzo didattico dovrà essere anche seguito un insegnamento scelto tra i seguenti:

     Algebra; Astronomia, Calcolo delle probabilità; Fisica terrestre; Geodesia; Geologia; Istituzioni di analisi superiore; Istituzioni di geometria superiore; Matematiche complementari; Sismologia; Pedagogia.

     Per ciascuno degli insegnamenti, anche biennali, dovrà essere sostenuto un esame distinto per ogni anno di corso.

 

          Art. 74.

     Potranno iscriversi ai corsi del secondo biennio soltanto gli studenti che abbiano superato gli esami di Fisica generale I e II ed Analisi matematica I e II.

 

          Art. 75.

     L'esame di laurea comprende:

     Come l'art. 68, sostituendo "matematiche" con "fisiche".

 

C) Biennio propedeutico di Ingegneria.

 

          Art. 76.

     L'ordinamento è identico a quello stabilito con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, integrato con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1961, n. 1445.

     Titolo d'ammissione i diplomi di maturità classica, diploma di maturità scientifica, diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici industriali, nautici e per geometri, ai sensi e con le modalità di cui alla legge 21 luglio 1961, n. 685.

 

          Art. 77.

     Il biennio ha funzione preminentemente propedeutica a scopo largamente formativo e comprende i seguenti insegnamenti:

     1° Anno:

     1) Analisi matematica I

     2) Geometria I

     3) Fisica I

     4) Chimica;

     5) Disegno I.

     2° Anno:

     1) Analisi matematica II;

     2) Geometria II;

     3) Meccanica razionale;

     4) Fisica II;

     5) Litologia e geologia;

     6) Disegno II.

     Per ogni insegnamento è previsto l'esame annuale (1).

 

          Art. 78.

     Gli insegnamenti delle materie fondamentali saranno tenute dai titolari della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali o dai professori designati dalla Facoltà stessa.

 

          Art. 79.

     Gli Istituti della Facoltà di scienze, che prestino la propria opera per il biennio propedeutico di ingegneria, percepiranno, da parte degli studenti di tale biennio, gli ordinari contributi di laboratorio e di biblioteca.

 

          Art. 80.

     Tutte le disposizioni riguardanti i bienni propedeutici di ingegneria, funzionanti nelle sedi in cui vi è una Facoltà di scienze e non una Facoltà di ingegneria, saranno adottati nel biennio propedeutico funzionante in Aquila.

 

Personale insegnante.

 

          Art. 81.

     L'insegnamento ufficiale è impartito da professori di ruolo e da professori incaricati.

     I posti di professori di ruolo delle singole Facoltà sono determinati dalla tabella A, annessa al presente statuto.

     Ai posti vacanti presso ciascuna Facoltà si provvede nei modi indicati dall'art. 10 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e successive modificazioni.

 

          Art. 82.

     Per quanto non previsto nel presente statuto sono applicabili ai professori di ruolo dell'Università libera dell'Aquila le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei professori universitari di ruolo statale.

 

          Art. 83.

     Al personale insegnante di ruolo viene assicurato un trattamento di quiescenza corrispondente a quello concesso ai professori universitari di ruolo statale.

     Per effetto del trattamento medesimo i professori rilasceranno sugli stipendi una ritenuta corrispondente a quella praticata per lo stesso titolo ai professori di ruolo statale.

 

          Art. 84.

     All'insegnamento di tutte le discipline fondamentali, a cui non corrisponda cattedra di ruolo, si provvede per mezzo di incarico; per le materie complementari, a cui non corrisponda cattedra di ruolo, il Consiglio di amministrazione, su proposta della Facoltà, delibera entro il maggio sul numero degli incarichi da conferire per l'anno accademico successivo.

     Il titolo degli incarichi e la scelta dei docenti sono deliberati dalla Facoltà entro il mese di giugno.

     Lo svolgimento, la durata, la revoca ed il trattamento economico degli incarichi sono disciplinati in conformità di quanto stabilito in materia dalle norme vigenti per le Università statali.

 

          Art. 85.

     I professori di ruolo ed incaricati ed i liberi docenti hanno l'obbligo di presentare entro il mese di aprile al preside della rispettiva Facoltà i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno successivo; ed il Consiglio di facoltà deve esaminarli e coordinarli prima del termine dell'anno accademico in corso, introducendo le eventuali modificazioni.

 

          Art. 86.

     Presso l'Università, oltre i corsi a titolo ufficiale, possono impartirsi corsi a titolo privato, in conformità delle norme del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e del regolamento generale universitario.

 

Assistenti e lettori.

 

          Art. 87.

     Gli assistenti coadiuvano il professore nella ricerca scientifica e sono chiamati a coadiuvarlo, ma non a sostituirlo nell'attività didattica.

     Devono tenere corsi regolari di lezioni propedeutiche o istituzionali e correggere le eventuali esercitazioni scritte.

     Alle cattedre di Lingue e letterature straniere possono essere assegnati lettori, invece di assistenti, ma con gli stessi obblighi degli assistenti.

 

          Art. 88.

     I posti di assistenti e di lettori di ruolo sono determinati dalla tabella B) annessa al presente statuto.

     Per quanto non previsto dal presente statuto, sono applicabili agli assistenti e lettori di ruolo dell'Università dell'Aquila, le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli assistenti di ruolo e dei lettori di ruolo delle Università statali. Agli assistenti di ruolo viene assicurato un trattamento di quiescenza corrispondente a quello concesso agli assistenti di ruolo statale.

     Per effetto del trattamento medesimo gli assistenti rilasceranno sugli stipendi una ritenuta corrispondente a quella praticata per lo stesso titolo agli assistenti di ruolo statale.

 

Stemma.

 

          Art. 90.

     Lo stemma dell'Università libera aquilana è quello adottato ed approvato per l'Istituto universitario di magistero: un'aquila coronata nera, in campo d'oro, ad ali aperte, poggiata su tre monti verdi, dai quali discendono tre ruscelli d'argento, su cui è scritto Jus, Litterae, Scientiae.

     Un festone attraversa semicircolarmente il campo e porta la scritta Renovabitur ut Aquilae juventus tua.

 

Studenti, esami e tasse.

 

          Art. 91.

     Le carriere scolastiche degli studenti sono determinate e disciplinate dalle norme vigenti del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore e dal regolamento generale sugli studenti.

 

          Art. 92.

     Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente e diligentemente i corsi di insegnamento, ai quali sono iscritti, e le relative esercitazioni, di serbare contegno corretto durante le lezioni e nei locali dell'Università.

     La frequenza, la diligenza ed il profitto degli studenti, sono accertati dai professori nei modi che credono più opportuni.

 

          Art. 93.

     Gli esami sono:

     a) di profitto;

     b) di laurea.

 

          Art. 94.

     Gli esami di profitto devono essere ordinati in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella disciplina sulla quale verte l'esame.

 

          Art. 95.

     L'esame di laurea consiste, come a suo luogo è detto per ciascuna Facoltà, nella discussione di una dissertazione scritta su un tema scelto dal candidato ed approvato dal professore della disciplina. La discussione si deve svolgere nei modi e termini stabiliti a suo luogo per ciascuna Facoltà del presente statuto.

 

          Art. 96.

     Per quanto riguarda l'ammontare delle tasse e sopratasse, contributi, diritti di segreteria e norme relative, si applicano le disposizioni vigenti per le Università statali.

 

          Art. 97.

     Il Senato accademico può dichiarare non valido, agli effetti dell'iscrizione, il corso che, a causa della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

 

          Art. 98.

     I Consigli di Facoltà consigliano un piano di studi, al quale si devono attenere gli studenti che aspirano all'esenzione delle tasse od a sussidi.

     Gli studenti possono organizzare come credono il loro piano di studi, ma, se questo è diverso da quello consigliato, lo devono sottoporre al giudizio del preside, almeno all'inizio del secondo anno di studi.

 

          Art. 99.

     Gli insegnamenti fondamentali ed il numero di quelli complementari, richiesti per il conseguimento della laurea, gli insegnamenti complementari effettivamente impartiti, i piani di studio consigliati dalla Facoltà, i programmi dei corsi e degli esami, l'orario delle lezioni, saranno notificati agli studenti per mezzo di manifesti a cura del preside all'inizio dell'anno accademico.

 

          Art. 100.

     Nessun anno di studi è valido se lo studente non abbia frequentato almeno tre insegnamenti.

 

Personale amministrativo, di biblioteca, tecnico ed ausiliario.

 

          Art. 101.

     Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale amministrativo, di biblioteca, tecnico ed ausiliario, sono stabiliti dalla tabella C), annessa al presente statuto firmata dal Ministro per la pubblica istruzione.

 

          Art. 102.

     I posti della carriera direttiva, di concetto, di segreteria e di ragioneria, della carriera esecutiva d'ordine delle biblioteche delle carriere di concetto dei tecnici coadiutori, delle carriere esecutive del personale tecnico e della carriera del personale ausiliario sono conferiti nel grado iniziale dal Consiglio di amministrazione, in seguito a pubblico concorso, da espletarsi con l'osservanza delle norme e modalità stabilite per il personale statale di carriera e qualifica corrispondenti.

     Il passaggio da un coefficiente all'altro nell'ambito di ciascuna carriera è disposto in base a giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

     Per lo stato giuridico la progressione gerarchica ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo del personale appartenente alla predetta carriera dell'Università, si osservano in quanto applicabili le disposizioni vigenti in materia per il personale statale, di carriera e qualifica corrispondenti.

 

          Art. 103.

     Per il trattamento di quiescenza del personale amministrativo di biblioteca, tecnico ed ausiliario si applicano le disposizioni di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di indennità di anzianità.

 

          Art. 104.

     Al personale viene inoltre riconosciuto il diritto alla assistenza sanitaria in conformità con le norme regolamentari della materia per i dipendenti di Enti di diritto pubblico.

     Al relativo onere finanziario l'Università provvede mediante deliberazione del Consiglio di amministrazione alla fine dell'anno accademico, in base all'apposito capitolo del bilancio di previsione.

 

Amministrazione.

 

          Art. 105.

     Il servizio di cassa sarà di regola disimpegnato da un Istituto di credito di notoria solidità secondo apposita convenzione.

 

          Art. 106.

     Nel caso in cui per qualsiasi motivo l'Università venisse a cessare, oppure venga privata della personalità giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto al Consorzio, ente fondatore e finanziatore dell'Università stessa ed in mancanza di esso, alle Amministrazioni comunale e provinciale dell'Aquila.

     Il pagamento degli stipendi al personale dell'Università è effettuato in base al foglio di stipendi firmato dal rettore quale presidente del Consiglio di amministrazione, dal direttore amministrativo e dal ragioniere.

 

Norme transitorie.

 

          Art. 107.

     Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano ai Consigli di Facoltà sono esercitate per le due suddette Facoltà da appositi Comitati tecnici.

     Il Comitato tecnico della Facoltà di magistero è costituito dai due professori di ruolo, che per effetto della norma di cui al successivo art. 110 vengono inquadrati nel ruolo organico della libera Università dell'Aquila e da un altro professore di ruolo o fuori ruolo nominato dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

     Il Comitato tecnico della Facoltà di scienze matematiche è costituito da tre professori di ruolo o fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

     I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte di ognuna delle predette Facoltà saranno aggregati al Comitato competente. Ciascun Comitato cesserà dalle funzioni allorchè alla relativa Facoltà risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

     In ogni caso ciascun Comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio. Qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati a ciascuna Facoltà tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo Comitato con le stesse modalità indicate dal presente articolo.

 

          Art. 108.

     I presidi della Facoltà e finchè questi non siano nominati, i presidenti dei Comitati tecnici, costituiranno il Senato accademico.

 

          Art. 109.

     Nella prima applicazione del presente statuto, il rettore della libera Università dell'Aquila sarà eletto a maggioranza di voti da una Assemblea collegiale costituita dai componenti i Comitati tecnici.

 

          Art. 110.

     Nella prima applicazione del presente statuto, il personale insegnante, assistente, di segreteria ed ausiliario, organicamente assegnato ai posti di ruolo dello statuto dell'Istituto universitario pareggiato di Magistero dell'Aquila, che trovasi in servizio alla data di entrata in vigore dello statuto stesso, è inquadrato nei corrispondenti ruoli organici previsti dallo statuto dell'Università, conservando l'anzianità utile a tutti i fini.

     I posti previsti dalla tabella C) annessa allo statuto della libera Università dell'Aquila, che risulteranno vacanti dopo l'inquadramento di cui al precedente comma, saranno ricoperti mediante concorso per titoli ed esami, riservato al personale non di ruolo dipendente dall'Istituto universitario di magistero o dagli Istituti già finanziati dal Consorzio universitario aquilano, che, alla data di entrata in vigore del presente statuto, abbia prestato servizio da almeno due anni e che abbia svolto esclusivamente funzioni o servizi attinenti alla categoria per la quale concorre e che sia in possesso, indipendentemente dai limiti di età, del titolo di studio e di tutti gli altri requisiti prescritti.

     I posti che dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo dovessero risultare ancora disponibili, saranno assegnati mediante normale concorso.

 

          Art. 111.

     Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti l'Università e gli Istituti superiori statali, in quanto applicabili.

 

     Tabelle.

     (Omissis).